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#21 | |
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Moderatrice
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Vatican City *DILIGO TE COTIDIE MAGIS* «Set me as a seal on your heart, as a seal on your arm: for love is strong as death and jealousy is cruel as the grave.»
Messaggi: 12394
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Quote:
Boh davvero...qua l'unico commento che viene da fare alla fine della fiera è quello di Scop...che schifo! Se poi ha ragione _Xel_^^ siamo davvero a posto...
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«Il dolore guida le persone a distanze straordinarie» (W. Bishop, Fringe)
How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn! You have been cut down to the earth, You who have weakened the nations! (Isaiah 14:12) |
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#22 |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2000
Messaggi: 433
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Pare che ci siano dispute sulla natura dell'atto
cmq "Ma cos’è il fermo amministrativo: in base all’attuale versione dell’art.86 del D.RR, n.602/73, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale di paga mento, il concessionario del servizio di riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore o dei coobbligati, dandone notizia alla Direzione regio- nale delle Entrate e alla Regione di residenza; il fermo viene eseguito mediante iscrizione del provvedimento nei registri rnobiliari e comunicato al soggetto contro cui si procede; chiunque circoli con il veicolo “fermato” andrà incontro ad una sanzione pecuniaria molto elevata prevista dall’art.214 del codice della strada. Le conseguenze del fermo: la non opponibilità ai concessionario degli atti di disposizione del veicolo; l’affidamento in custodia a depositari autorizzati in caso di accertata violazione al fermo; pignoramento successivo del bene ... Secondo varie decisioni dei giudici amministrativi il fermo va inquadrato nell’ambito della procedura di esecuzione coattiva, atto amministrativo di esecuzione successivo alla notifica della cartella di pagamento e perciò estraneo alla giurisdizione delle commissioni tributarie; in definitiva il fermo amministrativo è un provvedimento discrezionale idoneo ad incidere sulla posizione di interesse legittimo del contribuente (da ultimo, Tar Puglia 5/3/03, n.216) ... Di diverso avviso il giudice tributario, per il quale il fermo non è l’atto iniziale dell’esecuzione forzata, ma una forma di misura cautelare, che non si sottrae alla competenza generale di tale giurisdizione in materia di tributi, anche a seguito dell’ampliamento della giurisdizione tributaria disposta dall’art. 12 della legge 448/0l (legge finanziaria 2002): ne consegue che il giudice tributario può eventualmente disapplicare l’atto amministrativo senza che lo stesso sia preventivamente valutato dal giudice amministrativo; nel caso in specie il giudice ha applicato l’art. 50 del d.p.r. N. 602/73, con conseguente dichiarazione di inefficacia del fermo disposto oltre il termine di un anno dalla notifica della cartella (da ultimo. C.T.P. di Cosenza n.397/03). Secondo varie decisioni dei giudici amministrativi il fermo va inquadrato nell’ambito della procedura di esecuzione coattiva, atto amministrativo di esecuzione successivo alla notifica della cartella di pagamento " http://www.comune.avola.sr.it/Nuovo/...ett_Ott_03.htm possibilità di ricorso - http://www.altalex.com/index.php?idstr=73&idnot=7200 poi Si ritiene da più fronti, infatti, che la innovata disciplina più che migliorativa appaia decisamente lacunosa e si sia rivelata foriera di un vasto contenzioso. Di fronte all’emissione da parte dei concessionari di indefiniti provvedimenti di fermo, spesso per carichi già saldati o per somme irrisorie e comunque nettamente inferiori al valore del bene sottoposto al fermo, i cittadini si sono indignati sollevando contestazioni a più voci, interessando trasmissioni televisive di rilevanza nazionale, organi di stampa, associazioni di consumatori, forum e finanche proposte di legge per la sua rimozione[7]. Per un popolo di automobilisti come il nostro,come giustamente osservato, la privazione del veicolo costituisce in effetti “una ferita esistenziale abbastanza dolorosa” ... Evidentemente ciò non è stato ritenuto sufficiente ed il legislatore è andato ben oltre. Con il d. l.vo 193/01 ha innovato l’istituto del fermo di beni mobili registrati, eliminando la necessità del previo esperimento del pignoramento (negativo) e del mancato reperimento del veicolo ed addirittura legittimando non più la competente direzione regionale delle entrate, ma lo stesso concessionario ad adottare il provvedimento di fermo, in maniera discrezionale e sulla base del semplice mancato pagamento dei carichi iscritti a ruolo nei termini di cui all’art.50, comma 1°.[9] La nuova formulazione non è sicuramente felice, anche in virtù del cattivo utilizzo che poi né è stato fatto (come già detto i concessionari hanno emanato una mole inusitata di fermi, utilizzandoli in maniera spregiudicata, senza limitazione ed abusando dell’esercizio del potere discrezionale che gli aveva affidato la legge). Sulla base di tale ricostruzione normativa non si può allora condividere la tesi di chi ritiene che il fermo amministrativo, così come attualmente formulato dall’art.86 DPR 602/73, possa considerarsi ancora una misura cautelare[10] e si tenta di spiegare il perché... ... [n.d.Bet leggetelo da link che è troppo lungo -> http://www.altalex.com/index.php?idstr=73&idnot=6129] ... Sul punto la giurisprudenza sinora intervenuta ha assunto decisioni diverse e contrastanti[18]. Da un lato si è ritenuto, ed è questa a nostro avviso la tesi preferibile, che avverso il provvedimento in parola l’azione esperibile non possa non essere che quella ordinaria dell’opposizione all’esecuzione ovvero agli atti esecutivi[19]. D’altra parte, non meno interessante ed ampiamente motivata, è stata ritenuta legittima la possibilità di adire, nei confronti del provvedimento di fermo di cui si discute, anche il Giudice amministrativo per la tutela dei profili di interesse legittimo che si “risolvono nella denuncia dell’uso illegittimo del potere discrezionale del concessionario” (sub specie della violazione di legge, anche per carente o insufficiente motivazione, o anche dell’eccesso di potere per difetto o erroneità dei presupposti o ingiustizia manifesta)[20]. Alcuni giudici amministrativi infatti hanno affermato la propria giurisdizione sul rilievo che “…l’art. 1, co. 1, lett. q) D.l.vo n. 193 del 2001 riconosca al concessionario una mera facoltà di disporre il fermo, rispetto al cui motivato esercizio la posizione del contribuente è quella del titolare dell’interesse legittimo”[21]. Si spera, comunque, che l’utilizzo della misura in parola da parte dei concessionari avvenga in maniera più misurata e si segnala l’esigenza che gli stessi vaglino con assoluta accortezza tutte le circostanze relative ai singoli casi ed adottino la massima cautela nell’uso del potere discrezionale che la legge gli consente[22]. Comunque è auspicabile al più presto una più corretta rivisitazione del provvedimento che, sulla scorta delle innovazioni subite con il d.lvo 193/01, non appare sicuramente immune peraltro da censure di incostituzionalità sotto vari profili: dalle menomazioni del diritto di difesa che l’applicazione dell’istituto comporta (art.24 cost.), della evidente disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe (art.3 cost.), dall’abuso dei principi in tema di azione amministrativa (art.97 cost.) ed all’eccesso di potere normativo rispetto al contenuto della legge di delega (art.76 cost.) che ci si riserva di approfondire in seguito.[/i] questo è simpatico poi c'è questo http://www.aziendabari.it/readnews.p...402&cliente=34
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#23 |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2000
Messaggi: 433
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Il T.A.R. PUGLIA con il provvedimento che allego, ha accolto la domanda incidentale di sospensione, ritenendo sussistere la giurisdizione del Giudice Amministrativo e che il provvedimento impugnato “è indubbiamente grave ed imputabile in via immediata e diretta al malgoverno che il Concessionario ha fatto, nel caso di specie, dei poteri che la legge gli attribuisce”.
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