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Old 25-11-2007, 19:58   #81
naitsirhC
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Mi intrometto


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Originariamente inviato da morg79 Guarda i messaggi
non è così.
si prevede che oggi la donna che possa lavorare provveda a farlo per mantenersi,per cui per arrivare al tenore di vita stabilito,l'uomo deve versare ciò che manca alla moglie..
se lei è in grado di lavorare e mantenersi può rinunciare all'assegno...che peraltro viene deciso in base ai documenti forniti..ergo non viene chiesto nulla più di quello che si possa sborsare.
inoltre la situazione si può vedere anche all'inverso..tipo dove lei guadagna bene e lui zero...allora è lei a pagare.
Non se lei è in grado di lavorare, ma se lei lavora!
E nessuno la obbliga a farlo... per cui tante volte vengono praticamente mantenute.


Quote:
Originariamente inviato da morg79
nel caso in cui non si specifichi la separazione..si va automaticamente in comunione..è legge...per cui la casa diventa di entrambi come il resto.
se ad esempio hanno un conto corrente cointestato..dove lei ha messo tutto e lui manco na lira..i soldi sono di entrambi.
E se l'abitazione è intesta ai genitori di uno dei due coniugi?
Ci sono cose che poi rimangono in ogni caso personali ed esclusive.


Quote:
Originariamente inviato da morg79
errore.non è vero.
se vai a leggere le sentenze ti rendi conto che non è così...e le statistiche istat come ho già detto mom tengono conto delle varie motivazioni,attenuanti o aggravanti.fanno solo un quadro generico.
Ma come quadro generico, si vede bene che i piatti non erano posti sullo stesso piano.


Quote:
Originariamente inviato da morg79
ti sbagli.se c'è la separazione dei beni e la casa ad esempio è del marito va al marito.con la separazione ognuno si riprende ciò che è suo.se la casa è stata costruita assieme dipende a chi è intestata..e cmq ci possono essere anche particolari accordi prematrimoniali.

anche io sono per la convivenza...già fatta na volta veramente
Sull'assegnazione ed il possesso della casa familiare ci sono state pronunce molto discordanti l'una dall'altra e la stessa Cassazione è intervenuta varie volte dando pareri (vincolanti) diversi.

Cosa intendi per "particolari accordi prematrimoniali"?
naitsirhC è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-11-2007, 20:56   #82
Negadrive
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Originariamente inviato da morg79 Guarda i messaggi
La morale, è un valore assoluto o relativo? secondo la concezione assoluta la morale precede l'uomo e lo caratterizza; secondo la concezione relativa, invece, la morale segue e non precede l'uomo, anzi è l'uomo a caratterizzare (scegliere) la morale.
in ogni caso ci si basa appunto sul buonsenso di una persona che deve però tenere conto soprattutto della legge....e non basarsi su stereotipi.
Dicevi che, secondo queste regole morali, si attribuisce maggiore importanza alla figura materna, in caso di mancato accordo. Dicevi che ci si basa su queste regole morali e qui dici che ci "ci si basa appunto sul buonsenso": non so se non ci capiamo, intendi dire che queste regole morali (= attribuire maggiore importanza alla figura materna) sono/equivalgono a il buonsenso?
Se è così, sapresti precisare su cosa si basa questo buonsenso, non essendo visto come tale per tutti? Voglio dire: c'è uomo e uomo e donna e donna, giusto? Allora perché l'analisi della situazione si riduce semplicemente a: è buon senso dare maggiore importanza alla donna? Per questo chiedevo: «non c'è un'analisi del rapporto genitoriale?». Io mi aspetterei che si indaghi (tramite psicologi, che so, o anche qualcosa di simile a quello che si fa per le adozioni) su chi dei due è più adatto al ruolo di genitore e può meglio garantire lo sviluppo psicoaffettivo dei pargoli. Questo proprio perché non è detto che la più adatta dei due sia sempre la moglie: se non è detto, allora mi sembra pregiudizievole basarsi solo sull'assioma "la moglie ha maggiore importanza".
Dunque (spero che cosa intendo sia chiaro) si fanno accuratamente le verifiche del singolo caso o si procede semplicemente per questo cosiddetto "buonsenso"? O intendi dire che questo si applica dopo che queste verifiche sono state fatte (se si fanno nella legislazione attuale... non lo so e te lo sto chiedendo) ed è risultato che entrambi hanno un'equivalente capacità genitoriale (diciamo così)? In questo secondo caso potrei capire l'uso del termine buonsenso, nel primo invece mi lascia perplessità. Potresti chiarire meglio?
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Ultima modifica di Negadrive : 25-11-2007 alle 21:59.
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Old 25-11-2007, 22:05   #83
morg79
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Originariamente inviato da naitsirhC Guarda i messaggi
Non se lei è in grado di lavorare, ma se lei lavora!
E nessuno la obbliga a farlo... per cui tante volte vengono praticamente mantenute.
no.oggi la donna che può fisicamente e mentalmente lavorare non ha diritto all'assegno.le è corrisposto solo quello che tocca ai figli se lei è affidataria.
non è costretta a lavorare,nel senso che se ha chi le passa la grana può farne a meno..ma nulla le è più dovuto per legge,a meno che non si tratti di risarcimenti dati da aggravante o colpa del coniuge.
Quote:
E se l'abitazione è intesta ai genitori di uno dei due coniugi?
Ci sono cose che poi rimangono in ogni caso personali ed esclusive.
ovviamente ci sono poi tantissime situazioni particolari.
è per questo che dicevo che è sbagliato aggrapparsi ad una statistica sommaria
Quote:
Sull'assegnazione ed il possesso della casa familiare ci sono state pronunce molto discordanti l'una dall'altra e la stessa Cassazione è intervenuta varie volte dando pareri (vincolanti) diversi.
certo.però in vigore c'è ancora la legge 8febbraio 2006,ossia modifiche apportate all'articolo 155 del codice civile.
Quote:
Cosa intendi per "particolari accordi prematrimoniali"?
intendo ciò che ho detto.
può accadere ad esempio che si decida prima come spartirsi il denaro e le proprietà.molte coppie prima di sposarsi già fanno le suddivisioni
Quote:
Originariamente inviato da Negadrive Guarda i messaggi
Dicevi che, secondo queste regole morali, si attribuisce maggiore importanza alla figura materna, in caso di mancato accordo.
Se è così, sapresti precisare su cosa si basa questo buonsenso, non essendo visto come tale per tutti? Voglio dire: c'è uomo e uomo e donna e donna, giusto? Allora perché l'analisi della situazione si riduce semplicemente a: è buon senso dare maggiore importanza alla donna?
no.come lo esprimi sembra abbia detto che quando non c'è accordo ci si affida a tale regola morale.non è così.partendo dal fatto che nei divorzi consensuali in genere ci si mette daccordo tra coniugi trovando una soluzione che stia bene ad entrambi,dove non c'è accordo si vanno a verificare le cause,se ad esempio ci sono aggravanti o colpa,come il tradimento e il giudice procede seguendo la legge e il buonsenso.può accadere ad esempio,come quando era in vigore l'abbandono del tetto coniugale,che una donna porti con sè il figlio e abbandoni il marito..però tale marito è un alcolizzato e la malmenava.in questo caso hanno infranto entrambi la legge e scattano le aggravanti e il buonsenso.
poi devi tener conto del fatto che usi e costumi ripetuti nel tempo hanno fatto si che la figura della donna fosse vista come madre e quindi colei che deve crescere i figli.e anche se adesso tale figura si è emancipata..il processo di convincimento globale è ancora lento
Quote:
Per questo chiedevo: «non c'è un'analisi del rapporto genitoriale?». Io mi aspetterei che si indaghi (tramite psicologhi, che so, o anche qualcosa di simile a quello che si fa per le adozioni) su chi dei due è più adatto al ruolo di genitore e può meglio garantire lo sviluppo psicoaffettivo dei pargoli. Questo proprio perché non è detto che la più adatta dei due sia sempre la moglie
l'indagine viene effettuata ove non ci sia accordo e sussistano situazioni particolari che la richiedono.
è prevista anche una età minima,con la quale i figli possono essere chiamati a testimoniare o esprimere la loro preferenza..e cmq dire la loro..e sono cose di cui si tiene conto.
__________________
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Old 25-11-2007, 22:07   #84
GUSTAV]<
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Originariamente inviato da Luca69 Guarda i messaggi
Perché predere tempo e soldi in cause di divorzio?
Meglio uccidere la moglie o il marito!
http://www.youtube.com/watch?v=Ed4os...eature=related
Sicuramente...

* Ti liberi prima

* Ti costa di meno

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Old 25-11-2007, 22:23   #85
Negadrive
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Originariamente inviato da morg79 Guarda i messaggi
partendo dal fatto che nei divorzi consensuali in genere ci si mette daccordo tra coniugi trovando una soluzione che stia bene ad entrambi,dove non c'è accordo si vanno a verificare le cause,se ad esempio ci sono aggravanti o colpa,come il tradimento e il giudice procede seguendo la legge e il buonsenso.può accadere ad esempio,come quando era in vigore l'abbandono del tetto coniugale,che una donna porti con sè il figlio e abbandoni il marito..però tale marito è un alcolizzato e la malmenava.in questo caso hanno infranto entrambi la legge e scattano le aggravanti e il buonsenso.
poi devi tener conto del fatto che usi e costumi ripetuti nel tempo hanno fatto si che la figura della donna fosse vista come madre e quindi colei che deve crescere i figli.e anche se adesso tale figura si è emancipata..il processo di convincimento globale è ancora lento

l'indagine viene effettuata ove non ci sia accordo e sussistano situazioni particolari che la richiedono.
è prevista anche una età minima,con la quale i figli possono essere chiamati a testimoniare o esprimere la loro preferenza..e cmq dire la loro..e sono cose di cui si tiene conto.
Grazie per il chiarimento
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Old 25-11-2007, 22:31   #86
morg79
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Grazie per il chiarimento
figurati.a disposizione
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Old 26-11-2007, 20:06   #87
naitsirhC
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Ne approfitto io


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Originariamente inviato da morg79 Guarda i messaggi
no.oggi la donna che può fisicamente e mentalmente lavorare non ha diritto all'assegno.le è corrisposto solo quello che tocca ai figli se lei è affidataria.
non è costretta a lavorare,nel senso che se ha chi le passa la grana può farne a meno..ma nulla le è più dovuto per legge,a meno che non si tratti di risarcimenti dati da aggravante o colpa del coniuge.

ovviamente ci sono poi tantissime situazioni particolari.
è per questo che dicevo che è sbagliato aggrapparsi ad una statistica sommaria

certo.però in vigore c'è ancora la legge 8febbraio 2006,ossia modifiche apportate all'articolo 155 del codice civile.

intendo ciò che ho detto.
può accadere ad esempio che si decida prima come spartirsi il denaro e le proprietà.molte coppie prima di sposarsi già fanno le suddivisioni

Un pò di domandine:

Possono essere considerati "oggettivi" gli eventi o dati reali, concreti che prescindono dalla volontà e dall’azione del singolo individuo?
Tradotto: se non riesce ad avere un lavoro, non si trova in uno stato oggettivo di bisogno?
Oppure se si viene licenziati per cause non dipendenti dalla volontà o dal comportamento dei diretti interessati?
E se il reddito che si ha con il lavoro non basta a tenere un tenore di vita uguale a quello che si aveva durante il matrimonio ci sono gli estremi per richiedere l'assegno di mantenimento?
Altro caso ancora, l'assegno rimane anche nell'eventualità sia stata instaurata una convivenza more uxorio con altra persona?


Passiamo all'articolo da te citato, è questo? :

"Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici."

Perchè in caso, o io ci vedo scritto qualcosa di meno, o tu qualcosa in più.

Il considerare l'eventuale diritto di proprietà, sta a significare che ne deve tenere conto ma non vedo scritto che debba inderogabilmente e prioritariamente decidere in base a tale diritto e secondariamente all'interesse dei figli... Anzi.
Diffatti sempre lo stesso articolo riporta: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario..." e non proprietario

Sono propenso a credere che si tenga in maggior considerazione la presenza o meno di prole. E tu?

L'art. 30 Costituzione, che impone (diritto e dovere) a ciascun coniuge di far fronte alle esigenze dei figli, come va "interpretato" nel caso di affidamento congiunto e in cui la separazione è consensuale alla luce della legge da te citata?

Cosa prevede la legge italiana a riguardo dei patti prematrimoniali?


Un appunto sulla statistica da te definita "sommaria"... ho capito come la pensi ed evito di andare oltre dato lo scarso giudizio che hai in essa (e per fortuna che son dati Istat ) ma ci tengo a dirti che quella mia domanda (riguardante il caso in cui la proprietà dell'abitazione fosse dei genitori di uno dei coniugi) non era stata fatta in valenza statistica.

ps: non si chiede più al giudice di stabilire di chi è la "colpa", ma di stabilire l'eventuale responsabilità della separazione giudiziale in considerazione del comportamento dei due (ex) coniugi.
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Old 26-11-2007, 21:19   #88
morg79
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Originariamente inviato da naitsirhC Guarda i messaggi
se non riesce ad avere un lavoro, non si trova in uno stato oggettivo di bisogno?
Oppure se si viene licenziati per cause non dipendenti dalla volontà o dal comportamento dei diretti interessati?
E se il reddito che si ha con il lavoro non basta a tenere un tenore di vita uguale a quello che si aveva durante il matrimonio ci sono gli estremi per richiedere l'assegno di mantenimento?
Altro caso ancora, l'assegno rimane anche nell'eventualità sia stata instaurata una convivenza more uxorio con altra persona?
allora,se avessi letto tutto il 3d ti saresti accorto che ho già trattato ogni punto da te sviluppato.comunque:
nello stabilire l'affidamento dei figli e l'erogazione dell'assegno viene tenuto conto di tutto ciò che hai elencato e anche di più,infatti marito e moglie sono tenuti a fornire accurata documentazione.

Quote:
"Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici."

Il considerare l'eventuale diritto di proprietà, sta a significare che ne deve tenere conto ma non vedo scritto che debba inderogabilmente e prioritariamente decidere in base a tale diritto e secondariamente all'interesse dei figli... Anzi.

Sono propenso a credere che si tenga in maggior considerazione la presenza o meno di prole. E tu?
se avessi letto tutto sapresti che ho detto più volte che si deve tenere conto principalmente dei figli.mai detto il contrario.
inoltre si stava facendo un discorso in base al fatto che ci fosse o meno la separazione dei beni..nel qual caso la moglie,affidataria ma non proprietaria ha diritto all'usufrutto proprio perchè affidataria e soprattutto perchè,tenendo principalmente conto del bene dei figli,si cerca di lasciarli in casa propria.

Quote:
L'art. 30 Costituzione, che impone (diritto e dovere) a ciascun coniuge di far fronte alle esigenze dei figli, come va "interpretato" nel caso di affidamento congiunto e in cui la separazione è consensuale alla luce della legge da te citata?

Cosa prevede la legge italiana a riguardo dei patti prematrimoniali? [
i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli.ove non riuscissero a far fronte all'impegno,hanno diritto al contributo statale,sussidi ecc.
in caso di divorzio il mantenimento si stabilisce nei modi previsti dalla legge che ho già molte volte citato e spiegato.

Quote:
Un appunto sulla statistica da te definita "sommaria"... ho capito come la pensi ed evito di andare oltre dato lo scarso giudizio che hai in essa (e per fortuna che son dati Istat ) ma ci tengo a dirti che quella mia domanda (riguardante il caso in cui la proprietà dell'abitazione fosse dei genitori di uno dei coniugi) non era stata fatta in valenza statistica.
la statistica è sommaria perchè troppo globale,ossia fornisce un risultato senza tenere conto di tante cose,come ad esempio di tutte quelle cose che mi hai chiesto prima.ergo..se ti ci affidi così tanto,non dovrebbero interessarti sti "particolari"...dunque una grossa contraddizione.
Quote:
ps: non si chiede più al giudice di stabilire di chi è la "colpa", ma di stabilire l'eventuale responsabilità della separazione giudiziale in considerazione del comportamento dei due (ex) coniugi.
non è il caso che tu mi corregga,so perfettamente quali termini si dovrebbero utilizzare,ma vedi...io posto e spiego una legge e poi argomento volentieri..
ma fare l'avvocatina per farmi notare non mi interessa.
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Old 26-11-2007, 21:51   #89
naitsirhC
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...
CUT...
Avevo letto tutto.

Alcune tue parole mi son sembrate in contraddizione e ti ho chiesto lumi.

Per esempio se la proprietà univoca dell'immobile adibito a casa coniugale influisse la presenza o meno di prole per l'assegnazioone della stessa oppure nel caso dei patti prematrimoniali (che tu avevi citato qualche pagina addietro) dove mi era sorto il dubbio (e mi sa che mi tocca tenermelo) che ti fossi confusa (può capitare a tutti) con i patti di separazione.

Non volendo correggerti, ti ho posto quelle domande per capire meglio cosa intendevi dire.

Son fatto così non dico si o no elencando poi qualche eccezione,
ma valuto le variabili.

Stammi bene.
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Old 27-11-2007, 10:11   #90
ania
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Un pò di domandine:

Quote:
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1 - Possono essere considerati "oggettivi" gli eventi o dati reali, concreti che prescindono dalla volontà e dall’azione del singolo individuo?
Tradotto: se non riesce ad avere un lavoro, non si trova in uno stato oggettivo di bisogno?
2 - Oppure se si viene licenziati per cause non dipendenti dalla volontà o dal comportamento dei diretti interessati?
3 - E se il reddito che si ha con il lavoro non basta a tenere un tenore di vita uguale a quello che si aveva durante il matrimonio ci sono gli estremi per richiedere l'assegno di mantenimento?
http://www.filodiritto.com/diritto/p...tocevolini.htm
http://www.civile.it/news/visual.php?num=39772
http://www.studiolegale-online.net/s...ivorzio_04.php
http://www.separazione-divorzio.com/...o_divorzio.php
Quote:
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4 - Altro caso ancora, l'assegno rimane anche nell'eventualità sia stata instaurata una convivenza more uxorio con altra persona?
Quote:
Cassazione: assegno divorzile anche all'ex coniuge che convive more uxorio

Il diritto all'assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il solo fatto della convivenza more uxorio intrapresa dal coniuge richiedente, "rappresentando detta convivenza solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l'assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilità, non dà luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l'incidenza economica di detta convivenza dove essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano".
È questo uno dei principi ricavabili dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 14921/2007) che ha respinto il ricorso di un uomo il quale lamentava che nell'attribuire alla ex moglie l'assegno divorzile i giudici di primo e secondo grado non avessero adeguatamente considerato che essa non godeva di alcun assegno di separazione e che aveva instaurato una stabile convivenza con un altro uomo.
Richiamando poi precedenti pronunce e conformandosi a quanto dalle stesse statuito, la Corte ha altresì ribadito che "la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverso sono le rispettive discipline sostanziali così come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. L'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri ad autonomi rispetto a quelli rilavanti per il trattamento spettante al coniuge separato. Con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può costituire soltanto un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi, mentre la mancata richiesta, o la mancata liquidazione, in sede di separazione, dell'assegno di mantenimento, non costituisce circostanza decisiva o preclusiva della liquidazione dell'assegno di divorzio, ove il richiedente dimostri la insufficienza delle propria disponibilità a conservare il tenore di vita di cui aveva diritto di godere durante il matrimonio".
Quote:
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5- Passiamo all'articolo da te citato, è questo? :

"Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici."

Perchè in caso, o io ci vedo scritto qualcosa di meno, o tu qualcosa in più.

Il considerare l'eventuale diritto di proprietà, sta a significare che ne deve tenere conto ma non vedo scritto che debba inderogabilmente e prioritariamente decidere in base a tale diritto e secondariamente all'interesse dei figli... Anzi.
Diffatti sempre lo stesso articolo riporta: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario..." e non proprietario

6 - Sono propenso a credere che si tenga in maggior considerazione la presenza o meno di prole. E tu?

7- L'art. 30 Costituzione, che impone (diritto e dovere) a ciascun coniuge di far fronte alle esigenze dei figli, come va "interpretato" nel caso di affidamento congiunto e in cui la separazione è consensuale alla luce della legge da te citata?

8 - Cosa prevede la legge italiana a riguardo dei patti prematrimoniali?

Un appunto sulla statistica da te definita "sommaria"... ho capito come la pensi ed evito di andare oltre dato lo scarso giudizio che hai in essa (e per fortuna che son dati Istat ) ma ci tengo a dirti che quella mia domanda (riguardante il caso in cui la proprietà dell'abitazione fosse dei genitori di uno dei coniugi) non era stata fatta in valenza statistica.

ps: non si chiede più al giudice di stabilire di chi è la "colpa", ma di stabilire l'eventuale responsabilità della separazione giudiziale in considerazione del comportamento dei due (ex) coniugi.


Alla faccia delle "domandine"

Tuttavia, devo dire che "questo tipo di esame" è quello che dà maggiore soddisfazione superare.

Se e quando lo si supera brillantemente.

Comunque, "non gioco in casa" , e sono -ancora e sempre- favorevole alla sola ed unica convivenza "sine die".
Quote:
Originariamente inviato da naitsirhC Guarda i messaggi
Avevo letto tutto.

Alcune tue parole mi son sembrate in contraddizione e ti ho chiesto lumi.

Per esempio se la proprietà univoca dell'immobile adibito a casa coniugale influisse la presenza o meno di prole per l'assegnazioone della stessa oppure nel caso dei patti prematrimoniali (che tu avevi citato qualche pagina addietro) dove mi era sorto il dubbio (e mi sa che mi tocca tenermelo) che ti fossi confusa (può capitare a tutti) con i patti di separazione.
Non volendo correggerti, ti ho posto quelle domande per capire meglio cosa intendevi dire.
Son fatto così non dico si o no elencando poi qualche eccezione, ma valuto le variabili.
Quote:
I patti preventivi di separazione e divorzio

I PATTI DI DIVORZIO


Contrariamente a quanto avviene in altri paesi fra cui, principalmente, gli Stati Uniti d'America, in Italia gli accordi prematrimoniali e preventivi al divorzio devono fare i conti con una legislazione ed una giurisprudenza estremamente rigide.

Siamo quindi ben lontani dai costumi e dalle legislazioni d'oltreoceano, ove il 90% dei divorzi è regolato da patti ed accordi prematrimoniali.

Tra gli importantissimi ed irrinunciabili principi del nostro ordinamento giuridico va principalmente citato l' art. 24 della Costituzione, che impedisce il formarsi di valide intese preventive di divorzio.

Si intuisce che pattuire l'entità del futuro ed eventuale assegno di divorzio, prima o durante il matrimonio, ma anche in sede di separazione, oppure stabilire chi dei due coniugi dovrà godere della casa coniugale, equivale a limitare l'esercizio di diritti a cui è attribuito il carattere di indisponibilità, da parte del coniuge che ne ha interesse.

I patti preventivi di divorzio, quindi, incidendo sui comportamenti difensivi nel relativo procedimento legale di divorzio, sono da ritenersi assolutamente nulli.

Ne consegue, in altre parole, che il diritto all'assegno di divorzio, così come altri diritti parimenti indisponibili, non possono essere in alcun modo negoziati a priori, ma solo ed esclusivamente nell'ambito della relativa procedura avanti il tribunale competente, che deve esercitare il controllo sulle decisioni prese congiuntamente delle parti.

E' quindi inutile che i coniugi si adoperino per stabilire un eventuale importo da versarsi in caso di divorzio, ovvero individuino già nelle condizioni di separazione il soggetto assegnatario della casa coniugale per il periodo successivo alla sentenza di divorzio, in quanto il tribunale potrà in ogni momento accertare e dichiarare la nullità dell'accordo sin dal giorno della sua stipulazione applicando, in via esclusiva, quanto la legge stabilisce.

Diversamente potrebbe essere nel caso in cui con l'accordo, il coniuge obbligato al mantenimento prometta il pagamento di importi superiori al dovuto, ovvero quando il patto è volto a regolare altri aspetti di natura patrimoniale che nulla hanno a che vedere con gli obblighi inderogabili stabiliti dalla legge.

In un recentissimo caso, la cassazione è intervenuta a decidere su un patto con cui il marito si era impegnato a corrispondere alla moglie "ora per allora" un importo mensile. Nella fattispecie la Corte ha "salvato" l'accordo stipulato tra i coniugi poiché nella formulazione del testo non si è potuto rinvenire alcun riferimento, implicito o esplicito, all'assegno di divorzio, confermando così l'orientamento consolidato nel senso descritto.


I PATTI DI SEPARAZIONE

Non altrettanto invalicabile è il muro eretto dalla Cassazione in materia di accordi preventivi di separazione.

Tra le fattispecie ammesse si registra l'accordo pre-separazione avente ad oggetto l'obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile in capo al coniuge più debole, con integrale tacitazione di ogni sua pretesa riguardo agli obblighi di mantenimento.

Altrettanto valido è l'obbligo di trasferire un immobile al fine di provvedere al mantenimento della prole.

Sempre ammissibili ed efficaci sono poi le convenzioni stipulate sia prima che dopo l'omologazione degli accordi di separazione, anche se non riportate nel verbale in cui è stato trasfuso l'accordo dei coniugi, se più vantaggiose per il beneficiario delle prestazioni.

Ugualmente accettati sono quei patti o accordi aventi ad oggetto diritti non dipendenti dalla qualità di coniuge e non riguardanti il regime di separazione, detti "patti aggiunti", aventi lo scopo di definire tutti gli altri rapporti economici esistenti fra coniugi. Tali patti hanno e mantengono un'autonoma validità che non viene meno neppure con il successivo scioglimento del matrimonio.

Concludendo, si può affermare che solamente il diritto agli alimenti incorporato nell'assegno di divorzio è irrinunciabile, ma non il diritto al mantenimento che può essere oggetto di valida transazione da parte dei coniugi.

Per la differenza tra alimenti e assegno di mantenimento si rinvia alla trattazione in merito contenuta nel presente capitolo.
Quote:
Cassazione: i presupposti dell'assegno divorzile e gli accordi tra coniugi

In una recente pronuncia (Sent. n. 1179/2006) la Suprema Corte ha individuato i presupposti che consentono di beneficiare dell'assegno divorzile.
In particolare ha stabilito che: "il giudice di merito investito della domanda di attribuzione dell'assegno di divorzio del tutto correttamente procede a verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente del requisito della mancanza di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita precedente, affermando siffatta inadeguatezza attraverso l'apprezzamento di un rilevante divario nelle rispettive potenzialità reddituali e patrimoniali dei coniugi, nel senso che, se per un verso il richiedente stesso ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo tenore di vita adottato in costanza di matrimonio, nonché della situazione economica attuale, per altro verso il giudice può tenere conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il tenore di vita anzidetto e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente medesimo, fare riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato".
In tema di accordi ha poi stabilito che: "gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli, per illiceità della causa, anche nella parte in cui riguardano l'assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente od esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difesa nel giudizio di divorzio stesso, trovando un simile principio fondamento nell'esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, la cui domanda di assegnazione dell'emolumento in parola potrebbe da detti accordi venire paralizzata o ridimensionata" e che "la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, sotto il vigore della separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, nonché delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dal regime degli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza o di separazione, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio, onde l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione".

Ultima modifica di ania : 27-11-2007 alle 16:11.
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Old 27-11-2007, 14:14   #91
morg79
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Originariamente inviato da naitsirhC Guarda i messaggi
Avevo letto tutto.
Alcune tue parole mi son sembrate in contraddizione e ti ho chiesto lumi.
Per esempio se la proprietà univoca dell'immobile adibito a casa coniugale influisse la presenza o meno di prole per l'assegnazioone della stessa oppure nel caso dei patti prematrimoniali (che tu avevi citato qualche pagina addietro) dove mi era sorto il dubbio (e mi sa che mi tocca tenermelo) che ti fossi confusa (può capitare a tutti) con i patti di separazione.
Non volendo correggerti, ti ho posto quelle domande per capire meglio cosa intendevi dire.
Son fatto così non dico si o no elencando poi qualche eccezione,
ma valuto le variabili.
Stammi bene.
piccolo ot
ho letto il tuo post in un momento di mal di testa lancinante,se ti sono sembrata brusca nella risposta mi devi perdonare
poi,potevi anche correggermi,tutti si confondono
ot

per il resto,la presenza di figli influisce eccome.infatti il mio discorso al quale ti riferivi verteva su quello.se ad esempio si è in regime di separazione dei beni e la casa è del marito,ma l'affidatario è la moglie,quest'ultima ha solo l'usufrutto della casa fino alla maggiore età dei figli.se non ci sono figli sloggia.
se la casa è stata è stata comprata insieme ma si è in separazione dipende a chi è intestata.
se si è in comunione dei beni si fa a metà,a meno che non ci si metta daccordo in altro modo ma pacificamente.

per le altre cose ti ha già risposto ania

aggiungo però che anche se gli accordi prematrimoniali qui in italia valgono quasi zero,non sono impossibili.
esistono casi particolari,ad esempio in caso di grandi possedimenti,aziende,catene farmaceutiche ecc,dove accordi particolari vengono disciplinati da regole eccezionali.
la norma eccezionale è una regola che non può essere ricondotta in via immediata ad un principio ma ne costituisce una deviazione..e non è applicabile oltre i casi e i tempi in essa considerati.l'eccezionallità di una norma non è una qualità intrinseca,ma dipende dal sistema di norme.ove è inserita.al mutare del sistema può mutare la qualificazione.
ecco a cosa mi riferivo.
spero che adesso sia tutto più chiaro
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Ultima modifica di morg79 : 27-11-2007 alle 14:19.
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