Anche Vodafone è finita nel mirino dell'Antitrust, come ci informa il
bollettino periodico (disponibile sul
sito dell'Autorità),
nel quale, come abbiamo riportato al
seguente indirizzo, si informa che anche Tim ha ricevuto una sanzione.
Nel mirino dell'Antitrust lo spot relativo all'offerta 'Internet Key'.
Come riportato nel bollettino, lo spot in esame si apre con alcune immagini,
ambientate all’aperto, volte ad enfatizzare la possibilità di navigare in
internet in modalità wireless. In particolare, si tratta di alcune persone
intente ad utilizzare il computer portatile in ambienti posti all’aperto (ad
esempio, posizionati su alberi di alto fusto) attraverso l’inserimento del
dispositivo “Internet Key” nel proprio computer portatile.

La voce fuori campo riporta le seguenti affermazioni: “Guardati intorno.
Con Vodafone, Internet è ovunque. Da oggi collegarti col tuo computer è ancora
più facile grazie alla nuovissima Internet Key. E se ti abboni è gratis”.
Contestualmente alle illustrate affermazioni, appare un claim volto a
enfatizzare la velocità di connessione nei seguenti termini “Vodafone
internet Key 7.2 mega”.
Nel medesimo momento, nella sezione inferiore dell’immagine sono riportate le
seguenti indicazioni, con caratteri grafici di dimensione inferiore a
quelli utilizzati per il claim principale: “Velocità riferita al terminale. A
breve disponibile anche sulla rete UMTS Vodafone”.
Segue, un’altra indicazione del seguente tenore “Vodafone Internet Key
gratis”. Analogamente a quanto rilevato per il claim relativo alla velocità
di connessione, nel medesimo arco temporale, è presente la seguente indicazione,
“Offerta con vincolo di 24 mesi con corrispettivo per recesso anticipato”
. Anch’essa viene riportata con caratteri grafici di dimensione inferiore
rispetto a quelli utilizzati per il claim principale relativo alla gratuità
della chiavetta.
Secondo chi ha segnalato lo spot all'Antitrust (il concorrente H3G), il
messaggio, a fronte della prospettata gratuità dell’offerta relativa alla chiave
per la navigazione, ometterebbe rilevanti informazioni, quali la
necessità di sottoscrivere un contratto della durata di 24 mesi al costo di 30
euro mensili, con la previsione di una penale di 199 euro nell’ipotesi di
recesso anticipato. Inoltre, superate le 100 ore, la tariffazione avviene con
addebiti anticipati e sarebbe necessario corrispondere 2 euro l’ora.
L'Autorità ha effettivamente deciso che il messaggio segnalato poteva essere
idoneo ad indurre in errore il consumatore medio riguardo al prezzo del
servizio e della chiave di navigazione offerta e omettere informazioni rilevanti
sui costi da sostenere per la sua fruizione, informazioni di cui il consumatore
medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole.
Infatti alla luce delle “Linee Guida in merito alle comunicazioni al pubblico
delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico
ed all’introduzione dell’Euro”, le informazioni sull’offerta pubblicizzata
devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente percepibile, pur
nella sintesi della rappresentazione promozionale.
Dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalla lettura delle
informazioni fornite da Vodafone in merito al contenuto dell’offerta, emerge che
la fornitura gratuita della “Internet Key” è parte di più ampi piani
contrattuali di abbonamento, che hanno durata prolungata nel tempo ove il costo
del recesso è pari al valore attribuito alla chiavetta offerta gratuitamente.
Secondo l'Antitrust la scelta operata da Vodafone di enfatizzare la gratuità
della fornitura della chiavetta a fronte della condizione della sottoscrizione
di un abbonamento presenta un carattere fuorviante. Pertanto, l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso di sanzionare Vodafone con una
multa di € 360.000. |