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Old 18-12-2007, 14:11   #121
flisi71
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Iscritto dal: Feb 2001
Città: a casa mia
Messaggi: 900
Quote:
Originariamente inviato da DonaldDuck Guarda i messaggi
P.S.
Quanta partecipazione a questa discussione e quanta poca a quella sul Mastella utilizzatore di aerei ed elicotteri per divertirsi al Gran Premio.
Veramente sul passaggio aereo di Mastella furono aperte diverse discussioni al momento in cui la vicenda fu nota, cioè lo scorso settembre.
Non stupisce nessuno che poi a novembre il semplice pronunciamento della Corte dei Conti non attirasse ormai più di tanti commenti.
Resta senza spiegazioni plausibili il motivo che ha spinto nella giornata di ieri un utente a uppare di nuovo la stessa discussione di novembre, pur in assenza di un qualsiasi nuovo sviluppo*; essendo comunque un aspetto del tutto secondario per la discussione, possiamo tranquillamente soprassedere.

Quote:
Originariamente inviato da fracarro Guarda i messaggi
...
La differenza con il caso di Mastella e che in quel caso volente o nolente lui aveva il diritto di utilizzare quell'aereo per motivi di lavoro e se non sbaglio l'indagine gli ha dato pure ragione.

Qui invece si parla di mezzi della finanza che invece di essere utilizzati per gli scopi giusti vengono adibiti al trasporto di un generale con famiglia e amici al seguito o peggio per trasportare il cibo che tanto gradisce. L'air force one italiano costa ma per lo meno la sua funzione ( per quanto discutibile) è quella di scarrozzare i politici (non so quali cariche di preciso), e quindi il "danno" è solo economico, ma aerei, elicotteri della GDF vengono sottratti ai pochi mezzi a disposizione del corpo.
....
Le due vicende presentano alcune analogie (privilegi per personaggi pubblici) e molte differenze.


Quote:
Originariamente inviato da DonaldDuck Guarda i messaggi
...
Sai perchè ritengo Repubblica un opuscolo? Perchè si presta a demolizioni telecomandate a seconda di come tira il vento.

Se si inventassero di sana pianta casi inesistenti potresti anche aver ragione.
Ad esempio quando, per fare un paragone con fatti accaduti, un giornale darà credito per settimane intere alle "rivelazioni" di personaggi quali il sedicente conte (in realtà scaricatore del mercato ortofrutticolo di Brescia) Igor Marini o ancor peggio alla sedicente spia tuttologa Mario Scaramella al solo scopo di montare una campagna di propaganda, allora si potrà concludere senza esitazione che quel giornale è solo un foglietto di propaganda.
Ogni riferimento è naturalmente voluto e riscontrabile (i due personaggi citati sono tutt'ora in carcere).


Quote:
Quì c'è la notizia nuda e cruda del Mastella neo pioniere dell'aria
http://www.repubblica.it/2007/09/sez...-mastella.html
Queste invece erano le premesse piuttosto pesanti dell'Espresso-Repubblica
http://espresso.repubblica.it/dettag...stizia/1765034
Sono testate dello stesso gruppo, per cui risulta veramente debole l'argomento che una voleva insabbiare ciò che viene pubblicato dall'altra.

Un osservatore attento sarà anche colpito dalla discrepanza di date fra i due articoli considerati:
l'articolo del'Espresso (che per primo pubblica lo scoop) è del 13 settembre, quello riportato di Repubblica (che da notizia del pronunciamento della Corte dei Conti) è del 16 novembre.
Articoli redatti in tempi diversi per notizie diverse: ma che razza di paragone sarebbe?


Caso mai il paragone dell'articolo dell'Espresso andava fatto con gli articoli di Repubblica del medesimo momento, ad esempio con:
http://www.repubblica.it/2007/09/sez...a-replica.html (13 settembre)
http://www.repubblica.it/2007/09/sez...-mastella.html (15 settembre)



Quote:
L'argomento principe di questa discussione doveva riguardare SOLO il ricorso vinto di Speciale ed invece ci ritroviamo tra off topic...
Ah, meno male che te ne sei accorto che Mastella non c'entra proprio niente in questa discussione.



Quote:
Originariamente inviato da Lorekon Guarda i messaggi
ma per favore...

vuoi far passare il messaggio che il suddetto Speciale avesse una dignità morale superiore?
il tentativo è maldestro e soprattutto mal si concilia con l'accusa di peculato che lo ha colpito.
toghe rosse anche alla Corte dei Conti?
E' venuto fuori anche che, mentre chiedeva i 5 milioni di risarcimento e il reintegro, aveva già provveduto ad incassare la liquidazione.

Quote:
non ha accettato il giochetto perchè c'è già pronta la sua bella poltroncina da qualche parte...
se non ricordo male lo scrissi già due mesi fa.
L'articolo de "La Stampa" è chiaro a riguardo.


Ciao

Federico


qualcuno, probabilmente prevenuto, avanzava l'ipotesi che fosse un tentato maldestro parallelo con ciò che si scopre a riguardo del gen.Speciale
__________________

FORZA GAIA !!

Ultima modifica di flisi71 : 18-12-2007 alle 17:45. Motivo: Adesso, ammesso di avere argomentazioni valide, c'è solo da ribattere ai contenuti
flisi71 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-12-2007, 14:12   #122
DonaldDuck
Senior Member
 
L'Avatar di DonaldDuck
 
Iscritto dal: Feb 2004
Città: Cittadino di un mondo libero dalla spazzatura
Messaggi: 5537
La sentenza del Tar
http://www.civile.it/news/visual.php?num=50844

Quote:
REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N.

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno

PER IL LAZIO, SEZ. II

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6695/2007, proposto dal dott. Roberto SPECIALE, rappresentato e difeso dai proff. Gianluca ESPOSITO e Filippo SATTA e dall’avv. Anna ROMANO ed elettivamente domiciliato in Roma, via G. Antonelli n. 47;

CONTRO

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del sig. Presidente pro tempore ed il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi sigg. Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12

E NEI CONFRONTI

del sig. gen. Cosimo D’ARRIGO, controinteressato, rappresentato e difeso dai proff. Mario SANINO ed Ilaria COLOMBO e dall’avv. Fabrizio VIOLA ed elettivamente domiciliato in Roma, v.le Parioli n. 180;

PER L’ANNULLAMENTO

A) – del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2007, registrato il successivo giorno 13, con cui il ricorrente è stato rimosso dalle funzioni di Comandante generale della Guardia di finanza ed è stato sostituito dal controinteressato gen. D’ARRIGO; B) – della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 1° giugno 2007, di contenuto ignoto, richiamata nel DPR impugnato; C) – della proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, di contenuto ignoto, richiamata nel DPR impugnato; D) – della nota prot. n. 13297 del 2 giugno 2007, ricevuta il successivo giorno 4, con cui il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il predetto DPR; E) - della relazione di cui alla nota del Viceministro dell’economia prot. n. 5474 del 31 maggio 2007, di contenuto ignoto, richiamata nel decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze 1° giugno 2007, pubblicato nella G.U. n. 142 del successivo giorno 21; F) – d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, ove occorra e per quanto di competenza di questo Giudice, del documento politico presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’ allocuzione davanti al Senato della Repubblica in data 6 giugno 2007

E PER L’ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente al risarcimento del danno da lui subito per effetto del DPR e degli altri atti sopra impugnati, non solo dal punto di vista economico – professionale, ma anche sotto l’aspetto dell’immagine, della dignità e dell’ onorabilità professionali, da liquidare in € 5.000.00,00 (Euro cinque milioni).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 7 novembre 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, i proff. SATTA e SANINO e l'Avvocato dello Stato D’AMATO;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il dott. Roberto SPECIALE, ufficiale generale in s.p.e. dell’Esercito italiano, dichiara d’esser stato nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2003 a’sensi dell’art. 4, I c. della l. 23 aprile 1959 n. 189, Comandante generale della Guardia di finanza, in forza del DPR 16 ottobre 2003, debitamente registrato dalla Corte dei conti.

Il dott. SPECIALE rende altresì noto che, a seguito della nomina del Governo in esito alle elezioni per la XV legislatura repubblicana, questo non lo revocò a suo tempo. Pertanto, il suo incarico dirigenziale s’appalesa confermato a’sensi dell’art. 19, c. 8 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165 (nel testo previgente alla novella recata dall’art. 2, c. 159 del DL 3 ottobre 2006 n. 256, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006 n. 286), a suo dire, fino alla naturale scadenza, ossia il compimento del suo 65° anno d’età, limite massimo ex lege di permanenza in servizio per i generali di Corpo d'armata della GDF. Nel frattempo, il sig. Ministro dell'economia e delle finanze delegò al Viceministro on.le prof. Vincenzo VISCO, tra l’altro, pure i propri poteri di direzione e vigilanza ex art. 1 della l. 189/1959 sulla GDF.

Il dott. SPECIALE fa presente pure che, durante l’estate 2006, insorsero alcuni screzi tra lui ed il Viceministro dell’economia in ordine al trasferimento di quattro ufficiali comandanti di reparti del Corpo in Lombardia, nell’ambito dell’avvicendamento di vari ufficiali di grado elevato nei vari Comandi regionali e provinciali.

Con decreto in data 1° giugno 2007 (pubblicato nella G.U. n. 142 del successivo giorno 21), il Ministro dell’economia e delle finanze ha avocato a sé i poteri dapprima delegati in materia di GDF. Riferisce al riguardo il ricorrente che il Ministro lo convocò per rivolgergli la richiesta di dimissioni dalle funzioni di Comandante generale del Corpo, offrendogli in cambio la nomina a consigliere della Corte dei conti. Con missiva personale rivolta al Ministro, il dott. SPECIALE ha declinato tale offerta, ma, nel frattempo, con DPR 1° giugno 2007, egli è stato sostituito nelle predette funzioni dal gen. c.a. Cosimo D’ARRIGO, senza che le relative ragioni siano state esplicitate nel medesimo provvedimento. Queste ultime son state poi rese note dal Ministro solo il successivo giorno 6 in un’audizione innanzi al Senato della Repubblica, nella cui allocuzione al ricorrente sono state contestate varie inadempienze nello svolgimento dell’incarico e, a suo dire, pure di slealtà.

In relazione a ciò, il dott. SPECIALE adisce allora questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando, in una con il citato provvedimento, pure la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 1° giugno 2007, la proposta formulata dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della difesa (di contenuto ignoto, richiamata nel DPR impugnato), la nota prot. n. 13297 del 2 giugno 2007, (con cui il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia ha trasmesso detto DPR), la relazione di cui alla nota del Viceministro dell’economia prot. n. 5474 del 31 maggio 2007 (di contenuto ignoto, richiamata nel decreto 1° giugno 2007), nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in particolare il documento politico presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’allocuzione del 6 giugno 2007.

Al riguardo, il ricorrente deduce in punto di diritto: A) – l’illegittimità della cessazione dal servizio, che non rientra in alcuna delle previsioni ex artt. 40, 44, 73 e 74 della l. 10 aprile 1954 n. 113, non è stata disposta in base al prescritto procedimento di garanzia e costituisce, ad onta del nomen juris usato dall’atto impugnato, una revoca ad nutum; B) – l’inesistenza d’una legittima causa di rimozione, specie dopo che il ricorrente era stato confermato a’sensi dell’art. 19, c. 8 del Dlg 165/2001 e, quindi, godeva del diritto alla prosecuzione del rapporto fino alla sua naturale scadenza; C) – l’assenza dell’atto introduttivo del procedimento di revoca e delle prescritte garanzie partecipative e di contraddittorio, nonché di qualsivoglia contestazione di addebiti, mentre le Amministrazioni intimate sono tenute a rispettare le specifiche garanzie che presiedono il rapporto d’impiego dei dirigenti generali e, se del caso, ad assumere scelte trasparenti e verificabili, per consentire la prosecuzione dell’attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale d'imparzialità dell’azione amministrativa; D) – la natura effettivamente sanzionatoria di detta revoca implicita, non assistita dalle citate garanzie e giustificata dal Ministro solo ex post ed in una sede politica, come tale impropria ed inidonea a garantire un serio contraddittorio (indefettibile anche quando la ragione della revoca consista nell’incompatibilità alla prosecuzione d’un rapporto fiduciario), ferma, comunque, la necessità d’un procedimento di revoca distinto da quello di nomina del controinteressato; E) – la violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e l’assenza d’ogni dimostrazione dell’urgenza del provvedere, i fatti in questione essendo risalenti e ben noti; F) – la violazione dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990, l'omessa valutazione dell'interesse pubblico e l’assenza d’istruttoria; G) – l’eccesso di potere per contraddittorietà, per manifesta incongruenza ed illogicità e per sviamento. Resistono in giudizio le Amministrazioni intimate, che concludono per l'inammissibilità del ricorso in epigrafe e, nel merito, per l’infondatezza della pretesa attorea. S’è costituito nel presente giudizio pure il controinteressato gen. c.a. D’ ARRIGO, che eccepisce vari profili d’inammissibilità e d’infondatezza della domanda qui azionata.

Alla pubblica udienza del 7 novembre 2007, su conforme richiesta dei patroni di parte, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. – Viene all’esame del Collegio l’impugnazione, spiegata dal dott. Roberto SPECIALE, Comandante generale della Guardia di finanza, avverso il provvedimento 1° giugno 2007 —con cui egli è stato sostituito in dette funzioni dal gen. c.a. Cosimo D’ARRIGO—, e gli atti ed i documenti preparatori di siffatto provvedimento.

Ai fini d’una miglior comprensione delle vicende di causa, reputa opportuno il Collegio precisare che il dott. SPECIALE, già ufficiale generale in s.p. e. dell’Esercito italiano, era stato nominato Comandante generale della GDF in forza del DPR 16 ottobre 2003. In tali funzioni egli restò pur dopo la nomina del nuovo Governo in esito alle elezioni per la XV legislatura repubblicana, non essendo stato dichiarato cessato dal relativo incarico entro il tempo previsto dall’art. 19, c. 8 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165, nel testo modificato dall’art. 3, c. 1, lett. i) della l. 15 luglio 2002 n. 145, previgente alla novella recata dall’art. 2, c. 159 del DL 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006 n. 286).

A tal riguardo, deve il Collegio fin d'ora disattendere ogni eccezione delle parti resistenti sulla mancata conferma del ricorrente dopo l’insediamento del predetto Governo. È vero che vigeva ancora a quel tempo la regola introdotta dal citato art. 3, c. 1, lett. i) della l. 145/2002 —ossia quella per cui «… Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo…»—, ma non v’è stato alcun atto dichiarativo o fatto concludente, da parte delle Amministrazioni resistenti, tale da impedire la prosecuzione del rapporto di servizio del ricorrente, almeno fino all'emanazione dell’impugnato DPR. Anzi, dalla serena lettura degli atti prodromici a quest’ultimo —e, in particolare, dall’allocuzione del sig. Ministro dell’economia dinanzi al Senato della Repubblica il 6 giugno 2007 (per quel che può in questa sede rilevare) e dalle note di risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri ai rilievi della Corte dei conti—,s’evince che le ragioni della risoluzione del rapporto, ad effetto costitutivo ex nunc, sono ben diverse da quelle, meramente dichiarative, sottese al citato art. 19, c. 8. Esse s’incentrano essenzialmente nell’esaurimento del rapporto di fiducia tra i vertici politici ed il ricorrente e nella di lui sopravvenuta incompatibilità ambientale, sì da sconsigliare, stanti i disagi anche all’interno del Corpo, un’ulteriore permanenza del gen. SPECIALE in un incarico fino a quel momento ritenuto da tutte le parti valido ed efficace. Sicché il richiamo alle norme in parola, oltre ad esser smentito per tabulas (cfr. la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2007, a firma del Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei ministri), appare più un argomento difensivo posto dall’Avvocatura erariale —la quale, poi, ribadisce le vicende caratterizzanti invece siffatta incompatibilità ambientale—, che una delle ragioni, foss’anche postergata rispetto all’impugnata statuizione, effettivamente prese in considerazione per decidere la sostituzione del ricorrente.

Per gli stessi motivi, non vale allora invocare, come fanno le resistenti nella memoria del 26 ottobre 2007, l’art. 2, c. 161 del DL 262/2006, in virtù del quale, in sede di prima applicazione dell’art. 19, c. 8 del Dlg 165/ 2001, come modificato ed integrato dai precedenti commi 159 e 160, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data d’entrata in vigore del medesimo decreto n. 262. Ma tale termine è ampiamente trascorso, senza che vi sia stato il minimo accenno all’intervenuta decadenza ope legis del ricorrente dal suo incarico.

Sono insorti, tuttavia, screzi tra il ricorrente ed il Viceministro dell'economia, delegato all'esercizio dei poteri di direzione e vigilanza, ex art. 1 della l. 23 aprile 1959 n. 189, sulla GDF. La questione, che praticamente ha manifestato l’incompatibilità tra il ricorrente e l’organo di direzione politica sul Corpo, è stata risolta, anzitutto, mercé la riassunzione di tali poteri delegati in capo al Ministro dell’economia, giusta DM 1° giugno 2007, pubblicato nella G.U. n. 142 del successivo giorno 21.

In secondo luogo, è intervenuto, nei confronti dello stesso gen. SPECIALE, l’impugnato decreto, che prende le mosse sia da tali vicende, sia da un complesso di pretese inadempienze di questi nella conduzione dell’incarico. Il provvedimento ha anzitutto richiamato le disposizioni in tema di stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della GDF (Dlg 19 marzo 2001 n. 69) e sull’ordinamento del Corpo (l. 189/1959). Quindi, «… Ritenuto sussistere le ragioni di massima urgenza per procedere, sulla base delle considerazioni esposte nella proposta formulata dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, in data 1° giugno 2007, alla nomina del Generale Cosimo D’Arrigo a Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza, in sostituzione del Generale Roberto Speciale… decreta: Art. 1. – 1. – Il Generale C.A. Cosimo D’Arrigo è nominato Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza a decorrere dalla data odierna, in sostituzione del Generale Roberto Speciale…».

2.1. – Questo essendo, per sommi capi, il dato fattuale su cui si muove l' impugnazione, può adesso il Collegio passare all’esame di tutte le eccezioni preliminari di rito e merito, sollevate in varia guisa dalle parti resistenti e che vanno disattese, perché non fondate.

2.2. – Andando per ordine, non ha pregio la tesi dell’inammissibilità del ricorso in epigrafe per omessa impugnazione della nomina del controinteressato. Ad una lettura pacifica della statuizione gravata, essa si manifesta sì a guisa di preposizione del gen. D’ARRIGO quale nuovo Comandante generale della GDF, ma anche in espressa sostituzione del ricorrente. Con ciò essa presuppone, stante l’impossibilità di conferire siffatta funzione se non ad uno e ad un solo soggetto individuato a’sensi dell’art. 4, I c. della l. 189/1959, una vicenda di rimozione del ricorrente dal medesimo incarico.

Poiché, però, quest’ultima non promana né da un qualsivoglia altro atto ad effetto costitutivo, precedente o coevo, né è stata assunta quale mera dichiarazione d’una vicenda automaticamente estintiva del rapporto con il ricorrente, allora essa è contenuta in forma implicitamente presupposta nel medesimo DPR impugnato.

La ragione è evidente: il provvedimento impugnato è l’unico e laconico atto d’una procedura di somma urgenza, adottato in esito ad una sequela di proposte e deliberazioni tutte assunte nella medesima giornata del 1° giugno 2007, iniziata con la rapida convocazione del ricorrente da parte del Ministro dell’economia e conclusasi con l’emanazione del decreto impugnato. Tutto ciò s’evince, oltre che dalla ricostruzione degli eventi offerta nel presente giudizio, dagli scritti difensivi e dai documenti depositati dalle Amministrazioni resistenti, dalla breve premessa del DPR impugnato. Ciò ha formato oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti e della relativa risposta da parte del Ministero dell'economia, formulata sulla scorta della nota prot. n. USG/0002567 del 12 giugno 2007, da cui appunto evincesi che «… detta revoca del Gen. C.A. Roberto Speciale dall’incarico di Comandante generale della Guardia di Finanza è contenuta, in via implicita, nell’atto in esame... Considerata l’unicità del vertice, la “sostituzione” non può che implicare la “revoca” del Comandante generale in carica, vista l’assoluta incompatibilità di effetti tra la nuova nomina e la permanenza del precedente titolare…».

Pertanto, il gravame investe in modo unitario e complessivo tutta la statuizione in sé, così come tali Amministrazioni hanno ritenuto, per loro scelta, di confezionarla.

Scolora allora ogni considerazione sull’effetto viziante, piuttosto che caducante, dell’eventuale annullamento della rimozione del ricorrente, rispetto alla nomina del controinteressato, che sarebbe frutto di un’autonoma ponderazione di interessi e non la conseguenza ineluttabile della revoca stessa.

Invero, tale tesi, in sé perfettamente condivisibile, ha senso solo in uno scenario, qual è appunto quello descritto nella recente giurisprudenza (cfr., sulla differenza tra i due tipi d’effetto, Cons. St., VI, 23 ottobre 2007 n. 5559), in cui sussiste la sequenza procedimentale di revoca espressa e di nomina altrettanto manifesta, maxime nel caso di due provvedimenti distinti e collegati tra loro nell'ordinario rapporto di presupposizione, di cui il secondo fa sorgere un’autonoma posizione di controinteresse in capo ad un soggetto altro. In tal caso, ben può il Giudice adito procedere allo scrutinio sulla natura di quest’ ultima e, quindi, verificare se l’annullamento dell’atto (recte, della volizione) presupposto implichi il necessario travolgimento (p.es., dell’aggiudicazione rispetto all’ annullamento del bando di gara: Cons. St., V, 8 agosto 2005 n. 4207), oppure solo un vizio di quello successivo (p.es., della nomina medio tempore effettuata su una sede farmaceutica rispetto all’annullamento della decadenza dalla stessa: cfr. Cons. St., IV, 31 maggio 2007 n. 2792). Nella specie, tutto ciò è mancato, in quanto l’impugnato DPR reca solo la nomina del controinteressato in sostituzione del ricorrente e dà contezza unicamente dell'urgenza del provvedere, non certo del motivo della rimozione. Questa complessa, ma unitaria ed inscindibile volizione ha formato oggetto dell'altrettanto unica impugnazione in esame.

2.3. – Neppure convince l’eccezione d’inammissibilità del ricorso basata sulla qualificazione del provvedimento come atto politico, non impugnabile in base all’art. 31 del RD 26 giugno 1924 n. 1034.

Dubita invero il Collegio, sulla scorta dell’insegnamento del Supremo Consesso (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 23 gennaio 2007 n. 209) che la disposizione citata possa sopravvivere sic et simpliciter nell’ordinamento positivo, come delineato dagli artt. 24 e 113 Cost. Infatti, il principio di tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. ha portata generale e riguarda tutte le Amministrazioni, sicché le sue eventuali deroghe devono trovare il loro supporto in norme costituzionalmente orientate. È peraltro jus receptum (cfr. Cons. St., IV, 29 febbraio 1996 n. 217; id., 12 marzo 2001 n. 1397) che l'atto politico deve presentare due requisiti: l'uno di carattere soggettivo, in quanto deve trattarsi di atto emanato dal Governo o, comunque, dall'autorità cui compete la funzione d’indirizzo politico e di direzione al massimo livello dei pubblici poteri; l' altro di carattere oggettivo, in quanto deve trattarsi d’un atto o d’un procedimento emanato nell'esercizio del potere politico, non già di un’attività meramente amministrativa. Non sono quindi, per i loro caratteri intrinseci, soggetti a controllo giurisdizionale solo gli atti con cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico, ossia quelli che non si possono qualificare o non sono identificabili come amministrativi e in ordine ai quali l'intervento di questo Giudice determinerebbe un'interferenza del potere giudiziario nell'ambito di altri poteri.

È parimenti consolidato l’avviso del Supremo Consesso (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 13 marzo 1999 n. 260; id., 22 marzo 2005 n. 1198; id., 31 marzo 2005 n. 1391), da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui gli atti preordinati alla provvista di personale dello Stato ai massimi livelli sono atti d’alta amministrazione e non d’indirizzo politico e, come tali, soggiacciono comunque al sindacato giurisdizionale, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità. Al riguardo, i parametri di legittimità di tali atti, cui si deve rapportare l'azione amministrativa, sono quelli direttamente identificabili negli art. 97 e 113 Cost., oltre che nella disciplina di rango ordinario contenuta nella l. 7 agosto 1990 n. 241. Da tanto discende che, per un verso, l'esigenza sostanziale che i soggetti prescelti siano effettivamente di qualificazione professionale adeguata al grado, alla complessità e alla delicatezza delle funzioni inerenti all'ufficio; e, per altro verso, l'esigenza formale che dagli atti del procedimento emergano i criteri seguiti dalla P.A. ai fini della scelta o, comunque, le ragioni che la giustifichino, sì da consentirne la puntuale verifica anche in sede giurisdizionale.

Non sfugge certo al Collegio che le nomine degli organi di vertice delle Amministrazioni, centrali o locali, si configurano come provvedimenti assunti in base a criteri eminentemente fiduciari (arg. ex Cons. St., IV, 25 maggio 2005 n. 2706), basati sulla valutazione della coerenza delle capacità e delle attitudini del prescelto a dar seguito, fermo, ovviamente, il precetto ex art. 98, I c., Cost. cui sono soggetti tutti i pubblici impiegati, agli indirizzi indicati dal corpo politico.

Tuttavia, anche in questo caso pare al Collegio che il richiamo all’atto politico insindacabile, perlomeno da parte delle Amministrazioni resistenti, sia un argomento difensionale e non un dato assunto, se non a base, perlomeno a giustificazione dell’atto impugnato. Invero, la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risposta ai rilievi della Corte dei conti, afferma di non trattarsi d’un «… riferimento del decreto ad un mero rapporto fiduciario, risolvibile ad nutum, dal proponente, ma di condizioni oggettive di contrasto…, tali da non rendere possibile il rapporto interorganico tra Ministro… e Comandante generale…».

Ma pur ad accedere alla tesi difensiva, è noto che il singolo provvedimento di nomina, comportando una scelta nell'ambito d’una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici, deve esporre le ragioni che hanno condotto alla scelta d’uno d’essi ed è, per sua natura, sottoposto alla verifica di congruità, secondo i principi d’imparzialità, proporzionalità ed adeguatezza, propria dei giudizi di legittimità di questo Giudice. Per vero, una scelta effettuata intuitu personae non vuol dire certo volizione arbitraria o, peggio, insindacabile e, anzi, il rapporto fiduciario, di per sé solo, non è affatto idoneo a superare ogn’altra valutazione. Infatti, è opinione ferma quella per cui la P.A. procedente deve dare idonea contezza dell'avvenuta valutazione del possesso dei prescritti requisiti in capo al prescelto, sì che si possa dimostrare la ragionevolezza della scelta effettuata. Soccorre al riguardo l’autorevole e ben noto arresto del Supremo Consesso (cfr. Cons. St., IV, 10 luglio 2007 n. 3893), per il quale, pur se la deliberazione per il conferimento dell'ufficio di Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione, prima carica giudiziaria della Repubblica (e, agli occhi del Collegio, certo d'importanza non inferiore alla nomina del Comandante della GDF), abbia natura giuridica d’atto d’alta amministrazione, non per ciò solo è sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità e, più in generale, alla garanzia di tutela prevista nei confronti di tutti gli atti della P.A. a’sensi degli art. 24 e 113 Cost.

La ragione è chiara: per quanto la P.A., soprattutto in occasione della nomina di così alte cariche pubbliche, eserciti un elevatissimo potere discrezionale —che non s’esaurisce nel mero riscontro dei requisiti prescritti dalla legge in capo ai candidati, ma implica articolate, delicate e talvolta addirittura sfumate valutazioni sulla stessa personalità di costoro—, ciò limita e attenua, ma non esclude il sindacato giurisdizionale sull'esercizio di siffatta discrezionalità, specie con riferimento al riscontro dell' esistenza dei presupposti, alla congruità della motivazione ed alla sussistenza del nesso logico di conseguenzialità fra presupposti e conclusione.

2.4. – Infine, non può esser condivisa l’eccezione di difetto dell’interesse qui azionato, per aver il ricorrente, collocato in ausiliaria a’sensi dell’art. 3, c. 1 del Dlg 30 aprile 1997 n. 165, offerto la propria disponibilità per il suo impiego ex art. 1, c. 1 del Dlg 30 dicembre 1997 n. 498 presso la P.A. d'appartenenza o altra Amministrazione nell’ambito del Comune o della provincia di residenza, con contestuale fruizione della relativa indennità.

L’inequivoco disposto del citato art. 3, c. 1, configura il collocamento in ausiliaria del ricorrente come un mero fatto giuridico, strettamente correlato alla sola sua cessazione del servizio per raggiunti limiti d’età, corrispondente, per i generali di corpo d’armata dell’E.I. al compimento del 62° anno. Nessuna acquiescenza può, allora, riconoscersi in capo al ricorrente, giacché siffatto collocamento è un automatismo ex lege, che si verifica per il sol fatto d’una cessazione dal servizio a sua volta indipendente da ogni volontà ed il cui provvedimento ha efficacia solo dichiarativa. Del pari, la fruizione dell’indennità ex art. 3, c. 4 è solo subordinata alla disponibilità del personale militare in ausiliaria all’impiego presso la propria o altra P.A., ma anch’essa trova il proprio presupposto esclusivo nella cessazione dal servizio. Infine, la dichiarazione ex art. 1, c. 1 del Dlg 498/ 1997 è necessitata, affinché, il militare interessato, transitato in ausiliaria, possa appartenere alla relativa categoria.

3. – Passando, quindi, al merito della questione controversa, il ricorso in epigrafe s’appalesa sì fondato ed è meritevole d’accoglimento, con i limiti e le considerazioni qui di seguito indicati.

4. – Esaminando i motivi di gravame nell’ordine in cui essi son stati proposti dal ricorrente, non si può certo condividerne l' assunto, secondo cui la fattispecie in esame sia riconducibile ad una vicenda estintiva del servizio permanente effettivo, come tale soggetta alle invocate regole ex artt. 40, 44, 73 e 74 della l. 10 aprile 1954 n. 113, come sarebbe in effetti se si trattasse d’un ufficiale generale delle Forze armate.

Non nega il Collegio che, alla luce della documentazione versata in atti, taluni aspetti della rimozione del ricorrente potrebbero configurare, giusta quanto le Amministrazioni resistenti gli hanno addebitato, sia una sua non idoneità agli uffici del grado, sia la necessità del suo allontanamento d'autorità da questi ultimi.

A ben vedere, però, l’impugnato decreto solleva il ricorrente non dal servizio in sé, bensì dal solo incarico di vertice della GDF, incarico cui un ufficiale con il grado di generale di corpo d’armata perviene non per ordinaria progressione di carriera, ma per specifica nomina ad hoc.

Il procedimento di rimozione sotteso al decreto impugnato, in realtà, trova le sue regole precipue, ossia correlate alla particolare funzione inerente all’incarico de quo, solo nell’art. 4 della l. 189/1959, nonché nelle norme generali ex l. 241/1990 sul procedimento amministrativo, senza bisogno di contaminazioni con quelle ex l. 113/1954, rivolte ai militari non in posizione di vertice.

Restano così assorbite le doglianze di cui al quarto motivo, che in parte replicano o sviluppano le questioni testé accennate sulla l. 113/1954 ed in parte già formano oggetto del terzo motivo.

Diversa è la conclusione cui deve invece pervenire il Collegio sul secondo motivo, che si appalesa fondato, atteso che la connotazione della vicenda nei suoi aspetti procedimentali, più che nella formulazione del provvedimento, evidenzia un palese sviamento di potere. Invero è mancata, a monte del provvedimento, la statuizione della revoca del ricorrente, ancorché tanto necessaria, da far concludere le Amministrazioni resistenti (p.es., nella nota di risposta ai rilievi del Giudice del controllo) per un provvedimento implicito. È ben vero che siffatta revoca ben risulta dal complesso degli atti endoprocedimentali e dall’ impugnata statuizione; così come appare chiaro che la revoca e la nomina, pur se ontologicamente e funzionalmente diverse, sono state unificate, più che nel provvedimento, nelle intenzioni del provvedere. Tuttavia, proprio tale forzata reductio ad unum di due collegate, ma distinte realtà giuridiche, s’appalesa il sintomo evidente sia dell’assenza della corretta, precisa e motivata statuizione presupposta, sia dello scopo di raggiungere il risultato della rimozione del ricorrente attraverso non le procedure acconce, bensì il fatto compiuto della nomina del controinteressato.

Ed in ciò va individuata la sostanza del vizio rilevato, rifluita nel provvedimento impugnato.

5. – Pure da accogliere è il terzo mezzo di gravame, con cui il ricorrente si duole della violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 (omesso avviso d’ avvio del procedimento di revoca), nonché del giusto procedimento e del principio del contraddittorio.

A tal riguardo, è ben consapevole il Collegio, che l’ intera vicenda relativa all’emanazione dell’impugnato atto, evidentemente improntata a somma urgenza, s’è concentrata nell’arco della giornata del 1° giugno 2007. Da tale qualificazione del procedimento dovrebbe discendere, anche secondo la prospettazione difensiva delle Amministrazioni resistenti, l’ inapplicabilità nella specie dell’art. 7 della l. 241/1990 (arg. ex Cons. St., V, 21 giugno 2007 n. 3431).

Nondimeno, in punto di fatto, non è controverso tra le parti che il ricorrente, lo stesso giorno 1° giugno, è stato convocato dal sig. Ministro dell'economia appunto per informarlo della sua imminente sostituzione e, se del caso, della sua nomina a Consigliere della Corte dei conti.

Sicché, ed anche quest’aspetto è riconosciuto in sede difensiva dalle Amministrazioni stesse, queste ultime non hanno proceduto secondo le regole dell’urgenza proprie dell’art. 7, c. 1 della l. 241/1990, ma hanno accordato al ricorrente, nonostante che le vicende sottese alla di lui revoca si sviluppassero da svariati mesi, solo un, per vero, assai breve tempo per il contraddittorio procedimentale. Ora, è jus receptum (cfr., per tutti, Cons. St., V, 10 gennaio 2007 n. 36) che l’art. 7 della l. 241/1990 esprime un principio generale dell'ordinamento giuridico e, quindi, le limitazioni alla sua osservanza vanno intese in modo rigoroso e restrittivo e le interpretazioni che ne escludono l'applicazione devono esser, di conseguenza, ritenute illegittime se non sorrette da specifiche norme d'eccezione. Né va sottaciuto come l’avviso d’avvio del procedimento deve permettere al destinatario della statuizione conclusiva un tempo, calibrato certo sulle pari esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa, ma non simbolico o minimale, affinché questi possa effettivamente partecipare e, se del caso, contraddire gli assunti e i dati della P.A. procedente. E ciò s’appalesa nella specie ancor più significativo, se si considera che, come evincesi da una pluralità di indizi concordanti, al ricorrente si sono indirizzate critiche relative sia all’insoddisfacente conduzione dell’ufficio, sia al deterioramento progressivo ed irreparabile del rapporto fiduciario con la dirigenza politica. Poiché tali responsabilità erano, ad avviso delle Amministrazioni resistenti, precise ed evidenti, a più forte ragione avrebbero dovuto trovare ingresso, anche senza particolari solennità formali e con l’acconcia pubblicità del caso, in un documento atto a provocare un serio contraddittorio con il ricorrente e con tutte le idonee garanzie del procedimento, solo in esito al quale esse avrebbero avuto argomenti e forza giuridica per giustificare la contestata rimozione.

6. – Condividendo poi gli argomenti di cui al quinto motivo, non convince neppure la tesi della celerità, indicate dalle Amministrazioni intimate nel decreto e nei documenti collaterali.

Certo, la celerità del provvedere è un aspetto intrinseco del buon andamento dell’azione amministrativa, ma lo sono pure le predette garanzie procedimentali, onde il loro sacrificio è possibile solo in casi realmente eccezionali o necessitati.

In altri termini, le Amministrazioni resistenti, partendo dalla senz’altro corretta considerazione che la somma urgenza fa aggio sulle formalità partecipative, hanno ritenuto di soprassedervi o di ridurle ad un minimo praticamente istantaneo (il colloquio tra il Ministro ed il ricorrente), di fatto irrilevante (nella misura in cui non v’è stato né contraddittorio, né motivazione a confutazione del diverso avviso del ricorrente) e superfluo (posto che la statuizione sostitutiva era già predisposta).

Tuttavia, le ragioni della somma urgenza sono state giustificate non subito e nel corpo dell’impugnato decreto, che non ne fa menzione, bensì in nuce in sede di nota del Viceministro del 1° giugno 2007 (l’insostenibilità della situazione al vertice del Corpo; il conflitto esplicito tra autorità politica e Comandante generale; il fatto che tanto «… può determinare incertezza e confusione nel Corpo, il quale deve invece poter operare in tutta tranquillità …») e nella risposta del 12 giugno 2007 ai rilievi del Giudice del controllo. A ben vedere, però, siffatte ragioni sono o appena accennate, o riguardano vicende risalenti o già esistenti da alcuni mesi, oppure si riferiscono a questioni d’imprescindibile continuità funzionale della GDF, ossia d’un Corpo di polizia ad ordinamento militare fortemente gerarchizzato e con funzioni altamente diversificate per oggetto e nel territorio. Per il Corpo potrebbero certo essere necessaria la diuturna presenza del Comandante generale e nociva ogni prolungata soluzione di continuità nella preposizione al relativo ufficio, le cui esigenze, però, non sono così e sempre assolute da non permettere, neppure per qualche giorno, altre scelte, se del caso meglio ponderate e motivate. Sfugge allora al Collegio la ragione per cui, a fronte dello strumento garantista offerto dall’art. 7, della l. 241/1990 e delle opportunità che l’organizzazione complessa del Corpo (p.es., con l’ufficio del Comandante in seconda) può offrire per far fronte alle esigenze di funzionamento interinale, le Amministrazioni resistenti abbiano scelto, pur avendo a disposizione una gamma di soluzioni provvisorie possibili, solo quella più compressiva delle parimenti rilevanti esigenze di giusto e partecipato procedimento verso il ricorrente.

Non si vede perchè, pur avendo già predisposto i documenti per poter contestare al ricorrente gli addebiti relativi sia ai fatti d’eventuale inidoneità all’ufficio, sia alle vicende d’incompatibilità ambientale —tanto da esser contenute nell’allegato alla nota del Viceministro in data 1° giugno 2007—, non abbiano ritenuto d'introdurlo, se non in un’istruttoria in contraddittorio, perlomeno nel corpo dell'impugnato atto, privo di qualsiasi riferimento al riguardo, ai fini d’una più efficace e trasparente cura di quel pubblico interesse che ne ha determinato l’emanazione. Al riguardo, mentre il decreto sorvola del tutto sull’incompatibilità de qua, di essa fanno ampio cenno la predetta nota e la risposta ai rilievi del Giudice del controllo. Che, però, di essa, come rettamente afferma il ricorrente, le Amministrazioni avrebbero dovuto dare seria contezza nella formulazione del provvedimento non par dubbio, sia per l’obbligo generale di motivazione anche dei provvedimenti d’alta amministrazione, sia per giustificare la sussistenza, reale e non enfatica o strumentale, delle vicende d’incompatibilità. Soccorre sul punto l’orientamento (cfr. Cons. St., IV, 10 luglio 2007 n. 3892) che, ai fini della legittimità d’un provvedimento che interviene per risolvere una situazione d’incompatibilità ambientale, reputa necessaria, ma anche sufficiente, una congrua motivazione circa la sussistenza del nesso di correlazione tra detta situazione ed il comportamento del funzionario, lesivo del prestigio dell'ufficio e tale da poter essere risolta solo con il suo allontanamento dal posto, indipendentemente da ogn’altra responsabilità.

7.1. – Non ha pregio invece e va rigettato il sesto motivo, laddove il ricorrente invoca la violazione dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990, in quanto il DPR impugnato è un provvedimento non già d’autotutela in esito ad un procedimento amministrativo di secondo grado, ma s’appalesa, sia pur nel suo in parte stringato, in parte immotivato contenuto, a guisa di risoluzione del rapporto di servizio.

7.2. – Circa il settimo motivo, non nega il Collegio che prima facie un sintomo serio d’eccesso di potere per contraddittorietà si possa dedurre dal fatto che le Amministrazioni resistenti dapprima propongono il ricorrente per la nomina ad un altissimo ufficio giudiziario e appena dopo lo rimuovono dall’incarico fino a quel momento ricoperto per ragioni di seria, se non grave inidoneità al posto. La nomina del ricorrente a Consigliere della Corte dei conti, però, non è avvenuta anche per indisponibilità di questi, sicché non mette conto parlarne.

È inoltre indubbio che ove si verifichi e si dimostri una situazione d’incompatibilità ambientale, la cessazione del rapporto con il dirigente si determina indipendentemente dall’accertamento di specifiche responsabilità, che può avvenire in altra e separata sede dal procedimento di trasferimento o di rimozione.

7.3. – Il ricorso deve essere quindi accolto per le ragioni in precedenza precisate con annullamento dell’atto impugnato.

Da tanto discende il diritto del ricorrente di percepire le differenze retributive tra il trattamento economico onnicomprensivo goduto per la carica dalla quale è stato illegittimamente rimosso e quanto successivamente ricevuto ad altro titolo.

7.4. – In ordine, infine, all’invocato risarcimento per il danno all’immagine provocato al ricorrente dal decreto annullato alcune precisazioni sono doverose.

Com’è noto, tutta la vicenda relativa all’allontanamento del ricorrente dall’ufficio di Comandante generale della GDF ha avuto una vasta eco sugli organi d'informazione, che ha finito per ingenerare nel pubblico il giudizio sì politico, ma anche assai pubblicizzato, di disistima nell'attività da lui svolta, se non, addirittura, di scorrettezza verso l’ufficio stesso e le Istituzioni. Specialmente dopo l’allocuzione del Ministro dell’economia davanti al Senato della Repubblica, tale atto politico, in sé insindacabile da questo Giudice, costituisce pur sempre un fatto materialmente accaduto e non manifestamente irrilevante nella formazione un giudizio negativo sul ricorrente. Non sfugge tuttavia al Collegio che, come la sua revoca ha avuto una notevole risonanza mediatica nell'opinione pubblica, altrettanto possa accadere, in senso favorevole al ricorrente, con la presente sentenza, con ogni probabilità destinata ad avere pari richiamo.

A fronte, quindi, della domanda risarcitoria de qua, il Collegio ritiene che questa resta assorbita dalla risonanza della presente sentenza che annulla la rimozione del ricorrente dall’ufficio e dall’effetto immediatamente ripristinatorio dello status quo ante, così neutralizzando il danno subito.

8. – In definitiva, il ricorso in epigrafe va accolto per le ragioni fin qui esaminate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 6695/2007 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2007, meglio indicato in premessa e registrato dalla Corte dei conti il successivo giorno 13.

Condanna il Ministero delle Finanze al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 6.000,00 (seimila/00).

Spese compensate.

Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007, con l’intervento dei signori Magistrati:

Luigi TOSTI, PRESIDENTE,

Roberto CAPUZZI, CONSIGLIERE,

Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

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Old 18-12-2007, 15:04   #123
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Veramente sul passaggio aereo di Mastella furono aperte diverse discussioni al momento in cui la vicenda fu nota, cioè lo scorso settembre.
Non stupisce nessuno che poi a novembre il semplice pronunciamento della Corte dei Conti non attirasse più di tanti commenti.
Non sfugge poi a nessuno, nemmeno al moderatore a quanto pare, il motivo per cui la stessa discussione di novembre sia stata uppata solo in data di ieri, guarda caso per tentare un maldestro parallelo con ciò che si scopre a riguardo del gen.Speciale.
Preciso che bisognerebbe evitare di uppare thread ormai sepolti nel database ed è per ragioni di chiarezza che vengono chiusi in caso di up selvaggio (per evitare che qualcuno risponda a post di due anni prima, come è già successo).
Le ragioni vere o presunte per cui DonaldDuck ha uppato quel thread non sono quindi state il motivo della chiusura, anche perché ho visto solo in seguito che quel thread veniva linkato qui.
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Old 18-12-2007, 15:06   #124
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Preciso che bisognerebbe evitare di uppare thread ormai sepolti nel database ed è per ragioni di chiarezza che vengono chiusi in caso di up selvaggio (per evitare che qualcuno risponda a post di due anni prima, come è già successo).
Le ragioni vere o presunte per cui DonaldDuck ha uppato quel thread non sono quindi state il motivo della chiusura, anche perché ho visto solo in seguito che quel thread veniva linkato qui.
Per evitare appigli a questo aspetto del tutto secondario, editerò l'originale.


Ciao

Federico
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FORZA GAIA !!
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Old 18-12-2007, 15:15   #125
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Preciso che bisognerebbe evitare di uppare thread ormai sepolti nel database ed è per ragioni di chiarezza che vengono chiusi in caso di up selvaggio (per evitare che qualcuno risponda a post di due anni prima, come è già successo).
Le ragioni vere o presunte per cui DonaldDuck ha uppato quel thread non sono quindi state il motivo della chiusura, anche perché ho visto solo in seguito che quel thread veniva linkato qui.
Essendo il diretto interessato conosco le tue ragioni e non discuto. Invece discuto le libere interpretazioni e gli interventi sul piano personale
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Non sfugge poi a nessuno che il motivo per cui la stessa discussione di novembre sia stata uppata di nuovo ieri, pur in assenza di un qualsiasi nuovo sviluppo, sia guarda caso per tentare un maldestro parallelo con ciò che si scopre a riguardo del gen.Speciale.
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Old 18-12-2007, 15:51   #126
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Fine della polemica, ok?
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Old 20-12-2007, 13:39   #127
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Nessun appunto ai miei rilievi e ai miei quesiti.
Proseguiamo oltre.
Una intervista di ieri.

http://www.repubblica.it/2007/11/sez...ntervista.html


Il comandante generale della Gdf D'Arrigo: "Quella lettera
non l'avrei scritta, nel Corpo ho trovato opposte fazioni"
"L'ex comandante è fuori dalla realtà
così cambierò la Guardia di Finanza"

di CARLO BONINI


ROMA - Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Cosimo D'Arrigo, siede sul lato lungo del piccolo tavolo di lavoro del suo ufficio in viale XXI Aprile.

Domanda: Generale, Roberto Speciale prima le ha dato del "poveretto" e dell'abusivo, annunciando il suo rientro. Poi, si è dimesso da un incarico in cui nessuno lo aveva reintegrato con una lettera in cui ha messo in mora il legittimo potere costituzionale del Governo, ordinando al suo capo di Stato maggiore di trasmettere la missiva all'intero Corpo. Lei, il primo giugno scorso, nel suo primo ordine del giorno da Comandante generale, scrisse: "Di Roberto Speciale ho apprezzato il profondo senso dello Stato e delle Istituzioni, l'intimo, radicato culto dei valori e delle regole, lo straordinario spirito di servizio verso la nostra Patria!". Userebbe ancora queste parole?

"Innanzitutto, tengo a dire che, come forse lei saprà, il capo di Stato maggiore non ha dato alcun seguito alla richiesta di Speciale. Perché nessun seguito legittimo quella richiesta poteva avere. Detto questo, sarò molto franco. Sette mesi fa espressi quel giudizio sulla base di una conoscenza e di un'amicizia che dura da 42 anni e che oggi confermo, non certo per malinteso senso di generosità. Ma in questi sette mesi sono accadute molte cose. E' un altro film. La situazione è degenerata e il generale Speciale, che ha continuato ad agire per fatto personale, ha perso il senso della realtà. Perché, vede, la lettera di dimissioni da un incarico che non aveva e in cui non avrebbe mai potuto essere reintegrato è una lettera fuori dalla realtà. Dico sempre ai miei collaboratori, che ciascuno di noi ha il suo tempo. Il tempo di Speciale è finito. Lui ha deciso che è finito in una certa data. Per me era finito molto prima".

D: E' qualcosa di più e di peggio di una lettera fuori della realtà. E' un manifesto di infedeltà istituzionale.

"Io non so perché l'abbia scritta. So soltanto che è stato anche sollecitato da alcuni amici dentro e fuori la Guardia di Finanza i quali sostengono che volesse fare "un bel gesto" per liberare il Corpo dall'imbarazzo. Ma non voglio essere ambiguo. E dunque le dico chiaramente che non solo non condivido nulla dei contenuti di quella lettera, ma che i principi della nostra Costituzione prevedono che in caso di conflitto tra Autorità politica e autorità militare, i generali debbano giustamente perdere. Sempre".

D: A proposito di ambiguità, in questi sette mesi lei ha taciuto. Quasi a conferma di quel che si diceva di lei il giorno della nomina. D'Arrigo è un re Travicello che non riuscirà a spostare neppure un posacenere.

"Non sono un re Travicello e, al di là dell'apparenza, non ho neppure un buon carattere. In questi sette mesi, anche facendo violenza a me stesso, mi sono imposto il silenzio per chiudere con un passato che non ci deve più riguardare. Per disgiungere il problema personale di Roberto Speciale dai destini e dall'immagine di un Corpo di 60 mila donne e uomini. Io dovevo spegnere rapidamente un antagonismo strisciante che attraversava ufficiali di grado elevato del Corpo e non prestare il fianco a strumentalizzazioni interne. Dovevo capire dove stavo, cosa era la Guardia di Finanza e, soprattutto, capire di chi mi potevo fidare non solo dal punto di vista professionale, ma della coerenza con le istituzioni".

D: Che significa "coerenza con le istituzioni"?

"E' coerente con le istituzioni un finanziere che pensa che la Guardia di Finanza è un'istituzione dello Stato, una risorsa del Paese, non uno strumento buono per l'affermazione di interessi privatistici, di parte. E mi riferisco non solo agli interessi di parte espressi dalla politica, ma anche agli interessi economici. La Guardia di Finanza è un'arma letale. E' una macchina delicata, con le sue criticità, che deve essere tenuta al riparo da tentazioni. Siamo tutti uomini e viviamo immersi nello stesso contesto. Ma la Guardia di Finanza deve essere un'istituzione neutrale. E guardi che non sto parlando solo di un desiderio, ma di un progetto da coltivare quotidianamente".

D: E quando lei ha assunto il Comando che grado di "contagio" ha registrato?

"Ho avvertito degli schieramenti, delle fazioni. Come dicevo, inevitabilmente, gli ufficiali del Corpo sono funzionari dello Stato esposti. Ma proprio per questo, proprio per comunicare quel concetto di neutralità, non mi sono avventurato nel gioco delle appartenenze e delle opposte fazioni".

D: Che però esistono. Nella passata legislatura, la Guardia di Finanza di Roberto Speciale è stata uno snodo cruciale di un sistema di spionaggio illegittimo a fini politici che ha visto l'intelligence del Corpo, con il suo II Reparto, lavorare in perfetta osmosi con il servizio segreto militare diretto dal generale Pollari, ex capo di stato maggiore della Finanza. Non c'è stata vicenda cruciale della vita democratica del Paese, dalle scalate bancarie agli accessi abusivi alle banche dati tributarie, alla violazione del segreto istruttorio su notizie politicamente sensibili, che non abbia visto al lavoro dei finanzieri. Non crede che ignorare il problema e dire semplicemente che si volta pagina non sia sufficiente?

"Io non ero qui fino a sette mesi fa, e ho visto una volta sola il generale Pollari, cui, come gesto di cortesia, ho offerto un caffè nel mio ufficio. Io posso dire dunque cosa farò di qui a qualche settimana. La cosiddetta intelligence della Guardia di Finanza, il II Reparto, così come è stato conosciuto, non esisterà più. Sarà riorganizzato. La cosiddetta intelligence della Finanza si occuperà di analisi di fonti aperte, di analisi di banche dati, e terrà rapporti con i nostri ufficiali presenti all'estero nelle ambasciate. Lo spionaggio sarà fatto da chi istituzionalmente lo deve fare, i Servizi. La Guardia di Finanza farà polizia giudiziaria e tributaria, lotta all'evasione".

D: E il patrimonio di informazioni accumulato in questi anni che fine farà? E come sarà possibile ricostruirne l'uso che ne è stato fatto? Individuare i soggetti cui è già stato consegnato?

"Conosco da una vita e sono amico dell'ammiraglio Branciforte, nuovo direttore del Sismi. E insieme stiamo lavorando proprio a questa materia. Per altro, il Sismi ha cominciato a restituire al Corpo, anche se in numeri ancora molto esigui rispetto all'esodo d'origine - parliamo di una quindicina di effettivi, al momento - sottufficiali che erano transitati al Servizio nella precedente gestione. I finanzieri che rimarranno al Sismi saranno impiegati esclusivamente in attività di spionaggio e contrasto alla criminalità economica, ai grandi traffici illeciti. Le informazioni sin qui raccolte resteranno patrimonio del Corpo e delle sue banche dati, sotto la responsabilità del Comandante generale".

D: Perché siete stati reticenti sull'uso che è stato fatto nella precedente gestione dei fondi riservati?

"Non siamo stati affatto reticenti. Abbiamo semplicemente ricordato al Parlamento quali sono le procedure che governano l'uso di quei fondi. Che il comandante generale è responsabile dell'intero impiego delle somme in bilancio e che non esistono giustificativi di dettaglio di quelle spese. Oggi, insomma, io sono in grado, per il passato, soltanto di sapere quanto denaro è stato speso, da chi, per autorizzazione di chi e quando. E sono informazioni che, se mi verranno richieste dalla Procura militare di Roma o dalla Corte dei Conti, non avrò nessuna difficoltà a fornire. Detto questo, ho stabilito che d'ora in avanti, i fondi riservati vengano distribuiti per intero soltanto agli uffici periferici per contribuire a far fronte a spese che le nostre limitate risorse spesso non ci consentono di coprire".

D: In 4 anni, Speciale ha distribuito 500 encomi solenni, di cui hanno beneficiato 100 ufficiali. Non crede che questo sia sufficiente a predeterminare le carriere e dunque il futuro dell'intero Corpo. Ad assicurare continuità con la passata gestione?

"Le rispondo di no. E con assoluta certezza. Prima di Natale, varerò un piano di impiego che prevede l'avvicendamento di circa il 60 per cento degli ufficiali in posizioni di comando su tutto il territorio nazionale. E nelle decisioni che abbiamo preso in Commissione avanzamento, quegli encomi solenni cui lei fa riferimento non hanno pesato. Per un motivo molto semplice. Ne ho esaminato una per una le motivazioni e la legge di avanzamento non prevede che faccia carriera chi ha più encomi. Ma chi è più capace. Per altro, tengo a dire che, oggi, dopo sette mesi, i generali di corpo d'armata sono su questo punto assolutamente coesi con le mie posizioni. Le dirò di più. Ho detto che, personalmente, non darò più di un encomio solenne l'anno. E che quella decisione dovrà essere condivisa dal basso. Dai comandi territoriali".

D: Anche a Milano ci saranno avvicendamenti?

"Anche a Milano. Perché Milano non è diversa da altri comandi e deve dunque essere una piazza soggetta al naturale turn-over di qualunque altra importante città".

D: E' ancora convinto che il ponte aereo di spigole e gli elicotteri di Speciale, i voli assicurati ai politici siano, come ebbe a dire all'Espresso, episodi destinati a risultare "meno pregnanti di quel che appaiono"?

"Per noi, la storia delle spigole e dei voli è un terribile macigno che faticheremo a rimuovere. Le dico però che a me le spigole non piacciono e che se a Orvieto è più conveniente andare in macchina che in elicottero, vado in macchina, perché me ne frego dell'immagine. Detto questo, il ministro Padoa Schioppa mi ha chiesto di verificare le procedure che regolano i voli assicurati alle autorità, per renderle più stringenti e sobrie. E' una cosa che farò immediatamente. Tengo anche a dire che, come deciso circa due anni fa, stiamo ammodernando la flotta aeronavale, il che ci consentirà di renderla più efficiente e meno costosa, tagliandola del 40 per cento".

D: Il viceministro Vincenzo Visco è stato crocifisso per essersi azzardato a denunciare in solitudine nel palazzo della politica "anomalie" nel funzionamento della Gdf. Dopo quel che lei ha detto e promette di fare, aveva poi così torto?

"Il ministro Visco non è un passante. Ha la legittimità e l'autorità di chi è stato eletto democraticamente. Ha delle prerogative politiche che esercita e dunque il diritto di indicare, come ogni ministro, di qualunque colore sia il governo, delle priorità e degli obiettivi cui un comandante generale è tenuto a dare corso. Io ho avuto l'incarico di colmare il gap, il vuoto, che si era aperto tra l'Autorità politica e il Corpo. E sto lavorando per questo".


(19 dicembre 2007)
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Ciao

Federico
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Old 21-12-2007, 11:35   #128
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http://www.corriere.it/politica/07_d...ba99c53b.shtml
Quote:
Respinta la richiesta di archiviazione del pm

Caso Speciale, nuove indagini su Visco

Il Gip ordina un supplemento di indagini su Vincenzo Visco, viceministro dell'Economia

ROMA - Il caso Speciale non si chiuderà con la sentenza del Tar e con le rumorose dimissioni presentate direttamente al Capo dello Stato. Il gip ha infatti respinto la richiesta di archiviazione e accolto la tesi dei difensori del generale Roberto Speciale. Così ha ordinato al pm un supplemento di indagini su Vincenzo Visco, viceministro dell'Economia, all'epoca dei fatti con delega sulla Guardia di Finanza, indagato per tentato abuso d'ufficio e minacce aggravate a pubblico ufficiale.

NUOVE INDAGINI - Sono quindi necessarie nuove indagini per capire se possa essere archiviata o meno la posizione di Vincenzo Visco, in relazione alle pressioni che avrebbe esercitato sull'ex comandante della Guardia di Finanza, Roberto Speciale, affinchè l'estate dello scorso anno venissero avvicendati quattro ufficiali in servizio in Lombardia. La decisione è arrivata dal presidente aggiunto dei gip di Roma, Antonino Stipo, il quale, sciolta la riserva, ha restituito gli atti alla procura affinchè, entro 90 giorni, faccia un supplemento di istruttoria.

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Old 21-12-2007, 14:43   #129
flisi71
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L'Articolo de la Repubblica:

http://www.repubblica.it/2007/12/sez...nto-visco.html

Il gip di Roma ordina un supplemento d'istruttoria sul viceministro
Al centro dell'inchiesta, le presunte pressioni per sostituire alcuni ufficiali della Finanza
Caso Speciale, niente archiviazione
"Su Visco bisogna indagare ancora"



ROMA - Il presidente aggiunto dei gip di Roma, Antonino Stipo, ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero a conclusione dell'inchiesta sulle presunte pressioni esercitate sull'ex comandante in capo della Guardia di Finanza Roberto Speciale dal viceministro Vincenzo Visco.

Secondo il giudice per le indagini preliminari, sono necessarie nuove indagini per verificare il reato di tentato abuso d'ufficio e minacce aggravate a pubblico ufficiale ipotizzato nei confronti di Visco in relazione alle pressioni che avrebbe fatto su Speciale, affinché l'estate dello scorso anno venissero avvicendati quattro ufficiali in servizio in Lombardia. Per realizzare questa ulteriore istruttoria il gip ha dato alla procura 90 giorni di tempo affinchè faccia un supplemento di istruttoria.

Al termine della prima indagine, il procuratore di Roma Giovanni Ferrara e il suo sostituto Angelantonio Racanelli erano giunti alla conclusione che Visco nel corso della vicenda aveva assunto comportamenti "illegittimi", ma non penalmente rilevanti, accusandolo tra l'altro di aver "reso dichiarazioni non solo poco plausibili, ma completamente smentite dagli accertamenti svolti, dagli stessi testimoni da lui indicati, dalla documentazione acquisita".

La decisione di disporre un ulteriore supplemento di indagini è stata presa dal giudice Stipo a due giorni dall'udienza preliminare nel corso della quale il pubblico ministero Racanelli avrebbe insistito nel chiedere l'archiviazione del caso così come il difensore di Visco, il senatore Guido Calvi, che oggi ha commentato: "Aspettiamo tranquillamente di leggere le motivazioni della decisione". All'accoglimento della richiesta di archiviazione si era opposto invece l'avvocato Ugo Longo che assiste nella vicenda il generale Speciale.

(21 dicembre 2007)
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Come era prevedibile, Visco dovrà rendere conto del suo atteggiamento non propriamente cristallino.
Così come lo stesso Speciale, per altri noti motivi.

http://www.repubblica.it/2007/12/sez...ale-caso2.html

I riconoscimenti hanno fatto "decollare" le carriere di molti finanzieri
I dati forniti alla Camera: il 43 per cento degli encomi a 16 ufficiali
Speciale, ipoteca sulla Finanza
pioggia di "premi" ai fedelissimi

di CARLO BONINI


ROMA - Con una risposta scritta all'isolata interrogazione di un deputato del Partito democratico (Alberto Fluvi) che esaurisce l'ultimo capitolo delle richieste avanzate dal Parlamento alla Guardia di Finanza, il governo ha documentato ieri che tra l'autunno del 2003 e il giugno di quest'anno l'allora comandante generale Roberto Speciale ha cementato fedeltà e appartenenze nei quadri di comando del Corpo, "concedendo personalmente a generali e colonnelli 561 encomi solenni".

Riconoscimenti in grado di far decollare carriere altrimenti non così luminose. Di giustificare avanzamenti di grado precoci e non giustificati dal merito. Di disegnare insomma una classe dirigente di ufficiali a propria immagine e somiglianza, in grado di sopravvivere a una nuova stagione di comando e a una nuova maggioranza politica, assicurando, di fatto, una continuità e un controllo di ferro nella gestione del Corpo.

[b]Gli encomi solenni di Speciale[/] - di cui non è dato conoscere nel dettaglio la motivazione - hanno avuto una progressione che si è fatta parossistica nel periodo 2005-2006, non solo per i numeri (in quel biennio, i riconoscimenti sono stati 426), ma per i destinatari. "Dei 561 encomi concessi - scrive infatti il Governo - 380 sono stati attribuiti a 48 alti ufficiali in forza, in periodi diversi, presso il Comando Generale". Ma, soprattutto, "il 43 per cento degli encomi concessi si è concentrato su 16 alti ufficiali, tutti appartenenti, tranne uno, al Comando Generale".

Nonostante i 16 maggiori destinatari delle benemerenze (il più alto riconoscimento "etico e professionale" previsto per gli appartenenti al Corpo) siano per legge pubblici, il governo non ne fa i nomi, che, tuttavia, Repubblica è in grado di indicare proprio sulla base delle informazioni di dettaglio che lo stesso Comando Generale ha trasmesso a Palazzo Chigi. Ed è un elenco di un qualche interesse. Per i cruciali ruoli di comando ricoperti oggi da questi ufficiali. Ma, anche e soprattutto, per misurare di qui in avanti se vi sarà davvero la "rifondazione" dei quadri dirigenti del Corpo annunciata nella sua intervista di mercoledì a Repubblica dal comandante generale Cosimo D'Arrigo ("avvicenderò il 60 per cento degli ufficiali in comando sul territorio") e quale ne sarà la qualità.

E dunque, in cima alla lista dei migliori di Speciale è il generale Michele Adinolfi, oggi comandante regionale del Lazio ed ex capo del I Reparto, il personale ufficiali (20 encomi solenni). Con 17 benemerenze, lo seguono altri tre generali: Vito Bardi, comandante della Regione Campania, Mennato Possemato, comandante del reparto logistica, Walter Cretella Lombardo, oggi capo di Stato maggiore degli ispettorati ma, soprattutto, ex comandante del II Reparto, l'Intelligence della Guardia di Finanza.
Tre colonnelli hanno impilato 16 encomi solenni a testa: Vito Augelli, comandante del nucleo di polizia tributaria di Roma, Umberto Sirico, capo dell'ufficio tutela della finanza pubblica al Comando generale e, soprattutto, Michele Carbone, l'ufficiale già comandante provinciale di Milano, quindi capo della segreteria di Speciale. Quello che ascoltava in viva voce le telefonate con il viceministro Vincenzo Visco e, oggi, ancora al suo posto come capo della segreteria di D'Arrigo.


A quota 15 encomi, altri due colonnelli - Piero Burla, comandante provinciale a Bologna e Fabio Migliorati, oggi distaccato al centro studi di Alta Difesa - e un generale, Pasquale Debidda, transitato al Sismi. Appena un gradino sotto - 14 encomi - tre nomi cruciali. Il generale Paolo Poletti, ascoltato capo di Stato maggiore; il colonnello Riccardo Rapanotti, ufficiale succeduto al più decorato dei generali (Adinolfi) nel ruolo di capo del Reparto personale ufficiali e già destinato al delicato comando del nucleo di polizia tributaria di Milano; il colonnello Giuseppe Zafarana, comandante provinciale di Roma.

In fondo, si fa per dire, restano in tre. Il generale Emilio Spaziante, oggi vicesegretario del Cesis, già capo di stato maggiore e fedele sodale di Speciale nella costruzione dell'affare Visco (13 encomi); il colonnello Francesco Manozzi (12), capo della centrale operativa del Comando generale; il generale Giorgio Toschi (12), comandante regionale della Toscana.

(21 dicembre 2007)
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Ciao

Federico
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Ultima modifica di flisi71 : 21-12-2007 alle 14:51.
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Old 21-12-2007, 17:32   #130
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Old 21-12-2007, 19:35   #131
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Old 21-12-2007, 20:18   #132
shinji_85
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Visto che sono svogliato...
Mi spiegate (in poche righe) perché difendere Speciale?
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Old 22-12-2007, 08:05   #133
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Visto che sono svogliato...
Mi spiegate (in poche righe) perché difendere Speciale?
Poche righe per lo svogliato . Non è questione di difendere ma più semplicemente semplicemente dire. Abusi, ricorsi e reintegri: identica anomalia in cui il nostro governo è incorso con il consigliere Rai. Chi ricorda l'incidente di percorso della Livia Turco?
http://www.corriere.it/Primo_Piano/C...cognetti.shtml
Quote:
Livia Turco aveva nominato al suo posto Paola Muti

Consiglio Stato: sì a ricorso Cognetti

Accolta la contestazione dell’ex direttore scientifico dell’Istituto Regina Elena di Roma, sostituito dal ministro della Salute

ROMA - Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’ex direttore scientifico dell’Istituto Regina Elena di Roma, Francesco Cognetti, contro la sua sostituzione al vertice dell’Istituto. Nell’agosto scorso il ministro della Salute Livia Turco aveva nominato al suo posto Paola Muti: una sostituzione accompagnata da vivaci polemiche. Il Tar aveva in primo grado respinto il ricorso di Cognetti. Ora, invece, il giudizio di appello gli ha dato ragione.
«Sono molto contento e mi rimetterò immediatamente a lavoro della mia Istituzione e dei miei pazienti». Così l'ex direttore scientifico dell'Istituto Regina Elena di Roma commenta la sentenza del Consiglio di Stato. «Dobbiamo vedere i tempi di questa ordinanza, ma penso che si possa realizzare un mio reinserimento», puntualizza l'oncologo spiegando che l'ordinanza del Consiglio di Stato parla di una «sospensione della revoca». Ora, spiega Cognetti «bisogna solo vedere gli aspetti legali, di cui si occuperanno i miei avvocati». Ma l'ex direttore scientifico del Regina Elena lancia segnali di pace anche verso il ministro della Salute Livia Turco. «Spero di poterla incontrare al più presto - afferma - per poter collaborare su basi di rinnovata fiducia».
LE REAZIONI - «Rispetto, come sempre, le decisioni della Magistratura. Anche per questo non ritengo di poter commentare questa decisione prima di conoscerne le motivazioni» ha detto il ministro della Salute Livia Turco, alla luce della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del professor Cognetti contro la sua sostituzione al vertice dell’Istituto oncologico Regina Elena di Roma. «Il caso Cognetti si è chiuso, ma si apre il caso Turco. Dopo la figuraccia di fronte al Paese e al consiglio di Stato il ministro della salute si deve dimettere» ha detto, dal canto suo il senatore di An Francesco Storace.
13 settembre 2006
Chi è a conoscenza di questo?
http://staminali.aduc.it/php_newsshow_0_6459.html
Quote:
Anno 2007 Numero 153 del 23-11-2007
Italia. Luca Marini ricorre al Tar su avvicendamento ai vertici del Cnb


L'ex vicepresidente del Comitato nazionale di bioetica (Cnb) e presidente del Centro di studi biogiuridici ECSEL, Luca Marini, ha presentato ricorso al Tar del Lazio in relazione al decreto che ha previsto l'avvicendamento alla vicepresidenza. Lo rende noto lo stesso Marini in un comunicato.
Secondo Marini, il decreto che ha disposto la nomina di tre nuovi vice presidenti del Cnb (avvicendando Marini, Cinzia Caporale ed Elena Cattaneo) e' 'censurabile': 'Ho quindi dato mandato al mio legale di presentare ricorso al TAR del Lazio per il suo annullamento previa sospensione, salvo il risarcimento del danno. Il ricorso e' gia' stato presentato'.
'A mio parere il decreto presenta evidenti motivi di censura. In primo luogo, esso non ha assolto all'indispensabile onere motivazionale in ordine alle ragioni poste a base dell'avvicendamento. In secondo luogo, e' stato calpestato il principio che impone alla pubblica amministrazione di informare preventivamente gli interessati dei procedimenti avviati nei loro confronti. In terzo luogo, ho motivo di ritenere che l'avvicendamento mio e delle mie colleghe sia stato disposto per fini estranei alle proclamate esigenze di funzionalita' del CNB'.
'Ritengo doveroso battermi per il ripristino dei principi di legalita' e di certezza del diritto a fronte della sciatteria istituzionale e dell'arroganza con cui e' stata e' stata gestita l'intera vicenda'.
Non saranno le poche righe richieste dal buon shinji_85 ma forse erano citazioni indispensabili.
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Old 22-12-2007, 08:08   #134
er-next
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Poche righe per lo svogliato . Non è questione di difendere ma più semplicemente semplicemente dire. Abusi, ricorsi e reintegri: identica anomalia in cui il nostro governo è incorso con il consigliere Rai. Chi ricorda l'incidente di percorso della Livia Turco?
http://www.corriere.it/Primo_Piano/C...cognetti.shtml


Chi è a conoscenza di questo?
http://staminali.aduc.it/php_newsshow_0_6459.html


Non saranno le poche righe richieste dal buon shinji_85 ma forse erano citazioni indispensabili.

visto che anche io sono svogliato.. gli vorresti aggiungere anche la parte che hai omesso in cui Speciale è sotto indagine per peculato e danno erariale per aver usato impropriamente mezzi e risorse della GDF?

poche righe eh..
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ho concluso con: Beep Beep - bagluca - ShaDe - alenter - djlorenz - Gordon Freeman - mariotanza - ciufoligo - johnny185 - scarano76 - lamerone - Boxer2 - fabiuxx - Sakurambo - gianpixel - alstare84 - nickluck - ziodamerica - ReDBouL - Coop - Keffo - sv4 - niko0 - shin82 - daikengorobot - patafrana - OcTaGoN - Shippo - Bladexx - superman79 - Fran123 - cos1950 - Xidius - cdere - daygo - 2fst4rc - maxcarra - almus! - Juliàn Carax - e non ne aggiungo più...
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Old 22-12-2007, 08:10   #135
shinji_85
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Ah... Ok... Allora ho frainteso io...
Quindi è una questione di "modi"?
Anche voi avreste sollevato Speciale, ma in modo da non fargli fare ricorso???
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Old 22-12-2007, 08:18   #136
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visto che anche io sono svogliato.. gli vorresti aggiungere anche la parte che hai omesso in cui Speciale è sotto indagine per peculato e danno erariale per aver usato impropriamente mezzi e risorse della GDF?

poche righe eh..
Non l'aggiungo perchè non pertinente con i ricorrenti abusi di potere. Sei talmente svogliato da non commentarli?
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Old 22-12-2007, 09:49   #137
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Non l'aggiungo perchè non pertinente con i ricorrenti abusi di potere. Sei talmente svogliato da non commentarli?
Questa è stupenda però

Come può essere che i presunti abusi di potere di Speciale non siano pertinenti con i presunti abusi di potere (a tuo avviso) di Visco?

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Old 22-12-2007, 10:36   #138
zerothehero
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Visto che sono svogliato...
Mi spiegate (in poche righe) perché difendere Speciale?
Dopo l'"eccesso di potere" da parte di Visco (che telefonava in continuazione per chiedere il trasferimento di alcuni finanzieri milanesi senza darne motivazione), la remissione delle deleghe sulla GDF da parte del suddetto e l'illegittimità del decreto, c'è da dire altro?
Tra l'altro Speciale dopo un anno se ne sarebbe andato in pensione...evidentemente Visco ha voluto chiedere a tutti i costi la testa del disobbediente...poi si è cercato persino di fare pastetta con il rimosso offrendogli la corte dei Conti
Che figura..
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Old 22-12-2007, 10:42   #139
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Originariamente inviato da _TeRmInEt_ Guarda i messaggi
Questa è stupenda però

Come può essere che i presunti abusi di potere di Speciale non siano pertinenti con i presunti abusi di potere (a tuo avviso) di Visco?

L'eccesso di potere c'è di sicuro (tar), per l'abuso sta indagando la magistratura. ...
Il caro visco è stato pure condannato per abuso edilizio..che gran personaggione.
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Old 22-12-2007, 10:51   #140
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Semplicemente perchè un reato/violazione etc non ne giustifica un'altro.
Si parlava di pertinenza non di giustificazione, ma se vogliamo, il modus operandi e le convivenze di Speciale che puntava al mantenimento dello status quo ante delle gerarchie per lasciare inalterati i rapporti di clientela, spiegano le scelte di Visco (prima) e del governo (poi).
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