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Bannato
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Fatta X la cifra del verbale, pari all'importo dimezzato per chi paga subito, dopo 60 giorni ti ritrovi 2X, e su quella viene calcolata la mora + gli interessi, e non è legale aspettare 4 anni per notificarti la cartella esattoriale così da poterti fare 10 % ogni sei mesi, quando l'interesse di legge dovrebbe essere sul 2-2.5 %! LuVi |
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#22 |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2000
Città: Torino
Messaggi: 5983
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magari puo' tornarvi utile (so che e' lungo, ma leggetevelo che puo' servire):
----------------------------- Codice della Strada Art. 201 "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME Art. 201. Notificazione delle violazioni. 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (1). 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (2) 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. (2) 2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. 2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all?effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall?Anagrafe tributaria. (2a) 3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3) 4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto. 5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (2) ------------------------------------------------------------------------------- (1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003. (2a)Comma introdotto dall?art. 3-bis della legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. 9 agosto 2005 n. 184) di conversione del decreto legge 17 giugno 2005 n. 106. (3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario, del deposito dell'atto presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l'atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito.
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Larsen - portatile: Acer V3 772g (NX.M8SET.007) desktop: Asus PRIME X470-PRO - Ryzen 7 5800x - ANTEC HCG-750-GOLD - Corsair Vengeance LPX 4x8gb@3000 - Red Devil rx 5700xt 8gb - Huawei Mateview GT 34" - Oculus Rift s |
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#23 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2000
Città: Brianza... dove se sta bene de mente, de core e de panza
Messaggi: 6244
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con il riferimento della multa vai dall'amministrazione che ha accertato e contestato l'infrazione e chiedi di poter vedere la relativa documentazione verifica la regolarità delle notifica (specie se si tratta di notifica fatta a persona "non reperita" e quindi con compiuta giacenza.... nel 90% dei casi i postini e l'ufficio postale non applicano la corretta e complessima procedura prevista dalla legge) e nel caso impugna la cartella dinanzi al giudice di pace competente per omessa notifica nei 150 giorni (se la notifica è nulla è tamquam non esset e quindi essendo trascorsi secoli da allora sicuramente i 150 gg sono decorsi)
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Io ti dico che mai, il ricordo che in me lascerai sarà stretto al mio cuore da un motivo d'amore. Non pensarlo perché tutto quel che ricordo di te, di quegli attimi amari,sono i tuoi occhi chiari. E se tu tornerai t'amerò come sempre ti amai,come un bel sogno inutile che si scorda al mattino. Ma i tuoi larghi occhi... i tuoi larghi occhi chiari anche se non verrai non li scorderò mai. |
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Bannato
Iscritto dal: Aug 2004
Città: Roma Status:Superutente Messaggi totali:38335 Auto:Fiat Stilo 1.9 MJT Moto:Ducati Sport 900 IE
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Quote:
Ti aspettavo al varco Nel frattempo ho tentato di parlare con l'ufficio contravvenzioni, ma c'è solo un risponditore automatico, allora ho provato tutti i numeri a caso dal centralino in po, niente. Ho chiamato il Comune di Roma e mi hanno detto che l'ufficio contravvenzioni risponde solo tramite appuntamento, un appuntamento per ogni cartella esattoriale, ed ho preso un appuntamento per la prima data disponibile, 15 dicembre Vediamo cosa sapranno dirmi, nel frattempo stampo questo thread LuVi |
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#25 |
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Member
Iscritto dal: Dec 2003
Città: Castelnuovo Rangone
Messaggi: 50
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Ciao Lucio
Ti capisco e ti sono vicino...ho vissuto la tua stessa esperienza...solo che la mia multa fu di 350.000 £ che dopo 4 anni sono diventati....700 €... e a proposito del pagamento a rate: "devi dimostrare di essere povero"...cosi' mi dissero al comando quando chiesi di poter pagare a rate...e ti lascio immaginare a quale reddito annuo corrisponda il loro concetto di poverta'. Da quel giorno ho venduto la moto. ciao Franz |
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#26 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2003
Città: Near Trento
Messaggi: 2783
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Pesente, eccomi....
Arrivata giusto 3 gg fa una multa non pagata per un semaforo rosso dell'ottobre 2001. Ricordo ancora la vigilessa gnocca tra l'altro vabbuo.... da 65 eurini sono diventati 117
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#27 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Messaggi: 2202
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21% annuo per la precisione |
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#28 | |
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Member
Iscritto dal: Mar 2004
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AMD Phenom II X3 720 Black Ed.- Asus M4A79T Deluxe - Corsair 4GB DDR3 1.333 - Asus EAH4890 1GB DDR5 - Antec Plusview1000AMG + Enermax Modulare 82+ EMD525AW - Seagate 160GB s-ata + Maxtor 120GB s-ata + Packard Bell Store&Save 3500 500GB - LG DVD-rom - HP w2408h |
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#29 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2001
Città: modena
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#30 | |
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Bannato
Iscritto dal: Aug 2004
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Ad ogni modo io dovrò vendere la moto PER PAGARE le multe dell'auto... Ancora più tragico.... LuVi |
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#31 | |
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Bannato
Iscritto dal: Aug 2004
Città: Roma Status:Superutente Messaggi totali:38335 Auto:Fiat Stilo 1.9 MJT Moto:Ducati Sport 900 IE
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LuVi |
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#32 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Messaggi: 2202
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ah non so, io ho solo calcolato l'interesse annuo prendendo per buono il 10% semestrale composto Ultima modifica di fabio80 : 30-11-2005 alle 23:36. |
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#33 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2000
Città: Brianza... dove se sta bene de mente, de core e de panza
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spesso arriva dopo mesi
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Io ti dico che mai, il ricordo che in me lascerai sarà stretto al mio cuore da un motivo d'amore. Non pensarlo perché tutto quel che ricordo di te, di quegli attimi amari,sono i tuoi occhi chiari. E se tu tornerai t'amerò come sempre ti amai,come un bel sogno inutile che si scorda al mattino. Ma i tuoi larghi occhi... i tuoi larghi occhi chiari anche se non verrai non li scorderò mai. |
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#34 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2000
Città: Brianza... dove se sta bene de mente, de core e de panza
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credo si tratti della somma dovuta aumentate spese e cazzi vari la multa di regola è "ridotta" a metà dell'importo dovuto se paghi nei termini paghi x, se non paghi la sanzione diventa intera e diviene "x * 2"
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#35 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2001
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Mi pare che, se il pagamento è destinato al comune si paghi come una multa, mentre se è destinato ad un ente diverso si usa l'F24. L'F23 dovrebbe essere per le cartelle esattoriali già formate. Non è per mancanza di fiducia, ma secondo me la prefettura non ti manda nulla |
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#36 |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2004
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Osservo solo che la multa lievita in primis perchè la prima irrogazione corrisponde sempre alla misura minima, e in caso di mancato pagamento diviene automaticamente la misura massima. In secundis perchè ci sono i diritti di riscossione da parte dell'ente concessionario della stessa.
Gli interessi moratori al 20% annuo (10% semestrale) sono una baggianata. |
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#37 | |
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Bannato
Iscritto dal: Aug 2004
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Pagamento in misura ridotta sul verbale: 60000 Lit Dopo 60 giorni raddoppio: 30 Euro -> 60 Euro tariffa normale Poi se calcolo il 10% semestrale su 4 anni viene fuori la cifra che mi è arrivata, attorno ai 130 euro, comprese spese di invio. Comunque vediamo cosa mi dicono il 15 dicembre. LuVi |
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#38 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2000
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aspetta.. io intendo nel caso di multa, se fai ricorso e perdi, ti arriverà un modello f23 o 24 da pagare, i bollettini allegati alla multa non possono essere utilizzati
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#39 | |
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Bannato
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E domani così farò, ma la L689/81 http://www.asaps.it/leggi/leggi_ord/0013.htm dice chiaramente: "Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti." L'Art.26 parla di rateizzazione. Quindi mi sa che me la piglio in quel posto. Questi possono chiedere il 10% ogni sei mesi e fanno passare 5 anni meno un mese per poter chiedere il massimo possibile. LuVi |
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