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Old 09-08-2021, 17:13   #121
frncr
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Originariamente inviato da Ginopilot Guarda i messaggi
Eppure il dl52 lo spiega chiaramente, le sanzioni sono comminate in violazione dell’articolo 9bis.
E' tutto spiegato chiaramente, eppure tu continui a sostenere una cosa falsa che hai inventato tu non essendo scritta in nessuna legge.
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Old 09-08-2021, 17:14   #122
Ginopilot
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Guarda che la legge usa parole diverse per significati diversi.
Se ti guardi l'articolo del CP che parla di questo argomento (651), il fornire le proprie generalità ad un pubblico ufficiale che te le chiede consiste semplicemente nel dirgli a voce come ti chiami, ecc...
Perciò se uno esibisce il Green Pass ad uno che "può conoscere le generalità dell'intestatario", per essere adempiente basta che quest'ultimo gli chieda nome e cognome
Ma questo non ti solleva dal regime sanzionatorio
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Old 09-08-2021, 17:15   #123
Ginopilot
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Originariamente inviato da frncr Guarda i messaggi
E' tutto spiegato chiaramente, eppure tu continui a sostenere una cosa falsa che hai inventato tu non essendo scritta in nessuna legge.
No, è scritto chiaramente quello che sto dicendo.
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Old 09-08-2021, 17:15   #124
Pino777
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E' tutto spiegato chiaramente, eppure tu continui a sostenere una cosa falsa che hai inventato tu non essendo scritta in nessuna legge.
Quale parte di "non è il decreto giusto" non ti è chiara?
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Old 09-08-2021, 17:16   #125
frncr
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Originariamente inviato da Pino777 Guarda i messaggi
Non è difficile ma tu leggi il decreto sbagliato. Quello che regola il gp per ristoranti palestre piscine ecc. è il 105.
No, il decreto che fissa le modalità per la verifica del green pass è quello riportato, tutte le altre norme rinviano a questo decreto per tali dettagli.
Se hai fonti diverse riportale, vediamo.
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Old 09-08-2021, 17:18   #126
frncr
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Originariamente inviato da Ginopilot Guarda i messaggi
No, è scritto chiaramente quello che sto dicendo.
E' scritto chiaramente che dici cose false:

Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021, art. 13:

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
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Old 09-08-2021, 17:19   #127
Ginopilot
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Originariamente inviato da Pino777 Guarda i messaggi
Non è difficile ma tu leggi il decreto sbagliato. Quello che regola il gp per ristoranti palestre piscine ecc. è il 105.
Che modifica il DL 52. Sbaglia decreto, ma la polizia può eccome controllare il gp
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Old 09-08-2021, 17:19   #128
Unax
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Chi è preposto ai controlli dovrebbero sempre chiedere i documenti, ma i titolari del green pass possono anche rifiutarsi di esibirli. Solo i pubblici ufficiali potrebbero pretendere l'esibizione. Ma senza verificare l'identità, la convalida non dovrebbe essere accettata, e il cliente allontanato. Se lo fai accomodare comunque, e dovesse poi emergere che ha il GP di un'altro da controlli della polizia, potresti essere multato. Se invece ti esibiscono documentazione falsa, son problemi solo di chi l'ha esibita.
forse nemmeno la polizia potrebbe costringerti ad esibire i documenti ma solo di dichiarare le tue generalità

Se le forze dell’ordine ti chiedono di identificarti, hai il dovere di fornire le tue generalità a voce, ma non quello di esibire (consegnare) i documenti, salvo che tu non sia un soggetto pericoloso o sospetto.

solo se sei alla guida di un veicolo sei costretto ad esibire la patente e gli altri documenti
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Old 09-08-2021, 17:20   #129
Ginopilot
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E' scritto chiaramente che dici cose false:

Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021, art. 13:

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19
emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata
mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B,
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali
presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro
delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto
della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei
verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'.
5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque
forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Ancora? Non c’entra questo decreto che stabilisce le modalità per la verifica del gp. Devi rileggerti il dl 52.
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Old 09-08-2021, 17:26   #130
Pino777
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Il comma del dl 52 richiamato nel dl 105 regola le modalità con cui verificare il gp (lettura del qrcode ecc.), non i soggetti autorizzati a farlo.
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Old 09-08-2021, 17:29   #131
[OzZ]
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La Lamorgese ha detto che i ristoratori non sono tenuti a controllare i documenti... ma bene...

Quindi si va a fiducia? Bah, così non ha alcun senso, ci può essere sempre il furbetto di turno, che va a inficiare il tutto.

Spero almeno che si siano molti più controlli. Ma se i ristoratori non sono tenuti a richiedere i documenti, nel caso ci sia uno sprovvisto di green pass, non avranno neanche sanzioni?

Forse il passo indietro è per questioni di ordine pubblico? Non è sicuramente semplice per dei ristoratori star a discutere, con chi è sprovvisto di GP... Ma servono più controli delle forze dell'ordine.
Perchè io come cittadino non mi sentirò più tanto tutelato dal green pass.

Ultima modifica di [OzZ] : 09-08-2021 alle 17:34.
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Old 09-08-2021, 17:30   #132
frncr
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Ancora? Non c’entra questo decreto che stabilisce le modalità per la verifica del gp. Devi rileggerti il dl 52.
Non ci capisci proprio niente eh? Il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, all'art. 10 stabilisce che le modalità di funzionamento e verifica del green pass saranno stabilite da successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e tale decreto altro non è che quello che ti ho riportato mille volte. Ce la fai a capire? Stai discutendo (a vanvera) di come deve essere verificato il green pass, e la norma di legge che stabilisce come si verifica il green pass è quella, non ce ne sono altre. Se ne conosci un'altra riportala, altrimenti piantala di dire cazzate per il gusto di farlo!

Leggiti il tuo dl 52, ma cerca di capirlo però:

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per assicurare
l'interoperabilita' delle certificazioni verdi COVID-19 e la
Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i
dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi
COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma
nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che
consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita'
delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle
more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi
COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi
indicati nell'allegato 1.
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Old 09-08-2021, 17:30   #133
Ginopilot
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No, il decreto che fissa le modalità per la verifica del green pass è quello riportato, tutte le altre norme rinviano a questo decreto per tali dettagli.
Se hai fonti diverse riportale, vediamo.
Rinviano per la verifica di autenticità, il regime sanzionatorio fa riferimento a soggetti muniti di gp, non che dispongono di un gp di un altro.
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Old 09-08-2021, 17:32   #134
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Non ci capisci proprio niente eh? Il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, all'art. 10 stabilisce che le modalità di funzionamento e verifica del green pass saranno stabilite da successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e tale decreto altro non è che quello che ti ho riportato mille volte. Ce la fai a capire? Stai discutendo (a vanvera) di come deve essere verificato il green pass, e la norma di legge che stabilisce come si verifica il green pass è quella, non ce ne sono altre. Se ne conosci un'altra riportala, altrimenti piantala di dire cazzate per il gusto di farlo!

Leggiti il tuo dl 52, ma cerca di capirlo però:

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per assicurare
l'interoperabilita' delle certificazioni verdi COVID-19 e la
Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i
dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi
COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma
nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che
consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita'
delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle
more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi
COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi
indicati nell'allegato 1.
Il che non c’entra nulla. Prenditi un DL 52 coordinato e guardati art.13 e 9bis. Più di questo non so che dirti
__________________
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Old 09-08-2021, 17:34   #135
Ginopilot
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La Lamorgese ha detto che i ristoratori non sono tenuti a controllare i documenti... ma bene...

Quindi si va a fiducia? Bah, così non ha alcun senso, ci può essere sempre il furbetto di turno, che va a inficiare il tutto.

Spero almeno che si siano molti più controlli. Ma se i ristor
No, basta il bagarino che vende a 10 euro fotocopia del gp di mario Rossi, entrano tutti e il gestore può stare tranquillo. E invece non è così.
__________________
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Old 09-08-2021, 17:35   #136
frncr
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Non c'è peggiore ignorante di quello che nemmeno vuole imparare!
Studia!


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettere m), q) e r), e
118 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, rubricato
«certificazioni verdi COVID-19», che al comma 10 prevede l'adozione
di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante
«Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in
materia previdenziale», e in particolare l'art. 2, recante «Scambio
dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma
9;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50, recante
la «Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni», che
prevede la formazione, la raccolta, la conservazione, la
disponibilita' e l'accessibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, l'art. 64, relativo al «Sistema pubblico per la
gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che istituisce il
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID), e l'art. 64-bis, recante «Accesso telematico ai
servizi della Pubblica amministrazione», che istituisce un unico
punto di accesso per tutti i servizi digitali attraverso l'app IO,
erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale di
PagoPA S.p.A.;
Vista la circolare del Ministero della salute DGRUERI/II/005846 del
30 marzo 2010, «Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale -
Emissione TEAM per pensionati (e loro familiari) e familiari di
lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del
capofamiglia»;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», e, in particolare, il comma 15,
concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze della Tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei
servizi (TS-CNS);
Visto l'art. 12, rubricato «Fascicolo sanitario elettronico e
sistemi di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2013, recante «Modalita' di
consegna, da parte delle aziende sanitarie, dei referti medici
tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita'
digitali, nonche' di effettuazione del pagamento online delle
prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d),
numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2015, n. 178, recante «regolamento in materia di fascicolo
sanitario elettronico»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 257 del 5 novembre 2018, che disciplina il
funzionamento presso il Ministero della salute dell'Anagrafe
nazionale vaccini;
Visto l'art. 6, recante «Sistema di allerta COVID-19», del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante «Misure urgenti per la
funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento
penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure
urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19», che
istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema
di allerta COVID-19;
Vista la circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29
maggio 2020, relativa alla «Ricerca e gestione dei contatti di casi
COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni», pubblicata sul portale
istituzionale del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, 3 giugno 2020, recante
«Modalita' tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera
sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione
nell'ambito delle misure di sanita' pubblica legate all'emergenza
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 144 dell'8 giugno 2020, che prevede le
funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria per le
finalita' di cui al citato art. 6 del decreto-legge n. 28 del 2020;
Visti gli articoli 18 e 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che prevedono
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'utilizzazione
da parte degli stessi della funzionalita' del Sistema tessera
sanitaria, per la produzione del referto elettronico relativo al
tampone eseguito per ciascun assistito con l'indicazione dei relativi
esiti, dei dati di contatto, nonche' delle ulteriori informazioni
necessarie alla sorveglianza epidemiologica;
Visto l'art. 20, rubricato «Istituzione del servizio nazionale di
risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria», del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19», che istituisce presso il Ministero della salute un
servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone
risultate positive al virus SARS-CoV-2 o che hanno ricevuto una
notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», rendendo
disponibili i dati dei casi raccolti anche attraverso il Sistema
tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilita';
Visto il decreto del Ministro della salute 30 ottobre 2020, che
delega al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, la disciplina dell'organizzazione e del
funzionamento del suddetto servizio nazionale di supporto telefonico
e telematico e prevede il trasferimento alla contabilita' speciale
dello stesso Commissario delle risorse di cui al menzionato art. 20
del decreto-legge n. 137 del 2020;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3
novembre 2020, relativo alle «Modalita' attuative delle disposizioni
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre
2020 (c.d. "Decreto Ristori")», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 5 novembre
2020;
Vista l'ordinanza 19 dicembre 2020, n. 34, emanata dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 320 del 28 dicembre 2020, recante «Servizio di supporto
telefonico sblocco Immuni»;
Visto l'art. 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
concernenti lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le
farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza
di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di
antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2;
Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della predetta legge n. 178 del
2020, che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e ne
disciplinano la relativa attuazione;
Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del 2020,
che consente, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione
di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi
informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2, emanata dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 38 del 15 febbraio 2021, che dispone l'utilizzazione
del Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati
tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini
anti SARS-CoV-2;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 72 del 24 marzo 2021, relativo alla approvazione del
Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di
preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021;
Visto l'art. 20, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19», che prevede il trasferimento dei
dati relativi alle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 dall'Anagrafe nazionale
vaccini al Sistema tessera sanitaria;
Vista l'ordinanza 29 marzo 2021, n. 3, emanata dal Commissario
straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82
del 6 aprile 2021, concernente «Disposizioni per la vaccinazione in
luogo diverso dalla residenza»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l'art. 42, rubricato «Implementazione della Piattaforma
nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19», del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», che disciplina il
sistema di realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC per
l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19,
prevedendo anche lo specifico stanziamento di 3.318.400 euro per
l'acquisto dei messaggi brevi di telefonia mobile;
Considerato che il citato art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, al comma 10, prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della salute, per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, siano individuati:
a) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita'
delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
b) le specifiche tecniche per l'interoperabilita' della
Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli
altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;
c) i dati che devono essere riportati nelle certificazioni verdi
COVID-19;
d) le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma
nazionale-DGC;
e) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni
verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile;
f) l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle
certificazioni;
g) i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la
protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni;
Rilevato che l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
attribuisce esclusivamente alla Piattaforma nazionale-DGC
l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi
COVID-19;
Ritenuto di affidare il controllo delle certificazioni verdi
COVID-19, oltreche' ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle
relative funzioni, al personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.
3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; ai soggetti titolari
delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai
quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonche' ai loro delegati; al proprietario o il legittimo detentore di
luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita' per
partecipare ai quali e' prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche' ai loro delegati; ai vettori aerei, marittimi
e terrestri, nonche' ai loro delegati; ai gestori delle strutture che
erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori, sia prescritto
il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' ai loro
delegati;
Ritenuta la necessita' di procedere alla regolamentazione delle
specifiche tecniche per l'interoperabilita' della Piattaforma
nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati
membri dell'Unione europea, che saranno abilitate e attivate in base
alle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e
l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test
e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID
digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone
durante la pandemia di COVID-19;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso con provvedimento del 9 giugno 2021, n. 229;
Di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro
dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma
nazionale-DGC)» per l'emissione e validazione delle certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52 e all'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77;
b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di
avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con
risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate
nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 9,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
d) «test molecolare»: test molecolare di amplificazione
dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena
della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione
isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da
trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido
ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita'
sanitaria ed effettuato da operatori sanitari, di cui all'art. 9,
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
e) «test antigenico rapido»: test basato sull'individuazione di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
f) «interoperabilita'»: capacita' dei sistemi di verifica di uno
Stato membro di utilizzare i dati codificati da un altro Stato
membro;
g) «codice a barre interoperabile/bidimensionale»: strumento per
memorizzare e rappresentare dati in un formato visivo leggibile
meccanicamente, che consente di verificare l'autenticita', la
validita' e l'integrita' delle certificazioni verdi COVID-19;
h) «Gateway europeo»: architettura di interoperabilita' europea,
gestita dalla Commissione europea, mediante la quale possono essere
verificate tutte le firme dei certificati europei digitali COVID,
emessi dagli Stati membri;
i) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
j) «Sistema TS»: il sistema informativo di cui e' titolare il
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto
disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
k) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei
servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
l) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell'art. 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, e realizzata a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze;
m) «AVN»: Anagrafe nazionale vaccini istituita dal decreto del
Ministro della salute 17 settembre 2018, e integrata, per le
vaccinazioni del piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, secondo le disposizioni di
cui al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, per agevolare le
attivita' di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi dei
vaccini anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri materiali di
supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento;
n) «dati di contatto»: numero di telefonia mobile e/o indirizzo
di posta elettronica fornito dall'assistito e utilizzato
esclusivamente per consentire l'invio di un codice univoco per
l'acquisizione della certificazione verde COVID-19, nonche' per la
notifica all'interessato della revoca delle sue certificazioni verdi
COVID-19, gia' rilasciate e in corso di validita';
o) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che richiede
l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:
«qualcosa di conosciuto», come una password o un PIN; «qualcosa di
posseduto», come una smart card oppure un token crittografico;
«qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona» come un'impronta
digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili
con appositi sensori (sistemi biometrici);
p) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma
elettronica per garantire l'origine e l'integrita' di questi ultimi;
q) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che
soddisfa i requisiti previsti all'art. 36 del regolamento UE
2014/910;
r) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico
avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo
elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per
sigilli elettronici;
s) «SASN»: i Servizi di assistenza sanitaria al personale
navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620;
t) «USMAF»: gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
del Ministero della salute, che svolgono attivita' di vigilanza
transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie
di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;
u) «assistito»: il soggetto che ha diritto all'assistenza
sanitaria;
v) «assistito SASN»: il soggetto che ha diritto all'assistenza
sanitaria nell'ambito del Servizio di assistenza sanitaria ai
naviganti e aeronaviganti;
w) «MMG/PLS»: i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, convenzionati con il SSN;
x) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o privata
autorizzata o accreditata con il SSN;
y) «verificatore»: soggetto deputato al controllo delle
certificazioni verdi COVID-19;
z) «identificativo univoco»: codice alfanumerico univoco
attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle certificazioni verdi
COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;
aa) «App Immuni»: applicazione mobile per il contact tracing
digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
bb) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico
di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
frncr è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-08-2021, 17:35   #137
Doraneko
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Originariamente inviato da Ginopilot Guarda i messaggi
Ma questo non ti solleva dal regime sanzionatorio
Guarda che su una cosa siamo d'accordo, cioè che il titolare del ristorante ecc... dovrebbe poter richiedere l'esibizione di un documento d'identità, insieme all'esibizione del Green Pass. Ma la norma mi pare dica diversamente.
Tanto per farti capire quanto sia spinosa la questione dell'esibizione di un documento d'identità, se tu sei semplicemente a spasso per strada, la carta d'identità non te la possono chiedere neanche le forze dell'ordine, il tuo unico obbligo è quello di fornire le tue generalità corrette. Un discorso diverso è se stai guidando l'auto, che devono confrontare patente e documento.
Doraneko è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-08-2021, 17:37   #138
Ginopilot
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Guarda che su una cosa siamo d'accordo, cioè che il titolare del ristorante ecc... dovrebbe poter richiedere l'esibizione di un documento d'identità, insieme all'esibizione del Green Pass. Ma la norma mi pare dica diversamente.
Tanto per farti capire quanto sia spinosa la questione dell'esibizione di un documento d'identità, se tu sei semplicemente a spasso per strada, la carta d'identità non te la possono chiedere neanche le forze dell'ordine, il tuo unico obbligo è quello di fornire le tue generalità corrette. Un discorso diverso è se stai guidando l'auto, che devono confrontare patente e documento.
La norma dice che può chiederne l’esibizione. Ed è nel suo interesse farlo.
__________________
Venduto Synology DS-211 e Qnap TS-412
Ginopilot è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-08-2021, 17:38   #139
[OzZ]
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Originariamente inviato da Ginopilot Guarda i messaggi
No, basta il bagarino che vende a 10 euro fotocopia del gp di mario Rossi, entrano tutti e il gestore può stare tranquillo. E invece non è così.
E' quello che temo... ma la Lamorgese ha detto che non serve controllare i documenti e che le forze dell'ordine non faranno controlli, forse i vigili urbani...

Andiamo bene, proprio bene.

https://www.adnkronos.com/green-pass...JMCVbuG7pQTXIF

Spero in un fraintendimento...

Ultima modifica di [OzZ] : 09-08-2021 alle 17:41.
[OzZ] è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-08-2021, 17:39   #140
frncr
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Messaggi: 904
Quote:
Originariamente inviato da Doraneko Guarda i messaggi
Guarda che su una cosa siamo d'accordo, cioè che il titolare del ristorante ecc... dovrebbe poter richiedere l'esibizione di un documento d'identità, insieme all'esibizione del Green Pass. Ma la norma mi pare dica diversamente.
La norma dice esattamente quello invece: dice che il verificatore PUO' chiedere il documento di identità, ma non dice che è OBBLIGATO a chiederlo.
Non è assolutamente un problema una norma di legge che dia facoltà a un determianto soggeto privato di chiedere la verifica dell'identità personale. Lo fanno già per esempio gli albergatori o chiunque venda alcolici.
frncr è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


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