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Old 28-12-2008, 16:12   #21
CozzaAmara
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ora ha un senso logico, l'eliminare le intercettazioni nei reati contro la P.A....
Meglio ancora, si elimina proprio il reato.
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Old 28-12-2008, 16:21   #22
bjt2
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Intendi questo?

"«7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.». "

Bisognerebbe vedere cosa dice questo articolo 57, comma 6... Comunque la frase "nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;" non mi pare significhi: "cari politici... Assegnate l'appalto a chi vi pare"...
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Old 28-12-2008, 16:28   #23
Onisem
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Bisognerebbe vedere cosa dice questo articolo 57, comma 6... Comunque la frase "nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;" non mi pare significhi: "cari politici... Assegnate l'appalto a chi vi pare"...
Invece potrebbe proprio essere. Perchè se non si indicano i criteri che identificano dove e come si ha "parità di trattamento" e "non discriminazione" sono solo belle parole che lasciano di fatto discrezionalità. I politici ed i loro scribacchini sono maestri in queste cose. Come si dice, a pensar male...
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Tanto poco un uomo si interessa dell'altro, che persino il cristianesimo raccomanda di fare il bene per amore di Dio. (Cesare Pavese)
"Sono un liberale di destra, come potrei votare uno come Berlusconi?"
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Old 28-12-2008, 16:28   #24
dantes76
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non mi pare significhi: "cari politici... Assegnate l'appalto a chi vi pare"...
non ti preoccupare, poiche gli articoletti da te messi in domanda dmostrassero quanto detto sopra, tu diresti sempre le stesse cose... ripeto non ti preoccupare il futuro della tua regione e' salvo...
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Old 28-12-2008, 16:36   #25
mamo139
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Invece potrebbe proprio essere. Perchè se non si indicano i criteri che identificano dove e come si ha "parità di trattamento" e "non discriminazione" sono solo belle parole che lasciano di fatto discrezionalità. I politici ed i loro scribacchini sono maestri in queste cose. Come si dice, a pensar male...

mhhh ma anche no...
se la legge non specifica la procedura specifica essa verrà stabilita tramite regolamento, che è di rango inferiore alla legge... quindi se il regolamento non prevede "parità di trattamento" e "non discriminazione" puo essere impugnato e fatto annullare in tribunale dalle parti lese...

se la legge è davvero questa hanno sollevato un polverone per niente sfruttando l'ignoranza delle persone
Quote:
"«7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.». "
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Ultima modifica di mamo139 : 28-12-2008 alle 16:38.
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Old 28-12-2008, 16:37   #26
dantes76
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mhhh ma anche no...
se la legge non specifica la procedura specifica essa verrà stabilita tramite regolamento, che è di rango inferiore alla legge... quindi se il regolamento non prevede "parità di trattamento" e "non discriminazione" puo essere impugnato e fatto annullare in tribunale dalle parti lese...
significa che si allungano i tempi e non si accorciano
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Old 28-12-2008, 16:48   #27
mamo139
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significa che si allungano i tempi e non si accorciano
premetto che nn ho letto nulla su questa legge e quindi non lo so, ma stando ai pezzetti che avete citato nn c'è nulla di male.

questa legge rispetta i principi di "parità di trattamento" e "non discriminazione"
in realtà il rimando della legge ai regolamenti snellisce i processi di modifica e creazione di normative (si chiama delegificazione), perche un regolamento è piu veloce da approvare e da modificare rispetto a una legge.

nonche non ci deve mettere becco la corte costituzionale ma bastano i giudici amministrativi
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Ultima modifica di mamo139 : 28-12-2008 alle 16:50.
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Old 28-12-2008, 16:50   #28
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premetto che nn ho letto nulla e quindi non lo so, ma stando ai pezzetti che avete citato nn c'è nulla di male.

in realtà il rimando della legge ai regolamenti snellisce i processi di modifica e creazione di normative (si chiama delegificazione), perche un regolamento è piu veloce da approvare e da modificare rispetto a una legge.

nonche non ci deve mettere becco la corte costituzionale ma bastano i giudici amministrativi
i tempi si allungheranno, infatti il fine non e0 snellire, ma mangiare...
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Old 28-12-2008, 16:53   #29
mamo139
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i tempi si allungheranno, infatti il fine non e0 snellire, ma mangiare...
se la legge è quella lincata non c'è materiale per sostenere un allungamento dei tempi piu veloce di quello che c'era prima


legge
Quote:
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero
critica
Quote:
La legge 201 del 22 dicembre 2008 dà infatti la possibilità alle stazioni appaltanti di affidare lavori con un importo compreso tra i 100.000 e i 500.000 euro senza ricorrere a gare, bandi e controlli formali.
solo a me sembra palese che chi ha fatto questa critica non ha capito un ca**o oppure ha volutamente mentito?
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Old 28-12-2008, 16:59   #30
dantes76
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se sussistono aspiranti idonei in tale numero
.
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Old 28-12-2008, 17:01   #31
dantes76
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solo a me sembra palese che chi ha fatto questa critica non ha capito un ca**o oppure ha volutamente mentito?
ti riferisci ai senatori o ai parlamentari che hanno cambiato una legge per lasciarla uguale a prima?
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Old 28-12-2008, 17:15   #32
LittleLux
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ma io dubito che questa legge possa davvero incidere sugli affari della mafia...
fino ad ora le aste finte e le minacce funzionavano benissimo per aggiundicarsi gli appalti

senza poi contare che (scadalosamente IMHO) la legge prevedeva gia metodi diversi dal concorso pubblico e potevano essere utilizzati a discrezione...
insomma nulla di nuovo secondo me
bè, insomma, dovresti informarti meglio prima di fare certe affermazioni...comunque, la nuova norma spazza in un colpo solo 15 anni di storia, anni in cui, pur con moltissime ombre, si è cercato di dotarsi di una legislazione in materia di lavori pubblici diciamo moderna, e che potesse porre un argine alla dilagante corruttela...in un colpo solo spazzate via, nella sostanza, la 109/1994 ora D.Lgs 163/2006...pazzesco...questo paese non troverà mai un equilibrio...questa norma crea un danno incalcolabile...
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Old 28-12-2008, 17:22   #33
LittleLux
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Intendi questo?

"«7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.». "

Bisognerebbe vedere cosa dice questo articolo 57, comma 6... Comunque la frase "nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6;" non mi pare significhi: "cari politici... Assegnate l'appalto a chi vi pare"...
ooohh yesss...invece è proprio così....art. 57 D.Lgs 163/2006 e s. m. e i.; procedura negoziata senza previa pubblicazionedi un bando di gara...significa che la stazione appaltante invita almeno 5 ditte di propria fiducia a presentare offerta economica...credo ti sia chiaro cosa ciò implichi...comunque (il comma 2 riguarda i lavori):

Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, dir. 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.
(lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 113 del 2007)

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

http://www.bosettiegatti.it/o_normellpp.htm
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Old 28-12-2008, 17:43   #34
svarionman
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Mi pare che questo sistema clientelarmafioso fosse già stato introdotto con la "legge obbiettivo" giusto?
Merde.
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Attenzione: il messaggio potrebbe essere ironico... gli amici (s)comodi di Topolino
"L’uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite...Il popolo è minorenne. La città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino! Repressione è civiltà!”
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Old 28-12-2008, 17:58   #35
LittleLux
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Mi pare che questo sistema clientelarmafioso fosse già stato introdotto con la "legge obbiettivo" giusto?
Merde.
la 443/2001, conosciuta ai più come legge Lunardi (aimè), interessa le grandi opere (quelle ritenute strategiche per lo "sviluppo" della nazione ), con la nuova norma si va ad incidere invece su tuii i piccoli lavori pubblici, che sono poi quelli che interessano in modo più diretto e quotidiano la vita dei cittadini...è una torta, per intenderci, che vale parecchi miliardi di euro l'anno.

la nuova norma è stata recepita dal 163/2006 inserendo il nuovo comma 7 bis all'art. 122.

questo è un vero è proprio terremoto, gravido di conseguenze, a mio modesto parere, negative (e lo dico da addetto ai lavori).
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Old 28-12-2008, 18:06   #36
חוה
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Testo incriminato


10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.».

nel 122 la procedura negoziata è già ammessa, i limiti richiamati ci sono ( e possono essere anche di un milione di € vedi l'art. 57 c2 a)), dove sta l'inghippo?
__________________
Godo, vedere come è ridotto il PCI non ha prezzo
5774_10_shevat
חוה è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 28-12-2008, 18:14   #37
LittleLux
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Testo incriminato


10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.».

nel 122 la procedura negoziata è già ammessa, i limiti richiamati ci sono ( e possono essere anche di un milione di € vedi l'art. 57 c2 a)), dove sta l'inghippo?
rileggiti meglio l'art. 57, c. 2, il 122 e, tanto che ci sei, anche il 123.
LittleLux è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 28-12-2008, 18:15   #38
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la 443/2001, conosciuta ai più come legge Lunardi (aimè), interessa le grandi opere (quelle ritenute strategiche per lo "sviluppo" della nazione ), con la nuova norma si va ad incidere invece su tuii i piccoli lavori pubblici, che sono poi quelli che interessano in modo più diretto e quotidiano la vita dei cittadini...è una torta, per intenderci, che vale parecchi miliardi di euro l'anno.

la nuova norma è stata recepita dal 163/2006 inserendo il nuovo comma 7 bis all'art. 122.

questo è un vero è proprio terremoto, gravido di conseguenze, a mio modesto parere, negative (e lo dico da addetto ai lavori).
BENE, AVANTI COSì!
E consideriamo che, per candida ammissione del ministro Lunardi avevano messo in conto che i costi della TAV sarebbero lievitati di un 20/25% con la legge obbiettivo rispetto al classico sistema con gare d'appalto, quindi parliamo di MILIARRDI DI EURO dei contribuenti regalati consapevolmente ai soliti noti. Tra i quali la Rocksoil di proprietà (maguardaunpò) dello stesso Lunardi.
Sistema che era stato arrestato negli anni scorsi per poi riprendere come nulla fosse con il nuovo governo.
__________________
Attenzione: il messaggio potrebbe essere ironico... gli amici (s)comodi di Topolino
"L’uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite...Il popolo è minorenne. La città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino! Repressione è civiltà!”
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Old 28-12-2008, 18:24   #39
חוה
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cominciamo dal 123 c1 ( il resto dell'articolo riguarda l'iscrizione all'elenco)

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell’appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell’elenco disciplinato dai commi che seguono.

il 122 ce l'ho davanti se mi indichi gentilmente dove guardare facciamo pirma, io con tutto gli sforzi trovo solo questo, tu da addetto ci andrai sicuramente a colpo sicuro

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.
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Old 28-12-2008, 18:52   #40
Cfranco
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Rialzati Italia !
Per inciso il sito www.menosprechi.it lo hanno buttato nel cesso ... evidentemente non è più di moda .
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Certe persone non le digerisco
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