Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Off Topic > Discussioni Off Topic > Storia, politica e attualità (forum chiuso)

Due mesi di Battlefield 6: dalla campagna al battle royale, è l'FPS che stavamo aspettando
Due mesi di Battlefield 6: dalla campagna al battle royale, è l'FPS che stavamo aspettando
Abbiamo giocato a lungo a Battlefield 6, abbiamo provato tutte le modalità multiplayer, Redsec, e le numerose personalizzazioni. In sintesi, ci siamo concentrati su ogni aspetto del titolo per comprendere al meglio uno degli FPS più ambiziosi della storia dei videogiochi e, dopo quasi due mesi, abbiamo tirato le somme. In questo articolo, condividiamo con voi tutto ciò che è Battlefield 6, un gioco che, a nostro avviso, rappresenta esattamente ciò che questo genere attendeva da tempo
Antigravity A1: drone futuristico per riprese a 360° in 8K con qualche lacuna da colmare
Antigravity A1: drone futuristico per riprese a 360° in 8K con qualche lacuna da colmare
Abbiamo messo alla prova il drone Antigravity A1 capace di riprese in 8K a 360° che permette un reframe in post-produzione ad eliche ferme. Il concetto è molto valido, permette al pilota di concentrarsi sul volo e le manovre in tutta sicurezza e decidere con tutta tranquillità come gestire le riprese. La qualità dei video, tuttavia, ha bisogno di uno step in più per essere competitiva
Sony Alpha 7 V, anteprima e novità della nuova 30fps, che tende la mano anche ai creator
Sony Alpha 7 V, anteprima e novità della nuova 30fps, che tende la mano anche ai creator
Dopo oltre 4 anni si rinnova la serie Sony Alpha 7 con la quinta generazione, che porta in dote veramente tante novità a partire dai 30fps e dal nuovo sensore partially stacked da 33Mpixel. L'abbiamo provata per un breve periodo, ecco come è andata dopo averla messa alle strette.
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 01-08-2008, 11:31   #61
claudioborghi
Member
 
L'Avatar di claudioborghi
 
Iscritto dal: Feb 2008
Città: Milano
Messaggi: 108
Quote:
Originariamente inviato da [JaMM] Guarda i messaggi
i magistrati non sono responsabili delle proprie azioni, giusto *SONO PAZZI* e ci vuole il test psicoattitudinale
Il mare mi ci vorrebbe eccome, ma i magistrati sono irresponsabili civilmente delle proprie azioni. C'e' stato un referendum (vinto) in proposito ma e' stato immediatamente disatteso con una legge che dice che non paga il magistrato ma lo stato.
Quindi il magistrato fa un po' il cazzo che gli pare e nessuno glie ne chiede conto.
claudioborghi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 11:33   #62
Stigmata
Senior Member
 
L'Avatar di Stigmata
 
Iscritto dal: May 2000
Messaggi: 12166
Quote:
Originariamente inviato da claudioborghi Guarda i messaggi
Il mare mi ci vorrebbe eccome, ma i magistrati sono irresponsabili civilmente delle proprie azioni. C'e' stato un referendum (vinto) in proposito ma e' stato immediatamente disatteso con una legge che dice che non paga il magistrato ma lo stato.
Quindi il magistrato fa un po' il cazzo che gli pare e nessuno glie ne chiede conto.
Da qui a dire però che ci vorrebbe la camicia di forza ce ne passa eh
Perchè non cambiano la cosa? Leggina e oplà il gioco è fatto... hanno i numeri per farlo e si è visto.
__________________
645Z & some glass
Stigmata è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 11:41   #63
seb87
Senior Member
 
L'Avatar di seb87
 
Iscritto dal: Dec 2003
Città: Trento
Messaggi: 14897
Quote:
Originariamente inviato da claudioborghi Guarda i messaggi
Quindi il magistrato fa un po' il cazzo che gli pare e nessuno glie ne chiede conto.

più o meno come il PDC
__________________
seb87 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 11:50   #64
luxorl
Senior Member
 
L'Avatar di luxorl
 
Iscritto dal: Oct 2003
Città: Pisa/Cosenza
Messaggi: 1364
Ancora qui?
Borghi lasciaci perdere. Su internet non attacca...
Purtroppo per voi il caro Gelli non aveva previsto questo piccolo particolare.
Il piano di rinascita è destinato a fallire. Fatevene una ragione.
__________________
luxorl è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 11:53   #65
luxorl
Senior Member
 
L'Avatar di luxorl
 
Iscritto dal: Oct 2003
Città: Pisa/Cosenza
Messaggi: 1364
Perché non apri un thread per far conoscere la prima vera anomalia italiana? Berlusconi.
O ci rifacciamo agli altri paesi solo quando fa comodo?
__________________
luxorl è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 11:54   #66
^TiGeRShArK^
Senior Member
 
L'Avatar di ^TiGeRShArK^
 
Iscritto dal: Jul 2002
Città: Reggio Calabria -> London
Messaggi: 12112
Quote:
Originariamente inviato da claudioborghi Guarda i messaggi
Se mai e' il sistema giudiziario ad essere garantista, la nostra magistratura non e' ne garantista ne' inquisitoria, fa semplicemente il cazzo che gli pare e si e' inventata pene tutte sue come lo sputtanamento telefonico, il processo tanto per fare, la graticola costante, i proclami televisivi, la morale (sua) inserita nelle sentenze ecc. ecc.
Ora spiegami come fa un sistema giudiziario come il nostro, ULTRA-garantista per tua stessa ammissione, a condannare un innocente.
E spiegami perchè casualmente l'"innocente" premier debba cambiarsi le leggi per farsi assolvere o farsi prescrivere
Quote:
Ma che cosa dici!!! E' piu' probabile che sia colpevole uno che ha sparato in piazza e di cui ho tre video e cento testimoni, o uno che due al telefono dicono che abbia sparato in piazza (e magari basta una microindagine e si vede che lui quel giorno era da tutt'altra parte)?
Esempio pretestuoso e che non c'entra assolutamente nulla.
Dovresti avere imparato ormai come partono i processi viste le innumerevoli spiegazioni di LucaTortuga, e io non mi metto certo a rispiegartele.
Nel nostro sistema giudiziario, ripeto, è pressochè impossibile essere colpevoli dopo TRE gradi di giudizio, e MOLTO + probabile essere innocenti perchè il fatto non è + reato, essere prescritti e non rinunciare alla prescrizione per dimostrare la propria innocenza (il che equivale ad accettare tacitamente la propria colpevolezza per un PdC), e tante belle cose del genere.
E ne abbiamo prova di questi ultimi avvenimenti da me citati
Quote:
Quali? Non ne vedo alcuno.
Beh..
se posti sempre i pezzi della sentenza della corte costituzionale che danno ragione a te, col suo solito lavoro di taglia e cuci, BEN DIVERSO da quello di Travaglio, mi pare difficile che tu veda i punti indicati dalla corte costituzionale che sono ancora disattesi dal lodo alfano.
Tanto per facilitarti il compito di posto tutte le motivazioni della sentenza, tralasciando per comodità le tesi di accusa, difesa e parte civile
Quote:
Considerato in diritto

1. Il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale del comma 2, in relazione al comma 1, dell’articolo 1 della legge 140/03 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), il quale, fatti salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone la sospensione, dall’entrata in vigore della legge stessa, dei processi penali in corso nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente della Corte costituzionale), in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

Secondo il giudice remittente la norma censurata, nello stabilire per i processi suindicati la sospensione automatica, generalizzata e senza prefissione di un termine finale, viola l’articolo 3 Costituzione, anzitutto con riguardo all’articolo 112 Costituzione, che sancisce il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale; in secondo luogo con riferimento agli articoli 68, 90 e 96 Costituzione, in quanto attribuisce alle persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello Stato una prerogativa non prevista dalle citate disposizioni della Costituzione, che verrebbero quindi ad essere illegittimamente modificate con legge ordinaria, in violazione anche dell’articolo 138 Costituzione, disposizione questa che il remittente non indica nel dispositivo dell’ordinanza, ma cita in motivazione ed alla quale fa implicito ma chiaro riferimento in tutto l’iter argomentativo del provvedimento; infine viola gli articoli 24, 111 e 117 Costituzione, perché non consente l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato e delle parti civili, in contrasto anche con la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2. In via preliminare si osserva che l’astensione dei magistrati componenti del collegio presso il quale era incardinato il processo penale e che ha sollevato la presente questione incidentale non ha influenza sulla rilevanza e quindi sull’ammissibilità della medesima.

L’astensione, infatti, non comporta la regressione del giudizio ad una fase preprocessuale, tale da escludere l’immediata applicazione della norma da scrutinare.

È opportuno soggiungere che, secondo il principio affermato dall’indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte (v., ex plurimis, ordinanze 270/03, 383/02, 110/00, sentenze 171/96 e 300/84), le vicende del giudizio a quo non incidono sullo svolgimento del processo costituzionale, caratterizzato dall’interesse generale alla risoluzione della prospettata questione. Né si può aderire alla tesi difensiva secondo la quale, non essendovi altri processi pendenti nei quali potrebbe ipotizzarsi l’applicazione della norma censurata, non sarebbe configurabile alcun interesse generale cui riferirsi. Non soltanto, infatti, non è provata tale situazione, ma la tesi non tiene conto del rilievo secondo cui la disposizione in oggetto (comma 2 dell’articolo 1 della legge 140/03) ha carattere di transitorietà anche rispetto alla norma – non espressamente formulata ma necessariamente desumibile – la quale impone l’immediata sospensione di quei processi penali nei quali dovesse verificarsi in qualsiasi momento la coincidenza della qualità d’imputato con quella di titolare di una delle cinque alte cariche indicate nel comma 1 dello stesso articolo 1.

La questione, pertanto, non riguarda soltanto il processo in cui è stata sollevata, ma ha valenza generale, sicché dev’essere esaminata nel merito.

3. Per rispondere agli interrogativi posti dall’ordinanza di rimessione occorre, in primo luogo, definire quali siano la natura, la funzione e la portata della normativa impugnata.

Essa riguarda una sospensione del processo penale, istituto che si sostanzia nel temporaneo arresto del normale svolgimento del medesimo ed è oggetto non di una disciplina generale, bensì di specifiche regolamentazioni dettate con riguardo alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite.

Le sospensioni possono essere così raggruppate:

a) sospensioni per l’esistenza di una pregiudiziale (costituzionale, comunitaria, civile, amministrativa, tributaria etc.);

b) sospensioni dovute all’instaurazione di procedimenti incidentali finalizzati ad assicurare la terzietà del giudice o la serenità dello svolgimento del processo (ricusazione, rimessione);

c) sospensioni per il compimento di atti e comportamenti che possono influire sull’esito del processo in modo tale da rendere tale esito, nella valutazione del legislatore, preferibile rispetto a quelli prevedibili sulla base del normale svolgimento del processo stesso (come avviene per l’affidamento in prova dell’imputato nel processo minorile e per il compimento delle riparazioni, delle restituzioni e del risarcimento del danno nel processo davanti al giudice di pace);

d) sospensioni per ragioni soggettive, quali quella dipendente dalla condizione dell’imputato che per infermità di mente non è in grado di partecipare coscientemente al processo, e quella degli appartenenti a reparti mobilitati prevista dall’articolo 243 del codice penale militare di guerra.

Se si prescinde da quest’ultima, peraltro prevista in un testo risalente (Rd 303/41), mai sottoposto a scrutinio di costituzionalità e soprattutto connesso ad una situazione eccezionale quale lo stato di guerra, le altre sospensioni soddisfano esigenze del processo e sono finalizzate a realizzare le condizioni perché esso abbia svolgimento ed esito regolari, anche se ciò può comportare la temporanea compressione dei diritti che vi sono coinvolti. Ciò vale anche per la sospensione stabilita per l’ipotesi dell’imputato incapace, perché la capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo è aspetto indefettibile del diritto di difesa senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile, come questa Corte ha affermato fin dai primi anni della sua attività (cfr. sentenze 59/1959 e 354/96).

Da quanto fin qui esposto emerge che la sospensione, di solito prevista per situazioni oggettive del processo, è funzionale al suo regolare proseguimento.

Ciò non significa che quello delle sospensioni sia un sistema chiuso e che il legislatore non possa stabilire altre sospensioni finalizzate alla soddisfazione di esigenze extraprocessuali, ma implica la necessità di identificare i presupposti di tali sospensioni e le finalità perseguite, eterogenee rispetto a quelle proprie del processo.

4. La situazione cui si riconnette la sospensione disposta dalla norma censurata è costituita dalla coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche dello Stato ed il bene che la misura in esame vuol tutelare deve essere ravvisato nell’assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche.

Si tratta di un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale.

È un modo diverso, ma non opposto, di concepire i presupposti e gli scopi della norma la tesi secondo la quale il legislatore, considerando che l’interesse pubblico allo svolgimento delle attività connesse alle alte cariche comporti nel contempo un legittimo impedimento a comparire, abbia voluto stabilire una presunzione assoluta di legittimo impedimento. Anche sotto questo aspetto la misura appare diretta alla protezione della funzione.

Occorre ora accertare e valutare come la norma incida sui principi del processo e sulle posizioni e sui diritti in esso coinvolti.

5. La sospensione in esame è generale, automatica e di durata non determinata.

Ciascuna di siffatte caratteristiche esige una chiarificazione.

La sospensione concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Essa è automatica nel senso che la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l’imputazione ed in qualsiasi momento dell’iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti.

Infine la sospensione, predisposta com’è alla tutela delle importanti funzioni di cui si è detto e quindi legata alla carica rivestita dall’imputato, subisce, per quanto concerne la durata, gli effetti della reiterabilità degli incarichi e comunque della possibilità di investitura in altro tra i cinque indicati. E non è fondata l’obiezione secondo la quale il protrarsi dell’arresto del processo sarebbe da attribuire ad accadimenti e non alla norma, perché è questa a consentire l’indefinito protrarsi della sospensione.

6. Da quanto detto emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa censurata crea un regime differenziato riguardo all’esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale.

La constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all’affermazione del contrasto della norma con l’articolo 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l’ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione.

Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione.

Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.

L’automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell’imputato, al quale è posta l’alternativa tra continuare a svolgere l’alto incarico sotto il peso di un’imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l’accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito (articolo 51 Costituzione). Ed è appena il caso di osservare che, in considerazione dell’interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale, è ininfluente l’atteggiamento difensivo assunto dall’imputato nella concretezza del giudizio.

Sacrificato è altresì il diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell’azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell’articolo 75 del codice di procedura penale.

7. Si è affermato, per sostenere la legittimità costituzionale della legge, che nessun diritto è definitivamente sacrificato, nessun principio costituzionale è per sempre negletto.

La tesi non può essere accolta.

All’effettività dell’esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (articolo 111, secondo comma), questa Corte aveva ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza 354/96) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell’efficienza del processo (sentenza 353/96).

8. La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l’articolo 3 Costituzione sia violato dalla norma censurata.

Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l’articolo 205 Cpp il quale disciplina un aspetto secondario dell’esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni.

Non è superfluo soggiungere che, mentre vengono fatti salvi gli articoli 90 e 96 Costituzione, nulla viene detto a proposito del secondo comma dell’articolo 3 della legge costituzionale 1/1948, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell’immunità accordata nel secondo comma dell’articolo 68 Costituzione ai membri delle due Camere. Ne consegue che si riscontrano nella norma impugnata anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza.

La questione è pertanto fondata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale.

9. La disposizione direttamente impugnata si inserisce in un contesto normativo le cui articolazioni, per quanto riguarda i primi due commi – che si riferiscono, rispettivamente, alle due situazioni della non sottoponibilità a processo e della sospensione dei processi eventualmente già in corso – sono dirette alla medesima, sostanziale finalità, hanno lo stesso ambito soggettivo di applicazione ed entrano in contrasto con gli stessi precetti costituzionali. Pertanto, in via conseguenziale ai sensi dell’articolo 27 della legge 87/1953, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi anche ai commi 1 e 3, non direttamente impugnati, dell’articolo 1 della legge 140/03: al comma 1 per le ragioni appena dette, ed al comma 3, concernente la sospensione della prescrizione per il tempo di applicazione delle misure di cui ai primi due commi, perché lo stesso, caducati i precedenti, non ha alcuna autonomia applicativa.

P.Q.M.

La Corte costituzionale riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 110, quinto comma, del Rd 12/1941 (Ordinamento giudiziario), sollevata dal Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

dichiara, ai sensi dell’articolo 27 della legge 87/1953, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 3, della predetta legge 140/03.


Così deciso in Roma il 13 gennaio 2004.

DEPOSITATA IN DATA 20 gennaio 2004.
Quote:
Adesso sei tu che fai il precog... stiamo ai fatti.
Appunto.
I FATTI, ad oggi ci dicono che sono già state fatte diverse leggi, dallo stesso pdc che ora è in carica, per depenalizzare dei reati di cui era imputato e per abbassare i termini di prescrizione di altri reati di cui era accusato.
E infatti è stato assolto perchè "il fatto non costituisce + reato" e prescritto per via dei nuovi termini.
O per caso sto dicendo delle inesattezze?
Quote:
Forse se fosse colpevole no, ma per accuse evidentemente a capocchia si.
E qui sei tu che fai il precog.
Come fai tu a stabilire la fondatezza di un'accusa senza fare il processo?
Hai il dono della preveggenza?
Donalo a tutti i PM, così avverrà quello che vuoi, ovvero saranno loro a stabilire a priori chi è da perseguire e chi no.
Quote:
Vedi sopra, chiedi l'arresto alla camera e se viene concesso lo sbatti in galera, se non viene concesso raccogli tutte le prove che vuoi e lo processi a fine mandato.
Ecco appunto
Quote:
c'entra invece molto che post come il tuo dimostrano che in tanti si scagliano contro un provvedimento per partito preso, senza conoscerlo bene ne' conoscere il contesto.
Veramente io conosco entrambi piuttosto bene, sei tu che non hai evidentemente mai letto TUTTA la sentenza della corte costituzionale dato che qui sul forum la riportavi solo a pezzi, come sei solito fare dato che "ti interessano i fatti e non le motivazioni"
__________________
^TiGeRShArK^ è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 11:57   #67
^TiGeRShArK^
Senior Member
 
L'Avatar di ^TiGeRShArK^
 
Iscritto dal: Jul 2002
Città: Reggio Calabria -> London
Messaggi: 12112
Quote:
Originariamente inviato da alarico75 Guarda i messaggi
Pene certe prima di un processo? Quali pene?
Gettiamo in galera B. perche' e' tanto cattivo?
Mi spiace non funziona cosi' ripassa il manuale di diritto!

veramente è il tuo amico claudio a volere che i PM sappiano già a priori chi è colpevole e chi no
Mi pare che tutti noi invece siamo concordi nell'aspettare il processo per giudicare qualcuno, sperando magari che non si cambi le leggi in corso d'opera per farsi assolvere da reati che aveva commesso
__________________
^TiGeRShArK^ è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 12:05   #68
Empyrium
Member
 
L'Avatar di Empyrium
 
Iscritto dal: Jul 2006
Messaggi: 122
Se l'Italia fosse un paese serio, sarebbe più semplice e conveniente fare un processo ad un'alta carica immediatamente, per direttissima e nel più breve tempo possibile (per esempio fissando un tempo massimo di 2-3 settimane, indagini escluse ovviamente).

Ci guadagneremmo tutti: in primo luogo, l'imputato che può dimostrare la propria innocenza e tornare a fare il proprio lavoro in tempi ragionevoli; in secondo luogo, il popolo che può essere certo di essere governato da una persona onesta. Essere governati da qualcuno che poi, magari, alla fine si rivela effettivamente un mascalzone non è conveniente per nessuno.

Ma ovviamente questa è pura utopia.
__________________
Γνῶθι Σεαυτόν.

Ultima modifica di Empyrium : 01-08-2008 alle 12:07.
Empyrium è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 12:16   #69
luxorl
Senior Member
 
L'Avatar di luxorl
 
Iscritto dal: Oct 2003
Città: Pisa/Cosenza
Messaggi: 1364
Borghi Mente.

LODO ALFANO = ANOMALIA


Quote:
E’ lo stesso Ufficio studi del Senato, nella brochure di circa duecento pagine che analizza la nuova legge, a mettere nero su bianco l’anomalia tutta italiana.

Si comincia con un doveroso cenno storico: “Storicamente, la disciplina dell’immunità, a partire quanto meno dal Bill of rights votato dal parlamento inglese nel 1689 è dettata per tutelare i deputati contro le possibili persecuzioni da parte del potere esecutivo che all’epoca di identificava col sovrano”. Quindi, seguendo l’evoluzione della storia, immunità come scudo di protezione per i parlamentari da parte di chi esercita il potere. I nostri padri costituenti quando nel 1948 introducono nella Carta l’istituto dell’immunità, lo fanno sotto la spinta antifascista per mettere al riparo il giovane parlamento repubblicano da una magistratura fino a qual momento totalmente sotto il regime.

Da questo presupposto deriva che, come si legge nella relazione dell’Ufficio studi del Senato, “nelle Costituzioni dei paesi membri dell’Unione europea e degli Stati Uniti, il capo del potere esecutivo e i ministri possono essere legalmente chiamati a rispondere delle loro azioni in sede penale e civile“. La Costituzione italiana già tutela “la funzione e gli atti ad essi correlati”, i cosiddetti atti funzionali. Per il resto ogni potere - tutti i poteri - a cominciare da quelli del Presidente della Repubblica - incontrano il limite che per i fatti estranei all’esercizio delle funzioni vige il principio di uguaglianza: tutti uguali di fronte alla legge.

I capi di stato. Nell’ambito delle costituzioni europee la sospensione del procedimento penale fino alla scadenza del mandato per gli atti penalmente rilevanti e privi di rapporto con l’esercizio delle funzioni di Presidente della repubblica “è prevista solo nella Costituzione greca (art.49), in quella portoghese (art.130) e in quella francese“. La Francia è una repubblica presidenziale e quando nel 2007 fu introdotta l’immunità per il Presidente-premier, ci fu un dibattito furioso, si parlò di “colpo di mano” e comunque fu necessaria una revisione costituzionale. La modifica non avvenne cioè, come in Italia e con le differenze tra i due ordinamenti, per via ordinaria in un batter di ciglia.

Nessuna immunità in Germania. La Repubblica federale di Germania (art.1, legge 1953) “considera il Cancelliere e i ministri dell’esecutivo titolari di una funzione pubblica e applica ad essi la disciplina generale dei funzionari del pubblico impiego”. Cioè sono precessabili sempre e comunque se commettono qualche reato. Se i ministri sono anche membri del Bundestag, il Cancelliere e i membri del governo godono dell’immunità parlamentare, cioè la non perseguibilità ma solo per opinioni e voti espressi nel Bundestag. Questo è già previsto anche in Italia.

Spagna, Regno Unito e altre monarchie. I reali godono dell’immunità assoluta. Così, soprattutto, i Borboni in Spagna e i Windsor nel Regno Unito. A loro le rispettive Costituzioni assicurano “l’inviolabilità assoluta”. Ma, osserva il dossier dell’Ufficio studi, “stiamo parlando di monarchie dove il capo del governo riveste una posizione costituzionale non dissimile da quella dei ministri” che sono regolarmente perseguibili.

In Spagna la Costituzione “istituisce una riserva di foro speciale (sezione penale del Tribunale supremo) a garanzia del membro del governo posto in stato di accusa”.

In Gran Bretagna “il premier e i membri del governo rispondono civilmente e penalmente alla magistratura ordinaria di ogni loro azione compiuta nell’esercizio delle funzioni di governo”.

Negli Usa, la legge è uguale per tutti.
I padri fondatori americani non hanno avuti dubbi. E l’articolo II, sezione 4 della Carta prevede che “il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile siano rimossi dall’ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dal Congresso, risultino colpevoli di tradimento, concussione e altri gravi reati”. In poche parole la Costituzione americana non contiene alcun riferimento esplicito all’immunità del Presidente, del Vicepresidente e dei titolari di alte cariche pubbliche federali. Un paio di esempi: Clinton dovette spiegare pubblicamente i suoi rapporti con Monica Lewinsky; Nixon fu costretto alle dimissioni dallo scandalo Watergate e poi sottoposto a processo.

Si legge nel documento dei cento costituzionalisti italiani presentato al Quirinale: “L’immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle costituzioni greca, portoghese, israeliana, francese con riferimento però solo al Presidente della Repubblica. Analoga immunità non è prevista per il Presidente del consiglio e per i ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro“.

http://www.coffeefarm.it/public/word...l-lodo-alfano/
__________________

Ultima modifica di luxorl : 01-08-2008 alle 12:21.
luxorl è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 12:18   #70
LUVІ
Senior Member
 
L'Avatar di LUVІ
 
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Roma-Milano Utente:Deberlusconizzato Iscritto:20/2/2000 Status:SuperUtenteAdm Messaggi totali:107634 Auto:BMW X3 3.0 SD M
Messaggi: 1722
Quote:
Originariamente inviato da luxorl Guarda i messaggi
Borghi Mente.
Sapendo di mentina.
Scusate
LUVІ è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 12:20   #71
luxorl
Senior Member
 
L'Avatar di luxorl
 
Iscritto dal: Oct 2003
Città: Pisa/Cosenza
Messaggi: 1364
Appello dei 100 costituzionalisti

Quote:
I sottoscritti professori ordinari di diritto costituzionale e di discipline equivalenti, vivamente preoccupati per le recenti iniziative legislative intese: 1) a bloccare per un anno i procedimenti penali in corso per fatti commessi prima del 30 giugno 2002, con esclusione dei reati puniti con la pena della reclusione superiore a dieci anni; 2) a reintrodurre nel nostro ordinamento l'immunità temporanea per reati comuni commessi dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti di Camera e Senato anche prima dell'assunzione della carica, già prevista dall'art. 1 comma 2 della legge n. 140 del 2003, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, premesso che l'art. 1, comma 2 della Costituzione, nell'affermare che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", esclude che il popolo possa, col suo voto, rendere giudiziariamente immuni i titolari di cariche elettive e che questi, per il solo fatto di ricoprire cariche istituzionali, siano esentati dal doveroso rispetto della Carta costituzionale, rilevano, con riferimento alla legge di conversione del decreto legge n. 92 del 2008, che gli artt. 2 bis e 2 ter introdotti con emendamento a tale decreto, sollevano insuperabili perplessità di legittimità costituzionale perché: a) essendo del tutto estranei alla logica del cosiddetto decreto-sicurezza, difettano dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77, comma 2 Cost. (Corte cost., sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008); b) violano il principio della ragionevole durata dei processi (art. 111, comma 1 Cost., art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo); c) pregiudicano l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), in conseguenza della quale il legislatore non ha il potere di sospendere il corso dei processi, ma solo, e tutt'al più, di prevedere criteri - flessibili - cui gli uffici giudiziari debbano ispirarsi nella formazione dei ruoli d'udienza; d) la data del 30 giugno 2002 non presenta alcuna giustificazione obiettiva e razionale; e) non sussiste alcuna ragionevole giustificazione per una così generalizzata sospensione che, alla sua scadenza, produrrebbe ulteriori devastanti effetti di disfunzione della giustizia venendosi a sommare il carico dei processi sospesi a quello dei processi nel frattempo sopravvenuti; rilevano, con riferimento al cosiddetto lodo Alfano, che la sospensione temporanea ivi prevista, concernendo genericamente i reati comuni commessi dai titolari delle sopra indicate quattro alte cariche, viola, oltre alla ragionevole durata dei processi e all'obbligatorietà dell'azione penale, anche e soprattutto l'art. 3, comma 1 Cost., secondo il quale tutti i cittadini "sono eguali davanti alla legge".
__________________
luxorl è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 12:27   #72
luxorl
Senior Member
 
L'Avatar di luxorl
 
Iscritto dal: Oct 2003
Città: Pisa/Cosenza
Messaggi: 1364
__________________
luxorl è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 12:32   #73
Ser21
Bannato
 
L'Avatar di Ser21
 
Iscritto dal: Sep 2002
Città: LA CITTA' PLURI-CAMPIONE D'ITALIA!
Messaggi: 5903
Quote:
Originariamente inviato da claudioborghi Guarda i messaggi
Ma chi l'ha mai detto! Ho semplicemente rettificato la frase che per la P2 ci sono state "maree di arresti".
E che idea haio della p2 ? uguale a quella giudiziaria oppure diversa ?
Ser21 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 12:49   #74
claudioborghi
Member
 
L'Avatar di claudioborghi
 
Iscritto dal: Feb 2008
Città: Milano
Messaggi: 108
Quote:
Originariamente inviato da luxorl Guarda i messaggi
Borghi Mente.

LODO ALFANO = ANOMALIA
Invece di citare una, pur legittima, opinione di "Repubblica" al solito potresti dirmi dove mento.

E si' che di cose ne ho scritte tante in questo thread.
claudioborghi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 13:27   #75
[JaMM]
Senior Member
 
L'Avatar di [JaMM]
 
Iscritto dal: May 2002
Città: Londra
Messaggi: 680
Quote:
Originariamente inviato da alarico75 Guarda i messaggi
Pene certe prima di un processo? Quali pene?
Gettiamo in galera B. perche' e' tanto cattivo?
Mi spiace non funziona cosi' ripassa il manuale di diritto!

vergognati e ripassalo tu il manuale di diritto, lo conosco talmente bene da sapere che il tuo disonesto presidente s'è accorciato i tempi di prescrizione per uscire indenne dai processi... prescritto, prescritto, e ancora prescritto, ecco cos'è il tuo presidente; se avesse rispettato le regole e non le avesse cambiate in corsa le condanne sarebbero fioccate. E ora si blocca i processi.

VERGOGNATEVI

pazzesco, negate qualsiasi realtà pur di difenderlo
__________________
Utenti con cui ho trattato felicemente: gol|away - Richie Aldler - Sirio - lxbevi - camillozzo - erfinestra - p233
[JaMM] è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 13:37   #76
[JaMM]
Senior Member
 
L'Avatar di [JaMM]
 
Iscritto dal: May 2002
Città: Londra
Messaggi: 680
Quote:
Originariamente inviato da claudioborghi Guarda i messaggi
Il mare mi ci vorrebbe eccome, ma i magistrati sono irresponsabili civilmente delle proprie azioni. C'e' stato un referendum (vinto) in proposito ma e' stato immediatamente disatteso con una legge che dice che non paga il magistrato ma lo stato.
Quindi il magistrato fa un po' il cazzo che gli pare e nessuno glie ne chiede conto.
BASTA con ste fregnacce della responsabilità del magistrato, BASTA CON QUESTO RIBALTARE i problemi: abbiamo un PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE FA IL CAZZO CHE GLI PARE SENZA CHE NESSUNO POSSA CHIEDERGLIENE CONTO e tu te ne torni con sta storia dei magistrati?

il modello italiano, che è infinitamente più avanzato di quello del giudice popolare eletto, prevede la RESPONSABILITà DINANZI AL CSM, che è più che sufficiente. basta con la mistificazione, basta con le falsità, e se ne avete, tirate fuori un pò di pudore
__________________
Utenti con cui ho trattato felicemente: gol|away - Richie Aldler - Sirio - lxbevi - camillozzo - erfinestra - p233
[JaMM] è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 13:55   #77
claudioborghi
Member
 
L'Avatar di claudioborghi
 
Iscritto dal: Feb 2008
Città: Milano
Messaggi: 108
Quote:
Originariamente inviato da [JaMM] Guarda i messaggi
il modello italiano, prevede la RESPONSABILITà DINANZI AL CSM, che è più che sufficiente.
Cioe' dinnanzi ai magistrati stessi loro medesimi, in quanto (unico caso al mondo che io conosca a parte l'Albania) il csm ha una maggioranza di 2/3 nominata da e tra i magistrati.

Mi sento proprio garantito...

Da quando in qua un mestiere e' di per se stesso garanzia di correttezza e quindi non meritevole di controllo?
claudioborghi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 14:07   #78
whistler
Senior Member
 
L'Avatar di whistler
 
Iscritto dal: Dec 2005
Città: Enna : urbs inexpugnabilis
Messaggi: 1194
jamm non ci sono speranze.
in galera non ce lo vedremo mai.
almeno speriamo di non averlo mai più al governo.
__________________
whistler è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 14:09   #79
Hitman04
Bannato
 
L'Avatar di Hitman04
 
Iscritto dal: Jul 2004
Città: Firenze
Messaggi: 1983
Quote:
Originariamente inviato da claudioborghi Guarda i messaggi
Cioe' dinnanzi ai magistrati stessi loro medesimi, in quanto (unico caso al mondo che io conosca a parte l'Albania) il csm ha una maggioranza di 2/3 nominata da e tra i magistrati.

Mi sento proprio garantito...

Da quando in qua un mestiere e' di per se stesso garanzia di correttezza e quindi non meritevole di controllo?
E di grazia, come garantiresti autonomia ed indipendenza altrimenti?
Hitman04 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 01-08-2008, 14:09   #80
Brakon
Senior Member
 
Iscritto dal: Aug 2002
Messaggi: 863
Claudioborghi, una semplice domanda. Sinceramente ti ammiro per la pazienza anche se non condivido tutte le tue idee e a volte penso che tu difenda l'indifendibile più per "orgoglio" personale che per convinzione. Ma probabilmente lo farei anch'io.

Ho capito cosa intendi tu e qualcosa condivido, è giusto che anche la magistratura abbia i suoi controllori, che non sia politicizzata, ecc. ecc.
Ma:

Ti pare corretto, ti pare sensato che sia l'imputato a lamentarsi della correttezza o no di chi lo sta indagando-giudicando? A prescindere dall'effettiva innocenza o colpevolezza dello stesso. E ti pare... non dico giusto, ma "disinteressato" il fatto che l'imputato possa mettere mano allo stesso organo che lo sta giudicando?

Perchè non lo può fare qualcun'altro, (o perchè nessun'altro l'ha fatto, nemmeno nel periodo 2001-2006) e perchè tutta questa fretta? Perchè a memoria mia, prima che Berlusconi cominciasse a lamentarsi dei magistrati politicizzati, in Italia questo problema non era mai stato portato all'attenzione pubblica in un modo così plateale e oserei dire anche violento nei toni.
Pensi veramente che quest'attenzione di Berlusconi verso la magistratura sia disinteressata e orientata al bene pubblico, invece di essere un tentativo di chi è nei guai e ha la possibilità di tirarsene fuori?

Chi, imputato, non vorrebbe la possibilità di cambiare le regole del gioco? Berlusconi questo potere lo ha avuto e lo ha ancora, lo ha usato entrambe le volte, e lo avrebbe fatto una terza ma il lodo alfano ne ha tolto la necessità.

Quello che voglio dire, senza polemica, è che m isembra che tu stia combattendo una causa che può essere giusta e condivisibile, ma imho la stai combattendo per la persona sbagliata....

Secondo me Berlusconi è l'ultima persona alla quale darei in mano il compito di riformare la giustizia in Italia. Non dico che non vada fatto, dico che non dovrebbe essere lui.
__________________
CASE:Cooler Master HAF-X-MOBO:Asrock Extreme4 Z77-CPU:Core I5 [email protected]RAM:2*4GB Corsair vengeance black-VIDEO:Sapphire 7950Vapor-X 1200/1350 day-DATA:Crucial M4 128GB-PSU: Corsair TX650-CONTROL:Logitech G5
Brakon è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


Due mesi di Battlefield 6: dalla campagna al battle royale, è l'FPS che stavamo aspettando Due mesi di Battlefield 6: dalla campagna al bat...
Antigravity A1: drone futuristico per riprese a 360° in 8K con qualche lacuna da colmare Antigravity A1: drone futuristico per riprese a ...
Sony Alpha 7 V, anteprima e novità della nuova 30fps, che tende la mano anche ai creator Sony Alpha 7 V, anteprima e novità della ...
realme GT 8 Pro Dream Edition: prestazioni da flagship e anima racing da F1 realme GT 8 Pro Dream Edition: prestazioni da fl...
OVHcloud Summit 2025: le novità del cloud europeo tra sovranità, IA e quantum OVHcloud Summit 2025: le novità del cloud...
La costruzione del telescopio spaziale N...
HBO ha cancellato la produzione della se...
OpenAI ha pensato a una partnership (o a...
Starlink Mobile: SpaceX potrebbe lanciar...
Volkswagen trasforma lo stabilimento di ...
Meta AI più reattivo e imparziale...
In Cina la prima GPU discreta al mondo c...
Vertiv CoolCenter, il sistema di raffred...
Konecta entra nel Kraken BPO Partner Pro...
Un dialogo con l'AI sposta voti meglio d...
iPhone 17 al minimo storico: oggi il 256...
Gli utenti italiani scelgono ChatGPT: &e...
Anche Xiaomi avrà il suo trifold:...
È Natale in casa Tesla: arriva la...
Shai-Hulud diventa più cattivo: e...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 07:12.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v