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#981 | |
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Città: Bergamo
Messaggi: 35
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Lo sai che ottenendo il divorzio e con le prove d'infedeltà otterrà la custodia di 2 figli e che gli toglierà gran parte del patrimonio, quindi molto probabilmente una tra Mondadori e Fininvest...ergo una delle due gambe su cui si regge...e tu parli di gossip!?!!?!?
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#982 |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2000
Città: Velletri (RM)
Messaggi: 661
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Se non ricordo male, Di Pietro aveva querelato Berlusconi per diffamazione a mezzo stampa?
Tolto il lodo di mezzo, gli tocca pure sto procedimento che era congelato. |
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#983 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 367
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Vero, ma questo i signori incluso Al fano certo non lo dicono. Brutto articolo il 3, maledetto eh
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#984 |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2009
Città: Rimini
Messaggi: 2956
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MARCO SIMONCELLI#58 |
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#985 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2009
Messaggi: 2014
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Bossi ha detto (ma non centrava nulla!!
Mi domando con cosa la voglia fare la guerra.. con i 4 soldati ed i 3 pecorari nascosti sulle alpi? Vuol fare un golpe con quelli? No xke io, esclusi i proclami di "ce l'ho duro", non ho visto mezzo esercito della Lega. Ma quant'è lol quell'uomo. ![]() CIAWA
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94/100 alla vincita del tostapane! Testo l'Acer Aspire 5742G con GPU esterne =>QUI<= Le domande sul "CIAWA" non saranno considerate. |
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#986 | ||
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Città: Bergamo
Messaggi: 35
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#987 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 367
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Degli altri quattro bisognerà vedere chi sono per capire meglio, certo non è un buon segno - ma per fortuna sono "almeno per ora" in minoranza speriamo che continuino ad esserlo in futuro, anche perchè se avrebbero approvato una porcata abissale del genere figuriamoci su tutto il resto.
Ultima modifica di sander4 : 07-10-2009 alle 21:32. |
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#988 |
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Member
Iscritto dal: Feb 2009
Città: Biellese
Messaggi: 84
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No,la più recente aggiornati,quella che rimanda le carrette del mare in Libia e se sei pescato irregolare vieni rispedito alle tue origini "paesaggistiche"(a milano c'è un autobus che gira per la città proprio per beccare i clandestini.)
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#989 |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2000
Città: Vicenza
Messaggi: 20129
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Ora mi aspetto che bossi scateni il popolo contro i giudici !
![]() C.àa.àz.àa
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FINCHE' C'E' BIRRA C'E' SPERANZA !!!
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#990 |
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Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 595
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fin che siamo in tempo godiamoci questo momento il più possibile
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#991 |
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Member
Iscritto dal: Dec 2003
Città: FM
Messaggi: 152
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#992 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 376
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Quote:
Berlusconi ha un'unica gamba, e si chiama Fininvest. Questa poi controlla Mediolanum, Mondadori, Mediaset, Publitalia... Fininvest di sicuro non la perde... Almeno non tutta. O lo mettono davvero sul lastrico, e nonostante tutto non glielo auguro affatto |
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#993 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Messaggi: 460
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Roma, 7 ott. - (Adnkronos) - "Non mi interessa quello che ha detto il capo dello Stato. Mi sento preso in giro e non mi interessa...".
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#994 |
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Member
Iscritto dal: Feb 2008
Città: Milano
Messaggi: 108
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Allora, ecco la sentenza della corte sul lodo Schifani
Per rispondere agli interrogativi posti dall’ordinanza di rimessione occorre, in primo luogo, definire quali siano la natura, la funzione e la portata della normativa impugnata. Essa riguarda una sospensione del processo penale, istituto che si sostanzia nel temporaneo arresto del normale svolgimento del medesimo ed è oggetto non di una disciplina generale, bensì di specifiche regolamentazioni dettate con riguardo alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite. Le sospensioni possono essere così raggruppate: a) sospensioni per l’esistenza di una pregiudiziale (costituzionale, comunitaria, civile, amministrativa, tributaria etc.); b) sospensioni dovute all’instaurazione di procedimenti incidentali finalizzati ad assicurare la terzietà del giudice o la serenità dello svolgimento del processo (ricusazione, rimessione); c) sospensioni per il compimento di atti e comportamenti che possono influire sull’esito del processo in modo tale da rendere tale esito, nella valutazione del legislatore, preferibile rispetto a quelli prevedibili sulla base del normale svolgimento del processo stesso (come avviene per l’affidamento in prova dell’imputato nel processo minorile e per il compimento delle riparazioni, delle restituzioni e del risarcimento del danno nel processo davanti al giudice di pace); d) sospensioni per ragioni soggettive, quali quella dipendente dalla condizione dell’imputato che per infermità di mente non è in grado di partecipare coscientemente al processo, e quella degli appartenenti a reparti mobilitati prevista dall’articolo 243 del codice penale militare di guerra. Se si prescinde da quest’ultima, peraltro prevista in un testo risalente (Rd 303/41), mai sottoposto a scrutinio di costituzionalità e soprattutto connesso ad una situazione eccezionale quale lo stato di guerra, le altre sospensioni soddisfano esigenze del processo e sono finalizzate a realizzare le condizioni perché esso abbia svolgimento ed esito regolari, anche se ciò può comportare la temporanea compressione dei diritti che vi sono coinvolti. Ciò vale anche per la sospensione stabilita per l’ipotesi dell’imputato incapace, perché la capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo è aspetto indefettibile del diritto di difesa senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile, come questa Corte ha affermato fin dai primi anni della sua attività (cfr. sentenze 59/1959 e 354/96). Da quanto fin qui esposto emerge che la sospensione, di solito prevista per situazioni oggettive del processo, è funzionale al suo regolare proseguimento. Ciò non significa che quello delle sospensioni sia un sistema chiuso e che il legislatore non possa stabilire altre sospensioni finalizzate alla soddisfazione di esigenze extraprocessuali, ma implica la necessità di identificare i presupposti di tali sospensioni e le finalità perseguite, eterogenee rispetto a quelle proprie del processo. 4. La situazione cui si riconnette la sospensione disposta dalla norma censurata è costituita dalla coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato ed il bene che la misura in esame vuol tutelare deve essere ravvisato nell’assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche. Si tratta di un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale. È un modo diverso, ma non opposto, di concepire i presupposti e gli scopi della norma la tesi secondo la quale il legislatore, considerando che l’interesse pubblico allo svolgimento delle attività connesse alle alte cariche comporti nel contempo un legittimo impedimento a comparire, abbia voluto stabilire una presunzione assoluta di legittimo impedimento. Anche sotto questo aspetto la misura appare diretta alla protezione della funzione. Occorre ora accertare e valutare come la norma incida sui principi del processo e sulle posizioni e sui diritti in esso coinvolti. 5. La sospensione in esame è generale, automatica e di durata non determinata. Ciascuna di siffatte caratteristiche esige una chiarificazione. La sospensione concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli articoli 90 e 96 della Costituzione. Essa è automatica nel senso che la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l’imputazione ed in qualsiasi momento dell’iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti. Infine la sospensione, predisposta com’è alla tutela delle importanti funzioni di cui si è detto e quindi legata alla carica rivestita dall’imputato, subisce, per quanto concerne la durata, gli effetti della reiterabilità degli incarichi e comunque della possibilità di investitura in altro tra i cinque indicati. E non è fondata l’obiezione secondo la quale il protrarsi dell’arresto del processo sarebbe da attribuire ad accadimenti e non alla norma, perché è questa a consentire l’indefinito protrarsi della sospensione. 6. Da quanto detto emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa censurata crea un regime differenziato riguardo all’esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale. La constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all’affermazione del contrasto della norma con l’articolo 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l’ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione. Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione. Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali. L’automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell’imputato, al quale è posta l’alternativa tra continuare a svolgere l’alto incarico sotto il peso di un’imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito (articolo 51 Costituzione). Ed è appena il caso di osservare che, in considerazione dell’interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale, è ininfluente l’atteggiamento difensivo assunto dall’imputato nella concretezza del giudizio. Sacrificato è altresì il diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell’azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell’articolo 75 del codice di procedura penale. 7. Si è affermato, per sostenere la legittimità costituzionale della legge, che nessun diritto è definitivamente sacrificato, nessun principio costituzionale è per sempre negletto. La tesi non può essere accolta. All’effettività dell’esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (articolo 111, secondo comma), questa Corte aveva ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza 354/96) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell’efficienza del processo (sentenza 353/96). 8. La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l’articolo 3 Costituzione sia violato dalla norma censurata. Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l’articolo 205 Cpp il quale disciplina un aspetto secondario dell’esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni. Non è superfluo soggiungere che, mentre vengono fatti salvi gli articoli 90 e 96 Costituzione, nulla viene detto a proposito del secondo comma dell’articolo 3 della legge costituzionale 1/1948, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma dell’articolo 68 Costituzione ai membri delle due Camere. Ne consegue che si riscontrano nella norma impugnata anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza. La questione è pertanto fondata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale. 9. La disposizione direttamente impugnata si inserisce in un contesto normativo le cui articolazioni, per quanto riguarda i primi due commi – che si riferiscono, rispettivamente, alle due situazioni della non sottoponibilità a processo e della sospensione dei processi eventualmente già in corso – sono dirette alla medesima, sostanziale finalità, hanno lo stesso ambito soggettivo di applicazione ed entrano in contrasto con gli stessi precetti costituzionali. Pertanto, in via conseguenziale ai sensi dell’articolo 27 della legge 87/1953, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi anche ai commi 1 e 3, non direttamente impugnati, dell’articolo 1 della legge 140/03: al comma 1 per le ragioni appena dette, ed al comma 3, concernente la sospensione della prescrizione per il tempo di applicazione delle misure di cui ai primi due commi, perché lo stesso, caducati i precedenti, non ha alcuna autonomia applicativa. P.Q.M. La Corte costituzionale riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 110, quinto comma, del Rd 12/1941 (Ordinamento giudiziario), sollevata dal Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe; dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato); dichiara, ai sensi dell’articolo 27 della legge 87/1953, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 3, della predetta legge 140/03. Come si puo' leggere in nessun punto viene affermata la necessita' di una legge costituzionale ne' l'insuperabilita' della questione nei confronti dell'articolo 3. Si evidenziano piuttosto enne punti critici che sono stati superati nella stesura del "lodo alfano". Notare che la questione di necessita' di legge costituzionale era stata esplicitamente sollevata dai ricorrenti. In pratica adesso dicendo invece che ci voleva una legge costituzionale (cosa per cui sono d'accordo in via di principio) dimostra che su una stessa questione le opinioni possono essere del tutto diverse a seconda delle maggioranze e dei componenti, di fatto trasformando un organo di garanzia in un organo politico di cui bisogna ottenere la maggioranza... proprio quello di cui non avevamo bisogno. Diciamo che o e' sbagliata questa sentenza o quella riportata qui sopra (cosa che penso io)... in ogni caso al di la' del tifo la corte non ci guadagna in credibilita'. Ultima modifica di claudioborghi : 07-10-2009 alle 21:35. |
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Junior Member
Iscritto dal: Sep 2005
Messaggi: 21
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Stupendo stasera a tavola, mentre vedevamo tutti il TG3 sentiamo Berlusconi lamentarsi e quando richiama ai "rossi" come non faceva da un pò è scappato un gigno collettivo
Comunque, qual'è la possibilità che cambino 4 cosette e lo rimandino al mittente ? |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
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#998 | |
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#999 |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2001
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Sul fatto che la Corte ha cambiato opinione rispetto al giudizio sul lodo Alfano ci sono pochi dubbi, e non c'entra l'essere schierati politicamente per dirlo (a me Berlusconi sta sui maroni n.d.r.).
Aspettiamo ovviamente le motivazioni, ma il succo è questo. Secondo me è giusta la visione di oggi, ma rimane che la corte con un cambio di visione del genere non ne esce in modo limpidissimo IMHO.
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And love is not the easy thing.... The only baggage you can bring Is all that you can't leave behind |
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#1000 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2002
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