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#21 |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2007
Città: prov MI
Messaggi: 537
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a me quando ho preso il macbook ,il commesso di saturn ha detto che il primo anno è in mano a apple il secondo a loro (saturn) e di portare da loro il portatile nel secondo anno di garanzia ,e che se avessi preso il macbook su internet il secondo anno mi potevo pure attaccare
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APPLE - Macintosh - MacBook - Ipod Shuffle Orange - FASTWEB Powered by Athlon 64 x2 4200+ 65nm - 4 Gb ddr2 667 Mhz - Geforce 8500 GT 512 Mb - Nforce 570 Ultra - WD raptor 36 gb 10.000 rpm - asus 20.1" vw202 wide 5ms
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#22 | |
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Member
Iscritto dal: Feb 2005
Città: Dublino
Messaggi: 79
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Quote:
La realta' e' che se gli scrivi una lettera in legalese, citando articoli etc, insomma gli fai capire che SAI ceh ti spetta, cedono. Che poi un avvocato senza spina dorsale e/o competenza in materia non voglia scomodarsi e' cosa comune e frequente. Ora vedo se posso postare il template della lettera. |
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#23 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: taranto
Messaggi: 2769
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Allora l'argomento è stato più volte trattato in passato, anche in questo forum... In sostanza la direttiva europea parla di garanzia sui prodotti eletronici (e non solo) di 12+12+2 mesi. I primi 12 mesi sono quelli noti e stranoti, i secondi 12 mesi hanno valore solo se si dimostra (a carico dell'utente) un vizio/difetto che è possibile ricondurre ad un difetto di fabbrica all'atto di costruzione del prodotto, in pratica invece di europeizzare l'italia abbiamo italiniazzato l'europa...quindi è molto, ma molto difficile avere ragione e farsi riparare l'oggetto acquistato. Gli ultimi 2 mesi sono stati inseriti come tempo massimo per comunicare la richieta di attivazione della garanzia per un presunto difetto riscontrato entro i 12+12 mesi. Il tutto vale per gli utenti privati, non per possessori di PI o aziende. In buona sostanza ne Apple, ne Acer, ne IBM, ne HP ne nessuno è "obbligato" ad aggiustarvi un ipotetico difetto dopo i canonici 12 mesi, se non dopo un meccanismo farraginoso per dimostrare la loro responsabilità. Se poi qualche azienda decide di allargare a 24 mesi la garanzia, lo fa in totale autonomia, potrebbe pure portarla a 36-48 etc... Myname
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La "Convinzione" è un lusso che si può permettere solo colui che non è coinvolto... Think Different MacBook Nero |
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#24 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 1440
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Le prime sentenze in materia hanno dato ragione ai consumatori, è chiaro che il difetto devo essere imputabile ad un componete rottosi nel normale utilizzo, ma questo anche per i primi 12 mesi.
In effetti è auspicabile che un'azienda come la Apple, da sempre attenta ai problemi riguardanti l'assistenza, provveda ad ampliare la sua garanzia Standard a 24 mesi per tutti i paesi della UE, senza dover derogare verso le normative nazionali dei vari paesi. Considerate che è una delle poche aziende che ha ritirato una montagna di batterie di iBook e PowerBook, sostituendole gratuitamente (compresa spedizione, rispedizione, ed imballo) perchè UNA e DICO batteria si era squagliata ad un giapponese (se non erro). Quindi cara Apple dacci 24 mesi di garanzia base e noi ti ricambieremo con estrema gratitudine e fedeltà. |
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#25 |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
Città: Firenze - Campi B.
Messaggi: 2225
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cara apple assicurari anche che nei centri di assistenza apple autorizzati siano davvero competenti e che non ci mettano 1 mese e mezzo per sostituire un display lcd perchè nn c'è disponibilità e tra l'altro mandandomi in cambio un altro lcd con un pixel bruciato rosso al centro coccolato da tanti graffi sulla plastica del mac offerti a gratis dai "tecnici".
"Cara apple" un corno..apple è cara!
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#26 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: taranto
Messaggi: 2769
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Quote:
Comunque qui non si tratta di derogare proprio verso nessuna normativa del singolo stato, la direttiva è europea e quindi vale in tutti gli stati, punto. Il problema è l'interpretazione. Non è affatto facile dimostrare dal 13imo mese al 24imo mese l'eventuale difetto, rottura etc, sia da imputare ad un problema di assemblaggio all'origine e non ad un cattivo utilizzo dell'oggetto da parte del utente... Myname
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#27 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 1440
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Guarda mio padre ha un'attività commerciale non proprio piccola avviata dal mio bisnonno.
1-il cliente porta il prodotto che non funziona in negozio 2-porta lo scontrino 3-si verifica che non siano passati 24 mesi e che l'oggetto non abbia segni evidenti di manomissione (SIGILLI NON RIMOSSI) 4-si spedisce in assistenza 5-il prodotto viene riparato in garanzia tranne se non vengono trovati all'interno evidenti segni di manomissione. Finora nessun centro assistenza delle principali case di autoricambi, autoaccessori, prodotti per i giardinaggio ecc ecc HA MAI RIMANDATO INDIETRO UN PRODOTTO RIFIUTANDOSI DI RIPARARLO. Quindi non vedo perchè ci dovrebbero essere problemi con un computer. Poi è chiaro che se lo porti senza sigilli te lo tirano sulla schiena, ma questo è pure giusto. |
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#28 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Europa
Messaggi: 12310
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come è stato detto in un altro thread, nella maggior parte dei mac non ci sono sigilli
e anche quando ci sono, alla prima assistenza vengono via (sono una roba rossa appiccicata su un paio di viti mi sembra) e non vengono più rimessi, quindi apple non ha praticamente modo di sapere se l'hai aperto tu o se l'ha aperto un suo tecnico (anche ufficiale e in garanzia).
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MBPr i7 - iPhone 5 - Nexus 7 2013 EOS 550D ML |
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#29 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 1440
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questo dei sigilli in effetti è strano, io sinceramnete non ho mai avuto bisogno dell'assistenza Apple, mi hanno solo spedito una nuova batteria per un iBook in maniera gratuita con l'imballo per la rispedizione già pagato. A, poi una volta ho richiesto delle cuffie nuove per l'iPod ed un nuovo cavetto firewire (si erano rovinati in garanzia), il tutto mi è stato inviato senza nessun problema e senza chiedermi indietro i componenti vecchi.
Quindi io della Apple non posso dire che bene. Ero curioso di sapere come si comportano con la garazia di 24 mesi della UE. Ma credo che la cosa migliore sia chiederlo alla Apple stessa. Qulacuno risponderà in merito. |
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#30 |
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Bannato
Iscritto dal: May 2006
Messaggi: 1184
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ragazzi se avete novità al riguardo fatemi sapere....
non so se terrò ancora il mio mbp c2d, ma di sicuro se lo tengo vorrei fare l'estensione di garanzia apple care protection plan....ma se mi dite che sono due anni la garanzia, evito visto che di sicuro non lo tengo per due anni.... |
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#31 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 1440
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Va be tanto anche se fai l'estensione a tre anni e lo tieni di meno puoi rifarti rivendendolo ad un prezzo più alto ad un privato perchè gli dai anche l'estensione.
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#32 |
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Member
Iscritto dal: Mar 2006
Messaggi: 40
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Vedo molta confusione...
Spero questo possa dipanare ogni tipo di dubbio La legge italiana a tutela dei consumatori vale appunto per i consumatori, e quindi l'obbligo di estensione della garanzia a due anni a carico del venditore non si applica al caso di acquisti professionali (con fattura). In caso di acquisto con fattura vale l'ordinaria garanzia di un anno del costruttore, fatte salve garanzie accessorie acquistate a parte (come i tre anni di AppleCare di Apple o la garanzia di due anni di Fnac e Mediaworld). Quanto segue non è nulla di ufficiale né pretende di avere un qualche valore legale Estensione territoriale Apple divide il mondo in grosse regioni (come Europa ed America) all'interno delle quali viene riconosciuta la garanzia per il prodotto acquistato. A questo fanno eccezione gli apparati a batteria, come iPod, iBook, PowerBook, per cui data la natura portatile Apple riconosce una garanzia world-wide (valida in tutto il mondo, ovunque sia stata acquistato) di un anno. Ovviamente un rivenditore non italiano non essendo soggetto alla legge italiana non è affatto tenuto a garantire un secondo anno di garanzia, a meno che non venda il prodotto sul territorio italiano. Diritto di recesso Alle vendite online effettuate sul territorio italiano (per cui il destinatario sia su territorio italiano) si applica un diritto di recesso per cui non è neanche necessario specificare alcun guasto o altro motivo: si può semplicmente recedere ed annullare l’ordine, facendosi carico al più delle spese di spedizione. L’attuale politica Apple: Il diritto di recesso deve essere esercitato entro 14 giorni Le spese di spedizione per il ritiro sono a carico di Apple I soldi vengono restituiti entro 15 giorni In caso di acquisto presso un rivenditore accendete il Mac prima di pagarlo e di uscire dal negozio, verificando durante il boot che non ci siano pixel danneggiati. Durante il primo anno Durante il primo anno si è abbastanza tranquilli, ovunque sia stato acquistato il prodotto - che sia AppleStore online o negozio fisico. Durante questo periodo la garanzia è coperta da Apple (il produttore), possiamo richiedere un intervento in garanzia presso un rivenditore o un Centro di Assistenza autorizzato come direttamente con Apple o AppleStore, indipendentemente da dove sia stato acquistato il prodotto. Durante il primo anno si è sempre ancora in tempo per acquistare la garanzia estesa AppleCare. Durante il secondo anno Spesso si crede che la garanzia di un anno sia stata semplicemente estesa a due anni in Italia per legge, ma le cose non stanno esattamente così. Durante il secondo anno come descritto sopra la garanzia ha valore solo per acquisti privati effettuati da italiani su territorio italiano, ed è a carico del venditore e non più di Apple. Nel caso in cui il Mac sia stato comprato online sull’AppleStore il venditore a cui fare riferimento è comunque l’AppleStore, e non Apple stessa. Durante il secondo anno moltissimo dipende dalla serietà e dalla disponibilità del venditore: il diritto c’è, esiste, ma purtroppo potrebbe essere necessario puntare i piedi (anche in via legale) per farlo valere. Va inoltre considerato che la garanzia di due anni a carico del venditore copre comunque solo difetti di conformità, ovvero non copre difetti non presenti al momento dell'acquisto (insorti durante il secondo anno). È bene ribadirlo: durante il secondo anno la garanzia di legge a carico del venditore è operativa solo per difetti che si possa provare che fossero già presenti al momento dell'acquisto (difetto di conformità), il che può essere molto difficile da dimostrare: come dimostrare praticamente che un prodotto che ha funzionato bene per più di un anno possa avere un difetto di conformità, ovvero fosse fallato già in origine? Per questi motivi potrebbe essere utile considerare garanzie integratice ed accessorie al momento dell’acquisto, come quelle offerte da Fnac (e che copre anche danni accidentali, come una caduta), oppure AppleCare (da stipulare all'acquisto o comunque durante il primo anno di garanzia). AppleCare AppleCare è la garanzia Apple che copre il prodotto per tre anni con una garanzia della casa, anche più estesa di quella prevista durante il primo anno. Si tratta di una garanzia abbastanza costosa il cui costo è proporzionale a due fattori: prezzo del prodotto e fattore di rischio (ad esempio un iBook pagherà più di un iMac). Recentemente su ebay sono fioriti molti rivenditori che vendono AppleCare a prezzi scontatissimi. In teoria per gli apparati a batteria potremmo acquistare anche per l’Italia una AppleCare USA, in pratica caveat emptor: occorre decidere se e quanto fidarsi, caso per caso. Oltre la garanzia In alcuni casi ben specifici di difetto conclamato Apple riconosce la riparazione anche ben oltre la scadenza della garanzia, anche senza AppleCare ed anche oltre i tre o quattro anni dall’acquisto. Queste eccezioni vanno ricercate caso per caso sul sito Apple Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo 1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo: "1-bis. - Della vendita dei beni di consumo. 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 3) l'energia elettrica; c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo; d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo; e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita'; f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. 1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura; d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. 1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita'; b) dell'entita' del difetto di conformita'; c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto. 1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. 1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. 1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. 1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico". Art. 2. Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. |
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#33 |
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Bannato
Iscritto dal: May 2006
Messaggi: 1184
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superg72...non c'è che dire...molto ma molto chiaro ed esauriente....
ora non credo ci saranno altre "palle", consentitemi la volgarità.... |
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#34 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2005
Messaggi: 773
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Una domanda: che differenza di garanzia c'è sul nuovo rispetto al ricondizionato?
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#35 |
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Member
Iscritto dal: Mar 2006
Messaggi: 40
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Non c'e nessuna differenza... sempre che tu acquisti da Apple store
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#36 |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2002
Città: Roma - Nato il 01/04/1981 - Huawei Technologies
Messaggi: 6715
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Dico la mia per quanto riguarda l'applecare.
Ho acquistato un PB a settembre 2003, nel 2004 su ebay ho preso l'applecare da un tizio in america (scontatissima!!) e l'ha attivata sul mio PB Sono stato coperto fino ad ottobre 2006
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|Je hais vos idées, mais je me ferai tuer pour que vous ayez le droit de les exprimer. *PettyFan*
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#37 |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Città: Sliema (Malta)
Messaggi: 1339
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#38 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2005
Messaggi: 773
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#39 |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2006
Messaggi: 654
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Io ci sto per organzizzare qualcosa del genere.. se c'è qualcuno che è anche iscritto ad un'associazione di consumatori e può segnalare il problema sarebbe una bella cosa...
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#40 |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2002
Città: Roma - Nato il 01/04/1981 - Huawei Technologies
Messaggi: 6715
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avevo capito che c'era qualcuno che aveva dubbi sul fatto di attivare l'applecare all'estero
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