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#41 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
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Si.
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MICROSOFT : Violating your privacy is our priority |
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#42 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2001
Città: Firenze - Nosgoth
Messaggi: 7333
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io ho 3 buoni amici che lavorano nel settore, 1 al mediaworld, 2 al marco polo expert, di cui 1 caporeparto della sezione pc. Tutti e tre mi hanno detto questa cosa dei sei mesi, non avrebbero avuto nessuna ragione per mentirmi.
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Xbox GamerTag: Falux || Psn: Falux79 || -=Krynn=- |
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#43 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Genova
Messaggi: 8791
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Un altro paio di maniche è vederlo applicato....mi viene da ridere perchè da mediaworld sono INFINITAMENTE più severi di noi....prova a tornare con un problema, se ti va bene ti mandanio all'assistenza al volo ![]() ![]() |
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#44 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2001
Città: Firenze - Nosgoth
Messaggi: 7333
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Quote:
Per inciso, mi hanno pure detto che io posso tornare li, dirgli (anche se non è vero) che il commesso mi aveva detto che il pad della ps3 ha la vibrazione, e pretendere la sostituizione o il buono perchè mi hai dichiarato una funzione che non fa. Ed entro 6 mesi dall'acquisto deve essere il commeso stesso a dimostrare che non ti ha detto una cosa simile, da 6 mesi + 1 giorno (entro 1 anno) deve essere l'acquirente. Basta conoscerli i propri diritti ![]() edit: è ovvio che queste cose non te le vengono a dire mentre compri un prodotto, sia chiaro, hanno tutto l'interesse a tenerlo nascosto. anche io l'ho scoperto qualche mese fa per caso mentre si ragionava una sera di tutt'altro.
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Xbox GamerTag: Falux || Psn: Falux79 || -=Krynn=- Ultima modifica di -=Krynn=- : 25-10-2007 alle 13:20. |
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#45 | |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2006
Messaggi: 5647
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#46 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2005
Città: Luxembourg
Messaggi: 9332
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mi sapete dire che leggi esatte sono? o dove trovare i testi di tali leggi?
così la prossima volta che ho qualche problema vado là con testi di leggi alla mano... da buon consumatore spaccapalle ![]()
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#47 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Genova
Messaggi: 8791
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si ma mettiti dalla nostra parte...come puoi dare credito ad una persona che ti usa un prodotto 6 mesi e poi si inventa che non gli piace più??
Tu cosa ne fai, lo rivendi, te lo prendi in magazzino??Suvvia, non scherziamo, un conto sono le leggi su carta un conto è la realtà di tutti i giorni!! Pensa che da noi il diritto di recesso è di 21 giorni...sai che significa?? Te lo dico io...significa che c'è gente che si compra la videocamera, si fa le vacanze e poi la riporta indietro facendosi fare un buono per la spesa!!!!!!!!!! E cazzo, ti sembra giusto????E sai quante volte capita???Persino le friggitrici riportano indietro lercie di olio dopo il primo maggio, renditi conto!!! Non si può non tutelarsi da queste cose.....dopo 6 mesi???O hai un vizio di costruzione con tanto di informativa della casa madre o ti attacchi al piffero!!!altrimenti è il paese della cuccagna, suvvia,.... |
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#48 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: Alessandria
Messaggi: 1011
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Ciao !
Oggi pom dovrebbero telefonarmi da medi**** e dirmi qualcosa.... La parte che si sta scollando è proprio quella che avete indicato in foto. La consolle funziona benissimo, per carità.......quindi non ho intenzione di fare cattiva pubblicità a Sony, sia ben chiaro ![]() La parte non si è scollata del tutto, ma solo verso il bordo. Me ne sono accorto guardandola dal davanti già dopo un giorno o due. (Colpa mia...avrei dovuto riportarla subito al negozio e farmela cambiare.....). L'ho però "schiacciata" e si è riattacata, quindi non ci ho fatto caso più di tanto. Solo l'altro giorno mi sono accorto che era nuovamente rialzata ma un po più di prima, quasi fino al centro. Secondo me hanno solo messo poca colla in fase di montaggio......L'omino della Sony però mi ha detto di non provare ad usare colle bicomponenti perchè sono quasi tutte corrosive per la basetta stampata che contine i tasti..... Mentre ero li ha cercato di fare alcune telefonate ma non ha risposto nessuno, quindi non mi è restato altro che tornare al negozio dove si sarebbero informati e mi avrebbero fatto sapere.... Vi terrò informati ! Ciao ! |
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#49 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 3231
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Presenta difetti da quanto è stato comprato, sfortunatamente i miei non erano informati sul diritto di recesso che pertanto è scaduto, l'assitenza ufficiale fa finta di ripararlo e il tutto continua a non funzionare. Quindi se qualcuno trova le leggi sono interessato pure io. |
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#50 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Genova
Messaggi: 8791
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PS: è un pdf, come faccio a copiare ?? ![]() |
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#51 | |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2004
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Consolelab on Youtube Scappato da WIND Fttc il 03/04: saturazione indecente per 7 mesi. Non aspettate mesi per andarvene. QUI e QUI le mie differenze documentate fra Wind FTTC Vula e TIM - Non fatevi abbagliare dai pochi € di risparmio di Wind - 🚀 TIM Fttc speedtest 200mbit @ TIM FTTH speedtest 🚀 |
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#52 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
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Se non è un'immagine basta che copi come in word e incolli qui
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#53 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Genova
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Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24
"Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo 1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo: "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo. 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo; d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo; e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita'; f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. 1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura; d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. 1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita'; b) dell'entita' del difetto di conformita'; c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto. 1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. 1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. 1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. 1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico". Art. 2. Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto |
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#54 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2005
Città: guidonia(rm)
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se dopo avere speso 500 euro mi capitasse una cosa del genere e non me la cambiano gli tiro giu il negozio....e inaccettabile
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#55 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2005
Città: Luxembourg
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Quote:
Ma siccome mi è capitato di avere problemi anche a portare indietro un prodotto difettoso entro i 7 giorni, almeno la prossima volta non mi faccio tirare tanto in giro e vado con leggi alla mano. Visto che si ci saranno pure consumatori furbi e smaliziati [in questo caso quasi dei truffatori], ma dalla mia esperienza non è che i commercianti siano stinchi di santo, anzi. Direi che generalmente è più facile trovare negozianti "furbi" che non. Poi è anche vero che tutte ste leggi come hai detto tu esistono più sulla carta che in realtà.... cosa fai ? fai causa al negoziante perchè non ti cambia il prodotto da 100-200-500€? Se non te lo vuole cambiare di fatto ti attacchi.
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Ultima modifica di MesserWolf : 25-10-2007 alle 14:07. |
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#56 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2001
Città: Firenze - Nosgoth
Messaggi: 7333
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Andre guarda che io la penso coem te, 6 mesi imho sono troppi, anche perchè a me basta inventare una scusa ridicola e se te non vuoi che io ti pianti un casino in negozio 8e poi ho ragione e sei costretto a farlo uguale) mi ridai subito i soldi. Facevo solo presente cosa puoi fare sul filo della legge, che è eticamente scorretto ma legalmente giusto ![]() Pensa che io mi son fatto problemi a riportare un lettore divx dopo 6 giorni asd ![]()
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#57 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Roma violenta 1981
Messaggi: 1416
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penso che per ogni furbo che riporta una videocamera dopo le vacanze (ah bella idea...grazie
![]() anche l'osannata assistenza m$ se ne è uscita che la console ha 2 anni di garanzia ma è un "favore" fatto agli italiani, ma gli accessori (alimentatore cavi e joypad) un solo anno! ma l'hard disk 2 perchè è parte della console... se sta nella scatola ha 2 anni porcogiuda! ho dovuto farmi passare un superiore per risolvere, ma tanta gente avrebbe abbozzato e comprato un altro joypad. ed è un mese che aspetto il cavo vga se proprio volete saperlo, quello che ho come lo tocchi si vede giallo..ho già chiamato 3 volte. in tutti gli altri casi però sono sempre stati gentilissimi e rapidi.
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John Connor - Leader della Resistenza umana |
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#58 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Genova
Messaggi: 8791
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E' che vengo pagato appositamente per tutelarli in questo senso, anche se spesso mi spiace mandare via uno perchè magari si è perso lo scontrino ![]() |
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#59 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: Alessandria
Messaggi: 1011
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Ciao !
questa sera ho chiamato Media****....... mi hanno detto che mi faranno sapere domani.....speriamo. se non me la cambiano mi sa che mi conviene tenerla così: magari metto un pezzo di nastro adesivo trasparente......La consolle funziona perfettamente... quindi non ho voglia di fare il "cattivo" con i commessi, che poveretti, saranno tenuti a rispettare le norme del negozio. Da quello che ho capito dal documento di Andre106 sarebbe il negozio tenuto a sistemare la consolle (come fare sono cavoli loro) non la Sony..... Ciao ! |
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#60 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Roma violenta 1981
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Quote:
se invece ti capitava dopo 15 giorni allora è sempre il negozio che prende la tua console, e la porta a sony, che poi coi suoi tempi te la aggiusterà o cambierà a sua discrezione (ma di certo te la cambiano) e probabilemente poi la andrai a ritirare nel negozio dove l'hai comprata. questo vale per tutto il primo anno, eslcusi appunto i primi 15 giorni. nel secondo vai direttamente da sony....che farà di tutto per mettertelo nel ![]() almeno la mia esperienza è stata questa, perchè sono andato al centro sony più vicino a casa mia (piazza mazzini -roma) magari da un'altra parte sarebbe andata diversamente, purtroppo sono cani sciolti.
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John Connor - Leader della Resistenza umana |
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