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#21 | |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2011
Messaggi: 642
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A prescindere da tutto, tu(generico) chi sei per fornire il mio numero al primo che passa? Comunque ti dico solo che ai tempi del motorola 8700 mia sorella per un numero di telefono si è ritrovata sotto interrogatorio dai carabinieri(forse anche denunciata,non ricordo): il vicino di casa non avendo numero fisso o cellulare si faceva chiamare da un suo parente sul telefono di mia sorella. Purtroppo il parente, oltre a non essere uno stinco di santo, telefonava a sbafo(circa 30.000.000 di lire in telefonate non pagate) e viste le numerose telefonate intercorse tra le due utenze e visto che il tizio telefonava dall'estero i carabinieri hanno messo sotto torchio per circa 3 ore mia sorella che era in territorio italiano. Insomma, per aver fatto una cortesia ai vicini di casa si è beccata l'ordine tassativo di cambiare numero di telefono e un brutto quarto'ora. Vista l'ora ho dato una lettura veloce al D.Lgs ma questo credo sia sufficiente a farti capire i numeri di telefono non si danno a cuor leggero: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI OMISSIS Art. 4. Definizioni a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; OMISSIS m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; OMISSIS Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione OMISSIS 3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31. OMISSIS Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11. OMISSIS Art. 31. Obblighi di sicurezza 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. OMISSIS |
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