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Old 30-11-2009, 12:04   #61
LUVІ
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Old 30-11-2009, 12:31   #62
claudioborghi
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Obiezione prevedibile...

Al solito nulla sui contenuti:

Se D'avanzo cita un libro di Madron forse e' il caso di sapere cosa ne pensa l'autore stesso no? Mica possono sempre essere tutti morti e quindi non in grado di smentire (tipo Bernasconi con Mills)

Se si tira fuori la perizia di Giuffrida forse e' il caso di sentire cosa aveva da dire Giuffrida stesso no? E che di meglio allo scopo della transazione FIRMATA dallo stesso Giuffrida in ORIGINALE e in pdf?

Se non piacciono i link leggiamolo un po' questo documento...

ATTO DI TRANSAZIONE TRA
La FININVEST S.p.A, (C.F.:...) con sede in Roma, Largo Nazareno n. 8, in persona della procuratrice speciale avvocato Maria Enrica Mascherpa, in forza di procura rilasciata dall’Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Pasquale Cannatelli in data 26 luglio 2007, autenticata con atto del Notaio Arrigo Roveda di Milano, rep. 36992, rappresentata dagli avv.ti prof. Francesco Vassalli e Fabio Roscioli, con studio in Roma, Via Eleonora Duse, 35
di seguito anche denominata Fininvest o Società
E
FRANCESCO PAOLO GIUFFRIDA (C.F.:...), nato a Montevago (AG) in data 16 maggio 1954, residente in..., Via..., rappresentato dagli avv.ti Maria Taormina Crescimanno e Antonio Coppola, con studio in Palermo, Via Messina, 7/d;
di seguito anche denominato dott. Giuffrida o Consulente
congiuntamente anche denominati le Parti
PREMESSA
A) In considerazione delle dichiarazioni di taluni pentiti di mafia, secondo i quali la Fininvest avrebbe beneficiato dell’apporto di capitali di provenienza mafiosa, con verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell’incarico in data 5 dicembre 1997, i PP.MM. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, dott.ri Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova e Umberto De Giglio, nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R., affidavano al dott. Giuffrida l’incarico di verificare la legittimità degli apporti finanziari intervenuti alle origini della Fininvest da parte di soggetti terzi.
La consulenza, intitolata «1ª Nota Informativa sui flussi finanziari delle società denominate Holding Italiana 1-22» (di seguito anche denominata 1ª Nota Informativa), veniva depositata in data 21 aprile 1999 nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R. Di lì a breve il procedimento veniva definitivamente archiviato dal GIP di Palermo, dott. Gioacchino Scaduto, in data 1 dicembre 1999.
B) In data 25 giugno 2000, l’elaborato peritale del dott. Giuffrida veniva acquisito al fascicolo dei citati PP.MM. dott.ri Domenico Gozzo e Antonio Ingroia e, in data 7 maggio 2002, a quello del Tribunale nell’ambito del procedimento 843/97 R.G.Trib. nei confronti del dott. Marcello Dell’Utri + altri in cui era stato ipotizzato il riciclaggio come reato fine rispetto a quelli contestati nel capo di imputazione.
C) All’esito dell’acquisizione dell’elaborato del dott. Giuffrida al predetto procedimento e, successivamente, in occasione della deposizione resa dal dott. Giuffrida nella fase dibattimentale del giudizio, gli organi di informazione, nazionali ed esteri, davano ampio risalto alle risultanze della consulenza e, in particolare, al fatto che per otto delle operazioni esaminate il dott. Giuffrida non era riuscito ad identificare l’origine della provvista. Il che aveva generato nell’opinione pubblica la convinzione che la Società potesse effettivamente aver goduto dell’apporto di capitali di provenienza mafiosa.
D) La Fininvest, pur assolutamente certa dell’evidenza della provenienza lecita delle risorse conferite originariamente al proprio capitale, e quindi certa dell’erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il Consulente, aveva preferito tuttavia non agire immediatamente a tutela dei propri diritti, ritenendo che una simile iniziativa avrebbe potuto turbare il regolare andamento del processo in cui il dott. Giuffrida rivestiva il ruolo di consulente del P.M.
E) Solo a seguito della definizione in primo grado del giudizio penale di cui sopra, la Fininvest, con atto notificato in data 28 febbraio 2006, citava il dott. Giuffrida dinanzi al Tribunale Ordinario di Palermo, per sentir accertare e dichiarare la sua grave negligenza nell’espletamento della 1ª Nota Informativa e nella ripetizione delle relative conclusioni nella fase dibattimentale del processo di primo grado tenutosi a Palermo nei confronti del dott. Marcello Dell’Utri + altri (843/97 R.G.Trib.), chiedendone conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi equitativamente da parte del Giudice.
La Società sottoponeva alla cognizione del Tribunale soltanto l’esame di quelle otto operazioni che il Consulente non era stato in grado di ricostruire integralmente o per le quali egli aveva concluso in senso dubitativo, ingenerando così la convinzione che vi potessero esser stati afflussi di denaro di provenienza illecita nelle casse della Fininvest.
Si tratta, più precisamente, delle operazioni in data: 26 marzo 1984 per 7.172 mln. di lire; 16 maggio 1984 per 2.297 mln. di lire; 29 giugno 1979, per 6.000 mln di lire; 31 dicembre 1984 per 850 mln. di lire, 24, 29, 30, 31 dicembre 1980 per 19.224 mln. di lire; 7 dicembre 1978 per 17.980 mln. di lire; 19 dicembre 1979 per 27.680 mln. di lire; 4 ottobre 1979 per 11.000 mln. di lire e così per un totale di 93.933 mln. di lire.
Nell’atto di citazione veniva esposto che il dott. Giuffrida, adempiendo con la dovuta diligenza all’incarico affidatogli, avrebbe potuto ricostruire completamente ognuna di tali otto operazioni ed accertare che l’origine delle provviste era pacificamente riveniente da persone, fisiche e giuridiche, tutte immediatamente riferibili all’allora costituendo Gruppo Fininvest e, quindi, senza alcun afflusso di denaro dall’esterno.
F) Si costituiva nel giudizio dinanzi alla dott.sa Galazzi della III Sez. del Tribunale Ordinario di Palermo (R.G. n. 3261/06) il dott. Giuffrida, il quale, con propria comparsa di costituzione e risposta del 17 maggio 2006, adduceva di aver adempiuto l’incarico con professionalità e diligenza, precisando che la sua consulenza risultava parziale e non completa in quanto rappresentava solo una prima ipotesi di lavoro, che avrebbe poi potuto essere integrata e modificata a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici e documentali. Approfondimenti che, tuttavia, non vennero mai effettuati a causa dello scadere dei termini per le indagini preliminari e della successiva archiviazione del procedimento 6031/94 R.G.N.R.
Il dott. Giuffrida chiariva inoltre che la funzione di approfondimento tecnico che egli avrebbe dovuto svolgere era stata costantemente sottoposta allo specifico ed ineludibile coordinamento ed al diretto controllo dei PP.MM., così come parimenti era avvenuto anche per la scelta dei documenti da consultare e per la materiale acquisizione degli stessi.
G) All’esito del tentativo di conciliazione e in pendenza dei termini ex art. 184 c.p.c. concessi dal Giudice all’udienza del 30 maggio 2007, le Parti, al solo fine di addivenire ad una bonaria definizione della controversia tra loro insorta, pur mantenendo le rispettive posizioni di diritto fatte valere nel giudizio civile, hanno ora raggiunto un accordo transattivo che intendono formalizzare con il presente atto. Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
Le Parti, al solo fine di definire bonariamente il giudizio civile di cui alle Premesse, reciprocamente dichiarano quanto segue:
- il dott. Giuffrida, all’esito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni poste oggi alla cognizione del Tribunale Ordinario di Palermo e specificate alla lett. E) della Premessa e della relativa documentazione già disponibile, riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento ed inoltre, che le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al Gruppo Fininvest;
- la Fininvest riconosce che i limiti nella consulenza del dott. Giuffrida non sono dipesi da sua negligenza ma da eventi estranei alla sua volontà - scadenza dei termini per le indagini preliminari e successiva archiviazione del procedimento 6031/94 R.G.N.R. - che lo hanno indotto a conclusioni parziali e non definitive.
ART. 3
Il dott. Giuffrida prende atto che la Fininvest potrà utilizzare pubblicamente la presente scrittura privata e divulgarne il contenuto; la Fininvest, da parte sua, si impegna ad utilizzare il predetto contenuto solo in forma integrale.
ART. 4
Le Parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto di Transazione, dichiarano di essere pienamente soddisfatte e di non avere null’altro a pretendere e richiedere in relazione alle condotte e/o ai fatti specificati negli scritti difensivi depositati nel giudizio civile di cui alla lettera E) della Premessa.
ART. 5
Il giudizio pendente avanti alla III Sezione del Tribunale Ordinario di Palermo - G.U. Dott.sa Galazzi - R.G. n. 3261/06, verrà pertanto abbandonato, a spese compensate, nelle forme all’uopo previste dal codice di procedura civile.
ART. 6
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Atto di Transazione non ha natura di transazione generale e non comporta, da parte della Fininvest, rinunzia all’azione per eventuali ulteriori condotte lesive, diverse da quelle oggetto del giudizio civile di cui alla lettera E) della Premessa, che dovessero essere poste in essere dal dott. Giuffrida.
ART. 7
Sottoscrivono il presente atto tutti i Procuratori della Fininvest e del dott. Giuffrida, per espressa rinunzia al vincolo della solidarietà, ex art. 68 della L.P.
Le spese del giudizio, come anche quelle relative al presente atto, si intendono integralmente compensate tra le Parti.
Roma-Palermo, 27 luglio 2007
L.C.S.
Fininvest S.p.A.
avv. Maria Enrica Mascherpa
prof avv. Francesco Vassalli
avv. Fabio Roscioli
dott. Francesco Giuffrida
avv. Maria Taormina Crescimanno
avv. Antonio Coppola
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Old 30-11-2009, 12:39   #63
ConteZero
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Oste, com'è il vino ?
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A casa ho almeno sette PC, in firma non ci stanno
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Old 30-11-2009, 13:06   #64
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spettacolo.
Il suo mito non rinuncia alla prescrizione per dimostrare la sua innocenza, anzi tenta di arrivarvi in tutti i modi e dunque è PER DEFINIZIONE innocente.
Il suo mito non osa chiarire i dubbi dell'origine del suo capitale e si avvale della facoltà di non rispondere ed è comunque innocente.
Ma se Ilvio ti dice che è stato lui ad essere stato il primo uomo a sbarcare sulla luna tu ci credi pure claudio?
__________________
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Old 30-11-2009, 13:19   #65
LUVІ
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"le predette operazioni oggetto del suo esame"
E infatti parliamo di altro
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Old 30-11-2009, 13:27   #66
FabioGreggio
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Al solito nulla sui contenuti:

Se D'avanzo cita un libro di Madron forse e' il caso di sapere cosa ne pensa l'autore stesso no? Mica possono sempre essere tutti morti e quindi non in grado di smentire (tipo Bernasconi con Mills)

Se si tira fuori la perizia di Giuffrida forse e' il caso di sentire cosa aveva da dire Giuffrida stesso no? E che di meglio allo scopo della transazione FIRMATA dallo stesso Giuffrida in ORIGINALE e in pdf?

Se non piacciono i link leggiamolo un po' questo documento...

ATTO DI TRANSAZIONE TRA
La FININVEST S.p.A, (C.F.:...) con sede in Roma, Largo Nazareno n. 8, in persona della procuratrice speciale avvocato Maria Enrica Mascherpa, in forza di procura rilasciata dall’Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Pasquale Cannatelli in data 26 luglio 2007, autenticata con atto del Notaio Arrigo Roveda di Milano, rep. 36992, rappresentata dagli avv.ti prof. Francesco Vassalli e Fabio Roscioli, con studio in Roma, Via Eleonora Duse, 35
di seguito anche denominata Fininvest o Società
E
FRANCESCO PAOLO GIUFFRIDA (C.F.:...), nato a Montevago (AG) in data 16 maggio 1954, residente in..., Via..., rappresentato dagli avv.ti Maria Taormina Crescimanno e Antonio Coppola, con studio in Palermo, Via Messina, 7/d;
di seguito anche denominato dott. Giuffrida o Consulente
congiuntamente anche denominati le Parti
PREMESSA
A) In considerazione delle dichiarazioni di taluni pentiti di mafia, secondo i quali la Fininvest avrebbe beneficiato dell’apporto di capitali di provenienza mafiosa, con verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell’incarico in data 5 dicembre 1997, i PP.MM. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, dott.ri Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova e Umberto De Giglio, nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R., affidavano al dott. Giuffrida l’incarico di verificare la legittimità degli apporti finanziari intervenuti alle origini della Fininvest da parte di soggetti terzi.
La consulenza, intitolata «1ª Nota Informativa sui flussi finanziari delle società denominate Holding Italiana 1-22» (di seguito anche denominata 1ª Nota Informativa), veniva depositata in data 21 aprile 1999 nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R. Di lì a breve il procedimento veniva definitivamente archiviato dal GIP di Palermo, dott. Gioacchino Scaduto, in data 1 dicembre 1999.
B) In data 25 giugno 2000, l’elaborato peritale del dott. Giuffrida veniva acquisito al fascicolo dei citati PP.MM. dott.ri Domenico Gozzo e Antonio Ingroia e, in data 7 maggio 2002, a quello del Tribunale nell’ambito del procedimento 843/97 R.G.Trib. nei confronti del dott. Marcello Dell’Utri + altri in cui era stato ipotizzato il riciclaggio come reato fine rispetto a quelli contestati nel capo di imputazione.
C) All’esito dell’acquisizione dell’elaborato del dott. Giuffrida al predetto procedimento e, successivamente, in occasione della deposizione resa dal dott. Giuffrida nella fase dibattimentale del giudizio, gli organi di informazione, nazionali ed esteri, davano ampio risalto alle risultanze della consulenza e, in particolare, al fatto che per otto delle operazioni esaminate il dott. Giuffrida non era riuscito ad identificare l’origine della provvista. Il che aveva generato nell’opinione pubblica la convinzione che la Società potesse effettivamente aver goduto dell’apporto di capitali di provenienza mafiosa.
D) La Fininvest, pur assolutamente certa dell’evidenza della provenienza lecita delle risorse conferite originariamente al proprio capitale, e quindi certa dell’erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il Consulente, aveva preferito tuttavia non agire immediatamente a tutela dei propri diritti, ritenendo che una simile iniziativa avrebbe potuto turbare il regolare andamento del processo in cui il dott. Giuffrida rivestiva il ruolo di consulente del P.M.
E) Solo a seguito della definizione in primo grado del giudizio penale di cui sopra, la Fininvest, con atto notificato in data 28 febbraio 2006, citava il dott. Giuffrida dinanzi al Tribunale Ordinario di Palermo, per sentir accertare e dichiarare la sua grave negligenza nell’espletamento della 1ª Nota Informativa e nella ripetizione delle relative conclusioni nella fase dibattimentale del processo di primo grado tenutosi a Palermo nei confronti del dott. Marcello Dell’Utri + altri (843/97 R.G.Trib.), chiedendone conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi equitativamente da parte del Giudice.
La Società sottoponeva alla cognizione del Tribunale soltanto l’esame di quelle otto operazioni che il Consulente non era stato in grado di ricostruire integralmente o per le quali egli aveva concluso in senso dubitativo, ingenerando così la convinzione che vi potessero esser stati afflussi di denaro di provenienza illecita nelle casse della Fininvest.
Si tratta, più precisamente, delle operazioni in data: 26 marzo 1984 per 7.172 mln. di lire; 16 maggio 1984 per 2.297 mln. di lire; 29 giugno 1979, per 6.000 mln di lire; 31 dicembre 1984 per 850 mln. di lire, 24, 29, 30, 31 dicembre 1980 per 19.224 mln. di lire; 7 dicembre 1978 per 17.980 mln. di lire; 19 dicembre 1979 per 27.680 mln. di lire; 4 ottobre 1979 per 11.000 mln. di lire e così per un totale di 93.933 mln. di lire.
Nell’atto di citazione veniva esposto che il dott. Giuffrida, adempiendo con la dovuta diligenza all’incarico affidatogli, avrebbe potuto ricostruire completamente ognuna di tali otto operazioni ed accertare che l’origine delle provviste era pacificamente riveniente da persone, fisiche e giuridiche, tutte immediatamente riferibili all’allora costituendo Gruppo Fininvest e, quindi, senza alcun afflusso di denaro dall’esterno.
F) Si costituiva nel giudizio dinanzi alla dott.sa Galazzi della III Sez. del Tribunale Ordinario di Palermo (R.G. n. 3261/06) il dott. Giuffrida, il quale, con propria comparsa di costituzione e risposta del 17 maggio 2006, adduceva di aver adempiuto l’incarico con professionalità e diligenza, precisando che la sua consulenza risultava parziale e non completa in quanto rappresentava solo una prima ipotesi di lavoro, che avrebbe poi potuto essere integrata e modificata a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici e documentali. Approfondimenti che, tuttavia, non vennero mai effettuati a causa dello scadere dei termini per le indagini preliminari e della successiva archiviazione del procedimento 6031/94 R.G.N.R.
Il dott. Giuffrida chiariva inoltre che la funzione di approfondimento tecnico che egli avrebbe dovuto svolgere era stata costantemente sottoposta allo specifico ed ineludibile coordinamento ed al diretto controllo dei PP.MM., così come parimenti era avvenuto anche per la scelta dei documenti da consultare e per la materiale acquisizione degli stessi.
G) All’esito del tentativo di conciliazione e in pendenza dei termini ex art. 184 c.p.c. concessi dal Giudice all’udienza del 30 maggio 2007, le Parti, al solo fine di addivenire ad una bonaria definizione della controversia tra loro insorta, pur mantenendo le rispettive posizioni di diritto fatte valere nel giudizio civile, hanno ora raggiunto un accordo transattivo che intendono formalizzare con il presente atto. Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
Le Parti, al solo fine di definire bonariamente il giudizio civile di cui alle Premesse, reciprocamente dichiarano quanto segue:
- il dott. Giuffrida, all’esito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni poste oggi alla cognizione del Tribunale Ordinario di Palermo e specificate alla lett. E) della Premessa e della relativa documentazione già disponibile, riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento ed inoltre, che le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al Gruppo Fininvest;
- la Fininvest riconosce che i limiti nella consulenza del dott. Giuffrida non sono dipesi da sua negligenza ma da eventi estranei alla sua volontà - scadenza dei termini per le indagini preliminari e successiva archiviazione del procedimento 6031/94 R.G.N.R. - che lo hanno indotto a conclusioni parziali e non definitive.
ART. 3
Il dott. Giuffrida prende atto che la Fininvest potrà utilizzare pubblicamente la presente scrittura privata e divulgarne il contenuto; la Fininvest, da parte sua, si impegna ad utilizzare il predetto contenuto solo in forma integrale.
ART. 4
Le Parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto di Transazione, dichiarano di essere pienamente soddisfatte e di non avere null’altro a pretendere e richiedere in relazione alle condotte e/o ai fatti specificati negli scritti difensivi depositati nel giudizio civile di cui alla lettera E) della Premessa.
ART. 5
Il giudizio pendente avanti alla III Sezione del Tribunale Ordinario di Palermo - G.U. Dott.sa Galazzi - R.G. n. 3261/06, verrà pertanto abbandonato, a spese compensate, nelle forme all’uopo previste dal codice di procedura civile.
ART. 6
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Atto di Transazione non ha natura di transazione generale e non comporta, da parte della Fininvest, rinunzia all’azione per eventuali ulteriori condotte lesive, diverse da quelle oggetto del giudizio civile di cui alla lettera E) della Premessa, che dovessero essere poste in essere dal dott. Giuffrida.
ART. 7
Sottoscrivono il presente atto tutti i Procuratori della Fininvest e del dott. Giuffrida, per espressa rinunzia al vincolo della solidarietà, ex art. 68 della L.P.
Le spese del giudizio, come anche quelle relative al presente atto, si intendono integralmente compensate tra le Parti.
Roma-Palermo, 27 luglio 2007
L.C.S.
Fininvest S.p.A.
avv. Maria Enrica Mascherpa
prof avv. Francesco Vassalli
avv. Fabio Roscioli
dott. Francesco Giuffrida
avv. Maria Taormina Crescimanno
avv. Antonio Coppola
Ti si può uccidere con una sola frase:

"Vada a dirlo in tribunale, visto che è vero."


Se tutto ciò fosse vero, non si dovrebbero fare Lodi o Leggi Salva Coso.

Da qui si evince che tutta la tua esposizione è bollabile come elocubrazione che non si pone a giudizio.

Quindi versione unilaterale non discutibile.

Quindi una cagata berlusconiana.

Quando,
dopo un processo,
questo tuo resoconto risulti vero e non per prescrizione,
ti chiederò scusa.

fg

Ultima modifica di FabioGreggio : 30-11-2009 alle 13:29.
FabioGreggio è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 30-11-2009, 13:47   #67
newreg
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Iscritto dal: Jun 2005
Città: ? ... Età: dipende ...
Messaggi: 3535
Dalla sentenza di condanna di Dell'Utri del 2004, verità processuale:

Le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente del P.M., il quale
ha evidenziato, tra l’altro, la scarsa trasparenza o l’anomalia di molte
delle operazioni effettuate dal gruppo Fininvest negli anni 1975-1984,
876 non hanno trovato smentita in quelle alle quali è pervenuto il
consulente della difesa di Marcello Dell’Utri;
non è stato possibile, da parte di entrambi i consulenti, risalire, in
termini di assoluta certezza e chiarezza, all’origine, qualunque essa
fosse, lecita od illecita, dei flussi di denaro investiti nella creazione
delle holdings del gruppo Fininvest.[...]
Si è già rilevato come la consulenza redatta dal prof. Iovenitti non
abbia fatto chiarezza sulla vicenda in esame, pur avendo il consulente
della difesa la disponibilità di tutta la documentazione esistente presso
gli archivi della Fininvest.

In accoglimento di una richiesta del P.M., il Collegio ha disposto,
dopo l’escussione del dott. Giuffrida, l’estensione del capitolato di
prova, relativo all’audizione dell’on.le Silvio Berlusconi (già
ammessa su altre circostanze), a fatti ed argomenti, utili ai fini della
decisione, desumibili dall’audizione di quel consulente e dal
contenuto della sua relazione.
Nel corso dell’udienza del 26 novembre 2002, tenutasi nella sede
istituzionale di Palazzo Chigi in Roma, l’on.le Silvio Berlusconi,

Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, sentito nella qualità di
indagato in procedimento collegato per il reato di riciclaggio (lo stesso
in ordine al quale era stato indagato Marcello Dell’Utri), si è avvalso
della facoltà di non rendere interrogatorio.
L’on.le Berlusconi ha esercitato legittimamente un diritto
riconosciuto dal codice di rito ma, ad avviso del Tribunale, si è
lasciato sfuggire l’imperdibile occasione di fare personalmente,
pubblicamente e definitivamente chiarezza sulla delicata tematica in
esame, incidente sulla correttezza e trasparenza del suo precedente
operato di imprenditore che solo lui, meglio di qualunque consulente
o testimone e con ben altra autorevolezza e capacità di convincimento,
avrebbe potuto illustrare.
Invece, ha scelto il silenzio
.
__________________
*** Nikon D300 ... Foto su flickr 1 e flickr 2 ... I Have A Perfect Color Vision ***

Ultima modifica di newreg : 30-11-2009 alle 13:54.
newreg è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 30-11-2009, 15:04   #68
claudioborghi
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Oste, com'è il vino ?
No, in questo caso e':

"Perito nominato da Ingroia, tutto regolare nella fininvest?"

"SI"
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Old 30-11-2009, 15:06   #69
dantes76
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No, in questo caso e':

"Perito nominato da Ingroia, tutto regolare nella fininvest?"

"SI"
chi lo doveva nominare?? silvio?? magari LO INVITAVA A CENA??? COME......
__________________
“ Fiat iustitia, et pereat mundus”-המעז מנצח -
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Old 30-11-2009, 15:09   #70
^TiGeRShArK^
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No, in questo caso e':

"Perito nominato da Ingroia, tutto regolare nella fininvest?"

"SI"
Assolutamente FALSO.

Riporta le PAROLE ESATTE dove sostiene questo, dato che nella sentenza di condanna che ti è stata appena riportata c'è scritto BEN ALTRO.
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Old 30-11-2009, 15:16   #71
Marlex
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Assolutamente FALSO.

Riporta le PAROLE ESATTE dove sostiene questo, dato che nella sentenza di condanna che ti è stata appena riportata c'è scritto BEN ALTRO.
tut tut...

mavalà... mmmmh... sento odore di Chanel no.5...
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“Oggi ci vogliono due qualità: l’onestà e il coraggio. Quindi l’appello che faccio ai giovani è questo: cercate di essere onesti prima di tutto. La politica dev’essere fatta con le mani pulite! Se c’è qualche scandalo, se c’è qualcuno che dà scandalo, se c’è qualche uomo politico che approfitta della politica per fare i suoi sporchi interessi, deve essere denunciato” ... Sandro Pertini.
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Old 30-11-2009, 15:17   #72
claudioborghi
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Assolutamente FALSO.

Riporta le PAROLE ESATTE dove sostiene questo, dato che nella sentenza di condanna che ti è stata appena riportata c'è scritto BEN ALTRO.
A) In considerazione delle dichiarazioni di taluni pentiti di mafia, secondo i quali la Fininvest avrebbe beneficiato dell’apporto di capitali di provenienza mafiosa, con verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell’incarico in data 5 dicembre 1997, i PP.MM. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, dott.ri Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova e Umberto De Giglio, nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R., affidavano al dott. Giuffrida l’incarico di verificare la legittimità degli apporti finanziari intervenuti alle origini della Fininvest da parte di soggetti terzi.
La consulenza, intitolata «1ª Nota Informativa sui flussi finanziari delle società denominate Holding Italiana 1-22» (di seguito anche denominata 1ª Nota Informativa), veniva depositata in data 21 aprile 1999 nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R. Di lì a breve il procedimento veniva definitivamente archiviato dal GIP di Palermo, dott. Gioacchino Scaduto, in data 1 dicembre 1999.

(...)
il dott. Giuffrida, all’esito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni poste oggi alla cognizione del Tribunale Ordinario di Palermo e specificate alla lett. E) della Premessa e della relativa documentazione già disponibile, riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento ed inoltre, che le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al Gruppo Fininvest.

http://www.fininvest.it/comunicati/7...ransazione.pdf

Dimmi dove non capisci
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Old 30-11-2009, 15:19   #73
dantes76
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chi lo doveva nominare?? silvio?? magari LO INVITAVA A CENA??? COME......
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Old 30-11-2009, 15:20   #74
dantes76
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A) In considerazione delle dichiarazioni di taluni pentiti di mafia, secondo i quali la Fininvest avrebbe beneficiato dell’apporto di capitali di provenienza mafiosa, con verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell’incarico in data 5 dicembre 1997, i PP.MM. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, dott.ri Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova e Umberto De Giglio, nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R., affidavano al dott. Giuffrida l’incarico di verificare la legittimità degli apporti finanziari intervenuti alle origini della Fininvest da parte di soggetti terzi.
La consulenza, intitolata «1ª Nota Informativa sui flussi finanziari delle società denominate Holding Italiana 1-22» (di seguito anche denominata 1ª Nota Informativa), veniva depositata in data 21 aprile 1999 nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R. Di lì a breve il procedimento veniva definitivamente archiviato dal GIP di Palermo, dott. Gioacchino Scaduto, in data 1 dicembre 1999.

(...)
il dott. Giuffrida, all’esito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni poste oggi alla cognizione del Tribunale Ordinario di Palermo e specificate alla lett. E) della Premessa e della relativa documentazione già disponibile, riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento ed inoltre, che le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al Gruppo Fininvest.

http://www.fininvest.it/comunicati/7...ransazione.pdf

Dimmi dove non capisci

ora capisco eprche' nella fiction su borsellino, ingroia viene fatto passare come la talpa.. e invece su quella di toto riina, il riina viene fatto passare come uno diventato crudele per le necessita' della vita...
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Old 30-11-2009, 15:24   #75
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A) In considerazione delle dichiarazioni di taluni pentiti di mafia, secondo i quali la Fininvest avrebbe beneficiato dell’apporto di capitali di provenienza mafiosa, con verbale di consulenza tecnica e di conferimento dell’incarico in data 5 dicembre 1997, i PP.MM. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia, dott.ri Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova e Umberto De Giglio, nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R., affidavano al dott. Giuffrida l’incarico di verificare la legittimità degli apporti finanziari intervenuti alle origini della Fininvest da parte di soggetti terzi.
La consulenza, intitolata «1ª Nota Informativa sui flussi finanziari delle società denominate Holding Italiana 1-22» (di seguito anche denominata 1ª Nota Informativa), veniva depositata in data 21 aprile 1999 nell’ambito del procedimento 6031/94 R.G.N.R. Di lì a breve il procedimento veniva definitivamente archiviato dal GIP di Palermo, dott. Gioacchino Scaduto, in data 1 dicembre 1999.

(...)
il dott. Giuffrida, all’esito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni poste oggi alla cognizione del Tribunale Ordinario di Palermo e specificate alla lett. E) della Premessa e della relativa documentazione già disponibile, riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento ed inoltre, che le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al Gruppo Fininvest.



Dimmi dove non capisci
Io capisco perfettamente.
Trova le differenze:
Quote:
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Perito nominato da Ingroia, tutto regolare nella fininvest?"

"SI"
Quote:
Originariamente inviato da Relazione perito
riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento
e infatti nella sentenza di condanna in primo grado c'è scritto:
Quote:
non è stato possibile, da parte di entrambi i consulenti, risalire, in
termini di assoluta certezza e chiarezza, all’origine, qualunque essa
fosse, lecita od illecita, dei flussi di denaro investiti nella creazione
delle holdings del gruppo Fininvest.[...]
Si è già rilevato come la consulenza redatta dal prof. Iovenitti non
abbia fatto chiarezza sulla vicenda in esame, pur avendo il consulente
della difesa la disponibilità di tutta la documentazione esistente presso
gli archivi della Fininvest.

Nel corso dell’udienza del 26 novembre 2002, tenutasi nella sede
istituzionale di Palazzo Chigi in Roma, l’on.le Silvio Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, sentito nella qualità di
indagato in procedimento collegato per il reato di riciclaggio (lo stesso
in ordine al quale era stato indagato Marcello Dell’Utri), si è avvalso
della facoltà di non rendere interrogatorio.L’on.le Berlusconi ha esercitato legittimamente un diritto
riconosciuto dal codice di rito ma, ad avviso del Tribunale, si è
lasciato sfuggire l’imperdibile occasione di fare personalmente,
pubblicamente e definitivamente chiarezza sulla delicata tematica in
esame, incidente sulla correttezza e trasparenza del suo precedente
operato di imprenditore che solo lui, meglio di qualunque consulente
o testimone e con ben altra autorevolezza e capacità di convincimento,
avrebbe potuto illustrare.
Invece, ha scelto il silenzio.
Quindi rinnovo i complimenti per le solite menzogne e per la difesa incondizionata e a spada tratta di un individuo del genere.
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Old 30-11-2009, 15:28   #76
Marlex
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Quindi rinnovo i complimenti per le solite menzogne e per la difesa incondizionata e a spada tratta di un individuo del genere.
"incondizionata"... ???

tu dici?
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Old 30-11-2009, 15:34   #77
claudioborghi
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Io capisco perfettamente.
Trova le differenze:
Il solito Tiger che fa finta di non capire...

Il processo a Dell'Utri mica era il processo a Fininvest... Quello alla fininvest (per il quale avevano chiesto la consulenza di Giuffrida) era gia' archiviato.
Hanno ritirato fuori lo stesso materiale per Dell'Utri e, correttamente, come si legge nell'atto da me postato, la Fininvest e' stata zitta per non interferire nel processo. Terminato il processo ha citato in tribunale (non l'ha portato dietro un vicolo per picchiarlo) Giuffrida PORTANDO LE CARTE


D) La Fininvest, pur assolutamente certa dell’evidenza della provenienza lecita delle risorse conferite originariamente al proprio capitale, e quindi certa dell’erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il Consulente, aveva preferito tuttavia non agire immediatamente a tutela dei propri diritti, ritenendo che una simile iniziativa avrebbe potuto turbare il regolare andamento del processo in cui il dott. Giuffrida rivestiva il ruolo di consulente del P.M.
E) Solo a seguito della definizione in primo grado del giudizio penale di cui sopra, la Fininvest, con atto notificato in data 28 febbraio 2006, citava il dott. Giuffrida dinanzi al Tribunale Ordinario di Palermo, per sentir accertare e dichiarare la sua grave negligenza nell’espletamento della 1ª Nota Informativa e nella ripetizione delle relative conclusioni nella fase dibattimentale del processo di primo grado tenutosi a Palermo nei confronti del dott. Marcello Dell’Utri + altri (843/97 R.G.Trib.), chiedendone conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi equitativamente da parte del Giudice.
La Società sottoponeva alla cognizione del Tribunale soltanto l’esame di quelle otto operazioni che il Consulente non era stato in grado di ricostruire integralmente o per le quali egli aveva concluso in senso dubitativo, ingenerando così la convinzione che vi potessero esser stati afflussi di denaro di provenienza illecita nelle casse della Fininvest.

il dott. Giuffrida, all’esito di una prospettazione maggiormente organica delle operazioni poste oggi alla cognizione del Tribunale Ordinario di Palermo e specificate alla lett. E) della Premessa e della relativa documentazione già disponibile, riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento ed inoltre, che le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al Gruppo Fininvest.



A quel punto Giuffrida ha ammesso che non c'era niente di irregolare.

Fine della storia.

NESSUNA BALLA

"Perito nominato da Ingroia, e' tutto regolare nella Fininvest?"

"SI"
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Old 30-11-2009, 15:48   #78
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A quel punto Giuffrida ha ammesso che non c'era niente di irregolare.

Fine della storia.

NESSUNA BALLA

"Perito nominato da Ingroia, e' tutto regolare nella Fininvest?"

"SI"
Oh, nemmeno davanti all'evidenza ti arrendi.
E' scritto CHIARO E TONDO nella sentenza del processo contro dell'utri che non erano sufficienti le due consulenze per appurare la provenienza di tutti i capitali fininvest, lo dici lo stesso perito nel TUO STESSO QUOTE dato che "riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento" e ancora sei qua a fare anguillologia pur di non ammettere che il tuo mito avrebbe potuto fare chiarezza sui punti ad oggi ANCORA OSCURI di fininvest e non l'ha fatto avvalendosi della facoltà di non rispondere, come non ha MAI e poi MAI rinunciato alla prescrizione per dimostrare la propria innocenza, anzi cambia le leggi per poter arrivare alla prescrizione.
Ma almeno ti rendi conto di quello che scrivi, o no?
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Old 30-11-2009, 16:01   #79
leoneazzurro
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Infatti la Fininvest non voleva assolutamente "turbare i processi": sarà per questo che a fronte di una prima consulenza di Giuffrida a lei sfavorevole, ha pensato bene di citarlo in giudizio per diffamazione chiedendo un risarcimento in cifre astronomiche. Al che Giuffrida ha cambiato versione (e ci sarebbe parecchio da discutere su quei giorni).
Diciamo che citare in giudizio i consulenti nominati dal tribunale non è una prassi comune.
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Old 30-11-2009, 16:05   #80
claudioborghi
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Oh, nemmeno davanti all'evidenza ti arrendi.


Troppo divertente...

Da Giuffrida siamo arrivati a Berlusconi che non ha risposto (come suo diritto) ad Ingroia (e secondo me ha fatto bene, dato che c'era il rischio che ogni dichiarazione sarebbe stata travisata). E che c'entra?

Tu sei comparso come un fungo nella discussione sparando il solito "falso!" a vanvera e chiedendo dove mai Giuffrida, perito nominato da Ingroia, affermasse che i finanziamenti della fininvest erano tutti regolari

http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...9&postcount=70

Io te l'ho dimostrato perche' la frase

"le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al Gruppo Fininvest"

E' inequivoca e sotto, come da pdf c'e' pure la sua firma autografa, piu' di cosi'


Aggiungo che in quell'atto c'e' una frase non da poco di Giuffrida e pronunciata in TRIBUNALE (giova ripeterlo per chi insiste con il "perche' non va a dirlo in tribunale"), davanti alle CARTE portate da FININVEST:

"Il dott. Giuffrida chiariva inoltre [dinanzi alla dott.sa Galazzi della III Sez. del Tribunale Ordinario di Palermo (R.G. n. 3261/06)] che la funzione di approfondimento tecnico che egli avrebbe dovuto svolgere era stata costantemente sottoposta allo specifico ed ineludibile coordinamento ed al diretto controllo dei PP.MM. [Ingroia e c.], così come parimenti era avvenuto anche per la scelta dei documenti da consultare e per la materiale acquisizione degli stessi".

La qual cosa mi sembra DI MOLTO grave e indicativa... se i PM di quell'ufficio filoguidano i PERITI, figuriamoci i PENTITI...
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