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Old 20-10-2021, 10:42   #39421
Fharenheit
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L'Avatar di Fharenheit
 
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help me una no-vax con cui discuto animatamente mi dice che in caso di danni possibili causati dal vaccino lo stato non risarcisce come le posso rispondere?


Quote:
Non è assolutamente vero. E in tribunale non ti darebbe ragione nessuno, perché formalmente non sei obbligato. Si chiama modulo di consenso, non presa visione.

Gli unici che potrebbero averlo sono le professioni sanitarie per le quali c'è l'obbligo. Gli altri possono fare tutti i ricorsi che vogliono al codacons. Sono carta straccia. Le aziende farmaceutiche col modulo di consenso declinano la responsabilità. Lo stato ha messo l'alternativa del tampone.
gli avvocati non si rendono conto che è difficile avere risarcimenti perfino coi vaccini obbligatori. Figurati con questi.
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Old 20-10-2021, 10:51   #39422
andy45
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Originariamente inviato da Techie Guarda i messaggi
Una volta di più, le scelte che operiamo in questo periodo non riguardano soltanto noi stessi, ma hanno un impatto rilevante sulla collettività.
E una scelta "permessa", ma che non può essere presa a modello per una legislazione universale (cioè, se lo fanno in dieci va bene, se lo facciamo tutti no) non è una scelta moralmente e civilmente sostenibile.
Non si possono mettere regole sperando nel senso civico delle persone, o metti una regola chiara o fa la fine della mascherina all'aperto in Italia, obbligatoria se non si può mantenere il distanziamento, ma che di fatto viene messa solo da 4 gatti (miao!) che vengono pure guardati male perché la portano .
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andy45 è offline  
Old 20-10-2021, 11:06   #39423
barbara67
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L'Avatar di barbara67
 
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Città: Valle Boreale ......
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Originariamente inviato da Fharenheit Guarda i messaggi
help me una no-vax con cui discuto animatamente mi dice che in caso di danni possibili causati dal vaccino lo stato non risarcisce come le posso rispondere?
Gli rispondi che ha detto una cavolata .....

https://codacons.it/vaccino-parte-pr...ne-anti-covid/

chiaro che va dimostrato che la causa è il vaccino
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barbara67 è offline  
Old 20-10-2021, 11:12   #39424
Cfranco
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L'Avatar di Cfranco
 
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Originariamente inviato da Fharenheit Guarda i messaggi
help me una no-vax con cui discuto animatamente mi dice che in caso di danni possibili causati dal vaccino lo stato non risarcisce come le posso rispondere?
Che la corte costituzionale ha stabilito che lo stato risarcisce i danni anche per i vaccini "consigliati" ( e quello per il covid certamente lo è )
https://pagellapolitica.it/blog/show...Speed=noscript

Nel 1998 i giudici costituzionali si sono occupati in particolare di vaccino contro la poliomielite e hanno stabilito che non c’è ragione di differenziare il caso «in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità». E neppure «il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria».

In parole semplici, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, se lo Stato non ti obbliga ma ti invita a vaccinarti, si ha comunque diritto all’indennizzo in caso di lesioni o infermità, che portino a menomazioni permanenti, causate dal vaccino.

Questo stesso principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale altre volte: nel 2000 per il vaccino contro l’epatite B; nel 2012 per il vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia; nel 2017 per il vaccino antinfluenzale; e nel 2020 per il vaccino contro l’epatite A.


L'unica pecca :
Non è però infondata la critica di chi, come ad esempio diversi esponenti di Fratelli d’Italia, sottolinea che il governo avrebbe potuto predisporre una norma in tal senso, evitando ai cittadini l’onere di doversi rivolgere ai tribunali.
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Cfranco è offline  
Old 20-10-2021, 11:28   #39425
Balfour76
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Originariamente inviato da Fharenheit Guarda i messaggi
help me una no-vax con cui discuto animatamente mi dice che in caso di danni possibili causati dal vaccino lo stato non risarcisce come le posso rispondere?
Che su questo punto sbaglia.

Ad esempio:
https://www.cortecostituzionale.it/a...:COST:2017:268

Dice sostanzialmente che se un vaccino è sicuro, se c'è stata una campagna informativa con forte invito a fare la vaccinazione, lo Stato è tenuto all'indennizzo.

E' vero invece che è difficile farsi riconoscere il danno come causato dal vaccino. Soprattutto quando i danni possibili da vaccino sono in fase di accertamento.

L'obbligo per i sanitari invece ha diversi problemi. Intanto la legge per loro specifica di vaccinarsi contro l'infezione e non contro la malattia (ed i produttori dei vaccini dichiarano che il loro vaccino è contro la malattia).
Non a caso ci sono notizie di medici ed infermieri che si sono portati gli avvocati per adempiere all'obbligo di vaccinarsi contro l'infezione... vaccino che non esiste. Il medico non vaccina e si chiamano i carabinieri. E la ruota s'inceppa.
Sempre per i sanitari, altri problemi ci sono sul "consenso informato"... tanto sul significato di consenso che su informato.
La ruota s'inceppa col sanitario che va li per vaccinarsi per adempiere all'obbligo e non da il suo consenso o afferma di non aver avuto sufficienti informazioni. A quel punto è il medico a non eseguire la vaccinazione, ovviamente.
Balfour76 è offline  
Old 20-10-2021, 11:30   #39426
Fharenheit
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Originariamente inviato da Cfranco Guarda i messaggi
Che la corte costituzionale ha stabilito che lo stato risarcisce i danni anche per i vaccini "consigliati" ( e quello per il covid certamente lo è )
https://pagellapolitica.it/blog/show...Speed=noscript

Nel 1998 i giudici costituzionali si sono occupati in particolare di vaccino contro la poliomielite e hanno stabilito che non c’è ragione di differenziare il caso «in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità». E neppure «il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria».

In parole semplici, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, se lo Stato non ti obbliga ma ti invita a vaccinarti, si ha comunque diritto all’indennizzo in caso di lesioni o infermità, che portino a menomazioni permanenti, causate dal vaccino.

Questo stesso principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale altre volte: nel 2000 per il vaccino contro l’epatite B; nel 2012 per il vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia; nel 2017 per il vaccino antinfluenzale; e nel 2020 per il vaccino contro l’epatite A.


L'unica pecca :
Non è però infondata la critica di chi, come ad esempio diversi esponenti di Fratelli d’Italia, sottolinea che il governo avrebbe potuto predisporre una norma in tal senso, evitando ai cittadini l’onere di doversi rivolgere ai tribunali.
ok grazie il parere anche di avvocati è unanime per cui almeno ci siamo tolti un bel peso dallo stomaco.



Quote:
Esiste una legge che prevede l'indennizzo dei danni conseguenti alle vaccinazioni obbligatorie.

La corte costituzionale ha esteso la portata di questa legge alle vaccinazioni non obbligatorie, ma "consigliate", quindi direi che per la vaccinazione contro il covid non ci sono problemi.



L'indennizzo prescinde dalla colpa medica, basta che sia accertato il nesso tra vaccinazione e danno. La ratio è che il cittadino "si sacrifica" per il bene comune e quindi nella malaugurata ipotesi in cui si verificasse un danno la collettività se ne fa carico (nei limiti previsti dalla legge) anche se non c'è alcuna responsabilità dei sanitari.



Altra questione è il diritto al risarcimento del danno che sorge solo nel caso in cui ci sia un comportamento colposo (o doloso) dei sanitari.



Il consenso informato non è una liberatoria e non esonera il medico/la struttura sanitaria da alcuna responsabilità, è solo un documento che serve a provare che il paziente è stato correttamente informato dei rischi connessi a un certo trattamento e che ha scelto liberamente di sottoporvisi.

Piuttosto è l'assenza del consenso informato che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno per la mera violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente (a prescindere dall'esito del trattamento).



Quindi no, il foglio che fanno firmare prima della vaccinazione non serve per esonerare i medici dalle loro responsabilità.
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Old 20-10-2021, 11:39   #39427
Mparlav
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Originariamente inviato da zappy Guarda i messaggi
non si produce un bel niente. Si imbottiglia (infiala) solamente il vaccino prodotto altrove.
Low-tech, come sia addice al paese delle pecorelle

Cosa non ti era chiaro del: "Both sites will manufacture finished product"?
E sulla nuova formulazione da inizio 2022, pronta all'uso e conservabile a 2-8 C° per 2 mesi e mezzo?

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Old 20-10-2021, 11:41   #39428
Mparlav
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Originariamente inviato da Fharenheit Guarda i messaggi
help me una no-vax con cui discuto animatamente mi dice che in caso di danni possibili causati dal vaccino lo stato non risarcisce come le posso rispondere?
Incomincia da qui:
https://www.altalex.com/documents/ne...zione-covid-19
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Old 20-10-2021, 12:22   #39429
Brightblade
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Originariamente inviato da Techie Guarda i messaggi
Il problema di un approccio di questo tipo è che aumenti il rischio anche per persone che "non se lo meritano".
Un anziano vaccinato, estremamente prudente, si troverà più a rischio in una situazione di "liberi tutti" piuttosto che in una più controllata... e non stiamo più parlando di non lavorare, stiamo parlando, io credo, essenzialmente di DPI e regole che non impattano sull'economia.
Un immunodepresso si troverebbe suo malgrado a rischio senza aver fatto niente di rischioso lui per primo, ma sempre in virtù, se così si può dire, di una maggiore circolazione del virus e di una maggiore trasmissibilità.

Una volta di più, le scelte che operiamo in questo periodo non riguardano soltanto noi stessi, ma hanno un impatto rilevante sulla collettività.
E una scelta "permessa", ma che non può essere presa a modello per una legislazione universale (cioè, se lo fanno in dieci va bene, se lo facciamo tutti no) non è una scelta moralmente e civilmente sostenibile.
Eh allora, io chi si comporta da demente cerco di evitarlo, cosi' come quei posti dove non controllano il green pass, come un ristorante dove sono stato settimana scorsa nel quale non tornero' fino a pandemia conclusa. Mi spiace per chi non e' autosufficiente e che si trova nelle mani di qualche demente che rischia di mettere in pericolo anche la sua vita.
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Old 20-10-2021, 12:23   #39430
Brightblade
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Il problema di un approccio di questo tipo è che aumenti il rischio anche per persone che "non se lo meritano".
Un anziano vaccinato, estremamente prudente, si troverà più a rischio in una situazione di "liberi tutti" piuttosto che in una più controllata... e non stiamo più parlando di non lavorare, stiamo parlando, io credo, essenzialmente di DPI e regole che non impattano sull'economia.
Un immunodepresso si troverebbe suo malgrado a rischio senza aver fatto niente di rischioso lui per primo, ma sempre in virtù, se così si può dire, di una maggiore circolazione del virus e di una maggiore trasmissibilità.

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Eh allora, io chi si comporta da demente cerco di evitarlo, cosi' come quei posti dove non controllano il green pass, come un ristorante dove sono stato settimana scorsa nel quale non tornero' fino a pandemia conclusa. Mi spiace per chi non e' autosufficiente e che si trova nelle mani di qualche demente che rischia di mettere in pericolo anche la sua vita.
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Old 20-10-2021, 12:23   #39431
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Il problema di un approccio di questo tipo è che aumenti il rischio anche per persone che "non se lo meritano".
Un anziano vaccinato, estremamente prudente, si troverà più a rischio in una situazione di "liberi tutti" piuttosto che in una più controllata... e non stiamo più parlando di non lavorare, stiamo parlando, io credo, essenzialmente di DPI e regole che non impattano sull'economia.
Un immunodepresso si troverebbe suo malgrado a rischio senza aver fatto niente di rischioso lui per primo, ma sempre in virtù, se così si può dire, di una maggiore circolazione del virus e di una maggiore trasmissibilità.

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Eh allora, io chi si comporta da demente cerco di evitarlo, cosi' come quei posti dove non controllano il green pass, come un ristorante dove sono stato settimana scorsa nel quale non tornero' fino a pandemia conclusa. Mi spiace per chi non e' autosufficiente e che si trova nelle mani di qualche demente che rischia di mettere in pericolo anche la sua vita.
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Old 20-10-2021, 12:40   #39432
CYRANO
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Cksnsbshsnsjsjsisishsnsisnsjsnsh
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Old 20-10-2021, 12:42   #39433
CYRANO
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https://www.ansa.it/canale_saluteebe...8357af787.html

Giusto , con tutti i schei che prendono i farmacisti è il minimo che lavorino almeno 12h al giorno e pure nei weekend !!!




Cjdbshshsisjzhszfzgzhshsjajsb
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Old 20-10-2021, 12:43   #39434
Bazzilla
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Alla faccia di chi non si vaccina ANCHE per non arricchire big pharma

Chissà a chi andranno mai i soldi dei tamponi
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Old 20-10-2021, 12:55   #39435
Mparlav
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Consiglio di Stato, legittimo obbligo vaccinale per personale sanitario

https://www.askanews.it/politica/202...0211020_00074/

https://www.giustizia-amministrativa...ale/visualizza

per chi non vuole leggerla tutta, questa è una delle parti più interessanti:

48. Con la decima censura (p. 80 del ricorso), infine, gli odierni appellanti lamentano la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost. perché la conseguenza prevista per l’inadempimento dell’obbligo e, cioè, la sospensione dell’esercizio professionale, autonomo o dipendente, confliggerebbe con la tutela del principio lavoristico, sul quale è fondata la Repubblica (art. 1 Cost.), sopprimendo di fatto l’esercizio del diritto al lavoro e la percezione di un compenso che fornisca al lavoratore e alla sua famiglia le risorse necessarie ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.

48.1. Non sarebbe possibile correlare un obbligo violativo della libertà di scelta della cura all’impossibilità di esercitare la propria professione, se non violando gli artt. 1, 2 4 e 36 Cost.

48.2. Anche quest’ultima censura è manifestamente infondata e va respinta.

48.3. Correttamente il legislatore infatti, nel comma 1 dell’art. 4, ha stabilito che vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

48.4. Questa previsione risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, obbligo che, secondo una tesi dottrinaria autorevole, già discenderebbe in questa fase di emergenza – ma il tema è discusso – dall’applicazione combinata della regola generale di cui all’art. 2087 c.c. e dalle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008, ma anche, come detto, al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.).

48.5. Un simile interesse è sicuramente prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul diritto al lavoro, di cui all’art. 36 Cost., e d’altro canto il legislatore, seguendo un criterio di gradualità, ha stabilito sanzioni proporzionate all’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni perché, come prevede il comma 8, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.

48.6. La sospensione dell’attività lavorativa e della retribuzione, peraltro temporanee perché possibili solo fino al 31 dicembre 2021, costituiscono l’extrema ratio ed operano solo quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile sicché, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

48.7. Anche in questo caso il bilanciamento non appare irragionevole, avuto riguardo alla comparazione degli opposti valori, e qui merita solo ricordare che il Conseil constitutionnel in Francia, pronunciandosi con la decisione n. 824 del 5 agosto 2021 su una analoga legge la quale prevede che al lavoratore, che non presenta il passe sanitaire e non scelga di utilizzare ferie e congedi retribuiti, venga comunicata il giorno stesso la sospensione dal lavoro, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità perché il legislatore ha perseguito l’obiettivo, di valore costituzionale, di proteggere la salute, limitando la propagazione dell’epidemia.

48.8. Analoghe considerazioni non possono che valere a fortiori per il personale sanitario in Italia, con la conseguente manifesta infondatezza della questione di costituzionalità qui sollevata.
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Mparlav è offline  
Old 20-10-2021, 12:59   #39436
Fharenheit
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https://www.open.online/2021/10/19/g...menti-tamponi/




Quote:
📃Stop al Green pass per chi lavora all’aperto o a casa e tamponi a 5 euro: cosa c’è negli emendamenti al decreto


Gli emendamenti prevedono di portare a 5 euro il costo dei tamponi rapidi necessari per svolgere l’attività lavorativa pubblica e privata.
E di esentare dall’obbligo di esibire il Green Pass chi si trova in modalità di lavoro agile
poi venite a dire che il governo brutto e cattivo non vi vuole venire incontro.
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Old 20-10-2021, 13:04   #39437
Balfour76
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Quote:
Originariamente inviato da Fharenheit Guarda i messaggi
canilupus & friends© siete salvi!

https://www.open.online/2021/10/19/g...menti-tamponi/

poi venite a dire che il governo brutto e cattivo non vi vuole venire incontro.
Senato, non Governo.
Balfour76 è offline  
Old 20-10-2021, 13:10   #39438
Balfour76
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Originariamente inviato da Mparlav Guarda i messaggi
Consiglio di Stato, legittimo obbligo vaccinale per personale sanitario

https://www.askanews.it/politica/202...0211020_00074/

https://www.giustizia-amministrativa...ale/visualizza
Il secondo link non funziona.

Dal primo link:

obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021.

I vaccini sono contro il Covid19.

Edit:

art. 4 del d.l. n. 44 del 2021.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli...01/21G00056/sg

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da
SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro
attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie,
parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi
a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e'
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni,
dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti,
in conformita' alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e'
obbligatoria e puo' essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente
trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui
ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori
di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private,
nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono
l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione
del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio operano.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui
al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei
servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di
ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi
informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia
autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2
o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle
modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la
regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente
all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti
che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria
locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque
giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento
della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della
richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda
sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine
di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a
sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2
,
indicando le modalita' e i termini entro i quali adempiere
all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di
documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda
sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la
certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale
competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa
acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le
autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione scritta
all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di
appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte
dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali
o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6, e' comunicata immediatamente
all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori,
diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non
implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a
mansioni diverse non e' possibile, per il periodo di sospensione di
cui al comma 9, non e' dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino
all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il
31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in
cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza
decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di
contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ultima modifica di Balfour76 : 20-10-2021 alle 13:24.
Balfour76 è offline  
Old 20-10-2021, 13:50   #39439
Bazzilla
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canilupus & friends© siete salvi!

https://www.open.online/2021/10/19/g...menti-tamponi/






poi venite a dire che il governo brutto e cattivo non vi vuole venire incontro.
E la differenza del costo dai 5€ chi ce la mette? Lo stato (cioè io)?
Nel qual caso, la riduzione del costo spero che non passi.
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Old 20-10-2021, 13:58   #39440
UnknownOne00
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Originariamente inviato da TorettoMilano Guarda i messaggi
nella notizia postata poco fa della russia si deduce che chi non è vaccinato ma è giovane può andare in giro e chi è anziano ma vaccinato non può andare in giro. se l'articolo fosse corretto siamo arrivati proprio all'assurdo
Ho approfondito, queste restrizioni non si applicano ai vaccinati né ai guariti da covid.
UnknownOne00 è offline  
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