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#41 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 1372
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titolo 2° - DOVERI GENERALI DEL MEDICO CAPO III - OBBLIGHI PECULIARI DEL MEDICO Art. 9 Segreto professionale -Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie): a) - la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa; b) - l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; c)- l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo. http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomce...co/Cart09d.htm
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#42 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Roma-Milano Utente:Deberlusconizzato Iscritto:20/2/2000 Status:SuperUtenteAdm Messaggi totali:107634 Auto:BMW X3 3.0 SD M
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Quote:
Quando dicevo che è in questa sezione ESCLUSIVAMENTE per flammare e polemizzare, dovreste aver capito, ormai, che non mentivo, l'ha ammesso lui stesso. LuVi
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#43 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Città: Tra Omegna e Fino Mornasco
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#44 | |||
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Città: Bergamo
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Se ciò credi che ti denigra non è affar mio. Quote:
come vedi non si parla di altro, ne la riforma che si vuole attuare chiede di violare la riservatezza delle prestazioni professionali mediche. Quote:
Quindi come dicevo, essendo le prestazioni professionali svolte dai medici non inerenti allo stato legale dell'assistito non v'è alcun motivo per cui i medici non possano denunciarlo. O forse vuoi farmi credere che le prestazioni professionali che svolgono i medici sono anche inerenti l'assistenza legale????? Sentiamo. Tzè! |
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#45 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Città: Tra Omegna e Fino Mornasco
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#46 |
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Città: Bergamo
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Linka un pò sta fesseria?
Io una simile stronzata non l'ho mai nemmeno lontanemente pensata. Occhio a quando metti in bocca alle persone delle falsità, potrebbero chiederti di risponderne, per tutto il resto ci sono gli mp |
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#47 |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2000
Città: Roma
Messaggi: 661
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Questo non è corretto, o meglio lo è solo in piccola parte.
Per entrare regolarmente e/o soggiornare regolarmente esistono delle leggi. Se sei irregolare non le hai rispettate/non le stai rispettando. Quindi sei criminale (hai violato la legge) anche in assenza di un reato specifico. L'introduzione del reato specifico è solo un rafforzativo della posizione ma già ora un clandestino è illegale
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I cattivi a volte si riposano, gli imbecilli mai |
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#48 | ||
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Città: Bergamo
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#49 | |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2000
Città: Roma
Messaggi: 661
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Attenzione, stai dando ragione a Marca
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#50 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Bologna
Messaggi: 953
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Ma vi rendete conto della gravità che può avere questa legge? Significa rendere qualsiasi ospedale o ambulatorio un posto assolutamente da evitare per qualsiasi irregolare... anche se magari ha i sintomi di una malattia altamente contagiosa!
La trovo la solita trovata demagogica del nostro governo, che per distogliere l'attenzione da temi "scomodi" ma ben più dannosi al paese dei clandestini - mafia, malaffare nella finanza, conflitto d'interesse - cerca di creare un nemico contro cui coagulare l'opinione pubblica: i clandestini. Le conseguenze reali di queste mosse propagandistiche, ai nostri politici, non interessano.
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Le mie foto su Flickr: Clicca qui ...dopodichè ditemi un altro sito simile che consenta l'accesso alle foto solo per set! |
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#51 | |
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Città: Bergamo
Messaggi: 35
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Non credo. |
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#52 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 1372
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Questo è l'articolo 622 del Codice Penale: art. 622 - (Rivelazione di segreto professionale). Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da £ sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120 c.p., 336 c.p.p.). Una particolare disposizione che ribadisce in modo ancora più rigoroso l'obbligo del medico al segreto è contenuto nell'art. 21 della legge 22 maggio 1978 n. 194 sulle interruzioni di gravidanza: chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 326 c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge, è punito a norma dell'art. 622 del c.p. Analogo obbligo incombe ai componenti dei centri medici e di assistenza sociale, di cui all'art. 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nei confronti dei tossicodipendenti da loro assistiti. A sua volta il c.p.p. esonera espressamente i medici ed ogni altro esercente una professione sanitaria dall'obbligo di testimoniare: art. 200 - Segreto professionale. 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.) i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai; c) i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre, determinata dal segreto professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione rese da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata ordina che il testimone deponga. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Obblighi di comportamento e condizioni di punibilità del medico La comparazione fra l'art. 622 del c.p. e gli artt. 13, 14, 16, 17 e 18 del Codice deontologico aiuta a capire quale deve essere il comportamento del medico. Sotto il profilo penalistico, per dichiarare il medico punibile, occorre che sussistano tutte queste condizioni: -che abbia rivelato un segreto appreso in ragione della professione; -che lo abbia rivelato senza giusta causa, ovvero a proprio o altrui profitto; -che la rivelazione possa provocare un nocumento al paziente. Secondo la norma penale non vi è quindi l'obbligo del riserbo per fatti già notori o comunque conosciuti o conoscibili, viceversa il codice deontologico impone di non rilevare "tutto ciò che gli è stato confidato o che avrà potuto conoscere", per entrambi si rende necessario il rapporto tecnico che lega l'apprendimento di un fatto con l'esercizio della professione. La rilevazione senza giusta causa può avvenire comunicando il segreto a persona estranea senza trovare giustificazione in una norma di diritto (referto, denuncia e certificazione obbligatoria). La violazione del segreto richiede il dolo (la colpa non è sufficiente a costituire questo delitto) che consiste nella volontà di rivelare il segreto o di impiegarlo a proprio o altrui profitto, con la consapevolezza di agire senza giusta causa. non occorre neppure che il nocumento abbia ad avverarsi, è sufficiente che dalla rivelazione sorga il pericolo anche remoto di un danno ingiusto, materiale o morale, per il titolare del segreto. La sentenza n. 1723 della Corte di Cassazione Sez. II del 15/12/61 ha fissato in tutta chiarezza la necessità del danno ingiusto assolvendo un medico che con la sua rivelazione impedì ad un suo assistito di ricevere un indennizzo illecito, non mancando però di ritenere professionalmente scorretto il comportamento del medico. Per il Codice deontologico la violazione del segreto sussiste indipendentemente dal proprio profitto o dall'altrui danno; non occorre neppure che il danno provocato sia ingiusto; ogni danno che derivi al paziente dalla violazione del segreto costituisce un'aggravante ed in questo si avvicina molto a quanto previsto dal c.p. per la rilevazione di un segreto d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio. La norma prevede infatti tre possibili fattispecie: 1) rivelazione colposa generica; 2) rivelazione colposa specifica o dolosa comune; 3) rivelazione dolosa per profitto patrimoniale, non patrimoniale o per cagionare ad altri un danno ingiusto. Le giuste cause di rivelazione Si distinguono in legali e sociali. 1. Cause legali - Derivano dal diritto positivo e sono costituite da norme imperative, scriminative e permissive. Le norme imperative obbligano a rendere noto il segreto in forza di una disposizione di legge che impone al medico il dovere di informativa mediante le denunce, i referti, i rapporti, le relazioni e le certificazioni; oppure richiedono al medico di riferire su fatti riscontrati in occasione di perizie, consulenze tecniche, arbitrati o visite fiscali. Le norme scriminative escludono la punibilità perchè eliminano l'antigiuridicità del fatto o fanno venir meno la colpevolezza dell'autore della rivelazione. Non è perseguibile penalmente il sanitario che ha reso noto il segreto col consenso del titolare (art. 50 c.p.); quando ricorre il caso fortuito o la forza maggiore (art. 45 c.p.); quando il medico è stato costretto con la violenza (art. 46 c.p.), cadendo in errore (art. 47 c.p.), tratto in inganno (art. 48 c.p.), per uno stato di necessità (art. 54 c.p.) o per difendere la propria reputazione professionale (art. 52 c.p.). Le norme permissive si riferiscono alla facoltà riconosciuta al medico di astenersi dal testimoniare su fatti coperti dal segreto professionale (art. 351 c.p.p.), tanto nei processi penali quanto nelle cause civili. L'astenersi dalla testimonianza costituisce un diritto non un obbligo del sanitario, il quale è pertanto libero di decidere se rendere o non rendere la deposizione, valutandone l'opportunità secondo le circostanze e assumendone la responsabilità. L'Autorità può a sua volta imporre con ordinanza la deposizione del medico, ma a parte ciò, la regola deontologica espressamente richiamata nell'art. 13 è quella di non deporre mai su argomenti coperti dal segreto professionale. 2. Cause sociali - Pur non essendoci una norma precisa in merito, sarebbe giustificabile il medico che si sottrae all'obbligo del segreto spinto da pulsioni etico-sociali; si fa per questo l'esempio della segnalazione di una malattia di un addetto a pubblici servizi che mette in pericolo l'incolumità di molte persone o la rilevazione fatta allo scopo di salvare un terzo innocente da una condanna ingiusta. La trasmissione del segreto La medicina moderna richiede il lavoro di équipe, la medicina sociale presuppone la conoscenza dello stato psico-fisico del soggetto per erogare prestazioni di carattere sanitario o previdenziale. La trasmissione avviene normalmente tra colleghi negli ospedali e nei poliambulatori e riguarda pure le notizie che il docente riferisce agli studenti a lezione. Questi aspetti sono regolamentati dagli artt. 17, 30, 73, 79 del Codice deontologico ed in ogni caso la trasmissione del segreto deve tener conto sia dell'interesse del malato che del suo consenso, ma quest'ultimo è ritenuto implicito con l'accettazione delle prestazioni della medicina sociale. L'obbligo del segreto vige non solo per il medico ed i suoi collaboratori, ma anche per le persone a lui vicine (moglie, domestici, figli); è comunque dovere del medico vigilare sia sul comportamento di queste persone sia sulla conservazione dei documenti clinici affinchè non si verifichi una diffusione colposa di notizie cliniche. e questo l'articolo 13 del C. Penale: art. 13 - Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è stato confidato o che avrà potuto conoscere per ragioni del proprio stato. La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di arrecare nocumento costituisce aggravante. La rivelazione del segreto è consentita: a) se imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie); b) se autorizzata dall'interessato una volta edotto sulla opportunità o meno della rivelazione stessa; c) se richiesta dai legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'interesse degli stessi. Salvo che per i casi previsti dal punto a) spetta comunque al medico la valutazione sull'opportunità della deroga. La morte del paziente non esime il medico dal dovere del segreto. Il medico non renderà al Giudice testimonianza su ciò che a lui è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione. _________________________________ Di articoli in merito ve ne sono altri, ma io non li ricordo perchè non sono un avvocato. Per ulteriori informazioni ti ho già indirizzato all'ufficio competente. Cosa significa : Tzè!
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Città: Tra Omegna e Fino Mornasco
Messaggi: 8723
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[quote=Andala;26747459]
Il medico ha l'Obbligo a tenere la bocca chiusa SEMPRE. Unica possibile eccezione è la rivelazione nel caso in cui si sia da salvaguardare la vita di terzi. io dico che qui Andala te lo ha specificato
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#54 |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Città: Tra Omegna e Fino Mornasco
Messaggi: 8723
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e tu lo ritiri fuori qui polemizzando con Andala:
Art. 9 -.Calamità - Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente. quando poco sopra te lo aveva gia' postato
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#55 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 376
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Se c'è stata, ti invito a trovarla. Indipendentemente da quello, la popolazione straniera (irregolare) era molto inferiore alla attuale. Per concludere: meglio il rischio o la certezza che non possa accadere o quasi? Almeno ci fosse un QUANTIFICABILE risparmio per le casse della finanza pubblica, lol. |
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#56 | ||
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Città: Bergamo
Messaggi: 35
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Tu come medico hai l'obbligo di tacere sulla tua parte di competenza e nessuno modifica questa parte!!!! Ma dove non sei competente non hai l'obbigo, e siccome non sei competente in materia di leggi e diritti di soggiorno non puoi tacere!!! Quote:
quanto all'ufficio competente ti consiglio di andarci visto che un normale utente t'ha dimostrato che eri ampiamente in torto... |
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#57 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 1372
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Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie) Se rileggi i miei post precendenti vedrai che ho indicato tale condizione: Unica giusta rivelazione è il referto, quale atto pubblico Quando si scrive un referto, il medico redige un atto pubblico che automaticamente comporta "giusta rivelazione" senza che vi sia necessità che il medico apra bocca. Senza referti, denuncie, certificazioni ecc... viene meno la "giusta rivelazione" ed il medico è tenuto al segreto.
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Messaggi: 1372
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Quello è il fine dato che questa materia è regolata da un buon numero di articoli ed in modo altrettanto simile in tutti gli altri paesi dell'EU.
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Città: Bergamo
Messaggi: 35
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Annamo bene... Basta vedere la data in cui entra in vigore la legge Quote:
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Pe rme non è una questione di soldi, ma di principio. Il clandestino malato va prima curato, poi denunciato e rimpatriato. Ultima modifica di MARCA : 18-03-2009 alle 22:52. |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2000
Città: Roma
Messaggi: 661
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Ma che i clandestini e l'immigrazione in generale non lo sia o lo sia in modo inferiore non è mica vero... Per quanto riguarda le malattie: La stessa opposizione non ha trovato appigli per la presunta maggiore problematicità dell'accesso alle cure (e se ce ne erano non avrebbero mancato di farle notare). Chiaro che da solo il provvedimento non basta ma dovrebbe essere accompagnato da un blocco (o quasi) delle frontiere e da controlli molto più serrati (anche sullo stato di salute) dell'entrante
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