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Old 16-12-2007, 17:51   #41
Galbyl
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trovami una legge che regolamenti l'utilizzo dei ticket e dia valore in moneta a quel pezzo di carta (che guardacaso come loro stessi precisano non può essere convertito in moneta)
il valore è tutt'al+ il limite massimo di copertura del ticket
Galbyl è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 16-12-2007, 18:03   #42
Fides Brasier
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Quote:
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trovami una legge che regolamenti l'utilizzo dei ticket e dia valore in moneta a quel pezzo di carta (che guardacaso come loro stessi precisano non può essere convertito in moneta)
il valore è tutt'al+ il limite massimo di copertura del ticket
a mio parere sei tu che devi trovare una legge che consenta al ristoratore di trattenersi a spese del cliente una quota a sua discrezione, visto che sostieni questa opinione davvero inconsueta.
ad ogni modo, qua si chiariscono un po' di cose (pdf in link):

Quote:
1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale di martedì 17 Gennaio 2006, numero 13)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente decreto ha per oggetto l’attività di emissione dei buoni pasto, le procedure di
aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto, nonché i rapporti
tra le società di emissione e gli esercizi convenzionati, per assicurare l’efficienza e la stabilità
economica del mercato dei buoni pasto, garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore
ed un efficiente servizio ai consumatori.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per attività di emissione di buoni pasto, l’attività finalizzata a rendere, per il tramite di
esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti
e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato
effettuate dagli esercizi elencati all’articolo 4;
c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le
caratteristiche di cui al successivo articolo 5, che attribuisce al possessore, ai sensi
dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la
somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il
consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;
d) per società di emissione, l’impresa che svolge l’attività di emissione di buoni pasto;
e) per esercizi convenzionati, gli esercizi, elencati all’articolo 4, che, in forza di apposita
convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di
mensa;
f) per cliente, il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i
buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;
g) per valore facciale, il valore della prestazione, inclusivo dell’imposta sul valore aggiunto
prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.
Art. 3
Requisiti delle società di emissione
1. L’attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali e società
cooperative con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro.
2
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a
rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di
altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
3. Il bilancio delle società di cui al comma 1 deve essere corredato dalla relazione nella quale una
società di revisione iscritta nell’elenco di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell’articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero
da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
4. Le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione non
possono essere ricoperte da coloro che:
1) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382
del codice civile;
2) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti
della riabilitazione;
3) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V del codice civile e
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per
un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo.
5. Le pene previste dal comma 4, punto 3, lettera a) e b), non rilevano se inferiori ad un anno.
6. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto previa
dichiarazione di inizio attività trasmessa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al Ministero
delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, di possesso dei requisiti
richiesti dal presente decreto.
7. Le imprese attive nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione
europea possono esercitare l’attività di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme
del Paese di appartenenza.
Art. 4
Requisiti degli esercizi
1. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono erogati dagli esercizi che
svolgono le seguenti attività:
a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di
cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di
commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
3
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che
dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e
gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’articolo 5, primo comma,
della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio,
legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
2. Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile
1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno
dell’esercizio.
Art. 5
Requisiti dei buoni pasto
1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:
a) consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta
prestazione nei confronti delle società di emissione;
c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente
dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di
lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il
cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
2. I buoni pasto devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del
timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile
in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”.
3. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di
tracciabilità del buono pasto.
Art. 6
Criteri per l’aggiudicazione delle gare
1. Gli appalti aventi ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicati ai sensi dell’articolo
23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, privilegiando la garanzia
e la qualità della prestazione mediante la valutazione dell’aspetto tecnico ed economico
dell’offerta.
2. L’offerta è valutata sulla base dei criteri indicati all’articolo 53, comma 1, lettera a), della
Direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE.
4
3. L’offerta è valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) Prezzo.
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è
attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso
prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato
per un coefficiente correttivo da 0,95 a 1.
Ai suddetti prezzi si applica l’imposta sul valore aggiunto.
Fattore ponderale: 30-40
b) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati.
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta che prevede da parte della società di
emissione il rimborso del buono pasto più elevato all’esercizio convenzionato. Alle altre
offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola
offerta diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è
moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad 1.
Fattore ponderale 15-30.
c) Progetto tecnico
Il punteggio massimo è attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche
oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica indicate dal cliente.
Fattore ponderale 0-20.
d) Termini di pagamento agli esercizi convenzionati.
Il punteggio massimo è attribuito all’impresa che si impegna a pagare i corrispettivi
delle fatture in un termine inferiore rispetto a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 9
del presente decreto.
Fattore ponderale: 1-10.
e) Rete degli esercizi.
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta che reca l’impegno espresso all’attivazione,
entro un congruo termine dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di bando, del
maggior numero di convenzioni con esercizi. La stipula del contratto è subordinata alla
circostanza che l’impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il congruo termine di cui
al primo periodo, di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta.
Se la prova non viene fornita, l’impresa decade dall’aggiudicazione e il servizio viene
affidato all’impresa che la segue in graduatoria. Alle altre offerte è attribuito un
punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, corretta da un fattore di
correzione compreso tra 0,80 e 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero
massimo esercizi per punteggio massimo. Fattore ponderale: 5-35.
5. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi è pari a 100: in ogni
caso i criteri di aggiudicazione dovranno essere coerenti con le specifiche ed oggettive esigenze
delle singole amministrazioni aggiudicatici prevedendosi tempi congrui per la presentazione
delle offerte.
6. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca
dell’aggiudicazione dell’appalto
7. Le dichiarazioni sono autocertificate ai sensi della vigente normativa.
5
Art. 7
Modalità per garantire il valore della prestazione
1. I datori di lavoro, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno
nell’esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la
utilizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale.

2. Il valore assunto a base d’asta per le gare non può essere inferiore al valore facciale del buono
pasto.
3. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le
somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell’imposta sul valore
aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.
4. Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa conclusi previa contrattazione
telematica con il sistema delle aste on-line con rilanci plurimi, anche con l’intervento di
intermediari professionali.
Art. 8
Convenzioni
1. Le convenzioni stipulate tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi
convenzionabili di cui all’articolo 4 contengono:
a) l’indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto
utilizzati presso gli esercizi convenzionati;
b) la durata del contratto, le condizioni, anche economiche, ed il termine del preavviso per
l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;
c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti
di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
d) l’indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle
società di emissione;
e) l’indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto,
entro il quale l’esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle
prestazioni effettuate.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate e modificate, con specifica
accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.
Art. 9
Termini e ritardi di pagamento
1. Il termine massimo per il pagamento dei buoni pasto da parte dei clienti alle società di
emissione è fissato in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura.
2. Il comma 1 si applica anche al pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte
delle società di emissione.
6
3. In caso di mancato pagamento entro i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono automaticamente,
dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all’articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire termini superiori rispetto a quelli
legali di cui ai commi 1 e 2 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e
rispettino i limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti presso il Ministero delle attività
produttive dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese
di emissione, degli esercizi convenzionabili e dei datori di lavoro
Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Le società in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle
prescrizioni del medesimo entro dodici mesi.
2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle
previsioni in esso contenute entro dodici mesi.
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E' il tuo sguardo che mi fa capire cosa mi puoi fare E le tue labbra accese e accattivanti mi fanno barcollare e l'adrenalina sale! Vorrei un altro pianeta disperso per noi due è solo un modo per dirti cosa ti farei!! E' il tuo odore che mi fa impazzire ho questa strana voglia di renderti il mio cibo Ma non temere sono solo un tipo strano che vuole la tua carne in preda all'essere animale Vorrei un altro pianeta disperso per noi due e come un tuono nel cielo sparire come Dei..
Fides Brasier è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 16-12-2007, 19:01   #43
Galbyl
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L'Avatar di Galbyl
 
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a frotne di cio ammetto senza problemi di essermi sbagliato su quanto adottato da alcuni supermercati...bisogna vedere ora che rispondono quelli di ticket restaurant..
non so se magari i supermercati che tolgono parte del valore lo fanno come pagamento del servizio..mbo..
ps: rivoglio i ticket restaurant che me li prendevan ovunque..i passlunch li prendono nella metà dei posti!
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Old 16-12-2007, 19:08   #44
barbapapa84
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Fatti rimborsare!
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Old 17-12-2007, 00:19   #45
lancetta
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L'Avatar di lancetta
 
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Nell'art 4 rif. 31 marzo 1998, n. 114, c'è una sorta di vuoto legislativo(infatti è molto generico) per i supermercati...in pratica le mense rosticcerie e qualunque esercizio di somministrazione di prodotto pronto è tenuto a rispettare le regole di cui sopra...mentre il supermercato no...o meglio non si sà o non si capisce.
Per quanto riguarda il ticket al supermercato viene trattenuto una percentuale sull'importo (che và all'ente erogatore) che spazia dal 6 al 18% (a seconda dell'ente che eroga),ed il pagamento viene effettuato a 90 giorni (che sovente si sforano ed anche di parecchio),per non parlare di enti che addirittura non pagano e magari in seguito falliscono.
Ed ecco che alcuni supermercati applicano la trattenuta o fanno coprire la metà dell'importo di scontrino spesa.Per non parlare di quando improvvisamente vengono sospesi i pagamenti di alcuni distributori,o vengono definitivamente eliminati.
Ciò è possibile per il vuoto di cui sopra...semplicemente lo possono fare perchè nulla lo vieta ..........per giusto o sbagliato che sia........

Saluti
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Old 17-12-2007, 08:08   #46
Galbyl
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allora non avevo torto
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Old 17-12-2007, 09:49   #47
Brigante
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Originariamente inviato da lancetta Guarda i messaggi
Nell'art 4 rif. 31 marzo 1998, n. 114, c'è una sorta di vuoto legislativo(infatti è molto generico) per i supermercati...in pratica le mense rosticcerie e qualunque esercizio di somministrazione di prodotto pronto è tenuto a rispettare le regole di cui sopra...mentre il supermercato no...o meglio non si sà o non si capisce.
Per quanto riguarda il ticket al supermercato viene trattenuto una percentuale sull'importo (che và all'ente erogatore) che spazia dal 6 al 18% (a seconda dell'ente che eroga),ed il pagamento viene effettuato a 90 giorni (che sovente si sforano ed anche di parecchio),per non parlare di enti che addirittura non pagano e magari in seguito falliscono.
Ed ecco che alcuni supermercati applicano la trattenuta o fanno coprire la metà dell'importo di scontrino spesa.Per non parlare di quando improvvisamente vengono sospesi i pagamenti di alcuni distributori,o vengono definitivamente eliminati.
Ciò è possibile per il vuoto di cui sopra...semplicemente lo possono fare perchè nulla lo vieta ..........per giusto o sbagliato che sia........

Saluti
E' pazzesco però! Come si fa a permettere la forniture di un servizio ad un esercizio (supermercato nel nostro caso) che non è regolamentato? Se il supermercato accetta i buoni pasto deve automaticamente accettarne le regole contrattuali, se il supermercato non è specificato nelle regole contrattuali allora o si modifica/aggiorna il regolamento oppure il servizio non si deve dare! Altrimenti ognuno fa come gli pare...Come succede ormai al 99% in Italia!
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Careful With That Axe
Brigante è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-12-2007, 12:54   #48
Fides Brasier
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Originariamente inviato da lancetta Guarda i messaggi
Nell'art 4 rif. 31 marzo 1998, n. 114, c'è una sorta di vuoto legislativo(infatti è molto generico) per i supermercati...in pratica le mense rosticcerie e qualunque esercizio di somministrazione di prodotto pronto è tenuto a rispettare le regole di cui sopra...mentre il supermercato no...o meglio non si sà o non si capisce.
ma la legge che riporti riguarda la disciplina del settore del commercio, non si fa alcun riferimento all'utilizzo dei ticket

la legge del 2006 invece, al suo articolo 7, stabilisce chiaramente che gli esercizi convenzionati devono assicurare l'utilizzabilita' del buono pasto per il suo intero valore.
ergo, se ti convenzioni, lo fai valere per intero. non vuoi ricadere nelle spese? non ti convenzioni.
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Fides Brasier è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-12-2007, 12:08   #49
lancetta
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Originariamente inviato da Fides Brasier Guarda i messaggi
ma la legge che riporti riguarda la disciplina del settore del commercio, non si fa alcun riferimento all'utilizzo dei ticket

la legge del 2006 invece, al suo articolo 7, stabilisce chiaramente che gli esercizi convenzionati devono assicurare l'utilizzabilita' del buono pasto per il suo intero valore.
ergo, se ti convenzioni, lo fai valere per intero. non vuoi ricadere nelle spese? non ti convenzioni.
spetta....mi spiego meglio e faccio capire.....:

Quote:
Requisiti degli esercizi
1. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono erogati dagli esercizi che
svolgono le seguenti attività:......cut
b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che
dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e
gastronomie artigianali...cut
nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio...
legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
è qui l'inghippo perchè si rifanno all'intera disciplina del settore commercio,con riferimenti a leggi regionali che in realtà non ci sono creando non poca confusione...le solite cose all'italiana.
Per farti capire meglio per il supermercato il ticket diventa (o meglio, lo tratta) come una sorta di buono valore scontabile...(non essendoci una disciplina precisa e diretta legale in merito)....con varie percentuali di trattenute applicabili.....ne più ne meno.....
mentre per gli esercizi di vendita e somministrazione di consumo immediato vale la disciplina di cui sopra (ma ti assicuro che spesso neanche lì rispettano in pieno le regole ma questo è un altro discorso )

Saluti
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lancetta è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-12-2007, 15:10   #50
Fides Brasier
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L'Avatar di Fides Brasier
 
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Messaggi: 611
Quote:
Originariamente inviato da lancetta Guarda i messaggi
è qui l'inghippo perchè si rifanno all'intera disciplina del settore commercio,con riferimenti a leggi regionali che in realtà non ci sono creando non poca confusione...le solite cose all'italiana.
Per farti capire meglio per il supermercato il ticket diventa (o meglio, lo tratta) come una sorta di buono valore scontabile...(non essendoci una disciplina precisa e diretta legale in merito)....con varie percentuali di trattenute applicabili.....ne più ne meno.....
mentre per gli esercizi di vendita e somministrazione di consumo immediato vale la disciplina di cui sopra (ma ti assicuro che spesso neanche lì rispettano in pieno le regole ma questo è un altro discorso )

Saluti
guarda che la disciplina precisa e diretta legale in merito esiste, ed e' proprio la legge del 2006 che precisa che gli esercizi convenzionati devono riconoscere l'intero valore del ticket.
non c'e' scritto da nessuna parte che per il supermercato il ticket puo' essere trattato come uno sconto con percentuale di trattenuta. anzi, mi sembra esattamente l'opposto: la legge 2006 dice che il ticket deve essere pagato per intero, e gli esercizi che si possono convenzionare sono tutti quelli riportati dalla legge del 1998, ovvero anche i supermercati.

considerando che qua stiamo cercando di capire se i supermercati hanno titolo per far valere meno i ticket, se esiste un qualsiasi riferimento normativo che lo dichiara esplicitamente allora possono farlo, altrimenti i supermercati che lo fanno commettono un sopruso: da andare li' con la stampa della legge e fargliela leggere per intero
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Old 18-12-2007, 15:50   #51
Hall999
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Messaggi: 3571
la coop per esempio accetta il pagamento con i ticket solo su determinate categorie di prodotto, come pasta, pane, carne, latte, acqua ecc considerate "indispensabili" mentre non le accetta su cose come birra, coca-cola, the ecc
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Old 18-12-2007, 18:49   #52
Rimborsato
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Iscritto dal: Sep 2004
Messaggi: 390
Beh alla fine siamo tutti sulla stessa linea a parte galby o come si chiama che giustifica il comportamento alquanto scorretto del supermercato. Se quel titolo riporta un importo avrà una valenza o no? Inutile dire che fa bene o che è un suo diritto visto che paga commissioni.

Mettiamo caso allora che se paghi con la carta di credito il supermercato aumenti l'importo speso della percentuale, che dovrebbe essere tra lo 0.80 % e 1.50% Visa, che paga al gestore del circuito? Ti andrebbe bene? Non credo proprio eppure è lo stesso discorso. Non diciamo ERESIE!!! Il supermercato è in torto marcio inutile cercare riferimenti legislativi. Anche un bambino capisce che è un comportamento scorretto.
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Old 18-12-2007, 18:54   #53
Galbyl
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nessuno difende...mica hodetto che ci godo se mi trattengono una percentuale e fanno bene...ma un conto è parlare di correttezza e morale un altro è parlar di fatti e del loro xkè.
e la cosa non sembra essere cosi chiara...io son + dell'idea di lancetta.
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Old 18-12-2007, 19:05   #54
leoben
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Non ho capito una cosa...
Ma in questi supermercati dove si "trattengono" le commissioni, questa cosa è scritta chiaramente all'ingresso o comunque prima della cassa?
Perchè se vado a pagare un carrello pieno di merce (mettiamo 100-150€) e solo allora mi dicono della storia delle commissioni sui ticket, lascio lì tutto e me ne vado!!! Almeno non si beccano i miei soldi e hanno pure da rimettere sugli scaffali tutto ciò che ho preso!
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Old 18-12-2007, 19:35   #55
Fides Brasier
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io son + dell'idea di lancetta.
nonostante la legge
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E' il tuo sguardo che mi fa capire cosa mi puoi fare E le tue labbra accese e accattivanti mi fanno barcollare e l'adrenalina sale! Vorrei un altro pianeta disperso per noi due è solo un modo per dirti cosa ti farei!! E' il tuo odore che mi fa impazzire ho questa strana voglia di renderti il mio cibo Ma non temere sono solo un tipo strano che vuole la tua carne in preda all'essere animale Vorrei un altro pianeta disperso per noi due e come un tuono nel cielo sparire come Dei..
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Old 18-12-2007, 19:38   #56
ennawrc
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io sono per la tesi di fides brasier.anche perchè non essendoci scritto nel ticket l' "eventuale importo della commissione" non si può capire se l'eventuale importo trattenuto sia corretto oppure se la cassiera si sta prendendo di più

la legge che dice "intero valore" ed "esercizio convenzionato" con queste due parole dà abbastanza chiarezza
.poi se ci sono le leggi regionali che fanno norme all'contrario li è un casino.
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Old 18-12-2007, 19:44   #57
Rimborsato
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io sono per la tesi di fides brasier.anche perchè non essendoci scritto nel ticket l' "eventuale importo della commissione" non si può capire se l'eventuale importo trattenuto sia corretto oppure se la cassiera si sta prendendo di più

la legge che dice "intero valore" ed "esercizio convenzionato" con queste due parole dà abbastanza chiarezza
.poi se ci sono le leggi regionali che fanno norme all'contrario li è un casino.
Non c'è da aggiungere altro.
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Old 18-12-2007, 20:26   #58
lancetta
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Non c'è una legge precisa per i supermercati e loro giocano su questo
Le regioni dovrebbero emanare norme precise...cosa che non hanno mai fatto...
__________________
Opera disabilitazione script ed iframe Recuperare le proprie password on line. Messenger: massima attenzione ai SITI TRUFFA | GUIDA:ShutdownTimer (Spegnimento auto pc) | Quando il centro sicurezza non riconosce i soft. Guida a Malwarebytes' Anti-Malware = tiemp bell e na volta...
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Old 19-12-2007, 08:36   #59
Ja]{|e
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Non so a che conclusioni siete giunti, comunque:

Quote:
Buongiorno,
l'utilizzo del buono pasto, essendo un sostitutivo di mensa, va utilizzato nella pausa pranzo lavoro dal lunedì al venerdì.
Fermo restando quando segnalato, il locale non può fare trattenute ma può rifiutare di ritirare il buono alla sera e nei festivi.
Qual'ora si verifichi quanto accaduto, segnali al nostro servizio ristoratori il locale, provvederà a fare un intervento informativo.
cordiali saluti
ciauz
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Old 19-12-2007, 08:53   #60
Murakami
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Quote:
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Non so a che conclusioni siete giunti, comunque:



ciauz
Questo è quanto: le trattenute sono illecite in base al contratto che il gestore stipula con l'ente che eroga i buoni e alla già citata normativa.
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Ultima modifica di Murakami : 19-12-2007 alle 08:56.
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