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#21 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Città: Avenza-Carrara(MS)
Messaggi: 1240
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Quote:
![]() Ehm quale parte di "1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti" non ti è chiara? per meglio dire, si attua solamente ai contratti a distanza (dove non ci sia diretto contatto fra venditore e compratore) salvo eccezioni riportate sopra. I recessi che vengono fatti normalmente sono favori da parte dei negozianti, una volta che sei uscito dal negozio con la merce non hai diritto di recesso, a meno che non te l'abbia specificato il negoziante stesso (x sua volontà), puoi farti riparare l'oggetto come da garanzia. |
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#22 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Città: Avenza-Carrara(MS)
Messaggi: 1240
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#23 |
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Junior Member
Iscritto dal: Mar 2005
Messaggi: 0
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GPC: per spiegarti cosa sia un contratto di somministrazione pensa alla contratto che fai con la Telecom....
Tu usufruisci di un servizio che ti viene proposto in via continuativa dalla Telecom... Fintanto che tu non recedi il contratto è valido... E' necessario un tuo atto, che preveda l'estinzione della prestazione, in questo caso un tuo recesso unilaterale dal disposto del 1373. la normativa sui contratti a distanza, fa riferimento al campo del diritto dell'unione europea, non per niente si tratta di un dlgs attuativo di una direttiva. Non potrà mai trovare applicazione in una controvaresia che abbia per oggetto un bene mobile contrattato in un negozio... |
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#24 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2000
Città: UK
Messaggi: 7458
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Quote:
Sul discorso del bene contrattato in negozio non c'è alcun dubbio, siamo d'accordo, e direi che possiamo mettere da parte la questione. Sull'altro discorso, quello del contratto, l'unica cosa che ti posso dire è che, quando mi capitò di fare un contratto per un'adsl via internet, mi ero letto le leggi relative al diritto di recesso e un contratto di quel tipo ci rientrava, tant'è che quando ne parlai con il resposabile dell'adsl fu estremamente servizievole e prono nell'assicurarmi che i loro contratti erano a norma di legge e che potevo recedere tranquillamente se il servizio non avesse corrisposto alle mie aspettative...
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#25 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2000
Città: San Giuliano Milanese
Messaggi: 1107
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Re: Diritto di RECESSO
Quote:
Il diritto di recesso (inteso proprio come "diritto" ) è valido solo se non si ha la possibilità di vedere/provare la merce, in altre parole solo per gli acquisti a distanza. Per gli acquisti in loco (negozio, mercato ecc) dove hai la possibilità di vedere, toccare, provare ecc ecc. è solo un favore che ti fa il negoziante e in questo caso lo chiamano "soddisfatti o rimborsati" |
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#26 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Lido di Ostia
Messaggi: 1612
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Re: Re: Diritto di RECESSO
Quote:
non sono daccordo. Se c'è un qualche esperto di leggi può spiegarlo. Io lo so perchè ho i miei genitori che hanno lavorato una vita come commessi in negozi di elettrodomestici. Ogni prodotto che viene acquistato all'interno di un negozio entro 7 è possibile richiedere indietro i soldi, anche solo se uno ci ripensa. Il fatto della spedizione è una cosa che probabilmente sarà stata affiancata per giustificare questa legge (visto che in 7 giorni manco hai tempo di rispedire l'oggetto indietro). Io posso consigliarti di andare a chiedere a un vigile e informarti se vuoi andare sul sicuro. edit : ho visto ora il link al sito "parlamento" ma ho letto anche che il titolo dice "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" di conseguenza è OVVIO che si occupi di specificare i contratti solo a distanza. inoltre aggiungerei che come in casi (vi ricordate bow.it ? ) del monitor con i pixel bruciati... se uno non me lo prova come faccio a verificare che sia funzionante ?
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#27 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Lido di Ostia
Messaggi: 1612
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Re: Re: Diritto di RECESSO
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#28 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Città: Avenza-Carrara(MS)
Messaggi: 1240
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Re: Re: Re: Diritto di RECESSO
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#29 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Lido di Ostia
Messaggi: 1612
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Re: Re: Re: Re: Diritto di RECESSO
Quote:
E chi non ti da questa possibilità lì sul momento di verificarne questi dati non adempie a pieno al contratto
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#30 |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2000
Città: Loreggia--Padova
Messaggi: 4850
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Una domanda :
Quando sto per acquistare la merce posso pretendere di provarla prima dell'acquisto senza essere costretto poi ad acquistarla? Per esempio, io che mi reco a prendere la fotocamera, è nel mio diritto poter provare l'oggetto per scoprire eventuali malfunzionamenti o che esso non sia di mio gradimento senza aver alcun vincolo ?
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I love FireFox 0.8 ......bye bye Internet Explorer. Lo so bene che è uscita l'ultima versione ! Since Nov-2003 |
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#31 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Lido di Ostia
Messaggi: 1612
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è così che funziona penso... per gli oggetti Rotti cmq sia (non con 1 badpixel
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#32 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2000
Città: UK
Messaggi: 7458
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State facendo confusione.
Il diritto di recesso non ha nulla a che vedere con il fatto che un prodotto sia funzionante o meno. Io posso avvalermi del diritto di recesso anche se una cosa è perfetta ma non risponde alle mie aspettative. Il fatto di cambiare entro tot giorni un oggetto comprato in negozio che risulti non funzionante deriva dalla garanzia, non dal diritto di recesso (che non si applica negli acquisti fatti in negozio). Come dicevano prima, se poi il commerciante lo fa è una scelta sua, ma non c'è nessun obbligo. Per il discorso "se io non posso provare...", se non ti fanno provare semplicemente non compri, ma in ogni caso tu hai la garanzia su quell'oggetto e ti sei potuto informare prima di persona (ma poi, chi è che non vi fa provare??); negli acquisti a distanza tu ti basi su una descrizione fatta dal produttore senza nessuna possibilità di verificare effettivamente la corrispondenza con le reali caratteristiche dell'oggetto, e qui sta il nocciolo della questione e il motivo per cui entra in gioco il diritto di recesso.
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#33 |
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Member
Iscritto dal: Sep 2000
Città: Prov. Pi
Messaggi: 188
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io sono stato recentemente vittima del diritto di recesso all'incontrario
il mondo è buffo perchè è vario. |
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#34 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2000
Città: San Giuliano Milanese
Messaggi: 1107
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E' diverso dal dire che hai 24 mesi di garanzia, a meno che non è direttamente il produttore a fornirteli. Ci sono diversi 3D aperti su questo argomento |
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#35 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Lido di Ostia
Messaggi: 1612
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Quote:
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#36 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2000
Città: San Giuliano Milanese
Messaggi: 1107
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Andrebbe scritto invece una cosa tipo: Garanzia in base al DLGS 24/2002. Se scrivono Garanzia 2 o + anni deve essere il produttore/distributore a fornirla direttamente senza dimostrare niente come nel DLGS. Io mi chiedo una cosa: Non era più semplice allungare a 24 mesi la vecchia e classica garanzia che prima durava 12 mesi senza bisogno di dimostrare niente ? Non funziona dopo 14 mesi ? E' guasto, è in garanzia e stop. Invece con il DLGS devo dimostrare che si tratta di un difetto di produzione già al momento dell'acquisto, cosa non sempre facile da dimostrare. Esempi banali: Ti si guasta una stampante dopo 14mesi. Finora l'hai usata per stampare 100 pag/giorno. Come fai a dimostrare che si tratta di un difetto di produzione quando l'hai massacrata per 14 mesi ? In questo caso è normale usura secondo me. Hai un pc con l'uscita audio digitale. Non hai la possibilità di provarla perchè non disponi di amplificatori adatti. Dopo 14mesi te ne compri uno e decidi di collegarla e scopri che non funziona. Stando così sembrerebbe un difetto di produzione ma come fai a dimostrare che non l'hai mai usata ? Il negoziante è libero di non crederti. Forse ho fatto un esempio sbagliato perchè non entra in gioco l'usura (si può usurare un uscita audio digitale ? |
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#37 |
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Junior Member
Iscritto dal: Mar 2005
Messaggi: 0
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Per fare chiarezza...
Il diritto di recesso non ha nulla a che vedere con l'esercizio della garanzia per vizi. Difatti in quest'ultima, l'eventuale vizio occulto sul bene (vizi che rendano la cosa inidionea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezabile il valore) sono oggetto di due azioni differenti che nulla hanno a che vedere con il recesso. Esse sono l'azione redibitoria e azione estinmatoria. La prima comporta la RISOLUZIONE del contratto (concetto che se pur simile al recesso comporta effetti differenti), la seconda comporta una diminuzione del prezzo pagato, senza l'evuntale risoluzione del contratto. Tali situazioni sono applicabili a tutti i tipi con compravendita, ovviamente però nel caso promosso da cagnaluia, non si tratta di vizi. L'eventuale diritto di recesso sarebbe esercitabile solo nell'eventulità il contratto concluso sia soggetto a clausole di gradimento, cosa che deve essere espressamente pattuita... Ovviamente mancando il contratto scritto, spetta alla magnanimità del venditore prevedere tale ipotesi.. |
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