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Precisazioni sulla legge del falso in bilancio
Salve.
Questa è la mia prima discussione che apro (che emozione!) Prendo spunto dai vari messaggi qui sul forum e dalle varie informazioni fate dai mass media, che parlano di leggi ad personam. Vorrei fare chiarezza sulle falsità dette sul falso in bilancio. Se vi fidate del sito ufficale del parlamento... http://www.parlamento.it/leggi/01366l.htm La legge 366 del 5 ottobre del 2001: In particolare l'articolo 11 (se volete leggete anche i restanti). Art. 11. (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali) 1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi: 1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell’arresto fino a un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative; 2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la pena dell’arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena dell’arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; 4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell’ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela; 5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell’ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci; (NDR: QUINDI ORA NON SI VA IN CARCERE, MA SI PAGA SOLO UNA MULTA, COME TUTTI I NORMALI CITTADINI, SE SI RITARDA OD OMETTE LA "DICHIARAZIONE DEI REDDITI". Non so se prima l'amministratore andava in galera, ma ora paga una multa come un normale cittadino che ritarda od omette la dichiarazione dei redditi) 6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno; 7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno; 8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena dell’arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato; 9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto; (NDR: qui non sono completamente daccordo. Se ci si pente e si rimette a posto tutto prima della scadenza della presentazione del bilancio non si ha nessuna multa. L'unico vantaggio è che si risparmiano controlli retroattivi, e quindi perdite di tempo e soldi, se alla fine è tutto a posto. OVVIAMENTE RESTA SEMPRE LA RESPONSABILITA' SE IL BILANCIO NON QUADRA. Ma se è tutto a posto, non si andrà ad indagare nel periodo tra due bilanci successivi) 10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; 11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; 12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; 13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l’utilità; prevedere la procedibilità a querela; 14) indebita influenza sull’assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni; 15) omessa convocazione dell’assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l’assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l’illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l’obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci; 16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni; c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall’articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall’articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall’articolo 137, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un’offesa di particolare tenuità; (NDR: QUESTO VUOL DIRE CHE LA PENA E' MINORE SE IL DANNO E' PICCOLO MA NON VUOL DIRE CHE LA PENA SCOMPARE) e) prevedere che, qualora l’autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi; (NDR: IN SOSTANZA E' PUNIBILE ANCHE CHI COMMETTE QUEI REATI NON ESSENDO L'AMMINISTRATORE EFFETTIVAMENTE DESIGNATO) f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società; h) prevedere, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere a) e b) sia commesso, nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; (NDR: PENA ANCHE PER CHI OMETTE DI VIGILARE) i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l’abrogazione, la riformulazione o l’accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti; l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale. In definitiva: Reclusione per quasi tutti i punti, tranne per tre: - Al punto 4) sanzione amministrativa per occultamento di fatti nel bilancio, ma solo se non deriva danno ai soci, altrimento GALERA. (può non derivare danno ad i soci ad esempio se si nasconde di aver sottratto indebitamente fondi per un investimento che poi ha reso denaro alla società) - Al punto 5) sanzione amministrativa se si omette o ritarda la pubblicazione del bilancio. Se voi omettete o ritardate la denucnia dei redditi pagate una multa o andate in GALERA? - Al punto 15) sanzione amministrativa se si omette o ritarda la convocazione di una assemblea. Qui non so dare un parere, ma mi sembra assurdo andare in galera per un fatto così poco grave. Però se questo fatto fa danno ai soci, non sono daccordo ad avere solo un aumento della sanzione (anche se probabilmente si può essere comunque condannati civilmente a risarcire i danni). Per tutto il resto c'è la GALERA Spero di essere stato esauriente. ![]()
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#2 | |
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Iscritto dal: Jan 2005
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Tanto poco un uomo si interessa dell'altro, che persino il cristianesimo raccomanda di fare il bene per amore di Dio. (Cesare Pavese) "Sono un liberale di destra, come potrei votare uno come Berlusconi?" Marcello Dell'Utri, fondatore del partito Forza Italia, è stato condannato per mafia. Ultima modifica di Onisem : 23-05-2006 alle 09:23. |
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#3 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
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In America questo GRAVISSIMO REATO è punito in ogni caso con 20-25 anni di galera, effettiva. E ricorderei anche la formula con cui, dopo questa bella modifica alla vecchia legge, berlusconi è stato prosciolto:"assolto perchè il fatto non è PIU' reato". Detto questo, detto tutto, l'ennesima legge cambiata SOLO E UNICAMENTE per salvare il deretano a berlusconi silvio di arcore in sede processuale, fregandosene altamente dei cittadini e imprenditori onesti che andrebbero tutelati. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di sander4 : 23-05-2006 alle 09:29. |
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#4 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
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A Kenneth Lay (manager Enron), chiamato affettuosamente da Bush Kenny boy, mi pare abbiano propinato qualche centinaio d'anni di galera, tanto per dare un'idea.
P.s. Ciao von Clausewitz. ![]()
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#5 |
Bannato
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Per le società quotate in borsa la normativa è rimasta identica alla precedente versione.
Legge tutt'altro che scandalosa. Criticabile soltanto perchè la sua applicazione ha coinvolto Berlusconi per un procedimento già in essere. |
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#6 | |
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Iscritto dal: Jan 2005
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#7 | |
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#8 | |
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Ma a voi fa solo effetto la frase: assolto perchè il fatto non costituisce più reato. Non è più reato (se non lo era già prima) SOLO IN QUESTI TRE CASI: - Per occultamento di fatti nel bilancio, ma solo se non deriva danno ai soci, altrimento GALERA. (può non derivare danno ad i soci ad esempio se si nasconde di aver sottratto indebitamente fondi per un investimento che poi ha reso denaro alla società) - Se si omette o ritarda la pubblicazione del bilancio. Se voi omettete o ritardate la denuncia dei redditi pagate una multa o andate in GALERA? - Se si omette o ritarda la convocazione di una assemblea. Quindi è stato assolto perchè sussitevano uno di questi tre casi. Se trovi la sentenza e la linki o la pubblichi, capiremo anche perchè è stato assolto. ![]()
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#9 | |
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#10 |
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Il problema è come dimostrare o meno il "danno ai soci".
Perchè il caso di SB è il primo prospettato ( occultamento di fondi nel bilancio, e se non sbaglio è l'unico punto dei tre che prima era punito penalmente, ma ammetto che non ho sottomano la legge precedente).
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#11 | |
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#12 | |
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#13 | |
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#14 | |
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#15 | |
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Ma ovviamente il suo intento era ben un'altro ![]()
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L'avversità restituisce agli uomini tutte le virtù che la prosperità toglie loro. |
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#16 | |
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#17 | |
Bannato
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Per le aziende quotate in borsa la noma è rimasta quella precedente con inasprimento di alcune pene per i casi + gravi nei quali siano coinvolti "n" risparmiatori per un certo controvalore. |
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#18 | |
Senior Member
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Esempio: una società emette obbligazioni, prima di sottoscriverle valuto lo stato di salute della società emittente tramite il bilancio, dove però sono occultati fatti che ne pregiudicano la veridicità, quindi reputo l'azienda molto più affidabile di quanto sia in realtà. I soci non hanno ricevuto alcun danno, anzi ne hanno tratto vantaggio. Ma io povero pirla di risparmiatore, come sono tutelato in questo caso? |
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#19 | |
Senior Member
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#20 | |
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