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Old 22-07-2009, 08:50   #1
DonaldDuck
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Intercettazioni: cassazione su archivio genchi, no al dissequestro

http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cr...3.0.3474353441
Quote:
INTERCETTAZIONI: CASSAZIONE SU ARCHIVIO GENCHI, NO AL DISSEQUESTRO

Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - La Cassazione ha stabilito che fu sbagliato dissequestrare l'archivio Genchi in relazione alle intercettazioni sulle utenze dei parlamentari mentre ha respinto il ricorso della Procura di Roma laddove il Riesame, lo scorso aprile, aveva disposto il dissequestro relativamente alle intercettazioni sulle utenze dei servizi segreti.
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cr...3.0.3495948200
Quote:
Archivio Genchi, ecco perché la Cassazione dice 'no' al dissequestro

Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - L'archivio Genchi non andava dissequestrato in relazione alle intercettazioni disposte sui parlamentari. Dunque, dice la Cassazione, male ha fatto il Tribunale del Riesame di Roma, lo scorso aprile, a dissequestrare l'archivio del consulente inoltrandosi "in intempestive e anticipate valutazioni". Invece, dice piazza Cavour, il Tribunale "non avrebbe potuto fare a meno di affermare che nel fatto descritto nel decreto di perquisizione e sequestro, a carico del consulente Genchi, con riferimento all'acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, sussiste il 'fumus commissi delicti' delineato dall'art. 323 c.p." che punisce l'abuso d'ufficio.

Ecco perché, lo scorso 26 giugno, la Sesta sezione penale ha annullato senza rinvio la decisione del Riesame, accogliendo il ricorso della Procura di Roma che, come segnala la Cassazione, "ipotizza che il consulente tecnico Genchi, disponendo di archivi formati nel corso dell'esecuzione di altri suoi incarichi e d'informazioni conseguite in altre diverse attività d'indagine, era nella concreta e autonoma possibilità di conoscere che determinate utenze telefoniche erano in uso a parlamentari e che, senza dare tali informazioni al pubblico ministero per l'eventuale richiesta della necessaria autorizzazione, abbia acquisito, elaborato e trattato illecitamente tabulati telefonici relativi a tali utenze, intenzionalmente arrecando ai parlamentari che le usavano un danno ingiusto, consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni telefoniche".

Tesi condivisa dagli 'ermellini' che hanno appunto fatto presente che "se il Tribunale avesse preso in considerazione, come avrebbe dovuto, tutti gli elementi fattuali come rappresentati dal pm, non avrebbe pouto fare a meno di affermare che nel fatto descritto nel decreto di perquisizione e sequestro, a carico del consulente Genchi, con riferimento all'acquisizione di tabulati di membri del Parlamento, sussiste il fumus commissi delicti previsto e delineato dall'art. 323 c.p.". Bocciato invece il ricorso della Procura della capitale sull'ipotesi di abuso d'ufficio relativa ai tabulati delle utenze in uso ai servizi di sicurezza "per la mancanza di concreti e specifici elementi idonei a consentire di individuare concretamente le vicende in cui era stato opposto il segreto di Stato".

http://www.informazione.it/z/469BABD...CETTAZIONIANSA
Quote:
GB:CASO MURDOCH, LA LEGGE BRITANNICA SU INTERCETTAZIONI/ANSA

09/07/2009

2009-07-09 17:10
GB:CASO MURDOCH, LA LEGGE BRITANNICA SU INTERCETTAZIONI/ANSA

LONDRA
(ANSA) - LONDRA, 9 LUG - In Gran Bretagna ‘piratare’ i telefoni cellulari è considerato un reato sulla base della stessa legge che regola le intercettazioni telefoniche e altre forme di raccolta di informazioni, il Regulation of Investigatory Powers Act 2000, noto come Ripa. La norma stabilisce che le intercettazioni sono illegali salvo nel caso in cui siano effettuate dalla polizia o da servizi di intelligence dietro un preciso mandato e allo scopo di garantire la sicurezza nazionale, prevenire crimini gravi o salvaguardare l’economia del Paese. E’ inoltre considerato un reato ottenere accesso a informazioni in sistemi di comunicazione, come messaggi vocali, senza l’autorizzazione di un giudice. La legge non contempla alcuna eccezione: non esistono infatti clausule che consentano una deroga all’accesso di dati esclusivamente da parte di polizia e intelligence. Il reporter di News of the World Clive Goodman e l’investigatore che aveva ingaggiato per ‘piratare’ i telefoni cellulari di tre dipendenti di Buckingham Palace, sono stati arrestati e condannati nel 2007 rispettivamente a quattro e a sei mesi di carcere, proprio per la violazione della legge nota come Ripa. E’ invece regolato da una diversa norma l’accesso ad altri tipi di informazioni personali, come dati bancari, elenchi telefonici o patenti di guida e registrazioni automobilistiche: é il Data protection Act (Protezione dei dati personali) la cui violazione non autorizzata è punibile con una multa. (ANSA)

__________________
Affari conclusi: topogatto, BoBBazza, skorpion2, Ricky68, aleforumista, antarex, titave, gonfaloniere, Paramir, Liqih, stefocus, biagimax101, Torregiani, cajenna, s5otto, flu, enricobart, Sinclair63, Jeppo71, LucaAL, ercagno, tomejerry1974, oxone, tetsuya31, X1l10on88. Seccature da: diabolikoverclock; danyrace
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Old 22-07-2009, 09:05   #2
luxorl
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Non capisco cosa c'entri l'ultima notizia con le altre.
Mi sa che hai un po' le idee confuse.

In ogni caso, tornando a Genchi:

Quote:
"ipotizza che il consulente tecnico Genchi, disponendo di archivi formati nel corso dell'esecuzione di altri suoi incarichi e d'informazioni conseguite in altre diverse attività d'indagine, era nella concreta e autonoma possibilità di conoscere che determinate utenze telefoniche erano in uso a parlamentari e che, senza dare tali informazioni al pubblico ministero per l'eventuale richiesta della necessaria autorizzazione, abbia acquisito, elaborato e trattato illecitamente tabulati telefonici relativi a tali utenze, intenzionalmente arrecando ai parlamentari che le usavano un danno ingiusto, consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni telefoniche".
Insomma... se così fosse ci ritroviamo sempre al solito in Italia... se devi indagare dei Parlamentari in un modo o nell'altro sei finito.

Non si possono toccare. Se chiedi il consenso viene negato. Se provi ad indagare senza il consenso (sempre se così è stato, secondo Genchi non è stato così) vieni fermato....

Ed il bello è che gente come te si schiera SEMPRE a FAVORE della casta... poi un giorno ci spiegherai da dove nasce tutta questa fiducia verso la classe politica peggiore d'Europa...
__________________

Ultima modifica di luxorl : 22-07-2009 alle 16:32.
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Old 22-07-2009, 09:44   #3
DonaldDuck
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Ricordiamo ai "smemorati" che in tempi "non sospetti"...

http://ricerca.repubblica.it/repubbl...-anche-de.html

Quote:
Genchi interrogato 7 ore dal Copasir anche De Magistris prende le distanze

Repubblica — 31 gennaio 2009 pagina 9 sezione: POLITICA INTERNA

ROMA - Il pm Luigi De Magistris scarica il suo consulente Gioacchino Genchi e viceversa. L' audizione fiume di ieri al Copasir (l' organismo parlamentare di controllo sui servizi segreti), non ha chiarito affatto il dubbio principale per il quale i due protagonisti dell' inchiesat Why not sono stati convocati. E cioè capire perché sono stati controllati i tabulati telefonici dell' ex capo dell' intelligence militare, Nicolò Pollari, dell' ex capo dell' antiterrorismo degli 007 Marco Mancini e di altri tre agenti segreti. Secondo De Magistris, non sarebbe stato lui ad autorizzare quegli accertamenti delicatissimi. Secondo Genchi, invece, quei tabulati telefonici sarebbero stati acquisiti con una regolare delega e sarebbero frutto di «un' attività trasparente e cristallina». Proprio su questo punto, il 20 febbraio prossimo De Magistris sarà giudicato dalla sezione disciplinare del Csm per aver firmato un' «abnorme delega di indagini» al suo fidato consulente tecnico. Anche se non è stato fatto alcun nome nuovo, quel che di certo è emerso ieri dopo 12 ore di audizione è che il Copasir ha verificato l' esistenza, oltre alle utenze dei funzionari dell' ex Sismi, sia dei tabulati telefonici relativi ad «autorità istituzionali» come l' ex ministro dell' Interno, Giuseppe Pisanu, e l' attuale vicepresidente del Csm, Nicola Mancino. Sia di quelli di centinaia di cittadini comuni, non appartenenti a nessuna «casta», né politica, né giudiziaria. Da chi e perché sono state autorizzate tutte quelle indagini all' apparenza illegittime che esulavano dall' inchiesta Why not? E perché tutti quei dati sono confluiti in una enorme dossier che raccoglie più di un milione di dati riservati ribattezzata «archivio Genchi»? Le risposte del Copasir a questi inquietanti interrogativi saranno materia di un' informativa, al termine delle audizioni, diretta ai presidenti delle Camere, che valuteranno allora l' eventualità di istituire una commissione parlamentare d' inchiesta. L' audizione del pm De Magistris s' è svolta senza alcun imbarazzo, «in perfetto stile britannico», nonostante si trovasse seduto di fronte al presidente del Copasir, Francesco Rutelli, sul quale pochi giorni fa s' è espresso in termini pesanti in qualità di giudice del riesame di Napoli nell' ambito del caso Romeo. In quella circostanza, infatti, il magistrato definì «francamente poco chiari» i rapporti fra Rutelli e Romeo. Il consulente Genchi ha recitato anche ieri, sia durante l' audizione, sia coi giornalisti, il copione che lo vede parlare più con allusioni che con fatti concreti. Berlusconi definisce il suo archivio «il più grande scandalo della Repubblica»? Genchi, con ironia, replica: «i parlamentari dicano e pensino quel che vogliono». Se la prende con le fughe di notizie («ultima quella di Panorama la cui unica inchiesta vera è sulle diete»). E difende invece l' inchiesta di Salerno che, sulle denunce di De Magistris, indaga contro la procura catanzarese («se i giudici salernitani avessero potuto proseguire l' indagine, si sarebbe evitato agli organi parlamentari di perdere tempo»). Poi si lancia in un poco chiaro elogio al Copasir: «per la prima volta in un palazzo parlamentare - dice - la politica darà qualche lezione a altri organi di rilievo costituzionale dello stato». Quindi, passa ai toni minatori («se qualcuno vuol farmi cambiare mestiere, deve prima trovare qualche illecito»). E poi alle sue caratteristiche allusioni: «è forse il caso che sulla magistratura calabrese si apra un report di maggiore attenzione. Se qualcuno pensava di risolvere il problema trasferendo De Magistris, s' è sbagliato. Quegli uffici giudiziari necessitano di qualche piccola messa a punto». A proposito infine dei carabinieri che hanno svolto accertamenti sul suo archivio, chiosa: «c' è il vangelo secondo Giovanni. Quello secondo il Ros ancora non l' hanno fatto». - ALBERTO CUSTODERO

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Old 22-07-2009, 09:49   #4
Ser21
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Ma basta con ste notizie.....
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Old 22-07-2009, 12:30   #5
MARCA
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Ma basta con ste notizie.....
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Old 22-07-2009, 13:52   #6
DonaldDuck
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Perchè?
Perchè sono cattive notizie e rovinano la piazza. Bisogna raccontare dell'isola che non c'è. Oppure...
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Insomma... se così fosse ci ritroviamo sempre al solito in Italia... se devi indagare dei Parlamentari in un modo o nell'altro sei finito.

Non si possono toccare. Se chiedi il consenso viene negato. Se provi ad indagare senza il consenso (sempre se così è stato, secondo Genchi non è stato così) vieni fermato....
Dare più credibilità a Genchi piuttosto che la Cassazione. Voglio dire: quello che riporta Repubblica nel vecchio articolo sul famigerato archivio sarebbe tutta una barzelletta. Poco tempo fa espressi una legittima opinione su questo argomento, venni minacciato di querela. Si disse che "guai a parlarne perchè si tratta di sentenza definitiva". Non era affatto vero. Da un pezzo avevo letto della parziale opposizione al dissequestro ma per mancanza di tempo non avevo le motivazioni da citare. Tanto per parafrasare una ricorrente filastrocca: ma perchè non ne parlano in tivvù? Siamo in un regime mediatico? Dittatura dolce e strisciante?
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Old 22-07-2009, 14:33   #7
luxorl
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Perchè sono cattive notizie e rovinano la piazza. Bisogna raccontare dell'isola che non c'è. Oppure...

Dare più credibilità a Genchi piuttosto che la Cassazione. Voglio dire: quello che riporta Repubblica nel vecchio articolo sul famigerato archivio sarebbe tutta una barzelletta. Poco tempo fa espressi una legittima opinione su questo argomento, venni minacciato di querela. Si disse che "guai a parlarne perchè si tratta di sentenza definitiva". Non era affatto vero. Da un pezzo avevo letto della parziale opposizione al dissequestro ma per mancanza di tempo non avevo le motivazioni da citare. Tanto per parafrasare una ricorrente filastrocca: ma perchè non ne parlano in tivvù? Siamo in un regime mediatico? Dittatura dolce e strisciante?
Non sto dando più credibilità a Genchi.
Io ho poca fiducia nei nostri parlamentari che quando si tratta di indagare su di loro il modo di farla franca esce sempre. (Per fare un esempio che di sicuro ti piace: csx e scalate bancarie - Forleo liquidata)

Tu invece visto che il tuo mito, nonché dio, ha parlato male di Genchi... per te è diventato un delinquente a prescindere...
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Old 22-07-2009, 16:05   #8
DonaldDuck
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Non sto dando più credibilità a Genchi.
Tu hai detto..
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Se provi ad indagare senza il consenso (sempre se così è stato, secondo Genchi non è stato così) vieni fermato....
Punto.
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Io ho poca fiducia nei nostri parlamentari che quando si tratta di indagare su di loro il modo di farla franca esce sempre. (Per fare un esempio che di sicuro ti piace: csx e scalate bancarie - Forleo liquidata)
Di pietro difese Fassino.
Non parliamo poi di Leoluca Orlando o del sistema Mautone...
Quote:
Tu invece visto che il tuo mito, nonché dio, ha parlato male di Genchi... per te è diventato un delinquente a prescindere...
Io mi attengo a quel che vedo e leggo. Qualcuno mi voleva querelare ...
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Old 22-07-2009, 16:34   #9
luxorl
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Tu hai detto..

Punto.

Di pietro difese Fassino.
Non parliamo poi di Leoluca Orlando o del sistema Mautone...

Io mi attengo a quel che vedo e leggo. Qualcuno mi voleva querelare ...
Mi sa che non sai leggere bene allora visto che c'è un "ipotizza" davanti alle accuse rivolte a Genchi.. il che vuol dire che non c'è nulla di certo. Ma quando vi conviene vi trasformate in veri e propri giustizialisti... io vorrei solo capire se vi torna qualcosa in tasca (e lo spero per voi) oppure seguite con passione e forza alla lettera tutto ciò che dice B. solo per puro tifo...
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Old 22-07-2009, 17:28   #10
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Ricordiamo ai "smemorati" che in tempi "non sospetti"...

http://ricerca.repubblica.it/repubbl...-anche-de.html
Embe'?
Hanno riferito, punto.
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Old 22-07-2009, 20:16   #11
Ja]{|e
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http://www.youtube.com/watch?v=gQLDo_069K0 << Dal minuto 1.15...

Qui >> http://www.youtube.com/watch?v=IsMCZqJz60c << la prima parte...

Non l'avrei mai detto prima di vederlo parlare in piazza, ma è anche un bravo oratore, oltre che - come già pensavo - un onesto e grand'uomo
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Old 22-07-2009, 20:19   #12
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Mi sa che non sai leggere bene allora visto che c'è un "ipotizza" davanti alle accuse rivolte a Genchi.. il che vuol dire che non c'è nulla di certo.
Vuol dire che la Cassazione ha annullato, in quanto provvedimento illeggittimo, il sequestro di parte (forse la maggior parte) dell'archivio. Ed ha bacchettato il tribunale del riesame. Ora la palla alla Procura di Roma. I se, i ma, i forse li lascio a te
Quote:
Ma quando vi conviene vi trasformate in veri e propri giustizialisti...
Parlo sui fatti.
Quote:
io vorrei solo capire se vi torna qualcosa in tasca (e lo spero per voi) oppure seguite con passione e forza alla lettera tutto ciò che dice B. solo per puro tifo...
Io vivo del mio stipendio. Ti dispiace? Vuoi contribuire? Puro tifo...ma vi leggete?
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Old 22-07-2009, 20:24   #13
DonaldDuck
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Embe'?
Hanno riferito, punto.
Hanno riferito di essersi scaricati a vicenda. Punto.
Secondo De Magistris, non sarebbe stato lui ad autorizzare quegli accertamenti delicatissimi. Secondo Genchi, invece, quei tabulati telefonici sarebbero stati acquisiti con una regolare delega e sarebbero frutto di «un' attività trasparente e cristallina».
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Old 22-07-2009, 20:26   #14
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http://www.youtube.com/watch?v=gQLDo_069K0 << Dal minuto 1.15...

Qui >> http://www.youtube.com/watch?v=IsMCZqJz60c << la prima parte...

Non l'avrei mai detto prima di vederlo parlare in piazza, ma è anche un bravo oratore, oltre che - come già pensavo - un onesto e grand'uomo
Le doti di oratore possono essere magnificate in un'altra discussione. In questa no.

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Old 22-07-2009, 20:29   #15
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Corte di Cassazione – Sentenza n. 26699/2009
Luglio 1, 2009


Decreto di annullamento di sequestro probatorio

Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 01.06.02009, n. 26699

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica di Roma ricorre, ex art. 325 cod. proc. pen., contro l’ordinanza pronunciata in data 8.4.2009, con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento d’istanza di riesame, ha annullato il decreto di perquisizione locale e dei sistemi informatici e il successivo sequestro probatorio del corpo di reato e di quanto pertinente a reato e dei dati informatici, emesso dal P.M. in data 11.3.2009 (ed eseguito in data 13.3 2009) nei confronti di Gioacchino G. , indagato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 323 cod. pen. (acc. in Roma il 21.1.09 e il 7.2.09).

2. Il ricorrente richiede l’annullamento dell’ordinanza, deducendo, ex art. 606.1 lett. b c.p.p., tre motivi d’impugnazione per violazione di legge.
Con il primo (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 253 e 257, nonché degli artt. 24 7-252 c.p.p.) si censura l’ordinanza impugnata perché il Tribunale, esorbitando dal compito demandatogli dal codice di rito, anziché limitare la propria verifica all’astratta possibilità di assumere il fatto attribuito al G. nella fattispecie di cui all’art. 323 c.p., ha compiuto un accertamento di merito, escludendo la concreta fondatezza dell’accusa.
Il secondo motivo (violazione dell’ad. 323 c.p. e dell’ad. 4 della legge n. 140 del 2003, nonché degli artt. 359 e 366 in relazione all’ad. 257 c.p.p. e all’ad. 112 della Costituzione) censura il Tribunale per avere escluso l’astratta configurabilità del delitto di abuso di ufficio del consulente tecnico in ordine all’acquisizione di tabulati di parlamentari in violazione dell’art. 4 della legge n. 140/2003.
Con il terzo motivo (violazione dell’ad. 323 c.p. nonché degli artt. 204 c.p.p. e 66 disp. att. c.p.p. nel testo vigente all’epoca dei fatti) il ricorrente contesta la ritenuta indeterminatezza e incertezza della contestazione, evidenziando che dalla lettura delle informative di p.g. si evince chiaramente che la contestazione provvisoria di abuso è riferita all’acquisizione e sviluppo da parte del consulente tecnico dei tabulati di un cellulare e di un’utenza - in ordine al quale era stato opposto il segreto di Stato - senza che siano stare rispettate le procedure per l’esclusione del segreto di Stato formalmente opposto.

3. In data 19.6.2009, il difensore dell’indagato ha depositato memoria difensiva con cui si richiede la declaratoria d’inammissibilità per manifesta infondatezza del primo motivo, l’inammissibilità o il rigetto degli altri degli altri due motivi, condividendosi le conclusioni e le argomentazioni del provvedimento impugnato. Con particolare riferimento al terzo motivo d’impugnazione, si osserva che il ricorrente, con “l’asserita violazione del segreto di Stato” introduce “una novità
finora sconosciuta agli atti di causa, all’imputazione provvisoria fissata con il decreto di perquisizione e sequestro eseguito il 13 marzo (al cui interno l’espressione ‘segreto di Stato’ non esiste) e, infine, alle informative del R.O.S. trasmesse dalla Procura per l’udienza dinanzi al Tribunale del riesame”.
Si deduce, infine, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza d’interesse, avendo il P.M., in epoca successiva alla proposizione del ricorso, disposto la restituzione dei reperti in sequestro, previa estrazione di copia del contenuto informatico di essi.
Nell’odierna udienza, il difensore ha oralmente illustrato le argomentazioni svolte nella predetta memoria, insistendo per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza d’interesse.

Considerato in diritto

4. E’ preliminare l’esame relativo all’interesse all’impugnazione da parte del ricorrente a seguito della restituzione dei reperti sequestrati, previa estrazione e trattenimento di copie da parte del Pubblico Ministero.
A sostegno della richiesta, la difesa richiama la prevalente giurisprudenza di questa Corte, recentemente convalidata a Sezioni Unite, secondo cui “una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, che non è configurabile neanche qualora l’autorità giudiziaria disponga, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni” (Cass. S.U. n. 18253/2008, Tchmil).

La fattispecie in cui è intervenuta tale pronuncia è diversa da quella oggetto dell’odierno esame. Essa (come i vari precedenti rappresentativi dell’indirizzo giurisprudenziale convalidato dalle Sezioni unite) fa riferimento all’istanza di riesame (o al successivo ricorso per cassazione) proposta dalla parte privata dopo che la cosa, già sequestrata, sia stato restituita, previa estrazione di copia, per autonoma iniziativa del Pubblico Ministero, il quale ha ritenuto non più necessario mantenere in sequestro probatorio la cosa in originale, ritenendo evidentemente di poter soddisfare le esigenze investigative con l’estrazione di copie.
In tale ipotesi, affermano le Sezioni Unite, essendo il giudizio di riesame e l’eventuale ricorso in Cassazione funzionali a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge, la restituzione dei beni sequestrati fa cessare l’interesse all’impugnazione», in quanto “il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l’interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale”.

Situazione ben diversa è quella in cui la parte pubblica (come nel caso di specie) è stata obbligata a restituire i beni, a seguito dell’intervenuta pronuncia d’annullamento del Tribunale ex art. 325 c.p.p., ed ha proceduto ad estrazione di copia dei reperti in sequestro, senza avere la possibilità di procedere alle indagini che aveva programmato di realizzare e cui erano finalizzati perquisizione e sequestro.
Nel primo caso, la parte privata chiede di ottenere un risultato (dissequestro e restituzione) che ha già raggiunto e l’incidenza effettiva dell’eventuale decisione favorevole della Corte sarebbe nulla, giacché l’eventuale pronuncia positiva sulla richiesta d’annullamento del provvedimento impugnato rimarrebbe puramente astratta perché inidonea a produrre altri effetti, in fatto o in diritto, favorevoli all’impugnante. Da ciò la mancanza di interesse all’impugnazione.
Nel secondo caso, il pubblico ministero chiede la restituzione di beni, ritenuti necessari a fini probatori, della cui disponibilità è stato privato con provvedimento del giudice, che egli assume essere stato adottato in violazione di legge. L’eventuale annullamento del provvedimento impugnato determina il ripristino del vincolo sulla cosa, con evidenti effetti favorevoli per la parte pubblica, che riacquista la disponibilità dei beni sequestrati con possibilità di procedere a tutti gli esami a fini probatori che avevano eventualmente motivato il provvedimento di perquisizione e di sequestro. Né è questa la sede per discutere, ciò che nessuno ha peraltro richiesto, della valenza probatoria dei beni sottoposti al sequestro, poi annullato dal Tribunale.
Nel concreto caso in esame, poiché il provvedimento di perquisizione e sequestro era finalizzato a verificare anche “i dati relativi ad eventuali collegamenti e/o interrogazioni tra le informazioni acquisite nell’ambito del procedimento n. 06/2057 R.G. PM Catanzaro, e i dati presenti in altri archivi informatici comunque nella disponibilità dell’indagato”, è ben evidente che l’eventuale recuperata disponibilità del computer, sequestrato e poi restituito, consentirebbe indagini e verifiche tecniche ben più affidabili, approfondite e penetranti sull’hard - disk di quelle che è possibile effettuare su semplici copie del software.
Persiste, dunque, l’interesse del ricorrente all’impugnazione.
5. Passando all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene fondati i primi due, mentre il terzo non è meritevole di accoglimento.
5.1 Il Tribunale ha ritenuto che “le condotte monosoggettive rappresentate dalla pubblica accusa sotto i capi 1) e 2) storicizzanti, allo stato, le provvisorie contestazioni nei confronti di G. Gioacchino, non sono corrispondenti alla ipotesi di reato previste dell’ad. 323 del codice penale.
Ai fini dell’esame di tale corrispondenza, il Tribunale ha assunto come contestazione provvisoria, trascrivendola nella stessa ordinanza impugnata, quella indicata dal PM nell’intestazione posta a pagina 1 del provvedimento:
1. per il delitto di cui all’art. 81 cpv., 323 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente tecnico del P.M. di Catanzaro dott. Luigi De Magistris, operando in violazione delle disposizioni di cui all’ad. 4 della L. 20.6.2003, n. 140, che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l’acquisizione di tabulati di comunicazione di membri del Parlamento, acquisiva, elaborava e trattava illecitamente i tabulati telefonici relativi ad utenze in uso a numerosi parlamentari intenzionalmente arrecando agli stessi un danno ingiusto consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni telefoniche, in assenza di vaglio ed autorizzazione preventivi delle Camere di appartenenza, e perciò in violazione delle garanzie riservate ai membri del parlamento dall’ad. 68 della Costituzione e delle relative disposizioni di attuazione previste dalla legge n. 10 del 2000 (rectius: 2003). In Roma acc. il 21.1.09;

2. per il delitto di cui all’ad. 81 cpv., 323 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente tecnico del P.M. di Catanzaro dott. Luigi De Magistris, acquisiva i tabulati telefonici relativi ad utenze in uso ad appartenenti ai servizi di sicurezza senza il rispetto delle relative procedure con danno per la sicurezza dello Stato. In Roma acc. il 7.2.09.
Il Tribunale è pervenuto all’annullamento del provvedimento del P.M., prendendo atto della contestazione del fatto-reato, a condotta monosoggettiva, e rilevando, in ordine al capo 1, che: a) il dottor G. , in base alle disposizioni degli artt. 359 c.p.p. e 366 c.p., non poteva opporre il rifiuto di assumere l’incarico di consulente tecnico e di adempiere le funzioni conferitegli dal pubblico ministero; b) “la competenza (e la responsabilità) a richiedere l’autorizzazione de qua agitur era di stretta ed esclusiva competenza del pubblico ministero presso il tribunale di Catanzaro, dottor Luigi De Magistris, il quale aveva emesso i decreti di acquisizione dei tabulati di comunicazioni da eseguire e che, pertanto, “nessuna responsabilità era imputabile al medesimo dottor G. .
In ordine al capo 2, il Tribunale ha ritenuto che la contestazione provvisoria sia stata indicata dal P.M. “in termini di evidente genericità e indeterminatezza”, tale da ledere il diritto di difesa e impedire al Tribunale di competere e di controllare la conformità della contestazione allo schema legale previsto nell’art. 323 c.p., e non rinviene la norma di legge ovvero di regolamento che sia di riferimento nella fattispecie addebitata al dott. G. , e che impedisse ovvero invalidasse la condotta acquisitiva dei tabulati di traffico telefonico in questione da parte del consulente tecnico.

5.2. Rileva il Collegio, con riguardo all’ipotizzato abuso d’ufficio in danno di membri del Parlamento, che illegittimamente il Tribunale del riesame ha preso in considerazione, come imputazione provvisoria, soltanto quella trascritta nell’ordinanza impugnata (indicata dal PM nell’intestazione posta a pagina 1 del provvedimento).
A differenza di quanto è previsto per la sentenza, i cui requisiti sono precisamente indicati dal codice (art. 546 c.p.p.) e che consta di un’epigrafe, di un dispositivo e di una parte motiva che ha lo scopo di rendere ragione delle statuizioni, il “decreto” - salva diversa ed espressa previsione (es.: l’art. 417 c.p.p. per la richiesta di rinvio a giudizio; gli artt. 429, 450, 456, 460 c.p.p. per il decreto che dispone il giudizio e per provvedimenti analoghi) - è un atto unitario, giuridicamente costituito dalla motivazione (quando è richiesta) e dalla statuizione, senza che abbiano alcun autonomo rilievo giuridico le diverse parti in cui esso è graficamente composto. Ne consegue che, come la statuizione contenuta nel decreto del giudice (cfr. Cass. 20945/09, Liverani), anche il fatto - reato ipotizzato va ricavato dall’atto complessivamente inteso.
Se a ciò si aggiunge che la perquisizione e il sequestro probatorio sono mezzi di ricerca della prova che intervengono, sulla base di una notitia criminis, in una fase iniziale e fluida delle indagini, in cui sovente non può essere compiutamente formulata una vera imputazione, a volte neppure in via provvisoria, ancor più forte è l’esigenza di prendere in considerazione ogni elemento del provvedimento che tali mezzi dispongono per valutarne la legittimità, verificando se il fatto concreto, così come ipotizzato, corrisponda all’astratta fattispecie tipica. Ciò in quanto il sequestro probatorio presuppone non l’accertamento sull’esistenza di un reato, ma la compiuta indicazione di un fatto astrattamente e ragionevolmente configurabile come reato.
E’ questa la ragione che vieta di instaurare, in sede di riesame, un processo nel processo e che impone di compiere l’ accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti “sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica” (cfr. Cass. S.U. Sezioni unite n. 23/1996, Bassi).
Orbene, aggiungendo alla contestazione presa in esame dal Tribunale le indicazioni fattuali risultanti da tutti gli enunciati contenuti nel decreto di perquisizione, compresi quelli elencati alla lett. e), indicati al precedente paragrafo 4, risulta chiaro che il pubblico ministero ipotizza che il consulente tecnico G. , disponendo di archivi formati nel corso dell’esecuzione di altri suoi incarichi e d’informazioni conseguite in altre diverse attività d’indagine, era nella concreta e autonoma possibilità di conoscere che determinate utenze telefoniche erano in uso a parlamentari e che, senza dare tali informazioni al pubblico ministero per l’eventuale richiesta della necessaria autorizzazione, abbia acquisito, elaborato e trattato illecitamente tabulati telefonici relativi a tali utenze, intenzionalmente arrecando ai parlamentari che le usavano un danno ingiusto, consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni telefoniche.

Illegittimamente il Tribunale, violando gli artt. 253 e 257 c.p.p. e l’art. 323 c.p. in relazione all’art. 4 L. 140/2003, ha proceduto alla verifica d’ipotizzabilità del reato di abuso d’ufficio, prendendo in esame soltanto una parte e non tutta l’effettiva contestazione del fatto - reato assunto dal P.M. a base del suo provvedimento. L’amputazione della contestazione è risultata decisiva per la negativa conclusione adottata dal Tribunale, secondo cui, senza ipotizzare un concorso del magistrato nel reato, nessuna responsabilità può contestarsi al consulente tecnico, che ha compiti e funzioni del tutto subordinati ed esecutivi rispetto a quelli del magistrato “committente”, cui competono le iniziative ex art. 4 L. 140/2003.

Detta conclusione è coerente con ciò che normalmente avviene in conformità alle previsioni legislative. Ma la notitia criminis appresa dal pubblico ministero e l’ipotesi di contestazione da lui formulata nei confronti del G. non attengono al “dover essere” dei rapporti istituzionali e procedimentali previsti dal codice di procedura penale, bensì alla concreta vicenda rappresentata dalla polizia giudiziaria, suscettibile di accertamenti e di valutazione penale.
Se il Tribunale avesse preso in considerazione, come avrebbe dovuto, tutti gli elementi fattuali come rappresentati dal P.M., risultanti dal decreto di perquisizione e di sequestro e da tutti “gli atti su cui si fondava il provvedimento oggetto del riesame” (art. 324.4 c.p.p.), non si sarebbe inoltrato in intempestive e anticipate valutazioni di fatto basate su taluni documenti forniti dalla difesa, che andranno riesaminati nel contesto della più ampia indagine prospettata dalla pubblica accusa, e non avrebbe potuto fare a meno di affermare che nel fatto descritto nel decreto di perquisizione e sequestro, a carico del consulente G. , con riferimento all’acquisizione di tabulati di comunicazioni di membri del Parlamento, sussiste il fumus commissi delicti previsto delineato dall’art. 323 c.p.
L’ordinanza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio.

5.3. Va rigettato, invece, il terzo motivo di ricorso, relativo all’ipotesi di abuso d’ufficio in relazione ai tabulati relativi ad utenze in uso ad appartenenti ai servizi di sicurezza, senza il rispetto delle relative procedure, con danno per la sicurezza dello Stato.
Non è del tutto condivisibile la censura formulata dalla difesa, la quale ha rilevato che, con “l’assenta violazione del segreto di Stato”, il ricorrente introduce “una novità finora sconosciuta agli atti di causa, all’imputazione provvisoria fissata con il decreto di perquisizione e sequestro eseguito il 73 marzo (al cui interno l’espressione ‘segreto di Stato’ non esiste).
Dovendosi fare riferimento, per quanto sopra si è osservato, al decreto nel suo complesso, va rilevato che nella lett. a) di pag. 2 del provvedimento del PM si fa espresso riferimento alle utenze “per le quali sia stato opposto il segreto di Stato”.
Osserva, tuttavia, il Collegio che correttamente il Tribunale ha evidenziato la genericità e indeterminatezza di tale contestazione, ma non per il riferimento alla violazione delle “procedure”, che non possono non individuarsi in quelle formali dettate dagli artt. 204 c.p.p. e 66 disp. att. c.p.p., bensì per la mancanza di concreti e specifici elementi idonei a consentire, alla difesa e al giudice del riesame, di individuare concretamente le vicende in cui era stato opposto tale segreto. Le precise indicazioni contenute nel ricorso, sul mancato rispetto delle procedure con riferimento al sequestro di un telefono cellulare - operato nel corso della perquisizione dell’abitazione di un ufficiale del SISMl, nominativamente indicato, che avrebbe opposto il segreto di Stato - costituiscono davvero la novità censurata dal difensore, posto che non se ne riscontra traccia nelle due note informative di polizia giudiziaria trasmesse al Tribunale ex art. 324 c.p.p., le quali contengono l’indicazione di varie utenze telefoniche, tra cui talune riferite a funzionari del Sismi, ma senza alcun cenno a sequestri effettuati ovvero a segreto di Stato opposto.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’ipotesi di cui al n. 1 del decreto di perquisizione datato 11 marzo 2009. Rigetta nel resto il ricorso.

Depositato In Cancelleria
il 01.07.2009



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Old 22-07-2009, 20:30   #16
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Decreto di annullamento di sequestro probatorio
Luglio 1, 2009

Il Pubblico Ministero ha interesse a impugnare il provvedimento anche se ha estratto copia dei reperti

Ciò è quanto emerge dal dispositivo della Sentenza n. 26699/2009, emessa dalla Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda il ricorso, promosso dal Procuratore della Repubblica di Roma,

avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento di istanza di riesame, annullava il decreto di perquisizione locale e dei sistemi informatici e il successivo sequestro probatorio del corpo di reato e di quanto pertinente a reato e dei dati informatici, emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di un indagato per i reati di concorso formale e reato continuato, nonché per il reato di abuso d’Ufficio. In buona sostanza, l’indagato, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale consulente tecnico del P.M. di Catanzaro dott. Luigi De Magistris, avrebbe, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e operando in violazione delle disposizioni di legge che prevedono la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza per l’ acquisizione di tabulati di comunicazione di membri del Parlamento, avrebbe acquisito, elaborato e trattato illecitamente i tabulati telefonici relativi a utenze in uso a numerosi parlamentari arrecando intenzionalmente agli stessi un danno ingiusto, consistente nella conoscibilità di dati esterni di traffico relativi alle loro comunicazioni telefoniche, in assenza di vaglio e autorizzazione preventivi delle Camere di appartenenza e ,pertanto, in violazione delle garanzie riservate ai membri del parlamento. Inoltre, il medesimo avrebbe acquisito anche i tabulati telefonici relativi a utenze in uso a appartenenti ai servizi di sicurezza, senza il rispetto delle relative procedure e con danno per la sicurezza dello Stato. Tra le varie censure, la difesa dell’indagato ha dedotto la sopravvenuta mancanza di interesse all’impugnazione, stante che la restituzione dei reperti sequestrati aveva fatto seguito alla previa estrazione e trattenimento di copie da parte del Pubblico Ministero. Ma, la Corte ha osservato che, nel caso di specie, la parte pubblica è stata obbligata a restituire i beni, a seguito dell’intervenuta pronuncia d’annullamento del Tribunale e ha proceduto all’ estrazione di una copia dei reperti in sequestro, senza, peraltro, avere la possibilità di procedere alle indagini che la stessa aveva programmato di realizzare e cui erano finalizzati la perquisizione e il sequestro. Ora, il pubblico ministero ha chiesto la restituzione di beni, ritenuti necessari a fini probatori, della cui disponibilità il medesimo è stato privato con provvedimento del giudice, che si assume essere stato adottato in violazione di legge. L’eventuale annullamento del provvedimento impugnato determina, pertanto, il ripristino del vincolo sull’oggetto del sequestro, con evidenti effetti favorevoli per la parte pubblica, che riacquista la disponibilità dei beni sequestrati con possibilità di procedere a tutti gli esami a fini probatori che avevano eventualmente motivato il provvedimento di perquisizione e di sequestro. Con ciò, il provvedimento di perquisizione e sequestro era finalizzato a verificare anche i dati relativi a eventuali collegamenti e/o interrogazioni tra le informazioni acquisite nell’ambito del procedimento e i dati presenti in altri archivi informatici nella disponibilità dell’indagato, per cui risulta evidente che l’eventuale recuperata disponibilità del computer, sequestrato e poi restituito, consentirebbe indagini e verifiche tecniche di maggiore affidabilità, approfondite e penetranti, sull’hard - disk, di quelle che è possibile effettuare su semplici copie del software. In conclusione, ad avviso della Corte, nel caso di specie, persiste l’interesse del ricorrente all’impugnazione.

Anna Teresa Paciotti

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Via D’Amelio: Intervento Gioacchino Genchi
Inviato da C. Di Gesaro e F. Scaglione il giovedì, 23 luglio 2009




9 luglio 1992/2009 – Dopo diciassette anni dall’eccidio del giudice Paolo Borsellino e dei cinque uomini della sua scorta, in via Mariano D’Amelio viene convocata la prima manifestazione di resistenza contro l’antistato, la mafia.
Alla manifestazione del 19 c’era anche Gioacchino Genchi, consulente della procura di Palermo e di Caltanissetta, che in questi ultimi mesi sta affrontando una battaglia legale scaturita dopo l’inchiesta “why not” che vedeva coinvolti tra gli altri Clemente Mastella e Francesco Rutelli.
Dal palco e dal luogo della memoria di quella che probabilmente fu una strage di stato, Genchi è intervenuto duramente, anche in relazione alle dichiarazioni, apparse sui quotidiani, da parte di Totò Riina.

“Io sono sicuro che i tempi che verranno saranno ancora più difficili di quelli passati, perché si è imboccata una china, anche giudiziaria, che rischia di portare all’annullamento di sentenze di condanna all’ergastolo senza contributi nuovi sull’individuazione di ulteriori responsabili e cosa ancor più grave sui mandanti effettivi che hanno voluto la strage del 19 luglio 1992 o come quella del 23 maggio 1992, per cambiare i destini dell’Italia.”

Il consulente ha poi precisato l’importanza dei pochi palermitani presenti alla manifestazione in ricordo di Borsellino; “Noi siamo abituati ad una città che ha lasciato solo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i magistrati antimafia, gli investigatori antimafia , che li ha visti morire, da Beppe Montana, al Commissario Cassarà, al giudice Costa, al capitano D’aleo, al capitano Basile , a Giovanni Falcone e agli uomini di scorta, a Paolo Borsellino e agli uomini di scorta ”. “Questa è una città che ha ormai somatizzato l’immondizia di Cammarata, per cui non c’è da meravigliarsi se oggi la città di Palermo non è presente in modo massivo in questo luogo.” “Io confido più nella diretta streaming, confido più nella forza e nella potenza della rete, confido in quella rete che diffonderà in tutto il mondo quello che oggi, voi qui avete detto, che non nell’opportunismo di chi ancora si lascia comprare con due soldi di assistenzialismo dei lavori socialmente utili, negli aiuti agli operai disoccupati o pseudo disoccupati, di chi specula sul bisogno, cercando di affermare una libertà che libertà non potrà mai essere fino a quando il popolo siciliano e il popolo italiano non sarà effettivamente liberato e riscattato dal bisogno”.

Genchi ha continuato il suo intervento parlando del pentito Scarantino e delle dichiarazioni rese sulla strage di via D’Amelio: “Scarantino ha reso dichiarazioni che coinvolgevano persone di Palermo e mafiosi di Palermo e la procura della repubblica di Palermo non ha preso in considerazione nessuna dichiarazione di Scarantino, mentre un’altra procura contemporaneamente ha valorizzato le dichiarazioni di Scarantino ed ha costruito processi per effermare una pseudo giustizia su quella strage che doveva servire a ricondannare persone all’ergastolo, persone che già di ergastoli ne avevano a decine che non hanno nemmeno fatto caso all’ulteriore condanna e che non si sono nemmeno difesi.” Un intervento quello che ha poi proseguito citando i magistrati che su quei processi hanno costruito carriere: “Così queste persone hanno fatto carriere e vediamo ed abbiamo visto in che posti abbiamo trovato queste stesse persone ed anche qualche magistrato. Quel magistrato che fu tanto applaudito anche dalla sinistra giudiziaria, la sinistra di questo paese, quando inopportunamente, devo dire, dal punto di vista strategico, pronunciò a Caltanissetta i nomi di Alfa e Beta, bruciando le indagini su Alfa e Beta (Berlusconi e Dell’Utri), ed oggi è al gabinetto del Presidente del Senato Schifani. Mi riferisco alla dottoressa Anna Maria Palma. Dottoressa Anna Maria Palma, che mi ha pesantemente attaccato, il cui marito è stato nominato responsabile e direttore del Cerisdi (struttura all’interno del castello Utveggio), che adesso il Cerisdi se lo sono presi e conquistati, questa è Palermo, questa è la storia e la verità di questa città, che è bene che il mondo intero sappia. Ognuno si assuma le proprie responsabilità e ognuno si presenti per quello che è.”

Genchi si è poi scagliato con rabbia contro la corte di cassazione, ha parlato dell’inchiesta “Why not” che lo ha visto coinvolto ed ha parlato di quei magistrati della cassazione, che secondo il consulente siciliano, inciuciano con i politici: “Io non ho paura dei giudici di Roma, inciuciati, che mi inquisiscono per avere fatto le indagini su Mastella e sui politici, con quei politici con cui loro parlavano al telefono, per avere gli incarichi al ministero della giustizia, incarichi di capo di gabinetto.”
“Il magistrato che ha scritto la relazione della sentenza in cassazione è il capo di gabinetto del ministro Ferrero, che usciva dalle mie intercettazioni, ha avuto il coraggio di non astenersi e di pronunciare il giudizio in cassazione in quella sesta sezione che è la stessa sesta sezione che ha confermato l’archiviazione del procedimento nei confronti di Arcangioli su ricorso pronunciato dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta.” “E’ bene che queste cose si comincino a sapere, è bene che si cominci a togliere il tappo ad una delle latrine principali della storia di questa Repubblica, che è la Corte di Cassazione, con tutti gli inciuci con cui i potenti e gli avvocati dei potenti, sono riusciti a comprare giudici, cancellieri e sentente, a danno di poliziotti, di magistrati e di carabinieri che sono morti perché si tentasse di affermare giustizia in questa maledetta Italia.”


Infine da uomo delle madonie quale egli è, Genchi ha parlato della vicenda di Termini Imerese, rivolgendosi alla sinistra locale, un richiamo dovuto probabilmente alla presenza tra il pubblico di esponenti del Partito Democratico, chiedendogli coerenza, quella coerenza che è venuta a mancare, sempre secondo il consulente, compiendo la scelta di accettare un accordo con Miccichè e di averlo nominato vice sindaco della città. “Signori miei, la prima cosa che è richiesta non è ne la capacità, ne l’intelligenza e se vogliamo nemmeno l’onestà, è la coerenza umana, pretendiamo dai nostri politici, da chi ci rappresenta, che siano delle persone coerenti, che accettino i meriti ed i vantaggi dell’impegno sociale e della politica, ma che paghino il prezzo dell’emarginazione e dell’isolamento, allorquando il loro modo di agire, oltre ad essere inopportuno e sbagliato, infrange regole elementari della coerenza umana, che qualunque essere umano onesto deve avere e deve mantenere.”
Genchi ha poi chiuso il suo intervento ringraziando Salvatore Borsellino per l’impegno e per l’entusiasmo avuto nel riunire, nel giorno del ricordo del fratello Paolo, centinaia di persone desiderose di verità e giustizia.
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Avrei capito se avessi riportato SOLO la parte riguardante la discussione. In questo modo invece hai insistito ed ottenuto di parlare ANCHE di altri argomenti estranei al tema. Il chissene importa alla discolpa ed alle accuse del "collaboratore" di De Magistris ce lo metto io. Vale quanto il due di coppe quando regna bastoni. Ha parlato di Leoluca Orlando in IDV? No, basta questo per screditarlo.
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