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Old 16-10-2007, 09:33   #21
joesun
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Iprocrisia al massimo...parlando loro dall'alto di AbuGrab
E pensare che il 41bis di 15 anni fa era tutt'altra cosa...adesso è quasi una farsa...qualcuno dovrebbe aggiornare i giudici USA.
più che ipocrisia, mi sembra indicativo delle infiltrazioni mafiose anche negli stati uniti.
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Old 16-10-2007, 09:33   #22
nomeutente
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Da utente.

Non comprendo i commenti del tipo "dagli Usa non accetto lezioni": per una volta che un giudice mostra di avere una concezione della legge diversa da quella del vecchio west è da criticare? Imho la lezione si accetta o si rifiuta per il suo contenuto e non per chi la fa
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Old 16-10-2007, 09:34   #23
joesun
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insomma i loro non ce li fanno processare (lozano, squadra cermis)
i nostri non ce li restituiscono: è un rapporto molto a posteriori.
esattamente. i nostri posteriori.
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Old 16-10-2007, 09:38   #24
Ser21
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più che ipocrisia, mi sembra indicativo delle infiltrazioni mafiose anche negli stati uniti.
Mi sono informato un po'.
Rosario Gambino era intimo con il FRATELLO DI CLINTON

Anche la ne hanno di problemucci...
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Old 16-10-2007, 09:39   #25
Ser21
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per una volta che un giudice mostra di avere una concezione della legge diversa da quella del vecchio west è da criticare?
Cosa intendi con vecchio west ?
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Old 16-10-2007, 09:42   #26
nomeutente
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Cosa intendi con vecchio west ?
Intendo la giustizia senza diritti per l'imputato (tortura e simili). Quel genere di cose per cui di solito si criticano alcuni aspetti del sistema carcerario americano.




Comunque se si tratta di collusione e non di rispetto dei diritti umani, cambia la musica...
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Old 16-10-2007, 10:18   #27
Cfranco
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Intendo la giustizia senza diritti per l'imputato (tortura e simili). Quel genere di cose per cui di solito si criticano alcuni aspetti del sistema carcerario americano.
Che il giudice di uno stato in cui si applica regolarmente la pena di morte , in cui esistono prigioni al cui confronto il 41/bis è un paradiso ( http://en.wikipedia.org/wiki/ADX_Florence ) , che usa una vecchia base militare per rinchiudere e torturare persone per anni con processi illegali o addirittura senza processo alcuno ( http://en.wikipedia.org/wiki/Guantan...detention_camp ) , venga a fare la predica sul sistema detentivo italiano fa abbastanza ridere .
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Certe persone non le digerisco
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Old 16-10-2007, 10:32   #28
Hitman04
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Intendo la giustizia senza diritti per l'imputato (tortura e simili). Quel genere di cose per cui di solito si criticano alcuni aspetti del sistema carcerario americano.




Comunque se si tratta di collusione e non di rispetto dei diritti umani, cambia la musica...
Che c'entra questo dicorso? In Italia pratichiamo la tortura? No? Bene, allora mandatecelo.
Perchè sentire dire che il 41bis è un trattamento inumano quando da loro friggono le persone su di una sedia proprio non è proprio il caso...
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Old 16-10-2007, 10:36   #29
Imrahil
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Gli USA che ci danno lezioni sulla giustizia? Ridicolo quanto Selen che da lezioni di castità.
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Old 16-10-2007, 11:34   #30
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se lo dicono gli americani c'e' da crederci
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Old 16-10-2007, 13:39   #31
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a vedere dai rislutati, sembrano entrambi usciti dallo stesso buco.




















*qualcuno me la traduce
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Old 16-10-2007, 13:54   #32
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scusate,ma non ho ancora capito che metodi utilizzano nella detenzione da 41bis.......
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Old 16-10-2007, 13:58   #33
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scusate,ma non ho ancora capito che metodi utilizzano nella detenzione da 41bis.......
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Il 41 bis; ecco il testo
sul "carcere duro"

ROMA - L'articolo 41 bis fa parte della legge 354 del 1975 sul trattamento penitenziario modificata nel 2002. E' inserito nel capitolo IV (regime penitenziario).

Ecco il testo
Art. 41-bis

Situazioni di emergenza
In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.


bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.


ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

- l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

- la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

- la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

- l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

- la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

- la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.

quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.
*
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Old 16-10-2007, 18:33   #34
akyra
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forse al giudice è sfuggito che in itaglia in galera ormai non ci va più nessuno...l'estradizione era un po' come un biglietto gratis per una crociera lunga tutta la vita
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Old 16-10-2007, 20:11   #35
mt_iceman
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forse al giudice è sfuggito che in itaglia in galera ormai non ci va più nessuno...l'estradizione era un po' come un biglietto gratis per una crociera lunga tutta la vita
o forse al giudice non è sfuggita la cosa e si è inventato questa sentenza farsa per far si che il condannato non venga qui a "non scontare" la pena.
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Old 16-10-2007, 23:26   #36
Imrahil
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O forse qualcuno di voi sta affogando nei luoghi comuni.
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Old 18-10-2007, 11:57   #37
Ser21
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È la mafia una tortura
Gian Carlo Caselli


Ostriche e champagne. Non è il sogno di un goloso refrattario alla «nouvelle cuisine». È la fotografia di com’era il carcere per i mafiosi prima del cosiddetto «41 bis».

Ovviamente, il problema non riguardava soltanto le esagerazioni gastronomiche dei boss ed il loro colesterolo. Riguardava la credibilità stessa della lotta alla mafia. Perché lo Stato non era credibile, si indeboliva con le sue proprie mani, fino a quando i mafiosi restavano padroni di fare il bello e il cattivo tempo anche in carcere.

Luogo in cui - per definizione - la supremazia dello Stato dovrebbe affermarsi, per tutti, in forme persino totalizzanti. E non era soltanto questione di «immagine». C’era anche il fatto che, pur essendo in carcere, i mafiosi continuavano a comandare come prima e più di prima sul «loro» territorio, come se il carcere fosse un’appendice del loro dominio assoluto. Conclusione: pretendere di contrastare efficacemente la mafia - in un simile contesto - era come pretendere di fermare un carro armato con una cerbottana.

Giovanni Falcone sapeva bene come stavano le cose. Fu lui difatti ad elaborare il progetto di una carcerazione finalmente di giusto rigore per i mafiosi detenuti, che ne ostacolasse i rapporti con l’esterno: vale a dire che rendesse più difficile continuare ad impartire - dal carcere - ordini di stragi, omicidi, traffici illeciti e altre attività criminali.

Questo progetto cominciò a delinearsi proprio mentre la Corte di cassazione rendeva definitive le condanne scaturenti dall’inchiesta (il cosiddetto «maxi processo») che era stata il capolavoro investigativo-giudiziario del pool guidato da Nino Caponnetto e formato, tra gli altri, da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Per la prima volta nella sua esistenza, Cosa nostra doveva fare i conti con pesanti condanne definitive e con la prospettiva di doverle scontare in un carcere non più trasformato - solo per i mafiosi - in un grand hotel.

Anche di qui nacque l’idea criminale delle stragi del 1992: una vendetta postuma contro Falcone e Borsellino e nello stesso tempo il tentativo di soffocare nel sangue il proposito di Falcone (passato ad incarichi ministeriali) di riproporre su scala nazionale il metodo di lavoro del pool di Palermo, potenziandolo con la previsione di una normativa sui «pentiti» e sul regime carcerario dei mafiosi.

Per fortuna, alle stragi lo Stato italiano seppe reagire con efficacia. Tra l’altro approvando (con decisione unanime del Parlamento) un nuovo articolo dell’Ordinamento penitenziario, l’art.41 bis. Il «41 bis» è quindi una norma letteralmente intrisa del sangue di Falcone e Borsellino, oltre che impregnata della loro intelligenza, perché da loro pensata e voluta in base all’esperienza maturata sul campo.

Questa è la storia del «41 bis». Il magistrato americano che lo avrebbe equiparato alla tortura (il condizionale è d’obbligo: vuoi perché fin qui si conoscono solo i «lanci» di agenzia; vuoi per l’intrinseca incredibilità della notizia) è un magistrato che vive fuori della realtà. Ignora non solo l’origine, le finalità ed il contenuto effettivo dell’istituto, ma anche la sua successiva evoluzione. Che è cadenzata da ripetuti interventi della Corte costituzionale che hanno fissato precisi e rigorosi paletti contro possibili abusi, garantendo equilibrio fra il rispetto dei diritti fondamentali della persona e l’esigenza di non calare le brache di fronte alle organizzazioni criminali.

Successivi interventi di alcuni Tribunali di sorveglianza e certe prassi carcerarie hanno poi decisamente stemperato vari profili del regime carcerario disciplinato dal «41 bis». Fino al punto che esiste anche - ormai - una robusta corrente di pensiero secondo cui il «41 bis» si sarebbe di molto svuotato.

Questa è la realtà. Ora, giudicare e decidere ignorando la realtà, accontentandosi di prospettazioni tanto interessate quanto assurde, è cosa sempre e comunque grave. Se poi davvero provenisse da un magistrato straniero che si fosse impancato a giudice di istituzioni che dimostra chiaramente di non conoscere, sarebbe ancora più grave. E inaccettabile.
Ser21 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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