|
|
|
![]() |
|
Strumenti |
![]() |
#1 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Messaggi: 1144
|
Testo unico 81/2008
Ragazzi ho un dilemma, volevo sapere se il titolo X riferito al Rischio biologico, si applica anche ai laboratori microbiologici, perche fa delle esenzioni strane visibile nell'allegato, ora vi spiego nel art 266 dice:Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati Qui sembra che i laboratori microbiologici rientrano benissimo poi nell'allegato XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici 1. Attività in industrie alimentari. 2. Attività nell'agricoltura. 3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale. 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. 6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. 7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico Qui non so a che cosa si riferisca a laboratori di diagnosi microbiologica e sembra quindi escludere dal D.Lgs 81 i lab microbiologici e visto che sto facendo una tesi sul rischio biologico nei laboratori mi sembra strano che non si faccia una Valutazione dei rischi, con l'obbligo di formazione, sorveglianza sanitaria e fornitura di DPI. Illuminatemi vi prego
__________________
Meglio un anno a meno 30, che 30 anni a chi l'ha visto! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 16:51.