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#39421 | |
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Iscritto dal: Oct 2008
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help me una no-vax con cui discuto animatamente mi dice che in caso di danni possibili causati dal vaccino lo stato non risarcisce come le posso rispondere?
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#39422 | |
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Iscritto dal: Mar 2008
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#39423 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2011
Città: Valle Boreale ......
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https://codacons.it/vaccino-parte-pr...ne-anti-covid/ chiaro che va dimostrato che la causa è il vaccino
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SirAlonne su steam, FWA_Ussaro67_IT su uplay
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#39424 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Città: PD
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https://pagellapolitica.it/blog/show...Speed=noscript Nel 1998 i giudici costituzionali si sono occupati in particolare di vaccino contro la poliomielite e hanno stabilito che non c’è ragione di differenziare il caso «in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità». E neppure «il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria». In parole semplici, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, se lo Stato non ti obbliga ma ti invita a vaccinarti, si ha comunque diritto all’indennizzo in caso di lesioni o infermità, che portino a menomazioni permanenti, causate dal vaccino. Questo stesso principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale altre volte: nel 2000 per il vaccino contro l’epatite B; nel 2012 per il vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia; nel 2017 per il vaccino antinfluenzale; e nel 2020 per il vaccino contro l’epatite A. L'unica pecca : Non è però infondata la critica di chi, come ad esempio diversi esponenti di Fratelli d’Italia, sottolinea che il governo avrebbe potuto predisporre una norma in tal senso, evitando ai cittadini l’onere di doversi rivolgere ai tribunali.
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Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
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#39425 | |
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Iscritto dal: Jun 2011
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Ad esempio: https://www.cortecostituzionale.it/a...:COST:2017:268 Dice sostanzialmente che se un vaccino è sicuro, se c'è stata una campagna informativa con forte invito a fare la vaccinazione, lo Stato è tenuto all'indennizzo. E' vero invece che è difficile farsi riconoscere il danno come causato dal vaccino. Soprattutto quando i danni possibili da vaccino sono in fase di accertamento. L'obbligo per i sanitari invece ha diversi problemi. Intanto la legge per loro specifica di vaccinarsi contro l'infezione e non contro la malattia (ed i produttori dei vaccini dichiarano che il loro vaccino è contro la malattia). Non a caso ci sono notizie di medici ed infermieri che si sono portati gli avvocati per adempiere all'obbligo di vaccinarsi contro l'infezione... vaccino che non esiste. Il medico non vaccina e si chiamano i carabinieri. E la ruota s'inceppa. Sempre per i sanitari, altri problemi ci sono sul "consenso informato"... tanto sul significato di consenso che su informato. La ruota s'inceppa col sanitario che va li per vaccinarsi per adempiere all'obbligo e non da il suo consenso o afferma di non aver avuto sufficienti informazioni. A quel punto è il medico a non eseguire la vaccinazione, ovviamente. |
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#39426 | ||
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Iscritto dal: Oct 2008
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#39427 | |
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Iscritto dal: Dec 2005
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Cosa non ti era chiaro del: "Both sites will manufacture finished product"? E sulla nuova formulazione da inizio 2022, pronta all'uso e conservabile a 2-8 C° per 2 mesi e mezzo?
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Wer nicht lösungsorientiert handelt bleibt Bestandteil des Problem |
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#39428 | |
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Iscritto dal: Dec 2005
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https://www.altalex.com/documents/ne...zione-covid-19
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#39429 | |
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#39430 | |
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#39431 | |
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#39432 |
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Città: Vicenza
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Doopio
Cksnsbshsnsjsjsisishsnsisnsjsnsh
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FINCHE' C'E' BIRRA C'E' SPERANZA !!!
Ultima modifica di CYRANO : 20-10-2021 alle 12:42. |
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#39433 |
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Senior Member
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Città: Vicenza
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https://www.ansa.it/canale_saluteebe...8357af787.html
Giusto , con tutti i schei che prendono i farmacisti è il minimo che lavorino almeno 12h al giorno e pure nei weekend !!! Cjdbshshsisjzhszfzgzhshsjajsb
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FINCHE' C'E' BIRRA C'E' SPERANZA !!!
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#39434 |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2010
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Alla faccia di chi non si vaccina ANCHE per non arricchire big pharma
Chissà a chi andranno mai i soldi dei tamponi
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#39435 |
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Iscritto dal: Dec 2005
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Consiglio di Stato, legittimo obbligo vaccinale per personale sanitario
https://www.askanews.it/politica/202...0211020_00074/ https://www.giustizia-amministrativa...ale/visualizza per chi non vuole leggerla tutta, questa è una delle parti più interessanti: 48. Con la decima censura (p. 80 del ricorso), infine, gli odierni appellanti lamentano la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost. perché la conseguenza prevista per l’inadempimento dell’obbligo e, cioè, la sospensione dell’esercizio professionale, autonomo o dipendente, confliggerebbe con la tutela del principio lavoristico, sul quale è fondata la Repubblica (art. 1 Cost.), sopprimendo di fatto l’esercizio del diritto al lavoro e la percezione di un compenso che fornisca al lavoratore e alla sua famiglia le risorse necessarie ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. 48.1. Non sarebbe possibile correlare un obbligo violativo della libertà di scelta della cura all’impossibilità di esercitare la propria professione, se non violando gli artt. 1, 2 4 e 36 Cost. 48.2. Anche quest’ultima censura è manifestamente infondata e va respinta. 48.3. Correttamente il legislatore infatti, nel comma 1 dell’art. 4, ha stabilito che vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. 48.4. Questa previsione risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, obbligo che, secondo una tesi dottrinaria autorevole, già discenderebbe in questa fase di emergenza – ma il tema è discusso – dall’applicazione combinata della regola generale di cui all’art. 2087 c.c. e dalle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008, ma anche, come detto, al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.). 48.5. Un simile interesse è sicuramente prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul diritto al lavoro, di cui all’art. 36 Cost., e d’altro canto il legislatore, seguendo un criterio di gradualità, ha stabilito sanzioni proporzionate all’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni perché, come prevede il comma 8, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. 48.6. La sospensione dell’attività lavorativa e della retribuzione, peraltro temporanee perché possibili solo fino al 31 dicembre 2021, costituiscono l’extrema ratio ed operano solo quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile sicché, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 48.7. Anche in questo caso il bilanciamento non appare irragionevole, avuto riguardo alla comparazione degli opposti valori, e qui merita solo ricordare che il Conseil constitutionnel in Francia, pronunciandosi con la decisione n. 824 del 5 agosto 2021 su una analoga legge la quale prevede che al lavoratore, che non presenta il passe sanitaire e non scelga di utilizzare ferie e congedi retribuiti, venga comunicata il giorno stesso la sospensione dal lavoro, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità perché il legislatore ha perseguito l’obiettivo, di valore costituzionale, di proteggere la salute, limitando la propagazione dell’epidemia. 48.8. Analoghe considerazioni non possono che valere a fortiori per il personale sanitario in Italia, con la conseguente manifesta infondatezza della questione di costituzionalità qui sollevata.
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#39436 | |
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canilupus & friends© siete salvi!
https://www.open.online/2021/10/19/g...menti-tamponi/ Quote:
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#39437 | |
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#39438 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2011
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Dal primo link: obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. I vaccini sono contro il Covid19. Edit: art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. https://www.gazzettaufficiale.it/eli...01/21G00056/sg Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario 1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e' somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti, in conformita' alle previsioni contenute nel piano. 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e' obbligatoria e puo' essere omessa o differita. 3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. 4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. 5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7. La sospensione di cui al comma 6, e' comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. 8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non e' dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. 9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ultima modifica di Balfour76 : 20-10-2021 alle 13:24. |
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#39439 | |
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Senior Member
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Nel qual caso, la riduzione del costo spero che non passi.
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#39440 |
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Ho approfondito, queste restrizioni non si applicano ai vaccinati né ai guariti da covid.
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