Attenzione alle offese su Facebook, la Cassazione si è espressa: diffamazione aggravata

Attenzione alle offese su Facebook, la Cassazione si è espressa: diffamazione aggravata

La sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017 della Corte Suprema di Cassazione parla chiaro: offendere attraverso i social network può essere considerata a tutti gli effetti diffamazione aggravata, con una pena che va da 6 mesi a 3 anni di reclusione o una multa dai 516 Euro in su

di pubblicata il , alle 16:42 nel canale Web
Facebook
 

Vi sono moltissimi esempi di persone che, dietro un monitor, si sentono libere di dare sfogo a modi incivili e spesso gratuiti, tenendo comportamenti che mai adotterebbero de visu.

Offendere via Facebook, o attraverso qualsiasi altro social netwok, può costare caro. Giustamente. Con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017 della Corte Suprema di Cassazione, si è fatto un primo passo, si spera, verso la sensibilizzazione di molti utenti che considerano il web uno spazio in stile Far West nel quale dare sfogo a qualsiasi istinto, forti di una importante componente di anonimato o presunto tale. Vi sono moltissimi esempi di persone che, dietro un monitor, si sentono libere di dare sfogo a modi incivili e spesso gratuiti, tenendo comportamenti che mai adotterebbero de visu. I social network sono però molto diversi dalle piazze virtuali più in uso in passato, dove ci si iscriveva con nick difficilmente riconducibili ad una persona: oggi ci si iscrive con nome, cognome e una grande varietà di foto a corredo, rendendo di fatto univocamente identificata la persona che scrive e, in generale, "posta". La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l'articolo 595 del Codice Penale in caso di diffamazione qualora il reato sia commesso sui social network.

Cosa dice la legge, Capo II: DEI DELITTI CONTRO L’ONORE, articolo 595 del Codice Penale:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente*, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

* Con articolo precedente, si intende il numero 594 che riguarda l'ingiuria:

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

La pena prevista consiste nella reclusione da 3 mesi a 6 anni, oppure una multa non inferiore a 516 Euro.

Cerchiamo di spiegare in parole semplici: sono ritenuti delitti contro l'onore l'ingiuria (depenalizzata recentemente), la diffamazione e la calunnia (quest'ultima esclusa dal nostro caso specifico). L'ingiuria consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente, mentre diventa diffamazione quando la persona offesa non è fisicamente presente e l'offesa avviene comunicando con più persone, ledendone comunque l'onore o il decoro. Insultare una persona via Facebook viene quindi considerata diffamazione perché vi è assenza fisica della persona, che diventa aggravata perché "l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico", estendendo quindi la diffamazione ad un pubblico che può essere potenzialmente vastistissmo (Facebook ha un milardo e 790 milioni di utenti attivi mensilmente, dati novembre 2016). La pena prevista, qualora il diffamato decidesse di procedere legalmente vincendo la causa, consiste nella reclusione da 3 mesi a 6 anni, oppure una multa non inferiore a 516 Euro. Un messaggio chiaro quindi, un primo passo verso una auspicabile consapevolezza che non tutto è possibile dietro a un monitor.

109 Commenti
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s-y04 Gennaio 2017, 16:49 #1
ci sta, ma temo che dietro ci siano altre manovre (a prescindere dalle preferenze politiche)

edit: e cmq voglio vedere (eventualmente) i famigerati tempi della giustizia...
Mparlav04 Gennaio 2017, 16:55 #2
L'audience dei social network e del web in generale è molto più ampia rispetto ai vecchi sistemi di comunicazione.
Trovo giusto che la diffamazione venga considerata aggravata.
zyrquel04 Gennaio 2017, 16:56 #3
con 500€ a botta, controllando un paio di pagine "politiche" di fb, si riuscirebbe a sanare il debito pubblico in 5 minuti
floc04 Gennaio 2017, 16:56 #4
E' l'equiparazione di "Facebook" a "posto pubblico" che non riesco giuridicamente a giustificare. A livello logico ok, ma al livello giuridico e' assai tirata per i capelli. Facebook e una piattaforma di proprieta' privata, ad accesso ristretto perche' e' necessaria un'iscrizione e se non sei iscritto il piu' delle volte il tal contenuto non lo vedi, spesso serve addirittura essere "amico"... Cos'ha di "pubblico" una piattaforma del genere? Tanti utenti ok? Il fatto che sia "semplice" iscriversi non dovrebbe contare nulla, devi sempre e comunque farlo non ha senso giudicare il processo alla portata di tutti ed equipararlo ad un sito web al quale basta collegarsi.

Premetto che non utilizzo facebook, ma lo cosa mi lascia molto perplesso, andro' a cercarmi la fattispecie in base alla quale e' uscita questa balzana decisione.
nickmot04 Gennaio 2017, 17:03 #5
Originariamente inviato da: floc
E' l'equiparazione di "Facebook" a "posto pubblico" che non riesco giuridicamente a giustificare. A livello logico ok, ma al livello giuridico e' assai tirata per i capelli. Facebook e una piattaforma di proprieta' privata, ad accesso ristretto perche' e' necessaria un'iscrizione e se non sei iscritto il piu' delle volte il tal contenuto non lo vedi, spesso serve addirittura essere "amico"... Cos'ha di "pubblico" una piattaforma del genere? Tanti utenti ok? Il fatto che sia "semplice" iscriversi non dovrebbe contare nulla, devi sempre e comunque farlo non ha senso giudicare il processo alla portata di tutti ed equipararlo ad un sito web al quale basta collegarsi.

Premetto che non utilizzo facebook, ma lo cosa mi lascia molto perplesso, andro' a cercarmi la fattispecie in base alla quale e' uscita questa balzana decisione.


Ci sono un sacco di pagine pubbliche dove volano offese.
E' come andarlo a gridare in piazza, anzi, a scriverlo su un muro visto che finché non interviene la moderazione chiunque potrà leggere il commento diffamatorio.

Originariamente inviato da: s-y
ci sta, ma temo che dietro ci siano altre manovre (a prescindere dalle preferenze politiche)

edit: e cmq voglio vedere (eventualmente) i famigerati tempi della giustizia...

Si parla di diffamazione, non di censura.
Chiunque tema di esser messo a tacere non ha che da moderare i toni e parlare fatti alla mano, diversamente dovrebbe evitare di commentare a prescindere.
Notturnia04 Gennaio 2017, 17:06 #6
era ora che qualcuno notasse che le offese "virtuali" sono peggiori di quelle "reali"
Alessandro Bordin04 Gennaio 2017, 17:07 #7
Originariamente inviato da: floc
E' l'equiparazione di "Facebook" a "posto pubblico" che non riesco giuridicamente a giustificare.


Credo vada interpretata come "a cui il pubblico ha accesso". Tecnicamente credo abbiano considerato Facebook come un organo di stampa (usciranno i dettagli, per ora sul sito c'è poco). Anche quelli sono per la maggior parte in mano a privati, ma da sempre se diffami a mezzo stampa la pena è quella.
s-y04 Gennaio 2017, 17:14 #8
Originariamente inviato da: nickmot
Si parla di diffamazione, non di censura.


non intendevo esattamente quello. ad ogni modo vedremo, che poi il problema delle leggi qui da noi non e' che mancano, ma che non sempre vengono applicate (e quando vengono applicate, perche', nello specifico, abbiano una risoluzione giudiziale passano anni)
per la cronaca, mai iscritto a nessun social, e ne sono sempre stato quasi schifato per come si sono sviluppati (per motivi vari). quindi in linea di massima non e' che mi dispiaccia una calmierazione (con l'asterisco di cui sopra)
s-y04 Gennaio 2017, 17:17 #9
mi chiedo cmq se, estendendo il concetto esteso di 'luogo pubblico', anche un forum come questo potrebbe potenzialmente ricadere nella definizione
Alessandro Bordin04 Gennaio 2017, 17:26 #10
Originariamente inviato da: s-y
mi chiedo cmq se, estendendo il concetto esteso di 'luogo pubblico', anche un forum come questo potrebbe potenzialmente ricadere nella definizione


Sì e no, credo. Mi spiego.
Sì, nel senso che è di fatto un luogo a cui il pubblico ha accesso.
No rispetto ai social, perché tu in questo caso per me sei "s-y", non una persona con nome cognome foto e la lunga fila di affari tuoi che potrei trovare su FB, identificandoti univocamente. Quindi sarebbe tecnicamente diffamazione tale e quale, ma molto più difficile da dimostrare come ascrivibile a te.

Vuol dire scrivere alla Polizia Postale, che poi viene da noi e via con mille cose, dimostrare che era tizio a scrivere e non un altro, e via dicendo. Di solito passa la voglia al 10% del percorso.

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