|
|
|
![]() |
|
Strumenti |
![]() |
#1 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Londra
Messaggi: 2433
|
Locazione attività commerciale
Ho un paio di curiosità da soddisfare, spero che qualcuno mi possa essere utile.
Tizio X ha un'attività commerciale, ma è in affitto presso un'immobile della società Y. X non riesce a pagare gli affitti ed il contratto sta per scadere. Alla scadenza la società Y non vuole rinnovare il contratto.. com'è la regolamentazione a riguardo? Y deve avvertire X prima della scadenza? Se la risposta è si, quanto tempo prima? Nel momento in cui il contratto non viene rinnovato Y è obbligato a dare una "buonauscita" ad X? Se la risposta è si, come si calcola? Non sono molto sicura di essere stata chiara. ![]()
__________________
Guarda....una medusa!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2004
Messaggi: 366
|
più o meno penso di aver capito... non sono sicuro o_O di solito i contratti non sono tacitamente rinnovati a meno di disdetta di una delle due parti entro X tempo dalla scadenza del contratto? (che può avere durata variabile)
Per gli immobili esistono anche diritti di prelazione... non ricordo bene comunque, qualcuno più esperto di me c'è di sicuro ![]() Edit: comunque se il contratto prevede una clausola secondo la quale l'affittuario non paga entro X tempo, il contratto potrebbe essere rescisso immediatamente e senza penale da parte del proprietario... il tutto sempre imho ![]() Di sicuro ti sò dire che ho fatto inserire una clausola come quella appena citata sopra: se non paga possiamo sbatterlo fuori. (e purtroppo ci toccherà farla valere quasi al 100%, meno male che sono stato previdente) Ultima modifica di Live85 : 24-05-2006 alle 21:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 1243
|
Dovrebbe essere scritto tutto sul contratto
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Città: Nord Milano
Messaggi: 1534
|
Se non paga anche solo una mensilità, la ditta Y può chiedere lo sfratto, ufficializzato dal Tribunale, che per altro non può essere "sanato" mediante il pagamento dei canoni arretrati (nè si può chiedere in tribunale la "grazia").
Spetta solo al padrone di casa NON rendere lo sfratto esecutivo. I contratti vengono tacitamente rinnovati, e solo dopo la "scadenza" (12 anni se se 6+6, ecc ecc) possono essere revisionati in maniera più o meno drastica. Per ogni anno è concesso l'aumento secondo la base ISTAT. Se il proprietario vuol mandar via un inquilino non moroso, può farlo versando allo stesso una buona uscita pari a 18 mensilità. Se è invece l'inquilino a interrompere il contratto di locazione, questa sorta di "penale" non sussiste. Ciao!
__________________
:: InSaNe2k ::
MacBook Pro 13" 2.5Ghz i5 - iPhone 2G & 3G & 4 - Canon EOS 600D |
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 21:05.