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#81 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 11229
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Non è una polemica di un fanboy ma un'indagine antitrust della commissione europea che va avanti da anni i capi d'accusa sono molteplici ( ricordo che una delle violazioni riguarda il binding, ma per esprimersi ci vorrebbero in mano i contratti stipulati con gli oem cosa che la commissione ha in mano e noi no)...quindi per me oltre al fumo direi che c'è l'arrosto.
Ultima modifica di azi_muth : 20-05-2016 alle 17:15. |
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#82 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2015
Città: Euskal Herria
Messaggi: 3759
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Sì. In ogni caso non sono qui per mistificare e complottare.
Quote:
Piuttosto che continuare con l'atteggiamento da "io so voi no gne gne gne state zitti ho ragione io" potresti provare ad entrare nello spirito di condivisione del lido e fare una spiegazione. Altrimenti, ribadisco, il tuo contributo è nullo quanto il mio - io però sto cercando di comprendere. Anche perché mi sembra di aver mosso delle argomentazioni ragionevoli. Quote:
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#83 | |||
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 11229
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Quote:
A dire una scemenza ci metti due secondi e nessuna conoscenza a dire una cosa sensata e documentata ci impieghi ore e un bagaglio culturale specifico. Ecco perchè i forum sono pieni di cialtronate...quindi su argomenti come questi è meglio mollare che perdere tempo non sono argomenti per discussioni "amatoriali". Quote:
Quote:
Si puo' avere un opinione generale sul principio generale ( tutela del libero mercato) ed esprimerla, ma mettersi ad discutere sul merito di un indagine senza documenti e minimo di rudimenti giuridici è da cialtroni. Ultima modifica di azi_muth : 20-05-2016 alle 17:57. |
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#85 | ||||||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: Germania
Messaggi: 26110
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Quote:
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili alle imprese - Articolo 101 (ex articolo 81 del TCE) NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 1: Regole applicabili alle imprese - Articolo 102 (ex articolo 82 del TCE) Non serve una laurea in legge o in economia per comprenderne il contenuto e il significato di certe affermazioni o definizioni, e checché tu ne dica la questione rimane fumosa vista la definizione di posizione dominante che viene fornita nel link di andrew04: "If a company has a market share of less than 40%, it is unlikely to be dominant. The Commission also takes other factors into account in its assessment of dominance, including the ease with which other companies can enter the market – whether there are any barriers to this; the existence of countervailing buyer power; the overall size and strength of the company and its resources and the extent to which it is present at several levels of the supply chain (vertical integration)." L'unico dato "non tanto fumoso" (ma vedi dopo) è quel 40%, sotto il quale un'azienda non dovrebbe essere etichettata in questo modo, ma non hai certezze. Anzi, le certezze si sgretolano completamente quando si arriva a quella fatidica soglia, visto l'elenco di altre cose che è necessario esaminare per fornire un giudizio. La cosa interessante da sottolineare è che, per l'appunto, nulla di tutto ciò è in grado di fornire puntualmente e istantaneamente una risposta univoca e precisa alla questione, e il motivo lo si trova nel testo di legge in materia (primo link che ho fornito): "Ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento. [...] Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata." Tutto è in mano alla commissione, che decide in base a questi due articoli. Ma in base a cosa decide? Ecco qui il nocciolo: "Comitato consultivo 1. La Commissione consulta un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima dell'adozione di qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 23, dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'articolo 29, paragrafo 1. 2. Ai fini della discussione di casi individuali il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Per le riunioni in cui si discutono temi diversi da casi individuali può essere designato un ulteriore rappresentante degli Stati membri competente in materia di concorrenza. In caso di impedimento i rappresentanti possono essere sostituiti da altri rappresentanti. 3. La consultazione può essere effettuata nel corso di una riunione convocata e presieduta dalla Commissione, da tenersi non prima di quattordici giorni da quando viene inviata la convocazione, unitamente all'esposizione della questione, all'indicazione dei documenti più importanti della pratica e a un progetto preliminare di decisione. Per quanto riguarda le decisioni di cui all'articolo 8, la riunione può aver luogo sette giorni dopo l'invio della parte operativa di un progetto di decisione. Se la Commissione invia la convocazione della riunione con un termine di convocazione inferiore a quelli summenzionati, la riunione può svolgersi alla data proposta se non vi sono obiezioni da parte degli Stati membri. Il comitato consultivo emette per iscritto un parere sul progetto preliminare di decisione della Commissione. Il parere può essere formulato anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Su richiesta di uno o più membri le posizioni assunte nel parere sono motivate. 4. La consultazione può anche avere luogo mediante procedura scritta. Tuttavia, se uno Stato membro lo richiede, la Commissione convoca una riunione. In caso di procedura scritta la Commissione stabilisce un termine, non inferiore a quattordici giorni, entro il quale gli Stati membri devono formulare le loro osservazioni da trasmettere a tutti gli altri Stati membri. Per quanto riguarda le decisioni da prendere ai sensi dell'articolo 8, il termine di quattordici giorni è sostituito da quello di sette giorni. Se la Commissione fissa per la procedura scritta un termine inferiore a quelli summenzionati, si applica il termine proposto se non vi sono obiezioni da parte di nessuno Stato membro. 5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato consultivo. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere. 6. Se il parere del comitato consultivo è formulato per iscritto, esso è unito al progetto di decisione. Se il comitato consultivo ne raccomanda la pubblicazione, la Commissione provvede alla pubblicazione del parere tenendo debitamente conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali. 7. Su richiesta dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro la Commissione iscrive all'ordine del giorno del comitato consultivo i casi che sono in corso di trattazione da parte dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato. La Commissione può agire in tal senso anche di propria iniziativa. Preventivamente, la Commissione ne informa l'autorità garante della concorrenza interessata. La richiesta può essere avanzata in particolare dall'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro per i casi in cui la Commissione intende avviare il procedimento di cui all'articolo 11, paragrafo 6. Il comitato consultivo non emette pareri su casi trattati dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Il comitato consultivo può anche discutere problemi generali riguardanti il diritto comunitario in materia di concorrenza." Ricapitolando, il comitato consultivo dovrebbe essere costituito da esperti del settore, che sono nominati dagli stati membri. Questo comitato formula un parere scritto, che viene preso in considerazione dalla commissione, ma è lei alla fine a decidere ed emettere sentenza. Tutto molto autoreferenziale: tante poltrone da occupare per decidere su queste questioni. Direi anche necessario, considerato che la normativa NON consente di stabilire in maniera, puntuale, precisa e immediata lo status di un'azienda in un particolare mercato. Quote:
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Felice di essere smentito, eh! Quote:
Per il resto la tua è la classica fallacia logica del ricorso all'autorità: secondo te nessuno potrebbe discutere di certe cose senza essere esperti in materia. Pura falsità di chi (mal) cela l'intenzione di chiudere una discussione perché altri hanno espresso posizioni che gli stanno sullo stomaco. Se non hai voglia di discutere puoi benissimo accomodarti fuori dal thread, visto che, come ha anche detto Pino, il tuo contributo è nullo. D'altra parte che a te non interessi discutere a prescindere lo si vede dal fatto che hai sistematicamente evitato d'intervenire su precise questioni che sono state esposte e che entrano correttamente nel merito. Infatti del mio commento, in cui ho riportato l'esempio di Lettore Multimediale / Windows Media Player e di Windows che soltanto DOPO l'esplosione della versione 3.0 (che conteneva detta applicazione, divenuta oggetto della sanzione dell'antitrust DECINE di anni dopo) è divenuto dominante, hai tagliato tutto trincerandoti sul: "voi non sapete una mazza e non potete parlare di certe cose". Che ti piaccia o no (e non me ne può fregar di meno), il mio esempio dimostra che la normativa attuale rimane assolutamente fumosa, e che un prodotto può passare da un giorno all'altro a essere criminalizzato soltanto perché ne è stata acquistata una copia che ha fatto scattare una molla occulta di cui si conosce soltanto l'esistenza, ma non si è in grado di prevedere in nessun modo il comportamento finché certe commissioni presiedute da poltronisti profumatamente pagati non decidono di giustificare la loro esistenza. Quote:
Solo che a un certo punto il "tutto incluso", che è sempre stato lecito prima ![]() Quote:
sei un ciarlatano e un cialtrone ![]() ![]()
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#86 | |||||||||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: Germania
Messaggi: 26110
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Ci sono un sacco di norme che regolano in maniera molto precisa un sacco di questioni (dalle emissioni di nitrati alle quote latte, passando per la quantità di burro di cacao per definire cosa s'intende per cioccolata, ecc. ecc.), ma non esiste niente che consenta di stabilire puntualmente e immediatamente se un'azienda è o non è in posizione dominante. Questa è la base di partenza, senza la quale non si può nemmeno impiantare tutto il resto. Cosa s'intende per abuso, invece, le norme ne danno delle definizioni abbastanza precise (vedi i link che ho riportato prima), anche se in alcuni casi ci sarebbe di che discutere. Quote:
Al momento ci si arriva perché è una commissione a stabilire, di volta in volta, chi cade in fallo. Ma non vedo perché un'azienda dovrebbe operare nell'incertezza, aspettando che qualcuno si svegli per puntarle il dito contro. Avere una norma chiara e immediata serve soprattutto alle aziende per capire i margini di manovra che hanno. Quote:
Comunque ancora no: non viene meno la possibilità degli acquirenti di comprare processori di altre marche che consentono di utilizzare memoria esterna, oppure altro tipo di memoria embedded. Inoltre non servono altre licenze x86 visto che ne sono state già fornite alcune. Se le aziende che ne sono in possesso non sono in grado di sfruttarle adeguatamente, allora l'antitrust dovrebbe togliergliele e assegnarle ad altre, anziché pretendere che Intel ne rilasci altre. Per essere chiari, non è Intel a non funzionare, ma le altre aziende: dunque sono queste ultime a dover essere oggetto delle attenzioni dell'antitrust. Posto che in un mondo in cui ci sono miliardi di processori ARM che concorrono anche con x86, IMO non ha alcun senso continuare a discutere di "mercato di processori x86": si dovrebbe parlare di "mercato di processori" e basta. Quote:
Poi perché non puoi mettere un freno all'innovazione, obbligando i produttori di processori a non integrare la memoria. Cosa che peraltro sarebbe contro gli stessi dettami della normativa in materia di concorrenza. Dal secondo link che ho riportato: "b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; [...] 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;" Come vedi è interesse tutelare ANCHE il progresso. Legge alla mano. ![]() Quote:
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- le estensioni "proprietarie" sono in realtà di pubblico dominio e chiunque le può implementare. Esempio: AJAX era una tecnologia "proprietaria" (sic.!) inventata da Microsoft ma è stata copiata da TUTTI gli altri browser perché ha completamente rivoluzionato il modo di fare web, introducendo quello che è stato poi chiamato web 2.0; - i browser possono emulare il funzionamento di altri browser. Esempio: IE8 (se non ricordo male) ha introdotto un nuovo parser & render più aderente agli standard, ma consentendo di utilizzare il vecchio parser & render per eventuali problemi di compatibilità con vecchi siti. Quote:
Dipende dai punti di vista. Considerato che stiamo ancora qui a discutere, tanto ovvie non sono. ![]() Quote:
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#87 | |||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: Germania
Messaggi: 26110
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Ma tanto chi non capisce una mazza di come si realizza un software e delle implicazioni che ci sono, si trincererà dietro a esperti e giuristi che dovrebbero regolare anche queste cose, ma che quando si sono mossi hanno fatto ridere i polli per le sanzioni che hanno comminato. ![]()
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#88 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 11229
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cdimauro
Io non ho preso posizione ma ho cercato di capire quali fossero le accuse...inoltre ho persino rinunciato a provare dire che ha ragione o meno...manca la documentazione. Ma ho il sospetto che la commissione non avrebbe messo su il caso per anni se non avesse in mano qualcosa...la questione sarebbe stata archiviata da un bel pezzo. In ogni caso se la mannaia cade la mia o la tuo opinione non contano nulla e non vale perdere tempo. Quindi la discussione da un lato o dall'altro non mi tange. Tu invece hai preso posizione, stai criticando un'istituzione sulla base di informazioni sommarie, non hai alcuna competenza in merito, nè documentazione del caso e in breve ancora una volta stai straparlando. Probabilmente hai intrapreso una così lunga spiegazione...perchè ti sei sentito identificato nella descrizione e vuoi farti passare per uno che sa quello che dice. Bel tentativo! Ma non sufficiente perchè, anche ammesso che fossi un programmatore / giurista che conosce la materia, e non è il caso, ti mancano gli atti dell'inchiesta. Il mio consiglio è che dovresti farti il favore di risparmiare tempo e tornare nel cubicolo e spendere del tempo in cose più utili piuttosto che cercare di fare quello NON sai fare e lasciando queste cose hai professionisti nelle sedi opportune perchè è evidente che non è la tua materia. Non è il tipo di conoscenza che si può apprendere in un pomeriggio. Io chiudo qui...perchè questa discussione è superflua e non mi va di perdere tempo chi pensa che la programmazione sia porta per l'onniscenza o che ...caro il mio allenatore ![]() Ho altro da fare lascio agli altri il piacere di ribattere e farsi intrattenere dalla tua arrogante logorrea senza basi. Ultima modifica di azi_muth : 21-05-2016 alle 19:38. |
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#89 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2014
Messaggi: 3826
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#90 | |||||||||||||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: Germania
Messaggi: 26110
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"Il problema è l'abuso della posizione dominante... Se ci fosse la facoltà di scelta non ci sarebbe problema." In base a quali informazioni "non sommarie" ti sei permesso di scrivere queste cose? Avevi in mano la documentazione ufficiale? No. Infatti già a partire dal successivo commento (#18) sei andato ben oltre e hai dato libero sfogo alle tue opinioni, senza avere nulla di ufficiale in mano, fino all'ultimo commento che hai scritto. ![]() Come TUTTI gli altri. D'altra parte questo è un forum, no? Certo che hai proprio una gran faccia tosta a cercare di ribaltare completamente la realtà dopo tutto quello che avevi scritto. Quote:
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"La nostra paura è che richiedendo ai produttori di telefoni e agli operatori l'installazione nativa di una serie di app Google, piuttosto che lasciar loro decidere cosa caricare, Google potrebbe eliminare uno dei modi principali con cui le nuove app possono raggiungere i consumatori" che è poi stato l'oggetto di discussione. Inoltre la critico anche per le disposizioni di legge che la riguardano, che ho riportato, sulle quali mi sono espresso, e su cui "stranamente" hai accuratamente evitato d'intervenire, a parte con tanti giri di parole. Quote:
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Inoltre ci sono le dichiarazioni della commissione che fanno capire quali sono i capi d'accusa. La documentazione con le prove serve ad altro. Quote:
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Questa è soltanto l'ultima delle occasioni in cui sono intervenuto. Quote:
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![]() ![]() Per il resto se c'è qualcosa di sbagliato in quello che ho scritto sei liberissimo di correggermi. Tu o qualunque professionista del settore. Il fatto che non vai oltre a vuote parole e attacchi personali dimostra senza dubbio che certamente tu non sei un professionista del settore. Né tanto meno in quello della programmazione, visto che nemmeno sulla questione s.o. / DLL / applicazioni, che è fondamentale anche per questa discussione, sei intervenuto. ![]() Quote:
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Sei talmente poco interessato alla questione che dopo aver scritto questa pappardella, ieri sera hai perso un'altra ora sul forum aggiustando il commento. ![]() ![]() ![]()
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#91 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: Germania
Messaggi: 26110
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Senz'altro.
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Se, invece, c'è un avviso, allora non vedo perché dovrebbe essere multata: l'utente è stato informato.
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