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Old 17-01-2013, 11:02   #1
c.m.g
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[NEWS] Carte clonate: la banca deve sempre adottare misure adeguate ad evitare rischi

17 gennaio 2013 – 12:25 am

Carte clonate: la banca deve sempre adottare misure adeguate ad evitare rischi, i chiarimenti della Cassazione



La banca è responsabile dei prelievi di denaro non autorizzati dall’utente effettuati a seguito di clonazione della carta di credito? Al quesito i responsabili degli istituti di credito spesso rispondono in maniera bizantina: dipende dalla tempistica della denuncia, dipende dal protocollo regolamentare della banca, dipende dal tipo di operazione compiuto etc…

Ad avviso della Corte di Cassazione, però, a fronte di ogni operazione non autorizzata dal correntista si impone di valutare se la banca abbia predisposto o meno tutti gli strumenti e gli accorgimenti tecnici volti ad evitare il rischio di operazioni non consentite e non legittime. Ove tali accorgimenti non vi siano, o siano deficitari, la banca dovrà rispondere per la propria negligenza, alla stregua dei parametri descritti dall’art. 1776 cc (diligenza nell’adempimento delle obbligazioni). Il principio sopra esposto è stato autorevolmente chiarito da una importante, seppur solitaria, pronuncia della Corte di Cassazione che ci sembra utile riproporVi.

Con tale pronuncia la Corte ha dato ragione ad un correntista, al termine di una travagliata odissea giudiziaria, nella quale aveva avuto torto in tutti i precedenti gradi di giudizio. I giudici precedentemente intervenuti non si erano posti il problema di valutare se le misure di sicurezza adottate dalla banca fossero adeguate a proteggere i correntisti dai rischi connessi all’utilizzo della carta. I responsabili dell’istituto di credito, infatti, trincerandosi dietro il regolamento di utilizzo della carta di credito, avevano ricusato ogni responsabilità. La Corte, invece, ha imposto che la vicenda tornasse al giudice del secondo grado affinché questi effettui una doverosa verifica di merito (interdetta in Cassazione) dando una risposta al quesito, tenendo conto che la banca deve rispondere «dei rischi tipici della sua sfera professionale, di quei rischi, cioè, inerenti agli specifici obblighi gravanti su di essa per la cui eliminazione deve porre in essere i mezzi idonei». E, quindi, con riferimento al servizio bancomat, precisa la richiesta della Corte, il giudice deve valutare «se al di là di contrarie previsioni regolamentari (dei quali occorrerebbe valutare la tenuta di fronte a inderogabili regole civilistiche), la banca sia comunque responsabile laddove non abbia provveduto/ con strumenti idonei, a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; in definitiva, se il mancato rispetto dell’obbligo del titolare di chiedere immediatamente il blocco della carta nei casi di sottrazione e smarrimento non esime da responsabilità il banchiere allorquando la cartaviene “catturata” dall’apparecchio dell’ATM a causa di una manomissione».

Con riferimento a tale tema specifico, cioè la responsabilità della banca in ordine alla gestione del servizio Bancomat, prima di tale arresto, non si rinvenivano precedenti specifici sul punto.

Le uniche pronunce attenevano all’ipotesi, in realtà differente da quella presa in esame, dello smarrimento o del furto di una carta di credito.

In queste circostanze diverse sentenze di merito avevano riconosciuto la responsabilità della banca ed in conseguente obbligo risarcitorio, tutte le volte essa abbia addebitato delle somme corrispondenti per movimentazioni non autorizzate e successive denuncia del titolare (cfr. Giud. pace Palermo 26 giugno 2003, Giud. pace Palermo 15 aprile 2003).

Chiave di volta di tali pronunce è stato il riconoscimento, ex art. 1176 cc, secondo comma, della peculiare natura professionale della diligenza cui la banca è tenuta nell’adempimento della propria obbligazione, in ottemperanza al principio costituzionale della tutela del risparmio. (cfr. Cass. 17 maggio 2001 n. 6756)

Sempre in tema di applicazione del principio della elevata diligenza cui è sempre tenuta la banca in ragione dell’art. 1176 capoverso cc, si rilevano altri significativi interventi.

Sul punto interessante è, infatti, il principio enucleato dalla pronuncia della Cassazione con la sentenza 23 febbraio 2000 n. 2058, secondo cui la responsabilità di una banca per il rilascio di un libretto al portatore privo di fondi è fondata sul rilievo che l’istituto emittente non può limitarsi a sostenere l’inesistenza del libretto, ma deve apprestare tutte le misure idonee ad evitarne la circolazione, in difetto resta potrà essere pronunciata nei suoi confronti una declaratoria di responsabilità ed una conseguente condanna ex art. 2043 c.c. nei confronti dei terzi danneggiati.

Altra situazione nella quale è stato riconosciuto un contegno responsabile ex art. 1176 cc della banca è nel caso del c.d. «benefondi»: l’istituto bancario che fornisca, tramite un suo dipendente, rassicurazioni al cliente circa l’esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente è responsabile contrattualmente ove tali notizie non risultino rispondenti al vero al momento della richiesta (cfr. Cass. 5 luglio 2000 n. 8983).

Sempre in tema di assegni, è stato precisato anche l’obbligo del cassiere di verificare la genuinità e fedeltà del titolo, controllando la conformità della firma di traenza rispetto a quella depositata dal correntista (cfr. Cass. 12 ottobre 2001 n. 12471), così come l’obbligo di verifica del’integrità degli elementi essenziali (data, luoto etc. cfr. App. Milano 23 giugno 2000), l’eventuale presenza di alterazioni consistenti nella modifica della continuità cromatica del titolo ovvero nella diminuzione della consistenza del supporto cartaceo o in anomali discostamenti dalle prassi comunemente seguite nella compilazione del titolo stesso (cfr. Cass. 23 febbraio 2005 n. 3780), l’identità personale del girante e, più in generale, la regolarità del procedimento di trasferimento del titolo. (cfr. Cass. 28 luglio 2000 n. 9902)

In tutti questi casi è stato chiarito che la diligenza richiesta al bancario, e per questi alla banca, nello svolgimento della propria attività è quella delineata dall’art. 1176 cc, comma 2 (cfr. Trib. Milano 9 ottobre 2007; App. Milano 26 marzo 2005).

Anche riguardo le responsabilità connesse al servizio delle cassette di sicurezza, infine, la Suprema Corte ha affermato che, alla luce del detto criterio normativo e della precipua previsione dell’art. 1839 cc è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, mentre, in relazione alle previsioni dell’art., 1176, comma 2, cc, è configurabile una colpa grave della banca in caso di inadempimento derivante dall’omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette (cfr. Cass. 7 marzo 2003 n. 3389).

Con la pronuncia in commento, la Corte ha quindi esteso la portata dell’artl 1176 cc nei confronti della banca anche all’ipotesi di corretta gestione e custodia del denaro movimentato mediante bancomat

Nel link seguente potete leggere il testo intero della sentenza:

Cassazione civile sez. I – 12 giugno 2007 n. 13777 by Anti-Phishing Italia






Fonte: Anti-Phishing Italia
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