Accedere alle mail di un lavoratore licenziato è una violazione della privacy: azienda multata di 40.000 euro
Un'azienda è stata multata di 40.000 euro per aver effettuato l'accesso alle mail di un lavoratore licenziato (un ex amministratore delegato): la decisione è arrivata dal Garante per la protezione dei dati personali
di Davide Raia pubblicata il 31 Gennaio 2026, alle 10:01 nel canale WebIl Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 40.000 euro a una società per la violazione della segretezza dell'account mail di un amministratore delegato. Tale violazione si è registrata dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti.
Il provvedimento è legato al fatto che il contenuto delle mail e tutti gli altri dati connessi rientrano nella nozione di corrispondenza. Di conseguenza, tali dati sono tutelati dal diritto alla segretezza, riconosciuto anche dalla Costituzione. La notizia, riportata da Ansa, conferma un elemento centrale del rapporto tra aziende e dipendenti in termini di privacy e gestione dei dati.
Il caso
La sanzione del Garante della privacy nasce da un reclamo dell'ex amministratore delegato della società multata che, dopo la fine del rapporto di lavoro, aveva registrato il blocco della propria casella di posta elettronica aziendale. A questo punto, l'uomo ha richiesto la disabilitazione dell'account e l'inoltro dei messaggi ricevuti a un altro indirizzo personale. In aggiunta, l'amministratore aveva richiesto anche l'attivazione di una risposta automatica per avvisare eventuali mittenti del nuovo indirizzo.

La richiesta non è stata accettata, nonostante rispettasse la normativa del GDPR. Secondo le rilevazioni del Garante, l'azienda continuava a ricevere mail all'indirizzo dell'ex amministratore e le inoltrava ad altre caselle di posta elettronica aziendali. Le sanzioni sono state, quindi, inevitabili. L'Autorità ha anche ordinato alla società di accogliere le richieste del suo ex amministratore.
Secondo quanto emerso a seguito della sanzione, l'importo della multa è stato calcolato tenendo conto di vari fattori come la tipologia e la durata delle violazioni, il mancato riscontro all'istanza di esercizio dei diritti del lavoratore e l'assenza di precedenti violazioni della normativa privacy da parte della società.










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27 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - infoNon sono mail personali di amici e parenti, e se c'erano messaggi o contatti che non avevano alcun collegamento con l'azienda per cui lavorava beh, non penso abbia alcun diritto di "chiederle indietro"
Se usava la mail aziendale per i propri interessi e per coltivare relazioni professionali al di fuori dell'azienda per cui lavorava, come può presentare ricorso e come può un giudice (o chi per lui) accoglierlo?
Non sono mail personali di amici e parenti, e se c'erano messaggi o contatti che non avevano alcun collegamento con l'azienda per cui lavorava beh, non penso abbia alcun diritto di "chiederle indietro"
Se usava la mail aziendale per i propri interessi e per coltivare relazioni professionali al di fuori dell'azienda per cui lavorava, come può presentare ricorso e come può un giudice (o chi per lui) accoglierlo?
In effetti non è chiaro il motivo per cui la casella di posta aziendale dovesse restare nella disponibilità della persona anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Sono cose molto tecniche e bisognerebbe leggere tutta la sentenza.
Sono cose molto tecniche e bisognerebbe leggere tutta la sentenza.
Posto che in Itaglia è proibito lavorare e ci sono 200 enti che sono pronti a sanzionare solo per il motivo che vogliono soldi...
bastava bloccare l'account e buonanotte
E' nella newsletter
https://www.gpdp.it/home/docweb/-/d...cweb/10214064#2
Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha accertato che l’azienda non solo continuava a ricevere le email indirizzate al lavoratore, ma addirittura le inoltrava ad un altro account di posta elettronica aziendale. Una pratica scorretta che si era protratta per circa due mesi, superando il limite di 30 giorni previsto dalle regole interne dell’azienda.
Tale modalità prolungata nel tempo ha determinato l’accesso e la conservazione di email personali, in violazione della normativa privacy. L’Autorità ha pertanto ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne ha disposto la successiva cancellazione, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.
https://www.gpdp.it/web/guest/home/...docweb/10213574
[B]Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10213574][/B]
1) Tizio riceve una contestazione disciplinare dall'azienda per cui lavora e in quel momento gli viene inibito l'accesso alla propria email aziendale.
2) dopo un po' di tempo tizio viene licenziato.
3) in questo frangente di tempo l'azienda inoltra le email ricevute dall'indirizzo di Tizio a un'altra casella aziendale non nella disponibilità di Tizio.
4) Tizio in questo frangente di tempo ha chiesto all'azienda di disattivare la sua casella email, e di inoltrargli le email ricevute nel frattempo.
Da quanto ne so la mail personale aziendale ([email protected]), per quanto sia uno strumento di lavoro aziendale, non è nella disponibilità dell'azienda (fatta eccezione per specifiche circostanze normate da leggi, GDPR, regolamenti interni all'azienda comunicati al lavoratore altrimenti falgono una fava), perché legalmente è considerata corrispondenza, quindi di sicuro l'azienda non può inoltrare le email destinate alla casella di un dipendente ad altre caselle email aziendali (cosa che ho visto succedere più di una volta, ça va sans dir che fanno tutti come cazzo gli pare), credo che questa sia la violazione più grave fatta dall'azienda in questo caso.
Non sapevo invece che il dipendente può chiedere l'inoltro delle email ricevute a una casella personale.
bastava bloccare l'account e buonanotte
E' nella newsletter
https://www.gpdp.it/home/docweb/-/d...cweb/10214064#2
Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha accertato che l’azienda non solo continuava a ricevere le email indirizzate al lavoratore, ma addirittura le inoltrava ad un altro account di posta elettronica aziendale. Una pratica scorretta che si era protratta per circa due mesi, superando il limite di 30 giorni previsto dalle regole interne dell’azienda.
Tale modalità prolungata nel tempo ha determinato l’accesso e la conservazione di email personali, in violazione della normativa privacy. L’Autorità ha pertanto ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne ha disposto la successiva cancellazione, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.
https://www.gpdp.it/web/guest/home/...docweb/10213574
[B]Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10213574][/B]
Non sapevo ci fosse una newsletter del garante con tanto di link al provvedimento, a chi interessa chiarisce la situazione.
Certo, la soluzione più semplice sarebbe stata di chiudere subito proprio l'account, magari anche con un messaggio ad eventuali mittenti di inviare nuove mail ad altro indirizzo
Per accedervi, l'azienda deve avviare un azione legale in caso di sospetta violazione della policy aziendale (che i dipendenti firmano quando gli viene attivata l'email).
ma se nelle mail dell'ex amministratore ci fossero stati dei contratti o delle commesse di lavoro per l'azienda in cui lavorava quindi la ditta non può accedere a documentazione di lavoro ?
era una mail di lavoro.. non ci dovrebbero essere solo cose di lavoro ?
sentenza ridicola se la questione è la privacy.. la mail è di lavoro, pagata dall'azienda per scopi di lavoro e non ci può accedere l'azienda ?
quindi il concetto è che un dipendente che non trasferisce informazioni contenute nelle mail se si licenza causa danno alla ditta ed è pure tutelato ?
ma la ditta chi la tutela ?
violazione della segretezza di una mail di lavoro di un ex dipendente ?
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