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#1 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2008
Città: Rovereto
Messaggi: 2735
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Calcolo dei tempi di prescrizione
come si calcolavano prima della cirielli?
documentandomi un po ho letto giro che alla pena edittale si potevano aggiungere o togliere aggravanti e attenuanti , per cui si passava in scaglioni diversi poteva capitare quindi che per effetto di sole attnuanti un reato che si sarebbe prescritto in 10 anni si poteva prescrivere anche in 5 ( salendo max a 15 in caso di sole aggravanti) è corretto dire che ,applicando al caso di mills, con la vecchia norma poteva anche essere che , in presenza di attenuanti generiche, il reato fosse estinto già dopo 5 anni e che col sistema attuale invece non si tiente conto della varie circostanze ma vale solo il reato di per sè per cui la prescrizione è scattata ai 10 anni?
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Godo, vedere come è ridotto il PCI non ha prezzo ![]() 5774_10_shevat |
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#2 |
Messaggi: n/a
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l'attuale norma che disciplina la prescrizione è quella dell'art. 157 del Codice Penale:
Codice Penale Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma (1), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. (1) Parole così modificate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. |
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#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2008
Città: Rovereto
Messaggi: 2735
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fino a lì' ci arrivavo anch'io
![]() andiamo al caso concreto ora la vecchia legge prescriveva l’ art. 157 c.p., nella sua formulazione originaria, stabiliva che il tempo necessario a prescrivere è: a) 20 anni, se per il reato la legge stabiliva la reclusione non inferiore a 24 anni; b) 15 anni, se la reclusione non era inferiore a 10 anni: c) 10 anni, se la reclusione era non inferiore a 5 anni; d) 5 anni se la legge prevedeva la reclusione inferiore a 5 anni o la pena della mul- ta; e) 3 anni se era prevista la pena dell’ arresto; dove le fasce erano individuate al netto di aggravanti/attenuanti ora per reato di corruzione in atti giudiziari come mills quanto sarebbe stato il termine di prescrizione prima della cirielli ( che esclude attnuanti e aggravanti dal computo)?
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Godo, vedere come è ridotto il PCI non ha prezzo ![]() 5774_10_shevat |
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