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#41 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2003
Città:
Messaggi: 1366
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Com'è che per terra io ci trovo sempre le cicche è le masticanti?
Cmq ho trovato anche un ericsson t29s!
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*_.'°-Un uomo che vive di adrenalina allo stato puro........._.'°-* |
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#42 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: livorno-->imola
Messaggi: 990
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Quote:
Art. 927 Cose ritrovate Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse. Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
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... "Verrà un giorno nel quale gli uomini giudicheranno dell'uccisione di un animale nello stesso modo in cui essi giudicano oggi quella di un uomo" Leonardo da Vinci - nuovo art.727 c.p. |
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