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Dopo oltre 4 anni si rinnova la serie Sony Alpha 7 con la quinta generazione, che porta in dote veramente tante novità a partire dai 30fps e dal nuovo sensore partially stacked da 33Mpixel. L'abbiamo provata per un breve periodo, ecco come è andata dopo averla messa alle strette.
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Risultati sondaggio: cambieresti i politici o i magistrati?
cambio i politici 105 70.00%
cambio i magistrati 2 1.33%
tutti e due (meglio cambiare paese) 43 28.67%
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Old 19-01-2008, 14:32   #21
Neo_
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ok tu che proponi.
Guerra civile?
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Old 19-01-2008, 14:32   #22
blackgnat
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alla luce dello scontro quotidiano tra alcuni politici ed alcuni magistrati chi cabieresti?
manca un'opzione !!!

Gli italiani !!

NOn è qualunquismo ..... le "collusioni" di Cuffaro non sono una novità ( eletto con 1.5 milioni di voti ) .... Mastella non è una vergine bianca da sempre ( L'udeur in campania non mi pare sia un partitino ) ..... e sono solo degli esempi !!

P.S.
Eviterei di allungare la lista degli esempi... si finirebbe nel solito cdx vs csx.
La classe politica è uno specchio ( anche se oggi è uno specchio "concentratore" di aspetti negativi) della società di cui mediante il voto è indiretta espressione ( non ho mai digerito le candidature imposte da Roma)
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Old 19-01-2008, 14:36   #23
DvL^Nemo
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ok tu che proponi.
Iniziamo a togliere i condattani in via definitiva dal parlamento..
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Old 19-01-2008, 14:52   #24
Ileana
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Originariamente inviato da DvL^Nemo Guarda i messaggi
Iniziamo a togliere i condattani in via definitiva dal parlamento..
Ma io direi di distinguere tra chi ha scontato la pena e chi no. e tra reati e reati.
Diciamo che dovrebbe andarsene chi è stato condannato in via definitiva per reati finanziari (come la bancarotta fraudolenta), per corruzione, per mafia, abuso d'ufficio etc., reati di questo tipo, ecco.
E quando la pena non è ancora definitiva dovrebbe essere prevista una sospensione con eventuale reintegro totale nel caso all'ultimo grado si venga dichiarati innocenti.
__________________
Mi chiedete perchè non posso prendere sul serio questa Europa? Perchè il grado di sviluppo e maturità dei cocomeri va determinato in modo congruo e l'indice rifrattometrico della polpa, misurato al centro della polpa, nella sezione massima normale dell'asse deve essere uguale o superiore all'8° brix.
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Old 19-01-2008, 14:58   #25
blamecanada
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Originariamente inviato da Ileana Guarda i messaggi
Ma io direi di distinguere tra chi ha scontato la pena e chi no. e tra reati e reati.
Diciamo che dovrebbe andarsene chi è stato condannato in via definitiva per reati finanziari (come la bancarotta fraudolenta), per corruzione, per mafia, abuso d'ufficio etc., reati di questo tipo, ecco.
Sono d'accordo, ma del resto non serve una legge per questo, basta che si reinseriscano le preferenze.
Se poi vengono votati vuol dire che qualcuno li ha eletti.
__________________
Trattative concHIuse: 1, 2, 3, 3, 4
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Old 19-01-2008, 14:59   #26
giannola
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Originariamente inviato da Neo_ Guarda i messaggi
Guerra civile?
mi pare che di solito porti terrore e morte e soprattutto qualche dittatore sanguinario

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Originariamente inviato da DvL^Nemo Guarda i messaggi
Iniziamo a togliere i condattani in via definitiva dal parlamento..
ti ha risposto ileana....

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Originariamente inviato da Ileana Guarda i messaggi
Ma io direi di distinguere tra chi ha scontato la pena e chi no. e tra reati e reati.
Diciamo che dovrebbe andarsene chi è stato condannato in via definitiva per reati finanziari (come la bancarotta fraudolenta), per corruzione, per mafia, abuso d'ufficio etc., reati di questo tipo, ecco.
E quando la pena non è ancora definitiva dovrebbe essere prevista una sospensione con eventuale reintegro totale nel caso all'ultimo grado si venga dichiarati innocenti.
....ovviamente come giustamente affermato bisogna saper distinguere anche fra i reati, quindi escludendo quelli civili.
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Utente gran figlio di Jobs ed in via di ubuntizzazione
Lippi, perchè non hai convocato loro ?
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Old 19-01-2008, 15:02   #27
Ileana
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Originariamente inviato da blamecanada Guarda i messaggi
Sono d'accordo, ma del resto non serve una legge per questo, basta che si reinseriscano le preferenze.
Se poi vengono votati vuol dire che qualcuno li ha eletti.
Non posso che essere d'accordo. Se c'è una cosa che detesto di questa legge elettorale è proprio la mancanza delle preferenze (anche se facendo la rappresentante di lista sia senza le preferenze che con -anche se in questo caso erano elezioni di importanza di gran lunga minore- ho notato come con le preferenze i giochini per annullare le schede siano pressoché infiniti).
Voglio dire, se eleggi un condannato per bancarotta fraudolenta, a quel punto, non è che ti puoi lamentare.
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Mi chiedete perchè non posso prendere sul serio questa Europa? Perchè il grado di sviluppo e maturità dei cocomeri va determinato in modo congruo e l'indice rifrattometrico della polpa, misurato al centro della polpa, nella sezione massima normale dell'asse deve essere uguale o superiore all'8° brix.
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Old 19-01-2008, 15:05   #28
blamecanada
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Originariamente inviato da blackgnat Guarda i messaggi
manca un'opzione !!!

Gli italiani !!

NOn è qualunquismo ..... le "collusioni" di Cuffaro non sono una novità ( eletto con 1.5 milioni di voti ) .... Mastella non è una vergine bianca da sempre ( L'udeur in campania non mi pare sia un partitino ) ..... e sono solo degli esempi !!

P.S.
Eviterei di allungare la lista degli esempi... si finirebbe nel solito cdx vs csx.
La classe politica è uno specchio ( anche se oggi è uno specchio "concentratore" di aspetti negativi) della società di cui mediante il voto è indiretta espressione ( non ho mai digerito le candidature imposte da Roma)
Verissimo.
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Old 19-01-2008, 15:13   #29
onesky
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Originariamente inviato da blamecanada Guarda i messaggi
Sono d'accordo, ma del resto non serve una legge per questo, basta che si reinseriscano le preferenze.
Se poi vengono votati vuol dire che qualcuno li ha eletti.
E qui sono in disaccordo. Non puo' valere il principio "Se poi vengono votati vuol dire che qualcuno li ha eletti". Occorre possedere dei requisiti di candidabilità e oltre a quelli già previsti dalle leggi va aggiunto, attraverso una norma, appunto quello di non aver riportato condanne passate in giudicato, come per tutti gli impiegati pubblici.

La norma in questione sarebbe espressione della volontà popolare proprio perchè emanata dai suoi rappresentanti delegati in parlamento, quindi nessun abuso. Il problema è che con un parlamento di pregiudicati non verrà mai approvata.
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Ultima modifica di onesky : 19-01-2008 alle 16:05.
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Old 19-01-2008, 15:14   #30
yossarian
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politici, magistrati e classe imprenditoriale per intero
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Old 19-01-2008, 15:19   #31
Ferdy78
 
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Originariamente inviato da Neo_ Guarda i messaggi
Guerra civile?
andiam, dammi il tempo di contattare i libici, di prender contatti per acquistare qualche arma dagli armamenti sovietici in dismissione (danno roba buona a prezzi da gran saldo...) e apriamo le danze

Ma mi stupisco di una cosa...com'è che nessuno ci ha pensato ancor oggi???

PS non so fino a chge punto si vada OT: ma oggi su una nota rivista di gossip-attualità , ho scoperto na cosa su Andreotti!
ha un genero giornalista al TG1

Ultima modifica di Ferdy78 : 19-01-2008 alle 15:21.
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Old 19-01-2008, 20:18   #32
giannola
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Originariamente inviato da Ferdy78 Guarda i messaggi
andiam, dammi il tempo di contattare i libici, di prender contatti per acquistare qualche arma dagli armamenti sovietici in dismissione (danno roba buona a prezzi da gran saldo...) e apriamo le danze

Ma mi stupisco di una cosa...com'è che nessuno ci ha pensato ancor oggi???

PS non so fino a chge punto si vada OT: ma oggi su una nota rivista di gossip-attualità , ho scoperto na cosa su Andreotti!
ha un genero giornalista al TG1
e dov'è la novità ?

Qui in italia si va avanti a forza di raccomandazioni, specialmente al sud.

Poi naturalmente c'è sempre qualcuno che fingerà che questa realtà non esiste.
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Old 19-01-2008, 20:35   #33
dantes76
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manca l'opzione: le leggi


esempio: fino al 1982 nel codice penale, esisteva l'attenuante del delitto d'onore,
non era colpa della magistratura se prima del 1982 fosse stata applicata tale attenuante...
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Old 19-01-2008, 20:41   #34
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Quote:
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Ma io direi di distinguere:

tra chi ha scontato la pena e chi no.
no, manco per la cippalippa
Quote:
Originariamente inviato da Ileana Guarda i messaggi
e tra reati e reati.
favorevole, reati contro la persona, contro il patrimonio, finanziari, di associazione a delinquere di stampo XXX, procurato allarme, eversione, ecc ecc

questi e altri nello specifico, dovrebbero essere trattati con l'interdizione da qualsiasi carica pub, nonche' da qualsiasi concorso pub, e le aziende pvt, che avesssero dirigenti/consulenti con questi incarichi non possano partecipare ad aste pub, nonche avere nessun tipo di ordinativo
__________________
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Old 19-01-2008, 20:48   #35
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Quote:
Originariamente inviato da giannola Guarda i messaggi
i reati, quindi escludendo quelli civili.
intendi quelli del codice civile?
ma tu hai mai dato un occhio al codice civile? dico quale cose regolamenta?
ma stai scherzando?


Quote:
Codice Civile

Libro Quinto
Del lavoro

Titolo XI
Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Capo I
Delle falsità

Art. 2621.
False comunicazioni sociali.


Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622.
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.


Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

[Art. 2623.
Falso in prospetto. (1)


Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 2624.
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.


I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625.
Impedito controllo.


Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Capo II
Degli illeciti commessi dagli amministratori


Art. 2626.
Indebita restituzione dei conferimenti.


Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.


Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.


Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629.
Operazioni in pregiudizio dei creditori.


Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Capo III
Degli illeciti commessi mediante omissione


Art. 2629-bis.
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.


L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2630.
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.


Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo. (1)

Art. 2631.
Omessa convocazione dell'assemblea.


Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

Capo IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali


Art. 2632.
Formazione fittizia del capitale.


Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.


I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

Art. 2634.
Infedeltà patrimoniale.


Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Art. 2635.
Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità.


Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2636.
Illecita influenza sull'assemblea.


Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637.
Aggiotaggio.


Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autoritàpubbliche di vigilanza.


Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societào enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autoritàpubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autoritàpreviste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilitàè estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societàper conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autoritàpubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
questo E' solo un esempio di cosa tratta il codice civile...e questi reati dovrebbero essere ininfluenti..

ma tu credi che la criminalita' sia solo la pistola?
ma cosa credi che siano i reati trattati dal codice civile? quelli fatti con educazione? quelli fatti dopo aversi tagliato barba e capelli? quelli che prima chiedono : per favore?

ma chi fai? cugghiunii??
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Ultima modifica di dantes76 : 19-01-2008 alle 21:00.
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Old 20-01-2008, 09:13   #36
giannola
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intendi quelli del codice civile?
ma tu hai mai dato un occhio al codice civile? dico quale cose regolamenta?
ma stai scherzando?
intendo quelli del libro primo, secondo e terzo.
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Lippi, perchè non hai convocato loro ?
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Old 21-01-2008, 22:28   #37
Sawato Onizuka
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io al momento ho risolto
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Old 21-01-2008, 22:35   #38
joshua82
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come ho sempre detto le caste in Italia sono svariate (politica, giornalismo, magistratura,ecc... ) così come i conflitti di interessi (azzurri, rossi e bianchi...)

La magistratura ha molti difetti soprattutto per certe tempistiche spesso sospette.
Ma la prima da riformare è la casta politica senza dubbio.
__________________
Noi otteniamo risultanti brillanti da persone normali che operano in processi brillanti. Ma possiamo notare che la maggior parte delle aziende ottiene risultati mediocri o pessimi da persone brillanti che operano in processi pessimi.
(Toyota Executive, 2003 Lean in Motion Event, JP Womack)
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Old 21-01-2008, 22:36   #39
Ser21
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Nessuno stato al mondo ha avuto un tale numero di Magistrati morti.
Nessuno stato al mondo ha una classe politica come la nostra.

Io cambio i politici e mi tengo il paese in cui sono nato.
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Old 21-01-2008, 22:39   #40
Ser21
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Città: LA CITTA' PLURI-CAMPIONE D'ITALIA!
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Originariamente inviato da Proteus Guarda i messaggi
Io li manderei tutti a casa seguendo un semplice ragionamento: i politici sono una banda di incapaci affezionati solo ai loro privilegi, i politici hanno dettato le regole di funzionamento dei concorsi di ammissione in magistratura, i magistrati sono esattamente come i politici perchè come funzionano e che risultati diano i concorsi italiani lo sappiamo tutti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e non credo occarra affidarsi ad altre capriole ideologiche, è sufficiente analizzare i fatti e ci si rende conto subito che i magistrati dotati di capacità adeguate sono tutti deceduti prematuramente in modo violento e ritengo, è una senzazione che mi porto dietro da anni, che non ne siano estranee frange collocate tra i loro colleghi.
La storia Borsellino - Giammanco la sappiamo tutti....così come sappiamo tutti la terribile fine di Costa e Chinnici,i loro diari sono sotto gli occhi di chiunque volesse leggerli.
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