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Old 20-09-2007, 12:26   #41
trallallero
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Mica tanto ot...si parla del valore delle mail, riferito al caso oggetto del thread, sulla base di sentenze del tribunale. Mica micio micio bau bau
in effetti

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Tornando OT, non mi fiderei molto di una banca che cura gli affari via mail...e non voglio sapere che banca è.
ah non lo so, e´ la banca a cui ha chiesto il mutuo il compratore.
A me lui (il compratore) ha detto che la banca gli ha fatto notare che mancava la mia conferma che avrei venduto la casa a lui e per questo bastavano 2 righe via mail all´agenzia
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Old 25-09-2007, 00:48   #42
Argosoft
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AGGIORNAMENTONE :P

Le precauzioni non sono mai troppe, e fruttano! :P

Primo, sto facendo quella cosa del filmato col cellulare anche più volte al giorno, in modo da far vedere che 8 ore sto lì. Secondo, guardacaso toh, stranamente mi sono trovato in un negozio di elettronica a comprare un microfonino pocket di quelli neri da notebook e vai di registrazione!
In sola mezza giornata ho raccolto :

- intere conversazioni tra me e lei (oggi eravamo tutti e 3! ) che nulla avevano a che fare con un rapporto di lavoro a progetto (fai questo fai quello no questo non mi piace rifallo no non va bene bisogna che lo ripensiamo etc)
- il signor commercialista che passa sempre a salutarci mentre esce almeno gli toglierò il vergognoso compito di testimoniarmi contro
- (e qui viene il bello) un quasi cazziatone enorme sul fatto che devo presentarmi al lavoro, sempre puntuale, sulle paghe, su tutta una fioritura di argomenti molto interessanti (di cui l'80% totalmente illegittimi) che io ci godevo sopra a pensare che tutto sarebbe stato microfonato

visto che c'ero avrei potuto far scattare una litigata, così sai che goduria. non l'ho fatto, nei prossimi giorni cmq il mio amico microfono mi terrà molta compagnia.


in attesa dell'avvocato....


PS: oggi c'era la donna delle pulizie che viene lì ogni lunedì mattina. non l'avevo considerata, +2 occhi al conteggio

byez!!!
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Old 25-09-2007, 04:52   #43
lucaIO
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il vero prob è che non c'è lavoro!!!
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Old 04-10-2007, 22:36   #44
Argosoft
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altro superaggiornamentoso!!

il secondo contratto è scaduto da qualche giorno. Per i soliti motivi loro (modifiche continue) e anche miei (sono così stremato psicofisicamente che ho lavorato in modalità ridotta...) le cose da fare non sono finite.

Fatto sta, che ho riprovato all'agenzia bellissima che un anno fa ho fatto l'errore di rifiutare. E............ meraviglia delle meraviglie......... sono assunto da martedì!!!! prossimo!!!!

Il bello è stato quando il signore che mi ha fatto il colloquio (il Capo ) mi ha chiesto della mia disponibilità. Io gli ho detto mah, dopo metà mese, visto che cmq devo ancora finire con quelli là. Lui mi ha fatto capire che, insomma, non poteva aspettà a me visto che stavano ancora cercando... ad un certo punto mi ha detto:
"ma lei a che punto del progetto è?"
"mah, diciamo ... al 70%..."
"se lunedì prossimo viene a lavorare qui, e interrompe il progetto con loro facendosi dare il 70% del compenso, la differenza gliela paghiamo noi."

O_______O !!!!!!!

cioè lollate rotolate magari!! solo che non so come muovermi ora!!

il fatto è che devo districarmi da questa situazione il più presto possibile. posso piombare dal sindacato domattina, ma non credo che mi parleranno senza appuntamento... HELP!!!

PROBLEMA: il contratto è scaduto, il progetto non è terminato. Che succede ? sono in torto? posso andarmene? possono farmi danni?

sul contratto leggo che :

m) il contratto di lavoro si risolve al momento della realizzazione del progetto
n) le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa o secondo le diverse modalità o causali, incluso il preavviso, da loro stabilite nel contratto individuale, così come previsto dall'art67 comma2 del decreto 276/2003 ; nel caso di recesso anticipato privo di giusta causa documentabile, il lavoratore dovrà dare un preavviso di 30 giorni (SU UN CONTRATTO DA UN MESE!!!!!!!!) e rifondere blabla insomma 1500€ di DANNI su 900 DI PAGA!


aiuto ragaaaaaaaaaaaaa ;___; spero che qualcuno risponda !! thanks!!!!!!
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Old 04-10-2007, 23:01   #45
gpc
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Si attaccano al tram (o a qualcosa di meno raffinato, volendo).
Sono clausole che non hanno nessun valore: terminato il contratto, tu fatti pagare quello che c'è scritto e se fanno storie minacciali di denuncia. E se proprio non demordono, fai mandare una lettera da un avvocato e vedrai che se la fanno sotto... Dovrebbero esserci degli studi specializzati nel settore del lavoro, se non mi sbaglio.
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Old 05-10-2007, 08:45   #46
ceccoos
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Vai subito all'ispettorato del lavoro.

Con un contratto del genere non possono mettere clausole che non hanno nessun tipo di valore.

Minacciali di denuncia alle autorità competenti.
E' ora di finirla con queste vergogne.

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Old 05-10-2007, 11:21   #47
Chevelle
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Denunciali. Mica sei un imprenditore che hai rischio di impresa.
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Old 05-10-2007, 12:08   #48
Nous
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Non vorrei sembrare una voce fuori dal coro, anzi tutti sanno il mio "odio" per le società di BR che usano i contratti a progetto per sfruttare le persone...però...il contratto a progetto lo prevede, il rischio d'impresa, perchè dovrebbe essere un accordo tra un professionista e chi necessita di una sua prestazione : il rischio è legato al concetto di scadenza del progetto.

In poche parole, l'oggetto della paga non è altro se non la consegna di un progetto entro il termine prestabilito (accettato mediante firma sul contratto), non le ore in ufficio o altro (anche se si tende a obbligare le persone a fare i dipendenti mascherati...vabbè...)...se non si consegna il lavoro entro i termini accettati, ovviamente ci sono delle penali.

Se si prende e si va via senza finire il lavoro, ovviamente ci sono delle penali perchè ci si comporta in modo non professionale.
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Old 05-10-2007, 12:11   #49
ceccoos
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Non vorrei sembrare una voce fuori dal coro, anzi tutti sanno il mio "odio" per le società di BR che usano i contratti a progetto per sfruttare le persone...però...il contratto a progetto lo prevede, il rischio d'impresa, perchè dovrebbe essere un accordo tra un professionista e chi necessita di una sua prestazione : il rischio è legato al concetto di scadenza del progetto.

In poche parole, l'oggetto della paga non è altro se non la consegna di un progetto entro il termine prestabilito (accettato mediante firma sul contratto), non le ore in ufficio o altro (anche se si tende a obbligare le persone a fare i dipendenti mascherati...vabbè...)...se non si consegna il lavoro entro i termini accettati, ovviamente ci sono delle penali.

Se si prende e si va via senza finire il lavoro, ovviamente ci sono delle penali perchè ci si comporta in modo non professionale.

Appunto,
il contratto a progetto dovrebbe essere questo.
Non un lavoro subordinato diciamo da dipendente mascherato da progetto...
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Old 05-10-2007, 12:45   #50
Nous
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Appunto,
il contratto a progetto dovrebbe essere questo.
Non un lavoro subordinato diciamo da dipendente mascherato da progetto...

Ok, ma lui stesso dice che il progetto non è finito.
Se vuole, può denunciare per le modalità di applicazione del contratto.
Ma di certo non può recedere come se niente fosse, il contratto è firmato e non ci sono clausole vessatorie.
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Old 05-10-2007, 12:56   #51
gpc
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Ok, ma lui stesso dice che il progetto non è finito.
Se vuole, può denunciare per le modalità di applicazione del contratto.
Ma di certo non può recedere come se niente fosse, il contratto è firmato e non ci sono clausole vessatorie.
No, da un contratto a progetto si può recedere in qualunque momento, far pagare chi recede è una clausola vessatoria d.o.c....
Inoltre il contratto mi pare di aver capito che sia terminato, per cui non è lui che recede, se non ho capito male lui non vuole rinnovarlo. O no?
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Old 05-10-2007, 13:20   #52
Nous
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No, da un contratto a progetto si può recedere in qualunque momento, far pagare chi recede è una clausola vessatoria d.o.c....
Inoltre il contratto mi pare di aver capito che sia terminato, per cui non è lui che recede, se non ho capito male lui non vuole rinnovarlo. O no?
Il progetto non è finito, lo scrive lui stesso...il fatto che il contratto sia scaduto è un'aggravante al fatto che il progetto non è finito.
Se il contratto scade ed il progetto (che si è firmato che sarebbe stato finito alla data di scadenza) non è finito teoricamente si può incorrere in casini, perchè l'azienda può chiedere i danni o non saldare il conto.
Poi ragazzi se non succede tanto meglio..ma il contratto a progetto è un'arma nelle mani delle aziende. Tu dici che far pagare per la rescissione è una clausola vessatoria...secondo me nel contratto a progetto non lo è. Se io firmo un contratto a progetto per consegnare in tre mesi un software innovativo, e prendo i soldi del progetto per due mesi decidendo di rescindere al terzo, all'azienda creo un danno. Perchè magari ha già messo in prevendita il prodotto. Perchè magari non può sostenere altri costi oltre a quelli già sostenuti. Insomma, ho firmato per consegnare un prodotto in tre mesi, non lo faccio e rescindo il contratto..come minimo l'azienda non mi paga la terza rata, e di sicuro mi farà causa. E' un contratto tra professionisti, non è un contratto di dipendenza...non la vedete la differenza?
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Old 05-10-2007, 13:42   #53
gpc
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Il progetto non è finito, lo scrive lui stesso...il fatto che il contratto sia scaduto è un'aggravante al fatto che il progetto non è finito.
Se il contratto scade ed il progetto (che si è firmato che sarebbe stato finito alla data di scadenza) non è finito teoricamente si può incorrere in casini, perchè l'azienda può chiedere i danni o non saldare il conto.
Poi ragazzi se non succede tanto meglio..ma il contratto a progetto è un'arma nelle mani delle aziende. Tu dici che far pagare per la rescissione è una clausola vessatoria...secondo me nel contratto a progetto non lo è. Se io firmo un contratto a progetto per consegnare in tre mesi un software innovativo, e prendo i soldi del progetto per due mesi decidendo di rescindere al terzo, all'azienda creo un danno. Perchè magari ha già messo in prevendita il prodotto. Perchè magari non può sostenere altri costi oltre a quelli già sostenuti. Insomma, ho firmato per consegnare un prodotto in tre mesi, non lo faccio e rescindo il contratto..come minimo l'azienda non mi paga la terza rata, e di sicuro mi farà causa. E' un contratto tra professionisti, non è un contratto di dipendenza...non la vedete la differenza?
Sì, sono d'accordo con questo, però il presupposto di questo discorso è che lui abbia veramente fatto il contrattista a progetto e non l'impiegato tuttofare.
Se lui può dimostrare di aver fatto altre cose, davanti ad clausola del genere può benissimo dire che fa una denuncia per abuso di contratto a progetto dato che ha svolto altro lavoro e che il non aver terminato il progetto dipende dal comportamento del datore di lavoro e non dal suo.

In ogni caso, resta fermo che certe cose non sono nemmeno da firmare!!!
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Old 05-10-2007, 13:49   #54
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Sì, sono d'accordo con questo, però il presupposto di questo discorso è che lui abbia veramente fatto il contrattista a progetto e non l'impiegato tuttofare.
Se lui può dimostrare di aver fatto altre cose, davanti ad clausola del genere può benissimo dire che fa una denuncia per abuso di contratto a progetto dato che ha svolto altro lavoro e che il non aver terminato il progetto dipende dal comportamento del datore di lavoro e non dal suo.

In ogni caso, resta fermo che certe cose non sono nemmeno da firmare!!!
Non confondere le cose : sul fatto che possa far causa concordo...ma questo non vuol dire che possa andarsene via di punto in bianco senza conseguenze economiche. Al massimo, se vincerà la causa potrà essere forse risarcito (secondo me comunque no...se si firma un contratto con delle clausole, quelle sono accettate)...ma il danno economico l'avrà lo stesso.
My Two Cents.
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Old 05-10-2007, 13:50   #55
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Non confondere le cose : sul fatto che possa far causa concordo...ma questo non vuol dire che possa andarsene via di punto in bianco senza conseguenze economiche. Al massimo, se vincerà la causa potrà essere forse risarcito (secondo me comunque no...se si firma un contratto con delle clausole, quelle sono accettate)...ma il danno economico l'avrà lo stesso.
My Two Cents.
Boh, non so che dirti, non è che abbia certezze basate su chissà quali norme... però a me risulta che da un contratto a progetto ti puoi svincolare in qualunque istante senza nessuna conseguenza.
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Old 05-10-2007, 14:07   #56
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Inoltre è consentito alle parti di recedere prima della scadenza del termine per giusta causa “ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto individuale” (art. 67, secondo comma), ciò in modo conforme al principio generale in base al quale, nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica, la facoltà di recesso può essere esercitata anche dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione (art. 1373, secondo comma, Cod. Civ.). Si possono fare analoghe considerazioni sul vincolo temporale orario per l'esecuzione dell'opera da parte del collaboratore: a conferma della ampia autonomia nei tempi dell'obbligazione lavorativa riconosciuta al lavoratore a partire da quanto previsto negli artt. 2222 e succ. del c.p.c. si esclude l’imposizione rigida di orari da parte del committente, mentre resta libera la pattuizione delle modalità di esecuzione dell’opera.
Fonte : http://alaibologna.it/a_progetto06.aspx

Ma qui, la giusta causa qual'è? Lui vuole cambiare lavoro...certo potrebbe recedere perchè di fatto è un dipendente mascherato (e quindi cade il discorso della libertà oraria), ma ci vuole più di un mese perchè ce la faccia. Se non è riconosciuta la giusta causa, quello che fa fede (come si legge) è il contratto firmato dalle parti.

Trovo interessante il documento : http://www.nidil.cgil.it/popup.php?Id_Pag=187 , quando scrive che
Quote:
Art. 62 - Forma
IL TESTO DELLA LEGGE
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.




IL COMMENTO DI NIDIL
L’equivoco della parità tra committente e collaboratore e il rischio mansioni e tempi indefiniti
Aver reso obbligatoria la forma scritta del contratto è senz’altro positivo, ma tale disposizione è fortemente messa in discussione da altri aspetti determinanti.

Se è vero che si stabilisce che il contratto debba avere una durata “determinata o determinabile”, e che quindi non ci possano essere rapporti di lavoro che non abbiano una conclusione, è altrettanto vero che il concetto di “durata determinabile” si presta, ancora una volta, a un utilizzo discrezionale tutto a svantaggio del lavoratore che rischia di firmare un contratto senza avere certezza del periodo in cui presterà la propria attività e, ovviamente, senza ricevere alcun compenso “risarcitorio” per eventuali periodi di non lavoro.
La sola deduzione nel contratto individuale del progetto o programma di lavoro e il mancato obbligo invece di accludere al contratto copia dettagliata di essi permettono al datore di lavoro di inserire indicazioni generiche, cos“ da non mettere il collaboratore nelle condizioni di conoscere gli effettivi limiti del compito affidatogli e nemmeno di determinare l’effettiva portata del progetto, programma o fasi di essi a cui deve collaborare. Quindi le sue mansioni e i suoi compiti diventano di fatto molto “elastici”.
E' stravagante, come invece consente la legge, che un lavoratore collabori nella massima autonomia operativa a un progetto o programma che conosce solo per titoli. Anche ciò sembra più una scappatoia per legalizzare gli abusi che un effettivo indicatore su cui basare rapporti di lavoro seri e corretti.


Sarà possibile prevedere un orario di lavoro
Ancora più grave è l’introduzione, nel testo finale della legge, della possibilità di indicare nel contratto individuale “le forme di coordinamento con il Committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa”.
Questo semplice concetto consente di introdurre legalmente, anche nelle collaborazioni, tempi di lavoro definiti e, per giunta, di ignorare le limitazioni d’orario o di giornate lavorative previste invece nel lavoro dipendente. Quindi l’unica fittizia differenza con il lavoro dipendente risiede nel labile concetto, mai meglio precisato nel testo della legge, per cui il collaboratore deve realizzare in autonomia ciò che si è impegnato a svolgere.

La mistificazione della parità fra lavoratore e datore di lavoro
Infine tutta la norma del contratto individuale è predisposta prendendosi beffa di milioni di lavoratrici e lavoratori “atipici” che, pur avendo formalmente un rapporto di lavoro non dipendente, operano in modo continuativo e prevalente con un unico datore di lavoro (è questa la condizione di circa il 91% degli attuali iscritti al fondo Inps) e sono fortemente esposti, anche nei casi di vera collaborazione, in una pattuizione individuale non regolata e senza limiti per la parte più forte: il datore di lavoro.
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Ultima modifica di Nous : 05-10-2007 alle 14:11.
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Nous
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Anche più interessante il commento all'articolo 67 :
Quote:
Art. 67 - Estinzione del contratto e preavviso
IL TESTO DELLA LEGGE

I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.



IL COMMENTO DI NIDIL
Conclusione del contratto e preavviso: ancora un vantaggio per il committente

Il contratto di collaborazione a progetto è sempre a termine, e per rescinderlo anticipatamente basterà una semplice clausola di preavviso.
Tutta a vantaggio del datore di lavoro è anche la clausola che riguarda la rescissione del contratto. Se si stabilisce all’inizio che la scadenza del contratto è in ragione della durata del progetto o programma di lavoro, le parti si dovrebbero impegnare reciprocamente a rispettarne la scadenza, salvo motivi gravi che rientrano nella giusta causa. Ebbene, la norma prevede che fra questi motivi vi sia il preavviso.
È del tutto ovvio che, poiché spesso il committente ha la forza di imporre le proprie ragioni alla firma del contratto, pena il rimanere disoccupati, è estremamente facile inserire un periodo minimo di preavviso con il quale rescindere il rapporto in qualunque momento, senza dover motivare nemmeno il perché e senza oneri. Ciò è fortemente lesivo della dignità dei lavoratori e li pone in un’ulteriore posizione di continua ricattabilità e soggezione.
Prima della legge 30/03, almeno, pur essendoci la facoltà di esercitare il recesso unilaterale da parte del committente (art. 2227 cc), al collaboratore venivano garantiti i compensi maturati, le spese sostenute e soprattutto il risarcimento per il mancato guadagno.
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