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Risultati sondaggio: Sei favorevole al DDL sulle intercettazioni?
SI 10 7.46%
NO 124 92.54%
Votanti: 134. Non puoi votare in questo sondaggio

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Old 12-06-2009, 11:03   #1
rgart
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[Thread tecnico] Testo DDL intercettazioni

Vorrei approfondire il discorso su questo testo senza scatenare una war politica.

Per cui discutiamone in maniera TECNICA.


Prima cosa qualcuno ha il testo? Così riusciremo finalmente a capire cosa di può intercettare e cosa no...

Edit: ecco il link al testo completo Link al testo del DDL

le cosa da guardare sono:

-reati finanziari
-reati contro la persona
-reati di associazione mafiosa
-reati mafiosi

-paroline che stravolgono il significato o lasciano una ambiguità della quali i politici si vantano.

-la parte riguardante le microspie ambientali.

-la parte che riguarda l'informazione e la pubblicazione sui giornali.

sono invitati tutti gli utenti moderati che portano fatti concreti. non slogan. soprattutto fatti concreti a favore.

ps. aggiungo un sondaggio semplice SI/NO in modo da sapere come la pensa l'autore di un post (si chiama dichiarazione del conflitto di interessi)
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Ultima modifica di rgart : 12-06-2009 alle 11:46.
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Old 12-06-2009, 11:10   #2
nekromantik
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Il DDL in estrema sintesi:

Quando si potrà intercettare. Per tutti i delitti che prevedono pene superiori ai 5 anni di detenzione quando vi siano “evidenti indizi di colpevolezza”. Nel caso di indagini su associazione a delinquere (mafia, camorra ecc.) e altri reati gravi come riduzione in schiavitù, sequestro di persona, traffico di droga, contrabbando o pedofilia basteranno “sufficienti indizi”.

Chi lo decide. Un tribunale collegiale di tre giudici secondo i criteri di cui sopra.

Quanto durano le intercettazioni. 30 giorni anche non continuativi, dopo i quali si può ottenere una prima proroga di 15 giorni su richiesta del pm, e successive proroghe della stessa durata qualora emergano nuovi indizi a giustificare la richiesta.

Dove si conservano. In un archivio riservato in Procura.

Riservatezza. Per evitare le solite fughe di notizie, sono previste pene severe sia per pubblici ufficiali e magistrati, sia soprattutto per chi pubblichi - anche riassumendoli - i contenuti delle intercettazioni riservate. Le pene andranno dai 6 mesi ai 3 anni, con possibilità di commutazione in multa per la fascia minima.

http://www.polisblog.it/post/4805/il...#show_comments

Il DDL in sintesi:

LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - Le intercettazioni restano possibili, come previsto dall’attuale articolo 266 del codice penale, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per i delitti contro la Pubblica amministrazione, per quelli riguardanti la droga, il contrabbando, le armi e gli esplosivi, l’ingiuria, la minaccia, l’usura, l’insider trading, l’aggiotaggio, la molestia anche telefonica, la diffusione di materiale pedopornografico. Tuttavia saranno autorizzate soltanto quando vi siano «evidenti indizi di colpevolezza» (e non più «gravi indizi di reato» come prevede la norma attuale): l’autorizzazione è decisa da un tribunale collegiale composto da tre giudici.

60 GIORNI AL MASSIMO - Le intercettazioni potranno durare al massimo 30 giorni, anche non continuativi. La durata può essere prorogata su richiesta motivata del pm di altri 15 giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a 15 giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi.

MAFIA E TERRORISMO - Diversa la disciplina quando si indaga per mafia, terrorismo e reati gravissimi quali riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona per rapina o estorsione, contrabbando, traffico di stupefacenti: l’autorizzazione a disporre le intercettazioni è data se vi sono «sufficienti indizi di colpa». E le operazioni non possono superare i 40 giorni ma possono essere prorogate dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

INTERCETTAZIONI AMBIENTALI - Sono consentite «solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi dove sono disposte si stia svolgendo l’attività criminosa». Fanno eccezione i reati di mafia, terrorismo e quelli gravissimi.

PROCEDIMENTO CONTRO IGNOTI - Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze. Potranno essere acquisiti documenti relativi al traffico telefonico per capire chi fosse presente sul luogo del delitto.

ARCHIVIO RISERVATO - Le telefonate e i relativi verbali saranno custodite in un archivio presso la Procura. I procuratori avranno il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto.

DIVIETO UTILIZZO IN PROCEDIMENTI DIVERSI - Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo.

CARCERE PER CHI PUBBLICA INTERCETTAZIONI - Chi pubblicherà il contenuto di intercettazioni per le quali è stata ordinata la distruzione sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Stessa pena anche per chi pubblica anche per riassunto o in parte atti e contenuti relativi a conversazioni o flussi di comunicazione riguardanti fatti e circostanze o persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l’espunzione. La pena minima di 6 mesi tuttavia è commutabile in pena pecuniaria.

PM SENZA VOLTO - Il ddl prevede lo stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati, salvo quando l’immagine del magistrato non sia scindibile dal diritto di cronaca e quando per il dibattimento siano state disposte le riprese televisive.

DIRITTO DI CRONACA - Resta vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare ma di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto. Vietata invece la pubblicazione delle intercettazioni anche se non più coperte da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari. Mentre delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari è consentita la pubblicazione dopo che l’indagato o il suo difensore ne siano venuti a conoscenza.

MULTE A EDITORI E GIORNALISTI - Gli editori dei giornali che violeranno il divieto di pubblicazione saranno puniti con multe fino a 465mila euro. Per i giornalisti invece che infrangono il divieto, il provvedimento prevede l’arresto fino a 30 giorni o l’ammenda fino a 5mila euro oppure fino a 10mila se si tratta di intercettazioni.

AMMENDA PER PM "TALPA" - Il pubblico ufficiale o il magistrato responsabili della fuga di notizie sulle intercettazioni saranno puniti con l’ammenda da 500 a 1.032 euro.

TETTO DI SPESA - Con decreto del ministero della Giustizia, sentito il Csm, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte d’appello. Il procuratore generale della corte d’appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

SOSTITUZIONE PER PM CHE VIOLANO IL SEGRETO - La toga che rilascia «pubblicamente» dichiarazioni sul procedimento che gli viene affidato ha l’obbligo di astenersi. E dovrà essere sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d’ufficio.

LIMITI A PROCESSI IN TV - La ripresa televisiva dei processi potrà essere autorizzata solo se le parti la consentono.

STRETTA PER LE IMMAGINI VIDEO - La disciplina prevista dal ddl del governo vale non solo per le intercettazioni telefoniche ma anche per altre forme di telecomunicazione e per le riprese video.

INTERCETTAZIONI DI UTENZE DEI SERVIZI SEGRETI - Giro di vite sulle intercettazioni a carico di utenze riconducibili ad appartenenti ai servizi segreti. Il ddl prevede che la Procura che indaga «entro 5 giorni dall’inizio delle operazioni» debba chiedere l’ok al presidente del Consiglio, il quale poi ha 30 giorni di tempo per opporre il segreto di Stato. Gli atti trasmessi alla presidenza del Consiglio devono essere immediatamente secretati e, fino alla risposta, le informazioni inviate a Palazzo Chigi possono essere utilizzate nel procedimento soltanto se ricorrano «esigenze cautelari di eccezionale gravità». Se la procedura non viene rispettata, la documentazione viene considerata nulla e inutilizzabile. È prevista anche un'aggravante nel caso in cui vengano rivelate in modo indebito notizie segrete su un procedimento che «ha per oggetto comunicazioni di servizio di agenti del Dis o dei servizi di informazione per la sicurezza».

PM PUÒ ACQUISIRE D'URGENZA I TABULATI - Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone «con decreto» non solo le intercettazioni, come previsto dall’attuale Codice di procedura penale, ma anche «l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni», cioè i tabulati.

http://www.corriere.it/politica/09_g...l?fr=correlati

Mi viene da vomitare.
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Old 12-06-2009, 11:13   #3
EarendilSI
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Riporto la scheda preparata dal Corriere della Sera:
Quote:
LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - Le intercettazioni restano possibili, come previsto dall’attuale articolo 266 del codice penale, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per i delitti contro la Pubblica amministrazione, per quelli riguardanti la droga, il contrabbando, le armi e gli esplosivi, l’ingiuria, la minaccia, l’usura, l’insider trading, l’aggiotaggio, la molestia anche telefonica, la diffusione di materiale pedopornografico. Tuttavia saranno autorizzate soltanto quando vi siano «evidenti indizi di colpevolezza» (e non più «gravi indizi di reato» come prevede la norma attuale): l’autorizzazione è decisa da un tribunale collegiale composto da tre giudici.

60 GIORNI AL MASSIMO - Le intercettazioni potranno durare al massimo 30 giorni, anche non continuativi. La durata può essere prorogata su richiesta motivata del pm di altri 15 giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a 15 giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi.

MAFIA E TERRORISMO - Diversa la disciplina quando si indaga per mafia, terrorismo e reati gravissimi quali riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona per rapina o estorsione, contrabbando, traffico di stupefacenti: l’autorizzazione a disporre le intercettazioni è data se vi sono «sufficienti indizi di colpa». E le operazioni non possono superare i 40 giorni ma possono essere prorogate dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

INTERCETTAZIONI AMBIENTALI - Sono consentite «solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi dove sono disposte si stia svolgendo l’attività criminosa». Fanno eccezione i reati di mafia, terrorismo e quelli gravissimi.

PROCEDIMENTO CONTRO IGNOTI - Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze. Potranno essere acquisiti documenti relativi al traffico telefonico per capire chi fosse presente sul luogo del delitto.

ARCHIVIO RISERVATO - Le telefonate e i relativi verbali saranno custodite in un archivio presso la Procura. I procuratori avranno il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto.

DIVIETO UTILIZZO IN PROCEDIMENTI DIVERSI - Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo.

CARCERE PER CHI PUBBLICA INTERCETTAZIONI - Chi pubblicherà il contenuto di intercettazioni per le quali è stata ordinata la distruzione sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Stessa pena anche per chi pubblica anche per riassunto o in parte atti e contenuti relativi a conversazioni o flussi di comunicazione riguardanti fatti e circostanze o persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l’espunzione. La pena minima di 6 mesi tuttavia è commutabile in pena pecuniaria.

PM SENZA VOLTO - Il ddl prevede lo stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati, salvo quando l’immagine del magistrato non sia scindibile dal diritto di cronaca e quando per il dibattimento siano state disposte le riprese televisive.

DIRITTO DI CRONACA - Resta vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare ma di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto. Vietata invece la pubblicazione delle intercettazioni anche se non più coperte da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari. Mentre delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari è consentita la pubblicazione dopo che l’indagato o il suo difensore ne siano venuti a conoscenza.

MULTE A EDITORI E GIORNALISTI - Gli editori dei giornali che violeranno il divieto di pubblicazione saranno puniti con multe fino a 465mila euro. Per i giornalisti invece che infrangono il divieto, il provvedimento prevede l’arresto fino a 30 giorni o l’ammenda fino a 5mila euro oppure fino a 10mila se si tratta di intercettazioni.

AMMENDA PER PM "TALPA" - Il pubblico ufficiale o il magistrato responsabili della fuga di notizie sulle intercettazioni saranno puniti con l’ammenda da 500 a 1.032 euro.

TETTO DI SPESA - Con decreto del ministero della Giustizia, sentito il Csm, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte d’appello. Il procuratore generale della corte d’appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

SOSTITUZIONE PER PM CHE VIOLANO IL SEGRETO - La toga che rilascia «pubblicamente» dichiarazioni sul procedimento che gli viene affidato ha l’obbligo di astenersi. E dovrà essere sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d’ufficio.

LIMITI A PROCESSI IN TV - La ripresa televisiva dei processi potrà essere autorizzata solo se le parti la consentono.

STRETTA PER LE IMMAGINI VIDEO - La disciplina prevista dal ddl del governo vale non solo per le intercettazioni telefoniche ma anche per altre forme di telecomunicazione e per le riprese video.

INTERCETTAZIONI DI UTENZE DEI SERVIZI SEGRETI - Giro di vite sulle intercettazioni a carico di utenze riconducibili ad appartenenti ai servizi segreti. Il ddl prevede che la Procura che indaga «entro 5 giorni dall’inizio delle operazioni» debba chiedere l’ok al presidente del Consiglio, il quale poi ha 30 giorni di tempo per opporre il segreto di Stato. Gli atti trasmessi alla presidenza del Consiglio devono essere immediatamente secretati e, fino alla risposta, le informazioni inviate a Palazzo Chigi possono essere utilizzate nel procedimento soltanto se ricorrano «esigenze cautelari di eccezionale gravità». Se la procedura non viene rispettata, la documentazione viene considerata nulla e inutilizzabile. È prevista anche un'aggravante nel caso in cui vengano rivelate in modo indebito notizie segrete su un procedimento che «ha per oggetto comunicazioni di servizio di agenti del Dis o dei servizi di informazione per la sicurezza».

PM PUÒ ACQUISIRE D'URGENZA I TABULATI - Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone «con decreto» non solo le intercettazioni, come previsto dall’attuale Codice di procedura penale, ma anche «l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni», cioè i tabulati.
http://www.corriere.it/politica/09_g...4f02aabc.shtml

Sono dell'idea che le intercettazione erano da regolamentare...leggendo la scheda del Corriere credo che sia stato fatto un passo verso questa regolamentazione; passo che potrà, se ce ne sarà bisogno, essere migliorato e affinato.

Ultima modifica di EarendilSI : 12-06-2009 alle 11:20.
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Old 12-06-2009, 11:16   #4
rgart
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evitiamo i commenti di disprezzo...

una regolamentazione non è sempre il male, certo bisogna vedere i punti.


l'estratto del corriere proviene dal DDL o è fatto sulle ipotesi dei giornalisti?
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Old 12-06-2009, 11:18   #5
rgart
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Ecco cosa dice ORA l'articolo 266 del codice di procedura penale

Quote:
Art.266 Limiti di ammissibilità 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
Art.266-bis Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Fonte wikipedia
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Old 12-06-2009, 11:20   #6
EarendilSI
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evitiamo i commenti di disprezzo...

una regolamentazione non è sempre il male, certo bisogna vedere i punti.


l'estratto del corriere proviene dal DDL o è fatto sulle ipotesi dei giornalisti?
Da quello che scrivono la scheda proviene direttamente dal DDL approvato alla camera.
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Old 12-06-2009, 11:20   #7
rgart
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Ecco una prima cosa da valutare

«evidenti indizi di colpevolezza» e non più «gravi indizi di reato» come prevede la norma attuale

cosa cambia? giuridicamente e praticamente parlando?

Edit1:

Diversa la disciplina quando si indaga per mafia, terrorismo e reati gravissimi quali riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona per rapina o estorsione, contrabbando, traffico di stupefacenti: l’autorizzazione a disporre le intercettazioni è data se vi sono «sufficienti indizi di colpa». E le operazioni non possono superare i 40 giorni ma possono essere prorogate dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

60 giorni sono sufficienti per un reato di mafia?

Edit2

Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo.

Ecco questa è una cosa gravissima, cosa vuol dire che non possono essere usate? se io intercetto un mafioso e mi parla del picciotto che ha commesso un omicidio l'intercettazione non può essere usata come una prova?
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Ultima modifica di rgart : 12-06-2009 alle 11:24.
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Old 12-06-2009, 11:21   #8
Freeskis
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Quote:
Originariamente inviato da rgart Guarda i messaggi
Ecco una prima cosa da valutare

«evidenti indizi di colpevolezza» e non più «gravi indizi di reato» come prevede la norma attuale

cosa cambia? giuridicamente e praticamente parlando?
evidenti vuol dire praticamente che non hai più bisogno di intercettarlo
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Old 12-06-2009, 11:24   #9
EarendilSI
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Originariamente inviato da Freeskis Guarda i messaggi
evidenti vuol dire praticamente che non hai più bisogno di intercettarlo
Errato...l'indizio non è una prova...
L'intercettazione si...

Per quanto riguarda le intercettazioni per mafia, da quello che ho capito, il limite è 40 prorogabile di 20 in 20 fino al limite della durata delle indagini preliminari...

Quote:
Originariamente inviato da rgart Guarda i messaggi

Edit2

Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo.

Ecco questa è una cosa gravissima, cosa vuol dire che non possono essere usate? se io intercetto un mafioso e mi parla del picciotto che ha commesso un omicidio l'intercettazione non può essere usata come una prova?
Secondo me si, c'è proprio scritto
Quote:
Salvo casi di mafia e terrorismo

Ultima modifica di EarendilSI : 12-06-2009 alle 11:29.
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Old 12-06-2009, 11:26   #10
Il Pirata
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mi piace questo thread, è ben strutturato, bisognerebbe aprirne di più in questa sezione, spero si parli solo del tema del thread senza andare in off-topic!
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Old 12-06-2009, 11:28   #11
rgart
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Per quanto riguarda le intercettazioni per mafia, da quello che ho capito, il limite è 40 prorogabile di 20 in 20 fino al limite della durata delle indagini preliminari...
per cui non cambia nulla aumenta solo la burocrazia. Questo rischia di avere più casi di mafiosi che sfuggono per giudici incompetenti e lungaggini burocratiche.
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Old 12-06-2009, 11:28   #12
tdi150cv
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Mi viene da vomitare.
bene ... potresti spiegare anche il perchè o solo cosi' per partito preso ?

grazie ...
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Old 12-06-2009, 11:29   #13
GmG
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http://www.camera.it/resoconti/resoc...00#eme_fiducia
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Old 12-06-2009, 11:31   #14
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per cui non cambia nulla aumenta solo la burocrazia. Questo rischia di avere più casi di mafiosi che sfuggono per giudici incompetenti e lungaggini burocratiche.
Dipende da come viene gestita la proroga...
Cmq è una norma utile per evitare inutili intercettazioni che durano magari anni con spreco di soldi pubblici che potrebbero essere utilizzati per altri tipi di investigazioni...
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Old 12-06-2009, 11:34   #15
Il Pirata
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Dipende da come viene gestita la proroga...
Cmq è una norma utile per evitare inutili intercettazioni che durano magari anni con spreco di soldi pubblici che potrebbero essere utilizzati per altri tipi di investigazioni...
sapresti dirmi quanto si spende per le intercettazioni ?
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Old 12-06-2009, 11:42   #16
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Originariamente inviato da tdi150cv Guarda i messaggi
bene ... potresti spiegare anche il perchè o solo cosi' per partito preso ?

grazie ...
Voilà:

DIRITTO DI CRONACA - Resta vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare ma di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto. Vietata invece la pubblicazione delle intercettazioni anche se non più coperte da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari. Mentre delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari è consentita la pubblicazione dopo che l’indagato o il suo difensore ne siano venuti a conoscenza.

I primi casi che mi vengono in mente: il pluriprescritto e Saccà, Moggi e gli arbitri.
Mi fa solo schifo questo DDL. Provo vergogna per chi lo ha proposto e votato.
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Old 12-06-2009, 11:45   #17
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Non scendiamo nell'insulto, per quello ci sono altri thread...

Bisogna valutare se quello che dice è vero.


Aggiungo il testo del decreto in forma di PDF scaricabile da rapidshare, perso 0,5 Mb

Link al testo del DDL
__________________
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Old 12-06-2009, 11:46   #18
yggdrasil
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il sondaggio è pubblico...dubito che si possa vedere anche solo un voto per il sì
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Old 12-06-2009, 11:53   #19
Freeskis
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il sondaggio è pubblico...dubito che si possa vedere anche solo un voto per il sì
non mi pare sia pubblico
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Old 12-06-2009, 12:03   #20
Mordicchio83
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Voilà:

DIRITTO DI CRONACA - Resta vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare ma di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto. Vietata invece la pubblicazione delle intercettazioni anche se non più coperte da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari. Mentre delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari è consentita la pubblicazione dopo che l’indagato o il suo difensore ne siano venuti a conoscenza.

I primi casi che mi vengono in mente: il pluriprescritto e Saccà, Moggi e gli arbitri.
Mi fa solo schifo questo DDL. Provo vergogna per chi lo ha proposto e votato.
Questa parte secondo me è quella più corretta del ddl (in generale trovo corretto tutto quello che riguarda la pubblicazione delle intercettazioni).
I punti stringenti sono altri. Quello che può preoccupare è certamente quello relativo ai casi in cui è possibile autorizzare un intercettazione (i gravi indizi di colpevolezza al posto dei sufficienti indizi di reato, per intenderci).
Mordicchio83 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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