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Old 01-08-2008, 18:20   #121
sid_yanar
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Queste sono le sentenze:



Da Wikipedia

Sottolineate quelle in cui è intervenuto in prima persona Berlusconi con provvedimenti a suo favore (3 su 19)
ma ti rendi conto che si tratta di un abominio? che in base allo stesso principio, la prossima volta che prendi un semaforo rosso, potresti magari cambiare la legge dicendo che ci si ferma con il verde?
__________________
"...tutti ci amano, e tutti ci odiano."
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Old 01-08-2008, 18:33   #122
John Cage
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ma ti rendi conto che si tratta di un abominio? che in base allo stesso principio, la prossima volta che prendi un semaforo rosso, potresti magari cambiare la legge dicendo che ci si ferma con il verde?
beh, ad un vescovo, in Sardegna, gli ha chiesto se si poteva fare quelcosa per l'eucaristia alle persone divorziate..

http://www.repubblica.it/2008/06/sez...22-giugno.html

Ultima modifica di John Cage : 01-08-2008 alle 19:10.
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Old 01-08-2008, 18:39   #123
claudioborghi
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il che, come puoi vedere tu stesso dalle motivazioni COMPLETE della sentenza, non risponde ad un bel niente
te la reincollo dato che devono esserti sfuggite alcune parti sottolineate a cui il tuo solito lavoro di taglia e cuci non da una risposta:

Mi rendo conto che per uno digiuno di diritto una sentenza della corte costituzionale e' una cosa ostica... tuttavia devi almeno notare che prima di dare il suo parere la corte riporta le argomentazioni sentite nel dibattimento da chi ha sollevato la questione di costituzionalita'.

Per cui se tu mi sottolinei la parte dove dice:

"Secondo il giudice remittente la norma censurata..."

Si tratta di opinioni di una parte in causa, non certo della Corte costituzionale stessa, che invece in seguito obietta sui punti precisi che ho evidenziato io.

Come la penso io comunque la pensa anche il Presidente della Repubblica, che infatti ha firmato senza problemi.

Meglio non so spiegartelo.
claudioborghi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 18:51   #124
claudioborghi
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Originariamente inviato da sid_yanar Guarda i messaggi
ma ti rendi conto che si tratta di un abominio?
Nessun abominio, la legge che ridisegna il diritto societario e' di sicuro migliore di quella precedente, tale per cui potevi essere processato per falso in bilancio anche per minuzie senza nessun danneggiato e la pena era la stessa che per i buchi miliardari, il fatto che B ne possa aver tratto un (dubbio) vantaggio e' secondario...

Infatti nessuno l'ha cambiata pur essendoci stati due lunghi anni per farlo...

Una delle poche cose buone fatte da Prodi era stata ad es. la riforma del reato di abuso d'ufficio... in teoria avrebbe potuto toccare un processo in cui era coinvolto (e che poi l'ha visto assolto perche' il fatto non sussiste -anche se fu impedito l'appello al PM-) ma in ogni caso si trattava di un provvedimento astrattamente giusto quindi poco importa il coinvolgimento personale. Anzi, a volte l'"esserci dentro" aiuta a far capire alcune storture dell'ordinamento.

Io mi soffermerei invece sulla massa di provvedimenti a vuoto... come dire che se uno viene pestato come un fabbro senza aver fatto niente la volta che reagisce e' un abominio...

Vorrei vedere chiunque dopo 19 processi finiti in nulla che buon umore...
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Old 01-08-2008, 18:56   #125
^TiGeRShArK^
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Mi rendo conto che per uno digiuno di diritto una sentenza della corte costituzionale e' una cosa ostica... tuttavia devi almeno notare che prima di dare il suo parere la corte riporta le argomentazioni sentite nel dibattimento da chi ha sollevato la questione di costituzionalita'.

Per cui se tu mi sottolinei la parte dove dice:

"Secondo il giudice remittente la norma censurata..."

Si tratta di opinioni di una parte in causa, non certo della Corte costituzionale stessa, che invece in seguito obietta sui punti precisi che ho evidenziato io.

Come la penso io comunque la pensa anche il Presidente della Repubblica, che infatti ha firmato senza problemi.

Meglio non so spiegartelo.

veramente quelle sono le parti che ho evidenziato per far comprendere meglio il tutto.
vabbè..
visto che ancora ti sfugge ti riporto solo le parti interessanti dato che sei evidentemente troppo pigro per leggere tutte le parti evidenziate:
Quote:
6. Da quanto detto emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa censurata crea un regime differenziato riguardo all’esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale.

(che non è accolta, ma subito dopo puoi leggere: )
Sacrificato è altresì il diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell’azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell’articolo 75 del codice di procedura penale.

continuando:

7. Si è affermato, per sostenere la legittimità costituzionale della legge, che nessun diritto è definitivamente sacrificato, nessun principio costituzionale è per sempre negletto.

La tesi non può essere accolta.


E dulcis in fundo:

La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l’articolo 3 Costituzione sia violato dalla norma censurata.

Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti.
Ora che te l'ho ridotta, evidenziata e spiegata è sufficientemente chiara per te per spiegarmi come il lodo alfano avrebbe corretto i 3 punti evidenziati?
__________________
^TiGeRShArK^ è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 19:28   #126
claudioborghi
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Ora che te l'ho ridotta, evidenziata e spiegata è sufficientemente chiara per te per spiegarmi come il lodo alfano avrebbe corretto i 3 punti evidenziati?
*sigh*

Ma che devo fare io con te?

La prima parte che mi hai evidenziato (punto 6, riportiamolo tutto, va' senno' dicono che taglio e cucio) dice:

6.― Da quanto detto emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa censurata crea un regime differenziato riguardo all’esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale.
La constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all’affermazione del contrasto della norma con l’art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l’ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione.
Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione.
Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.
L’automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell’imputato, al quale è posta l’alternativa tra continuare a svolgere l’alto incarico sotto il peso di un’imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.). Ed è appena il caso di osservare che, in considerazione dell’interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale, è ininfluente l’atteggiamento difensivo assunto dall’imputato nella concretezza del giudizio.
Sacrificato è altresì il diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell’azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell’art. 75 del codice di procedura penale.


Rilievi accolti in toto in quanto la sospensione e' rinunciabile e sono fatti salvi i diritti della parte civile

Infatti (commi del lodo alfano non tagliati):

2. L’imputato o il suo difensore munito di
procura speciale puo` rinunciare in ogni mo-
mento alla sospensione.

6. Nel caso di sospensione, non si applica
la disposizione dell’articolo 75, comma 3,
del codice di procedura penale. Quando la
parte civile trasferisce l’azione in sede civile,
i termini per comparire, di cui all’articolo
163-bis del codice di procedura civile, sono
ridotti alla meta` , e il giudice fissa l’ordine
di trattazione delle cause dando precedenza
al processo relativo all’azione trasferita.


Andiamo avanti...

La seconda parte che mi hai evidenziato era il punto 7 che riportiamo integralmente per i ben noti motivi.


7.― Si è affermato, per sostenere la legittimità costituzionale della legge, che nessun diritto è definitivamente sacrificato, nessun principio costituzionale è per sempre negletto.
La tesi non può essere accolta.
All’effettività dell’esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (art. 111, secondo comma), questa Corte aveva ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza n. 354 del 1996) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell’efficienza del processo (sentenza n. 353 del 1996).


Rilievo accolto in toto, infatti:

5. La sospensione opera per l’intera durata
della carica o della funzione e non e` reitera-
bile,
salvo il caso di nuova nomina nel corso
della stessa legislatura ne ́ si applica in caso
di successiva investitura
in altra delle cariche
o delle funzioni.

Quel "salvo il caso" contempla la possibilita' del reincarico governativo, ma sempre all'interno di una legislatura, quindi tempi certi.


L' ultimo punto infine e' questo.


8.― La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l’art. 3 Cost. sia violato dalla norma censurata.
Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l’art. 205 cod.proc.pen. il quale disciplina un aspetto secondario dell’esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni.
Non è superfluo soggiungere che, mentre vengono fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost., nulla viene detto a proposito del secondo comma dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma dell’art. 68 Cost. ai membri delle due Camere. Ne consegue che si riscontrano nella norma impugnata anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza.


In questo caso l'accento veniva messo sulla condizione di "primus inter pares" del presidente della corte costituzionale e infatti tale carica e' stata tolta dal novero di quelle tutelabili, senza contare che l'assunto si riferisce alla vecchia legge proposta che aveva i vizi di cui sopra, ora corretti e che pertanto non "distinguono sotto il profilo della parita' della giurisdizione".
Su questo si puo' discutere (ma poco, pero') ma direi che appare chiaro l'accoglimento del punto.

Pertanto a mio parere (e a quello del Presidente della Repubblica e dei suoi uffici) tutti i punti sono stati accolti, adesso pero' scusa ma mi sembra di essere stato abbastanza gentile, dato che queste cose le avevo gia' scritte nel post vecchio... quindi non me ne vorrai ma non procedo ulteriormente a vivisezionare sentenze.

Ultima modifica di claudioborghi : 01-08-2008 alle 19:34.
claudioborghi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 20:42   #127
^TiGeRShArK^
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Per il punto 6 mi era sfuggito l'annullamento del ricorso all'articolo.
Il punto 7 *sembrerebbe* leggendo quella sentenza che sia tutto in regola, ma non bisogna dimenticare che essa era nata per una legge totalmente folle che prevedeva davvero l'immunità totale e indefinita. Nulla vieta alla corte costituzionale di pronunciarsi nuovamente anche su questo punto.
Ma comunque non ce ne sarebbe bisogno dato che il punto 8 non è per nulla rispettato dato che:
Quote:
8.― La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l’art. 3 Cost. sia violato dalla norma censurata.
Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti.
Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l’art. 205 cod.proc.pen. il quale disciplina un aspetto secondario dell’esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni.
Non è superfluo soggiungere che, mentre vengono fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost., nulla viene detto a proposito del secondo comma dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma dell’art. 68 Cost. ai membri delle due Camere. Ne consegue che si riscontrano nella norma impugnata anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza.
E quello che hai evidenziato tu, anzichè essere il punto in cui viene messo l'accento, è, chiaramente, come puoi vedere anche tu, un punto accessorio introdotto dalle parole "non è superfluo".
Quindi, a meno di radicali cambiamenti del punto di vista della corte costituzionale, questa legge continua ad essere incostituzionale dato che, come scritto CHIARAMENTE nella sentenza di cui sopra, è violato il terzo articolo della costituzione e il lodo alfano non ha fatto nulla per correggerlo
O forse mi riesci anche a trovare un nesso che "accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni"
Per questo sono felicissimo che Di Pietro stia raccogliendo le firme per questa legge incostituzionale, perchè, ammesso che il referendum venga fatto prima, e ammesso che gli italiani "pecorinamente" non lo facciano passare, sarà la corte costituzionale ad eliminare questa legge assurda
__________________
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Old 01-08-2008, 20:44   #128
niko974
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quante puttanate !

nel mondo non c'e' uno stato democratico serio in cui il primo min. sia immune(anche solo per il suo mandato) e immune poi anche per atti al di fuori delle proprie funzioni

non ce bisogno di aggiungere altro
sifido chiunque a smentirmi
__________________
"Fatti processare buffone!"
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Rossy sempre con me.
niko974 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 22:28   #129
Hal2001
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Originariamente inviato da luxorl Guarda i messaggi
Ma leggi lo stesso post del Facci...ops...Borghi.
Perché siamo gli unici a mettere immunità tramite legge normale?
La legge può anche esistere... ma dovevano modificare la costituzione.
Ripeto: perchè non l'hanno fatto? Fretta o Paura?
Tutte e due: fretta per evitare che l'unto avesse possibilità di essere condannato, e paura che non fosse mai andata in porto se gli italiani avessero avuto tempo di rendersi conto della vergogna che si è venuta a creare.

Vedi se hanno fatto dietrofront sugli altri procedimenti vergognosi di questi giorni

La serietà al governo
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"Le statistiche sono come le donne lascive: se riesci a metterci le mani sopra, puoi farci quello che ti pare" Walt Michaels
Hal2001 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 22:33   #130
alarico75
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Originariamente inviato da reptile9985 Guarda i messaggi


vedi, la differenza tra me, te e il signor borghi è che io e te, al contrario del signor borghi non ci siamo iscritti a questo forum con l'unico fine di postare in questa sezione per far valere le nostre idee politiche
E quindi?
Carissimo tutti hanno il diritto di scrivere e postare in questo forum rispettando il regolamento.
Se non ti va bene puoi smettere di postare.
Di certo non avrai mai censure sulle idee da queste parti da parte dell'amministrazione o dei moderatori.
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Old 01-08-2008, 22:38   #131
GUSTAV]<
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Iscritto dal: Jun 2007
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Originariamente inviato da claudioborghi Guarda i messaggi
*sigh*

Ma che devo fare io con te?

La prima parte che mi hai evidenziato (punto 6, riportiamolo tutto, va' senno' dicono che taglio e cucio) dice:

6.― Da quanto detto emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa censurata crea un regime differenziato riguardo all’esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale.
La constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all’affermazione del contrasto della norma con l’art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l’ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione.
Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione.
Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.
L’automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell’imputato, al quale è posta l’alternativa tra continuare a svolgere l’alto incarico sotto il peso di un’imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.). Ed è appena il caso di osservare che, in considerazione dell’interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale, è ininfluente l’atteggiamento difensivo assunto dall’imputato nella concretezza del giudizio.
Sacrificato è altresì il diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell’azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell’art. 75 del codice di procedura penale.


Rilievi accolti in toto in quanto la sospensione e' rinunciabile e sono fatti salvi i diritti della parte civile

Infatti (commi del lodo alfano non tagliati):

2. L’imputato o il suo difensore munito di
procura speciale puo` rinunciare in ogni mo-
mento alla sospensione.

6. Nel caso di sospensione, non si applica
la disposizione dell’articolo 75, comma 3,
del codice di procedura penale. Quando la
parte civile trasferisce l’azione in sede civile,
i termini per comparire, di cui all’articolo
163-bis del codice di procedura civile, sono
ridotti alla meta` , e il giudice fissa l’ordine
di trattazione delle cause dando precedenza
al processo relativo all’azione trasferita.


Andiamo avanti...

La seconda parte che mi hai evidenziato era il punto 7 che riportiamo integralmente per i ben noti motivi.


7.― Si è affermato, per sostenere la legittimità costituzionale della legge, che nessun diritto è definitivamente sacrificato, nessun principio costituzionale è per sempre negletto.
La tesi non può essere accolta.
All’effettività dell’esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (art. 111, secondo comma), questa Corte aveva ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza n. 354 del 1996) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell’efficienza del processo (sentenza n. 353 del 1996).


Rilievo accolto in toto, infatti:

5. La sospensione opera per l’intera durata
della carica o della funzione e non e` reitera-
bile,
salvo il caso di nuova nomina nel corso
della stessa legislatura ne ́ si applica in caso
di successiva investitura
in altra delle cariche
o delle funzioni.

Quel "salvo il caso" contempla la possibilita' del reincarico governativo, ma sempre all'interno di una legislatura, quindi tempi certi.


L' ultimo punto infine e' questo.


8.― La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l’art. 3 Cost. sia violato dalla norma censurata.
Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l’art. 205 cod.proc.pen. il quale disciplina un aspetto secondario dell’esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni.
Non è superfluo soggiungere che, mentre vengono fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost., nulla viene detto a proposito del secondo comma dell’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma dell’art. 68 Cost. ai membri delle due Camere. Ne consegue che si riscontrano nella norma impugnata anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza.


In questo caso l'accento veniva messo sulla condizione di "primus inter pares" del presidente della corte costituzionale e infatti tale carica e' stata tolta dal novero di quelle tutelabili, senza contare che l'assunto si riferisce alla vecchia legge proposta che aveva i vizi di cui sopra, ora corretti e che pertanto non "distinguono sotto il profilo della parita' della giurisdizione".
Su questo si puo' discutere (ma poco, pero') ma direi che appare chiaro l'accoglimento del punto.

Pertanto a mio parere (e a quello del Presidente della Repubblica e dei suoi uffici) tutti i punti sono stati accolti, adesso pero' scusa ma mi sembra di essere stato abbastanza gentile, dato che queste cose le avevo gia' scritte nel post vecchio... quindi non me ne vorrai ma non procedo ulteriormente a vivisezionare sentenze.
wow che papiro..
sono sicuro che fai l'avvocato..

si, xò questi sono tutti tecnicismi che non modificano la sostanza e lo scopo..
GUSTAV]< è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 22:43   #132
alarico75
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Questa parte e' chiara su un punto dove molti sostengono il contrario.

Quote:
La constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all’affermazione del contrasto della norma con l’art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l’ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione.
Quindi la legge ordinaria su questo punto non e' intrinsecamente anticostituzionale,e infatti Napolitano il ddl l'ha firmato.

Se la parte in grassetto fosse stata al contrario,il Pdr avrebbe avuto ragione a non firmare,perche' la Corte avrebbe richiamato a una legge costituzionale.
Ma cosi' non e'.
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alarico75 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 02-08-2008, 03:00   #133
StefAno Giammarco
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Quote:
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ma è possibile per un utente che ha 0 messaggi in-topic, che non contribuisce affatto alla crescita di questa comunità (che ricordo essere un sito di tecnologia), fare propaganda politica (per questo pagato) nella sezione off-topic del forum?
Argomento della discussione è, se non sbaglio, il lodo Alfano non Claudio Borghi per cui risparmiati queste uscite.
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Pace e Bene
StefAno Giammarco è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 02-08-2008, 09:49   #134
claudioborghi
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Originariamente inviato da niko974 Guarda i messaggi
quante puttanate !

nel mondo non c'e' uno stato democratico serio in cui il primo min. sia immune(anche solo per il suo mandato) e immune poi anche per atti al di fuori delle proprie funzioni

non ce bisogno di aggiungere altro
sifido chiunque a smentirmi
Secondo che sfida nel thread...

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Old 02-08-2008, 10:05   #135
luxorl
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Tutto lavoraccio inutile... vai in vacanza che è meglio
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Old 02-08-2008, 11:04   #136
^TiGeRShArK^
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Questa parte e' chiara su un punto dove molti sostengono il contrario.



Quindi la legge ordinaria su questo punto non e' intrinsecamente anticostituzionale,e infatti Napolitano il ddl l'ha firmato.

Se la parte in grassetto fosse stata al contrario,il Pdr avrebbe avuto ragione a non firmare,perche' la Corte avrebbe richiamato a una legge costituzionale.
Ma cosi' non e'.
questa:
Quote:
8. La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l’articolo 3 Costituzione sia violato dalla norma censurata.

Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti.
Invece non solo è chiara, ma è LIMPIDA e CRISTALLINA
Per cui sono contentissimo della battaglia che sta facendo Di Pietro, battaglia che vincerà sicuramente dato che la corte costituzionale boccerà nuovamente quest'abominio
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Old 02-08-2008, 11:06   #137
^TiGeRShArK^
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ah ok..
rispondi a lui e ignori la mia risposta sul punto 8, quindi ne deduco che quanto ho affermato è assolutamente corretto e il lodo alfano è incostituzionale perchè è in contrasto con il terzo articolo della nostra costituzione
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Old 02-08-2008, 11:09   #138
seb87
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Vorrei conoscere di persona Borghi...se è così tenace dev'essere peggio di un mastino...



credo sarebbe pronto a difenderlo anche in caso lo uccidesse, resuscitando il giorno dopo e intervenendo in difesa in tribunale..
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Old 02-08-2008, 11:34   #139
Jabberwock
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In America la AT&T e la stessa Microsoft sono state letteralmente SMEMBRATE dall'antitrust.
Qua in italia invece?
Microsoft? Sicuro? Io ricordo che ha rischiato di essere smembrata, ma non lo e' mai stata!
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Old 02-08-2008, 12:28   #140
John Cage
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Originariamente inviato da claudioborghi Guarda i messaggi
continui ad ignorare che quelli di cui parli, l'immunità ce l'hanno in quanto parlamentari, non in quanto membri del governo, che guardacaso spesso, come dici, ha un regime di controllo diverso, perchè si tratta di un potere diverso da quello parlamentare. Questa cosa la si impara alla prima lezione di educazione civica che si incontra nella propria vita.

Quindi ritenta, sarai più fortunato

Vai a ripassarti lo stato di diritto e la separazione dei poteri: legislazione, amministrazione e giurisdizione. Continui a fare confusione.

Ultima modifica di John Cage : 02-08-2008 alle 12:37.
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