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#1 |
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Junior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 4
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Mainboard bruciata Macbook Pro 15"
Ciao ragazzi, sono un nuovo utente. Vi scrivo per raccontare un problema col mio Macbookpro al quale è stata diagnosticata la bruciatura della piastra madre dopo un anno di vita (appena fuori garanzia) per ben 1100€. Come è possibile?! L'ho sempre tenuto in casa sul tavolo come fosse un gioiello! Bene, lui accende la lucina senza fare il bong e ovviamente rimane così e non fa più nulla. Pensate che già mi era stato sostituito per lo stesso problema appena tolto dalla scatola. Sapete come cambiare la scheda madre? come faccio a risalire al modello esatto e dove poterla comprare?!
Grazie mille ragazzi! Spero di sentirvi presto! Luca |
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#2 |
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Senior Member
Iscritto dal: Feb 2008
Città: @localhost (127.0.0.1)
Messaggi: 647
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azz forse si trovano pezzi di ricambio su ebay che costeranno sicuramente meno di una riparazione in assistenza. Oppure ti fai l'apple care e poi chiami e dici che ti si è rotto (se non l'hai già segnalato)
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[pc]P5B deluxe vdroop modded|[email protected](425*9)@1.45v|Zalman CNPS8700NT|2*2GB PC8500 Xtreem Dark 1:1 (4-4-4-12)|HD4850 GFXChilla@700/1200|2*250GB RAID0|Creative X-FI extreme gamer@T6100|G15|Razer Copperhead
[cell]iPhone 2G 8GB|cfw 2.2 [notebook]MacBook 2.0GHz|2*2GB Corsair 667MHz C4[console]Xbox360 PRO[tv]LE40M86BD[hometheatre]Samsung HTX250 |
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#3 |
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Utente sospeso
Iscritto dal: Oct 2007
Messaggi: 17065
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mi sa che l'ha già segnalato... ma fammi capire una cosa: t'hanno chiesto 1100€ solo per la mobo?
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Traverser l'hémisphère à cheval sur la lumière, tu deviens mon héliport... Parcourir l'univers tout au long des tes paupières... Revenir avant l'aurore... (cit.) |
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#4 |
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Senior Member
Iscritto dal: Aug 2003
Città: Raleigh (North Carolina)
Messaggi: 10156
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spero 1100€ sia il costo del portatile..
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Piangi e piangerai solo, ridi e il mondo riderà con te. |
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#5 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2006
Città: milano
Messaggi: 965
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se a lui è già scaduta la garanzia (=1anno) non può più farla 1100 secondo me solo per la scheda madre... così ti invogliano a comprarlo nuovo |
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#6 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2000
Città: Le Prese (Svizzera)
Messaggi: 2990
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Se pero' l'hai comperato con fattura allora non c'e' piu' nulla da fare, ti conviene comperare un MacBook per quei soldi.
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Mbpr 15 "late 2013", iPhone 5S 64Gb, Galaxy S5, Nexus 5, iPad Mini Retina 128Gb |
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#7 |
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Senior Member
Iscritto dal: Jun 2002
Messaggi: 4854
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il secondo anno di garanzia non esiste...o meglio esiste su problemi del quale erano presenti anche nel primo anno e al momento di fabbricazione e non te ne sei mai accorto...ad esempio non hai mai masterizzato un dvd in un anno e quando cerchi di farlo vedi che non va...ma ovviamente x problemi alla mobo/cpu/hd/vga/monitor/tastiera, ecc...non si presenta questo fatto altrimenti dovresti dimostrare che non hai mai acceso il portatile in 1 anno!
Io mi sono fatto appena oggi l'apple care...l'anno mi scade i primi di giugno ma meglio così sono coperto e se lo rivendo almeno ha un valore maggiore visto che è in garanzia.
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MacBook Pro Retina 15", 2,6ghz i7Quad, 16gb Ram, 512gb SSD, Mountain Lion - IMAC 24" mid 2007: Intel Extreme 2,8Ghz, 4GB RAM, 500GB Hard Disk, Mac OS X Lion. |
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#8 |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2005
Messaggi: 1092
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"Bruciata la scheda madre" non è molto meno generico di "non funziona più niente".
Il problema dei macintosh portatili è che gpu (questo su quasi tutti i note) e cpu sono saldate sulla scheda logica e questo fa costare la stessa molto di più del suo valore intrinseco. Su ebay se ti metti a cercare con un po di impegno puoi trovare delle logic board per il tuo modello a 6/700 dollari che con il cambio favorevole diventano 400/450 euro e a quel punto la riparazione potrebbe essere conveniente (considera però anche le spese di spedizione e un eventuale dazio per l'importazione, a conti fatti massimo 100 euro di più sul totale). Ne ho cambiate diverse di queste schede su powerbook e macbook quindi se hai qualche domanda più specifica contattami pure.
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Ho trattato sul mercatino con nemozx, SHIVA>>LuR<<, miki66, kleppi, Paky, Malag, giovonni, lancillo1, cosimo.barletta, nicosbk, O_RusS, gonfaloniere, DexTer82 e altri ancora |
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#9 |
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Bannato
Iscritto dal: Jan 2008
Città: Parma
Messaggi: 2344
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Ma... per legge non dovrebbero esserci tassativi 2 anni di piena garanzia, basta presentare lo scontrino??
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#10 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2000
Città: Le Prese (Svizzera)
Messaggi: 2990
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Ricordo di un consiglio dato da un utente avvocato, lui consigliava semplicemente di rivolgersi al giudice di pace. Non ho mai provato pero' questa strada, da me il giudice di pace non esiste, ed inoltre preferisco sempre acquistare l'applecare. Saluti.
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Mbpr 15 "late 2013", iPhone 5S 64Gb, Galaxy S5, Nexus 5, iPad Mini Retina 128Gb |
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#11 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Città: in su gunnu di aundi
Messaggi: 1371
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Io lo dico da una vita che in Italia il testo unico del consumatore prevede due anni per tutto (sempre nelle transazioni professionista-privato), mica vige la legge apple.
Vai da un legale. |
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#12 | |
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Member
Iscritto dal: Apr 2004
Messaggi: 91
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#13 | |
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Senior Member
Iscritto dal: Dec 2000
Città: Le Prese (Svizzera)
Messaggi: 2990
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Mbpr 15 "late 2013", iPhone 5S 64Gb, Galaxy S5, Nexus 5, iPad Mini Retina 128Gb |
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#14 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2006
Città: milano
Messaggi: 965
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si ma l'avvocato lo devi pagare no?
a sto punto chiama mi manda rai3 o il codacons |
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#15 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Città: in su gunnu di aundi
Messaggi: 1371
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Il codacons non lo paghi?
L'avvocato, per una consulenza di questo tipo, ti chiederà 100€ e poi caricherà sulla apple per una definizione stragiudiziale. E' un investimento. A mio giudizio sicuro perchè la legislazione parla chiaro: due anni e basta. |
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#16 | |
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Member
Iscritto dal: Sep 2005
Città: San Francisco, CA
Messaggi: 189
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Hai ragione, la legge parla chiaro. La copertura e' di 24 mesi per un difetto di conformita' che il consumatore e' tenuto a dimostrare. Non si sa bene come si possa dimostrare, quindi in parole povere non c'e' modo. Inoltre secondo la legge un prodotto diventa "fuori garanzia" gia' dopo 6 mesi. Per fortuna e' quasi impossibile trovare produttori che offrono una garanzia inferiore all'anno, ma se volessero avrebbero pieno potere di farlo. P.S. Ma l'hai mai letta la legge? |
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#17 |
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Junior Member
Iscritto dal: May 2008
Messaggi: 4
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Grazie ragazzi,
avete preso a cuore il mio problema... Mi fa molto piacere!!! Credo che come unica strada mi rimanga la sostituzione fai da te della scheda. Sapete dirmi che modello di logic board devo cercare visto che "avevo" un Macbook Pro 15" 2.16 Ghz comprato nel febbraio 2007. Grazie tante davvero!!!
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#18 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Città: in su gunnu di aundi
Messaggi: 1371
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#19 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Città: in su gunnu di aundi
Messaggi: 1371
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D lgs 206/2005
...omissis... Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. ...omissis... TITOLO III GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO Capo I DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO Art. 128. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica; b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1; c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. Art. 129. Conformità al contratto 1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi e' difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Se ad esempio vi danno un pc senza tastiera o monitor 4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. 5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Art. 130. Diritti del consumatore 1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.Questa norma va correttamente spiegata: il difetto deve essere presente al momento della consegna e si deve manifestare entro due anni. Tutti i prodotti difettosi escono buoni, ma hanno il difetto insito, altrimenti non si spiegherebbe il termine di due anni che leggeremo successivamente. Questa caratteristica e specificazione del legislatore serve a tener fuori dalla garanzia i prodotti diffettati dal comportamento dei consumatori (in questo caso il prodiotto è sano e il consumatore, con un uso scorretto-caduta-immersione in liquidi-uso di corrente sbagliata) 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Art. 132. Termini 1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.Due anni, due anni, mica uno o sei mesi, due anni 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Significa che se il difetto si manifesta entro sei mesi non devi dimostrare niente, se dopo devi dimostrare che non hai manomesso la macchina, che la macchina non si accende, è semplice. E si parla di difetti, il concetto di non conformità li ricomprende 4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. A tacitazione preventiva di possibili critiche (già mosse), preciso: il contratto di compravendita è il negozio giuridico con il quale UN VENDITORE trasferisce il diritto di proprietà di un bene ad UN ACQUIRENTE, contro il versamento di un prezzo. Se poi il venditore è colui che costruisce o meno il prodotto, a noi, come dicono a parigi, non ce ne ferga un casso. Poichè io acquisto un pc a titolo derivativo per atto fra vivi e a titolo oneroso, colui che me lo vende (IN ITALIA MA ANCHE IN EUROPA) è un venditore. Ed essendo un professionista, lui soggiace al decreto lgs 206/2005. Questo non lo sostengo solo io, ma è la GRANITICA interpretazione giurisprudenziale e dottrinale in Italia e i Europa. Ho detto tutto, se volete stasera vi faccio anche la rassegna giurisprudenziale . La parcella me la pagherete con un aiuto nel caso avessi problemi informatici (ho un mac, che problemi posso avere? sgrat sgrat). Ciao a tutti. |
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#20 |
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Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Città: in su gunnu di aundi
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