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Old 07-05-2008, 12:44   #181
Redux
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Quando una cosa è chiara, è chiara.

Vuol dire che l'obbligo di rendere disponibile i dati presso il Comune dura un anno.
Finito l'anno, finito l'obbligo.
Nessuno impedisce al Comune (se ha tempo, voglia, spazio e personale sufficiente) di mantenere quei dati disponibili per altri 100 anni.
dice "sono depositati per un anno", non dice ha l'obbligo di renderli disponibili per un anno. Norma esattamente un fatto storico, dice come saranno quei dati per un anno, cioè depositati.
Per te sarà chiaro perchè sei ideologicamente propenso a questa propalazione indiscriminata, per me è molto lontano dall'esser chiaro.
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Old 07-05-2008, 12:44   #182
LucaTortuga
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Il contenuto della dichiarazione dei redditi attiene al rapporto tributario tra cittadino e Stato, non sta scritto da nessuna parte che vi sia un interesse legittimo di altri indistinti cittadini alla conoscenza di quei dati.
Non ritengo quindi corretto il percorso logico in forza del quale se il legislatore ha consentito la messa a disposizione di dati questi divengano automaticamente di pubblico interesse e perciò privi di alcuna tutela privacy, proprio perchè non riconosco l'esistenza di quel pubblico interesse.
Il cittadino non ha un legittimo interesse al contenuto della dichiarazione di un altro cittadino, perchè la funzione tributaria è delegata allo Stato: il cittadino ha solo un legittimo interesse a che lo Stato eserciti la funzione tributaria.
Se così fosse, in quell'articolo leggeresti "ai fini della consultazione da parte di chi possa vantare un legittimo interesse".
E non è così.
Come ti ripeto, l'uso dell'espressione "chiunque" non è affatto casuale.

"Consultabile da chiunque" = "di pubblico interesse e dominio".

Francamente, non sono possibili altre interpretazioni.
__________________
"Personalmente non ho nulla contro chi crede in un Dio, non importa quale. Sono contrario a chi pretende che il suo Dio sia l’autorità che gli permette di imporre delle restrizioni allo sviluppo e alla gioia dell’umanità" (Alexander S. Neill, «Summerhill», 1960).
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Old 07-05-2008, 12:48   #183
afterburner
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hai detto benissimo, nella tua interpretazione.
Nella mia un anno vuol dire un anno, l'avverbio almeno e le sue varianti nel '73 esistevano già e il legislatore avrebbe anche potuto usarlo
e non si tratta di farlo sparire, puff, si tratta di non renderlo più consultabile.
La parte finale della tua affermazione ossia "di non renderlo più consultabile" e' una tua interpretazione perche' non c'e' scritto da nessuna parte che dopo un anno i dati non devono piu' essere consultabili.

Come mi e' stato fatto notare da un "uccellino", ogni qualvolta c'e' un termine temporale nella disponibilita' di documentazione al pubblico da parte della p.a. e' SEMPRE per impedire la creazione di archivi inesauribili, non per evitare che si possano ottenere informazioni che non si dovrebbero ottenere.

Non e' una interpretazione, e' la regola nella p.a.
E considera che nel 1973 non esistevano archivi se non cartacei.

Infatti, come altri hanno gia' fatto notare, tale norma, interpretata come:"E' vietato diffondere dati piu' vecchi di un anno" e' inapplicabile.

Una volta ottenuta una informazione niente e nessuno possono impedirmi di usarla, anche molto oltre un anno di "validita'".... e ritirarla fuori, magari, fra 20 anni o costruirci un andamento storico.
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Old 07-05-2008, 12:51   #184
Redux
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Se così fosse, in quell'articolo leggeresti "ai fini della consultazione da parte di chi possa vantare un legittimo interesse".
E non è così.
Come ti ripeto, l'uso dell'espressione "chiunque" non è affatto casuale.

"Consultabile da chiunque" = "di pubblico interesse e dominio".

Francamente, non sono possibili altre interpretazioni.
veramente non vedo l'equivalenza tra la consultabilità in un momento storico di un dato e il carattere di pubblico interesse di quel dato. Anche perchè la conoscibilità non centra nulla con l'interesse a conoscere. Questa equivalenza che affermi con forza (talebana) io non la vedo.

e non è che se me la riscrivi più volte e mi dici che francamente non è possibile vederla diversamente, mi convinco del contrario.
Sarebbe utile invece capire cosa si intende per dato di pubblico interesse ai fini privacy e quindi capire se quei numeri lo sono.
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Old 07-05-2008, 12:52   #185
LucaTortuga
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dice "sono depositati per un anno", non dice ha l'obbligo di renderli disponibili per un anno. Norma esattamente un fatto storico, dice come saranno quei dati per un anno, cioè depositati.
Per te sarà chiaro perchè sei ideologicamente propenso a questa propalazione indiscriminata, per me è molto lontano dall'esser chiaro.
Non è questione di ideologia, ma di aver dimestichezza con il linguaggio legale.

Quando il legislatore usa l'espressione "sono depositati" non sta prendendo atto di un fatto naturale o storico, nonostante l'uso dell'indicativo presente, ma ti sta dicendo cosa DEVE accadere.

Quella frase va letta come "devono essere depositati".

Ma al di là di questa questione, stiamo perdendo di vista il succo del discorso.
Anche ammettendo che al termine dell'anno i dati divengano per forza "non più disponibili" presso il Comune, questo non impedisce affatto che, durante l'anno, quegli stessi dati siano pubblicati dai giornali e archiviati dai privati (diventando così disponibili, anche se non più presso il Comune, per sempre). Non c'è alcuna norma che lo vieti.
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Old 07-05-2008, 12:57   #186
LucaTortuga
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veramente non vedo l'equivalenza tra la consultabilità in un momento storico di un dato e il carattere di pubblico interesse di quel dato. Anche perchè la conoscibilità non centra nulla con l'interesse a conoscere. Questa equivalenza che affermi con forza (talebana) io non la vedo.
Quando la legge vuole porre limiti, li esplicita.
Il limite di cui stai parlando, potrà sembrati logico o giusto, ma non esiste una norma che lo stabilisca.
Mentre ne esiste una che stabilisce espressamente la conoscibilità illimitata di quei dati.
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Old 07-05-2008, 12:57   #187
Redux
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Come mi e' stato fatto notare da un "uccellino", ogni qualvolta c'e' un termine temporale nella disponibilita' di documentazione al pubblico da parte della p.a. e' SEMPRE per impedire la creazione di archivi inesauribili, non per evitare che si possano ottenere informazioni che non si dovrebbero ottenere.
premesso che la conoscenza dei dati delle dichiarazioni non ha nulla a che fare con i problemi di trasparenza della PA perchè son dati del cittadino e non della PA e quindi il parallessimo che riporti mi sembra del tutto improprio, la mia potrà anche essere un'interpretazione, ma te la motivo: la norma diciamo che non prevede nemmeno un obbligo, stabilisce un modo di essere di quei dati in un delimitato periodo temporale, dice "sono depositati".
Visto che spigoliamo sulle parole, allora diamo valore alle parole: il legislatore non dice, l'Agenzia pubblica o deve pubblicare o deve rendere disponibile, dice che quei dati sono depositati, dice come saranno quei dati in quel periodo di tempo. Tolto questo, visto che a mio avviso quei dati fanno parte del rapporto Stato cittadino e non devono essere sulla pubblica piazza, in ogni altro tempo i dati non potranno essere più legittimamente consultati.
Questo ragionando sulle norme.
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Old 07-05-2008, 13:03   #188
Redux
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Non è questione di ideologia, ma di aver dimestichezza con il linguaggio legale.

Quando il legislatore usa l'espressione "sono depositati" non sta prendendo atto di un fatto naturale o storico, nonostante l'uso dell'indicativo presente, ma ti sta dicendo cosa DEVE accadere.

Quella frase va letta come "devono essere depositati".
inutile proseguire, io ti dico come è scritta, tu mi dici come va letta, io la leggo come è scritta, e ti confesso che qualche libercolo l'ho letto pure io.

Quote:
Anche ammettendo che al termine dell'anno i dati divengano per forza "non più disponibili" presso il Comune, questo non impedisce affatto che, durante l'anno, quegli stessi dati siano pubblicati dai giornali e archiviati dai privati (diventando così disponibili, anche se non più presso il Comune, per sempre). Non c'è alcuna norma che lo vieti.
premesso che la disponibilità rappresentata dall'essere riportati su una pagina di giornale di qualche anno fa è astralmente diversa dalla disponibilità su internet (e tu, che come me sei un utente di internet, ben lo comprendi), la norma che lo vieta è quella sulla privacy, perchè a meno che incontrovertibilmente quei dati siano di pubblico interesse, non esiste un legittimo interesse a conoscerli da parte di chiunque in ogni moomento e in ogni luogo e pertanto la loro diffusione avviene in violazione di legge.
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Old 07-05-2008, 13:05   #189
Redux
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Quando la legge vuole porre limiti, li esplicita.
Il limite di cui stai parlando, potrà sembrati logico o giusto, ma non esiste una norma che lo stabilisca.
Mentre ne esiste una che stabilisce espressamente la conoscibilità illimitata di quei dati.
certo che esiste, la LP, solo che tu dici che quei dato sono fuori LP perchè di pubblico interesse e io contesto il pubblico interesse perchè sono dati che attengono ad un rapporto privato tra stato e cittadino, e non mi convince affatto la dimostrazione di pubblico interesse che tu ne dai.
Salvo che, visto che vanti conoscenze legali, tu non sia in grado di approfondire questo tema del dato di pubblico interesse.
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Old 07-05-2008, 13:47   #190
Beelzebub
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Si sarebbe risparmiato una brutta figura.


Se non è vietata, è consentita.
Non ci sono alternative, te lo assicuro.
Ripeto, mi sembra una forzatura. Se nel '73 non esistevano mezzi di diffusione come internet, mi sembra ovvio che non potesse essere inserita in quella legge un esplicito divieto alla diffusione tramite di esso.

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Quando la legge vuole porre limiti, li esplicita.
Il limite di cui stai parlando, potrà sembrati logico o giusto, ma non esiste una norma che lo stabilisca.
Mentre ne esiste una che stabilisce espressamente la conoscibilità illimitata di quei dati.
Non dice questo, dice che i dati devono essere consultabili da chiunque, quindi si può dire che preveda una conoscibilità "soggettiva" illimitata, ma non con qualunque mezzo. Dalla piega che sta prendendo il discorso, come ho già detto, il punto non è tanto la correttezza o meno della decisione del garante, quanto la leggittimità di un suo intervento in materia...
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Ultima modifica di Beelzebub : 07-05-2008 alle 14:00.
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Old 07-05-2008, 13:57   #191
Willy McBride
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Ripeto, mi sembra una forzatura. Se nel '73 non esistevano mezzi di diffusione come internet, mi sembra ovvio che non potesse essere inserita in quella legge un esplicito divieto alla diffusione tramite di esso.
Qual è la differenza tra la pubblicazione via internet e quella su quotidiano?
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Old 07-05-2008, 14:05   #192
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Qual è la differenza tra la pubblicazione via internet e quella su quotidiano?
Il quotidiano tanto per cominciare non mi sembra un canale ufficiale... poi, direi che il quotidiano è comunque identificabile, mentre l'utente, sia che usi un browser per scaricare da un sito, sia che usi un software p2p come emule, non lo è (tranne in caso di esplicite richieste agli ISP da parte delle autorità). Quindi il problema "internet" riguarda non solo l'anonimato di chi consulta, ma anche quello di chi diffonde i dati. Infine, il bacino di utenza raggiungibile con internet, è esponenzialmente maggiore rispetto a quello raggiungibile da un quotidiano.
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Old 07-05-2008, 14:07   #193
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Il quotidiano tanto per cominciare non mi sembra un canale ufficiale... poi, direi che il quotidiano è comunque identificabile, mentre l'utente, sia che usi un browser per scaricare da un sito, sia che usi un software p2p come emule, non lo è (tranne in caso di esplicite richieste agli ISP da parte delle autorità). Quindi il problema "internet" riguarda non solo l'anonimato di chi consulta, ma anche quello di chi diffonde i dati. Infine, il bacino di utenza raggiungibile con internet, è esponenzialmente maggiore rispetto a quello raggiungibile da un quotidiano.


Il quotidiano viene venduto a chiunque senza fare domande, acquistare un quotidiano è ben più anonimo che accedere a un sito.
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Old 07-05-2008, 14:11   #194
Beelzebub
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Infatti non si configura alcun illecito.
Per completezza di informazione, ti riporto questo:

Quote:
Illecita anche la diffusione da parte di terzi. Non è stato, inoltre, rispettato l'obbligo di richiesta di un parere preventivo al Garante. L'Autorità ha anche specificato che va ritenuta illecita anche l'eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell'Agenzia, diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale. Sì, invece, al diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge. Se, come annunciato, Parlamento e Governo volessero rivedere la normativa alla luce del mutato scenario tecnologico, saranno necessarie soluzioni tecnologiche, «che consentano un giusto equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati».
fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/SoleO...lesView=Libero
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Old 07-05-2008, 14:12   #195
Beelzebub
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Il quotidiano viene venduto a chiunque senza fare domande, acquistare un quotidiano è ben più anonimo che accedere a un sito.
Ma il quotidiano, che è il "soggetto" che diffonde le informazioni, è ben conoscibile. O no? Quando ho detto "l'utente che usa internet o emule" mi riferivo anche all'utente che diffonde a sua volta i dati, non solo a chi li scarica.

EDIT: LUVI, hai i pvt pieni, o li svuoti oppure è inutile che continui a scrivermi...

RI-EDIT: l'articolo del 24ore scrive anche di un altro problema evidenziato dal garante, circa la veridicità delle informazioni diffuse via internet per canali "secondari". Essendo file .txt, nulla mi vieta di scrivere cifre diverse e immettere in rete degli elenchi parzialmente taroccati. Scaricarli dal sito dell'Agenzia, così come la consultazione diretta in comune "vecchio stile", dovrebbe invece garantire una certa attendibilità e immunità da alterazioni o falsificazioni...
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Old 07-05-2008, 15:40   #196
LucaTortuga
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certo che esiste, la LP, solo che tu dici che quei dato sono fuori LP perchè di pubblico interesse e io contesto il pubblico interesse perchè sono dati che attengono ad un rapporto privato tra stato e cittadino, e non mi convince affatto la dimostrazione di pubblico interesse che tu ne dai.
Salvo che, visto che vanti conoscenze legali, tu non sia in grado di approfondire questo tema del dato di pubblico interesse.
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Ripeto, mi sembra una forzatura. Se nel '73 non esistevano mezzi di diffusione come internet, mi sembra ovvio che non potesse essere inserita in quella legge un esplicito divieto alla diffusione tramite di esso.
Non dice questo, dice che i dati devono essere consultabili da chiunque, quindi si può dire che preveda una conoscibilità "soggettiva" illimitata, ma non con qualunque mezzo. Dalla piega che sta prendendo il discorso, come ho già detto, il punto non è tanto la correttezza o meno della decisione del garante, quanto la leggittimità di un suo intervento in materia...
Cerco di rispondere ad entrambi, per quanto possibile.

Siamo d'accordo sul fatto che l'art. 69, più volte citato, indichi, come finalità del dovere di pubblicazione, la conoscibilità per chiunque dei dati fiscali? Spero di sì.
Quindi, Redux, evitiamo di incaponirci sulle definizioni: "chiunque", in italiano, significa "tutti, nessuno escluso".
Ora, non mi pare questa la sede per imbastire una lezione pratica di diritto, ma voglio far notare come una delle espressioni più usate nei testi di legge italiani è "chiunque abbia interesse" (ad esempio per quanto riguarda la legittimazione attiva in svariati tipi di azione giudiziaria).
In "gergo giuridico", utilizzare l'espressione "chiunque" senza aggiungere "abbia interesse" equivale a sottolineare esplicitamente che l'interesse, nel caso specifico, è considerato generale, senza distinzioni.

Quanto al mezzo di pubblicazione:
come potete facilmente verificare, questo stesso articolo di legge ha giustificato per 35 anni la piena legittimità della pubblicazione dei dati fiscali da parte dei quotidiani.
Il fatto che i quotidiani scegliessero di pubblicare soltanto elenchi parziali (i top 100, i residenti della zona, la media delle categorie, ecc..) non deriva da alcuna imposizione di legge (se pensate che non sia così, vi prego di postare la norma che impone limiti numerici o territoriali alla pubblicazione dei dati), ma da semplici considerazioni logistico-commerciali.
Stando alla legge, come potevano pubblicare l'elenco dei contribuenti di Vercelli, potevano anche pubblicare quello integrale di tutti i cittadini italiani.
Questo interessa a noi nel dibattito, cosa E' POSSIBILE fare, non cosa in pratica è stato fatto (cerchiamo di non confondere le due cose).
Non possiamo sapere cos'avrebbe fatto il legislatore del 1973 se avesse immaginato la futura diffusione di internet: sta di fatto che nessun limite è stato posto alla diffusione di questi dati da parte di privati (editori compresi) che se li siano procurati legittimamente (e questo possiamo considerarlo un dato acquisito).
Di conseguenza, non è pensabile che un limite del genere (nel silenzio della legge) possa essere imposto all'organo istituzionale che ha il compito di promuovere la pubblicazione (con l'obiettivo, questo sì chiaramente espresso, di rendere quei dati conoscibili "da chiunque").

Se si pensa che Internet abbia fatto nascere l'esigenza di nuove misure di sicurezza (opinione più che legittima) bisogna semplicemente intervenire sul testo di legge per aggiornarlo, non ha senso cercare di fargli dire qualcosa che non dice.
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Ultima modifica di LucaTortuga : 07-05-2008 alle 15:47.
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Old 07-05-2008, 15:44   #197
LucaTortuga
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Ma il quotidiano, che è il "soggetto" che diffonde le informazioni, è ben conoscibile. O no? Quando ho detto "l'utente che usa internet o emule" mi riferivo anche all'utente che diffonde a sua volta i dati, non solo a chi li scarica.

EDIT: LUVI, hai i pvt pieni, o li svuoti oppure è inutile che continui a scrivermi...

RI-EDIT: l'articolo del 24ore scrive anche di un altro problema evidenziato dal garante, circa la veridicità delle informazioni diffuse via internet per canali "secondari". Essendo file .txt, nulla mi vieta di scrivere cifre diverse e immettere in rete degli elenchi parzialmente taroccati. Scaricarli dal sito dell'Agenzia, così come la consultazione diretta in comune "vecchio stile", dovrebbe invece garantire una certa attendibilità e immunità da alterazioni o falsificazioni...
Certo, non ci si può fidare dei dati scaricati da eMule.
Come non ci si può fidare dell'amico che ti dice "sai, sono stato in Comune e ho visto che Tizio dichiara 10.000 euro".
E nemmeno del giornale tal dei tali che pubblica lo stesso dato.
Se vuoi la certezza, vai tu stesso in Comune a verificare (e questo è uno dei motivi per cui la legge impone, sempre e comunque, la pubblicazione cartacea da consultare presso gli uffici comunali).
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Ultima modifica di LucaTortuga : 07-05-2008 alle 15:48.
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Old 07-05-2008, 15:52   #198
Beelzebub
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Cerco di rispondere ad entrambi, per quanto possibile.

Siamo d'accordo sul fatto che l'art. 69, più volte citato, indichi, come finalità del dovere di pubblicazione, la conoscibilità per chiunque dei dati fiscali? Spero di sì.
Quindi, Redux, evitiamo di incaponirci sulle definizioni: "chiunque", in italiano, significa "tutti, nessuno escluso".
Ora, non mi pare questa la sede per imbastire una lezione pratica di diritto, ma voglio far notare come una delle espressioni più usate nei testi di legge italiani è "chiunque abbia interesse" (ad esempio per quanto riguarda la legittimazione attiva in svariati tipi di un'azione giudiziaria).
In "gergo giuridico", utilizzare l'espressione "chiunque" senza aggiungere "abbia interesse" equivale a sottolineare esplicitamente che l'interesse, nel caso specifico, è considerato generale, senza distinzioni.

Quanto al mezzo di pubblicazione:
come potete facilmente verificare, questo stesso articolo di legge ha giustificato per 35 anni la piena legittimità della pubblicazione dei dati fiscali da parte dei quotidiani.
Il fatto che i quotidiani scegliessero di pubblicare soltanto elenchi parziali (i top 100, i residenti della zona, la media delle categorie, ecc..) non deriva da alcuna imposizione di legge (se pensate che non sia così, vi prego di postare la norma che impone limiti numerici o territoriali alla pubblicazione dei dati), ma da semplici considerazioni logistico-commerciali.
Stando alla legge, come potevano pubblicare l'elenco dei contribuenti di Vercelli, potevano anche pubblicare quello integrale di tutti i cittadini italiani.
Questo interessa a noi nel dibattito, cosa E' POSSIBILE fare, non cosa in pratica è stato fatto (cerchiamo di non confondere le due cose).
Non possiamo sapere cos'avrebbe fatto il legislatore del 1973 se avesse immaginato da diffusione di internet: sta di fatto che nessun limite è stato posto alla diffusione di questi dati da parte di privati (editori compresi) che se li siano procurati legittimamente.
E, di conseguenza, non è pensabile che un limite del genere (nel silenzio della legge) possa essere imposto all'organo istituzionale che ha il compito di promuovere la pubblicazione (con l'obiettivo, questo sì chiaramente espresso, di rendere quei dati conoscibili "da chiunque").

Se si pensa che Internet abbia fatto nascere l'esigenza di nuove misure di sicurezza (opinione più che legittima) bisogna semplicemente intervenire sul testo di legge per aggiornarlo, non ha senso cercare di fargli dire qualcosa che non dice.
Scusa, ma nell'art. 69 non mi pare si faccia riferimento al fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia l'obiettivo di rendere quei dati conoscibili a chiunque... riporto il testo:

Quote:
69. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire. 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (34). 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.
Dice che gli elenchi vengono depositati e resi consultabili da chiunque. Non parla di impegno a rendere consultabili tali elenchi con qualunque mezzo... perchè evidentemente nel '73 era ritenuta sufficiente questa forma di pubblicità. Se no avrebbero aggiunto una formula del tipo "e verranno resi pubblici con ogni altro mezzo di diffusione"...

Quote:
Originariamente inviato da LucaTortuga Guarda i messaggi
Certo, non ci si può fidare dei dati scaricati da eMule.
Come non ci si può fidare dell'amico che ti dice "sai, sono stato in Comune e ho visto che Tizio dichiara 10.000 euro".
E nemmeno del giornale tal dei tali che pubblica lo stesso dato.
Se vuoi la certezza, vai tu stesso in Comune a verificare (e questo è uno dei motivi per cui la legge impone, sempre e comunque, la pubblicazione cartacea da consultare presso gli uffici comunali).
Del giornale magari un pò di più, dato che rischierebbe una querela... Comunque, mi par di capire che almeno su questo punto sei d'accordo con il garante?
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Old 07-05-2008, 16:08   #199
LucaTortuga
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Scusa, ma nell'art. 69 non mi pare si faccia riferimento al fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia l'obiettivo di rendere quei dati conoscibili a chiunque... riporto il testo:

Dice che gli elenchi vengono depositati e resi consultabili da chiunque. Non parla di impegno a rendere consultabili tali elenchi con qualunque mezzo... perchè evidentemente nel '73 era ritenuta sufficiente questa forma di pubblicità. Se no avrebbero aggiunto una formula del tipo "e verranno resi pubblici con ogni altro mezzo di diffusione"...
Vorresti dire che, secondo te, la stessa norma stabilisce che un giornale può pubblicare (ovviamente non solo su carta) tutto l'elenco dei contribuenti (35 anni di incontestata pratica possono bastare a ritenerlo un atto legittimo), e l'Agenzia delle Entrate (adesso che ha i mezzi per farlo) no?
Se invece di metterli sul loro sito, li avessero fatti pubblicare su quello di Libero andava tutto bene, e invece così no?

Quando si cerca di interpretare la volontà del legislatore si dovrebbe partire dal presupposto che sia sano di mente..
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Old 07-05-2008, 16:25   #200
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Scusa, ma nell'art. 69 non mi pare si faccia riferimento al fatto che l'Agenzia delle Entrate abbia l'obiettivo di rendere quei dati conoscibili a chiunque... riporto il testo:
Aggiungo l'unica pronuncia giurisprudenziale che ho trovato in banca dati (sperando possa servire a fare ulteriore chiarezza sul punto):

Quote:
T.A.R. LOMBARDIA Milano, 09-01-1981, n. 1 - Com. S. Donato Milanese c. Reg. Lombardia

Imposte e tasse in generale - In generale

Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui
reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli
globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione
svolta dagli uffici nell'anno precedente. Tali elenchi vanno depositati sia presso l'ufficio delle
imposte dirette che presso i comuni interessati. Ciò ai sensi dell'art. 69 d.p.r. n. 600/1973. In
particolare detta pubblicazione mira a garantire a ciascun cittadino la possibilità di consultare tali
elenchi. Tuttavia, il deposito presso i suddetti enti non rappresenta la sola forma di pubblicazione
degli elenchi in questione
, i quali, in ossequio al principio di trasparenza che deve governare i
rapporti fra amministrazione finanziaria e contribuente, possono essere pubblicati attraverso la
stampa di opuscoli contenenti l'elenco delle denuncie dei redditi presentate dai contribuenti.

Edita in Trib. Amm. Reg., 1981, I, 861; Comm. Trib. Centr., 1981, II, 703
Prima che qualcuno si lasci sviare dal riferimento al caso concreto ("e beh, ma qui si parla di opuscoli mica di internet") vorrei ribadire che il senso interpretativo che si ricava da questa sentenza è proprio quello di cui stavamo parlando.
1) Il fine della pubblicazione è la massima diffusione dei dati.
2) L'indicazione degli elenchi comunali, non costituisce l'unico tipo di pubblicazione possibile, ma piuttosto l'unico obbligatorio (senza quindi escludere la possibilità di pubblicare tramite altri mezzi).
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