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#1 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Città: Roma
Messaggi: 587
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Lavoro a Tempo Indeterminato, ed inscrizione Università.
Salve,
Ho 24 anni, lavoro da 5 anni come consulente informatico ed ho un contratto a tempo indeterminato, 6° livello metalmeccanico. Sto pensando seriamente ad inscrivermi all'università, ma ho dubbi riguardo le presenze all'uni, o le troppe assenze che potrei fare a lavoro. Di quali diritti/doveri godono i lavoratori come me all'università? Sono anche indeciso sull'indirizzo verso cui orientarmi, abito a Roma e il mio lavoro mi porta ad analizzare, progettare e sviluppare sistemi informatici in completa autonomia, spesso mi limito a progettare software che verrà sviluppato da altri colleghi, è un lavoro che mi piace molto e che vorrei approfondire e continuare a fare con piu conoscienza e piu professionalità. Sapete darmi un aiuto?
__________________
AMD Phenom II 965 Black Edition | Gigabyte 990XA-UD3 | Corsair 8GB DDR3 1666 | Intel SSD 320 160GB + WD Caviar Green 3TB | AsusGeForce GTX770 DC II| CoolerMaster 690 II | Philips 231e1sb |
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#2 |
Junior Member
Iscritto dal: Jul 2006
Messaggi: 152
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[Iscriversi , non inscriversi.]
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#3 |
Messaggi: n/a
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#4 |
Member
Iscritto dal: Nov 2005
Città: Cremona - World
Messaggi: 83
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#5 |
Messaggi: n/a
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nel mio contratto ci sono ancora, così come ci sono ancora i giorni di congedo straordinario per sostenere gli esami e per la tesi.
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#6 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: padova
Messaggi: 2792
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Non erano 150 in 3 anni, utilizzabili anche in un solo anno?
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#7 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Città: Roma
Messaggi: 587
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Io ho trovato solo 'voci' sulle 150 ore retribuite e per il giorno dell'esame e i 2 precedenti.
ma nulla di ufficiale.
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#8 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: padova
Messaggi: 2792
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Quote:
Se non ce l'hai lo trovi qui: http://www.cnel.it/archivio/contratt...li/periodo.asp
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#9 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Città: Roma
Messaggi: 587
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Trovato, nel contratto Metalmeccanico, settore Industria.
Ho sottolineato i punti in cui parla delle 150 ore, ed i permessi per gli esami e i 2 giorni successivi Codice:
Art. 29 - Diritto allo studio e alla formazione professionale. A far data dall'1.1.04 verrà determinato, all'inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio e per la formazione professionale qui disciplinati, moltiplicando ore 7 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio di cui alla lett. A) e i corsi di formazione professionale di cui alla lett. B) non dovranno superare rispettivamente il 2% del totale della forza occupata e comunque il 3% complessivo; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le RSU. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dalla applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati alla unità superiore. A) Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo (fermo restando quanto previsto nella Nota a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo), per l'alfabetizzazione degli adulti, e di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l'integrazione, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, 'pro capite' nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l'orario di lavoro, l'ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore (fermo restando quanto previsto nella Nota a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo) saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di 2 anni nel corso del rapporto di lavoro, cumulabili con quanto previsto al successivo art. 30. B) Formazione professionale. A far data dall'1.6.04, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al comma 1), i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono partecipare a corsi di formazione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private indicate dalle Commissioni territoriali di cui all'art. 4.2), Disciplina generale, Sezione I, tra quelle accreditate dalla Regione ai sensi dell'art. 17, legge 24.6.97 n. 196. Le citate Commissioni territoriali delibereranno e proporranno agli Enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli Enti formativi e approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori e alle aziende. Nelle Regioni in cui non sia stato ancora attuato l'accreditamento delle strutture formative, resta in vigore quanto previsto dall'art. 29, comma 7), CCNL 8.6.99 fino ad accreditamento avvenuto. Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale, potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore 'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordato al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella Banca ore di cui agli artt. 5, Disciplina generale, Sezione III, 8 e 7, Disciplina speciale, Parti rispettivamente I e III. A decorrere dalla medesima data hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al comma 1), i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui all'art. 4.2), Disciplina generale, Sezione I, ovvero promossi dalle Commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi. In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore 'pro capite' per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell'utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella Banca ore di cui agli artt. 5, Disciplina generale, Sezione III, 8 e 7, Disciplina speciale, Parti rispettivamente I e III. Per l'esercizio del diritto allo studio e per partecipare ai corsi di formazione professionale, il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda entro giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti. Qualora il numero dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di 1/3 del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 2), la Direzione e la RSU accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione professionale previsti nei progetti proposti dalle Commissioni territoriali; ai corsi di formazione professionale approvati dalle Commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del comma 1), punto B); infine ai corsi di studio di cui alla lett. A). I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente, ogni trimestre, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la RSU. Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione della Commissione territoriale di cui all'art. 4.2), Disciplina generale, Sezione I. La Commissione territoriale decide all'unanimità entro 20 giorni dalla data di ricevimento della istanza che le Parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata a/r, tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall'art. 6, legge 8.3.00 n. 53. Dichiarazioni a verbale. 1) Le Parti si incontreranno entro 90 giorni dall'emanazione dei decreti attuativi della legge 8.3.00, n. 53 del 2003 relativi all'obbligo scolastico al fine di verificarne compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale. 2) Le Parti, ai fini della effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui alla lett. B), porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei costi attingendo a risorse regionali, nazionali e comunitarie. Art. 30 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rila scio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 29. Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dal successivo art. 31, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente 'pro quota', in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative dell'azienda. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
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#11 |
Member
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Messaggi: 116
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quindi sono 150 retribuite per triennio e 120 ore non retribuite per ogni anno ...
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