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Old 15-12-2009, 09:37   #1
c.m.g
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[NEWS] Videosorveglianza urbana, le regole del garante

lunedì 14 dicembre 2009



Spoiler:
Quote:
di F.Sarzana di S.Ippolito (www.lidis.it) - Giro di vite sulla videosorveglianza pubblica. Multe salate per i comuni che non si adeguano, display notturni per informare i cittadini, privacy dei cittadini e codice della strada



Roma - Il Garante Privacy si appresta, presumibilmente già da questa settimana, a varare un nuovo provvedimento sulla videosorveglianza che sostituirà integralmente il provvedimento del 2004.
Il provvedimento si è reso necessario per due ordini di ragioni:
1) il primo è che i provvedimenti generali precedenti sono in massima parte stati superati o resi inattuali dalla rapidità dell'innovazione tecnologica;
2) il secondo è il mutato scenario della videosorveglianza negli enti locali in virtù delle modifiche operate dal legislatore italiano nel febbraio 2009 che ha attribuito ai sindaci il potere di prevenire l'illegalità ed il degrado urbano anche con sistemi di sorveglianza elettronica, rivoluzionando l'intero sistema della videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Quali sono i punti più qualificanti della nuova disciplina?
Innanzitutto il richiamo alla nuova disciplina delle sanzioni introdotte con il decreto legge "mille proroghe" di fine 2008 (DL 207/2008 in G.U. n. 304 del 31.12.2008) con il quale sono state aumentate, a decorrere dal 31 dicembre 2008, le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Codice Privacy e sono state introdotte nuove ipotesi di violazioni. Sono stati, inoltre, introdotti criteri generali di flessibilità nell'applicazione delle stesse sanzioni, prevedendo la riduzione per i casi meno gravi, ma anche l'aumento rilevante per le ipotesi aggravate, con possibilità peraltro di aumenti fino al quadruplo nei casi in cui, in considerazione delle condizioni economiche del contravventore, ciò appaia necessario al fine di dare reale efficacia alle sanzioni stesse.

Il Garante richiama gli enti locali ad una verifica severa dei presupposti per controllare il cittadino, visto il rischio che le telecamere nelle nostre città realizzino un sistema "degno" del Grande Fratello. In particolare si rivolge ai Comuni che intendano conservare i dati per più dei sette giorni richiesti dalla normativa (erano 24 prima dell'approvazione del Decreto Sicurezza, salvo speciali esigenze di conservazione che li portavano a una settimana): dovranno sottoporre a verifica preliminare del garante gli impianti di videosorveglianza. E se non lo fanno?
Rischiano fino a 120mila euro in caso di mancata richiesta sottoposizione preliminare al Garante e fino a 180mila euro di multa, aumentabile fino al quadruplo, se non bloccano il trattamento dei dati, in violazione delle norme del codice, a richiesta del Garante.

Novità anche per quanto riguarda i rifiuti: i comuni potranno utilizzare sistemi di videosorveglianza per verificare che non vi siano infrazioni amministrative attinenti ora, modalità e svolgimento del deposito dei rifiuti, contrariamente a quanto previsto in precedenza laddove la videosorveglianza del deposito dei rifiuti era ammessa solo per il controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

Molto più analitica rispetto al 2004 è la parte del provvedimento che si incarica di stabilire le prescrizioni "tecniche" attinenti la videosorveglianza. Diversamente dal provvedimento precedente che si incentrava sui requisiti di autenticazione e di protezione dei dati trattati in occasione della videosorveglianza, il provvedimento del 2009, conscio del proliferare delle figure professionali impiegate nelle procedure di videosorveglianza e delle strutture che si connetteranno ai vari sistemi esistenti, si preoccupa principalmente di limitare l'accesso ai sistemi allo stretto necessario ed alle funzioni esercitate, con una graduazione dei poteri, a seconda del ruolo ricoperto. Si prevede infatti che "devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in relazione alle competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza".

Altra novità la possibilità che vengano installate videocamere sui taxi ai fini di protezione dei conducenti.

Novità anche per quanto il rapporto tra privacy dei cittadini e codice della strada e per quanto riguarda gli accessi ai centri storici. Le targhe potranno essere riprese solo in caso di violazioni accertate e per quanto riguarda le multe: il cittadino potrà ora pretendere la documentazione video relativa all'infrazione ma non riceverà a casa le immagini con il verbale di contestazione o con atti successivi (per ovvie ragioni di privacy) ed inoltre le immagini di altri soggetti che dovessero essere presenti nel veicolo dovranno essere oscurate, mentre le telecamere dovranno limitare la possibilità di riprendere soggetti estranei alle infrazioni.
Però gli stessi Comuni potranno sottoporre a rilevazione le targhe di automobili che commettano infrazioni al Codice della strada ovvero - su delega delle forze dell'ordine - la rilevazione automatica delle targhe di automobili in relazione a fattispecie costituenti reato segnalate nelle c.d. black list da parte delle predette amministrazioni. Rimane sempre fermo che la visione della registrazione dei dati e delle immagini tracciate è consentita alle sole forze di polizia le quali possono acquisire in ogni momento le registrazioni di eventi che, pur non configurandosi come azioni criminose, siano ritenute necessarie al fine di effettuare attività di indagine, verifica e accertamento di ipotesi di reato (art. 25, comma 2, del Codice).

I Comuni inoltre dovranno utilizzare strumenti appropriati per segnalare la presenza di strumenti di rilevazione video a distanza. Deve essere obbligatoriamente fornita un'idonea informativa nel caso in cui, invece, i trattamenti di dati personali siano effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici in caso di utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada.

È vietata ai Comuni la possibilità di tracciare gli spostamenti delle persone ricostruendo interi percorsi effettuati dagli interessati in un determinato arco di tempo e di luogo tramite una rilevazione indicizzata basata su determinate caratteristiche personali o per finalità che non siano strettamente riconducibili ai compiti istituzionali attribuiti ai titolari. Altre disposizioni impongono l'uso dei informative luminose al cittadino in caso di videsorveglianza notturna.

In via di definizione anche le tempistiche di adeguamento che saranno diverse a seconda dei diversi tipi di adempimento.

Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.lidis.it





Fonte: Punto Informatico
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