|
|||||||
|
|
|
![]() |
|
|
Strumenti |
|
|
#1 |
|
Member
Iscritto dal: Jul 2006
Città: Palermo (Romagnolo), interessi "stikkio", hobby "auto" & "moto", il tuo motto "divertiti alla grande", un saluto a tutti i siciliani in the world! ;)
Messaggi: 192
|
Concetto di querela ed esprimere ciò che si vuole...dubbio!
Siamo in un paese democratico, ogniuno può esprimere e dire ciò che vuole, cìè una legge in vigore che ammette l'espressione a pubblico dominio. Sia nel sociale che su internet!
Dovrebbe essere così no!? Ma sempre per legge esiste la querela, sembra che le due cose vadano in contrasto, anche perchè se esprimo un parere sia negativo che positivo di un tizio X, (dato che siamo in un paese democraico e abbiamo la scelta di dire ciò che pensiamo), dal tizio X vengo querelato, ma allore che senso a sta legge che possiamo esprimere ciò che pensiamo e renderlo di pubblico dominio?
__________________
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Bannato
Iscritto dal: Mar 2003
Città: Curno (BG) - Italia Suvvettino: Toyota LJ70 Fuoristrada: Unimog 404 Status attuale: Evaristo Messaggi Off Topic: ∞
Messaggi: 1153
|
querela <> diffamazione <> ingiuria
![]() e aggiungo
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2003
Città: Romano de ROMA e pure Romanista!!!
Messaggi: 1752
|
non so legalmente come funzioni di preciso la cosa, anche perche' e' difficile quantificare un'"offesa" o un parere o come si intrippano loro.
l'unica cosa che so e' che querelare per quei motivi e' da superfalliti stato terminale...
__________________
W a sorca, l'arcobaleno, er bucio der culo, er fischio der treno; si te la rompo nun te la pago ma te la cucio cor filo e coll'ago! Nobody likes me, but that's okay, cause I don't like y'all anyway... Io sono la gomma, tu la colla! Luogotenente dell'Hardware Upgrade Automotive Team --- Gioco cor tridente: Lui, Lei & Gli Altri! Fanno miracoli! |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2005
Messaggi: 494
|
Quote:
Scusa, non ho fatto diritto, ma se non sbaglio sei querelato sei offendi/esprimi un giudizio negativo inventato. Per essere querelato devi offendere qualcuno, non esprimendo un giudizio negativo (reale). |
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Bannato
Iscritto dal: Mar 2003
Città: Curno (BG) - Italia Suvvettino: Toyota LJ70 Fuoristrada: Unimog 404 Status attuale: Evaristo Messaggi Off Topic: ∞
Messaggi: 1153
|
ma la querela mica indentifica il reato
![]() cioè... si querela qualcuno quando non basta una denuncia per far partire il procedimento. (es. ingiuria, diffamazione, lesioni personali...) tu ti riferivi al reato di diffamazione? Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2004
Città: London, UK
Messaggi: 10708
|
Non capisco cosa ci sia di strano.
C'è il diritto di esprimere la propria opinione, ma se lo si usa per offendere qualcuno, ingiuriare o diffamare si può essere querelati, ed eventualmente condannati. Non c'è il diritto di dire cosa si vuole, nè nella vita reale nè qui su internet, c'è il diritto di esprimere la propria opinione, ma non di farlo in qualsiasi modo. Questo è un tuo ulteriore diritto, hai il diritto di poterti difendere di fronte a chi ti insulta, o fa diffamazione nei tuoi confronti. - CRL -
__________________
"non è compito del mod dare una mano di bianco sul grigio della vita" [cit.] |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2005
Città: milano
Messaggi: 2090
|
__________________
Ho concluso con: Corvax, Phopho, dr.gazza, geminiII, Bladexx, Thebaro, JAN THE LAST, Trapana, w-shark, ilBenny(x2), ChriD, Estero, keemax, mspr, GIVDYX |
|
|
|
|
|
#8 |
|
Member
Iscritto dal: Jul 2006
Città: Palermo (Romagnolo), interessi "stikkio", hobby "auto" & "moto", il tuo motto "divertiti alla grande", un saluto a tutti i siciliani in the world! ;)
Messaggi: 192
|
Io non o capito, perche nn so l'itagliano
__________________
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2004
Città: London, UK
Messaggi: 10708
|
...guarda che l'hai mancata davvero una h nel primo post...
- CRL -
__________________
"non è compito del mod dare una mano di bianco sul grigio della vita" [cit.] |
|
|
|
|
|
#10 | |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2006
Messaggi: 1801
|
Quote:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Codice di procedura penale: Art. 594 Ingiuria Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone. Art. 595 Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni. Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione. Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate. Art. 596 Esclusione della prova liberatoria Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non e' ammesso a provare, a sua discolpa, la verita' o la notorieta' del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto medesimo. Quando l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verita' del fatto medesimo e' pero' sempre ammessa nel procedimento penale:
(1) Articolo cosi' modificato dal D.Lgs.Lgt. 14 novembre 1944, n. 288. Art. 596 bis Diffamazione col mezzo della stampa Se il delitto di diffamazione e' commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58 (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 595. Art. 597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa. Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresi' in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela, la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente, spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato. Art. 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorita' giudiziarie o amministrative Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all'Autorita' giudiziaria, ovvero dinnanzi a un'autorita' amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Il giudice, pronunciando nella causa, puo', oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, e' fatta sulle medesime annotazione della sentenza. Ultima modifica di kopetea : 02-03-2007 alle 21:23. |
|
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 19:04.






















