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Old 30-09-2008, 10:46   #1
c.m.g
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[NEWS] Pirate Bay e la raccolta dei dati personali

martedì 30 settembre 2008

Roma - Il caso Pirate Bay ha tenuto banco sui media nei giorni scorsi; come è noto il tribunale del riesame ha disposto l'annullamento del provvedimento del GIP di Bergamo con il quale si obbligavano "sostanzialmente" i provider ad impedire ai navigatori l'accesso al portale incriminato, ridirezionandoli automaticamente su un sito internet nella disponibilità dell'IFPI (Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica). Non essendo ancora avvenuto il deposito della motivazione, non si conoscono i motivi che hanno spinto il tribunale del riesame ad annullare la misura disposta dal GIP di Bergamo. Dal dibattito mediatico dei giorni scorsi è scaturito comunque un interrogativo circa il "Se ed in quale misura sia possibile da parte di soggetti privati, nominati ausiliari di P.G. nell'ambito di un procedimento penale, raccogliere dati identificativi di navigatori nell'espletamento delle attività di cui all'art. 348 co. 4° c.p.p."

Preliminarmente va ricordato che il comma 4 dell'art. 348 del Codice di Procedura Penale prevede che la Polizia Giudiziaria, quando compie (di iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero) atti od operazioni che richiedono specifiche professionalità e competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee ( c.d. Ausiliari) che non potranno rifiutare la loro opera.

Come è noto, l'Associazione Altroconsumo ha comunicato di aver presentato al Garante per la privacy un esposto per verificare se i dati di coloro che effettuano l'accesso a "The Pirate Bay" siano raccolti da un ente privato che fa riferimento all'IFPI senza l'autorizzazione al loro trattamento, come previsto dalla legge. In pratica l'IFPI, secondo l'associazione dei consumatori, lungi dal limitarsi ad esercitare le proprie prerogative di ausiliario di polizia giudiziaria, avrebbe raccolto illecitamente dai personali.



Se ciò corrispondesse al vero, si potrebbero verificare le seguenti ipotesi, ovvero che:

1) L'IFPI, avendo ricevuto mandato dall'autorità giudiziaria di custodire il link, in attesa degli sviluppi del procedimento, agendo di propria iniziativa, abbia proceduto alla raccolta dei dati dei navigatori. In questo caso, travalicando il limite delle funzioni allo stesso riconosciute dalla legge (art. 348 c.p.p.), saremmo di fronte a quella che Guido Scorza ha giustamente definito su queste colonne come "una grave forma di privatizzazione dell'azione giudiziaria".

L'azione di un privato che, in assenza di alcuna forma di autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, approfittando della propria qualifica di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, raccolga dati dei navigatori - posizionando addirittura apparecchi atti a registrare indirizzi ip e altri dati - potrebbe ricondursi alle fattispecie previste dagli art 167 del codice della privacy e/o 617 bis del codice penale.

L'art. 167 del Codice della Privacy, come è noto, prevede la fattispecie penale del trattamento illecito dei dati mentre la norma prevista dall' l'art. 617 bis c.p. punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalle legge "installa apparecchi, strumenti... al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone".
In questo caso il Garante ove riscontrasse la commissione di uno o più reati dovrebbe trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria affinché svolga le indagini finalizzate all'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di coloro che si sarebbero resi responsabili di tali condotte.

2) L'IFPI non ha agito autonomamente ma ha ricevuto un esplicito ordine da parte dell'autorità inquirente di procedere, in esecuzione degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 348 co. 4 c.p.p., alla registrazione dei dati di coloro che hanno accesso al sito incriminato.

In quest'ultimo caso, qualora si riscontrasse una delega da parte del Pubblico Ministero in tal senso, a commettere un errore è stato presumibilmente l'autorità inquirente la quale ha attributo ad un ausiliario di P.G. quale l'IFPI poteri ad essa non attribuibili.
L'attività richiesta dal P.M. all'ausiliario di P.g. sarebbe sostanzialmente quella di intercettare ed identificare flussi telematici che, ai sensi di cui agli artt. 266 e ss c.p.p., come le intercettazioni telefoniche è subordinata al ricorrere di determinati presupposti e soggetta come tale a peculiari procedure autorizzative del Gip, del tutto assenti nel caso di specie.

In questa seconda ipotesi, ferma restando la non rilevanza penale delle condotte acquisitive dei dati di cui innanzi da parte dell'ausiliario di P.g., quantomeno per assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalle fattispecie penali innanzi richiamate, si verterebbe in un classico caso di inutilizzabilità assoluta dei dati acquisiti in violazione di legge (art. 271 co. 1 c.p.p.)
Va precisato infine, che in entrambe le ipotesi di cui sopra i navigatori che abbiano visto registrati i propri dati da parte dell'IFPI non hanno nulla da temere, sia nel caso in cui siano stati raccolti illecitamente dall'IFPI, sia nel caso siano stati raccolti illegittimamente nel contesto di un procedimento penale in violazione di norme di legge; come sopra già anticipato, i dati così raccolti sarebbero in entrambi casi del tutto inutilizzabili ai sensi degli artt. 191 e 271 comma 1 c.p.p..

avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito
Studio Legale Sarzana e Associati



Fonte: Punto Informatico
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