|
|||||||
|
|
|
![]() |
|
|
Strumenti |
|
|
#21 | |||||
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2001
Messaggi: 991
|
Quote:
Se il guasto non è dovuto ad un difetto di conformità presente al momento dell'acquisto, dipende: se la garanzia convenzionale stabilita dal produttore/venditore è ancora valida, sì, se la garanzia convenzionale stabilita dal produttore/venditore è scaduta, no. Quote:
beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica; Quindi automobili, hardware, ma anche latte e mortadella. Tutti i beni mobili tranne quelli qui sopra. Quote:
Paradossalmente, un venditore potrebbe venderti un HD guasto già al momento dell'acquisto, a patto naturalmente di dichiararlo esplicitamente. Se ti dichiara esplicitamente che è guasto, e per qualche insano motivo decidi di acquistarlo ugualmente Quote:
Per acquisti conclusi con contratti a distanza (online, telefonicamente, per posta) il consumatore ha diritto a recedere entro 10 giorni dall'acquisto comunicando la sua intenzione con una raccomandata al venditore. Quote:
La garanzia sui difetti di conformità vale per 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Durante i primi 6 mesi dall'acquisto si assume che qualsiasi difetto fosse preesistente nel bene al momento dell'acquisto, cioè che qualsiasi difetto sia un difetto di conformità. L'onere della controprova spetta al venditore. |
|||||
|
|
|
|
|
#22 | ||||
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Città: Lombardia
Messaggi: 6334
|
Quote:
Quote:
Non sono stato preciso, sorry. Quote:
Quote:
Un ultima cosa: Perchè molti siti non accennanno alla garanzia di legge di 2 anni? Per le auto nessuno si sogna di dire che l'auto è garantita solo per una anno perchè il fornitore gli garantisce il volante per un anno... |
||||
|
|
|
|
|
#23 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2001
Messaggi: 991
|
Quote:
A riguardo c'è molta ignoranza da parte di tutti i soggetti coinvolti, ignoranza che deriva dal fatto che per molti anni "garanzia di conformità" e "garanzia convenzionale" sono state praticamente equiparate nella mentalità comune, perchè duravano entrambe 1 anno e perchè le condizioni della seconda venivano in pratica fatte uguali a quanto previsto dalla legge per la prima. Per cui nell'opinione comune si è diffuso 1 concetto unico di garanzia corrispondente al concetto "un prodotto mi si guasta, in garanzia me lo riparano". Ora che la legge sulla garanzia di conformità è cambiata, e questa non coincide più con la garanzia convenzionale, in pratica molti (rivenditori, clienti, tutti) vivono in una specie di limbo in cui ognuno da' l'interpretazione più favorevole, i consumatori pensando "tutti i guasti che succedono nei primi 2 anni devono ripararmeli" i rivenditori "faccio la garanzia che mi fanno i fornitori" e così via. L'interpretazione corretta di questi concetti, che (perdonate la modestia Chi non ha fatto così, si trova ora nel limbo dell'arbitrarietà e delle interpretazioni ogni volta diverse. Persino tra i produttori non c'è chiarezza. Uno che vi segnalo per la estrema chiarezza e comprensione del problema, è Samsung, che (immagino si saranno subito rivolti ad un legale per studiare la questione) sul suo sito riporta in maniera perfettamente corretta la situazione. Samsung Electronics Italia informa i Consumatori che le condizioni di garanzia convenzionale sotto riportate lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del Consumatore dalle disposizioni del codice civile in tema di vendita dei beni di consumo (art. 1519bis e seguenti). E per ogni prodotto indica un termine e delle modalità di garanzia convenzionale, di 1 anno, 2 anni o più a seconda del prodotto. |
|
|
|
|
|
|
#24 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Città: Lombardia
Messaggi: 6334
|
Quote:
Per quanto riguarda il riconoscimento del tipo di difetto dopo i 6 mesi, confermi che è valido quanto affermo qui? (Copio e incollo dal mio post precedente) La legge, dando per scontato che il difetto che si verifica nei primi 6 mesi sia sicuramente un difetto di conformità non implica che il difetto verificatosi dopo il sesto mese sia di natura diversa e che spetti al consumatore dimostrare il contrario Se io ti riporto in negozio un prodotto difettoso, è l'evidenza ed il buon senso che stabilisce la natura del difetto. Se ti riporto un cellulare in garanzia perchè non funziona più il display ma poi vedi che il cellulare è tutto graffiato e rovinato, hai tutte le ragioni di dirmi "guarda, è chiaro che lo hai fatto cadere, non te lo passo in garanzia". Se al contrario ti riporto un cellulare intonso, senza un graffio, non puoi negarmi l'intervento in garanzia perchè non hai appigli |
|
|
|
|
|
|
#25 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2001
Messaggi: 991
|
A rigore oltre i 6 mesi la natura di qualsiasi difetto se le parti non conciliassero dovrebbe essere periziata da un esperto, nel caso una delle parti facesse causa.. a rigore.
E' ovvio che nella realtà nessun fa causa e organizza perizie per beni che valgono 100€, e pure 1000€, quindi ci si affida a criteri "empirici" nel senso che se un bene "sembra intatto" viene sostituito come si trattasse di difetto di conformità, se "sembra manomesso" non viene sostituito. Si tratta però appunto di criteri empirici, che non sempre (anzi..) coincidono con l'effettiva situazione.. tanto per dire (esempi realmente accaduti): un modem bruciato dopo 18 mesi da uno sbalzo di tensione dovuto a un fulmine, se è intatto viene sostituito (pur non trattandosi di un guasto dovuto a un difetto di conformità). Mentre magari un cellulare che pur ha i segni di varie cadute e funzionava, e un giorno smette di funzionare per un guasto (magari dovuto a un difetto di conformità di un circuito) non viene sostituito quando a rigore dovrebbe esserlo. Qui ci addentriamo nella selva chiamata "realtà", che nessuna legge ovviamente può regolare a costi accettabili in maniera perfetta ed inequivocabile. In linea di massima, il mio giudizio su questa legge (e pure su quella del diritto di recesso, dato che ne abbiamo parlato) è che segna uno sbilanciamento dei poteri contrattuali a favore del consumatore. Sono il frutto di una correzione di rotta di una situazione precedente, in cui effettivamente a causa della scarsa informazione il consumatore era spesso vessato. Ma la correzione di rotta non ha riportato la barra al centro, bensì eccessivamente dalla parte dei consumatori. Sono ancora possibili, è ovvio, abusi da parte dei venditori. Ma se i consumatori conoscessero realmente le possibilità garantite da questi leggi, e gli abusi che di fatto permettono, e iniziassero ad utilizzarle in maniera sistematica, ciò che sostengo sarebbe presto evidente. Settimane bianche usufruendo del meglio della tecnologia mondiale a titolo completamente gratuito. Sostituzione di beni funzionanti dopo averli usati. Ottenimento di sconti anche nell'ordine del 10-20-30% sui prezzi di acquisto dei beni. tutte queste cose e molte altre sono possibili e facilmente ottenibili sfruttando a pieno le possibilità offerte dalle leggi, oggi come oggi un consumatore disonesto che si studiasse un paio di codici potrebbe sfruttare in maniera impensabile tutti gli errori del legislatore, i venditori non potrebbero fare nulla per impedire questi abusi. |
|
|
|
|
|
#26 | ||
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Città: Lombardia
Messaggi: 6334
|
Quote:
Quote:
Mi hai incuriosito: puoi spegarmi meglio gli eventuali abusi che si possono compiere? ti riferisci al diritto di recesso per cui si può comprare e utilizzare qualsiasi cosa e poi ridarla indietro, o c'è qualcos'altro che mi sfugge? Parli di sconti fino al 30%... |
||
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 12:07.




















