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Old 25-02-2005, 16:57   #1
Iolao
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[DIRITTO] Possibilità di risolvere il contratto?

Ho bisogno di una mano da chi mastica bene giurisprudenza. Ho sottoscritto un contratto con la "InLingua" per un corso di inglese strutturato su un numero definito di lezioni semi individuali da esaurire nel tempo. Ho negoziato una modalità di pagamento a 2 rate (50/50) e sottoscritto un contratto in cui dichiaro di accettare i termini relativi a durata, prezzo e pagamento. Il mio problema adesso è che vorrei risolvere il contratto e ho proposto loro di pagare tutto quanto finora consumato (poco più di metà delle lezioni) visto che forse sarò in viaggio per un bel po', ma il massimo che mi è stato concesso è la possibilità di convertire le restanti lezioni in lezioni individuali di cui usufruire nel tempo a piacere. Premesso che sono stato poco previdente nel firmare il contratto senza chiedere eventuali possibilità di risoluzione, mi sembra però un pochino inequo il trattamento che mi stanno riservando e vorrei sapere se ho qualche diritto in merito da far valere, anche perchè dovrei pagare la seconda rata in netto anticipo rispetto alla prestazioni che riceverò...
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Old 25-02-2005, 17:01   #2
DjConti
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Re: [DIRITTO] Possibilità di risolvere il contratto?

Quote:
Originariamente inviato da Iolao
Ho bisogno di una mano da chi mastica bene giurisprudenza. Ho sottoscritto un contratto con la "InLingua" per un corso di inglese strutturato su un numero definito di lezioni semi individuali da esaurire nel tempo. Ho negoziato una modalità di pagamento a 2 rate (50/50) e sottoscritto un contratto in cui dichiaro di accettare i termini relativi a durata, prezzo e pagamento. Il mio problema adesso è che vorrei risolvere il contratto e ho proposto loro di pagare tutto quanto finora consumato (poco più di metà delle lezioni) visto che forse sarò in viaggio per un bel po', ma il massimo che mi è stato concesso è la possibilità di convertire le restanti lezioni in lezioni individuali di cui usufruire nel tempo a piacere. Premesso che sono stato poco previdente nel firmare il contratto senza chiedere eventuali possibilità di risoluzione, mi sembra però un pochino inequo il trattamento che mi stanno riservando e vorrei sapere se ho qualche diritto in merito da far valere, anche perchè dovrei pagare la seconda rata in netto anticipo rispetto alla prestazioni che riceverò...
azz... non sono un esperto in legge ma (per esperienza e per lavoro sono in uno studio di un notaio) guarda nel contratto che hai firmato (per legge devi averne una copia): li dovrebbe esserci una parte in cui si parla di recesso dal contratto!
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No firma, ormai sono vecchio...
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Old 25-02-2005, 17:48   #3
Iolao
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Ho firmato due volte:
1) Con la firma confermo e accetto tutto quanto sopra esposto per la durata, i prezzi e il pagamento nonchè il regolamento scolastico a tergo.

2) Ai sensi degli art. 1341 e 1342 dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente tutti i punti di questo contratto. Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.675/96.

Ricordo i termini del mio contratto (cito testualmente)

Data: 27/10/04
Inizio: 03/11/04
Durata: ad esaurimento lezioni
Importo: 800€ (NB pattuite 2 rate da 400€, liquidato per ora 400 + 200)

Riporto integralmente gli articoli incriminati:

Art. 1341 Condizioni generali di contratto. [i] Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. [II] In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari. [i] Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. [II] Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

C'è un rimando all'art. 1373 "Recesso unilaterale"

Dettando disposizioni generali sugli effetti del contratto, il codice civile nell’art. 1373 prevede l’eventualità che i contraenti si attribuiscano, o si vedano attribuire dalla legge, la facoltà di recedere, ossia di decidere singolarmente circa la sopravvivenza del rapporto che essi hanno voluto, e formula due ipotesi: a) che il contratto (ad esecuzione istantanea) non abbia ancora avuto esecuzione ed in tal caso la facoltà di recesso può essere esercitata «finché il contratto non abbia avuto un principio d’esecuzione» (c. 1°); b) che l’esecuzione del contratto, ma soltanto se continuata o periodica, sia iniziata, ed in tal caso «il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione» (c. 2°).

Infine l'ultimo importante riferimento:

Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'Art. 1458 (att. 168).
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).

In base a questa direttiva, dovrei dimostrare che, essendo un contratto a tempo indeterminato, è sopravvenuta da parte mia una eccessiva onerosità dovuta al fatto di dover anticipare il corrispettivo con largo anticipo rispetto alla prestazione, potrebbe bastare?
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Old 26-02-2005, 13:41   #4
Iolao
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Old 26-02-2005, 13:53   #5
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Originariamente inviato da Iolao
Art. 1467 Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'Art. 1458 (att. 168).
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).

In base a questa direttiva, dovrei dimostrare che, essendo un contratto a tempo indeterminato, è sopravvenuta da parte mia una eccessiva onerosità dovuta al fatto di dover anticipare il corrispettivo con largo anticipo rispetto alla prestazione, potrebbe bastare?

Tieni presente la natura della straordinarietà dell'avvenimento, che mi sembra non esserci nella tua situazione.

Inoltre, cosa intendi per contratto a tempo indeterminato?
Al momento della sottoscrizione non avevate pattutito quando si sarebbero svolte le lezioni, ed i relativi termini di pagamento?


P.s.: non sono un avvocato
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Old 26-02-2005, 13:56   #6
xblackmorex
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E riguardando ho visto che la data delle lezioni era stata stabilita al momento della sottoscrizione, così come il termine di pagamento.

Dunque non c'è nessun elemento che possa far pensare ad una eccessiva onerosità sopravvenuta per una delle due parti; il fatto che tu paghi con largo anticipo rispetto all'inizio delle lezioni lo avresti dovuto desumere dai termini di pagamento e dalla data di inizio delle lezioni.
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