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Old 02-01-2004, 07:35   #1
zimboart
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Utile per chi compra

Trovato su Mailg*te!

copio/incollo queste info
La nuova videocamera non funziona, la riparazione della stufetta elettrica è
andata male, la nuova macchina sta più in officina che sul parcheggio di
casa - chiunque di noi ha dovuto affrontare inconvenienti del genere, magari
rimediando anche una sonora arrabbiatura al momento del reclamo. La garanzia
legale sui prodotti tutela appunto i consumatori nel caso di difetti o
carenze della merce acquistata, sancendo altresì gli obblighi del
fabbricante.
Il giorno 23 marzo 2002 è entrato in vigore il decreto legislativo che
recepisce la direttiva UE in tema di garanzie di consumo. La riforma porterà
notevoli miglioramenti anche per i cittadini italiani e rappresenta una
pietra miliare nella politica di tutela dei consumatori, affermando una
serie di principi importantissimi. Quali?

La "conformità" al contratto, in relazione al vizio innanzitutto. Il
concetto di vizio rimane nella sua sostanza invariato: è vizio quello che
rende la cosa inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuisce in modo
apprezzabile il valore. Interessante è invece la novità del concetto di
"conformità al contratto": il venditore ha infatti l'obbligo di consegnare
al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Sono conformi al
contratto ad es. quei prodotti che riflettono la descrizione fatta dal
venditore e che possiedono le qualità del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello. È interessante notare che
anche le dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni
fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in
particolare nella pubblicità o sull'etichettatura sono vincolanti per il
venditore. Questi può sottrarsi alla responsabilità derivante da dette
dichiarazioni pubbliche, quando dimostri che egli non era a conoscenza della
dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza, oppure che
la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto, in modo da essere conoscibile al consumatore
oppure ancora che la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata
influenzata dalla dichiarazione.

A quali contratti si applicano le nuove norme?
Le nuove norme si applicano non solo ai contratti di vendita di beni di
consumo, bensì anche ai contratti di permuta, di somministrazione, di
appalto, di opera e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura
di beni di consumo da fabbricare o produrre (es. quando si incarica un
falegname di produrre un mobile di casa).
Per i beni immobili e per gli acquisti di beni mobili effettuati entro il
23.3.02 si applicano le vecchie norme sulla garanzia.

Validità della garanzia
La legge estende a due anni dalla consegna (finora era solo un anno!) la
validità della garanzia, mentre i consumatori avranno tempo 60 giorni
(anziché 8 come era fino ad ora) dalla scoperta del vizio per denunciare al
venditore o all'artigiano il difetto sul prodotto acquistato. L'azione
diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore si prescrive nel
termine di 26 mesi dalla consegna del bene.

La denuncia
Va fatta per iscritto - raccomandata a.r. o telegramma - entro il termine di
cui sopra. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto oppure l'ha occultato.

Beni usati
Viene sgombrato il campo da ogni dubbio sull'applicazione della garanzia ai
prodotti usati: le nuove norme si applicano anche ai prodotti usati, es.
auto usate; la durata della garanzia può essere in questo caso limitata ad
un periodo non inferiore all'anno; la valutazione del difetto va però fatta
tenendo conto dell'usura del bene in relazione all'uso che ne è stato fatto.

L'onere della prova
Fino ad ora era il consumatore a dover provare che il difetto era presente
già al momento dell'acquisto del bene; con la nuova normativa se il difetto
si presenta entro 6 mesi dall'acquisto, si presume che questo esistesse già
al momento dell'acquisto e il consumatore non deve più dare alcuna prova;
se, invece, il difetto si evidenzia 6 mesi dopo l'acquisto si inverte
l'onere della prova: sarà allora il consumatore e non più il venditore a
dover provare che il difetto era presente al momento dell'acquisto.

I rimedi previsti/Cosa può richiedere il consumatore
Rispetto a quanto finora previsto in tema di garanzia legale, cambia
l'ordine dei diritti e relativi rimedi posti a tutela del consumatore

1.. Il consumatore può innanzitutto chiedere, a sua scelta, al venditore
di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo
che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente
oneroso rispetto all'altro. Cosa si intende per rimedio eccessivamente
oneroso rispetto all'altro? Facendo un esempio: in presenza di un difetto
che consente la riparazione da parte del venditore, è eccessivamente oneroso
richiedere da subito la sostituzione del prodotto; questa potrà
eventualmente essere richiesta qualora il risultato della riparazione sia
insoddisfacente oppure il venditore non sia in grado di eseguirla. Se il
difetto è invece grave, ad es. il prodotto non funziona proprio, oppure la
riparazione potrebbe arrecare notevoli inconvenienti al consumatore o
richiedere molto tempo, allora la richiesta di sostituzione sarà senz'altro
giustificata e dovuta.
E se la riparazione si protrae nel tempo? La legge dice che "le
riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo
termine dalla richiesta": vi sarà da capire cosa si intende esattamente per
congruo termine. È certo comunque che se il prodotto rimane troppo a lungo
in riparazione, il consumatore farà bene a spedire un sollecito scritto al
venditore intimando un termine ultimativo per la riconsegna del prodotto
oppure la sua definitiva sostituzione.
Da sottolineare il fatto che la legge prevede espressamente che il
consumatore ha diritto al ripristino della conformità senza spese, in
particolare i costi di spedizione, la manodopera e i materiali.
2.. In tre particolari circostanze il consumatore può richiedere una
congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto (queste
erano le ipotesi normali di rimedio previste sino ad oggi - vedi art. 1492
codice civile):

a.. la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose; il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
entro il termine congruo di cui detto sopra;
b.. la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Imperatività delle nuove norme
Viene sancito l'importante principio - peraltro già affermato dalle norme
sulle clausole vessatorie - che è nullo ogni patto volto a limitare o
escludere i diritti previsti dalla nuova legge a favore del consumatore nei
confronti del venditore! In pratica il consumatore non può essere costretto
in nessun modo a rinunciare ai diritti previsti per la nuova garanzia.

Garanzia convenzionale
Oltre quanto visto, il venditore o il produttore possono offrire al
consumatore un'ulteriore garanzia, che preveda ulteriori vantaggi per
quest'ultimo, oltre a quelli, irrinunciabili, offerti dalla garanzia legale.

Lo scontrino o la ricevuta fiscale
È di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dall'acquisto lo
scontrino o la ricevuta fiscale. Senza scontrino, la prova di dove e quando
si è acquistato il prodotto diventa più difficile.

Da quando si applicano le nuove norme?
Dal 23 marzo 2002, data di entrata in vigore della nuova legge (decreto
legislativo 2.2.2002, n. 24). Le nuove norme non si applicano a vendite di
beni e contratti equiparati per i quali la consegna del prodotto sia
avvenuta anteriormente a tale data. Per questi continuano comunque ad
applicarsi le precedenti regole sulla garanzia (art.1460 e seguenti - vedi
ns. foglio informativo "La garanzia"), che rimarranno comunque in vigore
accanto alle nuove. Per quei prodotti immessi sul mercato prima del
23.3.2002, non si applicano fino al 30.6.2002 le norme relative alla
garanzia convenzionale.


--
"Quando punti un dito al cielo il saggio guarda la Luna,
lo stolto guarda il dito"
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Old 02-01-2004, 12:47   #2
windswalker
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Messaggi: 1760
Se ne era già parlato

http://forum.hwupgrade.it/showthread...0&pagenumber=2
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