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Old 07-02-2008, 23:38   #1
MrShock
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Trib Roma: il P2P non è reato penale,ma torto civile contro il diritto d'autore

Tribunale di Roma: il P2P non è reato penale, semmai torto civile contro il diritto d’autore

(Tra parentesi e in maiuscolo sottolineo i punti SALIENTI che verranno poi riportati alla fine)

ARTICOLO

“In assenza di una legislazione che crei una fattispecie ad hoc, non appare possibile dare rilevanza in questa sede ad un fenomeno assai diffuso, di difficile criminalizzazione ed avente accertamenti quasi impossibili in termini di raccolta della prova”.

Con questa motivazione, il pubblico ministero di Roma Paolo Giorgio Ferri ha richiesto e ottenuto l’archiviazione di un’inchiesta sul peer-to-peer, lo scambio di file audio-video su internet.

(PUNTO I: DIFFICOLTà NELL'ACCERTAMENTO DEL REATO)


Il Pm non ha ravvisato – come si lamentava nella denuncia che ha portato all’apertura del fascicolo – la violazione della norma sulla tutela del diritto d'autore (art.14 legge 248/2000) dal momento che lo scambio di file sulle reti P2P non riguarda solo copie illegalmente ottenute di materiali coperti da diritto d’autore, ma può riguardare anche “originali lecitamente acquisiti”.

(PUNTO II: LO SCAMBIO PUò RIGUARDARE ORIGINALI LECITAMENTE ACQUISITI.. PER CUI NON è RAVISABILE REATO PER LA ATTUALE LEGISLAZIONE ITALIANA ..ESEMPIO METTO UN FILM COMPRATO O UN GIOCO COMPRATO)

Il giudice ha quindi rilevato che non sempre questi scambi avvengono per fini di lucro e molto spesso vengono effettuati “estero su estero” e non attraverso dei server centrali ma direttamente fra utenti.

Non si tratta quindi di un reato penale ma semmai di un “torto di natura civilistica per i diritti d'autore”.


Gli Internet provider, sottolinea ancora il Pm, non possono essere ritenuti responsabili di reati commessi dagli utenti che utilizzano le loro reti, perchè vige il rispetto della net neutrality.

I siti internet incriminati - www.bearshare.com, www.emuleitalia.net e www.bittorrent.com - in queste circostanze “si limitano ad autenticare l’utente che viene successivamente smistato verso altre reti ibride e decentralizzate in tutto il mondo” e diventa quindi estremamente complicato identificare gli utenti che utilizzano queste reti.

(PUNTO III: IRRESPONSABILITà DEGLI INTERNET PROVIDER PER IL PRINCIPIO DELLA NET NEUTRALITY)


Anche quando questo avviene, in mancanza di un coordinamento globale delle legislazioni in materia, il lavoro investigativo portato avanti in un determinato Paese viene vanificato dal fatto che “…la giurisprudenza non sempre si è espressa contro coloro che scaricano o consentono lo scarico di filmati o altri prodotti protetti dal diritto d’autore”.

(PUNTO IV: IN TEORIA POSSO SCARICARE DA UN PAESE IN CUI LA LEGISLAZIONE O LA GIURISPRUDENZA NON VIETA ESPRESSAMENTE IL FATTO.)


Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Carla Santese, ha accolto la sentenza sostenendo che “…appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dal Pm nella richiesta di archiviazione”.

(PUNTO V: IL GIUDICE DA RAGIONE ALLE ARGOMENTAZIONI DEL PM E ARCHIVIA)


Immediato l’intervento della Fimi, la Federazione Industria Musicale Italiana, secondo cui “…più che affermare che il ricorso al peer-to-peer non è reato, in realtà la decisione del Gip di Roma dice che non è possibile perseguire i siti web che fanno riferimento ai servizi P2P”.

Resta però reato, sottolinea quindi il responsabile Relazioni esterne della Fimi, Daniele Selvaggio, l’attività di file sharing dei singoli utenti, punibile in base alla normativa sul diritto d’autore agli art. 171 a bis e 171 ter a bis, “…che prevede sanzioni penali a carico di tutti coloro che immettono abusivamente fonogrammi tutelati in un sistema di reti telematiche;

(PUNTO VI: DIVERGENZA TRA IL CONCETTO DI IMMISSIONE DI UN FILE E DI CONDIVISIONE NELLE DIVERSE LEGISLAZIONI)


La sentenza ribadisce quanto già stabilito dal Tribunale di Roma in merito al famigerato caso Peppermint.

La vicenda è nota. Peppermint, una piccola casa discografica tedesca, si è rivolta al Tribunale civile di Roma chiedendo che questo ordinasse ad alcuni operatori di telecomunicazioni, fornitori del servizio di accesso a Internet al pubblico, i dati degli utenti che avevano messo a disposizione attraverso programmi peer-to-peer brani musicali protetti da diritto d’autore, diritto di cui Peppermint medesima era titolare.

In prima battuta, salvo una eccezione rimasta isolata, il Tribunale civile di Roma ha accolto la domanda di Peppermint ed alcuni operatori telefonici sono stati costretti a consegnare i dati anagrafici di migliaia di propri clienti. Ciò ha generato un effetto a catena, ed altri titolari di diritti di proprietà intellettuale (produttori discografici e di software) hanno rivolto al Tribunale di Roma – anch’essi con successo – le medesime domande di Peppermint.

La risposta dei Giudici del Tribunale civile di Roma, non si è fatta attendere: ed infatti, con una importantissima ordinanza emessa in uno dei procedimenti cautelari attivati dalla Peppermint nei confronti di Wind, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla riservatezza, quale valore fondamentale della persona, rispetto a richieste di soggetti privati, per finalità commerciali connesse al diritto di autore.

(PUNTO VII: SECONDO IL TRIBUNALE DI ROMA NESSUNO PUO CHIEDERE AGLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI I DATI DI COLORO CHE FANNO USO DEL P2P)

Contestualmente, in un giudizio pendente innanzi la Corte di Giustizia Europea, relativo ad un caso analogo a “Peppermint”, sono state pubblicate le conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott, secondo cui sarebbe compatibile con il diritto comunitario, il fatto che gli Stati membri escludano la comunicazione di dati personali sul traffico, quando è richiesta ai fini dei procedimenti civili per violazione del diritto d’autore.

(PUNTO VIII: SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NESSUNO PUO CHIEDERE AGLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI I DATI DI COLORO CHE FANNO USO DEL P2P...CIOè SI RIBADISCE IN SEDE EUROPEA IL PUNTO SEI)


QUINDI A MIO AVVISO I PUNTI SALIENTI SONO I SEGUENTI.
1) DIFFICOLTà NELL'ACCERTAMENTO DEL REATO
2) LO SCAMBIO PUò RIGUARDARE ORIGINALI LECITAMENTE ACQUISITI.. PER CUI NON è RAVISABILE REATO PER LA ATTUALE LEGISLAZIONE ITALIANA ..ESEMPIO METTO UN FILM COMPRATO O UN GIOCO COMPRATO.
3) IRRESPONSABILITà DEGLI INTERNET PROVIDER PER IL PRINCIPIO DELLA NET NEUTRALITY
4) IN TEORIA POSSO SCARICARE DA UN PAESE IN CUI LA LEGISLAZIONE O LA GIURISPRUDENZA NON VIETA ESPRESSAMENTE IL FATTO
5) IL GIUDICE DA RAGIONE ALLE ARGOMENTAZIONI DEL PM E ARCHIVIA

6) DIVERGENZA TRA IL CONCETTO DI IMMISSIONE DI UN FILE E DI CONDIVISIONE NELLE DIVERSE LEGISLAZIONI
7) SECONDO IL TRIBUNALE DI ROMA NESSUNO PUO CHIEDERE AGLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI I DATI DI COLORO CHE FANNO USO DEL P2P
8) SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NESSUNO PUO CHIEDERE AGLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI I DATI DI COLORO CHE FANNO USO DEL P2P...CIOè SI RIBADISCE IN SEDE EUROPEA IL PUNTO SEI

CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI ROMA. IL P2P NON è REATO PENALE MA CASOMAI REATO DI TIPO CIVILISTICO CONTRO I DIRITTI DI AUTORE.
E IN QUESTO ULTIMO CASO NON è COMUNQUE PERSEGUIBILE PER LA LEGGE ITALIANA A CAUSA DELLA MANCANZA DI UNA LEGISLAZIONE CHE PREVEDA UNA FATTISPECIE LEGISLATIVA AD HOC, E A CAUSA DEI PUNTI 1), 2), 4), 6).


Se è possibile discutere sulla vicenda e sui punti elencati con rispetto ed educazione ben venga... Altrimenti l'intervento dei moderatori porrà fine alla discussione e io non mi riterrò certo offeso.
MrShock

Ultima modifica di MrShock : 18-02-2008 alle 16:54.
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Old 08-02-2008, 06:25   #2
asndc
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diciamo così se io ti presto il gioco a te non commetto reato
qui credo ci sia stato il passo decisivo
lo scambio di file viene considerato proveniente da materiale legale quindi diventa come un prestare a qualcuno qualcosa cambia il mezzo non l'effetto
o no?
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Old 08-02-2008, 11:52   #3
MrShock
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diciamo così se io ti presto il gioco a te non commetto reato
qui credo ci sia stato il passo decisivo
lo scambio di file viene considerato proveniente da materiale legale quindi diventa come un prestare a qualcuno qualcosa cambia il mezzo non l'effetto
o no?
non è che lo scambio di file viene considerato proveniente da materiale legale... non è esatto.... e che (vedi punto 1) è difficile stabilirlo caso per caso. Per cui valutare il singolo utente e la sua punibilità diventa difficile se non impossibile. Questo dice il pm nella sua motivazione alla richiesta di archiviazione che poi viene accolta dal giudice.
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Old 11-02-2008, 18:58   #4
MrShock
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prendo atto che una discussione "prettamente giuridica" dell'argomento risulta noiosa o troppo complicata.
Chiudo e saluto.
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Old 11-02-2008, 19:43   #5
giacomo_uncino
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perchè chiudere?? Confermo che sia complicata

Comunque butto la mia anche se terra ,terra. Come una rondine non fa primavera così una sentenza non fa giurisprudenza anche se qui non si tratta di sentenza ci suonava bene, in poche parole non è detto che al "prossimo giro" si abbia un pronunciamento uguale. Sarebbe necessario una sentenza della corte di cassazione per una parola definitiva o un intervento del legislatore...... brrr
giacomo_uncino è online  
Old 11-02-2008, 20:02   #6
Redvex
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Originariamente inviato da giacomo_uncino Guarda i messaggi
perchè chiudere?? Confermo che sia complicata

Comunque butto la mia anche se terra ,terra. Come una rondine non fa primavera così una sentenza non fa giurisprudenza anche se qui non si tratta di sentenza ci suonava bene, in poche parole non è detto che al "prossimo giro" si abbia un pronunciamento uguale. Sarebbe necessario una sentenza della corte di cassazione per una parola definitiva o un intervento del legislatore...... brrr
Esempio più sbagliato non potevi azzeccare poichè nella giurisprudenza i precedenti hanno un grande peso
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Old 11-02-2008, 20:14   #7
sommojames
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prendo atto che una discussione "prettamente giuridica" dell'argomento risulta noiosa o troppo complicata.
Chiudo e saluto.
Ti basta chiamare Riazzituoi e Pape e sta discussione arriva a pagina 20 nel giro di un paio di giorni
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Old 11-02-2008, 20:16   #8
sommojames
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Esempio più sbagliato non potevi azzeccare poichè nella giurisprudenza i precedenti hanno un grande peso
Quoto, avevo studiato temp'addietro, abbastanza alla cazzo a dire il vero , che l'Italia è uno di quei paesi a "guirisprudenza mista" o qualcosa del genere, dove un pò contano le leggi un pò le sentenze passate.
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Old 11-02-2008, 20:22   #9
riazzituoi
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Ti basta chiamare Riazzituoi e Pape e sta discussione arriva a pagina 20 nel giro di un paio di giorni



riazzituoi è offline  
Old 11-02-2008, 20:35   #10
carmensandiego
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tutto si riduce secondo me alla domanda:
se io ho legalmente acquistato il gioco/software/album musicale/libro
poi ci posso fare quello che voglio ?
ammettendo di non poterlo modificare,lo posso almeno donare/prestare a chichessia perchè anch'egli ne possa usufruire e migliorarsi culturalmente,indipendentemente dalle sue condizioni economico/sociali,che forse altrimenti gli negherebbero questo privilegio sancito anche dalla carta dei diritti e da tutte le moderne costituzioni ?
attenzione,non sto ridendo
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nel dubbio......formatta!
carmensandiego è offline  
Old 11-02-2008, 20:47   #11
riazzituoi
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tutto si riduce secondo me alla domanda:
se io ho legalmente acquistato il gioco/software/album musicale/libro
poi ci posso fare quello che voglio ?
ammettendo di non poterlo modificare,lo posso almeno donare/prestare a chichessia perchè anch'egli ne possa usufruire e migliorarsi culturalmente,indipendentemente dalle sue condizioni economico/sociali,che forse altrimenti gli negherebbero questo privilegio sancito anche dalla carta dei diritti e da tutte le moderne costituzioni ?
attenzione,non sto ridendo
Questo è quello che dovrebbe accadere in una società libera e democratica.

Purtroppo nella realtà dobbiamo affrontare quotidianamente i cosiddetti "affaristi" che fanno della speculazione il loro lavoro. Questo soprattutto nel campo multimediale e dell'entertainment, dove i grassi squali bianchi non sono mai sazi: loro ci magnano con i diritti d'autore.

Le cose comunque pian piano cambieranno, queste sentenze ne sono la prova, e in futuro si arriverà alla cultura libera per tutti

PS
speriamo che il futuro Governo si decida a cambiare quell'obrobrio del "decreto Urbani"
riazzituoi è offline  
Old 11-02-2008, 20:52   #12
S3[u70r
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Originariamente inviato da Redvex Guarda i messaggi
Esempio più sbagliato non potevi azzeccare poichè nella giurisprudenza i precedenti hanno un grande peso
Mmh non direi proprio. In Italia non si contano le sentenze passate. I precedenti hanno valenza ad esempio negli Stati Uniti, Ma in Italia non sono vincolanti

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tutto si riduce secondo me alla domanda:
se io ho legalmente acquistato il gioco/software/album musicale/libro
poi ci posso fare quello che voglio ?
ammettendo di non poterlo modificare,lo posso almeno donare/prestare a chichessia perchè anch'egli ne possa usufruire e migliorarsi culturalmente,indipendentemente dalle sue condizioni economico/sociali,che forse altrimenti gli negherebbero questo privilegio sancito anche dalla carta dei diritti e da tutte le moderne costituzioni ?
attenzione,non sto ridendo
Il problema è che quando tu presti/doni un qualcosa di tuo, nel momento del comodato/cessione/vendita, tu in quel momento te ne stai privando, infatti permanentemente o temporaneamente, non potrei usufruire di quel bene. Condividere i files è un'altro discorso. Con un singolo programma che condividi (e quindi pagandone solo uno) stai permettendo a centinaia di altre persone di usufruirne, senza peraltro privartene.
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Ultima modifica di S3[u70r : 11-02-2008 alle 20:59.
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Old 11-02-2008, 20:56   #13
riazzituoi
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Certo,

comunque incidono e sono il segnale che qualcosa non va.

Quindi il Legislatore non può non tenerne conto...
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Old 11-02-2008, 21:01   #14
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Originariamente inviato da riazzituoi Guarda i messaggi
Certo,

comunque incidono e sono il segnale che qualcosa non va.

Quindi il Legislatore non può non tenerne conto...
Se il legislatore sfornerà una legge ad hoc, il problema neanche si pone. Se invece le cose stanno così come sono, entrare in tribunale e citare una sentenza passata equivale a raccontare la storia della vita del mio criceto
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Old 11-02-2008, 21:05   #15
riazzituoi
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Le sentenze hanno un loro peso anche se non sono vincolanti,
e non sei "tu" che devi citare i precedenti
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Old 11-02-2008, 21:07   #16
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Le sentenze hanno un loro peso anche se non sono vincolanti,
e non sei "tu" che devi citare i precedenti
Definiscimi "peso". in giurisprudenza, una cosa è vincolante o non lo è. Punto.

Io infatti non vado in tribunale a citare un precedente. Dopo che mi son sorbito 5 anni di diritto, ho ben capito che in Italia non serve a niente
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Ultima modifica di S3[u70r : 11-02-2008 alle 21:11.
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Old 11-02-2008, 21:12   #17
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Hanno un peso da un punto di vista psicologico, soprattutto quelle riguardanti materie abbastanza controverse.
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Old 11-02-2008, 21:16   #18
riazzituoi
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Il problema è che quando tu presti/doni un qualcosa di tuo, nel momento del comodato/cessione/vendita, tu in quel momento te ne stai privando, infatti permanentemente o temporaneamente, non potrei usufruire di quel bene. Condividere i files è un'altro discorso. Con un singolo programma che condividi (e quindi pagandone solo uno) stai permettendo a centinaia di altre persone di usufruirne, senza peraltro privartene.
Questo si chiama condivisione, e non ci vedo nulla di male, tutt’al più si può regolamentare...
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Old 11-02-2008, 21:17   #19
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Hanno un peso da un punto di vista psicologico, soprattutto quelle riguardanti materie abbastanza controverse.
Beh certo ma così ha peso ogni cosa. E' un'argomentazione, nulla di piu'.
Come se ti fermi per 5 min in sosta vietata, esci e c'è il vigile che ti mette la multa.
"mi son fermato un attimo, son stato via solo 5 min" dici tu
lui: "frega niente"
tu: "ma l'altro giorno ad un mio amico è successa la stessa cosa ed un suo collega ha lasciato stare"

ora il vigile potrebbe intenerirsi e lasciar passare, come potrebbe tranquillamente appiopparti la multa.

Il giudice è un uomo come tutti, e gli è consentito un certo spazio con il quale interpretare la legge esistente per il caso specifico. Ma se un giudice la interpreta in un modo (in questo caso tra l'altro non si è ancora in definitiva) un altro giudice non deve essere obbligato a fare altrettanto.
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Old 11-02-2008, 21:19   #20
S3[u70r
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Questo si chiama condivisione, e non ci vedo nulla di male, tutt’al più si può regolamentare...
Quando tu condividi qualcosa, sia anche un pezzo del tuo panino con un tuo amico, ti stai privando di una parte del bene. Quando tu condividi files su internet non ti stai privando di niente.
E' chiamata imho erroneamente "condivisione" ma effettivamente non stai condividendo dei files ma stai bensì permettendone la copia.

Sono d'accordo che urgono regolamentazioni efficenti. Al momento non si capisce una mazza di cosa è realmente reato e neanche qual'è l'effettiva sanzione.
Tutt'oggi infatti si assiste a sentenze dove gli imputati vengono rimandati a casa con un richiamo, mentre altri si beccano (almeno in primo grado) sanzioni di milioni di euro... E' un casino grande come una casa.
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Ultima modifica di S3[u70r : 11-02-2008 alle 21:21.
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