View Full Version : **** INTER CLUB TRIBUNA ROSSA .::. Stagione 2006-2007
è pur sempre la deposizione del pm...non la sentenza. Io credo xo' che se vengono spesi soldi dei contribuenti per fare un'indagine come questa non proprio tutto è limpidissimo. E quindi, alla luce anche di altre sentenze questa volte definitive, addio superiorità morale sugli altri!!!!
a questo punto vado via da questo posto.....puzza di perbenismo e ipocrisia!!!
Ci vediamo alla sentenza della cassazione,prima ogni parola profusa da chiunque vale 0,soprattutto la tua...
rubentino??
non so chi sia....e manco mi interessa. Ciao nyquist...
http://badedas.altervista.org/_altervista_ht/Chianti_Rubentino_B.jpg
E' un peccato che il " dottor " Agricola sia stato assolto in Cassazione per prescrizione del reato, e cioè i giocatori li dopava ma il reato è vecchio. Ed è ancora un peccato che la giustizia sportiva ha già passato tutte le decine di appelli e contro appelli e che sia finita come sappiamo; ora aspettiamo con grande fermento il processo penale...:ciapet:
Ah ma scusa, come possiamo mettere sullo stesso piano condizionare i campionati con una cosa moooolto più grave ( e per cui ha già pagato) come il passaporto falso di Recoba. Quello si che è grave; per non parlare delle intercettazioni pilotate..quelle in cui Moggi chamava Moratti le hanno tutte fatte sparire..:doh:
Però nessuno si ricorda di dire che le sostanze somministrate ai tempi erano legali ;) tanto che ogni squadra ne faceva uso....mentre per il nandrolone siam Agricola e la Juve son stati assolti (e non prescrizione):)
Il fatto è che è la moda trovare qualcosa contro la Juve ANCHE quando non sarebbe necessario...ad esmpio quel video di Cananvaro ai tempi di Parma che si faceva o che caxxo ne so....tutti a dare addosso alla Juve,dimenticandosi che prima il giocatore è passato anche per gli onesti!:rolleyes: ;)
Comunque è inutile parlare di cose vecchie,trite e ritrite secondo me!:O
Io voglio il mercato e voglio battervi a Mialno 3-1:oink:
Infatti a te rispondo:read:
:smack: :ubriachi:
Però nessuno si ricorda di dire che le sostanze somministrate ai tempi erano legali ;) tanto che ogni squadra ne faceva uso....mentre per il nandrolone siam Agricola e la Juve son stati assolti (e non prescrizione):)
Il fatto è che è la moda trovare qualcosa contro la Juve ANCHE quando non sarebbe necessario...ad esmpio quel video di Cananvaro ai tempi di Parma che si faceva o che caxxo ne so....tutti a dare addosso alla Juve,dimenticandosi che prima il giocatore è passato anche per gli onesti!:rolleyes: ;)
Comunque è inutile parlare di cose vecchie,trite e ritrite secondo me!:O
Io voglio il mercato e voglio battervi a Mialno 3-1:oink:
:smack: :ubriachi:
Insomma Migna, la Juventus è la vittima...I COMBLOTTI GONTRO LA GIUVENDUS....bah.
nyquist82
20-06-2007, 13:20
Però nessuno si ricorda di dire che le sostanze somministrate ai tempi erano legali ;) tanto che ogni squadra ne faceva uso....mentre per il nandrolone siam Agricola e la Juve son stati assolti (e non prescrizione):)
Il fatto è che è la moda trovare qualcosa contro la Juve ANCHE quando non sarebbe necessario...ad esmpio quel video di Cananvaro ai tempi di Parma che si faceva o che caxxo ne so....tutti a dare addosso alla Juve,dimenticandosi che prima il giocatore è passato anche per gli onesti!:rolleyes: ;)
Che le usassero tutte è facile dirlo, ma com' è che hanno processato solo Agricola? Non puoi sparare frasi a caso senza nessun riscontro, mentre per Agricola il riscontro c'è e come. E non mi pare possibile essere assolti per prescrizione per aver dopato giocatori con una sostanza che ai tempi non era considerata doping. Infatti in questo caso Agricola sarebbe stato assolto perchè " ai tempi il fatto non costituiva reato":read:
ALBIZZIE
20-06-2007, 13:30
Ufficiale: Pizarro resta alla Roma
13:22 del 20 giugno
Ora e' ufficiale: il centrocampista cileno David Pizarro restera' alla Roma. L'accordo raggiunto ieri sera tra i giallorossi e l'Inter, che era proprietaria di meta' del cartellino del giocatore e' stato ufficializzato oggi: "L'As Roma spa e l'Fc Internazionale spa comunicano - si legge nella nota - di avere raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale a favore di AS Roma del diritto di partecipazione alle prestazioni sportive del calciatore David Marcelo Cortes Pizarro con effetti a decorrere dal 1' luglio 2007. Il corrispettivo previsto di 5,75 milioni di euro, oltre Iva, verra' corrisposto dall'As Roma in tre annualita' per il tramite della Lega nazionale professionisti''
Insomma Migna, la Juventus è la vittima...I COMBLOTTI GONTRO LA GIUVENDUS....bah.
non ho detto questo....dico che dovrebbero esserci più vittime perchè il marcio non era solo bianconero;)
nyquist82
20-06-2007, 13:32
Ufficiale: Pizarro resta alla Roma
13:22 del 20 giugno
Ora e' ufficiale: il centrocampista cileno David Pizarro restera' alla Roma. L'accordo raggiunto ieri sera tra i giallorossi e l'Inter, che era proprietaria di meta' del cartellino del giocatore e' stato ufficializzato oggi: "L'As Roma spa e l'Fc Internazionale spa comunicano - si legge nella nota - di avere raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale a favore di AS Roma del diritto di partecipazione alle prestazioni sportive del calciatore David Marcelo Cortes Pizarro con effetti a decorrere dal 1' luglio 2007. Il corrispettivo previsto di 5,75 milioni di euro, oltre Iva, verra' corrisposto dall'As Roma in tre annualita' per il tramite della Lega nazionale professionisti''
fonte?
Che le usassero tutte è facile dirlo, ma com' è che hanno processato solo Agricola? Non puoi sparare frasi a caso senza nessun riscontro, mentre per Agricola il riscontro c'è e come. E non mi pare possibile essere assolti per prescrizione per aver dopato giocatori con una sostanza che ai tempi non era considerata doping. Infatti in questo caso Agricola sarebbe stato assolto perchè " ai tempi il fatto non costituiva reato":read:
da Gazzetta.it
TORINO, - Il medico della Juventus, Riccardo Agricola, e l'amministratore delegato del club bianconero, Antonio Giraudo, sono stati assolti dall'accusa di frode sportiva. È questa la sentenza in appello del giudice Gustavo Witzel che presiede la terza sezione della Corte di Apello del tribunale di Torino. Con lui fanno parte della Corte Pietro Capello e Teodora Spagnolo. La camera di consiglio è durata poco più di cinque ore. La richiesta dell'accusa era stata di tre anni e due mesi di reclusione più 2500 euro per Agricola e 2 anni e 3800 euro per Giraudo. L'aula era gremita di telecamere, fotografi e circa 80 giornalisti. La sentenza ha ribaltato il verdetto di primo grado che condannava il medico Agricola a un anno e 10 mesi. La corte ha però condannato Antonio Giraudo, a un'ammenda di 2000 euro per la violazione della legge 626 del '94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo la prima lettura del dispositivo della sentenza, i giudici hanno ritenuto che non si potesse applicare la legge 401 del 1989 (la frode sportiva) per 'uso di farmaci alla Juventus. La Corte, infatti, ha stabilito che "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Quanto all'uso di Epo, "il fatto non sussiste".
"Finalmente è stata fatta giustizia dopo anni di insinuazioni e di cose brutte su di noi". Così Antonio Giraudo ha commentato la sua assoluzione e quella dell'ex medico sociale Agricola dall'accusa di somministrazione di farmaci dopanti ai giocatori bianconeri. "Oggi è una grandissima giornata - ha spiegato Giraudo - provo una grande emozione e sono contentissimo. Non ho mai perso la speranza ed eravamo sicuri dell'assoluzione". "Ci stiamo prendendo e ci prenderemo le nostre rivincite", ha aggiunto Giraudo. "Questa è una vittoria anche in nome delle nostre vittorie che qualcuno aveva messo in discussione in questi ultimi sette anni. Giriamo a testa alta. Qualcosa da dire a Zeman? C'è una sentenza, l'importante è che la legga bene. Non mi aspetto scusa dalla Procura, ma dai media e dalle persone che stimo sì e a chi ha esagerato chiederemo di risarcirci. Non temo l'eventuale terzo grado. Il dottor Agricola? Non è mai stato in discussione perché eravamo certi della qualità del suo lavoro". Per poi aggiungere: "Vorrei che fossero qui con noi l'avvocato Gianni Agnelli, il dottor Umberto e l'avvocato Vittorio Chiusano. Loro hanno visto l'inizio di questa brutta vicenda e non hanno potuto assistere al trionfo della giustizia".
"Il blasone della Juventus è integro", ha dichiarato l'avvocato Anna Chiusano, difensore di Giraudo. Il legale ha confermato che "il fatto non costituisce reato perché la legge 401 del 1989 non può essere applicata in quanto non è dimostrata l'alterazione delle prestazioni con la somministrazione dei medicinali. Viene meno, dunque, tutto il castello accusatorio". "Dopo tanti anni - ha aggiunto - c'è soddisfazione in particolare per la memoria di mio padre (l'avvocato Vittorio, ndr) che della Juventus è stato anche presidente. Il nostro blasone ne esce pulito".
ALBIZZIE
20-06-2007, 13:38
fonte?
asRoma: è ufficiale.
da Gazzetta.it
TORINO, - Il medico della Juventus, Riccardo Agricola, e l'amministratore delegato del club bianconero, Antonio Giraudo, sono stati assolti dall'accusa di frode sportiva. È questa la sentenza in appello del giudice Gustavo Witzel che presiede la terza sezione della Corte di Apello del tribunale di Torino. Con lui fanno parte della Corte Pietro Capello e Teodora Spagnolo. La camera di consiglio è durata poco più di cinque ore. La richiesta dell'accusa era stata di tre anni e due mesi di reclusione più 2500 euro per Agricola e 2 anni e 3800 euro per Giraudo. L'aula era gremita di telecamere, fotografi e circa 80 giornalisti. La sentenza ha ribaltato il verdetto di primo grado che condannava il medico Agricola a un anno e 10 mesi. La corte ha però condannato Antonio Giraudo, a un'ammenda di 2000 euro per la violazione della legge 626 del '94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo la prima lettura del dispositivo della sentenza, i giudici hanno ritenuto che non si potesse applicare la legge 401 del 1989 (la frode sportiva) per 'uso di farmaci alla Juventus. La Corte, infatti, ha stabilito che "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Quanto all'uso di Epo, "il fatto non sussiste".
"Finalmente è stata fatta giustizia dopo anni di insinuazioni e di cose brutte su di noi". Così Antonio Giraudo ha commentato la sua assoluzione e quella dell'ex medico sociale Agricola dall'accusa di somministrazione di farmaci dopanti ai giocatori bianconeri. "Oggi è una grandissima giornata - ha spiegato Giraudo - provo una grande emozione e sono contentissimo. Non ho mai perso la speranza ed eravamo sicuri dell'assoluzione". "Ci stiamo prendendo e ci prenderemo le nostre rivincite", ha aggiunto Giraudo. "Questa è una vittoria anche in nome delle nostre vittorie che qualcuno aveva messo in discussione in questi ultimi sette anni. Giriamo a testa alta. Qualcosa da dire a Zeman? C'è una sentenza, l'importante è che la legga bene. Non mi aspetto scusa dalla Procura, ma dai media e dalle persone che stimo sì e a chi ha esagerato chiederemo di risarcirci. Non temo l'eventuale terzo grado. Il dottor Agricola? Non è mai stato in discussione perché eravamo certi della qualità del suo lavoro". Per poi aggiungere: "Vorrei che fossero qui con noi l'avvocato Gianni Agnelli, il dottor Umberto e l'avvocato Vittorio Chiusano. Loro hanno visto l'inizio di questa brutta vicenda e non hanno potuto assistere al trionfo della giustizia".
"Il blasone della Juventus è integro", ha dichiarato l'avvocato Anna Chiusano, difensore di Giraudo. Il legale ha confermato che "il fatto non costituisce reato perché la legge 401 del 1989 non può essere applicata in quanto non è dimostrata l'alterazione delle prestazioni con la somministrazione dei medicinali. Viene meno, dunque, tutto il castello accusatorio". "Dopo tanti anni - ha aggiunto - c'è soddisfazione in particolare per la memoria di mio padre (l'avvocato Vittorio, ndr) che della Juventus è stato anche presidente. Il nostro blasone ne esce pulito".
Doping alla Juventus?
Aveva ragione Zeman...
di MARCO TRAVAGLIO
TORINO - Pare passato un secolo, da quel giorno di fine luglio del '98 quando Zdenek Zeman dichiarò all'Espresso che il calcio era finito in farmacia. Gli diedero del pazzo, del calunniatore, del visionario, assicurando che "nel mondo del pallone il doping non esiste". Poi si capì che non lo cercavano, per questo - ufficialmente - non esisteva. E saltò il laboratorio Coni dell'Acqua Acetosa. Ora, per la prima volta nella storia del calcio italiano (e non solo), una società viene condannata per doping. Ed è la più prestigiosa e blasonata d'Europa: la Juventus. Questa, al di là delle analisi e delle sottigliezze sul dispositivo della sentenza emessa stamane dal giudice Giuseppe Casalbore, è la sostanza dell'ultimo atto del processo di primo grado all'amministratore delegato bianconero Antonio Giraudo (assolto) e al capo dello staff medico Riccardo Agricola (condannato). Pienamente confermato il cuore dell'accusa, sostenuta con pazienza e determinazione in questi anni dal procuratore aggiunto Raffaele Guariniello e dai suoi sostituti Sara Panelli e Gianfranco Colace. L'accusa principale intorno a cui sono ruotati questi sei anni di indagini, udienza preliminare e dibattimento era la frode sportiva mediante "somministrazione sistematica di eritropoietina" (la famigerata e vietatissima Epo) e mediante l'abuso di farmaci su atleti sani.
Quest'accusa, dislocata alle lettere g), h) e i) del capo d'imputazione, è stata ritenuta fondata dal giudice a carico del dottor Agricola. Sia sul versante della frode sportiva, in base alla legge 401 del 1989 (che punisce chi compie atti fraudolenti per alterare i risultati delle competizioni sportive), sia su quello della somministrazione di farmaci e creatina in maniera pericolosa per la salute degli atleti (articolo 445 del Codice penale).
Traduzione: secondo il Tribunale di Torino, la Juventus ha "dopato" i suoi giocatori con l'Epo e altri farmaci, in parte vietati, in parte leciti ma solo per curare patologie (in questo caso inesistenti), nelle stagioni comprese fra il 1994 al 1998. Le prime quattro stagioni dell'era Lippi, sotto la regia della nuova dirigenza Giraudo-Moggi-Bettega, contrassegnate da una messe di successi (una Champions League e tre scudetti). Ora su quei titoli sportivi si pronunceranno i giudici della Federcalcio e dell'Uefa, sempreché la condanna di Agricola "regga" dinanzi alla Corte d'appello, alla quale i difensori hanno già annunciato ricorso.
Il giudice Casalbore, smentendo le insinuazioni di alcuni difensori che lo dipingevano come "appiattito" sulle posizioni dei pubblici ministeri, ha emesso un verdetto complesso, che per essere compreso appieno richiederà un'attenta lettura delle motivazioni (arriveranno fra tre mesi). Ma che già emerge con sufficiente chiarezza. Sul doping e sulla conseguente accusa di mettere a repentaglio la salute dei giocatori, Giraudo viene assolto con la formula del comma 2 dell'articolo 530 del Codice di procedura penale: quella che assorbe la vecchia insufficienza di prove ("quando la prova è contraddittoria o insufficiente"). Nel processo, secondo il Tribunale, non sono emersi elementi bastanti a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l'amministratore delegato sapesse quel che faceva Agricola. Fino all'ultimo i pm avevano valutato la possibilità di chiedere l'assoluzione di Giraudo, ma poi avevano optato per una richiesta di condanna, sia pure più blanda rispetto ad Agricola, sulla base di una "prova logica", indiziaria: visti i costi abnormi dell'Epo, era impensabile che il medico li sostenesse senza avvertire il suo diretto superiore, che stanziava i fondi per i medicinali e firmava i bilanci.
Per il giudice, tutto questo non basta. Mancano le impronte digitali, cioè documenti o testimonianze che assicurino che Giraudo era d'accordo (nell'arringa, i suoi difensori avevano osservato che, semmai, il medico rispondeva al direttore sportivo Luciano Moggi, non all'amministratore delegato).
In ogni caso è di Agricola e delle sue pratiche che si è parlato soprattutto in questi tre anni di dibattimento. Non di Giraudo. Insieme alla frode sportiva e alla somministrazione dannosa di farmaci, i due imputati erano accusati anche di falso materiale, per la strana triangolazione di ricette con cui la Juventus - complice il farmacista Rossano - si procurava medicinali a esclusivo uso ospedaliero. Anche questa accusa è stata confermata, ma solo per Rossano (che ha patteggiato 5 mesi), mentre Giraudo è stato assolto con formula piena e Agricola con formula "dubitativa" (il solito art. 530 comma 2). Un'altra, la creazione di una farmacia abusiva contro la legge 538/92, è caduta in prescrizione. Per le tre imputazioni minori (presunta violazione della legge 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e presunti test irregolari sull'Aids e sul testosterone sui calciatori), invece, è scattata l'assoluzione piena.
Tutto questo, per l'avvocato Luigi Chiappero (difensore di Agricola insieme a Emiliana Olivieri), è un "pareggio in trasferta". Metafora infelice, visto che il capo g) per cui Agricola è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione recita testualmente: "... aver sottoposto i giocatori a metodi doping proibiti e in particolare la somministrazione di specialità medicinali atte a stimolare l'eritropoiesi quali l'eritropoietina umana ricombinata a pratiche di tipo trasfusionali, ricorrendone il divieto", il tutto "dal luglio 1994 all'ottobre 1998". Per una sentenza così infamante, forse, è più appropriato il commento di un altro avvocato, Paolo Trofino, che difende Giraudo insieme ad Anna Chiusano: "Abbiamo segnato un bel gol con Giraudo, ma con Agricola abbiamo perso la partita".
(26 novembre 2004)
Cassazione 'punisce' Juve su doping
"Frode sportiva", ma reato è prescritto
La Cassazione riserva una doccia gelata alla Juventus del vecchio corso. In ultimo grado di giudizio, infatti, è stata ribaltata la sentenza di assoluzione per Antonio Giraudo e Riccardo Agricola, emanata dalla Corte d'Appello in merito al caso doping. La Suprema Corte ha ritenuto che la somministrazione di sostanze dopanti sia punibile come frode sportiva, ma il reato contestato è comunque caduto in prescrizione.
La stangata non era in programma, per questo è più dolorosa, maggiormente fastidiosa. I due interessati e l'ambiente bianconero consideravano ormai chiuso il capitolo sul caso doping, archiviato dall'assoluzione di Antonio Giraudo e Riccardo Agricola nel processo d'appello. Una sentenza arrivata il 14 dicembre 2005, accolta con entusiasmo dall'ex amministratore delegato della Juventus e dal medico sociale, e ora 'rivoltata' come un guanto dalla pronuncia della Corte di Cassazione, ultimo grado della giustizia ordinaria. La teoria della precedente decisione era che l'abuso di doping poteva anche essere deprecabile, ma che il fatto non era punito dalla legge come reato. L'atto numero 21324 della Suprema Corte, invece, giudica con durezza una pratica di questo tipo e, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore di Torino Raffaele Guariniello, sentenzia che "l''extraneus' che somministra ai partecipanti alla competizione, sostanze atte ad alterarne le prestazioni, e che fraudolentemente mira a menomare o ad esaltare le capacità atletiche del giocatore, pone in essere una condotta che consiste in un espediente occulto per fare risultare una prestazione diversa da quella reale, in un artifizio capace di alterare il genuino svolgimento della competizione, con palese violazione dei principi di lealtà e di correttezza: per l'effetto, gli atti posti in essere, sono agevolmente riconducibili alla nozione di atti fraudolenti".
Più semplicemente, la Seconda sezione penale della Cassazione ha disposto che quello perpetuato da Giraudo e Agricola venga considerato reato e ricada sotto la fattispecie della frode sportiva. Ciò non comporta pene per gli interessati, in quanto è già sopraggiunta la prescrizione. Nessuna modifica sostanziale della situazione, quindi, ma un'importante inversione di tendenza e di giudizio di merito. Anzi, la Cassazione va anche oltre, ipotizzando che lo stesso reato possa essere ascritto ai giocatori che assumono sostanze vietate. "Nulla autorizza a ritenere, a priori, che l'atleta dopato debba essere considerato la vittima della fattispecie incriminatrice - si legge nella sentenza -. Una rigorosa interpretazione della norma non consente di escludere, sempre a priori, la loro punibilità, salvo l'accertamento in fatto della consapevolezza della illecita assunzione e/o somministrazione".
Doping Juve: un po' di chiarezza per i disinformati
Wednesday, 06 June 07, 04:32 AM
Dopo tutto quel che si è scritto in questi giorni della sentenza della Cassazione, leggo sulla blogosfera ancora troppe inesattezze per non dover tornare sull'accaduto. Intanto, faccio una premessa: qui si parla sempre di somministrazione illecita di farmaci, non di EPO la cui assunzione da parte dei giocatori della Juve non è mai stata provata. La Cassazione, organo di legittimità e non di merito, ha respinto su questo punto il ricorso di Guariniello.
Innanzitutto, la Cassazione -come dicono alcuni juventini- non ha condannato Agricola e Giraudo, nessuno lo sostiene, però ha annullato un appello che li assolveva, dicendo che erano colpevoli e punibili, contrariamente a quanto stabilito dalla corte territoriale, in base alla legge 401/89. Il fatto che la Cassazione dica che fossero colpevoli non contrasta col fatto che la Cassazione non decide nel merito, dal momento che può annullare un'assoluzione per mancata applicazione di una legge. Inoltre, al contrario di quanto detto da alcuni tifosi avvocaticchi, nessuno ha detto che fosse da applicare in alcun modo la legge del 2000 in modo retroattivo. Queste, permettetecelo, sono balle.
Anzi, scrive la Cassazione nella sentenza che "i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, concernenti somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal decreto ministeriale ‑ e che sono oggi punibili a norma dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000 ‑rimangono puniti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, in virtù del disposto dell'art. 2, comma 3, cod. pen. (legge più favorevole): mentre la condotta di somministrazione di sostanze non ricomprese nell'elenco ministeriale, resta sanzionata dall'art. 1, comma 1 della legge n. 401 del 1989, non potendo essere accolta la tesi della intervenuta abrogazione"
Allora, se la legge del 2000 fosse stata più favorevole si sarebbe applicata quella al caso "doping-Juventus", mentre si applica quella del 1989 sia per fatti antecendenti al 2000, sia per fatti successivi al 2000 in cui vengono somministrate sostanze non dopanti secondo il ministero e quindi non punite dalla legge 376. Altra cosa importante: nonostante dal 2000 ci sia una legge e un elenco ministeriale di sostanze ritenute dopanti, ancora oggi dare medicine non considerate doping a un atleta sano, per la Cassazione, è reato!
Andiamo avanti. La stessa Cassazione dice che "la Corte territoriale ha affermato che «non vi è dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle specialità medicinali non espressamente vietate, venne posta in essere nel confronti dei giocatori della Juventus. Invero risulta ampiamente provato agli atti del processo che dal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata spesso con modalità off label, ossia al di fuori del contesto autorizzativo individuato dal Ministero della salute ovvero in forme non consentite». «Di conseguenza», proseguiva la Corte territoriale, «in relazione a tale aspetto dell'imputazione sub à, non può esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante dalla impossibilità di applicare al caso di specie la normativa di cui alla legge n. 401 del 1989». Questo collegio, viceversa, ha ritenuto che la condotta degli imputati integra il delitto di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989: apparendo condivisibili, quanto al resto, le affermazioni della Corte territoriale, coli specifico riferimento alla ritenuta equiparazione della posizione degli imputati, la sentenza impugnata va annullata in parte qua e, segnatamente, nella parte in cui ha mandato assolto Agricola Riccardo e, per effetto estensivo, Giraudo Antonio, «dai residui fatti addebitati nel capo o), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
Tradotto: la Corte d'appello ha accertato la somministrazione off-label (fatto provato, come qui abbiamo già scritto) e proscioglie perché non considera applicabile la 401/89. La Cassazione invece la considera applicabile, annulla l'assoluzione e dichiara intervenuta la prescrizione. Ovvio che, se in secondo grado l'unico motivo di assoluzione è la non applicabilità della legge 401, e se la Cassazione è inetrvenuta stabilendone l'applicabilità, Giraudo e Agricola sono colpevoli di frode sportiva. Prescritti, non condannati, ma riconosciuti colpevoli. Possono rinunciare alla prescrizione, se vogliono essere assolti del tutto ma, come dice Travaglio, conviene essere innocenti.
L'art. 1 della legge 401/89 è la chiave, è una legge a forma libera come dice la Cassazione e parla di frode. La Cassazione ha ritenuto che anche la somministrazione di farmaci in modalità off-label sia reato in base a quella legge, e questo è l'unico punto su cui si può obiettare. L'art. 1 della legge 401 recita: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa."
In conlusione: Agricola e Giraudo sono colpevoli di frode sportiva, Agricola è ancora il responsabile medico della Juve, entrambi non rinunciano alla prescrizione, e i giocatori non sono vittime. Spero si sia fatta chiarezza, a fronte delle tante inesattezze che si leggono da giorni.
PRESCRIZIONE NON E' UGUALE AD ASSOLUZIONE!
Ma quando capiremo in Italia questa BANALE distinzione di diritto??
Ragazzi oggi alle buste risolvete la compropietà di guido rossi...
Magari trovate qualche telefonatina di abete compromettente così rimettette in figc guido rossi...
Senno per voi sono ca@@i amari...
http://www.gazzetta.it/Calcio/Primo_Piano/2007/06_Giugno/20/covisoc.shtml
nyquist82
20-06-2007, 13:47
TORINO - La Juve piange, ma Guariniello non può ridere. E' quanto ha di fatto stabilito ieri la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare il ricorso presentato dalla Procura Generale di Torino in merito al processo doping che vedeva alla sbarra la Juve. Ma cos'ha deciso la Suprema Corte? Ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello di Torino che il 14 dicembre 2005 aveva assolto l'ormai ex amministratore delegato bianconero Antonio Giraudo e il responsabile del settore medico Riccardo Agricola. A salvare i due imputati dall'accusa di doping e di frode sportiva interviene però la prescrizione che estingue il reato.
Se da una parte hanno di fatto archiviato definitivamente il processo, i giudici della Cassazione, presieduti da Francesco Morelli, hanno dato ragione alle tesi dell'accusa perché "astrattamente condivisibile il ricorso presentato dalla Procura di Torino contro le assoluzioni". In pratica è stata ritenuta provata l'illecita somministrazione di farmaci ai calciatori della Juve, eccetto l'epo, la famigerata eritropoietina.
Cala così un'ombra pesante sui più bei trionfi bianconeri della gestione Moggi-Giraudo: tre scudetti, una Champions League, due Supercoppe italiane, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale.
Nella sentenza, che verrà depositata nei prossimi trenta giorni, sarà ripreso l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Cassazione, in base al quale c'è continuità normativa tra la disciplina sul calcio scommesse del 1989 e quella antidoping varata nel 2000. E' stata accolta, quindi, la tesi dell'accusa "anche se - come dicono dalla Procura di Torino - secondo noi i tempi della prescrizione non erano ancora scaduti". Di segno opposto il commento della difesa: "Siamo contrariati per una soluzione che non è dipesa da noi, visto che fra indagini e preliminari se ne sono andati sei anni. Comunque l'onore è salvo" dice l'avvocato Paolo Trofino.
La lunga storia del processo contro la Juve per somministrazione di medicinali per frode sportiva parte da lontano: fin dal 1998 con le accuse di Zeman che aprono l'inchiesta di Guariniello. Che porta al processo e a due sentenze: entrambe le volte viene assolto Giraudo, il medico Agricola solo alla seconda. Adesso viene messa la parola fine, ma solo alla vicenda strettamente processuale. Il caso comunque resta.
La Juventus ha emesso un comunicato positivo: "Si prende atto con soddisfazione che la battaglia sull'epo è definitivamente conclusa, con successo. L'inammissibilità del ricorso sancisce in via definitiva che non è mai stato fatto uso di epo.... Una notizia importante, che la Juventus accoglie con grande favore... Sulla prescrizione relativa alle altre sostanze bisognerà attendere le motivazioni...".
Lo stesso ha fatto il dottor Agricola: "La sentenza della Cassazione in modo definitivo rende giustizia sull'aspetto più infamante che ha colpito la mia persona... Per quanto concerne l'altra parte della sentenza è finalmente terminato il doloroso iter che vedeva imputato solo me per l'utilizzo di farmaci che tutti i medici dello sport, senza eccezioni, hanno usato negli anni".
(30 marzo 2007)
Peccato che tutti questi medici dello sport che li hanno utilizzati sono invisibili, perchè ne parla solo l' assolto per prescrizione!:read:
redbaron
20-06-2007, 13:48
I roditori si chiamano così proprio per la loro frequente abitudine di rosicchiare. Infatti i loro denti incisivi (un paio per entrambe le arcate dentarie) sono ipsodonti (senza radice ed a crescita continua). I roditori li limano e li accorciano rosicchiando materiali duri.
Fonte wikipedia.it
PRESCRIZIONE NON E' UGUALE AD ASSOLUZIONE!
Ma quando capiremo in Italia questa BANALE distinzione di diritto??
Infatti voi l'avete capita benissimo...
Vedi passaporti falsi e intercettazioni ai giocatori... :asd:
nyquist82
20-06-2007, 13:51
Ragazzi oggi alle buste risolvete la compropietà di guido rossi...
Magari trovate qualche telefonatina di abete compromettente così rimettette in figc guido rossi...
Senno per voi sono ca@@i amari...
http://www.gazzetta.it/Calcio/Primo_Piano/2007/06_Giugno/20/covisoc.shtml
Oddio, mi sto cagando addosso dalla paura. Brrr...siamo già colpevoli senza nemmeno essere arrivati alla PRIMA SENTENZA. Ora chiamo Guido Rossi....brrrr
Infatti voi l'avete capita benissimo...
Vedi passaporti falsi e intercettazioni ai giocatori... :asd:
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Cassazione – Sezione seconda penale – sentenza 29 marzo – 31 maggio 2007, n. 21324
Presidente Morelli – Relatore Monastero
Pm Monetti – difforme – Ricorrente Procura generale presso la Corte di appello di Torino
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2005, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26 novembre 2004, dichiarava Giraudo Antonio colpevole della contravvenzione di cui al capo d) della rubrica, assolveva Agricola Riccardo e, per effetto estensivo, Giraudo Antonio, dal reato di cui al capo g) nella parte relativa alla contestazione avente ad oggetto "eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo trasfusionale", perché il fatto non sussiste, assolveva entrambi gli imputati dal residui fatti addebitati al capo g), con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, infine, assolveva Agricola Riccardo dai reati di cui al capi h) e i), della rubrica perché il fatto non costituisce reato.
Gli imputati Giraudo e Agricola erano stati rinviati a giudizio per rispondere:
- entrambi, del capo a) della rubrica (ricettazione), per avere nelle rispettive qualità, acquistato e ricevuto da Rossano Giovanni alcune specialità medicinali, ad acquisto, conservazione ed uso riservati ad ospedali e case di cura, e di cui era vietata la vendita al pubblico, provenienti dai delitti di falso e di truffa in danno delle rispettive case produttrici: il Rossano, infatti, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva contraffatto alcune prescrizioni mediche ed aveva attestato trattarsi di prodotti ospedalieri per la casa di cura “Villa Cristina";
- il solo Giraudo, del reato di cui al capo c) della rubrica (contravvenzione di cui all'art. l5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 538), per avere esercitato, senza la prescritta autorizzazione, attività consistenti nel procurarsi e fornire i medicinali specificamente elencati;
- il Giraudo, inoltre, del reato di cui al capo d) della rubrica (art. 4, d.lgs. n. 626 del 1994), per aver omesso di redigere un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro, relativamente al calciatori della soc. Juventus p.a.;
- entrambi, delle contravvenzioni contestate ai capi e) ed f) della rubrica (art. 6, legge n. 135 del 1990, e artt. 5 e 38, legge n., 300 del 1970);
- entrambi, inoltre, del reato di cui al capo g) della rubrica (art. 1 della legge n. 401 del 1989) per avere, in concorso tra loro e al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, campionato di calcio di serie A e Coppa Italia, compiuto una pluralità convergente di atti fraudolenti consistenti:
- nel procurarsi e somministrare ai calciatori specialità medicinali contenenti sostanze rientranti nell'elenco formulato dal C.I.O., relativo alle classi di sostanze proibite segnatamente specialità medicinali atte a stimolare l'eritropoiesi quali l'eritropoietina umana ricombinante, le specialità medicinali Liposom forte, Lidocaina, Xilocaina, Depro Medol fiale, Depro Medol + Lodocaina fiale, Bentelan fiale e compresse, Deflan compresse, Flantadin compresse, Flebocortid fiale, Solu Medrol fiale, Tricortin 1000;
- nel procurarsi e somministrare ai calciatori specialità medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità, con lo scopo di incrementarne le prestazioni e, in particolare,
a) la specialità medicinale Samir, autorizzata dal Ministero della sanità per il trattamento delle sindromi depressive,
b) la specialità medicinale Liposom forte, autorizzata dal Ministero della sanità per le alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine e, invece, somministrata a calciatori in piena attività agonistica;
c) la specialità medicinale Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata dal Ministero della sanità per la cardioprotezione in chirurgia cardiaca e per la sofferenza del miocardio negli stati ischemici e, invece, somministrata per via endovena mediante fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica, non affetti da alcuna sofferenza metabolica del miocardio;
d) la specialità medicinale Esafosfina, autorizzata dal Ministero della sanità per il trattamento della ipofosfatemia accertata in situazioni acute, come le trasfusioni di sangue o in affezioni croniche quali etilismo, malnutrizione o insufficienza respiratoria e per il trattamento delle miocardiopatie economiche, e, invece, somministrata per via endovena, mediante fleboclisi, a calciatori in piena attività agonistica, non affetti da alcuna miocardiopatia ischemica né da altre patologie tra quelle indicate, con la giustificazione che si trattava di sostanze ricostituenti e non informando i calciatori che si trattava di un farmaco attivo sul metabolismo energetico muscolare, con la finalità di realizzare nel calciatori trattati una efficace attivazione bioenergetica a livello della muscolatura cardiaca e scheletrica, e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche e, quindi, con l'intento di incrementarne le prestazioni;
nel procurarsi e somministrare ripetutamente al calciatori specialità medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità e, segnatamente, Depro medroI fiale e Bentelan fiale;
nel procurarsi e somministrare ripetutamente ai calciatori la specialità medicinale Voltaren, autorizzata dal Ministero della sanità per affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative, artrosi ed altro e, invece, somministrata anche a immediato ridosso o nel corso delle competizioni a calciatori non affetti da alcuna patologia;
- nel procurarsi e somministrare ai calciatori specialità medicinali ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura e non utilizzabili in condizioni di sufficiente sicurezza al dì fuori di strutture ospedaliere e, in particolare, l'Orudis e il Mepral;
nel procurarsi e somministrare al calciatori prodotti contenenti creatina in dosaggi giornalieri superiori al sei grammi, in contrasto con le specifiche indicazioni in materia con l'intento di potenziarne le prestazioni;
nel non riportare nelle cartelle cliniche relative al giocatori le somministrazioni, le prescrizioni, le indicazioni, i dosaggi, la natura e la durata dei trattamenti farmacologici i praticati;
entrambi, infine, dei reati di cui al capi b) ed i) della rubrica (art. 445, cod. pen.), per avere somministrato a calciatori trattati, specialità medicinali specie e qualità diverse da quelle dichiarate.
Nel confronti del Rossano, chiamato a rispondere dei reati sub b) ed h) della rubrica, si procedeva separatamente avendo lo stesso chiesto e ottenuto l'applicazione di una pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen..
Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 26 novembre 2004, assolveva entrambi gli imputati dal reato di cui al capo a), riqualificato il fatto come concorso nel delitto di falso di cui al capo b), originariamente contestato al solo Rossano, per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi e) ed f), perché il fatto non sussiste; assolveva inoltre, il Giraudo dal reato di cui al capo d), per non aver commesso il fatto, dalla contravvenzione di cui al capo c), per prescrizione, e dai reati di cui ai capi g), h) ed i), per non aver commesso il fatto, a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
L'Agricola veniva, viceversa, riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi g), h) ed i) della rubrica e condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 (duemila/00) di multa.
Avverso tale sentenza proponeva appello, da un lato, il Procuratore della Repubblica di Torino, sia con riferimento alla assoluzione di Agricola dal reato di falso di cui al capo b), della rubrica, sia con riferimento alla assoluzione di Giraudo in ordine ai delitti di cui ai capi d), g), h) ed i): dall'altro, il difensore dell'Agricola che, oltre a proporre eccezioni in rito, si doleva, nel merito, della mancata assoluzione con riferimento a tutti i reati.
La Corte territoriale rilevava, in via liminare, che le più significative problematiche di cui si era discusso nel dibattimento di primo grado, e che erano state oggetto dell'impugnazione di Agricola, convergevano sul reato di frode sportiva (art. 1, della legge n. 401 del 1989) di cui al capo g) della rubrica, e sul reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 cod. pen.), di cui al capi h) ed i) della rubrica.
La Procura della Repubblica di Torino aveva, infatti, sostenuto che gli attuali imputati, nelle rispettive qualità, il Giraudo di Amministratore delegato della società Juventus e l'Agricola di responsabile del settore medico, in concorso con il Rossano, titolare della farmacia fornitrice di farmaci al club, e nei cui confronti si è poi proceduto separatamente essendosi lo stesso avvalso della possibilità di chiedere l'applicazione della pena anche in dibattimento, a seguito dell'entrata in vigore dalla legge n. 134 del 2003, e della relativa normativa transitoria si erano procurati ed avevano somministrato ai calciatori della soc. Juventus, dal 1994 al 1998, una lunga serie di medicinali che erano stati suddivisi in a) sostanze proibite, in quanto ricomprese negli elenchi predisposti dal C.I.O., in vista della lotta al doping in ambiente sportivo, sostanze tra le quali spiccava la eritropoietina umana ricombinante, b) specialità medicinali non vietate ma utilizzate in condizioni "off label”, ossia al di là e al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità, c) specialità medicinali riservate agli ospedali e alle case di cura e non utilizzabili al di fuori delle strutture ospedaliere, e d) prodotti contenenti creatina somministrati in dosaggi superiori a sei grammi giornalieri, così da impiegare il predetto integratore sostanzialmente come medicinale.
Tali condotte, secondo l'accusa avevano dato vita a una attività di carattere fraudolento realizzata con il fine specifico di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Campionato di calcio di serie A, in tal modo commettendo sia il reato di frode sportiva di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989, sia il reato di cui all'art. 445, cod. pen., contestato, quest'ultimo in due distinti capi di imputazione concernenti, rispettivamente, il commercio di farmaci in senso tradizionale e il commercio di prodotti contenenti creatina.
Quanto al delitto di frode sportiva, dopo aver ricostruito il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto che la condotta dell'imputato Agricola integrasse il reato a forma libera di cui all'art. 1, seconda parte, della legge n. 401 del 1989 - fattispecie ritenuta applicabile al caso in esame perché il legislatore, ad avviso dei primi giudici, dopo aver contemplato nella prima parte dell'articolo una condotta di natura corruttiva ("chiunque offre o promette denaro a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva [ ... ] al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione avrebbe poi sanzionato penalmente, e con la medesima pena, il compimento di "altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" la Corte territoriale risolveva la problematica posta al suo esame in senso contrario rispetto alla soluzione adottata nella sentenza di primo grado ritenendo che la disposizione in esame non poteva trovare applicazione nel confronti della condotta che era stata ascritta al dirigenti della Juventus.
In particolare, la Corte territoriale sosteneva di condividere il pronunciamento dell'unica sentenza con la quale questa Corte aveva affrontato la tematica in esame (Cass. sez. 6, 25 gennaio 1996, n. 3011, Omini), affermando che «non rientra nella ipotesi di reato di cui all'art. 1, della legge n. 401 del 1989, l'assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore», e che «gli atti fraudolenti volti al medesimo scopo di cui all'ultima parte dell'art. 1, della legge n. 401 del 1989, devono essere individuati alla stregua degli atti espressamente correlati all'offerta o promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti» e che, pertanto, «l'ambito di applicazione della legge non può essere esteso ai fenomeni autonomi di doping».
Ad avvalorare tale interpretazione, ad avviso della Corte territoriale, soccorreva anche la lettura dei lavori preparatori della legge che venivano contestualmente ed accuratamente analizzati, e la ulteriore circostanza della presenza nell'ordinamento di una disciplina specifica, la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, che all'art. 3, sanzionava l'impiego e la somministrazione di sostanze al fine di modificare artificialmente le energie naturali del partecipante a una competizione sportiva.
È vero, infatti, proseguiva la Corte territoriale, che tale fattispecie era stata depenalizzata dall'art. 32, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma tale "assenza di tutela" penale in senso stretto non poteva certo giustificare, per sé sola, una inammissibile interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione della legge n. 401 del 1989.
Peraltro, proseguiva la Corte di appello, la stessa struttura della legge n. 401 del 1989, si poneva in forte contrasto con l'interpretazione privilegiata dal Tribunale: da un lato, infatti, il provvedimento legislativo era privo dell'elenco delle sostanze vietate, elenco che viceversa, doveva ritenersi una costante nella normativa antidoping riscontrandosi, infatti, non solo nella citata legge del 1971, ma anche nella Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge 522 del 1995 e, da ultimo, nella legge n. 376 del 2000, che aveva dato concreta attuazione alla citata Convenzione.
Inoltre, l'interpretazione offerta dal Tribunale avrebbe trovato un ostacolo insormontabile, ad avviso della Corte, nel secondo comma dell'art. 1, della legge che equipara il partecipante che accetta il denaro o altra utilità, all’extraneus che tale denaro offre: la condotta del partecipe, di conseguenza, integrerebbe la fattispecie incriminatrice solo con riferimento all'ipotesi corruttiva di cui al primo comma, non essendo prevista alcuna sanzione con riferimento al compimento degli «altri atti fraudolenti» di cui alla seconda parte dello stesso articolo I.
Affermato il principio che «la somministrazione al partecipante ad una competizione sportiva, di sostanze idonee a modificarne la prestazione siano esse proibite o meno non rientra nell'ipotesi criminosa di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, allorché il medesimo atleta sia consapevole di tale condotta», non potendo la stessa essere qualificata fraudolenta, la Corte territoriale proseguiva l'analisi della imputazione rilevando la presenza, all'interno della stessa, di due aspetti, l'uno relativo alle specialità medicinali non espressamente vietate e l'altro concerne e alcune sostanze proibite tra le quali spiccava, ovviamente, l'eritropoietina.
Con riferimento alle sostanze non espressamente vietate, la Corte territoriale osservava che la condotta contestata era stata effettivamente posta in essere nei confronti dei giocatori della Juventus negli anni dal 1994 al 1998, con modalità off label con la conseguenza che la formula assolutoria non poteva che essere «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», formula che veniva estesa anche al Giraudo, assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, avendo la Corte ritenuto tale imputato concorrente a pieno titolo dell'Agricola (cfr. pp. da 56 a 61 del provvedimento impugnato) nella commissione del reato de quo.
Il secondo aspetto dell'imputazione di frode sportiva concerneva la somministrazione di sostanze vietate: premesso che l'indagine doveva essere effettuata esclusivamente con riferimento alla eritropoietina umana ricombinante non essendo emerse dagli atti del processo indicazioni concrete di una somministrazione in favore degli atleti delle altre sostanze vietate di cui all'imputazione (e, segnatamente, il Liposom, la Lidocaina, la Xilocaina, il Bentelan, il Flantadin compresse, il Flebocortid fiale, il Tricortin 1000, etc..., sostanze che, proseguiva il giudice di secondo grado, erano state «praticamente ignorate» nel corso del giudizio) – la Corte territoriale compiva quindi una approfondita valutazione del merito della vicenda (da p. 65 in avanti) giungendo ad escludere che gli indizi emersi, qualificati come meri elementi probatori indiretti, potessero legittimare la tesi dell'accusa di avvenuta somministrazione di eritropoietina.
Per giungere a tali conclusioni, la Corte ricostruiva i fatti che avevano portato alla formulazione della predetta ipotesi accusatoria, osservando che originariamente il pubblico ministero, a seguito delle conclusioni peritali, aveva ritenuto di addebitare agli imputati esclusivamente una condotta omissiva, per non avere gli stessi adottato le necessarie misure precauzionali, in presenza di situazioni cliniche anomale evidenziatesi in alcuni calciatori, e consistenti, ad es., in intensi incrementi del valore di ematocrito.
Solo in un secondo momento, a seguito della perizia disposta in dibattimento ed eseguita dal Prof. D'Onofrio, il pubblico ministero provvedeva a modificare la imputazione: il perito, infatti, rispondendo ad uno specifico quesito posto dal giudice (« ... se le riscontrate variazioni dei valori di alcuni degli indicati parametri siano da considerarsi fisiologiche e compatibili con la normale e intensa attività fisica svolta dai calciatoti o siano invece indicative del fatto che gli stessi giocatori possano aver assunto eritropoietina, preparati a base di ferro o altre sostanze ... »), affermava che la eritropoietina umana ricombinante sarebbe stata somministrata, in forma acuta e per brevi periodi, ai giocatori Conte e Tacchinardi, e in forma cronica e a dosi basse, anche ad altri giocatori. Tali conclusioni avevano comportato la modifica del capo di imputazione nel senso che la condotta meramente omissiva, originariamente contestata, lasciava il posto a una condotta, commissiva ed esplicita, di somministrazione della sostanza vietata.
Rilevava, sul punto, la Corte territoriale a) che negli anni dal 1994 al 1998 non era stato riscontrato alcun caso di positività a sostanze dopanti in nessuno dei giocatori in forza alla soc. Juventus, b) che nessun elemento processuale portava a ritenere che la stessa società avesse acquistato l'eritropoietina umana ricombinante, c) che le stesse espressioni utilizzate dal perito d'ufficio ("molto probabile" e "praticamente certa"), avevano sostenuto la possibilità di somministrazione della predetta sostanza dopante in termini diversi dalla sicura evidenza.
In particolare, la Corte riteneva che il valore probatorio di quanto accertato dal perito fosse «molto modesto» sia perché le anomalie segnalate dallo stesso apparivano tutte circoscritte in un ambito di normalità di valori, sia perché lo stesso perito avrebbe ridimensionato i risultati del proprio elaborato, «adeguandosi in parte alle spiegazioni e alle opinioni giunte dal versante delle difese».
Per quanto riguardava poi i singoli atleti, la Corte prendeva specificamente in considerazione i casi Conte e Tacchinardi, in relazione ai quali il perito aveva concluso per una somministrazione «praticamente certa» di eritropoietina, ed osservava che la posizione di entrambi i giocatori era caratterizzata «unicamente da sospetti, più o meno consistenti che non assurgevano a valore di prova neppure sotto il profilo indiziario».
Di conseguenza la Corte assolveva l'Agricola, e, per effetto estensivo, il Giraudo, dal reato di cui al capo g) della rubrica, nella parte relativa alla contestazione avente ad oggetto eritropoietina umana ricombinante, perché il fatto non sussiste.
Sotto altro versante, e con riferimento al reato di somministrazione di sostanze medicinali in modo pericoloso per la salute, la Corte territoriale ricostruiva il percorso argomentativo del primo giudice che aveva affermato che la condotta dell'Agricola, rappresentata dalla somministrazione off label dei medicinali indicati nel capo di imputazione, integrava il delitto di cui all'art. 445 cod. pen.: e ricordava che la motivazione della sentenza di primo grado si fondava a) sulla circostanza, di ordine generale, che la fattispecie in esame non poteva certo ritenersi limitata ai soli farmacisti o commercianti di medicinali, b) sulla considerazione che la condotta della norma incriminatrice consisteva nella somministrazione di sostanze medicinali in specie, quantità o qualità non corrispondenti alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita, e, conseguentemente, nel fatto che tale condotta doveva essere interpretata nel significato più ampio possibile, e c) che, nel caso di specie, l'Agricola aveva sicuramente somministrato ai calciatori le sostanze proibite sommando in sé la doppia qualità di medico sociale addetto alla cura dei calciatori, funzione che gli aveva permesso di richiedere i medicinali presso i fornitori, e di somministratore diretto degli stessi farmaci al fruitori finali, attività, quest'ultima, esercitata, peraltro, in modo ingannevole.
In conseguenza, ad avviso del Tribunale, non poteva essere accolta la tesi della difesa secondo la quale «riferire la diversità in specie, qualità o quantità delle sostanze medicinali da quelle dichiarate o pattuite, non necessariamente a una attività strettamente o professionalmente commerciale, bensì all'atto di somministrare tali sostanze, sarebbe stata operazione vietata dal principio di stretta legalità in quanto avrebbe attuato una indebita estensione analogica».
Viceversa, ad avviso del Tribunale, l'interpretazione accolta era l'unica che doveva ritenersi rispondente «a un corretto criterio interpretativo della disposizione stessa nella quale non è stato utilizzato il verbo consegnare per descrivere la condotta, bensì il verbo somministrare».
La Corte territoriale, di contro, rilevava che il percorso dei farmaci e dei prodotti a base di creatina dai soggetti qualificati (farmacista o fornitore) al medico sociale e da quest'ultimo agli atleti, si era sviluppato in due fasi nettamente distinte. La prima, durante la quale i farmaci erano stati ordinati e consegnati alla società, fase durante 1° quale, ad avviso della Corte, non vi era alcun motivo per ritenere che i soggetti qualificati avessero consegnato i farmaci stessi in modo difforme rispetto agli ordinativi commerciali ricevuti dall'acquirente sulla base delle indicazioni del medico sociale.
La seconda fase sarebbe stata caratterizzata dalla somministrazione dei farmaci e della creatina da parte di Agricola al calciatori, con la conseguenza che né il Rossano né i fornitoti di creatina avevano preso parte a tale seconda condotta che aveva riguardato esclusivamente il rapporto tra i dirigenti della società e i giocatori.
In altri termini, proseguiva la Corte, nel reato proprio il soggetto qualificato non aveva in alcun modo posto in essere la condotta incriminata né sotto il profilo materiale né sotto il profilo morale: e l'ulteriore considerazione che nel confronti del Rossano, per tale reato, era divenuta irrevocabile una sentenza di patteggiamento, non consentiva di precludere una autonoma valutazione della posizione dei coimputati come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Concludeva, infine, la Corte territoriale che la condotta posta in essere dal dirigenti della Juventus non poteva comunque integrare il delitto di cui all'art. 445, cod. pen. per l'assenza dell'elemento dell'inganno nei confronti dei calciatori che avevano fruito di una informazione non capillare ma tutto sommato sufficiente in merito alle sostanze che venivano loro somministrate.
Quanto, infine, alla contravvenzione di cui al capo d) della rubrica, concernente l'incompleta elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi in tema di sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente al giocatori nella loro qualità di dipendenti della Juventus addebito in ordine al quale il Tribunale di Torino aveva assolto il Giraudo (unico imputato) per non aver commesso il fatto, attesa l'esistenza di una delega che investiva di tale compito un dirigente della società la Corte territoriale osservava che gli obblighi inerenti alla valutazione dei rischi, riguardavano in via esclusiva il datore di lavoro e non potevano formare oggetto di valida delega: per l'effetto, ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato (quello oggettivo della mancata redazione del documento era, infatti, ritenuto del tutto pacifico), la Corte condannava il Giraudo alla pena di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
Avverso tale sentenza interpongono ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, sia il difensore dell'Agricola.
Il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, sia con riferimento al delitto di cui al capo g) della rubrica, e cioè all'art. 1 della legge n. 401 del 1989, sia con riferimento al delitto di cui al capi h) ed i), e cioè all'art. 445 cod. pen.
In particolare, quanto al capo g) della rubrica, il Procuratore generale n'tiene del tutto erronea l'interpretazione offerta dalla Corte territoriale circa la ritenuta non applicabilità dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, alla fattispecie in esame, contestando punto per punto, le argomentazioni della sentenza e sviluppando una serie di considerazioni alternative.
Rileva il ricorrente che entrambe le fattispecie descritte dalla norma incriminatrice sono sorrette dal dolo specifico costituito dalla finalità di raggiungere un risultato diverso da quello connesso allo svolgimento di una corretta e leale competizione e la somministrazione di sostanze dopanti ad atleti partecipanti a competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, non può non rientrare nel concetto di "atto fraudolento volto al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione”.
Il ricorrente rileva poi che, la sentenza della Corte di cassazione richiamata dalla Corte territoriale (Cass., sez. 6, sent. n. 3011 del 25 gennaio 1996, Omini) avrebbe affermato esclusivamente il principio che "non rientra nell'ipotesi di reato di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989, l'assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore...", principio del tutto irrilevante nel caso di specie ove si discute non dell'assunzione spontanea di sostanze dopanti da parte di atleti, bensì della somministrazione di esse, da parte di terzi, ai giocatori di una squadra di calcio: a ben vedere, prosegue il Procuratore generale, una attenta lettura della sentenza Omini avrebbe condotto alla diversa conclusione di n'tenere applicabile al caso di specie la somministrazione di sostanze dopanti alla luce del riferimento, contenuto nella predetta sentenza, al parametro della proiezione all'esterno dell'attività fraudolenta.
La sentenza richiamata, in altri termini, si sarebbe limitata ad escludere l'applicabilità di tale norma alle sole ipotesi di doping autogeno e non già i fatti di doping eterogeno, ossia di somministrazione di sostanze dopanti da parte di un terzo, non partecipante alla competizione.
Principio, prosegue il Procuratore generale, recepito anche dalla giurisprudenza di mento (vengono richiamate la sentenza n. 174 del 1992, del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, e la sentenza del 19 novembre 2003 del Tribunale di Ferrara) che avrebbero, implicitamente la prima, ed espressamente la seconda, confermato la piena sussumibilità della condotta di somministrazione di sostanze dopanti nella disposizione normativa de qua agitur.
Peraltro, rileva il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione, come unico criterio interpretativo, esclusivamente i lavori preparatori. il cui esame, peraltro, sarebbe stato effettuato in modo parziale e frammentario, senza tener conto del criterio teleologico che fa riferimento allo scopo della norma che, una volta emanata, vive di una propria autonomia che l'interprete deve attualizzare individuando il più congruo oggetto di tutela: e sotto tale profilo non può non osservarsi, prosegue il Procuratore ricorrente, che tra gli scopi della legge, oltre quello di intervenire nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine, e di contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, vi è certamente anche quello di tutelare la correttezza nello svolgimento delle competizioni sportive.
Del tutto fuori luogo, prosegue il ricorrente, affermare che la condotta doveva ritenersi punita ai sensi della legge n. 1099 del 1971, che ha, infatti, di mira esclusivamente la tutela sanitaria delle attività sportive mentre la nonna incriminatrice in discussione ha lo scopo di tutelare la correttezza delle manifestazioni sportive contro manovre fraudolente poste in essere da soggetti diversi dal partecipanti alla gara. Le due normative, quindi, avendo un diverso oggetto giuridico e una diversa struttura dovevano ritenersi entrambe applicabili al caso concreto, realizzando una ipotesi di concorso formale di reati e non già una ipotesi di concorso apparente di norme, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, che tale disposizione aveva depenalizzato.
Oltre che in violazione di legge, la motivazione della Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, sarebbe in parte inesistente, nonché illogica e contraddittoria, laddove, de tutto apoditticamente, ha affermato che la consapevolezza dell'atleta farebbe venir meno, l'antigiuridicità della condotta di somministrazione dì sostanze dopanti e laddove ha ritenuto, del pari immotivatamente, che i giocatori della Juventus fossero perfettamente consapevoli del tipo di sostanze assunte e delle modalità off label delle medesime.
Dopo aver ribadito l'applicabilità della legge n. 401 del 1989, il ricorrente prende in esame il rapporto tra l'art. 1 di tale normativa e la legge n. 376 del 2000, sopravvenuta al fatti, e intitolata "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", che ha introdotto nell'ordinamento una specifica previsione penale in tema di doping, l'art. 9, che punisce l'assunzione, la somministrazione o l'utilizzo di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricomprese nelle classi previste dall'art. 2, comma 1, della stessa legge, e rileva che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, aveva motivatamente affermato che tra i reati non c'era alcuna continuità normativa, mancando il requisito della coincidenza strutturale, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (viene richiamata Cass., sezioni unite, 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano) per diversità della condotta, dell'ambito di applicazione e del bene giuridico protetto.
Il Procuratore generale ricorda di aver prospettato anche una diversa ricostruzione sistematica, con riferimento alla presenza nell'ordinamento di entrambe le leggi de quibus, giungendo alla conclusione che la somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate, anche dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 2 della legge n. 376 del 2000, sarebbe oggi punita solo al sensi dell'art. 9 della stressa legge, mentre gli stessi fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova le e, sarebbero puniti, in applicazione dell'art. 2, comma 3, cod. pen., dalla disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989; per altro verso, la somministrazione di sostanze dopanti non comprese nell'elenco ministeriale, resterebbe sanzionata solo dall'art. 1, seconda parte, della legge n. 401 del 1989: si sarebbe cioè di fronte, nel caso di specie, a una ipotesi non già di successione di leggi nel tempo, ma a una tipica ipotesi che configura un rapporto di specialità per specificazione tra due norme, contestualmente vigenti. La somministrazione di sostanze dopanti altro non sarebbe se non uno dei possibili modi in cui si può realizzare l'atto fraudolento volto allo scopo di alterare il risultato di una competizione sportiva.
Il ricorrente ricorda poi che le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio che le ipotesi di reato previste dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000 sono configurabili anche per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore ma prima dell'emanazione del decreto ministeriale 15 ottobre 2002, con il quale si è provveduto a ripartire in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego è considerato doping sentenza, quest'ultima, che, negando natura costitutiva e tassatività al decreto ministeriale, ha comportato che le sostanze vietate non sono solo quelle espressamente elencate nel citato decreto ministeriale, ma anche le c.d. sostanze affini a quelle ripartite per classi con la conseguenza, al fini che qui ne occupa, che la somministrazione delle sostanze di cui al capo g) della rubrica continua a costituire reato anche secondo la nuova legge perché alcune sostanze sono espressamente comprese negli elenchi del decreto e le altre rientrerebbero nel divieto in quanto sostanze affini.
Per tutte queste sostanze dovrebbe quindi trovare applicazione l'art. 1, legge n. 401 del 1989, come norma più favorevole, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
Il ricorrente prende poi in esame, separatamente, la somministrazione dell'eripropoietina e di sostanze diverse dall'Epo, seguendo l'analisi operata dalla Corte territoriale e rileva, liminarmente, la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha affermato che i farmaci vietati, diversi dalla eritropoietina, sarebbero stati "praticamente Ignorati" nella vicenda processuale dalla quale, infatti, non emergerebbe, sempre secondo i giudici di appello, alcuna indicazione concreta di una somministrazione delle stesse sostanze in favore degli atleti.
Il ricorrente osserva infatti che la perizia del Prof. Muller,alla quale fa riferimento la Corte territoriale, si era occupata specificamente dei corticosteroidi, categoria alla quale appartengono tutte le specialità medicinali vietate che la Corte d'appello ha ritenuto ignorate (Depomedrol fiale, Deflan compresse, Flantadin compresse, Flebocortid fiale, Solumedrol fiale, Bentelan fiale e compresse, Delltascortene compresse, etc ... ) ed aveva elencato quelli rinvenuti in giacenza presso la sede della Juventus specificando che l'impiego dei corticosteroidi è sempre vietato.
Conclude sul punto il ricorrente rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, numerosi indizi portavano a ritenere verificata l'avvenuta somministrazione delle stesse sostanze ai giocatori della Juventus, e segnatamente le schede sanitarie dei giocatori, le giustificazioni fornite da Agricola, il regime degli acquisti, le giacenze rinvenute presso la società e la circostanza che tutti gli acquisti erano stati effettuati esclusivamente per la somministrazione alla "prima squadra", così escludendo che potessero essere stati utilizzati sistematicamente per usi diversi.
Tali considerazioni, sostanzialmente ignorate dalla Corte territoriale, esigono, ad avviso del ricorrente, l'annullamento della sentenza per assoluto difetto di motivazione.
Il ricorrente dedica poi un lungo ed articolato capitolo alla somministrazione dell'Epo (da p. 50 a p 115 del ricorso) osservando, sostanzialmente, che la Corte territoriale avrebbe assolto gli imputati sconfessando integralmente non solo le argomentazioni del giudice di primo grado ma anche le conclusioni del perito di ufficio, Prof. D'Onofrio, senza ritenere necessario procedere a nuova perizia.
Dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporti tra il giudice di primo grado e quello di appello e in tema di valutazione delle risultanze peritali, il ricorrente deduce, sul punto specifico, l'erronea applicazione di norme processuali che presiedono al governo della prova nel processo penale, la mancanza e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultante da atti specificamente indicati nonché il travisamento delle risultanze processuali.
Quanto all'affermazione del mancato riscontro di positività a sostanze dopanti, si rileva la illogicità di una affermazione che non tiene conto della circostanza che, all'epoca di fatti, non si cercavano gli anabolizzanti nel campioni degli atleti, né sussistevano di ricerca dell'Epo (vengono richiamati alcuni atti processuali a conferma di quanto affermato).
Quanto all'affermazione della mancanza di prove di acquisto dell'Epo, a confronto con quanto invece avvenuto in altri procedimenti penali, si rileva, da un lato, che la mancanza di prove dirette non costituisce di per sé valida e sufficiente motivazione per escludere il reato e, dall'altro, che la motivazione, in modo del tutto illogico, ha fatto riferimento ad altre vicende processuali, asseritamente di maggior spessore probatorio, ma di nessun rilievo al fini che qui ne occupa.
Quanto alla ritenuta insufficienza della prova indiretta, si rileva l'erroneità di una affermazione che esclude "comunque" che la prova indiretta o indiziaria possa condurre il giudice a dimostrare l'esistenza di un fatto, e la conseguente violazione dell'art. 192, cod. proc. pen.
Quanto alla questione semantica (consistente nell'avere il giudice tratto alimento dalle espressioni del perito "molto probabile" e "praticamente certa", per inferirne un giudizio non di certezza della prova), si rileva che il giudice dì appello avrebbe fatto riferimento nella sua valutazione alla sola perizia del Prof. D'Onofrio, senza tener conto delle integrazionali e dei chiarimenti dello stesso (atti che vengono allegati per estratto) e dal quali si evincerebbe, viceversa, che le espressioni utilizzate comportavano un giudizio di certezza da parte del perito.
Quanto al mancato superamento dei valori fissati nel vari protocolli anti doping, si rileva che la somministrazione dell'Epo non porta necessariamente al superamento delle soglie fissate nel vari protocolli: e ancora che non occorre portare a livelli fuori norma l'emoglobina per dedurne la somministrazione dell'Epo, la cui somministrazione cronica a bassi dosaggi può essere rilevata da altri indizi e segnatamente da una alta variabilità per stagione, per ruolo, da una concentrazione di valori più elevati in due periodi particolari, e nella frequente reiterazione degli esami nel confronti di buona parte dei giocatori; indizi che, pur evidenziati dalla Corte territoriale, erano stati poi del tutto abbandonati e sostanzialmente ritenuti subvalenti rispetto ad aspetti del tutto marginali e secondari, evidenziati dalla difesa.
Il ricorrente contesta poi le conclusioni e le argomentazioni della sentenza impugnata con particolare riferimento alla specifica posizione di singoli atleti rilevando, in particolare, l'erroneità delle valutazioni effettuate con riferimento al giocatore Amoroso (p. 81), al caso Birindelli (p. 82), al caso Pessotto (p. 87) e, infine, ai casi Conte e Tacchinardi (da pag. 97 in avanti).
L'analisi del ricorrente viene condotta comparando le argomentazioni del Tribunale da un lato, con quelle della Corte territoriale, dall'altro, e sottolineando le ritenute incongruenze e le contraddittorietà della sentenza impugnata che farebbero emergere, ad avviso dello stesso Procuratore generale, non già semplici contrasti ma una radicale incompatibilità con gli atti del processo del ragionamento seguito dal giudici di secondo grado, incompatibilità talmente significativa che consentirebbe di ritenere integrato il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità.
Quanto ai casi Conte, il Procuratore generale, dopo aver ricordato che, ad avviso del perito, la rilevante diminuzione iniziale dell'emoglobina e dell'ematocrito riscontrata e il rapido recupero dei predetti valori, ritenuto in tutti i casi non fisiologico anche perché accompagnato da anomalie nel dati del bilancio marziale, contesta punto per punto le argomentazioni della Corte territoriale che aveva ritenuto non univoche le conclusioni peritali perché diversamente interpretabili e, infatti, diversamente interpretate dal perito e dallo stesso Tribunale: il primo aveva infatti ritenuto che l'enitropoietina era stata utilizzata dopo l'infortunio al fine di conseguire un rapido recupero dell’atleta in vista di impegni agonistici futuri, mentre il secondo aveva ritenuto di collocare la utilizzazione della sostanza proibita in epoca antecedente rispetto all'infortunio.
Il ricorrente contesta in particolare che la ricostruzione operata dalla Corte non abbia tenuto conto neppure dei riscontri, estremamente significativi che riguardavano, in particolare, le posizioni dei giocatori Conte, Tacchinardi, Pessotto e Amoroso (il parametro dei reticolociti nell'emocromo effettuato dal Conte in data 29 maggio 1996, o le anomalie del bilancio marziale e segnatamente nell'aumento della ferritina associato a un calo della sideremia, con riferimento al secondo caso Conte o, ancora, il superamento della differenza critica, nel caso Tacchinardi), con evidente omissione e manifesta incongruità della interpretazione del dato processuale.
Conclusivamente il ricorrente deduce un più generale vizio di mancanza di motivazione per non avere il giudice di appello motivato sull'andamento anomalo dell'emoglobina, compatibile secondo la perizia solo con l'assunzione di eritropoietina.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 445 cod. pen., e alle disposizioni in tema di concorso di persone nel reato.
La scissione della vicenda della somministrazione dei farmaci in due fasi, come operata dalla Corte territoriale (il rapporto commerciale tra il soggetto qualificato e l'acquirente, soc. Juventus, da un lato, e la successiva somministrazione dei farmaci dall'Agricola, direttamente o indirettamente, ai calciatori, dall'altro), sarebbe, infatti, ad avviso del ricorrente, operazione del tutto errata in diritto: in tanto si è resa possibile la somministrazione dei farmaci al calciatori, prosegue il ricorrente, in quanto ciascuno dei protagonisti della vicenda ha dato il proprio contributo alla realizzazione del risultato finale: il farmacista e i fornitori di creatina consegnando i farmaci e la creatina agli imputati, e gli imputati consegnandoli al calciatori: in altre parole, ad avviso del ricorrente, la consegna sarebbe stata effettuata al calciatori dal soggetto qualificato per il tramite della società Juventus e, più in particolare, per il tramite del medico sociale della società.
La contraria opinione della Corte territoriale, che avrebbe affermato l'assenza nella specie del concorso morale del farmacista e del fornitore di creatina, sarebbe del tutto infondata perché «la responsabilità dell'estraneo sussiste anche se il soggetto qualificato non è punibile a causa di una condizione personale o per difetto dell'elemento psicologico del reato», e a nulla rileverebbe la circostanza che al fornitori delle sostanze proibite non sarebbe stato addebitato anche il reato di frode sportiva, attesa la diversità del dolo specifico.
Inoltre la provata irregolarità delle forniture (contraffazione da parte del Rossano di prescrizioni mediche, invio da parte della società Juventus al farmacista Rossano di meri ordinativi commerciali per richiedere farmaci sottoposti all'obbligo della prescrizione medica, sentenza di patteggiamento relativa alla posizione di Rossano, etc...) dimostrerebbe il pieno concorso del farmacista e dei fornitori di creatina nella successiva somministrazione dei farmaci ai calciatori.
Infine, il ricorrente rileva che i calciatori non erano consapevoli dei contenuti e degli effetti delle sostanze che andavano assumendo (vengono allegate, per estratto, le dichiarazioni di alcuni giocatori) perché l'informazione loro fornita da Agricola non corrispondeva a verità, posto che i giocatori pensavano di ricevere esclusivamente vitamine e zuccheri o, al più, farmaci disintossicanti.
Il ricorrente Giraudo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) della rubrica, in relazione all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 626 del 1994.
In particolare, il ricorrente osserva che la fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 626 del 1994, contestata al Giraudo per avere lo stesso redatto in modo incompleto il documento relativo alla valutazione dei rischi in tema di sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente ai giocatori nella loro qualità di dipendenti della soc. Juventus, riguarderebbe esclusivamente i rischi presenti sul luogo di lavoro al quali possono essere esposti i calciatori e connessi alle attività latu sensu lavorative degli stessi calciatori e non già all'attività agonistica degli stessi che, per sua natura, esula dalla valutazione di cui al d.lgs. n. 626 del 1994.
La stessa definizione di "prevenzione" proposta dal decreto, prosegue il ricorrente, che consiste nel complesso delle disposizioni e misure adottabili in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali, non può riferirsi anche all'attività agonistica "sul campo", laddove cioè non esistono fattori di rischio sul quali il datore di lavoro può intervenire per ridurli o escluderli.
Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'attività volta alla valutazione (e alla prevenzione) dei rischi specifici dell'attività agonistica dei calciatori, è regolata da una normativa specifica di settore, e segnatamente dal d.m. 18 febbraio 1982 e dal d.m. 13 marzo 1995 che, rispettivamente, attribuiscono al medico sportivo l'accertamento dell'idoneità per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche e prevedono la figura del "medico sociale", responsabile sanitario delle società sportive professionistiche, con il compito di compilate ed aggiornare periodicamente le schede sanitarie e le cartelle cliniche degli atleti.
Tale "medico sociale" è, infatti, prosegue il ricorrente, figura del tutto omologa al “medico competente" descritto dal decreto legislativo in oggetto, deve possedere gli stessi requisiti professionali e la sua attività deve ritenersi pertanto del tutto esaustiva degli obblighi di prevenzione previsti dall'art. 4 del decreto in esame.
Con memoria in data 5 gennaio 2007, 1 difensori di Agricola e Giraudo chiedono, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto la modifica dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., operata con la legge n. 46 del 2006, deve essere intesa nel senso che gli atti indicati dal ricorrente devono sempre essere apprezzati nel rigorosi limiti del sindacato di legittimità, non essendo sufficiente, come affermato da numerose sentenze di questa Corte, contestualmente richiamate, che gli atti del processo siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con una sua ricostruzione complessiva dei fatti o che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza occorrendo, invece, che gli stessi siano dotati di una autonoma forza esplicativa sì da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità.
I difensori degli imputati contestano, poi, il metodo seguito dalla Procura generale di Torino, ricorrente, nella parte in cui «in modo disarticolato e sparpagliato», ha inserito nel corpo del ricorso «pezzi di esami e controesami proponendo al giudice del diritto l'inconcepibile esigenza di acquisire d'ufficio gli originali di detti esami, sia per apprezzarli nel testo integrale, sia per verificare la corrispondenza di quanto richiamato nel ricorso all'originale».
L'inammissibilità sarebbe particolarmente evidente, ad avviso dei difensori degli imputati, laddove il ricorrente, con una censura analitica e minuziosa delle conclusioni peritali, avrebbe sovrapposto alle stesse le proprie specifiche conclusioni, proponendole come l'unica versione attendibile dei fatti.
Analoghe considerazioni vengono poste con riferimento alla somministrazione di sostanze diverse dalla eritropoietina, laddove le censure, ad avviso della difesa, concernono questioni di fatto e valutazioni della prova, non censurabili in Cassazione.
Con specifico riferimento alla somministrazione dell'eritropoietina, la difesa sostiene che la Corte di appello avrebbe congruamente, logicamente e condivisibilmente motivato sul perché gli elementi indiretti e incerti offerti dall'istruttoria dibattimentale, e segnatamente dal perito, non erano stati ritenuti sufficienti a fornire la prova della somministrazione di Epo al giocatori: non si sarebbe, quindi, trattato, di una "sconfessione" dell'elaborato peritale, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, ma di una attenta lettura delle conclusioni peritali e di una diversa valutazione, sempre opportunamente motivata, degli elementi complessivamente emersi.
La difesa ripropone, poi, la tesi della inapplicabilità della legge n. 401 del 1989 che avrebbe un oggetto giuridico diverso da quello tipico delle normative antidoping. peraltro, prosegue la memoria, all'epoca dei fatti era in vigore la legge n. 1099 del 1971, che avrebbe dovuto trovare applicazione.
A riprova della inaccoglibilità della tesi del ricorrente, la difesa ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, che estende la punibilità al partecipante alla competizione che abbia accettato il denaro o ne abbia accolto la promessa, e, quindi, con esclusivo riferimento agli atti di corruzione e non già agli "altri atti fraudolenti", l'atleta che si fosse dopato autonomamente, sarebbe incorso nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge n. 1099 del 1971, ove avesse utilizzato sostanze contenute nel d.m. di attuazione, mentre non sarebbe stato punibile ove avesse utilizzato sostanze non ricomprese nel citato elenco: viceversa, a fronte di tale "impunità", l'Agricola, qualora avesse somministrato sostanze vietate, non comprese nel citato elenco, all'atleta consenziente, sarebbe punito con la pena della reclusione e della multa.
Peraltro, rileva la difesa, se la norma dovesse essere interpretata nel senso voluto dal ricorrente, nel senso cioè di vietare la somministrazione di qualsiasi sostanza al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ne sarebbe evidente la illegittimità per mancanza di determinatezza e sostanziale violazione del principio di tipicità.
Infine, con riferimento all'art. 445, cod. pen., la difesa afferma che la decisione della Corre territoriale si fonda su un accertamento di fatto sul quale non è possibile tornare in sede di legittimità.
In ogni caso si sostiene che nel reato proprio l'azione tipica deve essere sempre riferibile al soggetto qualificato; qualora sia posta materialmente in essere da un soggetto extraneus, azione tipica deve essere comunque riferibile al soggetto qualificato almeno sotto il profilo soggettivo, riferibilità espressamente esclusa dalla Corte territoriale.
Conclusivamente, questa Corte è chiamata a giudicare in ordine:
al capo d), art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626 del 1994, contestato al solo Giraudo, assolto in primo grado e condannato in appello, a seguito di ricorso dell'imputato;
al capo g), art. 1, 113 dicembre 1989, n. 401, contestato a Giraudo e Agricola (con la sentenza di primo grado il Giraudo è stato assolto e l'Agricola è stato condannato: a seguito di impugnazione del pubblico ministero relativamente all'assoluzione Giraudo e della difesa, in relazione alla condanna di Agricola in appello entrambi gli imputati sono stati assolti), a seguito di ricorso del Procuratore generale;
al capo h) art. 445, cod. pen., contestato a Giraudo e Agricola e Rossano (con la sentenza di primo grado, il primo e stato assolto, il secondo è stato condannato e il terzo ha chiesto l'applicazione della pena: in appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero, relativamente all'assoluzione Girando, e della difesa, in relazione alla condanna di Agricola entrambi gli imputati sono stati assolti), a seguito di ricorso del Procuratore generale;
al capo i), art. 445, cod. pen., contestato a Giraudo e Agricola (con la sentenza di primo grado, il primo è stato assolto, il secondo è stato condannato: in appello – a seguito di impugnazione del pubblico mistero relativamente all'assoluzione Girando, e della difesa, in relazione alla condanna di Agricola entrambi gli imputati sono stati assolti), a seguito di ricorso del Procuratore generale.
Motivi della decisione
1) Il ricorso dell'imputato Giraudo va accolto, anche se per motivi procedurali, affatto diversi da quelli di merito prospettati dalla difesa.
Il capo d) della rubrica, infatti, concerne la violazione dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 626 del 1994, contestata al solo Giraudo, che era stato assolto in primo grado e condannato in appello a seguito di impugnazione del pubblico Ministero.
Orbene, l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel testo vigente all'epoca della impugnazione proposta dal pubblico ministero, prevedeva l'inappellabilità delle sentenze di condanna con le quali era applicata la sola pena dell'ammenda e, ai fini che qui ne occupa, delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.
Nel caso di specie, l'art. 89 del d.lgs. n. 626 del 1994, punisce la violazione della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da tre a otto milioni di lire: ne consegue che, trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, la sentenza di proscioglimento emessa dal primo giudice non era soggetta alla proposta impugnazione e, per l'effetto, la condanna emessa dalla Corte di appello, in riforma di quella di primo grado, va, in parte qua, annullata senza rinvio.
Restano assorbiti i motivi di mento, prospettati dalla difesa.
2) Il ricorso del Procuratore generale è parzialmente fondato e va accolto nel limiti di cui in motivazione.
Capo g) della rubrica
1) – La problematica concernente l'applicabilità della legge n. 401 del 1989.
La principale questione dibattuta nel corso del processo ha riguardato l'applicabilità, nel caso concreto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche): se cioè, la somministrazione dei farmaci vietati di cui all'imputazione, possa integrare il delitto di cui all'art. 1 della legge citata (Frode in competizioni sportive), che specificamente recita:
«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, dal Coni, dall'Unire o da altri enti sportivi n'conosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi inerenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti faudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nel casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.»
Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che «le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa.»
Va, quindi, in via liminare, affrontata tale tematica al fine di valutare se la condotta di somministrazione ad atleti (nella specie, giocatori di calcio) da parte di terzi, di sostanze destinate a migliorarne artificiosamente le prestazioni e, per l'effetto, il rendimento agonistico, possa integrare il delitto di frode in competizioni sportive di cui alla citata disposizione normativa e, segnatamente, la condotta prevista nella seconda parte del primo comma che equipara la condotta di offrire denaro o altra utilità al compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo
Non si discute, pertanto, in questa sede del fenomeno del c.d. autodoping, di cui pure a lungo si è discettato nel procedimento, e cioè della possibilità che la condotta dell'atleta che volontariamente assume sostanze dopanti potesse costituire reato anche in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, ma esclusivamente della possibilità di applicare la citata disposizione normativa anche alla condotta di chi somministra sostanze dopanti al partecipanti a una competizione sportiva al fine di alterarne il risultato.
È noto che la normativa che disciplina, tra l'altro, la "frode in competizioni sportive", è stata emanata per sopperire a una sostanziale carenza di strumenti sanzionatori nello specifico settore: il delitto di truffa, al quale si faceva a volte ricorso, risultava, infatti, di difficile applicazione pratica di talché particolarmente sentita era l'esigenza di far fronte a tale obiettiva lacuna normativa per sanzionare in modo adeguato gravi comportamenti illeciti che spesso compromettevano la regolarità delle competizioni sportive.
Si è così costruita una normativa che ricorda lo schema della istigazione alla corruzione e che punisce la condotta di «chiunque offre o promette denaro» o «compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo»; il comma 2 dello stesso articolo, si limita ad equiparare quoad poenam la condotta del partecipante «che accetta denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa».
Non appare utile ripercorrere i lavori preparatori alla ricerca della ratio e dell’intentio legis, anche perché tale indagine, operata da entrambe le parti processuali, non ha cOnsentitO di giungere a risultati certi e inequivoci; pare, invece, opportuno, molto più semplicemente, riportarsi al contenuti della Relazione, nella quale si legge che la normativa de qua mira alla «salvaguardia nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che è la "correttezza" nello svolgimento delle competizioni agonistiche»; finalità, peraltro, che risulta agevolmente dallo stesso testo della disposizione in esame che individua un dolo specifico costituito dal «fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione».
Le condotte incriminate dall'art. 1 sono, quindi, due: la prima consiste in una forma di corruzione in ambito sportivo, mentre la seconda, che è l'unica che interessa in questa sede, è costituita da una generica frode, e rimane integrata dal mero compimento di «altri atti fraudolenti».
È stato precisato in dottrina che si è in presenza, in quest'ultimo caso, di una modalità alternativa e non cumulativa, nel senso che l'art. 1, non costituisce «una disposizione a più norme ma una norma a più fattispecie», conclusione suggerita, in particolare, dalla connessione letterale delle previsioni in termini disgiuntivi. Ed è stato, inoltre, condivisibilmente sostenuto dalla dottrina che, alla puntuale determinatezza della fattispecie della ipotesi corruttiva, si contrappone una ipotesi sussidiaria dal contorni assai lati.
L'ipotesi di cui alla seconda parte del comma 1 della disposizione in esame ha, infatti, una latitudine, sì determinata, ma assai ampia. e non certo comparabile con la puntuale previsione di cui al primo comma: si può sul punto affermare, condividendo la migliore dottrina, che la natura fraudolenta dell'atto, richiesta dalla norma incriminatrice, esclude qualsivoglia violazione del principio di determinatezza e di tipicità.
La sia pur sommaria analisi della disposizione in esame va completata con un richiamo al dolo specifico, costituito dal «fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione».
È corretto il risultato ottenuto rispettando le regole del giuoco, mentre è "leale" quello ottenuto ponendo in contrapposizione (sul campo) i soli valori agonistici: ne consegue che l'oggetto giuridico tutelato dalla norma è, in ultima analisi, il risultato della competizione che non deve essere fraudolentemente alterato.
Come emerge anche dalla relativa intitolazione, nella parte in cui accosta agli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine, la tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche, la legge presenta una precisa oggettività rivolta, fondamentalmente, a vietare condotte che ledono il dovere di correttezza ed è tesa a tutelare il risultato della competizione, a rispettare l'alea correlata ad ogni manifestazione sportiva, che non deve essere fraudolentemente alterata.
Se ciò è vero, ne consegue che l'extraneus che somministra ai partecipanti alla competizione, sostanze atte ad alterarne le prestazioni, e che fraudolentemente mira a menomare o ad esaltare le capacità atletiche del giocatore, pone in essere una condotta che consiste in un espediente occulto per far risultare una prestazione diversa da quella reale, in un artifizio capace di alterare il "genuino" svolgimento della competizione, con palese violazione dei principi di lealtà e di correttezza: Per l'effetto, gli atti posti in essere sono agevolmente riconducibili alla nozione di «atti fraudolenti» di cui alla normativa in esame.
Né elementi di segno contrario alle conclusioni testé raggiunte possono cogliersi dalla giurisprudenza richiamata (di legittimità e di merito) che, contrariamente a quanto sovente sostenuto durante i giudizi di merito, non solo non è giunta a conclusioni diverse da quelle dianzi accennate ma che, in qualche misura, ha confermato le valutazioni testé compiute.
La sentenza di questa Corte che è stata più volte citata (Cass., sezione 6^, 25 gennaio 1996, Omini), riguardava il caso di un soggetto imputato del reato di cui all'art. 361, cod. pen., per aver omesso di denunciare un reato ex art. 1, della legge n. 401 del 1989, consistente nell'assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore.
Con la richiamata decisione, questa Corte ha, infatti, affermato che «gli altri e innominati atti fraudolenti volti al medesimo scopo [ ... ] devono essere identificati alla stregua degli atti espressamente indicati nella proposizione principale [ ... ]»; deve trattarsi, in altre parole, in primo luogo, di «attività proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate e tali da investire direttamente altri soggetti con quelli coinvolti nella medesima attività» e, in secondo luogo, di «attività in qualche modo sinallagmatiche dato che correlano la distorsione che il soggetto esterno persegue, dell'esito della gara, al denaro o all'altra utilità dati, ovvero promessi e perseguiti, dall'altro soggetto partecipante alla gara».
Con la conseguenza ha proseguito la Corte che «l'ambito di applicazione della legge in esame non si estende ai fenomeni di autodoping che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi», e che pertanto punire ai sensi dell'art. 1, della le e n. 401 del 1989 la condotta di doping autogeno realizzata dall’atleta al di fuori di un patto corruttivo, significherebbe forzare il senso della disposizione in esame, con conseguente violazione del principio di legalità.
Conclusione, quella testé riferita che, condivisibile o meno, in ogni caso, non può essere richiamata come precedente specifico per la n'soluzione della questione che qui ne occupa, riguardando la stessa esclusivamente l'ipotesi di assunzione di sostanze dopanti da parte di un atleta, e non già la condotta di somministrazione di cui si discute in questa sede.
Situazione, quest'ultima, che peraltro, a tacer d'altro, presenta entrambi i requisiti che la citata decisione ha ritenuto necessari per integrare il delitto de quo: l'extraneus che somministra sostanze dopanti ai giocatori, infatti, non solo compie un atto fraudolento finalizzato ad alterare il risultato della gara, ma pone in essere un'attività da un lato proiettata all'esterno e, dall'altro, in qualche misura «sinallagmatica», per i riflessi di tale condotta nel mondo dello sport.
La sentenza commentata tende, infine, a circoscrivere gli «altri atti fraudolenti», di cui alla legge citata, con un lungo obiter (« ... se così non fosse, qualsiasi illecito sportivo, dallo spintone al calciatore in corsa, alla spinta del gregario al campione ciclista in difficoltà, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della gara diverso da quello cui avrebbe dato luogo una leale competizione, dovrebbe rientrare nella previsione della normativa in esame ... »), non solo non rilevante al fini di quella decisione ma, ad avviso di questo collegio, affatto condivisibile: proprio il riferimento a un connotato di necessaria fraudolenza consente, infatti, di operare una netta distinzione tra l'ipotesi delittuosa e le semplici violazioni delle regole sportive.
È fin troppo ovvio, infatti, che la condotta non può certo consistere in una mera violazione delle regole del giuoco, sanzionabile solo dall'ordinamento sportivo, ma deve contenere un quid pluris, un artifizio o un raggiro che modifica fraudolentemente la realtà con la con la specifica finalità di alterare il risultato della gara.
Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento alla giurisprudenza di merito, e, segnatamente, alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (sentenza n. 174 del 1992), sovente richiamata dalle parti, che aveva preso in esame una ipotesi di cessione di fentermina da parte di terzi ai giocatori di calcio, Peruzzi e Carnevale: una attenta e compiuta lettura della stessa permette, infatti, di ritenere che la decisione è stata la diretta conseguenza della accertata mancanza di elementi probatori per ritenere sussistente un eventuale «coinvolgimento della struttura societaria nella illecita assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei giocatori».
In altri termini, anche tale sentenza ha preso in considerazione, fondamentalmente, una ipotesi di mera assunzione e non gia di somministrazione, come nella specie, di sostanze dopanti.
Non convince, inoltre, la tesi utilizzata dalla difesa degli imputati per escludere tout court l’applicabilità della legge in esame alle condotte di doping autogeno ed eterogeno - che trae spunto dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 1, che punisce il partecipante alla competizione, nel solo caso di cui alla prima parte dell'articolo 1: si sostiene, infatti, che tale limitazione della responsabilità del "partecipante alla competizione", altrimenti incomprensibile, proverebbe che il legislatore non avrebbe previsto una autonoma ipotesi di reato per il c.d. autodoping e, quindi, più in generale. neppure per la condotta di somministrazione di sostanze stupefacenti da parte di terzi.
L'argomentazione proposta non può essere condivisa.
La punibilità del partecipante alla competizione «che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa», ove non espressamente prevista, avrebbe potuto, ragionevolmente, ritenersi esclusa dalla condotta individuata dalla prima parte del comma 1 della disposizione in esame, che punisce specificamente solo la condotta di «chiunque offre o promette denaro... »; secondo uno schema usuale nel diritto penale sostanziale, il ha ritenuto, nella sua discrezionalità, di estendere la punibilità al partecipante, disponendo l'equiparazione quoad poenam delle rispettive condotte.
Considerata la già sottolineata autonomia delle condotte incriminate dalla prima e dalla seconda parte del primo comma della disposizione in esame (si tratta di una norma a più fattispecie), non può certo trarsi argomento dalla disposta equiparazione, e, segnatamente dal fatto che la stessa risulta circoscritta alla sola condotta di "corruzione sportiva", per affermare che il le non avrebbe previsto una autonoma ipotesi di reato per il c.d. autodoping e, quindi, più in generale, neppure per la condotta di somministrazione di sostanze stupefacenti da parte di terzi.
Innanzitutto, c'è da dire che la lettera della norma non consente affatto di interpretare la disposizione nel senso sostenuto dalla difesa atteso che il "chiunque" di cui alla prima parte dell'art. 1, pur essendo, all'evidenza, lo stesso soggetto dell'inciso “ovvero compie altri atti fraudolenti", e cioè, l'unico soggetto che regge tutti i verbi descrittivi di fattispecie criminose contenute nella disposizione in esame, cionondimeno, con riferimento alla fattispecie di “corruzione sportiva", si qualifica per la necessità di porre in essere una ben specificata condotta, consistente nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità, mentre, con riferimento alla condotta fraudolenta di cui alla seconda parte del comma, è sufficiente che ponga in essere una attività che presenti il connotato della fraudolenza.
Ne. consegue, da un lato, la necessità di una previsione espressa, per affermare la punibilità della condotta del partecipante alla competizione che accetta il denaro o le altre utilità e, dall'altro, e viceversa, proprio a ragione della più volte sottolineata ampia latitudine della condotta di "chi compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo", la sicura riferibilità anche ai partecipanti alla competizione di tale, ultima, omnicomprensiva condotta di frode, senza necessità di alcuna ulteriore specificazione o equiparazione.
Deve quindi concludersi, sempre alla luce della lettera della legge, che la specificazione di cui al secondo comma, forse frutto di una tecnica legislativa poco chiara, non può certo essere interpretata nel senso sostenuto dalla difesa: peraltro, la stessa ratio della legge prima esaminata, e il dolo specifico richiesto, non consente certo di escludere la punibilità, con una inammissibile forzatura ermeneutica, proprio di quei soggetti che, partecipando alla competizione, possono, meglio e più direttamente di altri, alterarne il regolare svolgimento: la frode in competizioni sportive e, infatti, finalizzata all'alterazione del risultato naturaliter, alla modificazione artificiosa del leale confronto delle rispettive abilità.
E poiché nulla autorizza a ritenere, a priori, che l'atleta dopato debba essere considerato la vittima della fattispecie incriminatrice. ne consegue che una rigorosa interpretazione della norma non consente di escludere, sempre a priori, la loro punibilità, salvo l'accertamento in fatto della consapevolezza della illecita assunzione e/o somministrazione.
Questo collegio osserva, infine, e solo incidenter, che anche ove si condividesse la tesi della difesa che sostiene che il circoscritto ambito di punibilità del partecipe (al solo caso di "corruzione sportiva") proverebbe, e x sè, la non punibilità per la condotta di autodopin cionondimeno non si vede per quale ragione tale evenienza dovrebbe comportare, automaticamente, anche la non punibilità dell'extraneus che somministra sostanze dopanti al partecipanti alla competizione: condotta, quest'ultima che si discosta non poco dalla problematica dell'a ssunzione diretta, testé esaminata, e che, come agevolmente si coglie, mirando a modificare fraudolentemente le condizioni atletiche dei giocatori, non può non integrare quella condotta, fraudolenta appunto, finalizzata a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
Per escludere l'applicabilità della legge è stato, infine, speso un ulteriore argomento: la legge non conterrebbe l'elenco delle sostanze vietate, elenco che costituirebbe una costante nella normativa antidoping.
L'argomento è del tutto privo di pregio: elenchi di sostanze stupefacenti o dopanti devono essere allegati a provvedimenti nomativi che si occupano, specificamente, di doping e non già a provvedimenti che non hanno specificamente di mira tale condotta, ma, più genericamente, tutti gli atti fraudolenti che possono alterare i risultati delle competizioni sportive: ove la ampia categoria "atto fraudolento" sia integrata da somministrazione di sostanze dopanti, si dovrà fare riferimento agli elenchi delle sostanze di cuì ai decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo.
1.1) Con specifico riferimento alla legge 26 ottobre 1971, n. 1099.
È stato, inoltre, sostenuto che la norma incriminatrice di cui all'art. I della legge ti. 401 del 1989, non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie in esame per la presenza nell'ordinamento di una normativa speciale (artt. 33 e 4, della legge n. 1099 del 1971) che sanziona specificamente la somMinistrazione e l'assunzione di sostanze dopanti.
Tale fattispecie, depenalizzata con l'art. 32 della legge n. 689 del 1981, conterrebbe, infatti, elementi specializzanti rispetto alla più generale previsione di cui alla legge n. 401 del 1989, e, segnatamente, un preciso elenco dei farmaci vietati e una indicazione puntuale delle condotte incriminate: con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione, nella specie, ai sensi dell'art. 9 della legge di depenalizzazione, la sola sanzione amministrativa.
La proposta argomentazione non può essere condivisa.
Infatti, la tesi sostenuta dalla difesa trova applicazione in caso di disposizioni normative che tutelino gli stessi beni giuridici perché solo in tal caso, vertendosi in una situazione di continuità normativa, trova applicazione l'art. 9 della legge di depenalizzazione.
Viceversa, nella specie, gli artt. 3 e 4 della legge n. 1099 del 1971 non costituiscono disposizioni speciali, al sensi dell'art. 9, della legge 24 novembre 1981, n. 689, rispetto al delitto di cui all'art. 1, della legge n. 401 del 1989, in quanto la prima è posta a presidio della salute dei partecipanti, mentre la seconda è posta a presidio del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive.
La legge n. 1099 del 1971, punisce infatti gli atleti partecipanti alle competizioni sportive che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute: intitolata “Tutela sanitaria delle attività sportive", presenta, all'evidenza, un oggetto giuridico diverso, e, quindi, persegue la finalità di salvaguardare la funzione sociale dello sport e, per l'effetto, di scoraggiare pratiche dannose per l'atleta: la legge n. 401 del 1989, viceversa, incriminando la frode in competizioni sportive, più che la salvaguardia della salute degli atleti, si prefigge di tutelare la correttezza dello svolgimento delle gare e persegue la finalità che il relativo risultato non venga artificiosamente alterato.
Le due normative, peraltro, oltre ad avere un diverso oggetto giuridico, presentano una struttura solo par71almente coincidente e una diversa finalità della condotta.
Alla luce di quanto sopra, non si ravviserebbe alcuna difficoltà nel ritenere applicabili alla situazione in esame, sussistendone i presupposti in fatto, entrambe le fattispecie secondo le regole generali del concorso formale di reati.
1.2) I rapporti tra la legge n. 401 del 1989 e la successiva legge n. 376 del 2000.
Apparentemente più complesso il discorso concernente i rapporti tra la legge n. 401 del 1989, e la sopravvenuta legge n. 376 del 2000.
Si è sostenuta la tesi secondo cui l'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, e la successiva catalogazione per classi delle sostanze proibite, abbia determinato la non punibilità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, dell'uso di sostanze che, secondo l'elenco allegato al decreto ministeriale di attuazione della nuova normativa, n'tenuto di natura costitutiva, non sarebbero (più) vietate: in altri termini, la nuova legge speciale, avrebbe espressamente abrogato la somministrazione di sostanze "diverse" da quelle espressamente indicate nel nuovi elenchi, vale a dire, nel caso di specie, la somministrazione off label di specialità medicinali e di sostanze non vietate.
Il Tribunale di Torino non aveva condiviso tale argomentazione sulla base della ritenuta insussistenza tra le due normative della c.d. continuità normativa trattandosi di fattispecie del tutto diverse quanto ai contenuti della condotta, all'ambito di applicazione e, soprattutto, al bene giuridico protetto.
Il Procuratore generale, nel corso del procedimento, aveva prospettato una diversa ricostruzione sistematica del fenomeno costituito dalla copresenza nell'ordinamento delle leggi de quibus, giungendo alla conclusione che la somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate, anche dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 2 della legge n. 376 del 2000, sarebbe oggi punita solo al sensi dell'art. 9 della stessa legge, mentre gli stessi fatti, commessi prima dell'entrata in vigore della nuova e specifica disciplina antidoping, sarebbero puniti, in applicazione dell'art. 2, comma 3, cod. pen., dalla disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989; per altro verso, la somministrazione di sostanze dopanti non comprese nell'elenco ministeriale, resterebbe sanzionata solo dall'art. 1, seconda parte, della legge n. 401 del 1989: si sarebbe cioè in presenza, nel caso di specie, di una ipotesi non già di successione di leggi nel tempo, ma di un classico rapporto di specialità per specificazione tra due norme, contestualmente vigenti. La somministrazione di sostanze dopanti, infatti, altro non sarebbe se non uno dei possibili modi in cui si può realizzare l'atto fraudolento volto allo scopo di alterare il risultato di una competizione sportiva.
Il ricorrente ricorda poi che le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio che le ipotesi di reato previste dall'art. 9, della legge n. 376 del 2000 sono configurabili anche per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. ma prima dell'emanazione del decreto ministeriale 15 ottobre 2002, con il quale si è provveduto a ripartire in classi i farmaci e le sostanze il cui impiego è considerato doping. sentenza, quest'ultima, che, negando natura costitutiva e tassatività al decreto ministeriale, consente e, anzi, impone la punizione della somministrazione non solo delle sostanze espressamente elencate nel citato D.M. ma anche delle c. d sostanze affini a quelle ripartite per classi, con la conseguenza, ai fini che qui ne occupa, che la somministrazione delle sostanze di cui al capo á della rubrica continuerebbe a costituire reato anche secondo la nuova legge: alcune sostanze, infatti, sono espressamente comprese negli elenchi del decreto e le altre rientrerebbero nel divieto in quanto affini.
Questo collegio condivide pienamente tale prospettazione.
L’oggetto principale della tutela della legge n. 376 del 2000 va individuato, fondamentalmente, nella integrità psico fisica dei partecipanti ad una attività sportiva come pacificamente si evince dalla lettura dell'art. 1, e segnatamente dei commi 1, 2 e 3.
«L'attività sportiva», si legge nel comma 1, «è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al n'spetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping» ... «ad essa si applicano i controlli previsti dalla vigente normativa in tema di tutela della salute e della regolatità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti».
Nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, si afferma inoltre che «costituisce doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli alteti» e che devono ritenersi equiparate al doping la somministrazione degli stessi farmaci finalizzata e comunque idonea a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci».
Va, pertanto, contestualmente osservato che il legislatore ha richiesto espressamente che l'assunzione delle sostanze dopanti avvenga alfine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, dal che si può agevolmente rilevare che la norma intende tutelare anche beni di portata più "ampia" di quello costituito dalla salute del singolo atleta, e cioè la lealtà e la correttezza nello svolgimento delle competizioni sportive.
Anche la stessa scelta legislativa di punire, oltre alla somministrazione, anche l'assunzione diretta delle sostanze costituenti doping consente di affermare che il bene presidiato non può essere esclusivamente la tutela della salute dello sportivo, ma anche la regolarità e la correttezza delle competizioni, beni posti in pericolo dalla «sleale alterazione chimica della propria capacità di prestazione, nozione "estesa" dell'interesse protetto dalla norma che, peraltro, trova un significativo elemento di riscontro proprio nel dolo specifico espressamente previsto che è quello di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti».
Ciò nondimeno, va affermato che tra la legge n. 401 del 1989 e quella successivamente emanata, non sussiste continuità normativa, mancando quella coincidenza strutturale richiesta dalla (più recente) giurisprudenza di questa Corte; vi è, infatti, significativa diversità della condotta, del bene giuridico protetto e dell'ambito di applicazione.
In particolare, per quanto concerne la condotta, si osserva che il delitto di "frode sportiva", è, come più volte sottolineato, un reato "a forma libera", con particolare riferimento alla seconda parte del primo comma dell'articolo 1, mentre la fattispecie di cui all'art. 9 della legge n. 376 del 2000 è sicuramente "a forma vincolata" perché la relativa condotta viene tipizzata in modo tassativo.
Parimenti dicasi per il bene giuridico protetto che, nella legge n. 376 del 2000, va individuato, specificamente, nella tutela delle persone interessate all'attività sportiva e nella lotta al doping in particolare, mentre nella legge n. 401 del 1989, va individuato nella finalità di garantire la correttezza e la lealtà, nello svolgimento delle manifestazioni sportive.
Consegue a quanto testé affermato, che esistono spazi di possibile, parziale coincidenza tra le normative considerate: la nuova legge, infatti, per un verso è più ampia perché riguarda tutte le competizioni sportive e non solo quelle del CONI etc..; per altro verso è, ovviamente, molto più circoscritta, perché, come disciplina di settore, punisce esclusivamente la somministrazione, l'assunzione etc..., di sostanze dopanti.
Consegue, altresì, che i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, concernenti somministrazione di sostanze dopanti espressamente vietate dal decreto ministeriale e che sono oggi punibili a norma dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000 rimangono puniti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 401 del 1989, in virtù del disposto dell'art. 2, comma 3, cod. pen. (legge più favorevole): mentre la condotta di somministrazione di sostanze non ricomprese nell'elenco ministeriale, resta sanzionata dall'art. 1, comma 1 della legge n. 401 del 1989, non potendo essere accolta la tesi della intervenuta abrogazione, a mente dell'art. 2, comma 2, cod. pen.
Né può ritenersi che l'elemento nuovo sarebbe costituito dalla limitazione della punibilità della condotta ai soli farmaci e alle sole sostanze biologicamente e farmacologicamente attive ricompresi nelle classi previste dall'art. 2, comma 1 della legge, come individuate dal decreto ministeriale di attuazione, considerato che questa Corte, con la sentenza n. 3089 del 29 novembre 2005, nella sua più autorevole composizione, ha affermato il principio che le ipotesi di reato previste dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000, sono configurabili anche per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore ma prima dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione: l'art. 2, comma 1, prosegue infatti la citata sentenza, demanda al decreto ministeriale da esso previsto non già l’individuazione, bensì la mera ripartizione in classi di farmaci [ ] il cui impiego è considerato doping ai sensi dell'art. l.
Per l'effetto, essendo stata esclusa la natura costitutiva del decreto ministeriale e, al contempo, la sua tassatività, va affermato che la somministrazione delle sostanze di cui alla lettera g) dell'imputazione continua a costituire reato anche dopo l'emanazione della nuova normativa (punito più severamente) con conseguente applicabilità, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della normativa antidoping, dell’art. 1, legge n. 401 del 1989 (legge più favorevole).
1.3) Conseguenze della ritenuta applicabilità della I. n. 401 del 1989.
1.3) l. Con riferimento alle sostanze non vietate.
La Corte di appello ha correttamente affermato che la imputazione di concorso in frode sportiva di cui al capo á della rubrica, si compone sostanzialmente di due parti: l'una relativa alle specialità medicinali non espressamente vietate e l'altra concernente talune sostanze proibite, tra le quali spicca la eritropoietina umana ricombinante.
Posta tale precisazione, la Corte territoriale ha affermato che «non vi è dubbio che la condotta contestata, con riferimento alle specialità medicinali non espressamente vietate, venne Posta in essere nel confronti dei giocatori dellajiíventus. Invero risulta ampiamente provato agli atti del processo che dal 1994 al 1998 la somministrazione dei farmaci in questione avvenne realmente e fu realizzata spesso con modalità off label, ossia al di fuori del contesto autorizzativo individuato dal Ministero della salute ovvero in forme non consentite». «Di conseguenza», proseguiva la Corte territoriale, «in relazione a tale aspetto dell'imputazione sub à, non può esservi spazio per una formula di proscioglimento diversa da quella derivante dalla impossibilità di applicare al caso di specie la normativa di cui alla legge n. 401 del 1989».
La Corte territoriale elencava, poi, gli elementi in base al quali riteneva provato il coinvolgimento del Giraudo, assolto in primo grado, nella condotta di somministrazione dei farmaci non proibiti (p. da 56 a 62), e ciò conduceva alla «equiparazione di entrambi gli imputati sotto il profilo della formula di assoluzione adottata».
Questo collegio, viceversa, ha ritenuto che la condotta degli imputati integra il delitto di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989: apparendo condivisibili, quanto al resto, le affermazioni della Corte territoriale, coli specifico riferimento alla ritenuta equiparazione della posizione degli imputati, la sentenza impugnata va annullata in parte qua e, segnatamente, nella parte in cui ha mandato assolto Agricola Riccardo e, per effetto estensivo, Giraudo Antonio, «dai residui fatti addebitati nel capo o), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
1.3) 2. Con riferimento alle sostanze vietate, diverse dalla eritropoietina.
Analoghe considerazioni vanno poste con riferimento alle sostanze vietate, diverse dalla eritropoietina.
Condivisibile appare, infatti, il rilievo del Procuratore generale che ha contestato l'affermazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha sostenuto che le sostanze diverse dalla eritropoietina sarebbero state «praticamente ignorate» nella vicenda processuale: il ricorrente elenca, infatti (da p. 39 a 51) una lunga serie di elementi dai quali emergerebbe, inequivocabilmente, la erroneità dell'assunto.
Il ricorrente osserva, in particolare, che la perizia del Prof. Muller, alla quale fa riferimento la Corte territoriale, si era occupata specificamente dei corticosteroidi, categoria alla quale appartengono tutte le specialità medicinali vietate che la Corte d'appello ha ritenuto ignorate (Depomedrol fiale, Deflan compresse, Flantadin compresse, Flebocodid fiale, Solu-medrol fiale, Bentelan fiale e compresse, Delltascortene compresse, etc ... ) ed aveva elencato quelli rinvenuti in giacenza presso la sede della juventus specificando che l'impiego dei corticosteroidi è sempre vietato.
Conclude sul punto il n'corrente rilevando che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, numerosi altri indizi portavano a ritenere provata l'avvenuta somministrazione delle stesse sostanze al giocatori della Juventus, e segnatamente le schede sanitarie dei giocatori, le giustificazioni fornite da Agricola, il regime degli acquisti, le giacenze rinvenute presso la società e la circostanza che tutti gli acquisti erano effettuati esclusivamente per la somministrazione alla "prima squadra", così escludendo che potessero essere stati utilizzati sistematicamente per usi diversi.
A questa Corte non compete certo la valutazione del mento delle specifiche condotte incriminate: è in questo caso sufficiente osservare che la motivazione della Corte territoriale, sul punto specifico, risulta carente perché, pur pervenendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle del primo giudice, non ne ha, specificamente e analiticamente, confutato le argomentazioni essendosi limitata, appunto. a una generica affermazione che tali sostanze erano state «praticamente ignorate» nel corso del processo.
L'annullamento della sentenza impugnata, in ordine al capo limitatamente alle sostanze vietate diverse dalla eritropoietina, nonché alle sostanze non vietate, di cui all’imputazione, va disposto senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Ed invero, il delitto di frode sportiva di cui alla legge n. 401 del 1989 concerne fatti commessi dal luglio del 1994 all'ottobre del 1998: il reato è punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Il termine massimo di prescrizione. calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente in quanto, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 (8 dicembre 2005), il processo già pendeva in fase di appello (art. 10, comma 3, cod. proc. pen.), maturava nel mese di marzo dell'anno 2006 (anni sette e mesi sei, con decorrenza ottobre 1998): la condotta, contestata genericamente fino all'ottobre del 1998, comporta a fini prescrizionali, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il termine deve essere calcolato a far tempo dal primo giorno dell'ultimo mese della contestazione, a nulla rilevando eventuali esami (cfr. posizione Pessotto) effettuati nel corso di tale ultimo periodo che non solo riguardano esclusivamente uno dei tanti calciatori interessati ma che, in ogni caso, non rilevano a questi fini trattandosi di accertamenti concernenti la eritropoietina.
A tale termine va aggiunto un periodo di giorni 32, dal 17 novembre al 19 dicembre 2003, a causa del rinvio disposto dal giudice di primo grado per impedimento dell'imputato Agricola, e un ulteriore periodo di giorni 310 per la sospensione del procedimento a seguito della rimessione degli atti alla Corte costituzionale, in data 8 luglio 2000. Complessivamente il termine prescrizionale è maturato in data 12 marzo 2007 (1° aprile 2006 + 31 giorni = 2 maggio 2006 + 310 giorni = 12 marzo 2007).
13) 3 Con riferimento all'eritropoietina.
C on specifico riferimento alla somministrazione di eritropoietina umana ricombinante, il ricorso del Procuratore generale va, invece, dichiarato inammissibile.
Si sostiene, infatti, nell'atto di impugnazione che la Corte territoriale avrebbe «scOnfessato» le conclusioni della perizia ematologica del prof. D'Onofrio, disposta dal primo giudice, «senza peraltro neppure ritenere necessario procedere a una nuova perizia».
Si sostiene, altresì, con significativi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, che nell'ipotesi in cui il giudice non si attiene alle conclusioni peritali, le relative argomentazioni, quando si tratti di problemi tecnici particolarmente complessi che richiedono competenze particolarmente specializzate, devono essere «davvero ineccepibili».
Le affermazioni della Corte territoriale, prosegue il ricorrente Procuratore generale, sarebbero, viceversa, contraddittorie e palesemente illogiche:
- quanto al rilievo del mancato riscontro di positività a sostanze dopanti, trattandosi di affermazione che non tiene conto che, all'epoca di fatti, non si cercavano gli anabolizzanti nei campioni degli atleti, né sussistevano metodi di ricerca dell'EPO;
quanto all'affermazione della mancanza di prove dirette di acquisto dell'EPO, contrariamente a quanto invece avvenuto in altri procedimenti penali, trattandosi di irrilevante comparazione con altre vicende processuali, di nessun rilievo al fini che qui ne occupa;
quanto alla ritenuta insufficienza della prova indiretta, trattandosi di affermazione in palese violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.;
quanto alla questione semantica (consistente nell'avere il giudice tratto alimento dalle espressioni del perito "molto probabile" e "praticamente certa", per dedurne un giudizio non di semplice probabilità), trattandosi di osservazione formalistica e, comunque basata su una lettura solo parziale degli atti, perché il giudice di appello avrebbe fatto riferimento nella sua valutazione alla sola perizia del Prof. D'Onofrio, senza tener conto delle integrazioni e dei chiarimenti dello stesso (atti che vengono allegati per estratto) dai quali si evincerebbe, viceversa, che le espressioni utilizzate comportavano un giudizio di certezza da parte del perito;
quanto, infine, al mancato superamento dei valori fissati nel vari protocolli antidoping, trattandosi di affermazione iminfluente, essendo scientificamente provato che la somministrazione dell'EPO non porta necessariamente al superamento delle soglie fissate nel vari protocolli.
Ritiene, viceversa, questo collegio che la Corte territoriale, lungi dallo «sconfessare le conclusioni del perito di ufficio senza ritenere neppure necessario ricorrere a nuova perizia», ha operato una attenta e approfondita analisi degli accertamenti istruttori e dei contenuti della perizia di ufficio e ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa sede perché privo di vizi logici, di non condividere le conclusioni riportate nell'elaborato peritale.
In particolare, la Corte ha preso in considerazione e specificamente analizzato tutte le argomentazioni della perizia di ufficio, affermando:
- che negli anni dal 1994 al 1998 non era stato accertato alcun caso di positività a sostanze dopanti da parte di giocatori della soc. Juventus;
- che da nessun atto del processo emergeva l'acquisto di eritropoietina o la sua somministrazione agli atleti della società;
- che lo stesso pento di ufficio aveva individuato la possibilità di una somministrazione di eritropoietina in termini lontani dalla sicura evidenza ("molto probabile" e in due casi "praticamente certa"): e che pertanto, il giudizio di probabilità e non di certezza, non permetteva una affermazione di responsabilità.
Inoltre, a riscontro delle conclusioni assunte, la Corte territoriale rilevava che non erano stati riscontrati valori superiori ai limiti fissati nel vani protocolli antidoping e che la situazione dei giocatori della Juventus, sia con riferimento ai valori ematologici medi, sia in relazione a quelli del bilancio marziale, non si discostava dalle medie della popolazione nazionale.
Di conseguenza, ricordava la Corte, i valori utilizzati dal perito nell'ambito del criterio della "differenza critica", n'entravano nel limiti della media generale, cosicché tutte le modificazioni individuate nella perizia rappresentavano sostanzialmente dei casi di asserita anormalità circoscritti in un contesto di normalità.
Infine, la Corte esaMinava specificamente le posizioni di alcuni giocatori (Pessotto, Conte, Tacchinardi) sottolineando gli aspetti di sopravvalutazione dei risultati della perizia (« ... il calo di emoglobina, superiore alla differenza critica, rende lecito il dubbio della possibile sospensione di una pregressa stimolazione esogena ... ») e rilevando che in più di una occasione elementi di sospetto erano divenuti, in sentenza, sintomi univoci di utilizzo certo della sostanza vietata.
Tutte le Conclusioni citate ricevevano il supporto di una analitica e puntuale motivazione.
Ancora, con specifico riferimento alle posizioni dei giocatori Conte e Tacchinardi, la Corte territoriale ha approfonditamente analizzato gli episodi presi in considerazione dal primo giudice, allorché i valori ematologici avevano registrato una significativa riduzione dell'emoglobina priva di giustificazione nella documentazione clinica, osservando che si era in presenza di semplici sospetti di somministrazione di entropoietina che, in mancanza di obiettivi e validi riscontri, non consentivano una affermazione di responsabilità degli imputati.
Un insieme argomentativo, quello sinteticamente esposto, complesso e variegato, che, condivisibile o meno, non può certo essere censurato in questa sede sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà della motivazione ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza, non è compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di mento, o quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudici di merito: ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato correttamente tutti gli elementi a loro disposizione fornendo degli stessi una plausibile interpretazione e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato una determinata scelta in luogo di altre.
E nella specie, la Corte ha dato conto delle scelte operate con argomentazioni corrette sul piano della logica, senza operare, come sostiene il Procuratore generale, una sconfessione acritica dei risultati della penizia, ma argomentando congruamente sulle scelte operate.
Alla luce di quanto sopra non può neppure affermarsi che la Corte territoriale abbia ritenuto che solo la prova diretta può condurre a una affermazione di responsabilità: viceversa, il giudice di appello ha fatto corretto uso della motivazione nell'ambito del principio del libero convincimento.
E la riprova di tali affermazioni si coglie nelle stesse censure del ricorrente che, nella sostanza, non si lamenta di omissioni o di carenze motivazionali della sentenza di appello ma fornisce una chiave di lettura dei fatti alternativa a quella della Corte territoriale.
Il ricorso, in parte qua, va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Capi h) ed i) della rubrica
L'art. 445 cod. pen. punisce la condotta di chi esercitando, anche abusivamente, commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, quantità o qualità non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita: si tratta pertanto, di un reato proprio che può essere commesso solo dal commerciante, anche abusivo, di medicinali in concorso eventuale, secondo le regole generali, anche con persone che non esercitano tale attività: è pacifico, pertanto, che il reato può essere commesso solo da chi esercita il commercio e non già da chi somministra medicinali per un titolo diverso.
Oggetto giuridico della tutela penale è il bene della pubblica incolumità e, segnatamente, quello della salute pubblica che si deve garantire contro le condotte di somministrazione di sostanze, pur non adulterate o contraffatte, in specie, quantità o qualità non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita: per l'effetto, come è stato posto in rilievo dalla dottrina, il pericolo per la salute deve essere concreto, sia a seguito della somministrazione di una quantità maggiore del medicinale, per il possibile nocumento, sia per la somministrazione di una quantità minore, per la eventuale inefficacia del medicinale.
La Corte di appello, contrariamente a quanto aveva ritenuto il giudice di primo grado, ha affermato che il Rossano, fornitore delle sostanze di cui al capo h) della rubrica (al quale è stata applicata la pena su richiesta, anche per questo reato), e il fornitore di creatina (capo i), fossero rimasti estranei alla somministrazione dei medicinali, successivamente posta in essere dall'Agricola nel confronti dei giocatori: la loro condotta, in altri termini, costituirebbe un antecedente non punibile neppure a titolo di concorso, non essendo stati gli stessi a conoscenza dell'uso che sarebbe stato fatto delle sostanze medicinali compravendute: e, in particolare, che l'Agricola avrebbe somMInistrato tali prodotti con modalità tali (in specie, qualità o quantità non corrispondente ... ) da poter integrare la fattispecie in esame.
Il ricorrente Procuratore generale contesta tale affermazione sostenendo, in sintesi, che la meta fornitura alla soc. juveti1i1s delle sostanze medicinali di cui all'imputazione costituisce somministrazione al fruitore finale, tramite il suo medico e la soc Juventus e che la prova della consapevolezza di tale destinazione finale dei farmaci, presente agli atti, sarebbe stata del tutto pretermessa dalla Corte territoriale.
Ciò premesso, osserva questo collegio che l’istituto del concorso di persone esige che il soggetto attivo del reato abbia posto in essere l’elemento oggettivo della fattispecie incrimkiinatrice e che gli altri (eventuali correi) abbiano fornito un contributo causale alla verificazione del fatto, con la volontà di cooperare alla sua commissione: almeno uno dei soggetti deve, pertanto, aver (integralmente) realizzato il fatto materiale descritto dalla norma incriminatrice e cioè, nel caso di specie, la somministrazione, nell’ambito di una attività, abituale o professionale del commercio, autorizzata o meno, di sostanze medicinali in speice, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche o diversa da quella dichiarata o pattuita.
Non c’è dubbio, pertanto che, nel caso sottoposto all’attenzione di questa Corte, gli unici soggetti (qualificati) che avrebbero potuto porre in essere la fattispecie in esame sono il farmacista Rossano, con riferimento ai prodotti di cui al capo h) della rubrica, e il fornitore di creatina, con riferimento ai prodotti di cui al capo i): entrambi, infatti, e solo loro, rivestivano la speciale quantità (esercizio, anche abusivo del commercio) richiesta dalla norma incriminatrice.
È vero, infatti, che il reato in esame può essere commesso non solo da farmacisti o commercianti autorizzati di medicinali, come pacificamente emerge dall'inciso "anche abusivamente", utilizzato dal legislatore, ma è altresì vero che la condotta di somministrazione deve essere posta in essere da chi esercita il commercio, condizione che si ha solo in chi esercita professionalmente una impresa commerciale.
Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che il termine "commercio" si traduce in una sorta di intermediazione nella circolazione dei beni svolta con continuità ed avvalendosi di una "sia pur rudimentale" organizzazione di mezzi (cft., ex plurimis, Cass., sez. 6, 1l aprile 2003, n. 17322, Frisinghelli). Deve inoltre trattarsi di attività rivolta a una cerchia indeterminata di soggetti utilizzatori diretti o a loro volta intermediari per la successiva distribuzione: ne consegue che in assenza del carattere della professionalità o continuità nello svolgimento dell'attività di commercio, non può ritenersi integrata la condotta richiesta dalla norma incriminatrice.
Ciò posto, non può condividersi l'affermazione del primo giudice che, pur interpretando correttamente la condotta di somministrazione, sostiene che nella specie tale attività sarebbe stata perfezionata con la consegna del medicinale al consumatore finale, tramite l'Agricola che avrebbe agito non solo come medico acquirente dei farmaci ma anche come somministratore degli stessi al giocatoti: analisi che, all'evidenza, sconta un errore di fondo perché analizza, al fini della configurabilità del fatto, la condotta dell'Agricola (giungendo a ipotizzare che lo stesso «ha scavalcato persino la farmacia, procurandosi anticipatamente i rnedicinali» e comportandosi «oltre che come medico anche da farmacista, prelevando e fornendo direttamente i farmaci nell'ambito della som11,11nistrazione di cui si tratta.
.») e non, come sarebbe stato doveroso, quella del soggetto attivo (qualificato) del reato che, nella specie non si identifica certo nell'Agricola ma nel farmacista Rossano (oltre che nel somministratore della creatina).
Peraltro, la tesi, pur teoricamente ipotizzabile, che individua nell'Agricola il soggetto attivo del reato, e che trova labili spunti in alcune affermazioni delle parti («l'Agricola aveva costituito una farmacia ... », et similia) non è stata coltivata durante i giudizi di merito, di talché, allo stato degli atti, la confusione dei ruoli ha impedito una corretta valutazione giuridica della norma incriminatrice.
Ne consegue che, una volta accertato in fatto, e incontestabilmente, che il percorso la dei farmaci che dei prodotti a base di creatina dai soggetti qualificati al medico sociale e da quest'ultimo agli atleti, si è sviluppato in due fasi nettamente distinte (la prima di acqu sto dei farmaci dai soggetti qualificati alla soc. Juventus e la seconda da quest'ultima, tramite l'Agricola, al giocatori), il problema va posto, per una corretta soluzione, ricorrendo, puramente e semplicemente, all'istituto del concorso di persone nel reato, per verificare la consapevolezza, da parte del Rossano, al momento della vendita, della destinazione finale dei farmaci, e cioè della loro somministrazione ai giocatori di calcio in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche o diverse da quelle dichiarate o pattuite.
Sul punto la Corte territoriale si limita ad affermare che «il dottor Rossano e i fornitori di creatina non presero parte a tale condotta né sotto il profilo materiale, né sotto quello psicologico o morale, in quanto si trattò di un rapporto che si svolse in via esclusiva tra i dirigenti della società e i «ocatori. Tanto è vero che i predetti soggetti qualificati non sono stati incriminati per il delitto di frode sportiva, come avrebbe dovuto avvenire nel caso di un loro coinvolgimento nell'attività di somministrazione delle sostanze agli atleti o comunque, nell'ipotesi di una partecipazione al progetto nel suo complesso».
La Corte conclude sul punto sostenendo di non condividere affatto neppure la tesi che trae spunto dalla sentenza di patteggiamento del Rossano per ritenere fondata in parte qua la tesi della pubblica accusa: sostiene, infatti, la Corte territoriale che l'affermazione secondo cui il giudicante sarebbe vincolato, nella valutazione della posizione di un imputato, dall'esistenza di un precedente giudicato nel confronti di altro soggetto ritenuto concorrente nello stesso reato, sarebbe erronea e non sostenibile costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Orbene, premesso che a nulla rileva, ovviamente, la circostanza, sostenuta dalla Corte territoriale sia pur ad adiùvandum, della mancata incriminazione del Rossano per il delitto di frode sportiva, osserva questo collegio che la motivazione complessivamente offerta dalla Corte territoriale appare carente e, quindi, censurabile.
La stessa, infatti, pur ribaltando le conclusioni del giudice di primo grado, non ha preso in considerazione tutti gli elementi di fatto sul quali si fondava la decisione e, segnatamente:
l'avvenuta contraffazione, da parte del Rossano, di alcune prescrizioni mediche provenienti dalla casa di cura Villa Cristina, per ottenere dalle case produttrici alcune specialità medicinali, poi trasferite alla soc. Juventus;
la richiesta da parte della soc. Juventus al farmacista Rossano di meri ordinativi commerciali per richiedere farmaci sottoposti all'obbligo della prescrizione medica;
la richiesta di farmaci autorizzati dal Ministero della sanità per indicazioni terapetitiche incompatibili con lo stato di salute di atleti in piena attività agonistica;
le dichiarazioni rese dal giocatori della soc. Juventus;
la sentenza di patteggiamento relativa alla posizione del Rossano.
In particolare, con specifico riferimento alle dichiarazioni dei giocatori circa la consapevolezza delle sostanze loro illecitamente somministrate, va osservato, pur nel rigoroso rispetto dei limiti del giudizio di legittimità, che la Corte territoriale, nel ribaltare, ancora una volta, le affermazioni del primo giudice, non ha operato una censura rigorosa delle argomentazioni del Tribunale (“quasi tutti [i giocatori], fatta eccezione per i farmaci dichiarati all’antidoping, concordemente hanno affermato essersi trattato di vitamine e persino Birindelli che in un primo momento aveva sostenuto che non sempre egli era stato messo a conoscenza della specialità farmaceutica che gli veniva iniettata per flebo, ha poi modificato tale versione assumendo di aver sempre saputo che cosa gli veniva somministrato» e affermando che, in ogni caso, gli veniva somministrato un prodotto disintossicante o un complesso vitaminico), limitandosi ad affermare, del tutto genericamente, che «non mancano nelle dichiarazioni rese dal giocatori della Juventus, indicazioni che fanno ritenere come gli stessi atleti fruissero di una informazione tutto sommato sufficiente in merito alle sostanze somministrate ... “.
Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento alla valutazione della sentenza di patteggiamento: pur corretto il presupposto logico argomentativo (il giudicante non può certo ritenersi vincolato, nella valutazione della posizione di un imputato, dall'esistenza di un precedente giudicato nei confronti di altro soggetto, concorrente nello stesso reato), la sentenza di applicazione della pena non può, come è stato fatto dalla Corte territoriale, essere tenuta in non cale dopo la valutazione sul punto operata dal primo giudice, dovendo comunque essere esaminata, nel rispetto del principio del libero convincimento, al sensi degli artt. 238 bis e 192, comma 3, cod. proc. pen.: la ratio di tali previsioni normative, di non dispersione degli elementi conoscitivi contenuti in provvedimenti che hanno, comunque, acquistato l'autorità di cosa giudicata, tra i quali rientra senza meno anche la sentenza di patteggiamento, riguarda non solo il fatto accertato ma anche gli altri elementi desumibili dalla motivazione della sentenza e, quindi, sicuramente, tra l'altro, anche la realizzazione, da parte del Rossano della condotta di cui all'art. 445, cod. pen.
Ben può il giudice di secondo grado discostarsi dalle conclusioni del giudice di prime cure (giungendo a un risultato affatto diverso ma quando, come nella specie, la difformità riguarda l’esclusione della responsabilità (o, viceversa, l'affermazione della responsabilità), le diverse argomentazioni devono tener conto in modo analitico ed esaustivo di tutte le argomentazioni prese in considerazione dal giudice di primo grado, per giungere a un opposto verdetto.
La necessità di una approfondita valutazione in merito appariva tanto più necessaria in quanto la Corte territoriale è entrata in rotta di collisione con un giudicato affermando che il Rossano «oltre a non aver posto in essere materialmente la condotta incriminata (ossia quella di s omrmì nis trazione off label delle sostanze medicinali) non vi prese parte neppure sotto il profilo del concorso morale..».
La motivazione della Corte territoriale sul punto specifico è, quindi, carente e va, conseguentemente, annullata in parte qua.
Valgono, anche con riferimento, a tali capi di imputazione. le stesse considerazioni già prospettate con riferimento al capo ò) della rubrica: l'annullamento va disposto senza rinvio perché i reati sono estinti per intervenuta Prescrizione.
Ed invero, la condotta del reato di cui all'art. 445 cod. pen., risulta commessa, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dal luglio del 1994 al settembre del 1998: ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente, e ritenute le sospensioni già indicate, è maturato in data 12 febbraio 2007.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo d).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo g) limitatamente alle sostanze vietate diverse dalla "eritropoietina umana ricombinante" nonché alle sostanze non vietate di cui all'imputazione, perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi h) e i) perché estinti per prescrizione;
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale in ordine al reato di cui al capo g), limitatamente alla "eritropoietina umana ricombinante".
nyquist82
20-06-2007, 13:56
Infatti voi l'avete capita benissimo...
Vedi passaporti falsi e intercettazioni ai giocatori... :asd:
Mi spiace, non ti seguo nella tua mente roditoria.. Recoba ha scontato la pena quindi dove sta la prescrizione? E di quale processo parli per le incercettazioni in cui è stato misterisoamente condannato in via definitiva un membro della società Internazionale football club?:doh:
Ah, scrivi dalle scuole medie? E allora dillo che ancora non sai il significato della parola prescrizione. Comunque se vuoi prendi il vocabolario( non l' atlante, quello più a destra) e vai alla lettera P, cerca prescrizione, impara a memoria che domani ti interrogo.:Prrr:
Oddio, mi sto cagando addosso dalla paura. Brrr...siamo già colpevoli senza nemmeno essere arrivati alla PRIMA SENTENZA. Ora chiamo Guido Rossi....brrrr
editato...nn volevo urtare la sensibilità di nessuno...
Oddio, mi sto cagando addosso dalla paura. Brrr...siamo già colpevoli senza nemmeno essere arrivati alla PRIMA SENTENZA. Ora chiamo Guido Rossi....brrrr
ma lasciali perdetre...quando i magistrati gli vanno contro,urlano alle toghe rosse...quando vanno a loro favore,senza nemmeno uno straccio di sentenza (solo quelle giornalistiche ci sn per adesso) gridano al complotto mondiale....
Almeno avesse cognizione di causa riguardo a ciò di cui tentano di discutere...chissà,secondo me nn si sono mai letti una setenza in vita loro..
Spero che se la giustizia esiste nn rimaniate impuniti anche questa volta...
Questa questione delle plusvalenze era gia stata denunciata tempo fa da qualche presidente di squadre di secondo piano e da moggi in fase di difesa televisiva...
E se moratti con il suo denaro riuscirà a coprire tutto anche questa volta spero abbiate l'eleganza di nn presentarvi in abito bianco...perchè siete più sporchi degli operai che lavorano alle raffinerie di moratti...
Per voi ci sn gia due sentenze scritto: Rubavate ed eravate pure drogati.
Forse vi davano le attenuanti generiche se aveste combinato i due reati :asd:
PS: Ripeto,ne parleremo quando l'inter avrà subito,come voi,una sentenza sportiva definitiva o una della cassazione,definitiva.
nyquist82
20-06-2007, 13:59
Ser devi capire che si tratta di ragazzi difficili, gli insegnanti di sostegno costano tanto, e mica la licenza media la riescono a prendere tutti al giono d' oggi: solo i migliori.
Non sanno cosa significa prescrizione e tu gli metti davanti addirittura la sentenza della Cassazione ? Eh no pretendi davvero troppo.:O
Missione Inter per Eto'o
E' la reazione al caso Suazo
di Paolo Bargiggia :asd:
Ci sono volute 24 ore per riprendersi dalla botta Suazo. Prima la rabbia (Mancini aveva pensato addirittura di dimettersi), poi l'immediato contropiede. Marco Branca, direttore tecnico nerazzurro, è partito per un giro d'Europa dal quale dovrà ricaqvare almeno un paio di colpi. Ma in questo momento l'obiettivo vero in casa nerazzurra è il camerunense Samuel Eto'o. Se da una parte il presidente del Barcellona, Joan Laporta, l'ha dichiarato incedibile, dall'altra la voglia di Moratti è fortissima. Nell'affare potrebbero essere inseriti anche Adriano e Samuel, o almeno uno dei due. Non sarà facile, ma Branca ha solo questa occasione per riscattarsi della "sconfitta" sull'affare Suazo. L'Inter si sta movendo però anche su altri fronti. Venduta la seconda metà di Pizarro alla Roma per 5,8 milioni, ha anche un accordo per Christian Chivu. Il romeno costerà ai nerazzurri 12 milioni, l'ufficialità ci sarà la prossima settimana, anche per questioni di bilancio. Poi c'è un altro colpo in programma, a centrocampo. Se Lampard resta una bella suggestione, adesso l'obiettivo forte diventa Tiago del Lione :rotfl:. E' partita un'offerta di 18 milioni che sembra superare quelle di Milan e Juventus. E la risposta potrebbe arrivare già nelle prossime ore.
Ser devi capire che si tratta di ragazzi difficili, gli insegnanti di sostegno costano tanto, e mica la licenza media la riescono a prendere tutti al giono d' oggi: solo i migliori.
Non sanno cosa significa prescrizione e tu gli metti davanti addirittura la sentenza della Cassazione ? Eh no pretendi davvero troppo.:O
nfatti prima ho provato a parlare con loro tramite i soliti articoli di giornale,ma anche quelli sò troppo complicati,allora gli ho spiattellato davanti la sentenza definitiva della cassazione...vediamo se almeno sapranno LEGGERE...
a questo punto vado via da questo posto.....puzza di perbenismo e ipocrisia!!!
perchè ci sei mai entrato? :stordita:
addio :cry: :faccinachesventolailfazzoletto:
Mi spiace, non ti seguo nella tua mente roditoria.. Recoba ha scontato la pena quindi dove sta la prescrizione? E di quale processo parli per le incercettazioni in cui è stato misterisoamente condannato in via definitiva un membro della società Internazionale football club?:doh:
Non siete stati penalizzati di un punto per tutte le partite giocate dai giocatori in questione per prescrizione dei termini per la giustizia sportiva...
E la questione delle intercettazioni a vieri e a qualche dirigente nn siete stati puniti nemmeno pecuraniamente perchè passati oltre tre anni..infatti le intercettazioni risalivano al 2002 se nn sbaglio...e nn punibili per la giustizia sportiva..
Ah, scrivi dalle scuole medie? E allora dillo che ancora non sai il significato della parola prescrizione. Comunque se vuoi prendi il vocabolario( non l' atlante, quello più a destra) e vai alla lettera P, cerca prescrizione, impara a memoria che domani ti interrogo.:Prrr:
caro ho qualche anno in pìù di te e sicuramente qualche titolo in + di te...quindi faresti meglio ad utilizzare meno sarcasmo...stiamo parlando d'altro nn andare sul personale...
Peccato però che nonostante i miei 30 anni nn ho potuto mai gufare una finale di coppa campioni dell'inter... :asd:
Missione Inter per Eto'o
E' la reazione al caso Suazo
di Paolo Bargiggia :asd:
Ci sono volute 24 ore per riprendersi dalla botta Suazo. Prima la rabbia (Mancini aveva pensato addirittura di dimettersi), poi l'immediato contropiede. Marco Branca, direttore tecnico nerazzurro, è partito per un giro d'Europa dal quale dovrà ricaqvare almeno un paio di colpi. Ma in questo momento l'obiettivo vero in casa nerazzurra è il camerunense Samuel Eto'o. Se da una parte il presidente del Barcellona, Joan Laporta, l'ha dichiarato incedibile, dall'altra la voglia di Moratti è fortissima. Nell'affare potrebbero essere inseriti anche Adriano e Samuel, o almeno uno dei due. Non sarà facile, ma Branca ha solo questa occasione per riscattarsi della "sconfitta" sull'affare Suazo. L'Inter si sta movendo però anche su altri fronti. Venduta la seconda metà di Pizarro alla Roma per 5,8 milioni, ha anche un accordo per Christian Chivu. Il romeno costerà ai nerazzurri 12 milioni, l'ufficialità ci sarà la prossima settimana, anche per questioni di bilancio. Poi c'è un altro colpo in programma, a centrocampo. Se Lampard resta una bella suggestione, adesso l'obiettivo forte diventa Tiago del Lione :rotfl:. E' partita un'offerta di 18 milioni che sembra superare quelle di Milan e Juventus. E la risposta potrebbe arrivare già nelle prossime ore.
bargiggia?!? :rotfl:
Stuio sport??:rotfl::rotfl:
italia 1?!?:rotfl::rotfl::rotfl:
Mediaset?!?:rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
ALBIZZIE
20-06-2007, 14:04
Spero che se la giustizia esiste nn rimaniate impuniti anche questa volta...
Questa questione delle plusvalenze era gia stata denunciata tempo fa da qualche presidente di squadre di secondo piano e da moggi in fase di difesa televisiva...
E se moratti con il suo denaro riuscirà a coprire tutto anche questa volta spero abbiate l'eleganza di nn presentarvi in abito bianco...perchè siete più sporchi degli operai che lavorano alle raffinerie di moratti...
La ringraziamo vivamente della sua visita di cortesia.
Questo club sarà onorato di riceverla nuovamente quando Ella lo riterrà più opportuno, in questo modo saremo tutti illuminati dalla sua infinita saggezza
Torni a trovarci presto.
Non siete stati penalizzati di un punto per tutte le partite giocate dai giocatori in questione per prescrizione dei termini per la giustizia sportiva...
E la questione delle intercettazioni a vieri e a qualche dirigente nn siete stati puniti nemmeno pecuraniamente perchè passati oltre tre anni..infatti le intercettazioni risalivano al 2002 se nn sbaglio...e nn punibili per la giustizia sportiva..
Non hai capito niente dell'Iter giuridico - sportivo.
Informati meglio prima di parlare e sputare TU sentenze che NESSUN tribunale sportivo o penale ha mai detto.
PS:Letto la setenza doping della cassazione?C'è qualcosa di cuio vorresti discutere sulla base di FATTI?In quella bella sentenza ce ne sono almeno un migliaio...
La ringraziamo vivamente della sua visita di cortesia.
Questo club sarà onorato di riceverla nuovamente quando Ella lo riterrà più opportuno, in questo modo saremo tutti illuminati dalla sua infinita saggezza
Torni a trovarci presto.
certamente...giusto per ricordarvi che ogni tanto l'abito nero è + elegante di quello bianco...
sul corrieredellasera sostengono che è stato cellino a chiedere il piacere di ritardare di qualche giorno la chiusura per suazo...ovviamente è tutto da verificare..
intanto per la serie" ma quan'è bella la coincidenza" , pochi giorni fa un giocatore del milan è finito al cagliari, in comproprietà..
è uno dei tanti fenomeni prodotti dal loro vivaio,un certo Matri...uno che ha fatto 4 gol in un'intera stagione di B...
ed io che insultavo Piovaccari :asd:
Doping alla Juventus?
Aveva ragione Zeman...
di MARCO TRAVAGLIO
CUT
PRESCRIZIONE NON E' UGUALE AD ASSOLUZIONE!
Ma quando capiremo in Italia questa BANALE distinzione di diritto??
come vedi ogni giornale scrive le sue cose.....;)
ma lasciali perdetre...quando i magistrati gli vanno contro,urlano alle toghe rosse...quando vanno a loro favore,senza nemmeno uno straccio di sentenza (solo quelle giornalistiche ci sn per adesso) gridano al complotto mondiale....
Almeno avesse cognizione di causa riguardo a ciò di cui tentano di discutere...chissà,secondo me nn si sono mai letti una setenza in vita loro..
Dai ammetti che ti diverti.....a me tutto sto casino piace un bordello!:D è troppo divertente,se non ci fossero tutti sti casinazzi,mi ripeto,il calcio mi stuferebbe!:O
Per voi ci sn gia due sentenze scritto: Rubavate ed eravate pure drogati.
Forse vi davano le attenuanti generiche se aveste combinato i due reati :asd:
PS: Ripeto,ne parleremo quando l'inter avrà subito,come voi,una sentenza sportiva definitiva o una della cassazione,definitiva.
mi sembra giusto!;)
bargiggia?!? :rotfl:
Stuio sport??:rotfl::rotfl:
italia 1?!?:rotfl::rotfl::rotfl:
Mediaset?!?:rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
tu ridi,a me basta che non rompete il caxxo e ci lasciate Tiago!!!!:D
ALBIZZIE
20-06-2007, 14:08
ecco... rega' datevi tutti una grattata, che questi portano pure jella....
Non siete stati penalizzati di un punto per tutte le partite giocate dai giocatori in questione per prescrizione dei termini per la giustizia sportiva...
E la questione delle intercettazioni a vieri e a qualche dirigente nn siete stati puniti nemmeno pecuraniamente perchè passati oltre tre anni..infatti le intercettazioni risalivano al 2002 se nn sbaglio...e nn punibili per la giustizia sportiva..
quando scrivete ste cose mi fate paura, veramente...
spero sia solo la maschera del forum...
Non hai capito niente dell'Iter giuridico - sportivo.
Informati meglio prima di parlare e sputare TU sentenze che NESSUN tribunale sportivo o penale ha mai detto.
Guarda io nn sono come te che per difendere la vostra moralità, che nn sta in piedi come un biscotto inzuppato di latte, va a cercarsi le sentenze della juve!!!
Cercati quelle dell'inter..se ti parlo di inter perchè mi sbatti fuori la juve...bò sarà vizio...la presenza della juve in serie a vi crea sempre qualche nervosismo...
come vedi ogni giornale scrive le sue cose.....;)
No,travaglio prende spunto dalle sentenze della cassazione e parla a parole di quello che ha emesso una corte.
Gli ALTRI giornali scrivono minchiate.
Cmq basta leggersi la sentenza della cassazione...è tutto li...
No,travaglio prende spunto dalle sentenze della cassazione e parla a parole di quello che ha emesso una corte.
Gli ALTRI giornali scrivono minchiate.
Cmq basta leggersi la sentenza della cassazione...è tutto li...
è troppo lunga,che facciano quel caxxo che vogliono,a me non me ne frega nulla di nulla di nulla,io voglio solo Hunterlaar e Tiago!:D :D :D
Guarda io nn sono come te che per difendere la vostra moralità, che nn sta in piedi come un biscotto inzuppato di latte, va a cercarsi le sentenze della juve!!!
Cercati quelle dell'inter..se ti parlo di inter perchè mi sbatti fuori la juve...bò sarà vizio...la presenza della juve in serie a vi crea sempre qualche nervosismo...
Sull'Inter c'è per ora un patteggiamento per Oriali e Recoba (unici a pagare lo scandalo passaporti) e nient'altro...per ora solo parole di un PM (rogatorie...sai che vuol dire?),quando saremo arrivati ad una setenza della cassazione ceh ci condanna ne riparleremo.
Per ora non c'è niente quindi fattene una ragione e magari rileggiti i vostri processi...più ricchi e interessanti dei nostri (inesistenti).
redbaron
20-06-2007, 14:13
Non vorrei che fosse sfuggita la "madre" di tutte le definizioni.
I roditori si chiamano così proprio per la loro frequente abitudine di rosicchiare. Infatti i loro denti incisivi (un paio per entrambe le arcate dentarie) sono ipsodonti (senza radice ed a crescita continua). I roditori li limano e li accorciano rosicchiando materiali duri.
Fonte wikipedia.it
quando scrivete ste cose mi fate paura, veramente...
spero sia solo la maschera del forum...
meth guarda che questa gente NON SA NEMMENO DI COSA STIA PARLANDO...un'ignoranza giuridica SPAVENTOSA,stile politici...parlano di leggi,che li condannano,cercando di applicarli ai nostri casi che nn c'entrano niente e pretendono pure di avere ragione...con atteggiamenti come qeusti mi chiedo dove andremo a finire...boh...oramai chiunque può permettersi di drie ciò che vuole,senza prove e senza alcun supporto di tesi...
meth guarda che questa gente NON SA NEMMENO DI COSA STIA PARLANDO...un'ignoranza giuridica SPAVENTOSA,stile politici...parlano di leggi,che li condannano,cercando di applicarli ai nostri casi che nn c'entrano niente e pretendono pure di avere ragione...con atteggiamenti come qeusti mi chiedo dove andremo a finire...boh...oramai chiunque può permettersi di drie ciò che vuole,senza prove e senza alcun supporto di tesi...
Nn ho tanto tempo libero come te per farmi una conoscenza giuridica...ho altro di meglio da fare...
Tanto poi vengo qua e ci pensi tu a tenermi informato...:asd:
p.s se lo fanno i politici perchè nn posso farlo anche io...
:sbonk:
una facciana non cancella le inesattezze che hai scritto..invece che ridere,porta delle prove a sostengo delle tue tesi....invece di fare un c/p di una dichiarazione di un PM....
Nn ho tanto tempo libero come te per farmi una conoscenza giuridica...ho altro di meglio da fare...
Tanto poi vengo qua e ci pensi tu a tenermi informato...:asd:
bravo,continua a leggermi e FORSE ce la farai ad imparare qualcosa...forse però...nn ci giurerei :asd:
PS:Chi nn capisce niente in tema giuridico dovrebbe tenersi fuori da tali discorsi,altrimenti fa delle figure un po' barbine...tipo quelle ripetute fatte da te...
ALBIZZIE
20-06-2007, 14:23
meth guarda che questa gente NON SA NEMMENO DI COSA STIA PARLANDO...un'ignoranza giuridica SPAVENTOSA,stile politici...parlano di leggi,che li condannano,cercando di applicarli ai nostri casi che nn c'entrano niente e pretendono pure di avere ragione...con atteggiamenti come qeusti mi chiedo dove andremo a finire...boh...oramai chiunque può permettersi di drie ciò che vuole,senza prove e senza alcun supporto di tesi...
a ser ma lassa perde....
fattece na risata, che questi cor fegato ingrossato che c'hanno nun je basta neanche tutto Chianciano per torna' normali... :rotfl:
bravo,continua a leggermi e FORSE ce la farai ad imparare qualcosa...forse però...nn ci giurerei :asd:
PS:Chi nn capisce niente in tema giuridico dovrebbe tenersi fuori da tali discorsi,altrimenti fa delle figure un po' barbine...tipo quelle ripetute fatte da te...
Si forse hai ragione..mi sento un pò come branca ora... :asd:
IlPadrino
20-06-2007, 14:26
Non vorrei che fosse sfuggita la "madre" di tutte le definizioni.ti sei dimenticato della figura:
http://img526.imageshack.us/img526/7378/rosiconere8.gif
redbaron
20-06-2007, 14:28
E meno male che nerocielo non c'e' ... :asd:
Si forse hai ragione..mi sento un pò come branca ora... :asd:
hai ragione,branca ieri ha fatto una figura di merda epocale...
chiedo scusa agli altri, non lo faccio più ma questa è troppo ghiotta :fagiano:
innanzitutto questa
http://www.cortilidelmediterraneo.it/foto_ingrandimenti/scale_parapetti/scala_terzi.jpg
mi serve per scendere al suo livello
perchè siete più sporchi degli operai che lavorano alle raffinerie di moratti...
gli operai si fanno un culo così per portarsi la pagnotta a casa e lavorano onestamente...
c'è chi invece ha fatto i soldi e costruito la sua squadra di calcio grazie alla produzione ed alla vendita delle mine antiuomo
così come hanno ripulito ampie zone della terra dalla fastidiosa presenza di donne e bambini, questi signori potrebbero aiutarci a "ripulire" il mondo del calcio :O
Valsella, gruppo FIAT, un nome una garanzia...
P.S. che bello discutere a certi livelli :O
ALBIZZIE
20-06-2007, 14:30
E meno male che nerocielo non c'e' ... :asd:
pensa che si sta perdendo...
Nerocielo
20-06-2007, 14:31
E meno male che nerocielo non c'e' ... :asd:
AHAHHAAHAHAHAHHAAHAHAH!!!
ieri suazo, oggi sta menata.....ma daaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiii!!!
AHAHHAAHAHAHAHHAAHAH!!!
SO TORNATO!! :O
AHAHHAAHAHAHAHHAAHAHAH!!!
ieri suazo, oggi sta menata.....ma daaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiii!!!
AHAHHAAHAHAHAHHAAHAH!!!
SO TORNATO!! :O
:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Chi si gioca 5 euri che nn dura 24h ? :D:D:D;)
SO TORNATO!! :O
e si vede, porca trota hai sballato la pagina :mad:
redbaron
20-06-2007, 14:32
AHAHHAAHAHAHAHHAAHAHAH!!!
ieri suazo, oggi sta menata.....ma daaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiii!!!
AHAHHAAHAHAHAHHAAHAH!!!
SO TORNATO!! :O
Cazz :doh:
ronaldovieri
20-06-2007, 14:33
io dico che a stasera non arriva :asd:
in senso forumario ovviamente eh:ciapet:
AHAHHAAHAHAHAHHAAHAHAH!!!
ieri suazo, oggi sta menata.....ma daaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiii!!!
AHAHHAAHAHAHAHHAAHAH!!!
SO TORNATO!! :O
Bentornato eterno sospeso!!!!:D
Comunque basta parlare di ste caxxate che mi fate ricordare che il 29 ho l'esame di diritto privato!:muro:
chiedo scusa agli altri, non lo faccio più ma questa è troppo ghiotta :fagiano:
innanzitutto questa
http://www.cortilidelmediterraneo.it/foto_ingrandimenti/scale_parapetti/scala_terzi.jpg
mi serve per scendere al suo livello
gli operai si fanno un culo così per portarsi la pagnotta a casa e lavorano onestamente...
c'è chi invece ha fatto i soldi e costruito la sua squadra di calcio grazie alla produzione ed alla vendita delle mine antiuomo
così come hanno ripulito ampie zone della terra dalla fastidiosa presenza di donne e bambini, questi signori potrebbero aiutarci a "ripulire" il mondo del calcio :O
Valsella, gruppo FIAT, un nome una garanzia...
P.S. che bello discutere a certi livelli :O
caro nnn l'hai capita solo tu...
Hai mai visto un operaio di raffineria???
Si vedono solo gli okki alla fine di una giornata di lavoro...è completamente ricoperto di grasso...
Sporco fisicamente no moralmente!!!
Oddio...ma guarda un pò questi si sentono proprio padreterni come il loro presidente...:doh:
Bentornato eterno sospeso!!!!:D
Comunque basta parlare di ste caxxate che mi fate ricordare che il 29 ho l'esame di diritto privato!:muro:
ecco,fatti spiegare bene il senso di precrizione :D:D
Scherzo eh :D
ALBIZZIE
20-06-2007, 14:34
ma c'è stato l'indulto???
cerbert=mastella :mad:
Nerocielo
20-06-2007, 14:35
dunque, innanzitutto devo procedere con alcuni punti:
1) spendo UNA parola su suazo: chissenefrega :)
2) j.s. te lo dico chiaramente e tranquillamente: non ci provare mai più a provocarmi/stuzzicarmi/istigarmi come hai già fatto per tua stessa ammissione due volte, e già la prima volta ti ho detto chiaramente che NON mi devi provocare/stuzzicare/istigare, lasciami stare e parliamo di calcio ok? ;)
3) MI CANDIDO COME PRESIDENTE :O magari avrò 0 voti ma ci provo lo stesso
4) frequentando il 3D di console, ultimamente c'era un'aria invivibile a causa di alcuni "provocatori" che flammavano e creavano console war: yamaz ha adottato una linea durissima, chiamata per l'appunto TOLLERANZA ZERO e di cui vi inviterei a pensare alla sua applicazione all'interno di questa SEZIONE ;)
5) SONO TORNATO :O
caro nnn l'hai capita solo tu...
Hai mai visto un operaio di raffineria???
Si vedono solo gli okki alla fine di una giornata di lavoro...è completamente ricoperto di grasso...
Sporco fisicamente no moralmente!!!
:mc: :mc:
Oddio...ma guarda un pò questi si sentono proprio padreterni come il loro presidente...:doh:
E questo che c'entra?! :rotfl::rotfl:
Controlla la lancetta della benzina,hai finito le riserve di banalità mi sa...
Nerocielo
20-06-2007, 14:36
ma c'è stato l'indulto???
cerbert=mastella :mad:
:mad: :mad: :mad: :mad: :fuck:
2 giorni mi ha dato, 2 giorni mi sono fatto
se vuoi i 3 restanti li faccio scontare a te :Perfido:
Inter, irregolare l'iscrizione al torneo '05/'06
Senza plusvalenze «non avrebbe potuto iscriversi al campionato»La giustizia sportiva potrebbe aprire un fascicolo sulla vicenda
MILANO - L'Inter non aveva i requisiti per iscriversi al campionato 2005/06. A sostenerlo è il pm di Milano Carlo Nocerino, che ha trascritto nella chiusura delle indagini relative alle plusvalenze quanto emerso dalla relazione della commissione per la vigilanza sulle società calcistiche. In particolare se la società nerazzurra «avesse evidenziato le perdite connesse alle plusvalenze fittizie, l'equilibrio finanziario sarebbe saltato e, appunto, non avrebbe superato i parametri chiesti dalla Covisoc per l'iscrizione al campionato 2005-2006». Insomma, non avrebbe giocato e poi vinto a tavolino il suo penultimo scudetto.
SENZA PRECEDENTI - La palla, adesso, passa alla giustizia sportiva che potrebbe aprire un fascicolo sulla vicenda senza aspettare la conclusione del processo penale. Cosa possa poi accadere è difficilmente prevedibile. L'unico precedente esistente in tema di doping amministrativo riguarda infatti il Genoa - Preziosi è stato squalificato al termine del procedimento e la società sanzionata economicamente - ma allora nessuno contestò la regolare iscrizione dei liguri al campionato. Il caso dell'Inter è dunque unico e, come tale, complicato da decifrare. Teoricamente, ma solo teoricamente, se fosse provato l'illecito i nerazzurri potrebbero anche incorrere in penalizzazioni sportive. «Le sanzioni - spiega al Corriere l'avvocato Mattia Grassani - vanno dalla censura alla radiazione. Secondo quello che sostiene il pm di Milano la posizione dell'Inter sembra più grave di quella del Genoa, ma tutto è ancora da dimostrare».
GAZZONI - Con la chiusura delle indagini, che hanno coinvolto il presidente Massimo Moratti, altri due amministratori dei nerazzurri, Rinaldo Ghelfi e Mauro Gambaro, e l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, le parti hanno 20 giorni di tempo per poter presentare memorie o per poter chiedere interrogatori. Terminato questo periodo il magistrato potrebbe chiedere il rinvio a giudizio. L'indagine era nata da un esposto presentato dall'allora presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni e riguarda gli anni che vanno dal 2003 al 2005.
ecco,fatti spiegare bene il senso di precrizione :D:D
Scherzo eh :D
tzè....la so la so!:O
....mi fate ricordare che il 29 ho l'esame di diritto privato!:muro:
l'hanno spostato al 27 :fagiano:
Inter, irregolare l'iscrizione al torneo '05/'06
Senza plusvalenze «non avrebbe potuto iscriversi al campionato»La giustizia sportiva potrebbe aprire un fascicolo sulla vicenda
MILANO - L'Inter non aveva i requisiti per iscriversi al campionato 2005/06. A sostenerlo è il pm di Milano Carlo Nocerino, che ha trascritto nella chiusura delle indagini relative alle plusvalenze quanto emerso dalla relazione della commissione per la vigilanza sulle società calcistiche. In particolare se la società nerazzurra «avesse evidenziato le perdite connesse alle plusvalenze fittizie, l'equilibrio finanziario sarebbe saltato e, appunto, non avrebbe superato i parametri chiesti dalla Covisoc per l'iscrizione al campionato 2005-2006». Insomma, non avrebbe giocato e poi vinto a tavolino il suo penultimo scudetto.
SENZA PRECEDENTI - La palla, adesso, passa alla giustizia sportiva che potrebbe aprire un fascicolo sulla vicenda senza aspettare la conclusione del processo penale. Cosa possa poi accadere è difficilmente prevedibile. L'unico precedente esistente in tema di doping amministrativo riguarda infatti il Genoa - Preziosi è stato squalificato al termine del procedimento e la società sanzionata economicamente - ma allora nessuno contestò la regolare iscrizione dei liguri al campionato. Il caso dell'Inter è dunque unico e, come tale, complicato da decifrare. Teoricamente, ma solo teoricamente, se fosse provato l'illecito i nerazzurri potrebbero anche incorrere in penalizzazioni sportive. «Le sanzioni - spiega al Corriere l'avvocato Mattia Grassani - vanno dalla censura alla radiazione. Secondo quello che sostiene il pm di Milano la posizione dell'Inter sembra più grave di quella del Genoa, ma tutto è ancora da dimostrare».
GAZZONI - Con la chiusura delle indagini, che hanno coinvolto il presidente Massimo Moratti, altri due amministratori dei nerazzurri, Rinaldo Ghelfi e Mauro Gambaro, e l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, le parti hanno 20 giorni di tempo per poter presentare memorie o per poter chiedere interrogatori. Terminato questo periodo il magistrato potrebbe chiedere il rinvio a giudizio. L'indagine era nata da un esposto presentato dall'allora presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni e riguarda gli anni che vanno dal 2003 al 2005.
c'è scritto che tutto è ancora da dimostrare ;)
l'hanno spostato al 27 :fagiano:
che me frega,mi presento al 3 appello a metà luglio! :cool:
Poi c'è la fase clou del calciomercato quindi non voglio sentire nessuno!:O
PS In My Personal Opinion Nerocielo dura 5 giorni e 4 notti massimo!:D :D :D
caro nnn l'hai capita solo tu...
Hai mai visto un operaio di raffineria???
no, in compenso ho una vaga idea di quello che può fare una mina antiuomo...e tu? :)
Nerocielo
20-06-2007, 14:41
allora, visto che ho fatto giurisprudenza per un pò, sappiatevi regolare: finchè non ci sono sentenze possiamo parlarne quanto vogliamo, tanto poi ci sarà una sentenza che dirà le cose come stanno esattamente :read:
come dire: suazo all'inter! suazo alla roma!.....ù
...e poi va al bilan :asd: :O
E questo che c'entra?! :rotfl::rotfl:
Controlla la lancetta della benzina,hai finito le riserve di banalità mi sa...
C'entra che da un discorso semplice è andato a fre un discorso di alta moralità...come è abituato il vostro presidente...
Mi ha tirato fuori il caso fiat...
vogliamo parlare quanti morti continua a fare il petrolio???
Nerocielo
20-06-2007, 14:42
che me frega,mi presento al 3 appello a metà luglio! :cool:
Poi c'è la fase clou del calciomercato quindi non voglio sentire nessuno!:O
PS In My Personal Opinion Nerocielo dura 5 giorni e 4 notti massimo!:D :D :D
vedremo :asd:
magari invece divento mod nel frattempo :fiufiu:
e presidente dell'IC :cool:
ma ve lo immaginate che figata sarebbe? :sofico:
ALBIZZIE
20-06-2007, 14:42
allora, visto che ho fatto giurisprudenza per un pò, sappiatevi regolare: finchè non ci sono sentenze possiamo parlarne quanto vogliamo, tanto poi ci sarà una sentenza che dirà le cose come stanno esattamente :read:
come dire: suazo all'inter! suazo alla roma!.....ù
...e poi va al bilan :asd: :O
vai nerocie', mozziccaje alle cavije...
Nerocielo
20-06-2007, 14:42
C'entra che da un discorso semplice è andato a fre un discorso di alta moralità...come è abituato il vostro presidente...
Mi ha tirato fuori il caso fiat...
vogliamo parlare quanti morti continua a fare il petrolio???
tu per ora ne hai fatti già due: i mei cojones :asd:
Nerocielo
20-06-2007, 14:43
vai nerocie', mozziccaje alle cavije...
seriamente, sono stanco, fa caldo e sto cercando lavoro, non ho voglia di entrare nei dettagli...
anche perchè come ha detto ser :ave: se non si sa che differenza c'è tra assoluzione e prescrizione c'è poco da discutere, prima bisognerebbe consultare un DIZIONARIO :rolleyes:
che me frega,mi presento al 3 appello a metà luglio! :cool:
ho il presentimento che tu non l'abbia capita...
se non è così chiedo scusa :fagiano:
no, in compenso ho una vaga idea di quello che può fare una mina antiuomo...e tu? :)
ma che azz c'entra la mina antiuomo??
Uno dice sporco come un operaio di raffineria...per dire zozzoso..unto...come azz devo dire...
Vabbè visto che nn ci arrivate voi padreeterni interisti sporco come un mafioso...siete contenti???
vai nerocie', mozziccaje alle cavije...
AS FIDANKEN.....AS
http://i11.photobucket.com/albums/a180/abitoqui/has1.jpg
per noi vecchietti
IlPadrino
20-06-2007, 14:46
pure andreotti è andato in prescrizione :fagiano:
Eccomi! Nerocielo sei sospeso! Così, perchè ne sentivo la mancanza...
:sofico:
Finiti gli scherzi, ho seguito un po' questo, chiamiamolo, dibattito e, onestamente devo capire dove vogliate arrivare, ma forse, ancora prima, da dove partiate con queste considerazioni.
Spero che se la giustizia esiste nn rimaniate impuniti anche questa volta...
Questa questione delle plusvalenze era gia stata denunciata tempo fa da qualche presidente di squadre di secondo piano e da moggi in fase di difesa televisiva...
E se moratti con il suo denaro riuscirà a coprire tutto anche questa volta spero abbiate l'eleganza di nn presentarvi in abito bianco...perchè siete più sporchi degli operai che lavorano alle raffinerie di moratti...
Per voi ci sn gia due sentenze scritto: Rubavate ed eravate pure drogati.
Forse vi davano le attenuanti generiche se aveste combinato i due reati :asd:
PS: Ripeto,ne parleremo quando l'inter avrà subito,come voi,una sentenza sportiva definitiva o una della cassazione,definitiva.
Qui si mischiano due percezioni, una moderatoriale ed una da utente/sportivo.
Cercherò di tenerle distinte.
La prima è che chi non è in grado di fare distinzioni tra i tifosi e coloro che, eventualmente, commettono illeciti, dovrebbe almeno evitare di mettere per iscritto accuse che derivano da questa confusione. In quanto la serenità del forum e della discussione ne viene grandemente danneggiata. Per cui la piantate con questo modo di fare. Ospiti e members.
La seconda è che è veramente triste, mi ripeto ormai dai tempi dei "ladri, ladri" urlati nel J.C., veder parlare, in un thread sportivo, più di giurisprudenza (ad essere eleganti) che di sport. Non ve lo posso impedire, ma tutte le volte mi chiedo per cosa tifiate veramente.
Quali che siano le risposte, vorrei veder chiusa questa polemica, prima che degeneri più di quanto ha già fatto.
P.S.: nerocielo, alla fine una tirata d'orecchie te la devo dare in quanto non ho capito l'utilità del messaggio pubblico a j.s quando andava benissimo privato.
tu per ora ne hai fatti già due: i mei cojones :asd:
retifico....dura 2 giorni!:D
ho il presentimento che tu non l'abbia capita...
se non è così chiedo scusa :fagiano:
è probabile:stordita:
Pretendo spiegazione con disegnino!:D
pure andreotti è andato in prescrizione :fagiano:
e berlusconi...e previti...se nn sbaglio...chiedo conferma all'esperto giurista...
Ser mannace la sentenza
Nerocielo
20-06-2007, 14:48
Eccomi! Nerocielo sei sospeso! Così, perchè ne sentivo la mancanza...
:sofico:
:fuck:
mi ha fatto spaventare :( :cry: :cry: :cry:
poi dopo 10 minuti di libertà era veramente un pò "pesante" :stordita:
Nerocielo
20-06-2007, 14:49
retifico....dura 2 giorni!:D
perchè? è la verità :asd:
dunque, innanzitutto devo procedere con alcuni punti:
1) spendo UNA parola su suazo: chissenefrega :)
2) j.s. te lo dico chiaramente e tranquillamente: non ci provare mai più a provocarmi/stuzzicarmi/istigarmi come hai già fatto per tua stessa ammissione due volte, e già la prima volta ti ho detto chiaramente che NON mi devi provocare/stuzzicare/istigare, lasciami stare e parliamo di calcio ok? ;)
3) MI CANDIDO COME PRESIDENTE :O magari avrò 0 voti ma ci provo lo stesso
4) frequentando il 3D di console, ultimamente c'era un'aria invivibile a causa di alcuni "provocatori" che flammavano e creavano console war: yamaz ha adottato una linea durissima, chiamata per l'appunto TOLLERANZA ZERO e di cui vi inviterei a pensare alla sua applicazione all'interno di questa SEZIONE ;)
5) SONO TORNATO :O
Rispondo al punto 2)
CERCA ANCHE TU DI STARE LONTANO E DI NON NOMINARMI INVANO O CRITICARE CIO' CHE SCRIVO O PENSO E/O DARE MANFORTE AD ALTRI IN ARGOMENTI NEI QUALI NON SEI CITATO
In una sola PAROLA IGNORAMI :read:
Punto 4) SPIEGA perchè potrebbe essere interessante ;)
mè giovani buon pomeriggio..devo fare un casino di cose...
ciaooooooooooo...
è probabile:stordita:
Pretendo spiegazione con disegnino!:D
ma dai, è una battuta stupida, mi vergogno :(
vabbè, giusto perchè al tuo posto morirei dalla curiosità
hai l'esame il 29...e te lo spostano al 27...
questi numeri non ti ricordano niente? :fagiano:
mi sento tanto un ronaldovieri :(
Nerocielo
20-06-2007, 14:54
Rispondo al punto 2)
CERCA ANCHE TU DI STARE LONTANO E DI NON NOMINARMI INVANO O CRITICARE CIO' CHE SCRIVO O PENSO E/O DARE MANFORTE AD ALTRI IN ARGOMENTI NEI QUALI NON SEI CITATO
In una sola PAROLA IGNORAMI :read:
Punto 4) SPIEGA perchè potrebbe essere interessante ;)
2) caro, tu non mi provocare come fai e vai tranquillissimo che da me non riceverai la benchè minima provocazione ;)
4) semplice: faccio un esempio cosi è chiarissimo. Da quando è uscita PS3 ovviamente c'è un 3D ufficiale, cosi come per x360, psp etc etc....SOLO CHE ci sono TANTI utenti che vanno nei 3D ufficiali (per esempio PS3) SOLO per CRITICARE PS3 ed elogiare x360, scatenando cosi quella che si chiama CONSOLE WAR (CW). Visto che un sacco di utenti non ne possono più, e visto che arrivano migliaia di segnalazioni, yamaz ha adottato questa TOLLERANZA ZERO:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1491132
inutile dire che da quando l'ha adottata molti utenti sono stati GIUSTAMENTE sospesi, ma è anche vero che molti di questi utenti "rompi" non sono più andati a rompere ;)
cmq ne parlerò con mastro cerbert :ave: :ave:
Nerocielo
20-06-2007, 14:54
ma dai, è una battuta stupida, mi vergogno :(
vabbè, giusto perchè al tuo posto morirei dalla curiosità
hai l'esame il 29...e te lo spostano al 27...
questi numeri non ti ricordano niente? :fagiano:
mi sento tanto un ronaldovieri :(
:sbonk:
più per il RV che per la battuta :rotfl:
Mi riquoto, che sono finito in fondo pagina:
Eccomi! Nerocielo sei sospeso! Così, perchè ne sentivo la mancanza...
:sofico:
Finiti gli scherzi, ho seguito un po' questo, chiamiamolo, dibattito e, onestamente devo capire dove vogliate arrivare, ma forse, ancora prima, da dove partiate con queste considerazioni.
Spero che se la giustizia esiste nn rimaniate impuniti anche questa volta...
Questa questione delle plusvalenze era gia stata denunciata tempo fa da qualche presidente di squadre di secondo piano e da moggi in fase di difesa televisiva...
E se moratti con il suo denaro riuscirà a coprire tutto anche questa volta spero abbiate l'eleganza di nn presentarvi in abito bianco...perchè siete più sporchi degli operai che lavorano alle raffinerie di moratti...
Per voi ci sn gia due sentenze scritto: Rubavate ed eravate pure drogati.
Forse vi davano le attenuanti generiche se aveste combinato i due reati :asd:
PS: Ripeto,ne parleremo quando l'inter avrà subito,come voi,una sentenza sportiva definitiva o una della cassazione,definitiva.
Qui si mischiano due percezioni, una moderatoriale ed una da utente/sportivo.
Cercherò di tenerle distinte.
La prima è che chi non è in grado di fare distinzioni tra i tifosi e coloro che, eventualmente, commettono illeciti, dovrebbe almeno evitare di mettere per iscritto accuse che derivano da questa confusione. In quanto la serenità del forum e della discussione ne viene grandemente danneggiata. Per cui la piantate con questo modo di fare. Ospiti e members.
La seconda è che è veramente triste, mi ripeto ormai dai tempi dei "ladri, ladri" urlati nel J.C., veder parlare, in un thread sportivo, più di giurisprudenza (ad essere eleganti) che di sport. Non ve lo posso impedire, ma tutte le volte mi chiedo per cosa tifiate veramente.
Quali che siano le risposte, vorrei veder chiusa questa polemica, prima che degeneri più di quanto ha già fatto.
P.S.: nerocielo, alla fine una tirata d'orecchie te la devo dare in quanto non ho capito l'utilità del messaggio pubblico a j.s quando andava benissimo privato.
Per cui, cogand, meglio che prima di disconnetterti editi, altrimenti riconnettendoti scoprirai di essere stato sospeso non meno di 5 giorni.
Vale da ammonizione severa a tenere in futuro un comportamento sportivo.
FINALMENTE
E che diavolo
YAMAZ FOR PRESIDENT
Ma ci voleva tanto
SAREBBE PERFETTA QUI IMHO
Nerocielo
20-06-2007, 14:59
FINALMENTE
E che diavolo
YAMAZ FOR PRESIDENT
Ma ci voleva tanto
SAREBBE PERFETTA QUI IMHO
lo so :O
non per niente l'ho proposta IO, vostro futuro presidente :cool:
redbaron
20-06-2007, 15:05
lo so :O
non per niente l'ho proposta IO, vostro futuro presidente :cool:
Io in pvt l'ho sempre detto ad albizzie, adotterei la linea durissima. Sospensioni che raddoppiano ogni volta , partendo da 5gg
5,10,20,40...e via cosi'. Dipende da quanto uno tiene a questo forum, nella peggiore delle ipotesi si iscrive ad un altro forum e va rompere le pelotas li'. ;)
Vale per tutti, membri, ospiti e rompimarones.
Nerocielo
20-06-2007, 15:07
Io in pvt l'ho sempre detto ad albizzie, adotterei la linea durissima. Sospensioni che raddoppiano ogni volta , partendo da 5gg
5,10,20,40...e via cosi'. Dipende da quanto uno tiene a questo forum, nella peggiore delle ipotesi si iscrive ad un altro forum e va rompere le pelotas li'. ;)
Vale per tutti, membri, ospiti e rompimarones.
tu hai detto ad albizzie, io propongo in pubblico :O :read:
comportamento da futuro presidente :cool:
redbaron
20-06-2007, 15:09
Bella frase per concludere un discorso campato in aria. Bella li' cogand. ;)
Mi riquoto, che sono finito in fondo pagina:
Per cui, cogand, meglio che prima di disconnetterti editi, altrimenti riconnettendoti scoprirai di essere stato sospeso non meno di 5 giorni.
Vale da ammonizione severa a tenere in futuro un comportamento sportivo.
ho editato...;)
torno a lavoro..
buona serata...
Ciaoo
Nerocielo
20-06-2007, 15:10
mè giovani buon pomeriggio..devo fare un casino di cose...
e come sempre a morte yo!!!
ho editato...;)
torno a lavoro..
buona serata...
Ciaoo
mi sembra ne manchi uno :fiufiu:
e berlusconi...e previti...se nn sbaglio...chiedo conferma all'esperto giurista...
Ser mannace la sentenza
Errato.
Previti è stato condannato e sta """scontando la pena"""
Dell'utri ha accumulato,per ora,3 sentenze di condanna (estorsione,associazione mafiosa e false fatture)
Berlusconi fino ad ora è stato o assolto o la maggior parte delle sentenze sn finite in prescrzione.
Andreotti fino al 1980 è stato CONDANNATO per associazione a delinquere di stamp mafioso.
Contento ora?
ALBIZZIE
20-06-2007, 15:14
Comunicato: precisazione di F.C. Internazionale
Mercoledì, 20 Giugno 2007 15:56:18
MILANO - In merito alle agenzie di stampa relative all'iscrizione al campionato di Serie A 2005-2006, nell'ambito dell'inchiesta penale pendente presso la Procura della Repubblica di Milano,
F.C. Internazionale Milano s.p.a. precisa di non aver mai appostato plusvalenze fittizie nei propri bilanci e di aver già presentato necessaria e completa documentazione tecnica a dimostrazione che, anche attraverso i sistematici versamenti di capitale effettuati dai soci, è sempre stato garantito il pieno e ampio rispetto dei dovuti equilibri finanziari.
Ufficio Stampa
mi sembra ne manchi uno :fiufiu:
Fatto...;)
Io in pvt l'ho sempre detto ad albizzie, adotterei la linea durissima. Sospensioni che raddoppiano ogni volta , partendo da 5gg
5,10,20,40...e via cosi'. Dipende da quanto uno tiene a questo forum, nella peggiore delle ipotesi si iscrive ad un altro forum e va rompere le pelotas li'. ;)
Vale per tutti, membri, ospiti e rompimarones.
sai con quella roba che bello sarebbe
Nerocielo
20-06-2007, 15:20
Fatto...;)
:D :D :D :D :D :D
Fatto...;)
parura vero
Ma perchè perchè deve essere un moderatore a farti editare e non il buon senso di non scriverle !!!
ALBIZZIE
20-06-2007, 15:23
ebboni... siamo andati avanti....
ma dai, è una battuta stupida, mi vergogno :(
vabbè, giusto perchè al tuo posto morirei dalla curiosità
hai l'esame il 29...e te lo spostano al 27...
questi numeri non ti ricordano niente? :fagiano:
mi sento tanto un ronaldovieri :(
mamma mia dopo questa ti meriti il ban ad honorem!!!:D :D :D
lo so :O
non per niente l'ho proposta IO, vostro futuro presidente :cool:
pure questa è carina però!:D :D :D
sai con quella roba che bello sarebbe
si ma nerocielo potrebbe postare solo 3 volte in un anno!!!!:sofico:
:D :D :D :D :D :D
non capisco da che parte stai
nyquist82
20-06-2007, 15:33
Cavoli, me ne sono andato sul più bello...uff, ora che è intervenuto Cerbert non posso più dire nulla. :cry: :cry:
Quoto j.s: perchè deve intervenire Cerbert? Secondo me tutti qua sanno che ( giustamento o ingiustamente non devo essere io a giudicare) se vengono qua a fare polemica gratuita alla prima si beccano solo un ' ammonizione , editano, e se ne vanno con il sorriso sulla faccina...
Bentornato Nerocielo!! Io sto vendendo il mio voto al miglior offerente. Ronaldovieri ha rifiutato....per ora vedo favorito il presidente in carica ( dopo minaccia mafiosa):D
Nerocielo
20-06-2007, 15:33
ebboni... siamo andati avanti....
:O
Nerocielo
20-06-2007, 15:34
si ma nerocielo potrebbe postare solo 3 volte in un anno!!!!:sofico:
:fuck:
tra poco divento mod e presidente dell'IC, abbi rispetto :cool:
Nerocielo
20-06-2007, 15:34
non capisco da che parte stai
quella del buon senso, perchè?? :confused:
Nerocielo
20-06-2007, 15:35
Cavoli, me ne sono andato sul più bello...uff, ora che è intervenuto Cerbert non posso più dire nulla. :cry: :cry:
Quoto j.s: perchè deve intervenire Cerbert? Secondo me tutti qua sanno che ( giustamento o ingiustamente non devo essere io a giudicare) se vengono qua a fare polemica gratuita alla prima si beccano solo un ' ammonizione , editano, e se ne vanno con il sorriso sulla faccina...
Bentornato Nerocielo!! Io sto vendendo il mio voto al miglior offerente. Ronaldovieri ha rifiutato....per ora vedo favorito il presidente in carica ( dopo minaccia mafiosa):D
hai pm con offerta di corruzione :O
ALBIZZIE
20-06-2007, 15:36
Bentornato Nerocielo!! Io sto vendendo il mio voto al miglior offerente. Ronaldovieri ha rifiutato....per ora vedo favorito il presidente in carica ( dopo minaccia mafiosa):D
ah, ma mica era una minaccia quella.
la lista con i risultati è già compilata, devo solo postarla.
ma per farlo devo aspettare al fine del tempo utile per votare. diamine, una parvenza di regolarità va pure data, no?
redbaron
20-06-2007, 15:38
sai con quella roba che bello sarebbe
M'agara !:D
redbaron
20-06-2007, 15:41
Comunque e' bellissimo, uno in pausa lavoro viene qua, scarica due o tre quintalate (il materiale e' superfluo specificarlo), poi edita , saluta e torna al lavoro, dopo averci ricordato che lui ha un eta' bla bla bla.
Compliments.
Nerocielo
20-06-2007, 15:42
Comunque e' bellissimo, uno in pausa lavoro viene qua, scarica due o tre quintalate (il materiale e' superfluo specificarlo), poi edita , saluta e torna al lavoro, dopo averci ricordato che lui ha un eta' bla bla bla.
Compliments.
alla prossima sarà sospeso :O
funziona cosi, io lo so bene :stordita:
PeterGriffin
20-06-2007, 15:42
quella del buon senso, perchè?? :confused:
:nono:
Nerocielo
20-06-2007, 15:43
non capisco da che parte stai
:nono:
due righe di spiegazione no eh? :rolleyes:
PeterGriffin
20-06-2007, 15:44
due righe di spiegazione no eh? :rolleyes:
da te nn me lo sarei mai aspettato :nono:
dovevi rispondere dalla parte del f**a :O
:asd:
redbaron
20-06-2007, 15:53
Relazione Covisoc, per l'Inter
nessun rischio sportivo
Se, al termine delle indagini del pm Nocerino, la giustizia sportiva dovesse acquisire le carte, un eventuale provvedimento contro il club sarebbe solo amministrativo: in altre parole, una maxi-multa. Scudetto salvo e niente penalizzazioni.
Fonte Gasport
http://www.gazzetta.it/Calcio/Primo_Piano/2007/06_Giugno/20/giustiziasportiva.shtml
Nerocielo
20-06-2007, 15:54
da te nn me lo sarei mai aspettato :nono:
dovevi rispondere dalla parte del f**a :O
:asd:
quello è scontato :O :nono:
[B][SIZE="4"] Comunicato: precisazione di F.C. Internazionale
Mercoledì, 20 Giugno 2007 15:56:18
ETC ETC
]
e con questa sono 3 volte che lo riportano, eppure l'hanno spiegato per bene già in passato..
fossi in loro a sto punto lascerei perdere..
Relazione Covisoc, per l'Inter
nessun rischio sportivo
Se, al termine delle indagini del pm Nocerino, la giustizia sportiva dovesse acquisire le carte, un eventuale provvedimento contro il club sarebbe solo amministrativo: in altre parole, una maxi-multa. Scudetto salvo e niente penalizzazioni.
Fonte Gasport
http://www.gazzetta.it/Calcio/Primo_Piano/2007/06_Giugno/20/giustiziasportiva.shtml
Purtroppo l'attuale prescrizione sportiva prevede un tempo massimo di 2 anni.
Questo è l'ennesimo SCANDALO del nostro calcio...
ALBIZZIE
20-06-2007, 16:02
Relazione Covisoc, per l'Inter
nessun rischio sportivo
Se, al termine delle indagini del pm Nocerino, la giustizia sportiva dovesse acquisire le carte, un eventuale provvedimento contro il club sarebbe solo amministrativo: in altre parole, una maxi-multa. Scudetto salvo e niente penalizzazioni.
Fonte Gasport
http://www.gazzetta.it/Calcio/Primo_Piano/2007/06_Giugno/20/giustiziasportiva.shtml
SEfossimo colpevoli, la sola ammenda sarebbe risibile.
ALBIZZIE
20-06-2007, 16:04
e con questa sono 3 volte che lo riportano, eppure l'hanno spiegato per bene già in passato..
fossi in loro a sto punto lascerei perdere..
si, infatti ricordo già le dichiarazioni di moratti uguali uguali. devono aver fatto copia/incolla.
ser, cosa c'entra la prescrizione?
ALBIZZIE
20-06-2007, 16:05
INTANTO LA ROMA HA SMENTITO OGNI ACCORDO CON L'INTER PER CHIVU!
Nerocielo
20-06-2007, 16:07
INTANTO LA ROMA HA SMENTITO OGNI ACCORDO CON L'INTER PER CHIVU!
AHAHAHAHAHAHAHAH
fantastico!!! :sbonk:
ser, cosa c'entra la prescrizione?
Se nn hai i requisiti per l'iscrizione al campioanto e falsifichi i bilanci,dal punto di vista sportivo rischi ANCHE la possibile radiazione.
Con questa prescrizione veloce del mondo del calcio...sarà tutto spazzato via come al solito.COsì si evita di scavare troppo a fondo...
redbaron
20-06-2007, 16:14
INTANTO LA ROMA HA SMENTITO OGNI ACCORDO CON L'INTER PER CHIVU!
PRECISAZIONI IN MERITO AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CRISTIAN CHIVU
Con riferimento a quanto riportato dai principali organi di stampa in merito al possibile
trasferimento del calciatore Cristian Chivu, l’A.S. Roma S.p.A. rende noto che non vi è in corso
alcuna trattativa a ciò finalizzata.
Gli incontri avvenuti con i rappresentanti della F.C. Internazionale S.p.A. sono stati unicamente
finalizzati alla risoluzione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Marcelo Cortes
Pizarro. Pertanto le notizie diffuse, così come i termini economici e finanziari nelle stesse riferiti,
devono ritenersi non veritiere e prive di qualsiasi fondamento.
Comunque e' bellissimo, uno in pausa lavoro viene qua, scarica due o tre quintalate (il materiale e' superfluo specificarlo), poi edita , saluta e torna al lavoro, dopo averci ricordato che lui ha un eta' bla bla bla.
Compliments.
ehhhh ;)
pensare che in casa Savoia si usa trascorrere la pausa pranzo con le mignotte :O
ALBIZZIE
20-06-2007, 16:15
ma l'avete vista la punizione di aquilani
http://mediacenter.gazzetta.it/MediaCenter/action/player?uuid=a6283508-1e7f-11dc-ae1f-0003ba99c667&navName=2&idCanale=Calcio
o meglio... le conseguenze... :eek:
Nerocielo
20-06-2007, 16:15
Toro: ecco Ventola e Grella
Roma: Chivu è ancora nostro
Doppio colpo granata. Intanto Pizarro è ufficialmente tutto della Roma: all'Inter vanno 5,75 milioni. Smentite invece le trattative per il trasferimento in nerazzurro del difensore romeno. Per Quagliarella, Udinese e Samp alle buste
MILANO, 20 giugno 2007 - Il Torino sistema il centrocampo e l'attacco. Dopo l'ingaggio di Eugenio Corini, arriva quello dell'australiano Vincenzo Grella, in scadenza di contratto con il Parma. Il giocatore, classe '79, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2010. Grella, arrivato in Italia nel '98, ha vestito le maglie di Empoli, Ternana e Parma. Il secondo colpo si chiama Nicola Ventola. L'ex attaccante dell'Atalanta ha firmato un biennale con un'opzione per il terzo.
PIZARRO GIALLOROSSO - La notizia era nell'aria, ora c'è anche l'ufficialità: Pizarro resterà alla Roma. L'accordo, già emerso ieri al termine della riunione che s'è svolta a Milano tra i responsabili di mercato della società giallorossa e dell'Inter, è stato annunciato dalla Roma con un comunicato: "L'AS Roma spa e l'FC Internazionale spa comunicano - si legge nella nota - di avere raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale a favore di AS Roma del diritto di partecipazione alle prestazioni sportive del calciatore David Marcelo Cortes Pizarro con effetti a decorrere dal 10 luglio 2007. Il corrispettivo previsto di 5,75 milioni di euro, oltre IVA, verrà corrisposto dall'AS Roma in tre annualità per il tramite della Lega nazionale professionisti". E a proposito di Inter e Roma. la società giallorossa ha affermato che non c'è stata nessuna trattativa con quella nerazzurra per il trasferimento di Cristian Chivu. La Roma, con una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio, smentisce le notizie divulgate dalla stampa. "Gli incontri avvenuti con i rappresentanti dell'Inter - si legge nel comunicato - sono stati unicamente finalizzati alla risoluzione del diritto alle prestazioni sportive di Pizarro. Pertanto le notizie diffuse devono ritenersi non veritiere e prive di qualsiasi fondamento".
BUSTE PER QUAGLIARELLA - La Sampdoria ha confermato che la comproprietà con l'Udinese di Fabio Quagliarella si risolverà alle buste. "Penso che la trattativa sia finita", ha affermato il direttore sportivo blucerchiato Giuseppe Marotta, aggiungendo che "l'unica strada per definire la proprietà del calciatore saranno le buste". Il dirigente non ha voluto parlare di cifre ma ha specificato che "le offerte non sono state reciprocamente soddisfacenti. È la dimostrazione che entrambe le società puntano alla proprietà totale di Quagliarella, perché si tratta di un giocatore importante". Marotta ha aggiunto riguardo le ipotesi di acquisto di Lucarelli o Caracciolo che "il risiko delle comproprietà darà una svolta importante al nostro mercato".
ALBIZZIE
20-06-2007, 16:16
PRECISAZIONI IN MERITO AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CRISTIAN CHIVU
Con riferimento a quanto riportato dai principali organi di stampa in merito al possibile
trasferimento del calciatore Cristian Chivu, l’A.S. Roma S.p.A. rende noto che non vi è in corso
alcuna trattativa a ciò finalizzata.
Gli incontri avvenuti con i rappresentanti della F.C. Internazionale S.p.A. sono stati unicamente
finalizzati alla risoluzione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Marcelo Cortes
Pizarro. Pertanto le notizie diffuse, così come i termini economici e finanziari nelle stesse riferiti,
devono ritenersi non veritiere e prive di qualsiasi fondamento.
bene. è nostro! :O
INTANTO LA ROMA HA SMENTITO OGNI ACCORDO CON L'INTER PER CHIVU!
credo sia una precisazione dovuta visto che loro sono in Borsa e la cessione dovrebbe concretizzarsi a luglio
Nerocielo
20-06-2007, 16:17
questa l'avete postata?
Martins, terrore a Lagos
"Mi volevano uccidere"
Secondo il "Sun", l'ex calciatore dell'Inter si trovava a Lagos, in Nigeria, quando alcuni malviventi hanno assalto la sua auto a colpi di pistola. Sotto choc ha raccontato: "Hanno agito da professionisti, volevano ammazzarmi, forse perché ho detto no alla nazionale"
MILANO, 20 giugno 2007 - Come un film. Era già calata la notte di lunedì a Lagos, Nigeria, quando l'ex attaccante dell'Inter e ora del Newcastle Obafemi Martins, alla guida di una Mercedes non distante dalla propria abitazione, si è ritrovato impotente sotto la pioggia di proiettili di un commandos intenzionato a uccidere, non a rubare. L'episodio è riportato dall'edizione odierna del quotidiano inglese "The Sun" e potrebbe essere riconducibile ad alcune convocazioni in nazionale rifiutate dall'ex interista.
LA RICOSTRUZIONE - Martins stava viaggiando in compagnia di un amico, Remi Onipede. All'improvviso, una camionetta gli si è parata davanti e da questa sono scesi degli uomini col volto coperto e armati di mitra. Il calciatore ha provato a fare retromarcia ma un'altra macchina dietro la sua glielo ha impedito. A questo punto, Oba Oba ha solo pensato a mettersi in salvo. La pioggia di fuoco è durata alcuni lunghissimi istanti, i proiettili hanno perforato il vetro anteriore e un finestrino laterale, ferendo alla mano e alla spalla Onipede. I banditi sono poi fuggiti senza nemmeno tentare di rubare l'autovettura.
SOTTO CHOC - "Mi volevano ammazzare". Non ha dubbi Oba Martins, nel dettagliato resoconto raccolto dal quotidiano inglese. "Ho pensato subito che sarei morto, hanno agito come dei professionisti. Non mi hanno detto nulla, è cominciato subito l'inferno, ho sentito la morte nel cuore e nell'anima". Martins è certo che non volessero l'auto: "Da queste parti quando vogliono commettere una rapina ti minacciano, ti fanno scendere e si portano via l'auto. Stavolta non è andata così".
LA FUGA IN ITALIA - Mia mamma è quasi morta dallo spavento quando ha visto le condizioni della macchina. Non mi sento più sicuro a Lagos, e non credo che ci tornerò a breve". Il calciatore, illeso, è partito subito per l'Italia, ascoltando il consiglio di chi gli ha fatto notare che rimanere in Nigeria poteva essere ancor più pericoloso. L'amico è stato invece ricoverato nell'ospedale della città, dove alcune lastre hanno escluso ogni rischio. Martins, attualmente, si troverebbe a Milano più per curarsi da un infortunio che per ragioni di mercato, anche se il suo futuro al Newcastle è a rischio. La madre, però, non è affatto tranquilla e dalla Nigeria tuona: "Martins è il sostegno della nostra famiglia, qualche persona malvagia lo vuole morto".
redbaron
20-06-2007, 16:18
ma l'avete vista la punizione di aquilani
http://mediacenter.gazzetta.it/MediaCenter/action/player?uuid=a6283508-1e7f-11dc-ae1f-0003ba99c667&navName=2&idCanale=Calcio
o meglio... le conseguenze... :eek:
Se tirava roberto carlos ora il bambino era un puzzle. Povero!
Nerocielo
20-06-2007, 16:22
ma l'avete vista la punizione di aquilani
http://mediacenter.gazzetta.it/MediaCenter/action/player?uuid=a6283508-1e7f-11dc-ae1f-0003ba99c667&navName=2&idCanale=Calcio
o meglio... le conseguenze... :eek:
si vabbè, che presa prensile sto bimbo :asd: :sbonk:
da te nn me lo sarei mai aspettato :nono:
dovevi rispondere dalla parte del f**a :O
:asd:
Nero è che sei troppo BUONOOOOO
Noi voogliamo un presidente RIGIDO E INFLESSIBILE :O
Nerocielo
20-06-2007, 16:48
Nero è che sei troppo BUONOOOOO
Noi voogliamo un presidente RIGIDO E INFLESSIBILE :O
eh già infatti la tolleranza zero chi l'ha proposta? :cool:
e cmq quando sarò presidente e mod, vedrai che duro braccio della legge che sarò muahhaahhahah :cool:
Moratti: "Per Suazo ci batteremo sino in fondo"
Mercoledì, 20 Giugno 2007 17:23:09
ROMA - (ANSA) "La vicenda di Suazo non è ancora del tutto chiusa, è consentito sperare". Massimo Moratti, a margine dell'inaugurazione dell'Inter Club nel carcere di Rebibbia torna sul trasferimento di David Suazo al Milan. "Il giocatore fino a ieri voleva venire da noi - ha aggiunto il presidente nerazzurro -. È stato il Cagliari stesso a mandarcelo per fare le visite mediche, chiedendoci di fatto di accelerare i tempi più possibile. La conclusione di questa storia mi ha sorpreso molto. Non so esattamente cosa prevede il regolamento in questi casi, ma noi ci batteremo fino in fondo. Se poi dovesse andare male, pazienza".
Nerociè
DURI E INFLESSIBILI :D
eh già infatti la tolleranza zero chi l'ha proposta? :cool:
e cmq quando sarò presidente e mod, vedrai che duro braccio della legge che sarò muahhaahhahah :cool:
DOMANDA SERIA
Che intenzioni in caso di vittoria avresti nei confronti di ....... RV ? :mbe:
ALBIZZIE
20-06-2007, 16:51
Nero è che sei troppo BUONOOOOO
Noi voogliamo un presidente RIGIDO E INFLESSIBILE :O
quindi che ti sei candidato a fare?
quindi che ti sei candidato a fare?
:cry:
Nerocielo
20-06-2007, 16:54
DOMANDA SERIA
Che intenzioni in caso di vittoria avresti nei confronti di ....... RV ? :mbe:
RV non vince, siamo io e albizzie che andremo al ballottaggio, che poi ovviamente verrà da me falsato, e sarò il vostro nuovo presidente :cool:
se invece, rileggendo la tua domanda, intendi dire che cosa farò a RV quando sarò presidente, lo farei segretario, ovviamente sarà lui ad aprire il 3D dell'anno prox (con tutti gli onori e gli oneri connessi) :O
Nerocielo
20-06-2007, 16:56
Moratti: "Per Suazo ci batteremo sino in fondo"
Mercoledì, 20 Giugno 2007 17:23:09
ROMA - (ANSA) "La vicenda di Suazo non è ancora del tutto chiusa, è consentito sperare". Massimo Moratti, a margine dell'inaugurazione dell'Inter Club nel carcere di Rebibbia torna sul trasferimento di David Suazo al Milan. "Il giocatore fino a ieri voleva venire da noi - ha aggiunto il presidente nerazzurro -. È stato il Cagliari stesso a mandarcelo per fare le visite mediche, chiedendoci di fatto di accelerare i tempi più possibile. La conclusione di questa storia mi ha sorpreso molto. Non so esattamente cosa prevede il regolamento in questi casi, ma noi ci batteremo fino in fondo. Se poi dovesse andare male, pazienza".
Nerociè
DURI E INFLESSIBILI :D
guarda j.s. è quasi tutto il pome che discuto di la su sta storia..sono stanco, dico solo quello che ho detto in conclusione: dati REALI non ce ne sono, sentenze o altro neanche....IO aspetto che Moratti agisca e poi vedremo come andrà a finire,solo allora darò il mio giudizio definitivo ;)
ora è solo aria fritta :O
RV non vince, siamo io e albizzie che andremo al ballottaggio, che poi ovviamente verrà da me falsato, e sarò il vostro nuovo presidente :cool:
se invece, rileggendo la tua domanda, intendi dire che cosa farò a RV quando sarò presidente, lo farei segretario, ovviamente sarà lui ad aprire il 3D dell'anno prox (con tutti gli onori e gli oneri connessi) :O
Bene :Perfido:
NEL MIO PROGRAMMA ELETTORALE C'E' LA RADIAZIONE DI RV :read:
ALBIZZIE
20-06-2007, 17:00
RV non vince, siamo io e albizzie che andremo al ballottaggio, che poi ovviamente verrà da me falsato, e sarò il vostro nuovo presidente :cool:
se invece, rileggendo la tua domanda, intendi dire che cosa farò a RV quando sarò presidente, lo farei segretario, ovviamente sarà lui ad aprire il 3D dell'anno prox (con tutti gli onori e gli oneri connessi) :O
mi dispiace, TU dalla lista dei risultati finali stilata da Ser e me, risulti solamente al 17° posto.
jokervero
20-06-2007, 17:00
Nel mio programma c'è la fustigazione in pubblica piazza di RV senza limiti di tempo per ognuno.
quindi che ti sei candidato a fare?
ma tanto a che serve che si candidino sti personaggi...è tutto amministrato da noi due,ci pensiamo noi a rinnovarci la carica :Perfido:
EDIT:Sono stato intercettato :eek: Scandalo!CHiedo l'immunità clubbamentaria :O
Nerocielo
20-06-2007, 17:01
mi dispiace, TU dalla lista dei risultati finali stilata da Ser e me, risulti solamente al 17° posto.
:rolleyes: :rolleyes:
Nerocielo
20-06-2007, 17:02
ma tanto a che serve che si candidino sti personaggi...è tutto amministrato da noi due,ci pensiamo noi a rinnovarci la carica :Perfido:
EDIT:Sono stato intercettato :eek: Scandalo!CHiedo l'immunità clubbamentaria :O
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Nel mio programma c'è la fustigazione in pubblica piazza di RV senza limiti di tempo per ognuno.
Ti ha tolto la tessera RV :mbe: :asd:
Nerocielo
20-06-2007, 17:05
ma vogliamo parlare seriamente un attimo di queste candidature per la dittat....ehm presidenza dell'IC, visto che è da ieri il giorno ufficiale per candidarsi?
IO mi candido :O
altri?
Sarà il colpo del centenario!
Ve lo immaginate?
il colpo del centenario è Galliani :asd:
Nerocielo
20-06-2007, 17:09
il colpo del centenario è Galliani :asd:
NO!
io presidente dell'IC, per una stagione senza paragoni :cool:
ma vogliamo parlare seriamente un attimo di queste candidature per la dittat....ehm presidenza dell'IC, visto che è da ieri il giorno ufficiale per candidarsi?
IO mi candido :O
altri?
Candidature in PVT ad Albizzie che poi renderà noti i candidati e allora partirà
la GUERRA ELETTORALE :oink:
ALBIZZIE
20-06-2007, 17:13
Candidature in PVT ad Albizzie che poi renderà noti i candidati e allora partirà
la GUERRA ELETTORALE :oink:
per ora sono arrivate 5 richieste.
Per un'informazione sana e coerente
Sapete chi è il vostro uomo
Guardalinee donna nuda per Playboy
Ana Paula de Oliveira sogna i Mondiali
Poserà nuda per l'edizione brasiliana di Playboy che uscirà a luglio, Ana Paula de Oliveira, la guardalinee verdeoro recentemente salita alla ribalta delle cronache per l'esclusione dalla Federcalcio a causa di alcuni gravi errori con la bandierina. Icona sexy, l'avvenente assistente di linea era stata al centro di numerose polemiche. Ma lei, incurante, continua a inseguire il suo sogno: la convocazione ai Mondiali 2010.
http://www.tgcom.mediaset.it/bin/143.$plit/orig_C_0_fotogallery_2662_listaverticale_foto_3_fotoverticale.jpg
Nerocielo
20-06-2007, 17:18
Per un'informazione sana e coerente
Sapete chi è il vostro uomo
Guardalinee donna nuda per Playboy
Ana Paula de Oliveira sogna i Mondiali
Poserà nuda per l'edizione brasiliana di Playboy che uscirà a luglio, Ana Paula de Oliveira, la guardalinee verdeoro recentemente salita alla ribalta delle cronache per l'esclusione dalla Federcalcio a causa di alcuni gravi errori con la bandierina. Icona sexy, l'avvenente assistente di linea era stata al centro di numerose polemiche. Ma lei, incurante, continua a inseguire il suo sogno: la convocazione ai Mondiali 2010.
http://www.tgcom.mediaset.it/bin/143.$plit/orig_C_0_fotogallery_2662_listaverticale_foto_3_fotoverticale.jpg
faccia un calendario che è meglio :asd:
Nero non mè fà ridere :asd:
Leggete ste minelle
L'Inter e il Suazo rischiano una sanzione. Per l'honduregno ci sarà la mano pesante: dovrà giocare nel Milan. :O
Martins: "Mi volevano ammazzare". Te l'avevamo sempre detto di migliorare il destro. :rotfl:
Galliani maestro del calciomercato: svia l'attenzione con Ronaldinho e intanto piazza la botta Suazo. :ciapet:
Nerocielo
20-06-2007, 17:23
Nero non mè fà ridere :asd:
Leggete ste minelle
L'Inter e il Suazo rischiano una sanzione. Per l'honduregno ci sarà la mano pesante: dovrà giocare nel Milan. :O
Martins: "Mi volevano ammazzare". Te l'avevamo sempre detto di migliorare il destro. :rotfl:
Galliani maestro del calciomercato: svia l'attenzione con Ronaldinho e intanto piazza la botta Suazo. :ciapet:
:old: :Prrr:
sopratutto la prima :asd:
invece povero martins dai :( non è bello essere minacciati :nonsifa: :nono:
Nerocielo
20-06-2007, 17:31
Valentino Rossi con Elisabetta Canalis?
ecco il vero scoop estivo, altro che suazo :O :asd:
Nerocielo
20-06-2007, 17:42
Moratti: "Non siamo preoccupati"
ROMA - (ANSA) "Non siamo preoccupati nella maniera più assoluta per questa inchiesta sui bilanci. Certo, dispiace che ci sia, ma francamente non mi sembra preoccupante". Il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, durante l'inaugurazione dell'Inter Club nel carcere romano di Rebibbia, spiega di non essere turbato dalle annunciate novità dell'inchiesta della Procura di Milano sui bilanci.
"Mi dispiace molto a livello di immagine - ha aggiunto Moratti -, ma sono certo che le ombre di questa storia verranno presto dissipate. Manca ancora la nostra deposizione che servirà a chiarire definitivamente una vicenda che mi sembra un po' assurda". Il presidente nerazzurro ha tirato in ballo anche altre società: "Mi risulta che ci siano anche altri club - ha detto - e ritengo che da parte nostra la sottocapitalizzazione non esista. Pago miliardi tutti i giorni, proprio questo no. Sono abituato a non sbagliare sui bilanci, però è vero che la valutazione dei giocatori in questo mercato è difficile da comprendere. Un giocatore che oggi vale cinque tra un mese può valere 12, e poi magari niente".
"Non pensiamo nella maniera più assoluta di restituire lo scudetto della stagione 2005-2006, perché era giusto che lo assegnassero a noi. E poi sembrerebbe quasi una ammissione di colpa". Il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, risponde così, a margine dell'inaugurazione dell'Inter Club nel carcere di Rebibbia, ai cronisti che gli chiedevano se non fosse il caso, per dissipare ogni dubbio, di riconsegnare quello scudetto assegnato alla società nerazzurra a tavolino. "Le dichiarazioni di Capello? Questa dello scudetto rubato alla sua Juve è una vecchia teoria del tecnico friulano - ha ribadito Moratti -. Forse è giunto il momento di mettere un punto definitivo su questa storia".
:O :O :O :O
vai presidente, spaccali tutti :cool:
tra le prese per il culo subite negli ultimi anni e complice anche la morte di Giacinto, ora abbiamo un bel presidente incazzoso e DURO finalmente :ave: :ave:
Nerocielo
20-06-2007, 17:44
Abbonamenti '07-'08: vendita libera, domani il via
MILANO - Terminati questa sera i tre giorni di sosta tecnica, prenderà il via domani, giovedì 21 giugno, la vendita libera degli abbonamenti per la Serie A Tim 2007-'08 e per la fase a gironi della prossima Uefa Champions League.
Queste le sedi e le date nelle quali sarà possibile acquistare le tessere :
- Online su www.inter.it da giovedì 21 giugno a venerdì 24 agosto.
- In tutte le filiali della BPM e della Banca di Legnano da giovedì 21 giugno a venerdì 27 luglio.
- Via fax, scaricando il modulo 2 disponibile online sul sito www.inter.it
- Solo presso la sede centrale della BPM in Piazza Meda 4 a Milano da lunedì 30 luglio a venerdì 31 agosto.
Ricordiamo i vantaggi economici:
- abbonamento intero (19 gare): paghi per nove partite e ne vedi gratis dieci;
- abbonamento ridotto (19 gare; sconto 30%; disponibile per over 65, donne, under 14): paghi per sei partite e ne vedi gratis tredici.
http://www.inter.it/aas/img/96102.jpg
SIAMO SOLO NOI!! :O
Nerocielo
20-06-2007, 17:46
Juventus: presi Nocerino e Molinaro, Balzaretti alla Fiorentina
18:32 del 20 giugno
La Juventus ha riscattato dal Piacenza la comproprieta' del centrocampista, Antonio Nocerino. La societa' bianconera, per acquistare anche l'altra meta' del giocatore, ha versato nelle casse del club emiliano 3 milioni e 700 mila euro. Il calciatore ha firmato un contratto triennale.
Dopo il mancato accordo con la Dinamo Zagabria, il 33enne difensore croato Robert Kovac ha firmato un contratto biennale con i tedeschi del Borussia Dortmund.
Cristian Molinaro diventa un giocatore della Juventus, mentre Federico Balzaretti è stato ceduto in via definitiva alla Fiorentina.
:eek: :eek:
Juventus: presi Nocerino e Molinaro, Balzaretti alla Fiorentina
18:32 del 20 giugno
La Juventus ha riscattato dal Piacenza la comproprieta' del centrocampista, Antonio Nocerino. La societa' bianconera, per acquistare anche l'altra meta' del giocatore, ha versato nelle casse del club emiliano 3 milioni e 700 mila euro. Il calciatore ha firmato un contratto triennale.
Dopo il mancato accordo con la Dinamo Zagabria, il 33enne difensore croato Robert Kovac ha firmato un contratto biennale con i tedeschi del Borussia Dortmund.
Cristian Molinaro diventa un giocatore della Juventus, mentre Federico Balzaretti è stato ceduto in via definitiva alla Fiorentina.
:eek: :eek:
Balzaretti l'avrei preso al posto di grosso...giovane e bravo.
Nerocielo
20-06-2007, 17:48
Balzaretti l'avrei preso al posto di grosso...giovane e bravo.
nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :mad:
balzaretti mi fa cagher e di brutto anche.....degno compagno giuventino di Chiellini e Legrottaglie :sbonk:
M'agara !:D
http://www.ilcinemasecondome.net/img/lurch.jpg
chiamato?
nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :mad:
balzaretti mi fa cagher e di brutto anche.....degno compagno giuventino di Chiellini e Legrottaglie :sbonk:
Balzaretti invece è un buon giocatore,giovane e dalle ottime premesse...fosse per me l'avrei preswo al posto di grosso.
Nerocielo
20-06-2007, 17:50
Balzaretti invece è un buon giocatore,giovane e dalle ottime premesse...fosse per me l'avrei preswo al posto di grosso.
piuttosto Pasqual :O
IlPadrino
20-06-2007, 17:57
mi piace l'acquisto di Nocerino
un nuovo gattuso e con degli ottimi piedi!
redbaron
20-06-2007, 17:59
mi piace l'acquisto di Nocerino
un gattuso della difesa e con degli ottimi piedi!
Nocerino il giudice che indaga sulle plusvalenze, che avevi capito ?? :rolleyes:
redbaron
20-06-2007, 18:00
http://www.ilcinemasecondome.net/img/lurch.jpg
chiamato?
Ovviamente si! :D
IlPadrino
20-06-2007, 18:00
Nocerino il giudice che indaga sulle plusvalenze, che avevi capito ?? :rolleyes:cioè fai proprio le battute a me che non ho aperto bocca sull'argomento? :sofico:
:cry: :cry: :cry: anch'io voglio venire a milano a vedere le partite..
cattivi voi che ci abitate e potete andare sempre allo stadio.. :mad:
nyquist82
20-06-2007, 18:03
Balzaretti invece è un buon giocatore,giovane e dalle ottime premesse...fosse per me l'avrei preswo al posto di grosso.
A me non è mai piaciuto, brutto da vedere con la palla tra i piedi, non da per niente sicurezza. D' altronde quest' anno ha fatto una buona stagione, ma in serie B. Le poche volte che giocava in serie A mi ha sempre fatto pensare ad un brocco.
Povero Grosso, certo che chiunque proprio al posto suo va bene..:D
redbaron
20-06-2007, 18:04
:cry: :cry: :cry: anch'io voglio venire a milano a vedere le partite..
cattivi voi che ci abitate e potete andare sempre allo stadio.. :mad:
Qua c'e' posto per tutti, trovati un lavoro oppure fai come nerocielo :O
Dopo 12 ore lavorative senza pausa (tranne che sul forum :asd: ) me ne vado a casa.
Saluti! Anzi,salutate la capolista :O
nyquist82
20-06-2007, 18:05
:cry: :cry: :cry: anch'io voglio venire a milano a vedere le partite..
cattivi voi che ci abitate e potete andare sempre allo stadio.. :mad:
Pensa a me che sto a Cagliari..vado giusto a vederla per Cagliari-Inter...
Tu basta che ti prendi un treno e ci puoi andare, no?:)
nyquist82
20-06-2007, 18:06
Qua c'e' posto per tutti, trovati un lavoro oppure fai come nerocielo :O
E come fa nerocielo???:confused:
Pensa a me che sto a Cagliari..vado giusto a vederla per Cagliari-Inter...
Tu basta che ti prendi un treno e ci puoi andare, no?:)
si lo so.. ma costa però.. azz..
edit. si infatti come fa nero??
redbaron
20-06-2007, 18:09
E come fa nerocielo???:confused:
Shhhhhh non lo sa nessuno, ma a studiosport delle 0.55 c'arriva ogni giorno! :asd:
Nerocielo
20-06-2007, 18:10
Shhhhhh non lo sa nessuno, ma a studiosport delle 0.55 c'arriva ogni giorno! :asd:
:sbonk:
0.55 QUANDO VA BENE :O
il martedi per esempio c'è pokermania e lo fanno alle 2.00 passate :cry:
cmq io ho fatto cosi: lavorato per 1 anno e poi a casa a fare un cazzo per 3 mesi e ora sto cercando lavoro :stordita:
non fare come me ;)
:sbonk:
0.55 QUANDO VA BENE :O
il martedi per esempio c'è pokermania e lo fanno alle 2.00 passate :cry:
cmq io ho fatto cosi: lavorato per 1 anno e poi a casa a fare un cazzo per 3 mesi e ora sto cercando lavoro :stordita:
non fare come me ;)
ma tu abiti da solo? ma sei di milano o ti sei trasferito là?
Nerocielo
20-06-2007, 18:13
ma tu abiti da solo? ma sei di milano o ti sei trasferito là?
milanese sin dalla nascita, puro orgoglio bauscia :O :read:
vivo con i miei ancora, ancora per poco :asd:
ho "solo" 24 anni :stordita:
Nerocielo
20-06-2007, 18:14
Dopo 12 ore lavorative senza pausa (tranne che sul forum :asd: ) me ne vado a casa.
Saluti! Anzi,salutate la capolista :O
ciao ser ;)
http://www.youtube.com/watch?v=2f2mL8oBi9s&mode=related&search=
:O
milanese sin dalla nascita, puro orgoglio bauscia :O :read:
vivo con i miei ancora, ancora per poco :asd:
ho "solo" 24 anni :stordita:
ah bè allora te credo.. per me sarebbe un casino trasferirmi a milano e mantenermi casa e tutto.. :cry:
e riguardo alle partite non posso neanche andare tanto a vederle a udine..
ci sono andato qualche volta ma guardatevi i risultati delle nostre partite in casa dell'udinese degli ultimi 10 anni..
Nerocielo
20-06-2007, 18:17
ah bè allora te credo.. per me sarebbe un casino trasferirmi a milano e mantenermi casa e tutto.. :cry:
e riguardo alle partite non posso neanche andare tanto a vederle a udine..
ci sono andato qualche volta ma guardatevi i risultati delle nostre partite in casa dell'udinese degli ultimi 10 anni..
cazzo ricordo un 3-0: SOSA-SOSA-SOSA
:sbonk: :rotfl: :cry: :cry: :cry: :cry:
si per ora mi va bene, ma credo sia breve la cosa ;)
cmq ovviamente non avrei lasciato il lavoro se vivessi da solo
Chivu-Inter, firmati i contratti
Il romeno 4 anni in nerazzurro
di Roberto Omini
Pizarro è della Roma, Chivu va all'Inter. Definita e ufficiale la permanenza del centrocampista cileno alle dipendenze di Spalletti, assecondando le reciproche volontà: la Roma si impegna a versare all'Inter 5,75 milioni in tre anni, acquisendo così anche la seconda metà del giocatore. Definito, firmato e in attesa dell'annuncio il passaggio del difensore romeno in nerazzurro, contratto di quattro anni, valutazione di 12 milioni di euro: in tal caso, il deposito dell'accordo è da ritenersi una formalità burocratica, nel senso che martedì a tarda sera, negli uffici dell'amministratore delegato dell'Inter, Ghelfi, i dirigenti delle due società e il procuratore di Chivu hanno provveduto a firmare i contratti di competenza. Per dire che non si ripeterà un caso-Suazo-bis, quando fra strette di mano, accordi, malintesi, furbate e firme non appropriate si è arrivati al clamoroso voltafaccia di Cellino che ha rovinato, e non poco, gli umori di Moratti e Mancini.
Da quel che risulta, l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Chivu all'Inter è stato spostato a martedì 2 luglio, per iscrivere gli oneri derivanti nel bilancio nerazzurro 2007-2008 e non in quello in corso che si chiude il prossimo 30 giugno, ma con la garanzia -già assodata- di aver messo a posto tutti i tasselli e di attendere il romeno per le visite mediche. In tal senso vanno anche lette le precisazioni della Roma, arrivate nel primo pomeriggio: "Abbiamo incontrato i dirigenti dell'Inter solo per definire la questione-Pizarro. Notizie diffuse su altri argomenti sono da ritenersi prive di fondamento". Precisazioni che sono un obbligo; la Roma è quotata in Borsa e può solo annunciare accordi ufficiali.
Per avere Chivu, l'Inter si è impegnata a versare al club della famiglia Sensi 12 milioni in contanti e senza veder inserito nella trattativa Fabio Grosso, in un primo tempo richiesto da Spalletti: Grosso, dopo la prima e per lui deludente stagione in nerazzurro, ha ringraziato il tecnico della Roma per l'attestato di stima, ma ha spiegato che preferisce rimanere all'Inter per giocare -finalmente- le sue carte
Nerocielo
20-06-2007, 18:22
fonte :O
2 vittorie 5 sconfitte e 6 pareggi.. :(
ormai ho deciso che ad udine non ci vado +..
voglio venì a milanoooo...
Uguale a questa
Nel mirino dell'Inter anche Henry
da Vieira la conferma della trattativa
di Bruno Longhi :O
Suazo non c'è più, ma l'Inter - oltre ad Eto'o - ha in serbo un clamoroso colpo di mercato, che Marco Branca avrebbe messo a segno già da alcuni giorni. Si tratta di Thierry Henry, il fuoriclasse dell'Arsenal che sarebbe dovuto arrivare ad Appiano Gentile unitamente all'honduregno del Cagliari e non come sua alternativa.
Abbiamo saputo proprio nelle ultime ore che il mercato interista prevedeva, oltre alla conferma di Crespo, l'arrivo di tre nuove pedine: Suazo appunto, poi Chivu e quindi Titi Henry.
Mentre le trattative relative ai primi due sono state portate avanti (più o meno) alla luce del sole, e con differenti risultati, quella riguardante il francese è stata condotta sott'acqua e con il supporto di azzeccati depistaggi (vedi presunta operazione Lampard a Londra).
A conferma parziale della riuscita dell'operazione ci sono le parole di Patrick Vieira, secondo il quale Henry sarebbe vicinissimo a lasciare i "gunners" e quelle di Giorgio De Giorgis, il procuratore-amico di Roberto Mancini, il quale ha assicurato che al posto di Suazo arriverà un campione di pari valore, se non addirittura superiore. :eek: :eek: :eek:
:ave: TITTI :ave:
Nerocielo
20-06-2007, 18:25
fonte :O
:O
jokervero
20-06-2007, 18:26
Io lo dico da tempo che TT verrà da noi ;)
Nero la fonte è merdaset ;)
Calcio, Javier Zanetti: "Tevez sarebbe grandissimo acquisto"
Indice Ultim'ora
MILANO - Javier Zanetti sponsorizza l'arrivo all'Inter del connazionale Carlos Tevez. "Ho letto di Suazo, ma Tevez sarebbe un grandissimo acquisto - ha detto ai microfoni di Radio Radio - non e' nemmeno corretto parlare di lui come una consolazione". Il capitano nerazzurro ha poi parlato dell'accusa all'Inter di falso in bilancio per quanto riguarda la stagione 2005-2006. "Credo che una societa' come la nostra risolvera' presto questa situazione: hanno voluto coinvolgere l'Inter in cose in cui la societa' non era coinvolta. Sulla nostra squadra non si poteva dire niente, penso ci vogliamo creare difficolta'". (Agr):mbe:
Nerocielo
20-06-2007, 18:27
Chivu-Inter, firmati i contratti
Il romeno 4 anni in nerazzurro
di Roberto Omini
Pizarro è della Roma, Chivu va all'Inter. Definita e ufficiale la permanenza del centrocampista cileno alle dipendenze di Spalletti, assecondando le reciproche volontà: la Roma si impegna a versare all'Inter 5,75 milioni in tre anni, acquisendo così anche la seconda metà del giocatore. Definito, firmato e in attesa dell'annuncio il passaggio del difensore romeno in nerazzurro, contratto di quattro anni, valutazione di 12 milioni di euro: in tal caso, il deposito dell'accordo è da ritenersi una formalità burocratica, nel senso che martedì a tarda sera, negli uffici dell'amministratore delegato dell'Inter, Ghelfi, i dirigenti delle due società e il procuratore di Chivu hanno provveduto a firmare i contratti di competenza. Per dire che non si ripeterà un caso-Suazo-bis, quando fra strette di mano, accordi, malintesi, furbate e firme non appropriate si è arrivati al clamoroso voltafaccia di Cellino che ha rovinato, e non poco, gli umori di Moratti e Mancini.
Da quel che risulta, l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Chivu all'Inter è stato spostato a martedì 2 luglio, per iscrivere gli oneri derivanti nel bilancio nerazzurro 2007-2008 e non in quello in corso che si chiude il prossimo 30 giugno, ma con la garanzia -già assodata- di aver messo a posto tutti i tasselli e di attendere il romeno per le visite mediche. In tal senso vanno anche lette le precisazioni della Roma, arrivate nel primo pomeriggio: "Abbiamo incontrato i dirigenti dell'Inter solo per definire la questione-Pizarro. Notizie diffuse su altri argomenti sono da ritenersi prive di fondamento". Precisazioni che sono un obbligo; la Roma è quotata in Borsa e può solo annunciare accordi ufficiali.
Per avere Chivu, l'Inter si è impegnata a versare al club della famiglia Sensi 12 milioni in contanti e senza veder inserito nella trattativa Fabio Grosso, in un primo tempo richiesto da Spalletti: Grosso, dopo la prima e per lui deludente stagione in nerazzurro, ha ringraziato il tecnico della Roma per l'attestato di stima, ma ha spiegato che preferisce rimanere all'Inter per giocare -finalmente- le sue carte
se è merdaset questa non vale :nono:
Nerocielo
20-06-2007, 18:37
Missione Inter per Eto'o
E' la reazione al caso Suazo
di Paolo Bargiggia
Ci sono volute 24 ore per riprendersi dalla botta Suazo. Prima la rabbia (Mancini aveva pensato addirittura di dimettersi), poi l'immediato contropiede. Marco Branca, direttore tecnico nerazzurro, è partito per un giro d'Europa dal quale dovrà ricaqvare almeno un paio di colpi. Ma in questo momento l'obiettivo vero in casa nerazzurra è il camerunense Samuel Eto'o. Se da una parte il presidente del Barcellona, Joan Laporta, l'ha dichiarato incedibile, dall'altra la voglia di Moratti è fortissima. Nell'affare potrebbero essere inseriti anche Adriano e Samuel, o almeno uno dei due. Non sarà facile, ma Branca ha solo questa occasione per riscattarsi della "sconfitta" sull'affare Suazo. L'Inter si sta movendo però anche su altri fronti. Venduta la seconda metà di Pizarro alla Roma per 5,8 milioni, ha anche un accordo per Christian Chivu. Il romeno costerà ai nerazzurri 12 milioni, l'ufficialità ci sarà la prossima settimana, anche per questioni di bilancio. Poi c'è un altro colpo in programma, a centrocampo. Se Lampard resta una bella suggestione, adesso l'obiettivo forte diventa Tiago del Lione. E' partita un'offerta di 18 milioni che sembra superare quelle di Milan e Juventus. E la risposta potrebbe arrivare già nelle prossime ore.
:rolleyes:
anonimizzato
20-06-2007, 18:45
Azz!!
Torno dopo 3gg di sospensione e mi trovo l'Inter immersa nell'affaire plusvalenze? :doh:
Bah speriamo bene :sperem:
Sfoggio con orgoglio la mia tessera 46 (numero magico) e vi saluto tutti. :cool:
P.S.
Ma è vera l'indiscrezione secondo la quale l'Inter starebbe cercando Quagliarella?
Nerocielo
20-06-2007, 18:47
Azz!!
Torno dopo 3gg di sospensione e mi trovo l'Inter immersa nell'affaire plusvalenze? :doh:
Bah speriamo bene :sperem:
Sfoggio con orgoglio la mia tessera 46 (numero magico) e vi saluto tutti. :cool:
P.S.
Ma è vera l'indiscrezione secondo la quale l'Inter starebbe cercando Quagliarella?
ciao compagno sospeso :D a te perchè avevano sospeso? :D
quaglierella...... :sbav:
ma non credo arriverà, di sicuro non quest'anno ;)
Nerocielo
20-06-2007, 18:51
Io lo dico da tempo che TT verrà da noi ;)
eh, magari..... :sbav:
Missione Inter per Eto'o
E' la reazione al caso Suazo
di Paolo Bargiggia
Ci sono volute 24 ore per riprendersi dalla botta Suazo. Prima la rabbia (Mancini aveva pensato addirittura di dimettersi), poi l'immediato contropiede. Marco Branca, direttore tecnico nerazzurro, è partito per un giro d'Europa dal quale dovrà ricaqvare almeno un paio di colpi. Ma in questo momento l'obiettivo vero in casa nerazzurra è il camerunense Samuel Eto'o. Se da una parte il presidente del Barcellona, Joan Laporta, l'ha dichiarato incedibile, dall'altra la voglia di Moratti è fortissima. Nell'affare potrebbero essere inseriti anche Adriano e Samuel, o almeno uno dei due. Non sarà facile, ma Branca ha solo questa occasione per riscattarsi della "sconfitta" sull'affare Suazo. L'Inter si sta movendo però anche su altri fronti. Venduta la seconda metà di Pizarro alla Roma per 5,8 milioni, ha anche un accordo per Christian Chivu. Il romeno costerà ai nerazzurri 12 milioni, l'ufficialità ci sarà la prossima settimana, anche per questioni di bilancio. Poi c'è un altro colpo in programma, a centrocampo. Se Lampard resta una bella suggestione, adesso l'obiettivo forte diventa Tiago del Lione. E' partita un'offerta di 18 milioni che sembra superare quelle di Milan e Juventus. E la risposta potrebbe arrivare già nelle prossime ore.
:rolleyes:
madonna moratti fa propio ridere..ho letto in giro che si parla di falso in bilancio
anonimizzato
20-06-2007, 18:54
ciao compagno sospeso :D a te perchè avevano sospeso? :D
quaglierella...... :sbav:
ma non credo arriverà, di sicuro non quest'anno ;)
Insulti a Biaggi nel thread delle SBK dopo gara 1.
Io e altri utenti sostenevamo che Biaggi era un "testicolo" :D
Nerocielo
20-06-2007, 18:54
madonna moratti fa propio ridere
aaaaaaaaaaaaa proposito dei commenti costruttivi di cui si parlava oggi pome.......
:yeah:
Nerocielo
20-06-2007, 18:55
Insulti a Biaggi nel thread delle SBK dopo gara 1.
Io e altri utenti sostenevamo che Biaggi era un "testicolo" :D
:sbonk:
certo che sti 3D sportivi sono la morte :asd:
com'è che in mercatino e nei 3D informatici in generale neanche una ammonizione mi sono preso? :D :read:
kenjcj2000
20-06-2007, 18:57
vedo che nessuno commenta le ultime notizie sul FALSO IN BILACIO :O
Nerocielo
20-06-2007, 18:59
vedo che nessuno commenta le ultime notizie sul FALSO IN BILACIO :O
:sbonk:
vedo che ti sei perso il bilan clan :asd: ;)
ne ho discusso anche troppo con loro e con il tuo compagno giuventino melomanu :O
sono stato stoico :cry:
vedo che nessuno commenta le ultime notizie sul FALSO IN BILACIO :O
rischiano la B facile
kenjcj2000
20-06-2007, 19:00
:sbonk:
vedo che ti sei perso il bilan clan :asd: ;)
vado a farmi 2 risate li allora...... comunque non sembra una cosa che si risolve con una INTERCETTAZZIONE :O io più che parlare di Etò incomincerei a preoccuparmi :O
Nerocielo
20-06-2007, 19:00
sono arrivati i troll :asd:
meno male che vado a tavola :sofico:
bon apetit a tout le monde :O
:sbonk:
vedo che ti sei perso il bilan clan :asd: ;)
ne ho discusso anche troppo con loro e con il tuo compagno giuventino melomanu :O
sono stato stoico :cry:
ridi ridi che fa bene alla salute
Nerocielo
20-06-2007, 19:01
vado a farmi 2 risate li allora...... comunque non sembra una cosa che si risolve con una INTERCETTAZZIONE :O io più che parlare di Etò incomincerei a preoccuparmi :O
:eek: :eek:
io scriverei INTERCETTAZIONE con una Z come il buon italiano impone :asd:
Nerocielo
20-06-2007, 19:01
ridi ridi che fa bene alla salute
certo :mbe:
sono arrivati i troll :asd:
ma senti chi parla madonna che coraggio
jokervero
20-06-2007, 19:02
La mia ignore list si allarga ! :asd:
Nerocielo
20-06-2007, 19:03
ma senti chi parla madonna che coraggio
:sbonk:
non hai ancora postato UN SOLO POST costruttivo, lo sai si vero? :)
Teliqalipukt
20-06-2007, 19:03
Buonasera a tutti!
Vi sono mancato? :stordita:
Nerocielo
20-06-2007, 19:04
La mia ignore list si allarga ! :asd:
e te credo :D
Nerocielo
20-06-2007, 19:05
Buonasera a tutti!
Vi sono mancato? :stordita:
si! :flower:
vado a mangiare a dopo :O
senza troll possibilmente grazie :asd:
si! :flower:
vado a mangiare a dopo :O
senza troll possibilmente grazie :asd:
non fare il simpatico che te nel club del milan non fai altro predichi bene ma razzoli male
Nerocielo
20-06-2007, 19:09
non fare il simpatico che te nel club del milan non fai altro predichi bene ma razzoli male
TU, non te :)
italiano grazie :O :read:
non sei vasco rossi :asd:
e non mi giudicare, non sai nulla di me ;)
ciao ciao :)
p.s. mi hai bloccato in msn? :D :D :D fenomeno!!! da questo momento altro che ignore list :sbonk:
ti creo un baratro apposta :D :D :D
TU, non te :)
italiano grazie :O :read:
non sei vasco rossi :asd:
e non mi giudicare, non sai nulla di me ;)
ciao ciao :)
stammi bene
Secondo me quaglia potrebbe arrivare o da noi o da un'altra parte perchè l'idea loro iniziale era di confermare la comproprietà e venderlo l'anno prossimo per tirarci fuori + soldi..
però adesso non hanno raggiunto un accordo e uno dei 2 clubbs prenderà il giocatore alle buste e quindi verosimilmente lo venderà subito..
bisogna solo vedere il prezzo..
minchia.....anche QUAGLIA.....
volete fare una fattoria....:D
tino:)
Insulti a Biaggi nel thread delle SBK dopo gara 1.
Io e altri utenti sostenevamo che Biaggi era un "testicolo" :D
esiste motivo migliore per cui essere sospeso???:D :rotfl:
:sbonk:
certo che sti 3D sportivi sono la morte :asd:
com'è che in mercatino e nei 3D informatici in generale neanche una ammonizione mi sono preso? :D :read:
perchè lo sport fa sangue!:O
rischiano la B facile
:D :D che caxxata.....ma ti pare????non rischiano nulla...son i giornali che devono vendere...:read:
kenjcj2000
20-06-2007, 19:21
:eek: :eek:
io scriverei INTERCETTAZIONE con una Z come il buon italiano impone :asd:
mamma mia :asd: siete propio nervosi la notizia scioccati propio..... vi lascio nel vostro dolore :cry: non sparo sulla croce rossa :cry:
redbaron
20-06-2007, 19:33
Inter, siamo DA SEMPRE in A ;)
Andrea87
20-06-2007, 19:39
mamma mia :asd: siete propio nervosi la notizia scioccati propio..... vi lascio nel vostro dolore :cry: non sparo sulla croce rossa :cry:
Se invece leggeste tutti lgi articoli e non solo i titoli riuscireste a capire il motivo per cui non ce ne frega una mazza: innanzitutto ci siente dentro anche voi e fino al collo, dato che l'indagine per entrambe le società è una cosa unica, quindi se penalizzano noi un'altra bella penalità anche a voi no nla leva nessuno. In secondo luogo hanno già detto in molti che se effettivamente fossero constatate le plusvalenze le sanzioni maggiori sarebbero sicuramente di carattere economico, con multe molto pesanti. Ma di questo sia noi che voi possiamo bellamente fregarcene dato che i soldi li tirano fuori MM e il berlusca, dato che la colpa si queste vaccate è solo loro.
ronaldovieri
20-06-2007, 19:41
quanti cagazzo :rolleyes:
Nerocielo
20-06-2007, 19:46
Secondo me quaglia potrebbe arrivare o da noi o da un'altra parte perchè l'idea loro iniziale era di confermare la comproprietà e venderlo l'anno prossimo per tirarci fuori + soldi..
però adesso non hanno raggiunto un accordo e uno dei 2 clubbs prenderà il giocatore alle buste e quindi verosimilmente lo venderà subito..
bisogna solo vedere il prezzo..
ummmmmm io avevo sentito diversamente, che si erano accordate per far rimanere quaglia alla samp :confused:
per questo ODIO il calciomercato, nessuna certezza :rolleyes:
Nerocielo
20-06-2007, 19:49
quanti cagazzo :rolleyes:
avalliamo la TOLLERANZA ZERO? :O
:read:
redbaron
20-06-2007, 19:52
avalliamo la TOLLERANZA ZERO? :O
:read:
E lo dici proprio a lui ? :asd:
Nerocielo
20-06-2007, 19:52
E lo dici proprio a lui ? :asd:
a tutti :Perfido:
ronaldovieri
20-06-2007, 19:53
E lo dici proprio a lui ? :asd:
:mbe:
Nerocielo
20-06-2007, 19:53
e come ha appena detto chuck norris: SEI SOLO FUMO!
:eek: :eek:
:ave: :ave:
redbaron
20-06-2007, 19:55
:mbe:
:banned:
jokervero
20-06-2007, 19:57
Dai che ci retrocedono stavolta....:asd:
minchia.....anche QUAGLIA.....
volete fare una fattoria....:D
tino:)
...ia, ia, o!
Nerocielo
20-06-2007, 20:09
Dai che ci retrocedono stavolta....:asd:
:D :D
ma se cadremo, non cadremo da soli :asd:
Vecchi bilanci Milan e Inter
per il pm ci sono irregolarità
Nell'avviso di chiusura delle indagini il magistrato Nocerino parla di "falsa esposizione derivata da operazioni di compravendita". Sotto la lente le operazioni Crespo e Corradi. Moratti: "Siamo sereni". I due club hanno 20 giorni per replicare e farsi interrogare
MILANO, 20 giugno 2007 - Sono stati resi noti i contenuti dell'avviso di chiusura delle indagini dell'inchiesta milanese del pm Nocerino sul presunto falso in bilancio di Milan e Inter.
IL BILAN - Per quanto riguarda i rossoneri, è scritto che l'amministratore delegato e vice presidente del Adriano Galliani, avrebbe commesso irregolarità relative a diversi bilanci. Si tratterebbe di irregolarità che riguardano i bilanci chiusi al 30 giugno 2003, al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2004 "ai fini delle verifiche propedeutiche all'ammissione ai campionati 2004-2005 e 2005-2006". Nei bilanci sospetti sarebbero stati esposti "fatti materiali non rispondenti al vero, concernenti i componenti positivi del reddito, nonchè le attività e le passività". In base a quanto evidenziato dalla procura di Milano, vi sarebbe, nel dettaglio, una "falsa esposizione derivata da operazioni di compravendita dei diritti alle prestazioni pluriennali e delle compartecipazioni da considerasi fittizie nella determinazione del prezzo di cessione o acquisto in quanto artatamente incrociate a tavolino". Questi fatti - viene osservato ancora - avrebbero "determinato il superamento delle soglie del cinque per cento del risultato economico e dell'uno per cento del patrimonio netto, nonché l'alterazione sensibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società".
L'INTER - Tra le varie operazioni contestate dalla Procura di Milano al presidente dell'Inter Massimo Moratti e ai manager della società nerazzurra Rinaldo Ghelfi e Mauro Gambaro, ai fini di determinare plusvalenze, vi è anche lo compravendita incrociata degli ex laziali Bernardo Corradi ed Hernan Crespo. Una "compravendita incrociata" che avrebbe visto "diritti ipervalutati per un importo almeno pari a euro 6.669.491,80. Vi sarebbero poi "compravendite incrociate, realizzate, in data 26.6.2003, con il Milan, con corrispettivi falsamente ipervalutati" per un totale di 10 milioni e 770 mila euro.
LE SANZIONI - Come è ormai noto, secondo la tesi del magistrato Nocerino, senza le plusvalenze fittizie il club nerazzurro non avrebbe potuto iscriversi al campionato 2005-06 (valutazione già respinta da via Durini in un comunicato). Stando al codice di giustizia sportiva, in presenza di falso in bilancio le sanzioni vanno da un punto di penalizzazione in classifica all'esclusione dal campionato e alla non assegnazione del titolo sportivo. Ma resta da provare che le plusvalenze fittizie siano effettivamente falso in bilancio. In ogni caso, Milan e Inter hanno 20 giorni di tempo per produrre le loro controdeduzioni e per farsi interrogare.
MORATTI - "Non siamo preoccupati nella maniera più assoluta per questa inchiesta sui bilanci. Certo, dispiace che ci sia ma francamente non mi sembra preoccupante". Il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, durante l'inaugurazione dell'Inter club nel carcere romano di Rebibbia, ha spiegato nel pomeriggio di non essere turbato dalle annunciate novità dell'inchiesta della procura di Milano sui bilanci. "Mi dispiace molto a livello di immagine - ha aggiunto Moratti - ma sono certo che le ombre di questa storia verranno presto dissipate. Manca ancora la nostra deposizione che servirà a chiarire definitivamente una vicenda che mi sembra un po' assurda". Il presidente nerazzurro ha tirato in ballo anche altre società: "Mi risulta che ci siano anche altri club - ha detto - ritengo che da parte nostra la sottocapitalizzazione non esista. Pago miliardi tutti i giorni, proprio questo no. Sono abituato a non sbagliare sui bilanci, però è vero che la valutazione dei giocatori in questo mercato è difficile da comprendere, un giocatore che oggi vale cinque tra un mese può valere 12, e poi magari niente".
:ave: :ave: grande presidente
GAZZONI - L'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara, dal cui esposto era partita l'inchiesta di Nocerino, si schiera con Moratti: "Strano che sia coinvolta l'Inter - dice -. Moratti ha le possibilità di cassa per non ricorrere a questi sotterfugi. La Covisoc ha passato, nel 2005, una fidejussione tarocca della Reggina, da che pulpito può adesso fare la predica a Moratti? Non voglio fare il suo difensore d'ufficio ma sono sorpreso, perchè questi artifici li fa chi non ha disponibilità economiche, non certo uno come Moratti. In ogni caso ogni giorno vedo nuove bizzarrie. Ormai sono un osservatore esterno, ma credo che una cosa da fare subito sia separare la Federazione dalla giustizia sportiva, come, del resto, voleva fare Guido Rossi".
Gianni Bondini
X-ICEMAN
20-06-2007, 20:21
:D :D
ma se cadremo, non cadremo da soli :asd:
Vecchi bilanci Milan e Inter
per il pm ci sono irregolarità
Sono abituato a non sbagliare sui bilanci, però è vero che la valutazione dei giocatori in questo mercato è difficile da comprendere, un giocatore che oggi vale cinque tra un mese può valere 12, e poi magari niente".
parla di adriano ? :D
Nerocielo
20-06-2007, 20:22
parla di adriano ? :D
può essere, però sarei più propenso per pizarro :D
ronaldovieri
20-06-2007, 20:28
parla di adriano ? :D
ma direi che il caso calza a pennello a quella pippa di oliveira
pagato 19mln e ora quanto vale? a 9-10 manco ci arriva:D
Nerocielo
20-06-2007, 20:34
http://www.corriere.it/Media/Foto/2002/12_Dicembre/30/RAZZO.jpg
:cool: :cool:
cicca_91
20-06-2007, 20:40
paura:) dello scudetto eh??:stordita:
Nerocielo
20-06-2007, 20:40
Caso Suazo: Figc apre inchiesta. Moratti 'Ci batteremo'
L'allenatore dell'Inter, Roberto Mancini, è molto deluso e dispiaciuto per il passaggio di David Suazo al Milan. Lo afferma il procuratore del tecnico marchigiano, Giorgio De Giorgis, oggi a Milano nell'albergo dove si concludono le trattative per le comproprietà dei calciatori. De Giorgis è stato il primo a comunicare la notizia all'allenatore che si trova in vacanza in Sardegna. "Ho incontrato casualmente Cellino a Milano l'altra sera dopo mezzanotte ed era contento per il grande affare concluso, quindi ho subito informato Mancini". "Mancini era molto deluso e dispiaciuto - dice De Giorgis - e ora confida nella volontà dell'attaccante, che gli aveva detto di essere felice del suo futuro da interista. Presumo che sia furioso anche il presidente Massimo Moratti, ma con chi non lo so".
"La vicenda di Suazo non è ancora del tutto chiusa, è consentito sperare". Massimo Moratti, a margine dell'inaugurazione dell'Inter Club nel carcere di Rebibbia torna sul trasferimento di David Suazo al Milan. "Il giocatore fino a ieri voleva venire da noi - ha aggiunto il presidente nerazzurro -. È stato il Cagliari stesso a mandarcelo per fare le visite mediche, chiedendoci di fatto di accelerare i tempi più possibile. La conclusione di questa storia mi ha sorpreso molto. Non so esattamente cosa prevede il regolamento in questi casi, ma noi ci batteremo fino in fondo. Se poi dovesse andare male, pazienza".
La Procura Federale ha aperto un'inchiesta in merito al caso Suazo, il giocatore al centro di una trattativa che riguarda Cagliari, Inter e Milan. A motivare l'apertura delle indagini sembra sia stata una frase pronunciata dal presidente nerazzurro, Massimo Moratti, dopo aver saputo dell'accordo tra Cagliari e Milan per il passaggio in rossonero dell'attaccante. ''C'e' la firma del giocatore che ha siglato un contratto per noi'', ha detto Moratti ai microfoni di diverse tv. Questo contrasta con il regolamento che dice infatti che un giocatore non puo' sottoscrivere un accordo con una societa' finche' e' sotto contratto con un'altra. Suazo a questo punto rischia una squalifica mentre l'Inter potrebbe essere multata.
:sbonk: evvai....
Nerocielo
20-06-2007, 20:41
Inter, presunte irregolarità di bilancio: 'Rischio retrocessione e revoca Scudetto'. Indagato anche Galliani
21.15 "Le cose vengono a galla". L'ex dg della Juve, Luciano Moggi, commenta cosi' la querelle sull'iscrizione dell'Inter al campionato 05-06. Se fosse confermata dal tribunale l'ipotesi della Covisoc, l'Inter non avrebbe avuto titolo per partecipare al campionato per il quale le fu poi aggiudicato a tavolino lo scudetto sottratto alla Juve, dopo Calciopoli. "La Covisoc dice questo? Ma si sapeva gia'. Ho detto troppe cose e ora preferisco non fare altri commenti", si limita a dire Moggi.
20.01 La conclusione dell'inchiesta milanese sui presunti falsi in bilancio coinvolge anche il Milan. Nell'avviso di chiusura delle indagini della procura di Milano, tra gli indagati figura infatti anche Adriano Galliani. L'amministratore delegato e vice presidente rossonero avrebbe commesso irregolarità relative a tre bilanci tra giugno 2003 e dicembre 2004.
19.59 Tra le varie operazioni contestate dalla Procura di Milano al presidente dell'Inter, Massimo Moratti e ai manager della società nerazzurra Rinaldo Ghelfi e Mauro Gambaro, ai fini di determinare plusvalenze, vi è anche lo compravendita incrociata degli ex laziali Bernardo Corradi ed Hernan Crespo.
19.18 Il capitano Javier Zanetti ha parlato dell'accusa all'Inter di falso in bilancio per quanto riguarda la stagione 2005-2006. "Credo che una societa' come la nostra risolvera' presto questa situazione: hanno voluto coinvolgere l'Inter in cose in cui la societa' non era coinvolta. Sulla nostra squadra non si poteva dire niente, penso ci vogliamo creare difficolta'".
18.29 L'avvocato Mario Stagliano, ex numero due dell'Ufficio indagini Figc ad Affaritaliani.it interviene sul caso Inter. "Una volta che fosse accertata, da parte dell'Inter o di qualsiasi altra squadra, l'avvenuta falsificazione dei documenti contabili, grazie alla quale si è ottenuta l'iscrizione al campionato cui non avrebbe potuto essere ammessa, sarebbero applicabili, come recitava l'art. 7 n.3 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, la penalizzazione di uno o più punti in classifica, l'esclusione dal campionato di competenza, la non assegnazione o revoca dello scudetto".
18.20 A proposito delle presunte irregolarià di bilancio dell'Inter nella stagione 2005-2006 l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, preoccupa il club nerazzurro. "L'illecito amministrativo è un reato gravissimo, secondo nella giustizia sportiva solo a quello sportivo - spiega -. In questo caso le sanzioni vanno per i dirigenti dalla semplice ammonizione fino ai 5 anni con proposta di radiazione, e per i club dalla sanzione in denaro fino alla retrocessione. Nel codice c'è anche la revoca dello scudetto ma spetta al presidente federale decidere se ci sono gli estremi".
17.12 "Non siamo preoccupati nella maniera più assoluta per questa inchiesta sui bilanci. Certo, dispiace che ci sia, ma francamente non mi sembra preoccupante". Il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, durante l'inaugurazione dell'Inter Club nel carcere romano di Rebibbia, spiega di non essere turbato dalle annunciate novità dell'inchiesta della Procura di Milano sui bilanci.
"Mi dispiace molto a livello di immagine - ha aggiunto Moratti -, ma sono certo che le ombre di questa storia verranno presto dissipate. Manca ancora la nostra deposizione che servirà a chiarire definitivamente una vicenda che mi sembra un po' assurda". Il presidente nerazzurro ha tirato in ballo anche altre società: "Mi risulta che ci siano anche altri club - ha detto - e ritengo che da parte nostra la sottocapitalizzazione non esista. Pago miliardi tutti i giorni, proprio questo no. Sono abituato a non sbagliare sui bilanci, però è vero che la valutazione dei giocatori in questo mercato è difficile da comprendere. Un giocatore che oggi vale cinque tra un mese può valere 12, e poi magari niente".
"Non pensiamo nella maniera più assoluta di restituire lo scudetto della stagione 2005-2006, perché era giusto che lo assegnassero a noi. E poi sembrerebbe quasi una ammissione di colpa". Il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, risponde così, a margine dell'inaugurazione dell'Inter Club nel carcere di Rebibbia, ai cronisti che gli chiedevano se non fosse il caso, per dissipare ogni dubbio, di riconsegnare quello scudetto assegnato alla società nerazzurra a tavolino. "Le dichiarazioni di Capello? Questa dello scudetto rubato alla sua Juve è una vecchia teoria del tecnico friulano - ha ribadito Moratti -. Forse è giunto il momento di mettere un punto definitivo su questa storia".
17.10 L'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara, dal cui esposto era partita l'inchiesta di Nocerino, si schiera con Moratti: "Strano che sia coinvolta l'Inter - dice -. Moratti ha le possibilità di cassa per non ricorrere a questi sotterfugi. La Covisoc ha passato, nel 2005, una fidejussione tarocca della Reggina, da che pulpito può adesso fare la predica a Moratti? Non voglio fare il suo difensore d'ufficio ma sono sorpreso, perchè questi artifici li fa chi non ha disponibilità economiche, non certo uno come Moratti. In ogni caso ogni giorno vedo nuove bizzarrie. Ormai sono un osservatore esterno, ma credo che una cosa da fare subito sia separare la Federazione dalla giustizia sportiva, come, del resto, voleva fare Guido Rossi".
16.57 Anche nel caso in cui le conclusioni di Nocerino fossero tali da indurre la giustizia sportiva ad acquisire le carte, il rischio (sempre eventuale) è esclusivamente di carattere amministrativo, cioè una maxi-ammenda per una presunta, appunto, violazione amministrativa, relativa all’equilibrio del bilancio dell’Inter in relazione all’iscrizione al campionato. Comunque la Figc, per qualsiasi ed eventuale decisione, attenderebbe la conclusione dell’indagine preliminare del pubblico ministero Nocerino.
15.56 Ecco la replica dell'Inter attraverso un comunicato ufficiale:
In merito alle agenzie di stampa relative all'iscrizione al campionato di Serie A 2005-2006, nell'ambito dell'inchiesta penale pendente presso la Procura della Repubblica di Milano,
F.C. Internazionale Milano s.p.a. precisa di non aver mai appostato plusvalenze fittizie nei propri bilanci e di aver già presentato necessaria e completa documentazione tecnica a dimostrazione che, anche attraverso i sistematici versamenti di capitale effettuati dai soci, è sempre stato garantito il pieno e ampio rispetto dei dovuti equilibri finanziari.
14.30 Nel provvedimento di chiusura delle indagini sulle plusvalenze, dove sono indagati per falso in bilancio il presidente dell'Inter Massimo Moratti, l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani e altri, il pm milanese Carlo Nocerino mette in dubbio la regolarita' dell'iscrizione dei nerazzurri al campionato 2005/2006, quello vinto a tavolino dal club di Moratti: "L'equilibrio finanziario sarebbe saltato - scrive Nocerino - se la societa' avesse evidenziato le perdite connesse alle plusvalenze fittizie e l'Inter non avrebbe superato i parametri chiesti dalla Covisoc per l'iscrizione al campionato 2005-2006".
:stordita:
Nerocielo
20-06-2007, 20:42
Lettera del Milan a AS: 'Evidente fotomontaggio su Kakà'
http://www.calciomercato.com/public/parser_image/save/67d6510250384f59d6105bbb91c11842.jpg
La stampa spagnola non molla la presa sul brasiliano. Secondo Diogo Kotscho, braccio destro del giocatore, il trasferimento è possibile. Allo spagnolo 'As ha detto: : "Kakà non esclude il suo passaggio al Real e io non escludo che il prossimo anno giochi lì. Sarebbe molto felice sia al Real che al Milan. Se il trasferimento avverrà sarà il più costoso di tutta la storia del calcio - ha continuato Kotscho - l'offerta del Real sia per il Milan che per Kakà è molto buona e il giocatore è molto felice di questo interesse. Può darsi che fino al 31 agosto non sapremo se Kakà giocherà nel Real".
Nel corso della giornata l'A.C. Milan ha valutato in ogni suo aspetto la strategia da adottare in risposta ad 'As' e alla foto pubblicata sul suo sito oggi, che ritrae Kakà con la copertina dello stesso giornale relativa alla vittoria del Real Madrid nella Liga.
Il Milan ha deciso di inviare, in risposta, una lettera ad 'As'. Ne pubblichiamo una parte:
'Abbiamo rilevato sulla Vostra edizione odierna diffusa online la riproduzione di una fotografia che ritrae il nostro tesserato Kakà che mostra all'obiettivo il Vostro giornale, presumibilmente in un'edizione non anteriore al 18 giugno 2007.
L'immagine è tuttavia frutto di un evidente fotomontaggio, perchè quella fotografia fu scattata nel Centro Sportivo di Milanello a metà aprile 2007. Per conseguenza, Kakà non poteva esibire un giornale che sarebbe stato edito solo due mesi dopo.
Il fotomontaggio non è innocente: esso rientra infatti nel contesto maggiore delle ripetute molestie di cui il Real Madrid si rende da oltre un anno responsabile in danno dell'A.C. Milan quanto al calciatore Kakà.
L'alterazione di una fotografia di Kakà, altrimenti del tutto neutra, sembra rientrare in questa manouvre, diretta com'è a creare nei lettori l'erroneo convincimento che Kakà non aspetti altro che trasferirsi al Real Madrid. E questo non risponde a verità, come lo stesso calciatore, nonchè l'A.C. Milan, hanno ripetutamente e pUbblicamente dichiarato'.
:rotfl: :sbonk:
cicca_91
20-06-2007, 20:45
ma tutte oggi le stanno tirando fuori le notizie altro che calcipoli quest'anno:D
Nerocielo
20-06-2007, 20:45
ma tutte oggi le stanno tirando fuori le notizie altro che calcipoli quest'anno:D
il bis :D
dai che quest'anno lo vincete voi lo scudetto, ma sappiate sin da subito che sarà di cartone, falsato, non c'erano tutte le pretendenti e bla bla bla :O
:asd: :sbonk:
Teliqalipukt
20-06-2007, 20:47
Ehm... vedo che siete un pò tutti agitati...
... non so proprio come dirvelo..
gente la notizia del falso in bilancio è :old: ci è solo stata la conferma che il pm è di quella idea. Le controprove le abbiamo presentate tempo fa. Anche questo è :old:
Non capisco tanto clamore :mbe:
Nerocielo
20-06-2007, 20:58
non vedo l'ora che inizi la campagna elettorale :D
ho in mente una cosa che non potrà non farmi votare all'unanimità :O :read:
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