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#1 |
Bannato
Iscritto dal: Mar 2000
Città: Salerno
Messaggi: 16336
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[OT] Legislazione sulla compravendita tra privati..
Anche a proposito delle vicende accadute ad azz,pollicino,manuelcese20..
Stasera mentre davo un'occhiata ai vari forum mi sono imbattuto su pctuner in un thread che elencava le varie norme del codice civile, messo in rilievo, sulla legislazione sulla compravendita tra privati che può,a mio avviso, tornare molto utile... Se troppo OT chiudete pure.. Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229). Art. 1491 Esclusione della garanzia Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Art. 1492 Effetti della garanzia Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475). Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi. Art. 1494 Risarcimento del danno In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172). [...] Art. 1497 Mancanza di qualità Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172). |
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#2 |
Bannato
Iscritto dal: Mar 2001
Città: ROMA
Messaggi: 1729
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Si.....ma sono leggi di poco valore quando uno dice una cosa e l"altro un"altra.....
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#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2003
Città: Pistoia
Messaggi: 1532
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Si, appunto .... ; questa è la legge ma per applicarla ci volgiono dei presupposti: se compri un oggetto per esempio all'essedi e ti rilasciano una fattura con scritto marca e modello dell'oggetto, prezzo pagato, data, ecc ecc allora puoi pensare di procedere; se invece compri una cosa da un privato, te avrai in mano i suoi dati, la ricevuta del corriere, ma se il venditore dice che nel pacco invece di una scheda madre c'era un quadro sei fottuto perchè sarà la tua parola contro la sua ... ammesso che non ci siano testimoni (ma anche quelli puoi averli sia te che lui ..).
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#4 | |
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Città: Roma
Messaggi: 3392
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Quote:
certo, ma in un caso potrebbe anche esserci un giudice troppo garantista... nel resto dei casi, la vendita è rischiosa. E se sei stato inculato te la prendi in saccoccia comunque.
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#5 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Palermo
Messaggi: 1977
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c'è anche il classico vecchio e squallido metodo della telecamera puntata sullo scatolo sigillato che viene aperto
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#6 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: Roma
Messaggi: 3295
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Quote:
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..soltanto quando è abbastanza buio si riescono a vedere le stelle.. |
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#7 | |
Bannato
Iscritto dal: Mar 2000
Città: Salerno
Messaggi: 16336
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Quote:
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#8 | |
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Città: Roma
Messaggi: 3392
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Quote:
certo, e quindi vale tantissimo qui sul forum.
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#9 | |
Bannato
Iscritto dal: Mar 2000
Città: Salerno
Messaggi: 16336
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Quote:
voleva essere un'idea per rendersi conto di come dovrebbe funzionare..che poi le cose non vadano come devono andare non è un problema del solo mercatino,ovviamente.. |
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