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#101 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2003
Città: Prov. Milano
Messaggi: 45760
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In ogni caso come sempre ci sono persone e persone...dai novax che parlano di dittatura e negazione di libertà fondamentali(perchè proprio non hanno concezione di cosa sia un'epidemia finchè non finiscono in ospedale a piangere sotto un casco di ossigeno) ai vaccinati che invece dicono che con il controllo del green pass, anche se una scocciatura, si sentono più sicuri e motivati ad andare/ritornare nei locali.
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Lian-Li 011 EVO/ Evga 1000W GT/ 9700K+Galahad 360/ Asus Strix Z390-F/ Corsair 32GB 3200MHz/ RTX3080 FTW3 Ultra/ AOC AG352UCG6+Nano AmbientPX/ Aquaero 6/ P5Plus 1TB+970EvoPlus 1TB+MX500 2TB+vari/ Sound Blaster X3+Edifier S350DB+ATH-AG1X & Aurvana SE/ Corsair Strafe rgb+Dark Core Pro SE |
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#102 |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Messaggi: 4179
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C'è scritto "conoscere le generalità", non "verificare le generalità", perciò possono chiederti come ti chiami o al massimo se il nome che leggono sulla app di verifica è il tuo.
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#103 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 22112
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I criteri per la verifica del gp sono solo una parte degli obblighi. Un gp formalmente corretto ma intestato ad altri si configura sempre come violazione dell’articolo 9 bis comma 1
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#104 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 22112
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Ma stai dicendo sul serio?
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#105 | |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2009
Messaggi: 904
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Io ho ben sempre detto che è sua facoltà farlo ma non obbligo. Che sia suo interesse non so, è discutibile. Diciamo che se uno entra con il pass di suo cugino e poi arriva un controllo, il tizio potrebbe cancellare il pass del cugino dal telefono e dichiarare al poliziotto che il gestore non glielo ha chiesto, in modo da prendersi solo la multa e non una denuncia. In quel caso l'incolpevole gestore potrebbe prendersi anche lui una multa, se non creduto. Ma mi sembra un caso limite. |
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#106 |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2009
Messaggi: 904
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#107 |
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Bannato
Iscritto dal: Jul 2004
Città: Milano
Messaggi: 394
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Il problema non è tanto se l'esercente possa o meno verificare gp o documenti.
Il fatto è che non può tenere traccia di tale verifica perchè sono dati sanitari e come tali possono essere trattati solo dal titolare del trattamento, ovvero il ministero della sanità e i suoi delegati. Quindi a un controllo la polizia non potrà far altro che fidarsi della parola dell'esercente che dirà che tutti sono regolari. A questo punto, non so se volutamente o perchè la legge è scritta male, sorge un altro problema. Il nuovo decreto non prevede (come nel precedente decaduto) che i pubblici ufficiali siano delegati al controllo del gp e quindi, come detto prima essendo dati sanitari, il poliziotto non è autorizzato ad accedere a tali dati. Può chiedere i documenti ma non il gp che il cliente può legittimamente rifiutarsi di mostrare. E tanti saluti ai controlli. |
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#108 |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 916
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ma che aspettano al ministero a chiarire, con questo buco, anche le eventuali multe rischiano di essere impugnate, e tanti saluti al GP?
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#109 | |
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Bannato
Iscritto dal: Jul 2004
Città: Milano
Messaggi: 394
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Viola talmente tanti principi costituzionali italiani e europei che dubito che resterà in piedi a lungo. |
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#110 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 916
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#111 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 22112
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Eppure il dl52 lo spiega chiaramente, le sanzioni sono comminate in violazione dell’articolo 9bis.
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#112 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 22112
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#113 |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Messaggi: 4179
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Guarda che la legge usa parole diverse per significati diversi.
Se ti guardi l'articolo del CP che parla di questo argomento (651), il fornire le proprie generalità ad un pubblico ufficiale che te le chiede consiste semplicemente nel dirgli a voce come ti chiami, ecc... Perciò se uno esibisce il Green Pass ad uno che "può conoscere le generalità dell'intestatario", per essere adempiente basta che quest'ultimo gli chieda nome e cognome
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#114 | |
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Bannato
Iscritto dal: Jul 2004
Città: Milano
Messaggi: 394
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E' una condizione sanitaria e come tale protetta. |
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#115 |
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Bannato
Iscritto dal: Jul 2004
Città: Milano
Messaggi: 394
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#116 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 22112
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Paradossalmente, se valesse la sola verifica formale del gp, una comitiva potrebbe entrare ovunque con un solo gp è il gestore potrebbe fare spallucce. Ma l’art 13 del DL 52 è chiaro, e si beccherebbe la giusta sanzione.
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#117 | |||
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Senior Member
Iscritto dal: May 2009
Messaggi: 904
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Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021, art. 13: Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC 1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. 2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati. 3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica. 4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale mediante l'esibizione di un documento di identita'. 5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma. 6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. |
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#118 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 22112
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Il poliziotto può verificarlo eccome.
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#119 |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2009
Messaggi: 904
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#120 | |
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Bannato
Iscritto dal: Jul 2004
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