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Old 02-03-2007, 18:47   #1
Alcor_81
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Concetto di querela ed esprimere ciò che si vuole...dubbio!

Siamo in un paese democratico, ogniuno può esprimere e dire ciò che vuole, cìè una legge in vigore che ammette l'espressione a pubblico dominio. Sia nel sociale che su internet!

Dovrebbe essere così no!?

Ma sempre per legge esiste la querela, sembra che le due cose vadano in contrasto, anche perchè se esprimo un parere sia negativo che positivo di un tizio X, (dato che siamo in un paese democraico e abbiamo la scelta di dire ciò che pensiamo), dal tizio X vengo querelato, ma allore che senso a sta legge che possiamo esprimere ciò che pensiamo e renderlo di pubblico dominio?
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Old 02-03-2007, 18:51   #2
p.NiGhTmArE
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querela <> diffamazione <> ingiuria

e aggiungo
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Old 02-03-2007, 18:53   #3
bananarama
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non so legalmente come funzioni di preciso la cosa, anche perche' e' difficile quantificare un'"offesa" o un parere o come si intrippano loro.

l'unica cosa che so e' che querelare per quei motivi e' da superfalliti stato terminale...
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Old 02-03-2007, 18:54   #4
napo73
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Siamo in un paese democratico, ogniuno può esprimere e dire ciò che vuole, cìè una legge in vigore che ammette l'espressione a pubblico dominio. Sia nel sociale che su internet!

Dovrebbe essere così no!?

Ma sempre per legge esiste la querela, sembra che le due cose vadano in contrasto, anche perchè se esprimo un parere sia negativo che positivo di un tizio X, (dato che siamo in un paese democraico e abbiamo la scelta di dire ciò che pensiamo), dal tizio X vengo querelato, ma allore che senso a sta legge che possiamo esprimere ciò che pensiamo e renderlo di pubblico dominio?

Scusa, non ho fatto diritto, ma se non sbaglio sei querelato sei offendi/esprimi un giudizio negativo inventato.
Per essere querelato devi offendere qualcuno, non esprimendo un giudizio negativo (reale).
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Old 02-03-2007, 19:03   #5
p.NiGhTmArE
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ma la querela mica indentifica il reato
cioè... si querela qualcuno quando non basta una denuncia per far partire il procedimento. (es. ingiuria, diffamazione, lesioni personali...)


tu ti riferivi al reato di diffamazione?
Quote:
Art. 594 Ingiuria
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.

Art. 595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.
Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate.
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Old 02-03-2007, 19:22   #6
CRL
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Messaggi: 10708
Non capisco cosa ci sia di strano.

C'è il diritto di esprimere la propria opinione, ma se lo si usa per offendere qualcuno, ingiuriare o diffamare si può essere querelati, ed eventualmente condannati.

Non c'è il diritto di dire cosa si vuole, nè nella vita reale nè qui su internet, c'è il diritto di esprimere la propria opinione, ma non di farlo in qualsiasi modo.
Questo è un tuo ulteriore diritto, hai il diritto di poterti difendere di fronte a chi ti insulta, o fa diffamazione nei tuoi confronti.

- CRL -
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"non è compito del mod dare una mano di bianco sul grigio della vita" [cit.]
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Old 02-03-2007, 19:47   #7
Bassmo
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e aggiungo

tu lo aggiungi e io lo quoto
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Ho concluso con: Corvax, Phopho, dr.gazza, geminiII, Bladexx, Thebaro, JAN THE LAST, Trapana, w-shark, ilBenny(x2), ChriD, Estero, keemax, mspr, GIVDYX
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Old 02-03-2007, 20:02   #8
Alcor_81
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tu lo aggiungi e io lo quoto
Io non o capito, perche nn so l'itagliano
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Old 02-03-2007, 20:12   #9
CRL
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Originariamente inviato da Alcor_81 Guarda i messaggi
Io non o capito, perche nn so l'itagliano
...guarda che l'hai mancata davvero una h nel primo post...

- CRL -
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"non è compito del mod dare una mano di bianco sul grigio della vita" [cit.]
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Old 02-03-2007, 21:19   #10
kopetea
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Siamo in un paese democratico, ogniuno può esprimere e dire ciò che vuole, cìè una legge in vigore che ammette l'espressione a pubblico dominio. Sia nel sociale che su internet!

Dovrebbe essere così no!?

Ma sempre per legge esiste la querela, sembra che le due cose vadano in contrasto, anche perchè se esprimo un parere sia negativo che positivo di un tizio X, (dato che siamo in un paese democraico e abbiamo la scelta di dire ciò che pensiamo), dal tizio X vengo querelato, ma allore che senso a sta legge che possiamo esprimere ciò che pensiamo e renderlo di pubblico dominio?
Art. 21 Costituzione Italiana
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.


Codice di procedura penale:

Art. 594 Ingiuria
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.

Art. 595 Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.
Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.
Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 596 Esclusione della prova liberatoria
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non e' ammesso a provare, a sua discolpa, la verita' o la notorieta' del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto medesimo.
Quando l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verita' del fatto medesimo e' pero' sempre ammessa nel procedimento penale:
  1. se la persona offesa e' un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
  2. se per il fatto attribuito alla persona offesa e' tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
  3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita' o la falsita' del fatto ad esso attribuito.
Se la verita' del fatto e' provata o se per esso la persona, a cui il fatto e' attribuito e', per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non e' punibile, salvo che i modi usati non rendano per se' stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo (1).
(1) Articolo cosi' modificato dal D.Lgs.Lgt. 14 novembre 1944, n. 288.

Art. 596 bis Diffamazione col mezzo della stampa
Se il delitto di diffamazione e' commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58 (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 595.

Art. 597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato
I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresi' in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela, la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente, spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

Art. 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorita' giudiziarie o amministrative
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all'Autorita' giudiziaria, ovvero dinnanzi a un'autorita' amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il giudice, pronunciando nella causa, puo', oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, e' fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Ultima modifica di kopetea : 02-03-2007 alle 21:23.
kopetea è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
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