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Old 11-12-2006, 13:46   #1
mastrogb
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Iscritto dal: Nov 2001
Città: Roma
Messaggi: 201
Telecom - Rimborso in caso di mancata assistenza

Ciao a tutti, avendo acquistato un telefono aladino slim all'attivazione di una nuova linea telefonica, ormai un anno e mezzo fa, mi sono trovato nella situazione di doverlo mandare in assistenza oramai più di sei mesi fa.
Ora di questo telefono non se ne ha più notizia e, telefonando al 187, mi chiedono di mandare un fax ad uno dei loro numeri per sapere che fine ha fatto il telefono in questione.
Domanda. Che tipo di risarcimento posso chiedere per la mancata assistenza (visto che il telefono era ancora in garanzia)?
Ho controllato sulla loro carta servizi (quella che ho io risalente ormai al 2004) ma non ho trovato nessun riferimento.

Grazie per l'aiuto.
mastrogb è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-12-2006, 14:35   #2
gordon92
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L'Avatar di gordon92
 
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Mantova
Messaggi: 458
1

nn so, ma il metodo ormai collaudato (anke da me!) è quello di rompergli le palle...nel senso ke gli devi telefonare tantissime volte al giorno, io ci ho provato e funziona!!! in questi casi, bisogna essere insistenti xke se aspetti ke ti kiamino loro, fai prima a cambiare telefono
gordon92 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-12-2006, 14:41   #3
mastrogb
Member
 
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Roma
Messaggi: 201
Il telefono ovviamente ne ho comperato un altro da tempo, senno rimanevo senza, ma il fatto sconcertante è che punto primo non posso buttare 80€ di telefono al vento (che funziona malissimo tra l'altro) non ho materialmente il tempo di telefonare anche fosse una volta al giorno.
Alla fine ci si rimette solo tempo e soldi solo perchè non sta scritto da nessuna parte che hanno il dovere di ripararti il telefono entro un dato periodo di tempo?
mastrogb è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-12-2006, 15:55   #4
daniele05
Registered User
 
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 24
Ti riporto il testo di legge

LA GARANZIA DEI PRODOTTI A DUE ANNI A CARICO DEL VENDITORE
a cura di Katia Moscano
Il nuovo Codice del consumo, agli articoli dal 128 al 135, prevede che la garanzia sui beni di consumo si estenda fino a due anni. La materia era in precedenza disciplinata dal DECRETO LEGISLATIVO n.24 del 2 febbraio 2002.
La ratio delle disposizioni e' rappresentata dalla responsabilita' del venditore finale e, a ritroso, anche dell'importatore e/o del produttore.
La disciplina integra il codice civile con gli articoli 1519-bis e seguenti.
Tale nuova disciplina si aggiunge alle altre disposizioni di tutela del consumatore.
* Per soggetto tutelato si intende il consumatore, cioe' qualsiasi persona fisica che nei contratti agisca per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale.
* Per beni di consumo si intendono qualsiasi beni mobili, anche da assembleare.
Sono da intendersi esclusi:
- i beni oggetti di vendita all'asta
- l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume o in quantita' delimitate;
- l'energia elettrica.
* Per venditori si intendono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, per la propria attivita', utilizzino i contratti di vendita.
* Per produttori si intendono i fabbricanti di un bene di consumo o gli importatori del bene di consumo nel territorio della Unione Europea.
* Per garanzia convenzionale ulteriore si intende qualsiasi impegno del venditore o del produttore, di rimborsare, sostituire, riparare il bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita'.

Vediamo quali sono i diritti del consumatore:
il venditore e' responsabile per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difformita', il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione del bene. Alternativamente, ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto in base all'uso che egli intenda fare del prodotto o se il rimedio alla difformita' sia stato tardivo o abbia avuto strascichi a suo danno.
Nel caso di lievi difformita' e' possibile chiedere solo la riduzione del prezzo.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale egli ha acquistato il bene.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto qualora:
- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata gli ha arrecato notevoli inconvenienti.

Termini per denunciare il vizio
Per prima cosa occorre dire che il venditore e' responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. Il consumatore, inoltre, decade dai suoi diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.
L'azione, diretta a fare valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore, si prescrive, in ogni caso, in 26 mesi dalla consegna del bene.
Inoltre, il consumatore puo' anche avvalersi di una presunzione: infatti, se il difetto si manifestasse entro il sesto mese dalla consegna, salva prova contraria, questo e' opponibile al venditore.

Come presentare le proprie richieste al venditore
Fallito il tentativo bonario, lo si dovra’ fare con una raccomandata A/R di MESSA IN MORA in cui si intima ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa e si minaccia in alternativa di rivolgersi all’autorita’ giudiziaria (giudice di pace o altro, dipende dai casi e dagli importi in gioco).
daniele05 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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