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Old 22-09-2009, 07:25   #1
Nightmare
Senior Member
 
L'Avatar di Nightmare
 
Iscritto dal: May 2002
Città: Roma
Messaggi: 587
Lavoro a Tempo Indeterminato, ed inscrizione Università.

Salve,
Ho 24 anni, lavoro da 5 anni come consulente informatico ed ho un contratto a tempo indeterminato, 6° livello metalmeccanico.

Sto pensando seriamente ad inscrivermi all'università, ma ho dubbi riguardo le presenze all'uni, o le troppe assenze che potrei fare a lavoro.
Di quali diritti/doveri godono i lavoratori come me all'università?

Sono anche indeciso sull'indirizzo verso cui orientarmi, abito a Roma e il mio lavoro mi porta ad analizzare, progettare e sviluppare sistemi informatici in completa autonomia, spesso mi limito a progettare software che verrà sviluppato da altri colleghi, è un lavoro che mi piace molto e che vorrei approfondire e continuare a fare con piu conoscienza e piu professionalità.

Sapete darmi un aiuto?
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Old 22-09-2009, 08:09   #2
durbans
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Iscritto dal: Jul 2006
Messaggi: 152
[Iscriversi , non inscriversi.]
durbans è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 22-09-2009, 11:57   #3
markk0
 
Messaggi: n/a
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Di quali diritti/doveri godono i lavoratori come me all'università?
150 ore di permessi retribuiti per ogni anno solare di frequenza.

se lavori nel settore pubblico, a seconda del contratto di lavoro, potrebbero esserci ulteriori agevolazioni.
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Old 22-09-2009, 13:04   #4
screttiu
Member
 
L'Avatar di screttiu
 
Iscritto dal: Nov 2005
Città: Cremona - World
Messaggi: 83
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Originariamente inviato da markk0 Guarda i messaggi
150 ore di permessi retribuiti per ogni anno solare di frequenza.

se lavori nel settore pubblico, a seconda del contratto di lavoro, potrebbero esserci ulteriori agevolazioni.
le 150 ore non ci sono piu.

ce ne sono 120 non retribuite
screttiu è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 22-09-2009, 16:29   #5
markk0
 
Messaggi: n/a
nel mio contratto ci sono ancora, così come ci sono ancora i giorni di congedo straordinario per sostenere gli esami e per la tesi.
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Old 22-09-2009, 17:55   #6
iuccio
Senior Member
 
L'Avatar di iuccio
 
Iscritto dal: Jan 2005
Città: padova
Messaggi: 2792
Non erano 150 in 3 anni, utilizzabili anche in un solo anno?
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Old 23-09-2009, 08:54   #7
Nightmare
Senior Member
 
L'Avatar di Nightmare
 
Iscritto dal: May 2002
Città: Roma
Messaggi: 587
Io ho trovato solo 'voci' sulle 150 ore retribuite e per il giorno dell'esame e i 2 precedenti.
ma nulla di ufficiale.
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Old 23-09-2009, 19:08   #8
iuccio
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L'Avatar di iuccio
 
Iscritto dal: Jan 2005
Città: padova
Messaggi: 2792
Quote:
Originariamente inviato da Nightmare Guarda i messaggi
Io ho trovato solo 'voci' sulle 150 ore retribuite e per il giorno dell'esame e i 2 precedenti.
ma nulla di ufficiale.
Prendi il tuo CCNL e cerca lì.

Se non ce l'hai lo trovi qui:

http://www.cnel.it/archivio/contratt...li/periodo.asp
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Old 24-09-2009, 13:18   #9
Nightmare
Senior Member
 
L'Avatar di Nightmare
 
Iscritto dal: May 2002
Città: Roma
Messaggi: 587
Trovato, nel contratto Metalmeccanico, settore Industria.

Ho sottolineato i punti in cui parla delle 150 ore, ed i permessi per gli esami e i 2 giorni successivi

Codice:
Art. 29 - Diritto allo studio e alla formazione professionale.

A  far data dall'1.1.04 verrà determinato, all'inizio di ogni triennio, il
monte  ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio  del
diritto  allo  studio e per la formazione professionale qui  disciplinati,
moltiplicando  ore  7  annue per 3 e per il numero totale  dei  dipendenti
occupati  nell'azienda o nell'unità produttiva in  quella  data,  salvo  i
conguagli   successivi  in  relazione  alle  variazioni  del  numero   dei
dipendenti.

I  lavoratori  che contemporaneamente potranno assentarsi  dall'azienda  o
dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio di cui alla  lett.
A) e i corsi di formazione professionale di cui alla lett. B) non dovranno
superare  rispettivamente il 2% del totale della forza occupata e comunque
il  3%  complessivo; dovrà essere comunque garantito in  ogni  reparto  lo
svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le  RSU.  Nelle
aziende  fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari  risultanti
dalla  applicazione  della suddetta percentuale saranno  arrotondati  alla
unità superiore.


A) Diritto allo studio.

I  lavoratori  che,  al fine di migliorare la propria  cultura,  anche  in
relazione   all'attività  dell'azienda,  intendono   frequentare,   presso
istituti  pubblici  o  legalmente riconosciuti,  corsi  di  studio,  hanno
diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti
a carico del monte ore triennale come sopra definito.

In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo
di  150 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno,
sempreché  il corso al quale il lavoratore intende partecipare  si  svolga
per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

Nel  caso  di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell'attuale
scuola  dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella Nota a  verbale
n.  1  posta in calce al presente articolo), per l'alfabetizzazione  degli
adulti,  e  di  lingua  italiana  per  lavoratori  stranieri  al  fine  di
agevolarne   l'integrazione,  il  monte  ore   di   permesso   retribuito,
comprensivo  delle prove di esame, 'pro capite' nel triennio è  elevato  a
250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza  ai
detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.

Ai  lavoratori  che intendano frequentare, anche in orari non  coincidenti
con  l'orario di lavoro, l'ultimo biennio per il conseguimento del diploma
di  scuola  media superiore (fermo restando quanto previsto nella  Nota  a
verbale n. 1 posta in calce al presente articolo) saranno concesse 40  ore
annue di permesso retribuito, per non più di 2 anni nel corso del rapporto
di lavoro, cumulabili con quanto previsto al successivo art. 30.


B) Formazione professionale.

A  far  data dall'1.6.04, hanno diritto, con le precisazioni indicate,  di
usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale  di  cui
al  comma  1),  i  dipendenti che, al fine di migliorare  la  preparazione
professionale specifica, intendono partecipare a corsi di formazione  come
di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private indicate
dalle  Commissioni territoriali di cui all'art. 4.2), Disciplina generale,
Sezione  I,  tra quelle accreditate dalla Regione ai sensi  dell'art.  17,
legge  24.6.97 n. 196. Le citate Commissioni territoriali delibereranno  e
proporranno  agli  Enti  formativi  selezionati  progetti  rispondenti  ai
fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio;  di  tali
progetti  unitamente  a quelli proposti dagli Enti formativi  e  approvati
dalle  Commissioni territoriali sarà data comunicazione  ai  lavoratori  e
alle aziende.

Nelle  Regioni in cui non sia stato ancora attuato l'accreditamento  delle
strutture  formative, resta in vigore quanto previsto dall'art. 29,  comma
7), CCNL 8.6.99 fino ad accreditamento avvenuto.

Per  la  frequenza  di  detti corsi di formazione professionale,  potranno
essere  richiesti  permessi retribuiti per un  massimo  di  150  ore  'pro
capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che
il  corso  al  quale il lavoratore intende partecipare si  svolga  per  un
numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in  tal
caso sarà altresì accordato al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle
ore  a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella Banca  ore
di  cui  agli artt. 5, Disciplina generale, Sezione III, 8 e 7, Disciplina
speciale, Parti rispettivamente I e III.

A  decorrere  dalla medesima data hanno diritto di usufruire  di  permessi
retribuiti  a  carico  del monte ore triennale  di  cui  al  comma  1),  i
dipendenti  che intendono partecipare a corsi di formazione  professionale
concordati  a livello aziendale anche in coordinamento con le  Commissioni
territoriali di cui all'art. 4.2), Disciplina generale, Sezione I,  ovvero
promossi  dalle  Commissioni territoriali stesse  su  proposta  aziendale,
qualora  in  possesso  dei  requisiti e delle caratteristiche  individuate
negli accordi.

In  tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di  150
ore  'pro  capite'  per  triennio, fruibili  anche  in  un  solo  anno,  a
condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per  un
numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in  tal
caso  sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore  a
suo  credito accumulate nel conto ore individuale e nella Banca ore di cui
agli  artt.  5,  Disciplina  generale, Sezione  III,  8  e  7,  Disciplina
speciale, Parti rispettivamente I e III.

Per  l'esercizio  del diritto allo studio e per partecipare  ai  corsi  di
formazione  professionale, il dipendente interessato dovrà  presentare  la
domanda  scritta all'azienda entro giugno e dicembre di ogni anno; diverse
previsioni  potranno essere concordate a livello aziendale o di  volta  in
volta stabilite dai progetti.

Qualora  il  numero dei dipendenti che intendono partecipare  a  corsi  di
studio  o di formazione professionale comporti il superamento di  1/3  del
monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con
le  condizioni  di cui al comma 2), la Direzione e la RSU accorderanno  la
priorità  innanzitutto  ai  corsi  di  formazione  concordati  a   livello
aziendale  o  territoriale su proposta aziendale; ai corsi  di  formazione
professionale   previsti   nei   progetti   proposti   dalle   Commissioni
territoriali;  ai  corsi  di  formazione  professionale  approvati   dalle
Commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate  ai  sensi
del comma 1), punto B); infine ai corsi di studio di cui alla lett. A).

I  lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al
corso  e  successivamente, ogni trimestre, certificati  di  frequenza  con
l'indicazione delle ore relative.

Eventuali  divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate  dal
presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la
RSU.

Nel  caso  in  cui  permanga  divergenza circa la  corrispondenza  fra  le
caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare  e  quanto
previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in  unico
grado  -  alla  decisione della Commissione territoriale di  cui  all'art.
4.2), Disciplina generale, Sezione I.

La  Commissione  territoriale decide all'unanimità entro 20  giorni  dalla
data  di  ricevimento  della  istanza  che  le  Parti,  congiuntamente   o
disgiuntamente,  avranno  inoltrato,  con  raccomandata  a/r,  tramite  le
rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Le  aziende  erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti  mensili
conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando
che  il  presupposto  per il pagamento di dette ore,  nei  limiti  e  alle
condizioni  indicate,  è costituito dalla regolare  frequenza  dell'intero
corso.

Quanto  disposto  dal  presente  articolo dà  anche  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 6, legge 8.3.00 n. 53.


Dichiarazioni a verbale.

1)
Le  Parti  si  incontreranno entro 90 giorni dall'emanazione  dei  decreti
attuativi  della  legge  8.3.00,  n.  53  del  2003  relativi  all'obbligo
scolastico al fine di verificarne compatibilità e coerenze con il  dettato
contrattuale.

2)
Le Parti, ai fini della effettiva realizzazione delle iniziative formative
di  cui  alla  lett. B), porranno in essere tutte le azioni utili  per  il
finanziamento  dei  costi  attingendo a  risorse  regionali,  nazionali  e
comunitarie.



Art. 30 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi
          e per gli esami dei lavoratori studenti.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale
statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rila
scio  di  titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta,  in
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami.

Sempre   su   loro   richiesta  saranno  esonerati  dal  prestare   lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali.

I  lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere
prove  di  esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi  retribuiti
per  tutti  i giorni di esame (compresi quelli di settembre)  e  per  i  2
giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari,
ovvero  la  sessione  di  esami  negli altri  casi.  Questi  permessi  non
intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto  allo
studio di cui all'art. 29.

Fermi  restando,  per  i  lavoratori con almeno 5  anni  di  anzianità  di
servizio, i congedi per la formazione previsti dal successivo art.  31,  i
lavoratori  studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio  potranno
richiedere  nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non  retribuito
il  cui  utilizzo verrà programmato trimestralmente 'pro quota',  in  sede
aziendale,  compatibilmente  con le esigenze  produttive  e  organizzative
dell'azienda.

I  permessi  non saranno retribuiti per gli esami universitari  che  siano
stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.

A  richiesta  dell'azienda  il lavoratore interessato  dovrà  produrre  le
certificazioni  necessarie all'esercizio dei diritti di  cui  al  presente
articolo.

Rimangono  salve  le  condizioni di miglior favore  stabilite  da  accordi
aziendali.
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Old 24-09-2009, 14:41   #10
iuccio
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Old 25-09-2009, 22:47   #11
fumaita
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Messaggi: 116
quindi sono 150 retribuite per triennio e 120 ore non retribuite per ogni anno ...
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