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#1 |
Member
Iscritto dal: Jul 2004
Città: provincia di milano
Messaggi: 72
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Certificazione impianti a norma
Sto comprando un appartamento dove l'impianto elettrico e a norma,
detto dal proprietario l'attuale impianto è stato fatto dal cugino, ma non ha la Certificazione della norma attuale che un elettricista autorizzato dovrebbe rilasciare. Ora io mi chiedo: la persona che me lo sta vendendo e obbligato a darmi o fare la certificazione a norma degli impianti di casa o no? Grazie ![]()
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Ciao |
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#2 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2002
Città: quadrante delta
Messaggi: 660
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scusa non sono pratico ma senza un certificato come si può dire che è a norma?? deve essere attestato no??
credo che dovresti chiamare un elettricista x fargli fare le verifiche del caso... |
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#3 |
Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Massa
Messaggi: 113
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le verifiche del caso secondo me spettano al vecchio proprietario dato che deve cedere la proprietà esente da vizi di qualsiasi tipo
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I COMUNISTI ITALIANI, annunciano la scomparsa della DEMOCRAZIA uccisa dal governo Berlusconi, le esequie avranno luogo il 28 e 29 marzo 2010
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#4 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Città: pordenone
Messaggi: 807
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In materia(sentivo 2 ingegneri poco fa')la legge e' contrastante.
Per essere entro la norma,ti basta esser munito di interrutore differenziale(salvavita) Da una recente statistica sulla sicurezza di casa,solo il 30% degli interruttori differenziali sono funzionanti ed efficienti.Periodicamente andrebbe fatto scattare,sia per verificarne il funzionamento,sia per tener "libera"la parte elettromeccanica. Una legge parla di messa a terra,un'altra dice che è sufficiente il salvavita(abitazioni civili) Ciao
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AtholnXP2100@2220mhz+MSIK7N2G-L-2x256nanyapc2700-Aureon Terratec7.1space-Maxtor DP9 2x80gb--inspire5300-PCTVpro pinnacle-s.reteADSLeiricssonEthernet-geForce440mx-Sony trinitron+solite periferiche.. Clan dei nonni di HWU |
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#5 |
Bannato
Iscritto dal: Jun 2004
Città: Cell: 338-30-489-10
Messaggi: 552
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NON DICIAMO FESSERIE.
Per essere a norma devi avere il differenziale si, ma anche altre cose come ad esempio la pressa di terra con resistenza di terra inferiore ai 20 Ohm. Il certificato viene rilasciato SOLO da chi ha seguito il corso alla regione. Ti consiglio: fattelo rilasciare, poi se non è a norma chiami i carabinieri e ci pensano loro a sanare la truffa in atto pubblico. Ciao |
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#6 | |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
Messaggi: 19347
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Quote:
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"Le statistiche sono come le donne lascive: se riesci a metterci le mani sopra, puoi farci quello che ti pare" Walt Michaels |
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#7 |
Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Massa
Messaggi: 113
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qui si sta facendo un po' di confusione....
è il caso che intervenga in veste di perito elettrotecnico.... Gli impianti elettrici civili, per quando riguarda la rispondenza alle norme, vengono suddivisi in due categorie: Impianti antecedenti alla legge 46 del 1990 e impianti successivi. Gli impianti antecedenti alla legge 46 /90 si ritengono a norma dopo l'installazione dell'interruttore automatico differenziale (o salvavita) con soglia di intervento uguale o inferiore ai 30 milliampere; chiaramente è comunque necessaria la dichiarazione di un elettricista qualificato che attesti l'installazione di detto dispositivo. Gli impianti successivi alla legge 46 del 1990 devono essere conformi alle prescrizioni di tale legge ed eventuali sue modifiche successive e anche qui deve essere presente il certificato di conformità.
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#8 |
Bannato
Iscritto dal: Jun 2004
Città: Cell: 338-30-489-10
Messaggi: 552
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appunto.
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#9 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Firenze
Messaggi: 2731
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Re: Certificazione impianti a norma
Quote:
ciao |
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#10 |
Bannato
Iscritto dal: Jun 2004
Città: Cell: 338-30-489-10
Messaggi: 552
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si, ma ti conviene controllare prima, onde evitare successive denunce
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#11 |
Member
Iscritto dal: Jul 2004
Città: provincia di milano
Messaggi: 72
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Allora intanto
Grazie a tutti ![]() Riassumo: l'impianto fisico elettrico è a norma cioè gli impianti sono stati rifatti dopo il 1990 ma non hanno il "Pezzo di carta" chiamato CERTIFICAZIONE. Detto dal proprietario la Certificazione non c'è perchè l'impianto e stato rifatto a norma dal cugino elettricista a tempo perso, per cui capace fisicamente di rifare un impianto elettrico ma non in grado di rilasciare Certificazioni. Il proprietario me lo deve far fare lui la Certificazione perchè è obbligato dalla legge che obbliga a chi vende di darla al nuovo proprietario o può anche vendermi la casa senza Certificazione per cui la legge non obbliga al venditore di vendere la casa con la Certificazione?
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Ciao Ultima modifica di X-MEEN : 12-09-2004 alle 09:28. |
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#12 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Firenze
Messaggi: 2731
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il venditore non deve dare certificazioni, deve dare gli impianti a norma secondo quanto previsto da Codice Civile, L.46/90 e segg.
come pezze d'appoggio per dimostrarlo ha più strade, principalmente: -la dichiarazione di conformità relativa alla realizzazione fisica di tutti gli impianti -l'autocertificazione x gli impianti antecedenti a marzo 1990 ma comunque rispondenti alla legge -un insieme delle 2 precedenti, quando la dichiarazione di conformità sia relativa solo ad una parte degli impianti -una dichiarazione di conformità in cui l'elettricista sottoscrive, come intervento, la verifica di tutto l'impianto non x indurre qualcuno a non rispettare le regole, ma a volte applicando il 2° punto con una certa elasticità.... il riferimento di legge l'ho citato nel mio 3D precedente ciao |
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#13 |
Member
Iscritto dal: Jul 2004
Città: provincia di milano
Messaggi: 72
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Scusa ma io per legge devo avere queste Certificazioni?
Se lui le ha se le tiene per lui o le deve dare a me? Io come faccio a sapere se gli impianti sono a norma se non mi dà niente da vedere?
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Ciao |
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#14 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Firenze
Messaggi: 2731
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è richiesto che sul contratto di vendita/acquisto, fra le altre cose (x esempio la conformità alle norme urbanistiche, l'abitabilità/agibilità, ecc.) sia espressamente citata la conformità degli impianti, non solo elettrici, ma anche idraulici, del gas, ecc.
il notaio richiederà al venditore una copia delle pezze di appoggio, ev. per sé e x consegnarle all'acquirente, ai sensi del regolamento di applicazione della L. 46/90 (DPR 447/91, art. 9 comma 3) |
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#15 | |
Member
Iscritto dal: Jul 2004
Città: provincia di milano
Messaggi: 72
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Quote:
Allora in questo caso se il venditore non ha queste pezze di appoggio il notaio non può procedere, per cui allora il venditore deve per obblighi di legge avere le certificazioni degli impianti, per cui il venditore deve OBBLIGATORIAMENTE averle se nò sono C.Z.I suoi ![]() ![]() OK?
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Ciao |
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#16 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Firenze
Messaggi: 2731
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sì, ok, in teoria...
in pratica cerchiamo di essere realistici: al di là del fatto che alcuni notai tendono ad essere tolleranti ed a "concludere" senza troppi allegati (in ogni caso puoi comunque pretenderli), il venditore dovrà comunque risolvere la situazione se vuole vendere, quindi tanto vale che lo faccia subito e non al prossimo acquirente; inoltre, applicando "intelligentemente" la regola dell'autocertificazione, il problema si risolve in men che non si dica... piuttosto, al posto tuo mi farei "aiutare" nel valutare che tutti gli impianti, non solo gli elettrici, siano davvero entro le norme, funzionanti e funzionali; inoltre tieni presenti che modifiche successive, spesso necessarie quando si va ad abitare in un diverso appartamento, e che non siano di manutenzione ordinaria, potrebbero rendere subito "vecchia" la dichiarazione di conformità o l'autocertificazione (almeno parzialmente) |
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#17 |
Member
Iscritto dal: Jul 2004
Città: provincia di milano
Messaggi: 72
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Si logicamente
ma puoi per favore spiegarmi cosè questa autocertificazione?
__________________
Ciao |
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#18 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Firenze
Messaggi: 2731
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più che spiegartelo, ti posto il testo dell'art. 6 del DPR 392/1994:
Art. 6 Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva 1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi ad dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell’amministrazione degli stessi possono dimostrare l’avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati. 2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono condurre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all’articolo 9 della legge. ciao |
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#19 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Città: pordenone
Messaggi: 807
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Quote:
Bè,sentivo questi due,ma la casa ha una 50ina di anni,quindi parlavan di casa antecedente... non ero al corrente delle case fatte dopo il 90.. ciao
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#20 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2001
Città: Firenze
Messaggi: 2731
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gli impianti elettrici degli edifici civili installati precedentemente a marzo 1990 si ritengono adeguati secondo la L.46/1990 quando (DPR 447/91, art. 5 comma 7):
"Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA." Gli impianti elettrici messi in opera dopo il marzo 1990 devono rispondere in tutto alle norme tecniche via via in vigore al momento dell'installazione, ovviamente molto più "onerose" rispetto a quanto richiesto x il solo adeguamento quindi la messa a terra, per edifici civili "antecedenti", può non essere necessaria x adeguarsi alla legge (x motivi di sicurezza rimane comunque importantissima) la "dichiarazione di conformità" dei lavori eseguiti (e non "certificazione") non viene rilasciata "solo da chi ha fatto il corso alla regione", tutt'altro, ci sono molti altri modi per "essere autorizzati" (se non lo si è già di diritto): questi modi sono descritti nella Legge 46/90, art. 3, e chiariti in provvedimenti vari successivi i 20 ohm: falsa notizia tecnica dura a morire: deriva dal DPR 547/1955 (art. 326), ma: -il decreto si chiama "norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro", quindi non si è mai applicato alle abitazioni -in virtù della Legge 186/1968 (vi risparmio il meccanismo e i riferimenti) l'applicazione "a pappagallo" di quel valore, che in certi casi potrebbe essere pure pericoloso, non si fa più neanche per le attività lavorative ciao Ultima modifica di essegi : 13-09-2004 alle 19:00. |
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