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#101 | |
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#102 | ||
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"Mi quoto" |
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#103 | |
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#104 | |
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Member
Iscritto dal: Dec 2005
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A quanto dici quindi saresti contento di pagare 3,5 mld + la multa... C'è qualcun altro che vuole farlo?
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"Mi quoto" Ultima modifica di FrancescoSan : 04-06-2008 alle 17:57. |
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#105 | |
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#106 | |
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per dire, l'italia è in infrazione UE perchè ha deciso di mettere nelle etichette dell'olio e.v. la provenienza delle olive
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#107 | |
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1)Si rifa' la gara e si scelgono i criteri che si vogliono. 2)Si riscrive la legge e si risolve rispettando i rilievi europei (in parte vi e' stata una risposta con l'ultimo decreto. Chi crede che Rete4 verra' cancellata dall'analogico sta' oggettivamente sognando. Prova ne e' che il consiglio di stato abbia stabilito di far continuare a trasmettere tale rete.
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#108 | |
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#109 | |
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Città: Rovereto
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è r4 che l'ha vinta solo che successive leggi imporrebbero di lasciare le frequenze per sopraggiunti 'tetti' tralaltro la cc non ho detto ' date le frequenze a e7', perchè non potrebbe farlo ( e lo ha ribadito il cds, che è competente in materia) , ma ha detto ' ponete un limite certo al regime di proroga', di fatto riconoscendolo cmq non rimane che attendere il 2009
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#110 | |||
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La corte stessa ha quantificato il danno : 3,5 miliardi di euro se non danno le frequenze a Europa 7 , 2 miliardi se gliele danno Quote:
l'assegnazione deve avvenire con imparzialita è una frase che racchiude tutto : il tetto antitrust è del 20% delle frequenze , una rete Mediaset è quindi eccedente , perchè ti fermi alla prima frase senza derivare l' ovvio corollario ? E altrettanto ovvio che se l'assegnazione deve avvenire con imparzialita a chi ha avuto ( e pagato ) la licenza per una frequenza questa deve essere data . Queste sono le ovvie e banali cose che chiede la sentenza , se invece di leggere superficialmente le parole ti chiedessi qual è il loro significato non ti dovrebbe sfuggire il senso . Quote:
Ma le hai lette le notizie ? La UE ha bocciato totalmente la legge Gasparri in quanto prevede la norma che permette a Mediaset di aggirare il tetto antitrust ( 20% ) , adesso pensi che si possa fare un' altra legge per aggirare ancora una volta il limite senza far incazzare la corte europea ?
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#111 | |
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Senior Member
Iscritto dal: May 2004
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il regime transitorio doveva durare fino a fine 2003, con la Gasparri il governo ha fatto la furbata del SIC, giudicato dalla Cdg europea incompatibile con le norme comunitarie e quindi r4 deve andare sul satellite..
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#112 | ||
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2002
Città: PD
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Prendiamo solo le regole che ci piacciono e buttiamo nel cesso quelle che non ci vanno ? Quote:
Se ha aggiornato a Dicembre per decidere il risarcimento è perchè si aspetta che per quella data la "proroga" sia terminata . Dico "proroga" perchè in realtà non lo è , semplicemente , da 8 anni il governo ha "dimenticato" di prendere atto dei risultati del concorso per le frequenze e non ha ancora emanato il decreto attuativo che toglie le frequenze a Rete 4 per darle a Europa 7 .
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#113 | |
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Senior Member
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Cioè pensi che l'europa "attacchi" l'italia per antipatia? o perchè probabilmente c'è qualcosa che ci/vi sfugge?
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#114 | ||
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Iscritto dal: Dec 2005
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#115 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
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Ah... penso che fracarro fosse ironico.
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#116 |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2005
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il problema è uno SOLO. se veniva fatta la legge sul conflitto d interessi e quindi l incadidabilità di berlusca come in qualsiasi altro paese, non stavamo qui a discutere. rete 4 sarebbe già sul satellite europa 7 trasmetteva e tutte le altre leggi ad personam non sarebbero mai esistite... ed è inutile negarlo berlusconi nelle vesti di politico è un problema per l italia . anche come imprenditore non è che sia stato da prendere come esempio ci sono molte ombre anche su quello.
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#117 |
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La sconfitta elettorale cocente duole ancora no?
Per quanto mi riguarda ho gia' risposto.
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#118 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Jul 2002
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Ad ogni modo IMHO le puttanate che ho scritto rispecchiamo il modo di vedere la cosa da parte vari forzisti. Alla fin fine è facile entrare in quella mentalità. Il punto di partenza è: Berlusconi ha ragione a prescindere qualunque cosa faccia/dica. Quindi se l'europa rompe le palle l'europa diventa il nemico e quindi si attacca l'europa. Tutto qui. La procedura viene applicata ciclicamente con chiunque non sia allineato. Per quanto riguarda la frase sul "cambiare la legge piuttosto che rispettarla", è una proposta che se non erro è stata fatta proprio da alarico su un altro recente thread di europa7.
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#119 | |
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Senior Member
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#120 |
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Senior Member
Iscritto dal: Apr 2008
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Allora, il dispositivo confermato dal Cds il 31/5 è questo
con questa sentenza contro, per me è impossibile che e7 abbia nè le frequenze nè un risarcimento, poi ne so sicuramente meno di voi di cose italiane e tutto può essere..... curioso poi che le leggi e i decreti citati siano opera di ministri e governi teoricamente pernso che lui non avrebbe potuto combinare un pasticcio migliore ( o forse si DIRITTO 1. L’articolo 5, comma 1 del decreto 8 marzo 1999 aveva stabilito che il Ministero delle Comunicazioni avrebbe rilasciato concessioni radiotelevisive nazionali private sino ad un massimo di otto ai soggetti, utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.78/98/ Cons. del 1 dic. 1998, ai sensi dell’art.3 legge n.249 del 1997. La ricorrente ha proposto domanda per attività di radiodiffusione televisiva in chiaro ottenendo la concessione in ambito nazionale. La società RTI, controinteressata nell’odierno gravame, aveva presentato tre domande tese ad ottenere la concessione per la diffusione in ambito nazionale. Tutte e tre le domande erano state collocate nella graduatoria in posizione utile e poziore rispetto a quella della ricorrente, ma la domanda dell’emittente RETEQUATTRO, che aveva ottenuto il minor punteggio tra quelle RTI, risultava eccedere i limiti fissati dall’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997 n. 249. L’impugnato Decreto del 28 luglio 1999, pertanto, nel rigettare la domanda di concessione RTI relativamente alla emittente RETEQUATTRO, abilitava RTI a proseguire l’attività della rete in via transitoria a condizione che le trasmissioni venissero effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo utilizzando gli impianti e connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223, dichiarati nella domanda di concessione ed effettivamente e legittimamente eserciti. La ricorrente si duole che il titolo abilitativo rilasciato in via transitoria alla Rete di proprietà di RTI precluda alla stessa, nei fatti, la possibilità di trasmettere via etere determinando una illegittima occupazione di frequenze che, ove invece liberate, le consentirebbero le trasmissioni con copertura dell’ottanta per cento del territorio nazionale secondo le prescrizioni contenute nella stessa concessione. Aggiunge che solo a seguito di un apposito studio di natura tecnica da essa commissionato dopo il rilascio della concessione nel luglio 1999, avrebbe potuto rilevare che le frequenze sulle quali trasmetteva RETEQUATTRO erano le uniche disponibili sulle quali avrebbe potuto convogliate le sue trasmissioni, essendo tutte le altre frequenze occupate da altre emittenti nazionali. In sostanza, vi sarebbe stata una sopravvenienza dell’interesse a ricorrere che giustificherebbe, a detta della ricorrente, il ritardo nella impugnazione del provvedimento di abilitazione a favore di RETEQUATTRO, provvedimento adottato in data 28 luglio 1999 ma impugnato con ricorso notificato in data 25 febbraio 2000, oltre il rituale termine decadenziale. 2. Tanto premesso, osserva la Sezione che costituisce orientamento giurisprudenziale pacifico il principio secondo il quale la sopravvenienza dell’interesse a ricorrere non determina la riapertura del termine di impugnazione essendo quest’ultimo collegato alla piena conoscenza del provvedimento lesivo e non già a fatti successivi ad esso dai quali venga desunta la pretesa illegittimità dell’atto censurato (Cons. Stato, V, 2.4.1996 n. 381; V, 4.10.1994 n. 1120). D’altro canto la ricorrente, che aveva partecipato alla gara insieme a RETEQUATTRO nel 1999, era in grado di rilevare il vizio denunziato già all’atto della emanazione del DM di abilitazione provvisoria a favore della controinteressata, non potendo, peraltro, non essere consapevole della cronica carenza, nel nostro sistema radiotelevisivo, di impianti e frequenze via etere a disposizione in ambito nazionale. A riprova di tale considerazione è lo stesso comportamento della ricorrente che lamentando che il decreto attributivo della concessione nazionale non le aveva assegnato le frequenze, ha avanzato, nel novembre 1999, al Ministero intimato, una richiesta di integrazione in tale senso del contenuto dispositivo del proprio titolo concessorio impugnando, con separato gravame, n. 4230 del 2000, in discussione alla medesima udienza del presente ricorso, il diniego oppostole dal Ministero. Il che evidenzia che l’atto lesivo della posizione giuridica della ricorrente non è l’impugnato decreto di abilitazione provvisoria rilasciato alla controinteressata RTI, atto neutro o quanto meno privo di conseguenze dirette ed univoche in ordine all’attribuzione delle frequenze alla ricorrente, bensì la mancata adozione, da parte del Ministero, degli atti necessari al fine di consentire alla concessione di produrre i propri effetti tipici in assenza dei quali la concessione, pur rilasciata, risultava totalmente inefficace e una sorta di scatola vuota.La stessa ricorrente si duole, infatti, che a tale titolo concessorio non erano stati allegati gli elaborati tecnici, ex art.5, comma 2 del D.M. 8.3.1999, contenenti la indicazione delle postazioni e le caratteristiche tecniche degli impianti pianificati che avrebbero dovuto essere eserciti dalla ricorrente concessionaria, nonchè le frequenze di funzionamento degli impianti a copertura dell’80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia, in violazione dell’art.3 comma 5 della legge 249/97. Si evidenzia, quindi, che l’annullamento dell’atto impugnato, di abilitazione provvisoria a RETEQUATTRO, se è vero che determinerebbe la disattivazione della rete, non comporterebbe affatto l’auspicata attribuzione di frequenze alla ricorrente, difettando tra l’altro i necessari presupposti normativi rappresentati in primis dai criteri ed indicazioni per la realizzazione del Piano di adeguamento in tecnica analogica terrestre da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 3. La ricorrente sostiene ancora la inesistenza giuridica del provvedimento abilitativo in favore di RETEQUATTRO, in quanto adottato in carenza di potere, affermando che la legge n.78 del 1999, che ha convertito il d.l. 30.1.1999 n. 1, avrebbe abrogato implicitamente l’articolo 3, comma VI, della legge n.249/1997 che aveva disciplinato in via transitoria l’esercizio delle reti eccedenti i limiti previsti dall’articolo 2 comma 6 della medesima legge. Tuttavia la questione relativa alla perdurante vigenza nel nostro ordinamento dei commi VI e VII della legge n.249 del 1997 sopracitata, e dunque di un regime transitorio per le reti eccedenti, è stata affrontata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 20 novembre 2002 n. 466, a seguito della ordinanza di rimessione del TAR Lazio del 31 gennaio 2001, in un giudizio concernente, tra l’altro, la impugnativa delle concessioni rilasciate in data 28 luglio 1999 dal Ministero intimato per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale. La Corte Costituzionale ha ritenuto “che la esigenza di un equilibrato passaggio di riconversione del sistema di trasmissione delle reti eccedenti i limiti anticoncentrativi non escluda la legittimità sul piano costituzionale di un regime transitorio in cui si dilazioni temporaneamente l’applicazione rispetto a situazioni preesistenti, dei limiti anzidetti”. “Pertanto, la illegittimità costituzionale non investe il regime transitorio in deroga e nemmeno l’attuale prosecuzione, purchè temporaneamte limitata dell’esercizio delle emittenti in eccedenza rispetto ai limiti anzidetti (combinato disposto dell’art.2, comma 6 e dell’art. 3 commi 6, 9 e 11).” Conclude la Corte dichiarando la illegittimità costituzionale della legge n.249 “nella parte relativa alla mancata previsione di un termine finale certo e non prorogabile entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo”.Pertanto, il giudice delle leggi ha ritenuto che successive disposizioni legislative ed in particolare la legge n.78 del 1999 che ha convertito il d.l.30.1.1999 n. 15 non abbiano determinato l’abrogazione del particolare regime transitorio valevole per le reti eccedenti così come disciplinata dall’art.3, commi VI e VII della legge 249 del 1997. Alla luce di tali valutazioni del giudice delle leggi, fermo ed assorbente quanto evidenziato sopra al punto sub 2 in ordine a profili di inammissibilità del ricorso, non puo’ che essere rigettata la tesi della mancanza di un fondamento normativo nel provvedimento abilitativo adottato dal Ministero che trova la sua ratio nella peculiarità del nostro sistema radiotelevisivo che ha indotto il legislatore ad un regime transitorio derogatorio. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Spese ed onorari del giudizio possono essere compensati. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe , proposto da Centro Europa 7 s.r.l. lo dichiara inammissibile.
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