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#1 |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: napoli
Messaggi: 2400
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quote condominiali
salve,abito con la mia famiglia in un condominio dal settembre 2006,all'atto del rogito(che coincide col giorno in cui abbiamo preso possesso dell'appartamento) ,abbiamo dovuto dare 1000 euro all'amministratore(li hanno dati tutti gli altri condomini) come una sorta di anticipo,da cui mese x mese sarebbero state detratte le quote mensili del condominio.Adesso che è stato fatto il bilancio consuntivo del 2006,risulta che noi dovremmo pagare circa 800 euro,cioè l'amministratore ci ha addebbitato le spese condominiali per tutto il 2006 e non solo a partire dalla data in cui noi siamo andati ad abitare (settembre 2006)qualcuno sa se è possibile addebitarci spese relative al periodo precedente a quando abbiamo abitato in questa casa?grazie mille
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#2 |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2004
Messaggi: 1218
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guarda non me ne intendo ma secondo me no..
perchè dovete pagare l'amministrazione del condominio se prima non ceravate?? allora dovevi pagare acnhe il 2005 e il 2004 ecc ecc no? secondo me dovevi pagare da settembre 2006 di quello che cè stato prima chi se ne frega no? imho
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Athlon64 3500 (Winchester), Asus A8V-E Deluxe, X700Pro 256MB, Maxtor 200GB Sata,Ali Enermax 400W, Mast. Pionner 109,Lettore dvd LG, Creative 2.1 3200, LG 1980q, Canon Pixma mp500. |
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#3 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2001
Città: Udine ma mi manca l'Australia
Messaggi: 393
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Dipende da cosa è stato scritto nel contratto di vendita dell'immobile.
Se c'è la clausa che tutte le spese, fino al momento della stipula, sono a carico del venditore allora dovrete pagare solo le spese effettivamente dalla vostra entrata nell'appartamento. Altrimenti... Vi spettano anche le spese arretrate.
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Il regarde le soleil. . il coule comme un navire. . et dans l'esprit il me reporte en arrière. . . dans la terre lointaine de mes pères. . . meglio un brutto processo che un bel funerale |
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#4 |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Città: Trani (BA)
Messaggi: 2074
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Disposizioni di attuazione del codice civile
Art. 63 Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore puo' ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. (624 c.p.c.) Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente (art.1292 c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In caso di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, I' amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene I' autorizzazione, può sospendere al condominio moroso I' utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato (art. 72 d.a.c.c.) Quindi ti tocca pagare e rivalerti per la quota relativa al periodo precedente l'acquisto (o l'immissione in possesso, se precedente) sul vecchio proprietario.
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#5 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: napoli
Messaggi: 2400
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Quote:
abbiamo comprato direttamente dal costruttore...
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#6 |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: napoli
Messaggi: 2400
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comunque se la legge è cosi,bisogna pagareok,ma come si fa a chiedere a una persona di pagare le spese condominiali di servizi di cui non ha usufruito(ascensore,illuminazione e pulizia parti comuni etc)
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#7 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Napoli
Messaggi: 1061
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Quote:
beh è la legge che lo prevede, non c'è molto da discutere. in ogni caso si tratta di un'obbligazione solidale che grava su due persone (l'attuale ed il precedente proprietario dell'immobile), quindi resta intatto il diritto di rivalsa verso il precedente proprietario per gli oneri condominiali di sua spettanza.
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Alek0s
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#8 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Milano
Messaggi: 5707
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serve a garantire gli altri condomini in caso chi vende sia inadempiente per il pagamento delle spese condominiali (caso molto frequente).
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#9 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: napoli
Messaggi: 2400
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#10 |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Città: Trani (BA)
Messaggi: 2074
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Ho forti dubbi sulla legalità della clausola apposta nell'atto di compravendita.
Anche perchè se uno o più appartamenti restano invenduti per anni, non vedo perchè la manutenzione (ordinaria e straordinaria) debba gravare sugli altri condomini. Sarebbe interesante inoltre sapere nel dettaglio a cosa corrispondono le spese addebitate. detto questo vista la cifra non rilevante non so se conviene un'azione legale individuale nei confronti del costruttore. però se altri condomini sono nella stessa situazione, il gioco potrebbe valere la candela.
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#11 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: napoli
Messaggi: 2400
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Quote:
mi pare che si intenda per i primi 5 anni,poi dopo le pagherebbe l'impresa di costruzioni. le spese che ci hanno addebbitato,sono relative a luce parti comuni,ascensore,pulizia parti comuni.
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#12 |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Città: Trani (BA)
Messaggi: 2074
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un'ultima cosa...
ti risulta che altri siano andati ad abitare molto prima di voi? se è così, visti i patti contrattuali hai poco da fare.. se invece i primi condomini non hanno comprato molto prima di voi, mi sembra strano ci siano costi di gestione per un immobile ancora disabitato.
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#13 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: napoli
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